Articolo 22 della Legge 27 dicembre 2023, n. 206
Articolo 21Articolo 23
Versione
11 gennaio 2024
Art. 22. Registrazione di marchi per i luoghi della cultura 1. In coerenza con l'obiettivo di valorizzare e tutelare il patrimonio culturale del Paese, gli istituti e i luoghi della cultura possono registrare, ai sensi dell'articolo 19, comma 3, del codice della proprieta' industriale, di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30 , il marchio che li caratterizza.
2. Al fine di incrementare la conoscenza del patrimonio culturale e la propria capacita' di autofinanziamento, i soggetti di cui al comma 1 possono concedere l'uso del proprio marchio a terzi a titolo oneroso. Le somme allo scopo erogate, previo versamento all'entrata del bilancio dello Stato, sono riassegnate con appositi decreti del Ministro dell'economia e delle finanze ai pertinenti capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero della cultura, per essere destinate alle finalita' dei cui al presente articolo.
3. Le amministrazioni competenti provvedono all'attuazione del presente articolo nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Entrata in vigore il 11 gennaio 2024