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Sentenza 4 novembre 2025
Sentenza 4 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pavia, sentenza 04/11/2025, n. 681 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pavia |
| Numero : | 681 |
| Data del deposito : | 4 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VI
SEZIONE II CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Marina Bellegrandi Presidente
Dott.ssa Laura Cortellaro Giudice relatore
Dott.ssa Claudia Caldore Giudice
ha pronunciato la seguente
S e n t e n z a nella causa civile di I Grado iscritta al N. 1956 /2025 R.G. promossa da
, (C.F. ), con il patrocinio Parte_1 C.F._1 dell'avv. OLIVERIO ANNA MARIA e con domicilio eletto presso il suo studio in
Milano, Corso Lodi n.102 A;
e da
, (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_2 C.F._2
AN EL e con domicilio eletto presso il suo studio in Abbiategrasso, Corso
Matteotti 41;
i quali hanno contratto matrimonio concordatario in Cassolnovo, in data 28/06/2015, il cui atto è stato trascritto nel Registro degli atti di matrimonio del medesimo Comune alla Parte II, Serie A, n. 5, dell'anno 2015;
separati consensualmente con sentenza del Tribunale di Pavia del 16/07/2024
e con l'intervento del Pubblico Ministero, il quale nulla ha opposto
CONCLUSIONI I coniugi sopra indicati richiedevano pronuncia divorzile alle seguenti condizioni:
“ Preliminarmente
1) Le parti dichiarano congiuntamente di non volersi conciliare e, per l'effetto, chiedono che l'udienza di prima comparizione avvenga attraverso il deposito di note scritte.
2) Le parti dichiarano congiuntamente e reciprocamente di rinunciare al deposito della documentazione di cui all'art. 473 bis 12, III comma c.p.c.
Nel Merito
3)Pronunciare sentenza di cessazione degli effetti civili del loro matrimonio concordatario celebrato in data 28.06.2015 in Cassolnovo, con atto trascritto presso nel Registro degli atti di matrimonio del Comune di Cassolnovo alla Parte II, serie A,
N. 5, dell'anno 2015.
4)Ordinare all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Cassolnovo, a mezzo di rituale comunicazione, di procedere alla trascrizione dell'emananda sentenza sui pubblici registri anagrafici ed ogni altra incombenza di legge.
5)I ricorrenti dichiarano congiuntamente che i figli vengano affidati ad entrambi i genitori, con collocamento prevalente presso la madre presso la cui abitazione di proprietà esclusiva hanno stabilito la propria residenza anagrafica ossia in Vigevano,
Via Valletta Fogliano 52, Lettera 6.
6)Le parti concordano il diritto di visita del padre nel modo seguente:
-il padre può trascorrere con i due figli weekend alterni dal venerdì dall'uscita di scuola fino alla domenica sera , con riaccompagnamento presso la madre.
- Il padre, nella settimana con il weekend di sua competenza , sta con i figli dal martedì dopo la scuola al mercoledì subito dopo cena, quando la madre lì riaccompagnerà a casa a Vigevano.
- Il padre, nella settimana con il weekend di competenza della madre, sta con i figli dal martedì dopo la scuola al giovedì mattina con riaccompagnamento a scuola. Salvo diversi accordi tra le parti sull'orario di consegna dei minori per consentire agli stessi periodi di riposi adeguati, i coniugi si sono accordati nel modo seguente:
Pag. 2 di 6 -i ponti scolastici festivi, i figli li alternano con i due genitori;
- per metà delle vacanze di Natale alternando con la madre il primo periodo (dal 23 dicembre alle ore 10,00 al 30 dicembre alle ore 10,00 ed il secondo periodo (dal 30 dicembre alle ore 10,00 al 6 gennaio alle ore 18,00);
-per metà della vacanze di Pasqua alternando con la madre il primo periodo (dalle ore
10,30 del giorno di chiusura della scuola sino alle ore 18,00 del giorno di Pasqua) ed il secondo periodo (dalle ore 18,00 del giorno di Pasqua sino al primo giorno di rientro con accompagnamento direttamente a scuola); al genitore che non ha trascorso il
Natale con i minori spetterà il primo periodo delle vacanze pasquali;
- durante le vacanze estive, nei mesi tra giugno ed agosto, i figli trascorreranno con ciascun genitore, salvo diversi accordi, sei settimane, di cui due consecutive nel mese di giugno, due consecutive nel mese di luglio, due consecutive nel mese di agosto, da concordare entro il 30 maggio di ogni anno,
7)Le parti concordano l'obbligo del Sig. di concorrere al mantenimento Pt_2 ordinario dei figli nella misura complessiva di euro 500,00 mensili, somma rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat (prima rivalutazione maggio 2025), da corrispondersi a favore della signora , entro il giorno 5 di ogni mese, a Parte_1 mezzo di bonifico bancario.
