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Sentenza 27 giugno 2025
Sentenza 27 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 27/06/2025, n. 6500 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 6500 |
| Data del deposito : | 27 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli – sezione X civile, in composizione monocratica e nella persona del Giudice dott.ssa Maria Esposito, ha emesso la seguente
SENTENZA
(redatta ai sensi degli art.132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., come modificati dalla legge 18.6.09 n.69) nella causa iscritta al n. 6556
R.G.A.C. dell'anno 2023 ad oggetto: opposizione ad ingiunzione ex
R.d. n. 639/1910, vertente
TRA
(p.iva , in persona del legale Parte_1 P.IVA_1
rapp.te p.t. e del sig. (c.f. Parte_2
), rapp.ti e difesi in virtù di mandato in atti C.F._1
dall'avv. Ippolito Matrone, presso il cui studio elett.te domiciliano in
Boscoreale alla via S.T.E. Cirillo n.3;
ATTORI
E
(C.F. ), in persona del della Controparte_1 P.IVA_2 CP_2
Giunta Regionale p.t., rapp.ta e difesa in virtù di mandato in atti dall'avv. Elena Lauritano dell'Avvocatura Regionale, elett.te domiciliata presso la sede dell'Ente in Napoli, alla via S. Lucia n. 81;
CONVENUTA
CONCLUSIONI: Le parti rassegnavano le conclusioni riportandosi ai rispettivi atti introduttivi e scritti difensivi, chiedendo accogliersi
Proc. N.R.G. – sentenza Pagina 1 di 8 quanto ivi dedotto, eccepito e richiesto.
FATTO
Con atto di citazione ritualmente notificato, Parte_1
in persona del legale rapp.te p.t. e del sig. Parte_2
hanno proposto opposizione avverso l'ingiunzione di pagamento ex
R.D. 639/1910 prot.n. GISA 1150/18 (175/2023) emessa dalla CP_1
in data 27/1/2023, notificata in data 30.01.2023, con cui
[...]
veniva ingiunto il pagamento di € 15.000,00 credito scaturente dall'illecito amministrativo accertato con verbale n. 20/166, in data
10.10.2018, dal Comando CC Nas di Salerno, per la violazione dell'art. 66 comma 1 Reg. CE n. 1107/2009, sanzionata dall'art.10 comma 2 del
Dlgs 69/2014.
Con tale verbale gli agenti accertavano che il sig. Pt_1
“nell'esercizio delle sue funzioni di amministratore unico e legale rappresentante della società titolare delle Parte_1
autorizzazioni relative all'attività di rivendita all'ingrosso e dettaglio di prodotti fitosanitari sita in Scafati (Sa) via Orta Longa n. 119 e titolare del sito di e-commerce www.viscardisrl.it, aveva omesso di indicare/far indicare, nel predetto sito, nelle pubblicità dei seguenti prodotti fitosanitari: RI AS TW (Fungicida), IF COSMORIN
(Insetticida), IF AS (Insetticida) e UK ID
(Fungicida) la prevista frase di cautela “Usare i prodotti fitosanitari con precauzione. Prima dell'uso leggere sempre l'etichetta e le informazioni del prodotto”.
Gli istanti espongono di aver proposto in data 9.11.2018 memorie
Proc. N.R.G. – sentenza Pagina 2 di 8 difensive avverso il predetto verbale.
Ciò premesso, a sostegno dell'opposizione gli attori espongono i seguenti motivi:
1) Sul difetto di legittimazione passiva della società attrice.
Gli opponenti sostengono che la PA è incorsa in errore, in quanto il controllo veniva effettuato presso la sede della società Parte_1
ma, anziché ispezionare il sito web di quest'ultima
(www.viscardiagro.it), gli agenti eseguivano ispezioni e verifiche sul sito internet di altra società, ditta Tale circostanza Parte_1
emergerebbe anche dal verbale di sopralluogo (eseguito presso la sede della al capo j) in cui si legge che “viene fatta, alla Parte_1
presenza della parte, una verifica sul sito internet ufficiale della ditta, al seguente indirizzo https://www.viscardisrl.it volta a verificare il rispetto della normativa in materia di pubblicità dei prodotti fitosanitari effettuata con mezzi telematici”;
2)Violazione e falsa applicazione dell'art. 2 della L. 241/1990.
