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Sentenza 2 luglio 2025
Sentenza 2 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Lecce, sentenza 02/07/2025, n. 461 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Lecce |
| Numero : | 461 |
| Data del deposito : | 2 luglio 2025 |
Testo completo
Appello Sentenza Tribunale Taranto
N. 2942 dell'11.12.2023
Oggetto: spese del giudizio
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Lecce Sezione Lavoro
Riunita in Camera di Consiglio e composta dai Magistrati: dott.ssa Caterina Mainolfi Presidente dott.ssa Corbascio Maria Grazia Consigliere avv. Domenico Monterisi Giudice Ausiliario relatore ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile, in materia di pubblico impiego, in grado d'appello, iscritta al n. 424/2024 del Ruolo
Generale Sez. lav. Appelli, promossa da
, rappresentato e difeso dall'Avv. Di OM Stefani e dall'Avv. Di Parte_1
OM Antonino, in forza di procura in atti, e presso i medesimi elettivamente domiciliato
APPELLANTE contro
, in persona del pro tempore, Controparte_1 CP_2
Controparte_3
[...]
APPELLATI CONTUMACI
All'udienza dell'11.6.2025, svoltasi nelle forme sdetta trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., la causa
è stata decisa sulle conclusioni come in atti rassegnate.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato l'11.6.2024, ha impugnato parzialmente – limitatamente al Parte_1
capo di regolazione delle spese di lite - la sentenza n. 2942/2024, con cui il Tribunale di Taranto, in funzione di Giudice del lavoro, accoglieva la domanda dallo stesso promossa contro il
[...] , dichiarando il suo diritto al riconoscimento delle somme relative al c.d. Controparte_1
bonus docenti, per ciascun anno di servizio, nei limiti del quinquennio a ritroso dalla costituzione in mora, compensando fra le parti le spese del giudizio.
Con l'unico motivo di gravame, l'appellante si duole dell'integrale compensazione delle spese, sostenendo che, a differenza di quanto sostenuto dal primo Giudice l'intervento della Cassazione, con sentenza n. 29961/2023, altro non ha fatto che confermare decisioni di merito precedenti oltre che la sentenza n. 1842/2002 del Consiglio di Stato, che già si era espresso per il riconoscimento del bonus di € 500.00 per il personale assunto a tempo determinato.
In conclusione, ha chiesto la condanna del appellato al pagamento delle spese del doppio CP_1
grado, in riforma parziale della sentenza impugnata.
Nonostante la rituale notifica dell'appello, le amministrazioni appellate non si sono costituite, per cui ne va dichiarata la contumacia.
All'odierna udienza, tenutasi con le modalità della trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la causa è stata decisa come da separato dispositivo.
IN DIRITTO
L'appello appare fondato e va, pertanto, accolto per quanto di ragione.
Il primo giudice, dopo aver accolto la domanda (sia pure con riconoscimento del diritto dell'appellante limitatamente al periodo non coperto da prescrizione), ha compensato integralmente le spese del giudizio per “in ragione dell'intervento della Cassazione, stante il contrasto della giurisprudenza di merito”.
Va innanzitutto osservato che, in materia di regolamento delle spese di giudizio, da tempo si è andato affermando un restringimento, anche di tipo normativo, oltre che giurisprudenziale, delle ipotesi di compensazione (totale o parziale) delle spese.
La più recente formulazione dell'art. 92, comma II, c.p.c. prevede che si possa far luogo alla compensazione delle spese nelle ipotesi, tassative, di soccombenza reciproca, di assoluta novità della questione trattata o di mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti.
La ragione addotta a sostegno della decisione non appare convincente, né condivisibile. Invero, come sostenuto dall'appellante, già prima dell'intervento della S.C. con la sentenza n.
29961/2023, la massima parte della giurisprudenza di merito si era espressa in senso favorevole ai docenti assunti a tempo determinato, cui il non aveva riconosciuto il c.d. bonus cultura. CP_1
Simile decisione era stata anche assunta dal Consiglio di Stato con sentenza n. 1842/2022, sicuramente precedente al deposito del ricorso introduttivo del giudizio.
