Sentenza 11 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ferrara, sentenza 11/06/2025, n. 581 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ferrara |
| Numero : | 581 |
| Data del deposito : | 11 giugno 2025 |
Testo completo
RG 390 / 2025
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI FERRARA
In nome del Popolo Italiano, il Tribunale di Ferrara, composto da.
Dott. Paolo Sangiuolo Presidente
Dott. Anna Ghedini Giudice rel. ed est. Dott.ssa Costanza Perri Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa promossa da:
con il patrocinio dell'Avv. MARANGON MICHELA Parte_1
ricorrente contro con il patrocinio dell'Avv. MARZOLA ANDREA Controparte_1 resistente
PUBBLICO MINISTERO intervenuto
Oggetto: regolamentazione della potestà genitoriale.
Conclusioni delle parti: figli minori e siano affidati ad entrambi i genitori in modo Per_1 Persona_2 condiviso, mantenendo rapporti significativi e continuativi con entrambi i genitori, conservando legami significativi con i parenti di ciascun ramo genitoriale, con collocazione e residenza della stessa presso l'abitazione materna;
la responsabilità genitoriale verrà esercitata da entrambi i genitori, i quali dovranno assumere di comune accordo ogni decisione per i figli relativa all'istruzione, all'educazione e alla salute dei medesimi, tenendo altresì conto delle capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni dei minori;
2) qualora uno dei genitori provvedesse a trasferire altrove la propria residenza, ne darà tempestiva comunicazione all'altro;
3) i figli stare con il padre quando lo vorranno, previo accordo tra i genitori;
in ogni caso, ai fini di regolamentare le visite si stabilisce che il padre trascorrerà con i figli fine settimana alternati, dal sabato mattina fino alla domenica pomeriggio, oltre ad un giorno infrasettimanale, da stabilire previo accordo tra i genitori ed in orari compatibili con gli impegni scolastici ed il desiderio dei minori;
4) circa le vacanze natalizie i minori trascorreranno con ciascuno dei genitori una settimana, alternando di anno in anno il periodo natalizio (dal 23.12 al 31.12) alla
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analogamente per le vacanze pasquali i minori trascorreranno tre giorni con ciascun genitore, alternando di anno in anno il giorno di Pasqua al Lunedì dell'Angelo. In ordine al periodo di vacanze estive i genitori trascorreranno con i figli quindici giorni anche non consecutivi previo accordo compatibilmente alle attività lavorative dei genitori e agli impegni dei figli. 5) Il sig. verserà alla sig.ra a titolo di contributo al mantenimento CP_1 Pt_1 dei figli, l'importo di euro 225,00 per ciascun figlio, soggetto all'aggiornamento annuale in base alla variazione degli indici ISTAT, a mezzo bonifico bancario entro il giorno 5 di ogni mese.
6) In ordine alle spese straordinarie da sostenere in favore di e , esse Per_1 Per_2 saranno sostenute da entrambi i genitori in misura pari al 50% ciascuno, e saranno regolamentate come da protocollo del Tribunale di Ferrara. L'importo erogato dall' a titolo di assegno unico per i figli minori verrà erogato, CP_2 nella misura del 50%, a ciascuno dei ricorrenti;
Conclusioni del PM: Visto
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso ritualmente notificato esponeva che dalla unione con Parte_1
erano nati due figli rispettivamente di anni 16 e 12 e che, Controparte_1 diversamente da quanto disposto dal Tribunale con precedente decreto del 27.5.21, i due figli al 2024 vivevano stabilmente con lei che provvedeva alle loro esigenze: chiedeva quindi che le condizioni fossero adeguate al nuovo stato di cose.
Si costituiva nulla opponendo alle diverse condizioni di Controparte_1 frequentazione e di vita dei figli, fermo l'affido condiviso, ma opponendosi alla quantificazione del contributo a suo carico indicato dalla ricorrente. In esito alla audizione da parte del giudice le parti raggiungevano un accordo nei termini sopra riportati e concludevano congiuntamente.
Le condizioni concordate tra le parti meritano di essere recepite dal Tribunale.
