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Sentenza 4 aprile 2025
Sentenza 4 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Busto arsizio, sentenza 04/04/2025, n. 460 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Busto arsizio |
| Numero : | 460 |
| Data del deposito : | 4 aprile 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BUSTO ARSIZIO
PRIMA SEZIONE CIVILE in composizione collegiale nelle persone dei magistrati:
Maria Eugenia Pupa presidente
Manuela Palvarini giudice relatore
Alessandra Ardito giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 624/2025 R.G. promossa da
RI CO SI AR (C.F. [...]), nella qualità di curatore dell'inabilitata,
RICORRENTE per la revoca dell'inabilitazione di
ON DI (C.F. [...]), residente in [...],
Vicolo Volpe n. 5, con la partecipazione necessaria del PM Sede.
Conclusioni delle parti: come precisate all'udienza celebrata in data 03.04.2025.
ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DELLA DECISIONE
Il ricorrente ha allegato che in data 08/16.07.2008 è stato nominato curatore di
IN AD, in epigrafe generalizzata, di avere prestato giuramento in data
18.07.2008, di avere gestito le numerose pendenze penali apertesi a carico dell'inabilitata (alla quale era stato sottratto il documento d'identità con cui alcuni malfattori avevano commesso varie truffe sul territorio nazionale), che tutti i procedimenti penali si sono conclusi con l'assoluzione dell'inabilitata per non aver commesso il fatto e senza alcuna spesa per lei (che ha goduto del patrocinio a spese dello Stato), che sono venute meno le ragioni della sua nomina, che in data 12.12.2023 il GT del procedimento iscritto al n. r. g. 12000928/2011 di questo Tribunale ha dichiarato che “Nulla osta all'istanza di revoca dell'inabilitazione in favore della misura protettiva dell'amministrazione di sostegno [perchè] il curatore interviene soltanto negli atti di straordinaria amministrazione, non avendo poteri in una vastissima gamma di sfumature della vita ordinaria/quotidiana di una persona che sta cercando di “ricostruire la propria vita” anche grazie ai progetti in via di sviluppo da parte del
Servizio Sociale territorialmente competente […] A tal fine, invita il curatore a depositare al
Tribunale ricorso per chiedere la chiusura della misura dell'inabilitazione”, di ritenere che l'istituto della amministrazione di sostegno sia il più idoneo a supportare
IN AD nel soddisfacimento di tutti i suoi moltrplici bisogni e di avere reperito la disponibilità dell'avv. Sara Nerito del Foro di Busto Arsizio, con studio in Gallarate, piazza Risorgimento n. 11, iscritta alle liste degli amministratori di sostegno della volontaria giurisdizione, ad assumere detto incarico “qualora le fosse conferito, mentre la sig.ra IN, informata di ciò, ha accettato di essere aiutata da un amministratore di sostegno ed ha espresso il proprio gradimento nei confronti della figura individuata” e ha chiesto revocare l'inabilitazione di IN
AD e trasmettere gli atti al GT per quanto di sua competenza ai sensi dell'art. 418, comma 3, c.c.
All'udienza celebrata in data 03.04.2025 è stata sentita l'inabilitata che ha chiesto l'accoglimento del ricorso e la nomina di un Amministratore di sostegno.
Il ricorso merita trovare accoglimento perché la misura dell'Amministrazione di sostegno appare maggiormente idonea a garantire a CA AD il supporto di cui necessita per il pieno sviluppo della sua persona (anche in ambito lavorativo, familiare e sociale).
È necessario e urgente nominare amministratore di sostegno provvisorio di
CA AD l'avv. Sara Nerito per non lasciarla priva di protezione
(nell'espletamento delle pratiche successorie citate in udienza e nell'adempimento dei suoi doveri genitoriali nei confronti della figlia minorenne LE). Le spese di lite devono essere dichiarate non ripetibili per la natura della controversia.
P. Q. M.
Il Tribunale di Busto Arsizio, in composizione collegiale, sentito il PM Sede:
REVOCA l'inabilitazione di IN AD (C.F. [...]);
NOMINA, in via d'urgenza, l'avv. Sara Nerito A.d.s. provvisorio di IN
AD (C.F. [...]) cui affida i compiti di cui in parte motiva;
DISPONE la trasmissione degli atti al GT di questo Tribunale per quanto di sua competenza;
DICHIARA non ripetibili le spese di lite.
