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Sentenza 30 ottobre 2025
Sentenza 30 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 30/10/2025, n. 2253 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 2253 |
| Data del deposito : | 30 ottobre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
T R I B U N A L E D I SANTA RI UA ER
Sezione lavoro e previdenza
Il Giudice del Lavoro Dott. Roberto Pellecchia ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A nel giudizio civile iscritto al n.r.g. 7892 dell'anno 2022
OGGETTO
Riconoscimento servizio pre-ruolo
TRA
(C.F.: elett.te dom.ta presso lo Parte_1 C.F._1 studio degli Avv. Giuseppe Cundari e Marco Ippolito Matano, C.F.:
, che la rapp.tano e difendono giusta procura rilasciata su C.F._2 foglio separato dal ricorso introduttivo telematico ed atto di costituzione telematica di ulteriore difensore della ricorrente. ricorrente
E
Controparte_1 in persona del legale rapp.te p.t. l' Controparte_2
(C.F. in persona del suo legale rappresentante pro tempore
[...] P.IVA_1
e dei funzionari, (C.F. , CP_3 CP_4 C.F._3
(C.F. ), Controparte_5 C.F._4 Controparte_6
( ), (C.F. ), CodiceFiscale_5 Controparte_7 C.F._6 congiuntamente e disgiuntamente, che eleggono domicilio presso l'
[...]
Controparte_2 resistente
CONCLUSIONI
Per la ricorrente: come da ricorso introduttivo. Per la parte resistente: come da memorai di costituzione e risposta
FATTO E DIRITTO
Con ricorso a questo Giudice del Lavoro depositato in data 06-12-2022, la ricorrente in epigrafe indicata, dall'01/09/2001 docente di ruolo di Scuola elementare, esponeva di 1 aver sottoscritto un contatto di lavoro a tempo indeterminato quale docente di scuola
Secondaria di Il grado con decorrenza dall'1-09-2011; di aver svolto sin dall'anno scolastico 1986/87 servizio pre ruolo in numerosi istituti scolastici;
che con Decreto n.
152 del 22.11.2014, veniva disposto l'inquadramento e la propria ricostruzione di carriera;
che tale provvedimento, tuttavia, disattendendo in maniera illegittima ed ingiustificata l'istanza in tal senso formulata dalla deducente, non le riconosceva nella ricostruzione di carriera operata all'atto del passaggio di ruolo, ai fini giuridici, previdenziali ed economici, l'integrale anzianità di servizio pregressa nel ruolo di scuola primaria dall'a.s. 1988/89 all'a.s. 1997/98; che inoltre non le era stato riconosciuto il servizio prestato quale insegnante di scuola materna negli a.s.1998/99, 1999/2000 e
2000/01 che l'operato delle amministrazioni resistenti si poneva in netto contrasto con le vigenti norme di legge e del CCNL di ctg. e, in particolare, con le disposizioni contenute nel D.L. n. 370/1970, nel D.P.R. n. 417 del 1974 e nella legge n. 312/1980, dalle quali emerge il pieno diritto dell'istante a vedersi riconosciuta l'intera anzianità pregressa.
Tanto premesso, la ricorrente, previa disapplicazione/annullamento del decreto n.152/2014, chiedeva accertare e dichiarare il proprio diritto a vedersi riconosciuta, in sede di ricostruzione di carriera, l'intera anzianità di servizio pregressa prestata nel ruolo della scuola materna e primaria;
per l'effetto ordinare alle Amministrazioni resistenti, ognuno per quanto di propria competenza, di adottare un nuovo decreto d'inquadramento nei ruoli di scuola secondaria di secondo grado e ricostruzione di carriera, che le riconoscessero l'intera anzianità di servizio pregressa relativa ai servizi prestati nel ruolo della scuola primaria con il riconoscimento di 3 anni all' 01/03/1991,
9 anni al 27/02/1997, 15 anni al 26/02/2003, 21 anni al 24/02/2009, e 28 anni al
14/10/2016 ed alla conseguente ricostruzione di carriera;
condannare le
Amministrazioni resistenti, ciascuna per il proprio titolo ed anche in solido tra loro, al pagamento in proprio favore dell'importo complessivo di €.74.013,00, oltre interessi e rivalutazione, a titolo di differenze retributive a lei spettanti.
Con vittoria di spese processuali ed attribuzione.
L'Amministrazione convenuta si costituiva ritualmente eccependo l'intervenuta prescrizione delle differenze retributive richieste da controparte. Nel merito, con varie argomentazioni eccepiva l'infondatezza della domanda, concludendo per il suo rigetto.
Disposti vari rinvii della causa dal precedente magistrato titolare del
2 procedimento, all'esito del suo trasferimento questo Presidente di Sezione – anche in considerazione della progressiva anzianità di iscrizione a ruolo della causa – ne disponeva la riassegnazione a sé medesimo.
Concesso il solo termine per il deposito di note in sostituzione dell'udienza ex art.127 ter cpc, all'esito della scadenza, questo Giudice pronunciava sentenza provvedendo contestualmente al suo deposito nel fascicolo telematico.
La domanda è fondata e merita accoglimento per quanto di ragione.
Ai fini di un corretto percorso argomentativo, ritiene questo Giudice di dover esporre brevi cenni sulla normativa di riferimento.
Con il d.lgs n. 297/1994 di «Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado» l'art. 485 prevede quanto segue:
“
1.AI personale docente delle scuole di istruzione secondaria ed artistica, il servizio prestato presso le predette scuole statali e pareggiate, comprese quelle all'estero, in qualità di docente non di ruolo, è riconosciuto come servizio di ruolo, ai fini giuridici ed economici, per intero per i primi quattro anni e per i due terzi del periodo eventualmente eccedente, nonché ai soli fini economici per il rimanente terzo. I diritti economici derivanti da detto riconoscimento sono conservati e valutati in tutte le classi di stipendio successive a quella attribuita al momento del riconoscimento medesimo.
2. Agli stessi fini e nella identica misura, di cui al comma 1, è riconosciuto, al personale ivi contemplato, il servizio prestato presso le scuole degli educandati femminili statali e quello prestato in qualità di docente elementare di ruolo e non di ruolo nelle scuole elementari statali, o parificate, comprese quelle dei predetti educandati e quelle all'estero, nonché nelle scuole popolari, sussidiate o sussidiarie.
