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Sentenza 3 novembre 2025
Sentenza 3 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Asti, sentenza 03/11/2025, n. 533 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Asti |
| Numero : | 533 |
| Data del deposito : | 3 novembre 2025 |
Testo completo
n. 711/2025 R.G.
TRIBUNALE ORDINARIO di ASTI
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Gian Andrea Morbelli, sciogliendo la riserva assunta all'udienza del 14 ottobre 2025,
ha pronunciato ex art. 281 sexies, ultimo comma, cpc la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. 711/2025 r.g. promossa da:
(P.I. , in persona del legale rapp.te p.t. Parte_1 P.IVA_1 Parte_2 rappresentata e difesa dall'Avv. TONINO ROTONDI ed elettivamente domiciliata presso
[...]
il di lui studio in VI RN (FR), Via Panicelli n.14, parte attrice contro
(C.F. e num. di iscrizione al Registro delle Imprese n. Controparte_1
, P. I.V.A. ), in persona del Responsabile dell'Ufficio Gestione Sofferenze P.IVA_2 P.IVA_3
dott.ssa , elettivamente domiciliata in Torino, Corso Vittorio Emanuele II n. 83 presso lo CP_2
studio degli Avv.ti Luca Jeantet, Paola Vallino, Sara Margarita e Davide Rondinelli che la rappresentano e difendono, sia congiuntamente che disgiuntamente, come da procura in allegato al precetto, parte convenuta
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli allegati al verbale dell'udienza in data 14 ottobre 2025.
RAGIONI di FATTO e di DIRITTO della DECISIONE
I
Con atto di citazione iscritto a ruolo il 3 aprile 2025 proponeva opposizione all'atto di Parte_1
pagina 1 di 4 Co precetto notificato il 18.03.2025, con cui la Cassa Risparmio le aveva intimato il pagamento CP_1 della somma € 187.208,89 – di cui €. 186.783,39 per capitale ed interessi maturati al 25.12.2024 ed €.
425,00 per spese di redazione del precetto - dovuti a titolo di saldo del mutuo ipotecario n. 30200638 del 15.05.2014, nel quale l'opponente era subentrata mediante atto di compravendita con accollo del mutuo stipulato il 14.10.2021.
Parte attrice sosteneva:
1. l'improcedibilità dell'azione avversaria per mancato esperimento della mediazione obbligatoria, ai sensi del d.lgs. 28/2010 e dell'art. X del contratto di mutuo;
2. l'inidoneità del mutuo a costituire valido titolo esecutivo, in quanto la traditio della somma mutuata era solo apparente per avere le parti precisato, all'atto della stipula, che l'importo finanziato era vincolato a garanzia di obblighi ulteriori del mutuatario, a seguito dell'adempimento dei quali soltanto la somma sarebbe stata erogata, mediante apposito atto di “svincolo”;
3. l'invalidità dell'atto di precetto per assoluta indeterminatezza del credito fatto valere, in quanto parte opposta aveva omesso di indicare il credito residuo, le rate insolute, il tasso degli interessi corrispettivi e degli interessi di mora applicati o applicabili a carico della mutuataria ed i relativi criteri di calcolo.
Si costituiva la banca chiedendo la reiezione dell'opposizione.
Rigettata l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo, con successivo decreto ex art. 171-bis cpc del 21 giugno 2025 il giudice istruttore disponeva il mutamento del rito e rinviava per discussione all'udienza del 14 ottobre 2025, ex art. 281-duodecies cpc.
A tale udienza, all'esito della discussione, la causa è stata trattenuta a sentenza a mente dell'art. 281 sexies, ultimo comma, cpc.
II
1. L'art. 5, comma 1-bis, del D. Lgs. n. 28/2010 stabilisce che chi intende esercitare in giudizio un'azione relativa a una controversia in materia di … contratti … bancari … è tenuto … preliminarmente ad esperire il procedimento di mediazione ai sensi del presente decreto.
