Sentenza 14 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 14/06/2025, n. 625 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 625 |
| Data del deposito : | 14 giugno 2025 |
Testo completo
N. 8119/2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GENOVA
Sezione IV civile
Il Tribunale,
riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati dott. Giovanni Maddaleni Presidente dott. Danilo Corvacchiola Giudice dott. Matteo Gatti Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento promosso congiuntamente da
, C.F. , nato a [...], il [...], Parte_1 C.F._1
e
, C.F. , nata a [...], il [...], entrambi Parte_2 C.F._2
rappresentati e difesi, come da procura in atti, dagli avv.ti Michela Gugliotta e Giovanni
Canepa;
con l'intervento del Pubblico Ministero;
conclusioni dei ricorrenti: come da verbale di udienza del 4.6.2025;
conclusioni del Pubblico Ministero: come da atto del 29.1.2025.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Visto il ricorso congiunto con cui i coniugi indicati in epigrafe hanno adito questo Tribunale chiedendo la pronuncia della propria separazione personale alle condizioni ivi enucleate;
1
esaminati gli atti e la documentazione prodotta;
1. rilevato che:
- i coniugi hanno contratto matrimonio concordatario in Sant'Olcese (GE) il 25.7.2009, atto ritualmente trascritto nei registri dello stato civile del Comune competente;
- i medesimi coniugi hanno rappresentato una situazione di ormai intervenuta intollerabilità della prosecuzione della convivenza matrimoniale;
- sussistono conseguentemente i presupposti di legge per pronunciare la separazione personale dei coniugi;
2.
ritenuto che
le condizioni concordate dalle parti, che si riportano nel dispositivo, possano venire recepite, risultando idonee ad assicurare efficace tutela agli interessi del minore
(nato dall'unione coniugale il 11.4.2013), e non ponendosi in contrasto con norme Per_1
imperative o di ordine pubblico,
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente statuendo,
PRONUNCIA
la separazione personale tra i coniugi
, C.F. nato a [...], il [...], Parte_1 C.F._1
e
, C.F. nata a [...], il [...], Parte_2 C.F._2
autorizzandoli a vivere separati, con impegno a portarsi reciproco rispetto;
OMOLOGA
l'accordo intervenuto tra i coniugi, nei termini di seguito riportati, in ordine alle condizioni essenziali della propria separazione personale, prendendo atto delle ulteriori statuizioni fra loro concordate:
“1. i coniugi e vivranno separati portandosi reciproco rispetto;
Parte_1 Parte_2
2 2. il figlio minore verrà affidato in maniera condivisa ad entrambi i genitori Per_1
ancorchè con collocazione abitativa (prevalente) dello stesso presso la casa ex coniugale sita in Genova, Via San Biagio di Valpolcevera n. 16 Q/5;
3. il padre potrà vedere liberamente quando lo vorrà e in particolare, nei week-end Per_1
in alternanza con la madre dal venerdì alla domenica il tutto salvo diversi accordi tenendo conto del gradimento e degli impegni scolastici ed extrascolastici di Per_1
4. è altresì facoltà del padre tenere con sé anche in occasione di giorni Per_1
infrasettimanali con pernotto il tutto previo accordo tra le parti;
5. il padre avrà altresì facoltà di vedere il figlio in occasione delle maggiori festività con il criterio dell'alternanza, il tutto salvo diverso migliore accordo per il raggiungimento del quale i coniugi si impegnano a collaborare, oltre ad un periodo continuativo di giorni 15 in occasione delle ferie annuali, il tutto fermo restando che le parti si impegnano a tener conto dei gradimenti espressi dal figlio in relazione alla determinazione dei periodi di tempo che il predetto trascorrerà con ciascun genitore;
6. il signor si impegna a concorrere nel mantenimento del figlio mediante la Parte_1
corresponsione dell'importo di Euro 600,00 (seicento) mensili entro il giorno 28 di ogni mese, rivalutabile ISTAT oltre al 50% delle spese straordinarie per l'individuazione delle quali i coniugi si richiamano al Protocollo in essere presso la Sezione Famiglia del Tribunale di
Genova del 16/09/2016 da essi ben il conosciuto.