3. Al personale docente delle scuole elementari è riconosciuto, agli stessi fini e negli stessi limiti fissati dal comma 1, il servizio prestato in qualità di docente non di ruolo nelle scuole elementari statali o degli educandati femminili statali, o parificate, nelle scuole secondarie ed artistiche statali o pareggiate, nelle scuole popolari, sussidiate o sussidiarie, nonché i servizi di ruolo e non di ruolo prestati nelle scuole materne statali o comunali.”
L'art. 489 del D. Lgs. cit. a sua volta stabilisce che:
“Ai fini del riconoscimento di cui ai precedenti articoli il servizio di insegnamento è da considerarsi come anno scolastico intero se ha avuto la durata prevista agli effetti
3 della validità dell'anno dall'ordinamento scolastico vigente al momento della prestazione.
2. I periodi di congedo e di aspettativa retribuiti e quelli per gravidanza e puerperio sono considerati utili ai fini del computo del periodo richiesto per il riconoscimento.”
La norma, peraltro, è stata oggetto di interpretazione autentica da parte dell'art. 11, comma 14, della legge n. 124/1999 secondo cui “Il comma 1 dell'art. 489 del testo unico è da intendere nel senso che il servizio di insegnamento non di ruolo prestato a decorrere dall'anno scolastico 1974-1975 è considerato come anno scolastico intero se ha avuto la durata di almeno 180 giorni oppure se il servizio sia stato prestato ininterrottamente dal 1° febbraio fino al termine delle operazioni di scrutinio finale.”
A seguito dell'intervento della contrattazione collettiva nel settore pubblicistico, nel settore della scuola, con il CCNL 4 agosto 1995 le parti stipulanti sono intervenute anche in tema di ricostruzione della carriera e hanno previsto, all'art. 66, comma 6, che « Restano confermate, al fine del riconoscimento dei servizi di ruolo
e non di ruolo eventualmente prestati anteriormente alla nomina in ruolo e alla conseguente stipulazione del contratto individuale di lavoro a tempo indeterminato, le norme di cui al D.L. 19 giugno 1970, n. 370, convertito, con modificazioni dalla legge
26 luglio 1970, n. 576, e successive modificazioni e integrazioni, nonché le relative disposizioni di applicazione, così come definite dall'art. 4 del D.P.R. 23 agosto 1988,
n. 399».
Il CCNL 26.5.1999 aveva stabilito, all'art. 18, che «Le norme legislative, amministrative o contrattuali non esplicitamente abrogate o disapplicate dal presente
CCNL, restano in vigore in quanto compatibili.».
Quindi l'art.142 comma 1 n.8 del CCNL 24-7-2003, aveva espressamente previsto che dovesse continuare a trovare applicazione «l'art. 66, commi 6 e 7, del CCNL 4.08.95
(riconoscimento servizi non di ruolo e insegnanti di religione)»; analoga previsione è quella di cui all'art. 146 del CCNL 29-11-2007.
Il complesso normativo qui scrutinato rispondeva ad un criterio di ragionevolezza, confermato da Cass. n.22552/2016, in un sistema denominato del cd. doppio canale, il quale prevedeva un sistema di immissione in ruolo periodica dei docenti, attingendo per il 50% dalle graduatorie dei concorsi per titoli ed esami e, per il restante 50%, dalle graduatorie per soli titoli, prima, e poi dalle graduatorie permanenti.
Detto sistema stabiliva anche, all'esito delle modifiche apportate all'art. 400 dalla
4 legge n. 124/1999, la cadenza triennale dei concorsi.
In quel contesto – per i docenti immessi in ruolo dalle graduatorie per soli titoli –
l'abbattimento del periodo preruolo oltre il primo quadriennio si giustificava in relazione al prevalente criterio meritocratico: infatti, quel sistema avrebbe dovuto consentire ai più meritevoli di ottenere la tempestiva immissione nei ruoli, attesa la prevista periodicità dei concorsi e dei provvedimenti di inquadramento definitivo nei ruoli dell'amministrazione scolastica.
Su tale sistema normativo sono poi intervenute sia la normativa eurounitaria che le pronunce della Corte di Legittimità (Cass. 22558 e 23868 del 2016 e le successive sentenze conformi, Cass. nn. 28635, 26356, 26353, 6323 del 2018 e Cass.
n. 20918/2019 quest'ultima relativa al personale ATA), della Corte Costituzionale e della CGUE (Corte di Giustizia 20.6.2019, causa C- 72/18 Ustariz Arostegui;
11.4.2019, causa C- 29/18, Cobra Servizios Auxiliares;
21.11.2018, causa C- 619/17,
De Diego Porras;
5.6.2018, causa C - 677/16, Montero Mateos) le quali hanno introdotto alcuni principi fondanti il sistema di trattamento del personale scolastico.
L'art. 4 dell'Accordo quadro CE NI e EE prevede che:
1. Per quanto riguarda le condizioni di impiego, i lavoratori a tempo determinato non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive.
2. Se del caso, si applicherà il principio del pro rata temporis.
3. Le disposizioni per l'applicazione di questa clausola saranno definite dagli Stati membri, previa consultazione delle parti sociali e/o dalle parti sociali stesse, viste le norme comunitarie e nazionali, i contratti collettivi e la prassi nazionali.
4. I criteri del periodo di anzianità di servizio relativi a particolari condizioni di lavoro dovranno essere gli stessi sia per i lavoratori a tempo determinato sia per quelli a tempo indeterminato, eccetto quando criteri diversi in materia di periodo di anzianità siano giustificati da motivazioni oggettive
Le Corti di legittimità e dell'Unione hanno statuito, nelle indicate pronunce, i seguenti principi:
- la clausola 4 dell'Accordo esclude in generale ed in termini non equivoci qualsiasi disparità di trattamento non obiettivamente giustificata nei confronti dei lavoratori a tempo determinato, sicché la stessa ha carattere incondizionato e può essere fatta valere dal singolo dinanzi al giudice nazionale, che ha
5 l'obbligo di applicare il diritto dell'Unione e di tutelare i diritti che quest'ultimo attribuisce, disapplicando, se necessario, qualsiasi contraria disposizione del diritto interno;
- il principio di non discriminazione non può essere interpretato in modo restrittivo, per cui la riserva in materia di retribuzioni contenuta nell'art. 137 n.