Il precetto non introduce alcuna azione in giudizio ma costituisce una semplice intimazione di pagamento, prodromica all'(eventuale e successivo) procedimento di esecuzione forzata. Il precetto, pertanto, non introduce un'azione né di cognizione né di esecuzione forzata, che si inizia con il pignoramento, e quindi non rientra nell'ambito di applicazione dell'art. 5, comma 1-bis, cit.
Sarebbe del tutto illogico, d'altra parte, ritenere che il legislatore abbia voluto procrastinare di parecchi mesi l'esercizio dell'esecuzione forzata richiedendo l'esperimento della mediazione prima della notifica del precetto. Il primo motivo di opposizione è quindi infondato.
L'art. X del contratto di mutuo, d'altra parte, prevede la mediazione “qualora sia obbligatorio
pagina 2 di 4 per legge”, e quindi, per quanto testè esposto, non nel caso di specie.
In ogni caso il tentativo di mediazione è stato esperito (con esito negativo) in corso di causa.
2. La quaestio iuris in merito all'idoneità a costituire titolo esecutivo del contratto di mutuo con contestuale deposito o costituzione in pegno della somma mutuata è stata recentemente risolta da Cass.
Civ., SS.UU., n. 5968 del 6 marzo 2025, a mente della quale “Il contratto di mutuo integra titolo esecutivo a favore del mutuante in tutti i casi in cui la somma sia stata effettivamente, quand'anche con mera operazione contabile, messa a disposizione del mutuatario e questi abbia assunto l'obbligazione - univoca, espressa ed incondizionata - di restituirla. Pertanto, costituisce valido titolo esecutivo, di per sé solo e senza che occorra un nuovo atto pubblico o scrittura privata autenticata, che attesti
l'erogazione dell'avvenuto svincolo, anche quando vi sia contestualmente pattuizione di costituzione della somma mutuata in deposito o pegno irregolari e assunzione dell'obbligazione della mandante di svincolarla direttamente al verificarsi di quanto convenuto” (la sottolineatura è dello scrivente).
Preso atto che il contratto di mutuo, in cui la è subentrata, stabilisce al punto II dell'atto che Pt_1
“La parte mutuataria si obbliga, per sé e per i suoi aventi causa a qualsiasi titolo (…) a restituire il capitale mutuato (…)”, anche il secondo motivo di opposizione va rigettato.
3. In base alle regole generali in materia di riparto dell'onus probandi ex art. 2697 c.c., spetta alla convenuta opposta - attrice in senso sostanziale – provare il fatto costitutivo e l'ammontare del diritto fatto valere ossia, nel caso di specie, il diritto alla restituzione della somma mutuata nell'ammontare indicato. Tale onere è stato assolto mediante la produzione del contratto di mutuo, costituente il titolo giuridico del diritto fatto valere, del piano di ammortamento ad esso allegato e del doc. 5, che quantifica il credito residuo mediante specificazione delle rate scadute, degli acconti versati, degli interessi maturati, del capitale complessivamente rimasto insoluto e del capitale residuo, maggiorato degli interessi.
A questo punto incombeva sulla parte mutuataria opponente, convenuta in senso sostanziale, svolgere contestazioni specifiche sulla quantificazione del credito prodotta ex adverso, contestazione che, invece, è stata tutto affatto generica.
4. Per quanto sopra esposto l'opposizione va rigettata.
Le spese processuali seguono la soccombenza e sono liquidate in complessivi €. 4.217,00 – di cui €.
1.276,00 per la fase di studio, €. 814,00 per quella introduttiva ed €. 2.127,00 per quella decisionale) - oltre rimborso spese forfettarie 15%, cpa ed iva come per legge (scaglione da €. 52.001 ad €. 260.000; nulla per la fase istruttoria, che non c'è stata;
liquidazione in aderenza ai minimi tariffari in considerazione della semplicità della lite).
P.Q.M.
pagina 3 di 4 Il tribunale di Asti, ogni contraria istanza, visto l'art. 281 sexies, terzo comma, cpc. rigetta l'opposizione;
CP_ condanna la a rimborsare alla cassa di Risparmio di le spese processuali Parte_1 dell'opposizione, liquidate in complessivi €. 4.217,00 oltre rimborso spese forfettarie 15%, cpa ed iva, se dovuta per legge.