7. il NO corrisponderà altresì l'importo di € 500,00 mensili alla NOa Parte_1
a titolo di contribuzione al suo mantenimento entro il giorno 28 di ogni mese, Parte_2
rivalutabile ISTAT;
la contribuzione di cui sopra è stata individuata anche in ragione della misura dello stipendio medio netto mensile del NO pari (attualmente) ad € Pt_1
3.300,00;
8. le parti si danno reciprocamente atto che, allo stato attuale, lo stipendio mensile del
NO è composto in misura significativa da compensi per trasferte lavorative che Pt_1
potrebbero in futuro venire meno parzialmente o temporaneamente o in via definitiva, determinando una diminuzione dell'importo in busta paga del medesimo (a circa € 2.500,00 come in premessa specificato); le parti, in ragione di quanto sopra concordano i seguenti aggiornamenti automatici all'importo mensilmente dovuto dal NO : Pt_1
3 - netto in busta paga (da computarsi escludendo gli importi a titolo di rimborso per le spese di trasferta, in via esemplificativa e non esaustiva: vitto, alloggio, spese di viaggio) tra €
2.500,00 ed € 2.700,00 determina la debenza di complessivi € 900,00 mensili (mantenendo inalterata la proporzione di cui sopra alle clausole nn. 6 e 7, quindi, con approssimazione concordata, 55% per il figlio e 45% per la moglie);
- netto in busta paga (da computarsi escludendo gli importi a titolo di rimborso per le spese di trasferta, in via esemplificativa e non esaustiva: vitto, alloggio, spese di viaggio) tra €
2.701,00 ed € 3.000,00 determina la debenza di complessivi € 1.000,00 mensili (mantenendo inalterata la proporzione di cui sopra alle clausole nn. 6 e 7 quindi, con approssimazione concordata, 55% per il figlio e 45% per la moglie);
- netto in busta paga (da computarsi escludendo gli importi a titolo di rimborso per le spese di trasferta, in via esemplificativa e non esaustiva: vitto, alloggio, spese di viaggio) tra €
3.001,00 ed € 3.300,00 determina la debenza di complessivi € 1.100,00 mensili (mantenendo inalterata la proporzione di cui sopra alla clausola nn. 6 e 7 quindi, con approssimazione concordata, 55% per il figlio e 45% per la moglie);
9. gli aggiornamenti opereranno automaticamente, per concorde volontà degli odierni ricorrenti (sia ai fini della decurtazione, sia ai fini dell'incremento) qualora la misura del netto in busta mensile del NO risulti di valore rientrante in una delle fasce predette per Pt_1
tre mesi consecutivi;
il NO si impegna nei confronti della NOa ad Pt_1 Pt_2
esibire, al fine di individuare le modifiche alle contribuzioni mensili, la documentazione comprovante quanto percepito mensilmente per la propria attività lavorativa;
10. le parti concordano che la contribuzione in favore della NOa da parte del Pt_2
NO sarà da quest'ultimo dovuta sino a quando la stessa non reperirà un'attività Pt_1
lavorativa, anche solo part time, impegnandosi il NO , qualora lo stipendio mensile Pt_1
della NOa dovesse essere inferiore ad € 500,00 mensili (importo quest'ultimo Pt_2
variabile come da clausola n. 8) al versamento degli importi sino alla concorrenza di quest'ultima somma di denaro, pur fermo restando il limite temporale alla predetta contribuzione come concordato alla clausola che segue;
11. La NOa riconosce la propria attitudine al lavoro e la propria intenzione Parte_2
di reperire attività lavorativa e, considerato che, con la crescita del figlio con ogni Per_1
4 probabilità diminuiranno le esigenze di assistenza di quest'ultimo consentendole di occuparsi maggiormente della propria attività lavorativa, non sussistendo oltre i presupposti per la contribuzione in proprio favore da parte del NO , entro il 2031 si impegna Parte_1
a dare atto nelle forme di legge di quanto necessario al fine di escludere in tutto o in parte la predetta contribuzione;
12. in considerazione di quanto sopra la NOa si impegna ad attivarsi al fine di Pt_2
reperire attività lavorativa e si impegna altresì ad aggiornare il NO sia in ordine Pt_1
alla propria attività funzionale a conseguire rapporto lavorativo, sia in ordine alle condizioni dei lavori reperiti (ivi compresa la loro durata ed il compenso percepito) anche mediante esibizione della relativa documentazione;
13. l'assegno unico per il figlio verrà percepito nella misura del 50% in favore di ciascun genitore;