5 del Trattato ( oggi 153 n. 5), “non può impedire ad un lavoratore a tempo determinato di richiedere, in base al divieto di discriminazione, il beneficio di una condizione di impiego riservata ai soli lavoratori a tempo indeterminato, allorché proprio l'applicazione di tale principio comporta il pagamento di una differenza di retribuzione”;
- le maggiorazioni retributive che derivano dall'anzianità di servizio del lavoratore, costituiscono condizioni di impiego ai sensi della clausola 4, con la conseguenza che le stesse possono essere legittimamente negate agli assunti a tempo determinato solo in presenza di una giustificazione oggettiva (Corte di
Giustizia 9.7.2015, in causa C-177/14, Regojo Dans, punto 44);
- a tal fine non è sufficiente che la diversità di trattamento sia prevista da una norma generale ed astratta, di legge o di contratto, né rilevano la natura pubblica del datore di lavoro e la distinzione fra impiego di ruolo e non di ruolo, perché la diversità di trattamento può essere giustificata solo da elementi precisi e concreti di differenziazione che contraddistinguano le modalità di lavoro e che attengano alla natura ed alle caratteristiche delle mansioni espletate ( Regojo Dans, cit., punto 55; Corte di Giustizia 5.6.2018, in causa C-
677/16, Montero Mateos, punto 57 e con riferimento ai rapporti non di ruolo degli enti pubblici italiani Corte di Giustizia 18.10.2012, cause C-302/11 e C-
305/11, Valenza);
- la clausola 4 “osta ad una normativa nazionale, ... la quale escluda totalmente che i periodi di servizio compiuti da un lavoratore a tempo determinato alle dipendenze di un'autorità pubblica siano presi in considerazione per determinare l'anzianità del lavoratore stesso al momento della sua assunzione
a tempo indeterminato, da parte di questa medesima autorità, come dipendente di ruolo nell'ambito di una specifica procedura di stabilizzazione del suo rapporto di lavoro, a meno che la citata esclusione sia giustificata da ragioni oggettive .... Il semplice fatto che il lavoratore a tempo determinato abbia compiuto i suddetti periodi di servizio sulla base di un contratto di lavoro a
6 tempo determinato non configura una ragione oggettiva di tal genere.”
Tali principi, ad avviso di chi scrive, non appaiono contraddetti dalla sentenza della CGUE nella causa – C-466/17, Motter: in questa pronuncia la Corte ha argomentato in ordine alla non decisività – ai fini del riconoscimento di un trattamento differenziato - delle diverse forme di reclutamento e della natura temporanea del rapporto, nonché sulla necessità di raggiungere un equilibrio tra i legittimi interessi dei lavoratori a tempo determinato e quelli dei lavoratori a tempo indeterminato, nel rispetto dei valori di meritocrazia e delle considerazioni di imparzialità e di efficacia dell'amministrazione su cui si basano le assunzioni mediante concorso ( punto 51).
Sicché la verifica che il giudice nazionale, nell'ambito della cooperazione istituita dall'art. 267 TFUE, è chiamato ad effettuare, riguarda tutti gli aspetti che assumono rilievo ai sensi della clausola 4 dell'Accordo Quadro.
Ritiene dunque questo Giudice che non possa essere esclusa la comparabilità della posizione dei supplenti assunti ai sensi dell'art. 4, comma 3, della legge n. 124/1999 – posizione dell'odierna ricorrente – rispetto all'omologo docente a tempo indeterminato, facendo leva sulla temporaneità dell'assunzione, atteso che la pretesa differenza qualitativa e quantitativa della prestazione, oltre a non trovare riscontro nella disciplina dettata dai CCNL succedutisi nel tempo, che non operano distinzioni quanto al contenuto della funzione docente, non appare conciliabile, come la stessa
Corte di Giustizia ha rimarcato, “con la scelta del legislatore nazionale di riconoscere integralmente l'anzianità maturata nei primi quattro anni di esercizio dell'attività professionale dei docenti a tempo determinato” ( punto 34 della citata sentenza
Motter), ossia nel periodo in cui, per le peculiarità del sistema di reclutamento dei supplenti, che acquisiscono punteggi in ragione del servizio prestato, solitamente si collocano più le supplenze temporanee, che quelle annuali o sino al termine delle attività didattiche.
E' pertanto, da escludere che la disciplina dettata dall'art. 485 del d.lgs. n. 297/1994 possa dirsi giustificata dalla non piena comparabilità delle situazioni a confronto e, comunque, dalla sussistenza di ragioni oggettive.
Quindi, come statuito dalla pronuncia della S.C. n.31149/2019 e da ultimo dalla pronuncia di legittimità n.3474/2020, alla stregua del principio generale della gerarchia delle fonti, la clausola 4 dell'Accordo Quadro attribuisce un diritto incondizionato che può essere fatto valere dal singolo lavoratore dinanzi al giudice nazionale e non può essere paralizzato da una norma interna generale ed astratta.
7 Corollario del principio esposto è che la denunciata discriminazione deve essere verificata in relazione alla fattispecie concreta dedotta in giudizio.
Pertanto, l'applicazione diretta della clausola 4 chiama il giudice nazionale a seguire un procedimento logico secondo il quale (cfr. Cass. n.31149/19 cit.), occorre:
a) determinare il trattamento spettante al preteso discriminato;
b) individuare il trattamento riservato al lavoratore comparabile;
c) accertare se l'eventuale disparità sia giustificata da una ragione obiettiva.
Dunque, affinchè il docente possa dirsi discriminato sulla base del calcolo dell'anzianità pre-ruolo come disciplinata dall'art.485 del D. Lgs n.297/94, deve risultare che l'anzianità calcolata ai sensi della norma speciale sia inferiore a quella che, nello stesso arco temporale, avrebbe maturato l'insegnante comparabile, assunto con contratto a tempo indeterminato, per svolgere la medesima funzione docente.