Le spese sono compensate fra le parti come da conclusioni congiunte.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ferrara, definitivamente decidendo: dispone che figli minori e siano affidati ad entrambi i genitori Per_1 Persona_2 in modo condiviso, mantenendo rapporti significativi e continuativi con entrambi i genitori, conservando legami significativi con i parenti di ciascun ramo genitoriale, con collocazione e residenza della stessa presso l'abitazione materna;
la responsabilità genitoriale verrà esercitata da entrambi i genitori, i quali dovranno assumere di comune accordo ogni decisione per i figli relativa all'istruzione, all'educazione e alla salute dei medesimi, tenendo altresì conto delle capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni dei minori;
2) qualora uno dei genitori provvedesse a trasferire altrove la propria residenza, ne darà tempestiva comunicazione all'altro;
3) i figli stare con il padre quando lo vorranno, previo accordo tra i genitori;
in ogni caso, ai fini di regolamentare le visite si stabilisce che il padre trascorrerà con i figli fine settimana alternati, dal sabato mattina fino alla domenica pomeriggio, oltre ad un
2 giorno infrasettimanale, da stabilire previo accordo tra i genitori ed in orari compatibili con gli impegni scolastici ed il desiderio dei minori;
4) circa le vacanze natalizie i minori trascorreranno con ciascuno dei genitori una settimana, alternando di anno in anno il periodo natalizio (dal 23.12 al 31.12) alla settimana da Capodanno;
analogamente per le vacanze pasquali i minori trascorreranno tre giorni con ciascun genitore, alternando di anno in anno il giorno di Pasqua al Lunedì dell'Angelo. In ordine al periodo di vacanze estive i genitori trascorreranno con i figli quindici giorni anche non consecutivi previo accordo compatibilmente alle attività lavorative dei genitori e agli impegni dei figli.
5) Il sig. verserà alla sig.ra a titolo di contributo al mantenimento CP_1 Pt_1 dei figli, l'importo di euro 225,00 per ciascun figlio, soggetto all'aggiornamento annuale in base alla variazione degli indici ISTAT, a mezzo bonifico bancario entro il giorno 5 di ogni mese.
6) In ordine alle spese straordinarie da sostenere in favore di e , esse Per_1 Per_2 saranno sostenute da entrambi i genitori in misura pari al 50% ciascuno, e saranno regolamentate come da protocollo del Tribunale di Ferrara che qui si riporta:
• Spese mediche (da documentare e che non richiedono il preventivo accordo):
• a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b)cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture pubbliche;
c) ticket per trattamenti sanitari erogati dal Servizio Sanitario Nazionale e per medicinali prescritti dal medico curante.
• Spese mediche (da documentare e che richiedono il preventivo accordo):
• a. cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche, presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
b) trattamenti sanitari specialistici in libera professione, compresi gli interventi chirurgici., in strutture private.
• Spese scolastiche (da documentare che non richiedono il preventivo accordo):
o tasse scolastiche sino alle scuole di secondo grado imposte da istituti pubblici;
b) rette asilo nido e scuola materna pubbliche e relativo trasporto;
c) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
d) gite scolastiche senza pernottamento;
e) trasporto pubblico.
• Spese scolastiche (da documentare e che richiedono il preventivo accordo):
o tasse scolastiche imposte da istituti privati e corsi universitari;
rette asilo nido e scuola materna privata e relativo trasporto;
b) corsi di specializzazione;
c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private;
e) alloggio presso la sede IA .
• Spese extrascolastiche (da documentare e che non richiedono il preventivo accordo):
• a. Attività sportive, ludiche e artistiche fino al tetto massimo complessivo di spesa di euro 400,00 all'anno per ciascun figlio;
l'eventuale eccedenza , in caso di mancato accordo, rimarrà a carico del genitore proponente. b) tempo prolungato. c) Mensa scolastica.
• Spese extrascolastiche (da documentare e che richiedono il preventivo accordo):
▪ Campi estivi b) Baby- sitter
3 • Il contributo al mantenimento andrà versato entro il quinto giorno del mese.
• Il rimborso della quota delle spese straordinarie andrà versato entro trenta giorni dal ricevimento della relativa documentazione da parte dell'obbligato. L'importo erogato dall' a titolo di assegno unico per i figli minori verrà erogato, CP_2 nella misura del 50%, a ciascuno dei ricorrenti.
Spese compensate.
Ferrara, 5.6.25
L'estensore Il presidente
Anna Ghedini Paolo Sangiuolo
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