Articolo 4 della Legge 5 luglio 1975, n. 395
Articolo 3
Versione
7 settembre 1975
Art. 4.
All'onere derivante dall'attuazione della presente legge nell'anno 1975, valutato in lire 35 milioni, si provvede quanto a L. 17.500.000 a carico del fondo speciale di cui al capitolo 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno 1974 e quanto a L. 17.500.000 mediante riduzione del fondo speciale di cui al capitolo 6856 dello stato di previsione della spesa dello stesso Ministero per l'anno 1975.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Entrata in vigore il 7 settembre 1975