A tali fini, ed onde evitare che l'applicazione diretta della norma eurounitaria determini una discriminazione alla rovescia – nel senso di consentire un trattamento più favorevole al lavoratore immesso in ruolo rispetto al docente a tempo indeterminato comparabile - occorre verificare da un canto, ai fini del loro computo integrale nell'anzianità di servizio, che ciascun anno pre-ruolo sia stato espletato per un periodo non inferiore a 180 giorni, ovvero dall'1 Febbraio e sino al giorno di chiusura degli scrutini;
dall'altro, che il calcolo dell'anzianità di servizio, come compiuto dall'Amministrazione in applicazione dell'art.485 risulti più sfavorevole al docente immesso in ruolo rispetto alla posizione dell'omologo a tempo indeterminato ab origine.
Sul punto, la pronuncia n.31149/2019 fornisce un ulteriore spunto di riflessione al giudice del merito, per cui, nel calcolo dell'anzianità occorre tener conto del solo servizio effettivo prestato, maggiorato, eventualmente, degli ulteriori periodi nei quali l'assenza è giustificata da una ragione che non comporta decurtazione di anzianità anche per l'assunto a tempo indeterminato (congedo ed aspettativa retribuiti, maternità e istituti assimilati): con la conseguenza che non possono essere considerati a tali fini, né gli intervalli fra la cessazione di un incarico di supplenza ed il conferimento di quello successivo, né i mesi estivi, in relazione ai quali la S.C. ha con orientamento costante escluso il diritto alla retribuzione (Cass. n. 3062/2012, Cass.
n.17892/2015) sul presupposto che l'incarico a tempo determinato cessi al completamento delle attività di scrutinio.
Nel caso in esame, la ricorrente entrava in servizio di ruolo con
8 l'Amministrazione, in data 01-09-2001 nella scuola Primaria e in data 01-09-2011 nella scuola superiore di II grado;
in ciascuno degli anni scolastici pre ruolo dal
1986/87 al 2000/01 svolgeva servizio per l'intero anno scolastico;
cionondimeno alla ricorrente (giusta decreto n.152/2014 di ricostruzione del servizio, prodotto in atti) veniva riconosciuta l'anzianità di servizio ai fini giuridici ed economici di anni tre.
Sul punto occorre precisare che le fasce di anzianità di servizio per i docenti, sono le seguenti:
da 0 a 8 anni–> fascia 0 da 9 a 14 anni –> fascia 9
da 15 a 20 anni –> fascia 15
da 21 a 27 anni –> fascia 21 da 28 a 34 anni –> fascia 28
da 35 anni a fine servizio –> fascia 35,
Ciò posto, deve osservarsi che il computo dell'anzianità di servizio, operato dall'Amministrazione sulla base della normativa interna, si palesa discriminatorio nei confronti della ricorrente, siccome non giustificato da diversità oggettive della prestazione lavorativa resa dalla rispetto al lavoratore a tempo Parte_1 indeterminato comparabile.
Né il carattere a tempo determinato della prestazione può costituire, alla stregua delle argomentazioni esposte, un criterio oggettivo – e per ciò stesso condivisibile - di differenziazione della prestazione lavorativa della ricorrente rispetto all'omologo docente a tempo indeterminato.
Pertanto, esaminando lo stato di servizio della ricorrente prodotto in atti, si rileva che in dieci anni scolastici pre ruolo la ha lavorato per un periodo superiore ai Parte_1
180 giorni (cfr. attestato di servizio dell'Amministrazione convenuta prodotto dalla difesa della ricorrente).
Inoltre, inopinatamente non le sono stati riconosciuti tre anni di ruolo nella scuola materna (1998/99, 1999/2000 e 2000/01), quindi in totale devono esserle riconosciuti
13 anni di servizio ai fini del calcolo della complessiva anzianità
Tale riconoscimento comporta che alla ricorrente spetta il riconoscimento degli anni pre-ruolo, calcolati per intero, i quali, all'atto del passaggio di ruolo consentono di pervenire ad un'anzianità di servizio di 3 anni all' 01/03/1991, 9 anni al 27/02/1997, 9 15 anni al 26/02/2003, 21 anni al 24/02/2009, e 28 anni al 14/10/2016.
Poiché tale computo dell'anzianità pregressa è all'evidenza pari a quello che spetterebbe ad un lavoratore a tempo indeterminato comparabile, e tenuto conto dell'assenza di ragioni oggettive che consentano la differenziazione del trattamento in tema di anzianità di servizio, la normativa interna di cui all'art.485 deve essere disapplicata in favore di quella di cui all'art.4 dell'Accordo quadro.
In ordine al calcolo delle differenze retributive, l'Amministrazione convenuta ha eccepito la prescrizione quinquennale.
Poiché il primo atto interruttivo della prescrizione è costituito dalla notifica del ricorso introduttivo del giudizio (in data 05-06-2023, come da relata telematica prodotta in atti dalla difesa della lavoratrice), devono ritenersi prescritti i crediti maturati anteriormente al quinquennio antecedente tale data: con la conseguenza che alla ricorrente spettano a titolo di differenze retributive, complessivi €.7.828,48 al pagamento dei quali deve essere condannato il convenuto, oltre ai soli CP_1 interessi legali dalla rispettiva maturazione a saldo.
In conclusione, deve essere riconosciuto il diritto della alla maggiore Parte_1 anzianità di servizio come individuata in motivazione;
per l'effetto, deve ordinarsi al convenuto la corrispondente ricostruzione di carriera. CP_1
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, con attribuzione.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da
[...] nei confronti del Parte_1 Controparte_1
, con ricorso depositato in data 6-12- Controparte_1
2022, così provvede:
• In parziale accoglimento della domanda, dichiara il diritto di
[...]
alla maggiore anzianità di servizio pari a 3 anni all' 01/03/1991, Parte_1
9 anni al 27/02/1997, 15 anni al 26/02/2003, 21 anni al 24/02/2009, e 28 anni al 14/10/2016;
• Per l'effetto, ordina al , la ricostruzione Controparte_1 di carriera di nella misura di cui al capo che Parte_1 precede;
• Condanna il al pagamento in favore di Controparte_1
di €.7.828,48 oltre agli interessi legali dalla Parte_1
10 rispettiva maturazione al saldo;
• Condanna il al pagamento delle spese Controparte_1 processuali che liquida in complessivi €.1.300,00 oltre iva e cpa come per legge, spese generali e contributo unificato, con attribuzione.