Asti, lì 31 ottobre 2025
Il Giudice dott. Gian Andrea Morbelli
pagina 4 di 4
TRIBUNALE ORDINARIO di ASTI
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Gian Andrea Morbelli, sciogliendo la riserva assunta all'udienza del 14 ottobre 2025,
ha pronunciato ex art. 281 sexies, ultimo comma, cpc la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. 711/2025 r.g. promossa da:
(P.I. , in persona del legale rapp.te p.t. Parte_1 P.IVA_1 Parte_2 rappresentata e difesa dall'Avv. TONINO ROTONDI ed elettivamente domiciliata presso
[...]
il di lui studio in VI RN (FR), Via Panicelli n.14, parte attrice contro
(C.F. e num. di iscrizione al Registro delle Imprese n. Controparte_1
, P. I.V.A. ), in persona del Responsabile dell'Ufficio Gestione Sofferenze P.IVA_2 P.IVA_3
dott.ssa , elettivamente domiciliata in Torino, Corso Vittorio Emanuele II n. 83 presso lo CP_2
studio degli Avv.ti Luca Jeantet, Paola Vallino, Sara Margarita e Davide Rondinelli che la rappresentano e difendono, sia congiuntamente che disgiuntamente, come da procura in allegato al precetto, parte convenuta
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli allegati al verbale dell'udienza in data 14 ottobre 2025.
RAGIONI di FATTO e di DIRITTO della DECISIONE
I
Con atto di citazione iscritto a ruolo il 3 aprile 2025 proponeva opposizione all'atto di Parte_1
pagina 1 di 4 Co precetto notificato il 18.03.2025, con cui la Cassa Risparmio le aveva intimato il pagamento CP_1 della somma € 187.208,89 – di cui €. 186.783,39 per capitale ed interessi maturati al 25.12.2024 ed €.
425,00 per spese di redazione del precetto - dovuti a titolo di saldo del mutuo ipotecario n. 30200638 del 15.05.2014, nel quale l'opponente era subentrata mediante atto di compravendita con accollo del mutuo stipulato il 14.10.2021.
Parte attrice sosteneva:
1. l'improcedibilità dell'azione avversaria per mancato esperimento della mediazione obbligatoria, ai sensi del d.lgs. 28/2010 e dell'art. X del contratto di mutuo;
2. l'inidoneità del mutuo a costituire valido titolo esecutivo, in quanto la traditio della somma mutuata era solo apparente per avere le parti precisato, all'atto della stipula, che l'importo finanziato era vincolato a garanzia di obblighi ulteriori del mutuatario, a seguito dell'adempimento dei quali soltanto la somma sarebbe stata erogata, mediante apposito atto di “svincolo”;
3. l'invalidità dell'atto di precetto per assoluta indeterminatezza del credito fatto valere, in quanto parte opposta aveva omesso di indicare il credito residuo, le rate insolute, il tasso degli interessi corrispettivi e degli interessi di mora applicati o applicabili a carico della mutuataria ed i relativi criteri di calcolo.
Si costituiva la banca chiedendo la reiezione dell'opposizione.
Rigettata l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo, con successivo decreto ex art. 171-bis cpc del 21 giugno 2025 il giudice istruttore disponeva il mutamento del rito e rinviava per discussione all'udienza del 14 ottobre 2025, ex art. 281-duodecies cpc.
A tale udienza, all'esito della discussione, la causa è stata trattenuta a sentenza a mente dell'art. 281 sexies, ultimo comma, cpc.
II
1. L'art. 5, comma 1-bis, del D. Lgs. n. 28/2010 stabilisce che chi intende esercitare in giudizio un'azione relativa a una controversia in materia di … contratti … bancari … è tenuto … preliminarmente ad esperire il procedimento di mediazione ai sensi del presente decreto.
Il precetto non introduce alcuna azione in giudizio ma costituisce una semplice intimazione di pagamento, prodromica all'(eventuale e successivo) procedimento di esecuzione forzata. Il precetto, pertanto, non introduce un'azione né di cognizione né di esecuzione forzata, che si inizia con il pignoramento, e quindi non rientra nell'ambito di applicazione dell'art. 5, comma 1-bis, cit.