14. la pensione percepita dal figlio verrà, come di fatto già sta avvenendo, Per_1
depositata presso il libretto postale allo stesso intestato ed accantonata;
15. all'esito del presente procedimento, in conformità con le intese raggiunte dalle parti, il
NO rimarrà proprietario esclusivo dei veicoli marca Volkswagen modello Parte_1
'Golf' targato EN165ZK, nonché del motociclo marca Honda modello 'SH125AD' targato
FB24119, di cui è attualmente intestatario e la NOa rimarrà proprietaria Parte_2
esclusiva del veicolo marca 'Volkswagen' modello 'UP' targato ER486YF di cui è attualmente intestataria, impegnandosi le parti, qualora occorra, ad espletare ogni eventuale attività funzionale ad attuare tali accordi;
16. la consistenza dei rapporti bancari e del denaro liquido come in premessa specificati verrà suddivisa al 50% in favore di ciascun coniuge con conseguente estinzione di detti rapporti bancari e/o intestazione degli stessi ad uno solo dei coniugi previa disposizione di quanto dovuto all'altro, fatto salvo l'importo di € 4.000,00 che la NOa riconosce Parte_2
dovuto al NO a titolo di parziale rifusione delle spese ed imposte Parte_1
sostenute in occasione degli acquisti dei beni immobili in premessa specificati, importo che, conseguentemente, verrà previamente scomputato ed attribuito al NO prima Pt_1
della suddivisione al 50% dei rapporti e denari predetti;
5 17. a definizione dei rapporti economici - patrimoniali derivanti dal vincolo di coniugio ed ai fini dello scioglimento della comunione tra i medesimi, quale condizione che ha consentito la risoluzione della crisi coniugale, i coniugi si sono determinati ai seguenti trasferimenti immobiliari:
• il NO si impegna ed obbliga a trasferire alla NOa , la Parte_1 Parte_2
quale si impegna ad accettare, la propria quota di proprietà dell'immobile e sue annessioni e pertinenze sito in Genova Via San Biagio di Valpolcevera n. 16 Q/5 e, meglio individuato alla lettera a) delle premesse;
• il NO si impegna ed obbliga a trasferire alla NOa , la Parte_1 Parte_2
quale si impegna ad accettare, la propria quota di proprietà del posto auto scoperto individuato con il n. 13 sito in Genova, Via San Biagio di Valpolcevera;
• la NOa si impegna ed obbliga a trasferire al NO , il Parte_2 Parte_1
quale si impegna ad accettare, la propria quota del 50% di proprietà dell'immobile e sue annessioni e pertinenze sito in Celle Ligure, Via Lavadore n. 33 int. 8 e, meglio individuato alla lettera b) delle premesse;
i NOi e concordano che i trasferimenti di proprietà sopra Parte_2 Parte_1
specificati non implicano la debenza di alcun importo dall'uno all'altro coniuge, ritenendo detti trasferimenti funzionali alla definizione consensuale dei rapporti economici, conseguentemente nessun conguaglio sarà dovuto;
- il NO , nonostante il trasferimento immobiliare della propria quota del 50% Pt_1
dell'immobile in Genova in favore della moglie si impegna a sostenere il 50% delle spese di amministrazione condominiale straordinaria di detto immobile fino alla maggiore età del figlio e/o fino al conseguimento da parte della NOa di attività Per_1 Pt_2
lavorativa;
- in considerazione della definizione dei rapporti economici - patrimoniali tutti ut supra indicati derivanti dal matrimonio e nell'ambito degli accordi quivi contenuti che hanno consentito la risoluzione della crisi coniugale, i ricorrenti richiedono l'applicazione in loro favore dei benefici di cui alla Sentenza della Corte Costituzionale del 10 maggio 1999 n° 154, che ha dichiarato l'illegittimità parziale dell'art. 19 lex 06/03/1987 n° 74 e sue successive modificazioni e/o integrazioni, di cui alla Circolare del Ministero delle Finanze del 16 marzo
6 2000 n° 49/E, alla sentenza della Ecc.ma Corte di Cassazione V Sezione Civile del 30 maggio
2005 ,della circolare n° 2/E del 21/02/2014 dell'Agenzia delle Entrate”.
Nulla sulle spese processuali.
Ordina all'Ufficiale dello stato civile del Comune competente di procedere all'annotazione della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, sul relativo atto di matrimonio (atto numero 7, parte II, serie A, anno 2009), e alle ulteriori incombenze di legge.
Manda alla Cancelleria per i prescritti adempimenti.
Così deciso in Genova, nella camera di consiglio del 6.6.2025.
Il giudice estensore Il presidente dott. Matteo Gatti dott. Giovanni Maddaleni
7