Santa Maria Capua Vetere, data del deposito
Il Giudice del Lavoro
(dott. Roberto Pellecchia)
11
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
T R I B U N A L E D I SANTA RI UA ER
Sezione lavoro e previdenza
Il Giudice del Lavoro Dott. Roberto Pellecchia ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A nel giudizio civile iscritto al n.r.g. 7892 dell'anno 2022
OGGETTO
Riconoscimento servizio pre-ruolo
TRA
(C.F.: elett.te dom.ta presso lo Parte_1 C.F._1 studio degli Avv. Giuseppe Cundari e Marco Ippolito Matano, C.F.:
, che la rapp.tano e difendono giusta procura rilasciata su C.F._2 foglio separato dal ricorso introduttivo telematico ed atto di costituzione telematica di ulteriore difensore della ricorrente. ricorrente
E
Controparte_1 in persona del legale rapp.te p.t. l' Controparte_2
(C.F. in persona del suo legale rappresentante pro tempore
[...] P.IVA_1
e dei funzionari, (C.F. , CP_3 CP_4 C.F._3
(C.F. ), Controparte_5 C.F._4 Controparte_6
( ), (C.F. ), CodiceFiscale_5 Controparte_7 C.F._6 congiuntamente e disgiuntamente, che eleggono domicilio presso l'
[...]
Controparte_2 resistente
CONCLUSIONI
Per la ricorrente: come da ricorso introduttivo. Per la parte resistente: come da memorai di costituzione e risposta
FATTO E DIRITTO
Con ricorso a questo Giudice del Lavoro depositato in data 06-12-2022, la ricorrente in epigrafe indicata, dall'01/09/2001 docente di ruolo di Scuola elementare, esponeva di 1 aver sottoscritto un contatto di lavoro a tempo indeterminato quale docente di scuola
Secondaria di Il grado con decorrenza dall'1-09-2011; di aver svolto sin dall'anno scolastico 1986/87 servizio pre ruolo in numerosi istituti scolastici;
che con Decreto n.
152 del 22.11.2014, veniva disposto l'inquadramento e la propria ricostruzione di carriera;
che tale provvedimento, tuttavia, disattendendo in maniera illegittima ed ingiustificata l'istanza in tal senso formulata dalla deducente, non le riconosceva nella ricostruzione di carriera operata all'atto del passaggio di ruolo, ai fini giuridici, previdenziali ed economici, l'integrale anzianità di servizio pregressa nel ruolo di scuola primaria dall'a.s. 1988/89 all'a.s. 1997/98; che inoltre non le era stato riconosciuto il servizio prestato quale insegnante di scuola materna negli a.s.1998/99, 1999/2000 e
2000/01 che l'operato delle amministrazioni resistenti si poneva in netto contrasto con le vigenti norme di legge e del CCNL di ctg. e, in particolare, con le disposizioni contenute nel D.L. n. 370/1970, nel D.P.R. n. 417 del 1974 e nella legge n. 312/1980, dalle quali emerge il pieno diritto dell'istante a vedersi riconosciuta l'intera anzianità pregressa.
Tanto premesso, la ricorrente, previa disapplicazione/annullamento del decreto n.152/2014, chiedeva accertare e dichiarare il proprio diritto a vedersi riconosciuta, in sede di ricostruzione di carriera, l'intera anzianità di servizio pregressa prestata nel ruolo della scuola materna e primaria;
per l'effetto ordinare alle Amministrazioni resistenti, ognuno per quanto di propria competenza, di adottare un nuovo decreto d'inquadramento nei ruoli di scuola secondaria di secondo grado e ricostruzione di carriera, che le riconoscessero l'intera anzianità di servizio pregressa relativa ai servizi prestati nel ruolo della scuola primaria con il riconoscimento di 3 anni all' 01/03/1991,
9 anni al 27/02/1997, 15 anni al 26/02/2003, 21 anni al 24/02/2009, e 28 anni al
14/10/2016 ed alla conseguente ricostruzione di carriera;
condannare le
Amministrazioni resistenti, ciascuna per il proprio titolo ed anche in solido tra loro, al pagamento in proprio favore dell'importo complessivo di €.74.013,00, oltre interessi e rivalutazione, a titolo di differenze retributive a lei spettanti.
Con vittoria di spese processuali ed attribuzione.
L'Amministrazione convenuta si costituiva ritualmente eccependo l'intervenuta prescrizione delle differenze retributive richieste da controparte. Nel merito, con varie argomentazioni eccepiva l'infondatezza della domanda, concludendo per il suo rigetto.
Disposti vari rinvii della causa dal precedente magistrato titolare del
2 procedimento, all'esito del suo trasferimento questo Presidente di Sezione – anche in considerazione della progressiva anzianità di iscrizione a ruolo della causa – ne disponeva la riassegnazione a sé medesimo.
Concesso il solo termine per il deposito di note in sostituzione dell'udienza ex art.127 ter cpc, all'esito della scadenza, questo Giudice pronunciava sentenza provvedendo contestualmente al suo deposito nel fascicolo telematico.
La domanda è fondata e merita accoglimento per quanto di ragione.
Ai fini di un corretto percorso argomentativo, ritiene questo Giudice di dover esporre brevi cenni sulla normativa di riferimento.
Con il d.lgs n. 297/1994 di «Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado» l'art. 485 prevede quanto segue:
“
1.AI personale docente delle scuole di istruzione secondaria ed artistica, il servizio prestato presso le predette scuole statali e pareggiate, comprese quelle all'estero, in qualità di docente non di ruolo, è riconosciuto come servizio di ruolo, ai fini giuridici ed economici, per intero per i primi quattro anni e per i due terzi del periodo eventualmente eccedente, nonché ai soli fini economici per il rimanente terzo. I diritti economici derivanti da detto riconoscimento sono conservati e valutati in tutte le classi di stipendio successive a quella attribuita al momento del riconoscimento medesimo.
2. Agli stessi fini e nella identica misura, di cui al comma 1, è riconosciuto, al personale ivi contemplato, il servizio prestato presso le scuole degli educandati femminili statali e quello prestato in qualità di docente elementare di ruolo e non di ruolo nelle scuole elementari statali, o parificate, comprese quelle dei predetti educandati e quelle all'estero, nonché nelle scuole popolari, sussidiate o sussidiarie.