8)Il padre inoltre concorrerà al pagamento del 50% delle spese straordinarie regolarmente documentate relative ai figli ed in particolare delle spese mediche extra mutualistiche (a titolo esemplificativo ma non esaustivo: visite specialistiche, esami diagnostici, farmaci non coperti dal SSN, spese odontoiatriche, spese ortopediche e di protesi), delle spese scolastiche (a titolo esemplificativo ma non esaustivo: tasse scolastiche di iscrizione asilo, scuole, rette, libri, buoni scolastici, buoni mensa, gite scolastiche, eventuale trasporto, oratorio estivo) e delle spese ricreative e sportive
(quali corsi parascolastici o sportivi), così come individuate dalle Linee Guida del
Tribunale di Pavia, da intendersi qui integralmente richiamate.
9)Le parti concordano che la sig.ra continui ad essere beneficiaria nella Parte_1 misura del 100% dell'assegno unico a favore dei figli, rinunciando così il sig. RO alla sua quota , adoperandosi lo stesso a concedere le autorizzazioni amministrative, fiscali e/o contabili, a tal fine richiesti dagli organi competenti.
Pag. 3 di 6 10)Le parti si dichiarano autosufficienti e rinunciano a formulare richieste di mantenimento economico a carico dell'altro.
11)Le parti prestano, sin d'ora, reciproco assenso al rilascio e al rinnovo dei documenti validi per l'espatrio, consentendo l'inserimento dei figli negli stessi.
12) Le spese legali vengono interamente compensate. “
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data
29/05/2025, contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, i coniugi hanno richiesto pronuncia divorzile alle condizioni sopraindicate.
Le parti hanno chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 12 III c.p.c.
Con successive note scritte, depositate in sostituzione dell'udienza, hanno confermato le condizioni concordate di cui al ricorso.
Si dà atto che è stata data comunicazione al PM ai sensi degli artt. 70 e 71 cpc.
Rileva il Collegio che la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio avanzata da entrambe le parti deve essere accolta, in quanto fondata. Infatti le prove documentali depositate (sentenza del Tribunale di Pavia del 16/07/2024 con la quale è stata pronunciata la separazione personale dei coniugi, certificati anagrafici di residenza e di stato di famiglia delle parti) dimostrano che la separazione si è protratta ininterrottamente dalla data della comparizione dei coniugi davanti al Presidente del
Tribunale nel giudizio di separazione. Si è pertanto verificata la fattispecie prevista dall'art. 3, n. 2, lett. b) della L.
1.12.1970 n. 898 e successive modificazioni quale ragione che determina la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Pag. 4 di 6 Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e che le altre condizioni non appaiono contrarie a norme imperative e all'ordine pubblico, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
L'ascolto della prole non è stato ritenuto necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
Si dà atto che le parti hanno dichiarato di rinunciare all'impugnazione della sentenza.
PER QUESTI MOTIVI
il Tribunale di Pavia, definitivamente pronunciando così statuisce:
1) pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da e da in Cassolnovo il giorno Parte_1 Parte_2
28/06/2015 (atto n. 5, parte II, serie A, anno 2015);
2) ordina all'ufficiale dello stato civile del comune suddetto di procedere all'annotazione della presente sentenza e alle ulteriori incombenze di legge;
3) recepisce le condizioni di divorzio inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte.