Violazione falsa applicazione dell'art.18 della L. 689/81.
Il provvedimento impugnato è nullo in quanto veniva notificato agli opponenti in data 30.01.2023, quindi, oltre il termine di trenta giorni dalla contestazione così come previsto dall'art. 2 l. 241/1990 per la notifica del provvedimento sanzionatorio;
3) Sulla mancanza del visto di esecutorietà. Sulla inesistenza dell'ordinanza di ingiunzione.
Gli opponenti sostengono la nullità del provvedimento impugnato per mancanza del visto di esecutorietà del funzionario responsabile nonché
Proc. N.R.G. – sentenza Pagina 3 di 8 della sua sottoscrizione;
4)Nel merito. Sulla violazione e falsa applicazione dell'art. 66 comma I del Reg. CE 1107/09. Sulla violazione e falsa applicazione dell'art. 10, comma II, del D. Lgs. N. 69 del 17.04.2014.
La normativa richiamata non prevede espressamente che le frasi di cautela in caso di vendita sul web vadano reiterate anche sul sito su cui si vendono detti prodotti, evidenziando tra l'altro che l'art. 10, comma
2, del d.lgs. 69/2014 non fa alcun riferimento alla pubblicità attraverso lo strumento telematico.
La si costituiva eccependo l'infondatezza Controparte_1
dell'opposizione e chiedendo, pertanto, il rigetto della stessa con condanna di parte opponente al pagamento delle spese e competenze di giudizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'opposizione è infondata e, pertanto, va rigettata.
Il motivo sub 1) è infondato.
Come ha eccepito la il sito Controparte_1
https://www.viscardisrl.it è riconducibile alla società opponente come comprovato inequivocabilmente dalla Parte_1
circostanza che in sede di ispezione gli ufficiali procedenti visionarono il sito in oggetto alla presenza del rappresentante di che Parte_1
nulla eccepì circa la non riconducibilità del sito alla propria società. E
ciò è documentato dal verbale redatto in data 2.10.2018 dal quale risulta che il sito in questione fu visionato unitamente al rappresentante di e lo screenshot relativo alla pagina contenente la Parte_1
Proc. N.R.G. – sentenza Pagina 4 di 8 pubblicità fu allegato al verbale stesso e sottoscritto dal medesimo rappresentante.
Il motivo sub 2) è infondato.
Come statuito dalla Corte di cassazione, la legge 689/81, disciplinante il procedimento che porta all'adozione dell'ordinanza ingiunzione, ha un carattere di specialità rispetto alla l. 241/1990, disciplinante, invece,
il procedimento amministrativo in genere. Ciò posto, la giurisprudenza maggioritaria sostiene che il procedimento ex legge 689/81 ha una durata incompatibile con il breve termine previsto dalla legge sul procedimento amministrativo. Ciò perché il predetto procedimento ha carattere sostanzialmente contenzioso e per questo scandito in fasi i cui tempi sono regolati, nell'interesse dell'incolpato, in modo da non consentire il rispetto di termini tanto brevi da parte dell'amministrazione (cfr. Cass. SS.UU., sent. n° 9591 del 27/04/2006).
Dunque, facendo applicazione di tale principio, al caso di specie vanno applicati i termini sanciti dalla l. 689/81, al cui:
- art. 18 prevede un termine di trenta giorni dalla data della contestazione o notificazione della violazione, entro cui gli interessati possono far pervenire all'autorità competente a ricevere il rapporto a norma degli scritti difensivi e documenti,
- art. 28 prevede un termine di massimo di cinque anni entro cui possono essere riscosse le somme dovute.