3. Al personale docente delle scuole elementari è riconosciuto, agli stessi fini e negli stessi limiti fissati dal comma 1, il servizio prestato in qualità di docente non di ruolo nelle scuole elementari statali o degli educandati femminili statali, o parificate, nelle scuole secondarie ed artistiche statali o pareggiate, nelle scuole popolari, sussidiate o sussidiarie, nonché i servizi di ruolo e non di ruolo prestati nelle scuole materne statali o comunali.”
L'art. 489 del D. Lgs. cit. a sua volta stabilisce che:
“Ai fini del riconoscimento di cui ai precedenti articoli il servizio di insegnamento è da considerarsi come anno scolastico intero se ha avuto la durata prevista agli effetti
3 della validità dell'anno dall'ordinamento scolastico vigente al momento della prestazione.
2. I periodi di congedo e di aspettativa retribuiti e quelli per gravidanza e puerperio sono considerati utili ai fini del computo del periodo richiesto per il riconoscimento.”
La norma, peraltro, è stata oggetto di interpretazione autentica da parte dell'art. 11, comma 14, della legge n. 124/1999 secondo cui “Il comma 1 dell'art. 489 del testo unico è da intendere nel senso che il servizio di insegnamento non di ruolo prestato a decorrere dall'anno scolastico 1974-1975 è considerato come anno scolastico intero se ha avuto la durata di almeno 180 giorni oppure se il servizio sia stato prestato ininterrottamente dal 1° febbraio fino al termine delle operazioni di scrutinio finale.”
A seguito dell'intervento della contrattazione collettiva nel settore pubblicistico, nel settore della scuola, con il CCNL 4 agosto 1995 le parti stipulanti sono intervenute anche in tema di ricostruzione della carriera e hanno previsto, all'art. 66, comma 6, che « Restano confermate, al fine del riconoscimento dei servizi di ruolo
e non di ruolo eventualmente prestati anteriormente alla nomina in ruolo e alla conseguente stipulazione del contratto individuale di lavoro a tempo indeterminato, le norme di cui al D.L. 19 giugno 1970, n. 370, convertito, con modificazioni dalla legge
26 luglio 1970, n. 576, e successive modificazioni e integrazioni, nonché le relative disposizioni di applicazione, così come definite dall'art. 4 del D.P.R. 23 agosto 1988,
n. 399».
Il CCNL 26.5.1999 aveva stabilito, all'art. 18, che «Le norme legislative, amministrative o contrattuali non esplicitamente abrogate o disapplicate dal presente
CCNL, restano in vigore in quanto compatibili.».
Quindi l'art.142 comma 1 n.8 del CCNL 24-7-2003, aveva espressamente previsto che dovesse continuare a trovare applicazione «l'art. 66, commi 6 e 7, del CCNL 4.08.95
(riconoscimento servizi non di ruolo e insegnanti di religione)»; analoga previsione è quella di cui all'art. 146 del CCNL 29-11-2007.
Il complesso normativo qui scrutinato rispondeva ad un criterio di ragionevolezza, confermato da Cass. n.22552/2016, in un sistema denominato del cd. doppio canale, il quale prevedeva un sistema di immissione in ruolo periodica dei docenti, attingendo per il 50% dalle graduatorie dei concorsi per titoli ed esami e, per il restante 50%, dalle graduatorie per soli titoli, prima, e poi dalle graduatorie permanenti.
Detto sistema stabiliva anche, all'esito delle modifiche apportate all'art. 400 dalla
4 legge n. 124/1999, la cadenza triennale dei concorsi.
In quel contesto – per i docenti immessi in ruolo dalle graduatorie per soli titoli –
l'abbattimento del periodo preruolo oltre il primo quadriennio si giustificava in relazione al prevalente criterio meritocratico: infatti, quel sistema avrebbe dovuto consentire ai più meritevoli di ottenere la tempestiva immissione nei ruoli, attesa la prevista periodicità dei concorsi e dei provvedimenti di inquadramento definitivo nei ruoli dell'amministrazione scolastica.
Su tale sistema normativo sono poi intervenute sia la normativa eurounitaria che le pronunce della Corte di Legittimità (Cass. 22558 e 23868 del 2016 e le successive sentenze conformi, Cass. nn. 28635, 26356, 26353, 6323 del 2018 e Cass.
n. 20918/2019 quest'ultima relativa al personale ATA), della Corte Costituzionale e della CGUE (Corte di Giustizia 20.6.2019, causa C- 72/18 Ustariz Arostegui;
11.4.2019, causa C- 29/18, Cobra Servizios Auxiliares;
21.11.2018, causa C- 619/17,
De Diego Porras;
5.6.2018, causa C - 677/16, Montero Mateos) le quali hanno introdotto alcuni principi fondanti il sistema di trattamento del personale scolastico.
L'art. 4 dell'Accordo quadro CE NI e EE prevede che:
1. Per quanto riguarda le condizioni di impiego, i lavoratori a tempo determinato non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive.
2. Se del caso, si applicherà il principio del pro rata temporis.
3. Le disposizioni per l'applicazione di questa clausola saranno definite dagli Stati membri, previa consultazione delle parti sociali e/o dalle parti sociali stesse, viste le norme comunitarie e nazionali, i contratti collettivi e la prassi nazionali.
4. I criteri del periodo di anzianità di servizio relativi a particolari condizioni di lavoro dovranno essere gli stessi sia per i lavoratori a tempo determinato sia per quelli a tempo indeterminato, eccetto quando criteri diversi in materia di periodo di anzianità siano giustificati da motivazioni oggettive
Le Corti di legittimità e dell'Unione hanno statuito, nelle indicate pronunce, i seguenti principi:
- la clausola 4 dell'Accordo esclude in generale ed in termini non equivoci qualsiasi disparità di trattamento non obiettivamente giustificata nei confronti dei lavoratori a tempo determinato, sicché la stessa ha carattere incondizionato e può essere fatta valere dal singolo dinanzi al giudice nazionale, che ha
5 l'obbligo di applicare il diritto dell'Unione e di tutelare i diritti che quest'ultimo attribuisce, disapplicando, se necessario, qualsiasi contraria disposizione del diritto interno;
- il principio di non discriminazione non può essere interpretato in modo restrittivo, per cui la riserva in materia di retribuzioni contenuta nell'art. 137 n.