Sarebbe del tutto illogico, d'altra parte, ritenere che il legislatore abbia voluto procrastinare di parecchi mesi l'esercizio dell'esecuzione forzata richiedendo l'esperimento della mediazione prima della notifica del precetto. Il primo motivo di opposizione è quindi infondato.
L'art. X del contratto di mutuo, d'altra parte, prevede la mediazione “qualora sia obbligatorio
pagina 2 di 4 per legge”, e quindi, per quanto testè esposto, non nel caso di specie.
In ogni caso il tentativo di mediazione è stato esperito (con esito negativo) in corso di causa.
2. La quaestio iuris in merito all'idoneità a costituire titolo esecutivo del contratto di mutuo con contestuale deposito o costituzione in pegno della somma mutuata è stata recentemente risolta da Cass.
Civ., SS.UU., n. 5968 del 6 marzo 2025, a mente della quale “Il contratto di mutuo integra titolo esecutivo a favore del mutuante in tutti i casi in cui la somma sia stata effettivamente, quand'anche con mera operazione contabile, messa a disposizione del mutuatario e questi abbia assunto l'obbligazione - univoca, espressa ed incondizionata - di restituirla. Pertanto, costituisce valido titolo esecutivo, di per sé solo e senza che occorra un nuovo atto pubblico o scrittura privata autenticata, che attesti
l'erogazione dell'avvenuto svincolo, anche quando vi sia contestualmente pattuizione di costituzione della somma mutuata in deposito o pegno irregolari e assunzione dell'obbligazione della mandante di svincolarla direttamente al verificarsi di quanto convenuto” (la sottolineatura è dello scrivente).
Preso atto che il contratto di mutuo, in cui la è subentrata, stabilisce al punto II dell'atto che Pt_1
“La parte mutuataria si obbliga, per sé e per i suoi aventi causa a qualsiasi titolo (…) a restituire il capitale mutuato (…)”, anche il secondo motivo di opposizione va rigettato.
3. In base alle regole generali in materia di riparto dell'onus probandi ex art. 2697 c.c., spetta alla convenuta opposta - attrice in senso sostanziale – provare il fatto costitutivo e l'ammontare del diritto fatto valere ossia, nel caso di specie, il diritto alla restituzione della somma mutuata nell'ammontare indicato. Tale onere è stato assolto mediante la produzione del contratto di mutuo, costituente il titolo giuridico del diritto fatto valere, del piano di ammortamento ad esso allegato e del doc. 5, che quantifica il credito residuo mediante specificazione delle rate scadute, degli acconti versati, degli interessi maturati, del capitale complessivamente rimasto insoluto e del capitale residuo, maggiorato degli interessi.
A questo punto incombeva sulla parte mutuataria opponente, convenuta in senso sostanziale, svolgere contestazioni specifiche sulla quantificazione del credito prodotta ex adverso, contestazione che, invece, è stata tutto affatto generica.
4. Per quanto sopra esposto l'opposizione va rigettata.
Le spese processuali seguono la soccombenza e sono liquidate in complessivi €. 4.217,00 – di cui €.
1.276,00 per la fase di studio, €. 814,00 per quella introduttiva ed €. 2.127,00 per quella decisionale) - oltre rimborso spese forfettarie 15%, cpa ed iva come per legge (scaglione da €. 52.001 ad €. 260.000; nulla per la fase istruttoria, che non c'è stata;
liquidazione in aderenza ai minimi tariffari in considerazione della semplicità della lite).
P.Q.M.
pagina 3 di 4 Il tribunale di Asti, ogni contraria istanza, visto l'art. 281 sexies, terzo comma, cpc. rigetta l'opposizione;
CP_ condanna la a rimborsare alla cassa di Risparmio di le spese processuali Parte_1 dell'opposizione, liquidate in complessivi €. 4.217,00 oltre rimborso spese forfettarie 15%, cpa ed iva, se dovuta per legge.
Asti, lì 31 ottobre 2025
Il Giudice dott. Gian Andrea Morbelli
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