Pavia, così deciso nella camera di consiglio del 3/11/2025
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Dott.ssa Laura Cortellaro Dott.ssa Marina Bellegrandi
Pag. 5 di 6
Pag. 6 di 6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VI
SEZIONE II CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Marina Bellegrandi Presidente
Dott.ssa Laura Cortellaro Giudice relatore
Dott.ssa Claudia Caldore Giudice
ha pronunciato la seguente
S e n t e n z a nella causa civile di I Grado iscritta al N. 1956 /2025 R.G. promossa da
, (C.F. ), con il patrocinio Parte_1 C.F._1 dell'avv. OLIVERIO ANNA MARIA e con domicilio eletto presso il suo studio in
Milano, Corso Lodi n.102 A;
e da
, (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_2 C.F._2
AN EL e con domicilio eletto presso il suo studio in Abbiategrasso, Corso
Matteotti 41;
i quali hanno contratto matrimonio concordatario in Cassolnovo, in data 28/06/2015, il cui atto è stato trascritto nel Registro degli atti di matrimonio del medesimo Comune alla Parte II, Serie A, n. 5, dell'anno 2015;
separati consensualmente con sentenza del Tribunale di Pavia del 16/07/2024
e con l'intervento del Pubblico Ministero, il quale nulla ha opposto
CONCLUSIONI I coniugi sopra indicati richiedevano pronuncia divorzile alle seguenti condizioni:
“ Preliminarmente
1) Le parti dichiarano congiuntamente di non volersi conciliare e, per l'effetto, chiedono che l'udienza di prima comparizione avvenga attraverso il deposito di note scritte.
2) Le parti dichiarano congiuntamente e reciprocamente di rinunciare al deposito della documentazione di cui all'art. 473 bis 12, III comma c.p.c.
Nel Merito
3)Pronunciare sentenza di cessazione degli effetti civili del loro matrimonio concordatario celebrato in data 28.06.2015 in Cassolnovo, con atto trascritto presso nel Registro degli atti di matrimonio del Comune di Cassolnovo alla Parte II, serie A,
N. 5, dell'anno 2015.
4)Ordinare all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Cassolnovo, a mezzo di rituale comunicazione, di procedere alla trascrizione dell'emananda sentenza sui pubblici registri anagrafici ed ogni altra incombenza di legge.
5)I ricorrenti dichiarano congiuntamente che i figli vengano affidati ad entrambi i genitori, con collocamento prevalente presso la madre presso la cui abitazione di proprietà esclusiva hanno stabilito la propria residenza anagrafica ossia in Vigevano,
Via Valletta Fogliano 52, Lettera 6.
6)Le parti concordano il diritto di visita del padre nel modo seguente:
-il padre può trascorrere con i due figli weekend alterni dal venerdì dall'uscita di scuola fino alla domenica sera , con riaccompagnamento presso la madre.
- Il padre, nella settimana con il weekend di sua competenza , sta con i figli dal martedì dopo la scuola al mercoledì subito dopo cena, quando la madre lì riaccompagnerà a casa a Vigevano.
- Il padre, nella settimana con il weekend di competenza della madre, sta con i figli dal martedì dopo la scuola al giovedì mattina con riaccompagnamento a scuola. Salvo diversi accordi tra le parti sull'orario di consegna dei minori per consentire agli stessi periodi di riposi adeguati, i coniugi si sono accordati nel modo seguente:
Pag. 2 di 6 -i ponti scolastici festivi, i figli li alternano con i due genitori;
- per metà delle vacanze di Natale alternando con la madre il primo periodo (dal 23 dicembre alle ore 10,00 al 30 dicembre alle ore 10,00 ed il secondo periodo (dal 30 dicembre alle ore 10,00 al 6 gennaio alle ore 18,00);
-per metà della vacanze di Pasqua alternando con la madre il primo periodo (dalle ore
10,30 del giorno di chiusura della scuola sino alle ore 18,00 del giorno di Pasqua) ed il secondo periodo (dalle ore 18,00 del giorno di Pasqua sino al primo giorno di rientro con accompagnamento direttamente a scuola); al genitore che non ha trascorso il
Natale con i minori spetterà il primo periodo delle vacanze pasquali;
- durante le vacanze estive, nei mesi tra giugno ed agosto, i figli trascorreranno con ciascun genitore, salvo diversi accordi, sei settimane, di cui due consecutive nel mese di giugno, due consecutive nel mese di luglio, due consecutive nel mese di agosto, da concordare entro il 30 maggio di ogni anno,
7)Le parti concordano l'obbligo del Sig. di concorrere al mantenimento Pt_2 ordinario dei figli nella misura complessiva di euro 500,00 mensili, somma rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat (prima rivalutazione maggio 2025), da corrispondersi a favore della signora , entro il giorno 5 di ogni mese, a Parte_1 mezzo di bonifico bancario.