5 del Trattato ( oggi 153 n. 5), “non può impedire ad un lavoratore a tempo determinato di richiedere, in base al divieto di discriminazione, il beneficio di una condizione di impiego riservata ai soli lavoratori a tempo indeterminato, allorché proprio l'applicazione di tale principio comporta il pagamento di una differenza di retribuzione”;
- le maggiorazioni retributive che derivano dall'anzianità di servizio del lavoratore, costituiscono condizioni di impiego ai sensi della clausola 4, con la conseguenza che le stesse possono essere legittimamente negate agli assunti a tempo determinato solo in presenza di una giustificazione oggettiva (Corte di
Giustizia 9.7.2015, in causa C-177/14, Regojo Dans, punto 44);
- a tal fine non è sufficiente che la diversità di trattamento sia prevista da una norma generale ed astratta, di legge o di contratto, né rilevano la natura pubblica del datore di lavoro e la distinzione fra impiego di ruolo e non di ruolo, perché la diversità di trattamento può essere giustificata solo da elementi precisi e concreti di differenziazione che contraddistinguano le modalità di lavoro e che attengano alla natura ed alle caratteristiche delle mansioni espletate ( Regojo Dans, cit., punto 55; Corte di Giustizia 5.6.2018, in causa C-
677/16, Montero Mateos, punto 57 e con riferimento ai rapporti non di ruolo degli enti pubblici italiani Corte di Giustizia 18.10.2012, cause C-302/11 e C-
305/11, Valenza);
- la clausola 4 “osta ad una normativa nazionale, ... la quale escluda totalmente che i periodi di servizio compiuti da un lavoratore a tempo determinato alle dipendenze di un'autorità pubblica siano presi in considerazione per determinare l'anzianità del lavoratore stesso al momento della sua assunzione
a tempo indeterminato, da parte di questa medesima autorità, come dipendente di ruolo nell'ambito di una specifica procedura di stabilizzazione del suo rapporto di lavoro, a meno che la citata esclusione sia giustificata da ragioni oggettive .... Il semplice fatto che il lavoratore a tempo determinato abbia compiuto i suddetti periodi di servizio sulla base di un contratto di lavoro a
6 tempo determinato non configura una ragione oggettiva di tal genere.”
Tali principi, ad avviso di chi scrive, non appaiono contraddetti dalla sentenza della CGUE nella causa – C-466/17, Motter: in questa pronuncia la Corte ha argomentato in ordine alla non decisività – ai fini del riconoscimento di un trattamento differenziato - delle diverse forme di reclutamento e della natura temporanea del rapporto, nonché sulla necessità di raggiungere un equilibrio tra i legittimi interessi dei lavoratori a tempo determinato e quelli dei lavoratori a tempo indeterminato, nel rispetto dei valori di meritocrazia e delle considerazioni di imparzialità e di efficacia dell'amministrazione su cui si basano le assunzioni mediante concorso ( punto 51).
Sicché la verifica che il giudice nazionale, nell'ambito della cooperazione istituita dall'art. 267 TFUE, è chiamato ad effettuare, riguarda tutti gli aspetti che assumono rilievo ai sensi della clausola 4 dell'Accordo Quadro.
Ritiene dunque questo Giudice che non possa essere esclusa la comparabilità della posizione dei supplenti assunti ai sensi dell'art. 4, comma 3, della legge n. 124/1999 – posizione dell'odierna ricorrente – rispetto all'omologo docente a tempo indeterminato, facendo leva sulla temporaneità dell'assunzione, atteso che la pretesa differenza qualitativa e quantitativa della prestazione, oltre a non trovare riscontro nella disciplina dettata dai CCNL succedutisi nel tempo, che non operano distinzioni quanto al contenuto della funzione docente, non appare conciliabile, come la stessa
Corte di Giustizia ha rimarcato, “con la scelta del legislatore nazionale di riconoscere integralmente l'anzianità maturata nei primi quattro anni di esercizio dell'attività professionale dei docenti a tempo determinato” ( punto 34 della citata sentenza
Motter), ossia nel periodo in cui, per le peculiarità del sistema di reclutamento dei supplenti, che acquisiscono punteggi in ragione del servizio prestato, solitamente si collocano più le supplenze temporanee, che quelle annuali o sino al termine delle attività didattiche.
E' pertanto, da escludere che la disciplina dettata dall'art. 485 del d.lgs. n. 297/1994 possa dirsi giustificata dalla non piena comparabilità delle situazioni a confronto e, comunque, dalla sussistenza di ragioni oggettive.
Quindi, come statuito dalla pronuncia della S.C. n.31149/2019 e da ultimo dalla pronuncia di legittimità n.3474/2020, alla stregua del principio generale della gerarchia delle fonti, la clausola 4 dell'Accordo Quadro attribuisce un diritto incondizionato che può essere fatto valere dal singolo lavoratore dinanzi al giudice nazionale e non può essere paralizzato da una norma interna generale ed astratta.
7 Corollario del principio esposto è che la denunciata discriminazione deve essere verificata in relazione alla fattispecie concreta dedotta in giudizio.
Pertanto, l'applicazione diretta della clausola 4 chiama il giudice nazionale a seguire un procedimento logico secondo il quale (cfr. Cass. n.31149/19 cit.), occorre:
a) determinare il trattamento spettante al preteso discriminato;
b) individuare il trattamento riservato al lavoratore comparabile;
c) accertare se l'eventuale disparità sia giustificata da una ragione obiettiva.
Dunque, affinchè il docente possa dirsi discriminato sulla base del calcolo dell'anzianità pre-ruolo come disciplinata dall'art.485 del D. Lgs n.297/94, deve risultare che l'anzianità calcolata ai sensi della norma speciale sia inferiore a quella che, nello stesso arco temporale, avrebbe maturato l'insegnante comparabile, assunto con contratto a tempo indeterminato, per svolgere la medesima funzione docente.