Sicchè, già all'epoca dell'inizio del giudizio l'orientamento giurisprudenziale era largamente favorevole all'appellante e la S.C. altro non ha fatto che confermare quell'orientamento.
Conseguentemente, le spese del giudizio di primo grado vanno poste a carico dell'amministrazione resistente e quantificate in complessivi € 1.030,00 (fase di studio € 444,00; fase introduttiva € 213,00
e fase decisionale € 373,00), tenendo conto del valore della controversia che rientra nel secondo scaglione di cui al DM n. 55/2014 (da € 1.001,00 ad € 5.200,00), oltre che dei parametri minimi, data la semplicità della questione dopo il consolidamento affermazione del citato orientamento giurisprudenziale, di legittimità e di merito.
Non si riconosce il compenso per la fase istruttoria che non ha avuto svolgimento.
Le spese di questo grado seguono la soccombenza e vanno liquidate, con esclusione della fase istruttoria che non ha avuto svolgimento, in € 247,00, tenendo conto del valore della controversia.
Sia le spese di primo grado che quelle di secondo grado vanno poi distratte ai difensori costituiti dell'appellante, dichiaratisi antistatario.
P.Q.M.
Visto l'art. 437 c.p.c.,
-definitivamente pronunciando sull'appello proposto con ricorso dell'11.6.2024 da Parte_1
nei confronti del ,
[...] Controparte_1 [...]
avverso la sentenza del Controparte_3
19.2.2024 n. 985 del Tribunale di Brindisi, così provvede:
-accoglie l'appello e, per l'effetto, condanna parte appellata al pagamento integrale delle spese di primo grado che ridetermina in € 1.030,00, oltre accessori e rimborso spese forfetarie del 15%, come per legge, con distrazione per gli Avv.ti Antonino Di OM e TE Di OM.
Condanna parte appellata al pagamento in favore di parte appellante delle spese di questo grado, liquidate in € 247,00 oltre accessori e rimborso spese forfetarie del 15% come per legge, con distrazione per gli Avv.ti Antonino Di OM e TE Di OM. Riserva il deposito della motivazione entro gg. 60.
Così deciso in Lecce l'11.6.2025.
Il Giudice Ausiliario estensore Il Presidente avv. Domenico Monterisi dott.ssa Caterina Mainolfi
N. 2942 dell'11.12.2023
Oggetto: spese del giudizio
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Lecce Sezione Lavoro
Riunita in Camera di Consiglio e composta dai Magistrati: dott.ssa Caterina Mainolfi Presidente dott.ssa Corbascio Maria Grazia Consigliere avv. Domenico Monterisi Giudice Ausiliario relatore ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile, in materia di pubblico impiego, in grado d'appello, iscritta al n. 424/2024 del Ruolo
Generale Sez. lav. Appelli, promossa da
, rappresentato e difeso dall'Avv. Di OM Stefani e dall'Avv. Di Parte_1
OM Antonino, in forza di procura in atti, e presso i medesimi elettivamente domiciliato
APPELLANTE contro
, in persona del pro tempore, Controparte_1 CP_2
Controparte_3
[...]
APPELLATI CONTUMACI
All'udienza dell'11.6.2025, svoltasi nelle forme sdetta trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., la causa
è stata decisa sulle conclusioni come in atti rassegnate.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato l'11.6.2024, ha impugnato parzialmente – limitatamente al Parte_1
capo di regolazione delle spese di lite - la sentenza n. 2942/2024, con cui il Tribunale di Taranto, in funzione di Giudice del lavoro, accoglieva la domanda dallo stesso promossa contro il
[...] , dichiarando il suo diritto al riconoscimento delle somme relative al c.d. Controparte_1
bonus docenti, per ciascun anno di servizio, nei limiti del quinquennio a ritroso dalla costituzione in mora, compensando fra le parti le spese del giudizio.
Con l'unico motivo di gravame, l'appellante si duole dell'integrale compensazione delle spese, sostenendo che, a differenza di quanto sostenuto dal primo Giudice l'intervento della Cassazione, con sentenza n. 29961/2023, altro non ha fatto che confermare decisioni di merito precedenti oltre che la sentenza n. 1842/2002 del Consiglio di Stato, che già si era espresso per il riconoscimento del bonus di € 500.00 per il personale assunto a tempo determinato.