Così deciso nella camera di consiglio della prima sezione civile del Tribunale di
Busto Arsizio il 03/04/2025
Il giudice estensore Il Presidente
Manuela Palvarini Maria Eugenia Pupa
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BUSTO ARSIZIO
PRIMA SEZIONE CIVILE in composizione collegiale nelle persone dei magistrati:
Maria Eugenia Pupa presidente
Manuela Palvarini giudice relatore
Alessandra Ardito giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 624/2025 R.G. promossa da
RI CO SI AR (C.F. [...]), nella qualità di curatore dell'inabilitata,
RICORRENTE per la revoca dell'inabilitazione di
ON DI (C.F. [...]), residente in [...],
Vicolo Volpe n. 5, con la partecipazione necessaria del PM Sede.
Conclusioni delle parti: come precisate all'udienza celebrata in data 03.04.2025.
ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DELLA DECISIONE
Il ricorrente ha allegato che in data 08/16.07.2008 è stato nominato curatore di
IN AD, in epigrafe generalizzata, di avere prestato giuramento in data
18.07.2008, di avere gestito le numerose pendenze penali apertesi a carico dell'inabilitata (alla quale era stato sottratto il documento d'identità con cui alcuni malfattori avevano commesso varie truffe sul territorio nazionale), che tutti i procedimenti penali si sono conclusi con l'assoluzione dell'inabilitata per non aver commesso il fatto e senza alcuna spesa per lei (che ha goduto del patrocinio a spese dello Stato), che sono venute meno le ragioni della sua nomina, che in data 12.12.2023 il GT del procedimento iscritto al n. r. g. 12000928/2011 di questo Tribunale ha dichiarato che “Nulla osta all'istanza di revoca dell'inabilitazione in favore della misura protettiva dell'amministrazione di sostegno [perchè] il curatore interviene soltanto negli atti di straordinaria amministrazione, non avendo poteri in una vastissima gamma di sfumature della vita ordinaria/quotidiana di una persona che sta cercando di “ricostruire la propria vita” anche grazie ai progetti in via di sviluppo da parte del
Servizio Sociale territorialmente competente […] A tal fine, invita il curatore a depositare al
Tribunale ricorso per chiedere la chiusura della misura dell'inabilitazione”, di ritenere che l'istituto della amministrazione di sostegno sia il più idoneo a supportare
IN AD nel soddisfacimento di tutti i suoi moltrplici bisogni e di avere reperito la disponibilità dell'avv. Sara Nerito del Foro di Busto Arsizio, con studio in Gallarate, piazza Risorgimento n. 11, iscritta alle liste degli amministratori di sostegno della volontaria giurisdizione, ad assumere detto incarico “qualora le fosse conferito, mentre la sig.ra IN, informata di ciò, ha accettato di essere aiutata da un amministratore di sostegno ed ha espresso il proprio gradimento nei confronti della figura individuata” e ha chiesto revocare l'inabilitazione di IN
AD e trasmettere gli atti al GT per quanto di sua competenza ai sensi dell'art. 418, comma 3, c.c.
All'udienza celebrata in data 03.04.2025 è stata sentita l'inabilitata che ha chiesto l'accoglimento del ricorso e la nomina di un Amministratore di sostegno.
Il ricorso merita trovare accoglimento perché la misura dell'Amministrazione di sostegno appare maggiormente idonea a garantire a CA AD il supporto di cui necessita per il pieno sviluppo della sua persona (anche in ambito lavorativo, familiare e sociale).
È necessario e urgente nominare amministratore di sostegno provvisorio di
CA AD l'avv. Sara Nerito per non lasciarla priva di protezione
(nell'espletamento delle pratiche successorie citate in udienza e nell'adempimento dei suoi doveri genitoriali nei confronti della figlia minorenne LE). Le spese di lite devono essere dichiarate non ripetibili per la natura della controversia.
P. Q. M.
Il Tribunale di Busto Arsizio, in composizione collegiale, sentito il PM Sede:
REVOCA l'inabilitazione di IN AD (C.F. [...]);
NOMINA, in via d'urgenza, l'avv. Sara Nerito A.d.s. provvisorio di IN
AD (C.F. [...]) cui affida i compiti di cui in parte motiva;
DISPONE la trasmissione degli atti al GT di questo Tribunale per quanto di sua competenza;
DICHIARA non ripetibili le spese di lite.
Così deciso nella camera di consiglio della prima sezione civile del Tribunale di
Busto Arsizio il 03/04/2025
Il giudice estensore Il Presidente
Manuela Palvarini Maria Eugenia Pupa