8)Il padre inoltre concorrerà al pagamento del 50% delle spese straordinarie regolarmente documentate relative ai figli ed in particolare delle spese mediche extra mutualistiche (a titolo esemplificativo ma non esaustivo: visite specialistiche, esami diagnostici, farmaci non coperti dal SSN, spese odontoiatriche, spese ortopediche e di protesi), delle spese scolastiche (a titolo esemplificativo ma non esaustivo: tasse scolastiche di iscrizione asilo, scuole, rette, libri, buoni scolastici, buoni mensa, gite scolastiche, eventuale trasporto, oratorio estivo) e delle spese ricreative e sportive
(quali corsi parascolastici o sportivi), così come individuate dalle Linee Guida del
Tribunale di Pavia, da intendersi qui integralmente richiamate.
9)Le parti concordano che la sig.ra continui ad essere beneficiaria nella Parte_1 misura del 100% dell'assegno unico a favore dei figli, rinunciando così il sig. RO alla sua quota , adoperandosi lo stesso a concedere le autorizzazioni amministrative, fiscali e/o contabili, a tal fine richiesti dagli organi competenti.
Pag. 3 di 6 10)Le parti si dichiarano autosufficienti e rinunciano a formulare richieste di mantenimento economico a carico dell'altro.
11)Le parti prestano, sin d'ora, reciproco assenso al rilascio e al rinnovo dei documenti validi per l'espatrio, consentendo l'inserimento dei figli negli stessi.
12) Le spese legali vengono interamente compensate. “
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data
29/05/2025, contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, i coniugi hanno richiesto pronuncia divorzile alle condizioni sopraindicate.
Le parti hanno chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 12 III c.p.c.
Con successive note scritte, depositate in sostituzione dell'udienza, hanno confermato le condizioni concordate di cui al ricorso.
Si dà atto che è stata data comunicazione al PM ai sensi degli artt. 70 e 71 cpc.
Rileva il Collegio che la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio avanzata da entrambe le parti deve essere accolta, in quanto fondata. Infatti le prove documentali depositate (sentenza del Tribunale di Pavia del 16/07/2024 con la quale è stata pronunciata la separazione personale dei coniugi, certificati anagrafici di residenza e di stato di famiglia delle parti) dimostrano che la separazione si è protratta ininterrottamente dalla data della comparizione dei coniugi davanti al Presidente del
Tribunale nel giudizio di separazione. Si è pertanto verificata la fattispecie prevista dall'art. 3, n. 2, lett. b) della L.
1.12.1970 n. 898 e successive modificazioni quale ragione che determina la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Pag. 4 di 6 Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e che le altre condizioni non appaiono contrarie a norme imperative e all'ordine pubblico, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
L'ascolto della prole non è stato ritenuto necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
Si dà atto che le parti hanno dichiarato di rinunciare all'impugnazione della sentenza.
PER QUESTI MOTIVI
il Tribunale di Pavia, definitivamente pronunciando così statuisce:
1) pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da e da in Cassolnovo il giorno Parte_1 Parte_2
28/06/2015 (atto n. 5, parte II, serie A, anno 2015);
2) ordina all'ufficiale dello stato civile del comune suddetto di procedere all'annotazione della presente sentenza e alle ulteriori incombenze di legge;
3) recepisce le condizioni di divorzio inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte.
Pavia, così deciso nella camera di consiglio del 3/11/2025
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Dott.ssa Laura Cortellaro Dott.ssa Marina Bellegrandi
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