Versione
22 dicembre 1955
22 dicembre 1955
Art. 11.
Per quanto non espressamente previsto dalla legge, dallo statuto e dal regolamento dell'Istituto per la disciplina delle previdenze e assistenze indicate all'art. 3 del regolamento dell'istituto stesso, approvato con decreto Ministeriale 1 gennaio 1953, si applicano le disposizioni di legge o di regolamento vigenti per le corrispondenti forme di previdenza e di assistenza sociale delle quali quelle gestite dall'Istituto predetto sono sostitutive.
Per quanto non espressamente previsto dalla legge, dallo statuto e dal regolamento dell'Istituto per la disciplina delle previdenze e assistenze indicate all'art. 3 del regolamento dell'istituto stesso, approvato con decreto Ministeriale 1 gennaio 1953, si applicano le disposizioni di legge o di regolamento vigenti per le corrispondenti forme di previdenza e di assistenza sociale delle quali quelle gestite dall'Istituto predetto sono sostitutive.
Giurisprudenza • 5
- 1. Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 18/03/1978, n. 1374Provvedimento: In tema di previdenza ed assistenza obbligatorie, l'art 19 secondo comma della legge 4 aprile 1952 n 218, applicabile anche nei rapporti assicurativi con l'istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani (art 11 della legge 9 novembre 1955 n 1122), nel disporre che la percentuale di contributo a carico del lavoratore va trattenuta dal datore di lavoro sulla retribuzione corrisposta alla scadenza del periodo di paga cui il contributo si riferisce, non osta a che il datore di lavoro medesimo, se cosi non provveda, […]Leggi di più...
- rivalsa·
- soggetti obbligati·
- trattenuta del contributo a carico del lavoratore·
- contributi assicurativi·
- previdenza a favore dei giornalisti·
- previdenza (assicurazioni sociali)·
- ammissibilita·
- limiti·
- rivalsa del datore di lavoro·
- difetto di spontaneo adempimento