A tali fini, ed onde evitare che l'applicazione diretta della norma eurounitaria determini una discriminazione alla rovescia – nel senso di consentire un trattamento più favorevole al lavoratore immesso in ruolo rispetto al docente a tempo indeterminato comparabile - occorre verificare da un canto, ai fini del loro computo integrale nell'anzianità di servizio, che ciascun anno pre-ruolo sia stato espletato per un periodo non inferiore a 180 giorni, ovvero dall'1 Febbraio e sino al giorno di chiusura degli scrutini;
dall'altro, che il calcolo dell'anzianità di servizio, come compiuto dall'Amministrazione in applicazione dell'art.485 risulti più sfavorevole al docente immesso in ruolo rispetto alla posizione dell'omologo a tempo indeterminato ab origine.
Sul punto, la pronuncia n.31149/2019 fornisce un ulteriore spunto di riflessione al giudice del merito, per cui, nel calcolo dell'anzianità occorre tener conto del solo servizio effettivo prestato, maggiorato, eventualmente, degli ulteriori periodi nei quali l'assenza è giustificata da una ragione che non comporta decurtazione di anzianità anche per l'assunto a tempo indeterminato (congedo ed aspettativa retribuiti, maternità e istituti assimilati): con la conseguenza che non possono essere considerati a tali fini, né gli intervalli fra la cessazione di un incarico di supplenza ed il conferimento di quello successivo, né i mesi estivi, in relazione ai quali la S.C. ha con orientamento costante escluso il diritto alla retribuzione (Cass. n. 3062/2012, Cass.
n.17892/2015) sul presupposto che l'incarico a tempo determinato cessi al completamento delle attività di scrutinio.
Nel caso in esame, la ricorrente entrava in servizio di ruolo con
8 l'Amministrazione, in data 01-09-2001 nella scuola Primaria e in data 01-09-2011 nella scuola superiore di II grado;
in ciascuno degli anni scolastici pre ruolo dal
1986/87 al 2000/01 svolgeva servizio per l'intero anno scolastico;
cionondimeno alla ricorrente (giusta decreto n.152/2014 di ricostruzione del servizio, prodotto in atti) veniva riconosciuta l'anzianità di servizio ai fini giuridici ed economici di anni tre.
Sul punto occorre precisare che le fasce di anzianità di servizio per i docenti, sono le seguenti:
da 0 a 8 anni–> fascia 0 da 9 a 14 anni –> fascia 9
da 15 a 20 anni –> fascia 15
da 21 a 27 anni –> fascia 21 da 28 a 34 anni –> fascia 28
da 35 anni a fine servizio –> fascia 35,
Ciò posto, deve osservarsi che il computo dell'anzianità di servizio, operato dall'Amministrazione sulla base della normativa interna, si palesa discriminatorio nei confronti della ricorrente, siccome non giustificato da diversità oggettive della prestazione lavorativa resa dalla rispetto al lavoratore a tempo Parte_1 indeterminato comparabile.
Né il carattere a tempo determinato della prestazione può costituire, alla stregua delle argomentazioni esposte, un criterio oggettivo – e per ciò stesso condivisibile - di differenziazione della prestazione lavorativa della ricorrente rispetto all'omologo docente a tempo indeterminato.
Pertanto, esaminando lo stato di servizio della ricorrente prodotto in atti, si rileva che in dieci anni scolastici pre ruolo la ha lavorato per un periodo superiore ai Parte_1
180 giorni (cfr. attestato di servizio dell'Amministrazione convenuta prodotto dalla difesa della ricorrente).
Inoltre, inopinatamente non le sono stati riconosciuti tre anni di ruolo nella scuola materna (1998/99, 1999/2000 e 2000/01), quindi in totale devono esserle riconosciuti
13 anni di servizio ai fini del calcolo della complessiva anzianità
Tale riconoscimento comporta che alla ricorrente spetta il riconoscimento degli anni pre-ruolo, calcolati per intero, i quali, all'atto del passaggio di ruolo consentono di pervenire ad un'anzianità di servizio di 3 anni all' 01/03/1991, 9 anni al 27/02/1997, 9 15 anni al 26/02/2003, 21 anni al 24/02/2009, e 28 anni al 14/10/2016.
Poiché tale computo dell'anzianità pregressa è all'evidenza pari a quello che spetterebbe ad un lavoratore a tempo indeterminato comparabile, e tenuto conto dell'assenza di ragioni oggettive che consentano la differenziazione del trattamento in tema di anzianità di servizio, la normativa interna di cui all'art.485 deve essere disapplicata in favore di quella di cui all'art.4 dell'Accordo quadro.
In ordine al calcolo delle differenze retributive, l'Amministrazione convenuta ha eccepito la prescrizione quinquennale.
Poiché il primo atto interruttivo della prescrizione è costituito dalla notifica del ricorso introduttivo del giudizio (in data 05-06-2023, come da relata telematica prodotta in atti dalla difesa della lavoratrice), devono ritenersi prescritti i crediti maturati anteriormente al quinquennio antecedente tale data: con la conseguenza che alla ricorrente spettano a titolo di differenze retributive, complessivi €.7.828,48 al pagamento dei quali deve essere condannato il convenuto, oltre ai soli CP_1 interessi legali dalla rispettiva maturazione a saldo.
In conclusione, deve essere riconosciuto il diritto della alla maggiore Parte_1 anzianità di servizio come individuata in motivazione;
per l'effetto, deve ordinarsi al convenuto la corrispondente ricostruzione di carriera. CP_1
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, con attribuzione.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da
[...] nei confronti del Parte_1 Controparte_1
, con ricorso depositato in data 6-12- Controparte_1
2022, così provvede:
• In parziale accoglimento della domanda, dichiara il diritto di
[...]
alla maggiore anzianità di servizio pari a 3 anni all' 01/03/1991, Parte_1
9 anni al 27/02/1997, 15 anni al 26/02/2003, 21 anni al 24/02/2009, e 28 anni al 14/10/2016;
• Per l'effetto, ordina al , la ricostruzione Controparte_1 di carriera di nella misura di cui al capo che Parte_1 precede;
• Condanna il al pagamento in favore di Controparte_1
di €.7.828,48 oltre agli interessi legali dalla Parte_1
10 rispettiva maturazione al saldo;
• Condanna il al pagamento delle spese Controparte_1 processuali che liquida in complessivi €.1.300,00 oltre iva e cpa come per legge, spese generali e contributo unificato, con attribuzione.
Santa Maria Capua Vetere, data del deposito
Il Giudice del Lavoro
(dott. Roberto Pellecchia)
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