In conclusione, ha chiesto la condanna del appellato al pagamento delle spese del doppio CP_1
grado, in riforma parziale della sentenza impugnata.
Nonostante la rituale notifica dell'appello, le amministrazioni appellate non si sono costituite, per cui ne va dichiarata la contumacia.
All'odierna udienza, tenutasi con le modalità della trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la causa è stata decisa come da separato dispositivo.
IN DIRITTO
L'appello appare fondato e va, pertanto, accolto per quanto di ragione.
Il primo giudice, dopo aver accolto la domanda (sia pure con riconoscimento del diritto dell'appellante limitatamente al periodo non coperto da prescrizione), ha compensato integralmente le spese del giudizio per “in ragione dell'intervento della Cassazione, stante il contrasto della giurisprudenza di merito”.
Va innanzitutto osservato che, in materia di regolamento delle spese di giudizio, da tempo si è andato affermando un restringimento, anche di tipo normativo, oltre che giurisprudenziale, delle ipotesi di compensazione (totale o parziale) delle spese.
La più recente formulazione dell'art. 92, comma II, c.p.c. prevede che si possa far luogo alla compensazione delle spese nelle ipotesi, tassative, di soccombenza reciproca, di assoluta novità della questione trattata o di mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti.
La ragione addotta a sostegno della decisione non appare convincente, né condivisibile. Invero, come sostenuto dall'appellante, già prima dell'intervento della S.C. con la sentenza n.
29961/2023, la massima parte della giurisprudenza di merito si era espressa in senso favorevole ai docenti assunti a tempo determinato, cui il non aveva riconosciuto il c.d. bonus cultura. CP_1
Simile decisione era stata anche assunta dal Consiglio di Stato con sentenza n. 1842/2022, sicuramente precedente al deposito del ricorso introduttivo del giudizio.
Sicchè, già all'epoca dell'inizio del giudizio l'orientamento giurisprudenziale era largamente favorevole all'appellante e la S.C. altro non ha fatto che confermare quell'orientamento.
Conseguentemente, le spese del giudizio di primo grado vanno poste a carico dell'amministrazione resistente e quantificate in complessivi € 1.030,00 (fase di studio € 444,00; fase introduttiva € 213,00
e fase decisionale € 373,00), tenendo conto del valore della controversia che rientra nel secondo scaglione di cui al DM n. 55/2014 (da € 1.001,00 ad € 5.200,00), oltre che dei parametri minimi, data la semplicità della questione dopo il consolidamento affermazione del citato orientamento giurisprudenziale, di legittimità e di merito.
Non si riconosce il compenso per la fase istruttoria che non ha avuto svolgimento.
Le spese di questo grado seguono la soccombenza e vanno liquidate, con esclusione della fase istruttoria che non ha avuto svolgimento, in € 247,00, tenendo conto del valore della controversia.
Sia le spese di primo grado che quelle di secondo grado vanno poi distratte ai difensori costituiti dell'appellante, dichiaratisi antistatario.
P.Q.M.
Visto l'art. 437 c.p.c.,
-definitivamente pronunciando sull'appello proposto con ricorso dell'11.6.2024 da Parte_1
nei confronti del ,
[...] Controparte_1 [...]
avverso la sentenza del Controparte_3
19.2.2024 n. 985 del Tribunale di Brindisi, così provvede:
-accoglie l'appello e, per l'effetto, condanna parte appellata al pagamento integrale delle spese di primo grado che ridetermina in € 1.030,00, oltre accessori e rimborso spese forfetarie del 15%, come per legge, con distrazione per gli Avv.ti Antonino Di OM e TE Di OM.
Condanna parte appellata al pagamento in favore di parte appellante delle spese di questo grado, liquidate in € 247,00 oltre accessori e rimborso spese forfetarie del 15% come per legge, con distrazione per gli Avv.ti Antonino Di OM e TE Di OM. Riserva il deposito della motivazione entro gg. 60.
Così deciso in Lecce l'11.6.2025.
Il Giudice Ausiliario estensore Il Presidente avv. Domenico Monterisi dott.ssa Caterina Mainolfi