Nel caso di specie, tali tempi sono stati rispettati, tenuto conto che:
- il processo verbale è stato redatto in data 10.10.2018 e notificato il
13.10.2018 e gli opponenti hanno fatto pervenire entro 30 giorni, in
Proc. N.R.G. – sentenza Pagina 5 di 8 data 09.11.2018, i loro scritti difensivi;
- l'ordinanza di ingiunzione impugnata è stata emessa in data 27.1.2023
e notificata in data 30.01.2023 entro 5 anni dall'accertamento della violazione.
Il motivo sub 3) è infondato,
L'ingiunzione fiscale, quale estrinsecazione del potere di supremazia dello Stato e degli altri enti ai quali la legge riconosce tale potere, ripete la sua efficacia direttamente dal potere attribuito all'ente di realizzare coattivamente la sua pretesa, indipendentemente dal visto di esecutorietà del pretore.
Conseguentemente, la mancanza del visto pretorile non incide sulla validità ed efficacia dell'ingiunzione fiscale per gli effetti che si ricollegano alla sua qualità di atto amministrativo contenente l'ordine di pagare una data somma e, pertanto, lo stesso è pienamente valido come atto di accertamento di ufficio del credito che si intende realizzare, oltre che di costituzione in mora (cfr. Cass. 19195 del 2006, Cass. 11368 del
2002).
Il motivo sub 4) è infondato.
È irrilevante sia la circostanza che la frase di cautela fosse già riportata sul prodotto in vendita sia che la normativa richiamata non prevede espressamente che le frasi di cautela in caso di vendita sul web vadano reiterate anche sul sito su cui si vendono detti prodotti, come eccepito nell'atto di citazione.
Sul punto va detto che il Reg. CE 1107/09 all'art. 66 comma 1, disciplinante proprio la pubblicità dei prodotti fitosanitari, prevede che
Proc. N.R.G. – sentenza Pagina 6 di 8 la frase di cautela “Usare i prodotti fitosanitari con precauzione. Prima dell'uso leggere sempre l'etichetta e le informazioni sul prodotto” vada apposta su “Qualsiasi pubblicità per un prodotto fitosanitario è accompagnata dalle frasi”, quindi, non vi è alcuna esplicita esclusione per la pubblicità fatta sul web. Infatti, tale prescrizione non avrebbe senso, se fosse vero che basterebbe la frase di cautela solamente sulla confezione del prodotto fitosanitario.
Anche l'art. 10, comma 2, del d.lgs. 69/2014 utilizza una espressione generica “chiunque pubblicizza prodotti fitosanitari con messaggio privo della frase di cautela «Usare i prodotti fitosanitari con
precauzione. Prima dell'uso leggere sempre l'etichetta e le
informazioni sul prodotto”, da cui non emerge alcuna esclusione della pubblicità dei prodotti fatta su un sito internet.
Alla stregua delle predette argomentazioni l'opposizione, dunque va rigettata.
Le spese del giudizio rado seguono la soccombenza e sono liquidate in considerazione del parametro minimo previsto dal d.m. n. 55 del 2014,
tenuto conto, altresì, del mancato compimento di atti relativi alla fase istruttoria.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, definitivamente pronunziando, così provvede:
-rigetta l'opposizione proposta da e Parte_1 Parte_2
e conferma l'atto impugnato;
[...]
- condanna e in solido al Parte_1 Parte_2
pagamento delle spese di lite in favore della Controparte_1
Proc. N.R.G. – sentenza Pagina 7 di 8 liquidate in €. 1.700,00 oltre rimborso spese forfettarie nella misura del
15% del compenso, IVA e CPA come per legge;
- sentenza esecutiva come per legge.
Così deciso in Napoli, il 24.06.2025.
Il Giudice
dott.ssa Maria Esposito
L'originale di questo provvedimento è un documento informatico sottoscritto
con firma digitale e depositato in via telematica.
Proc. N.R.G. – sentenza Pagina 8 di 8
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli – sezione X civile, in composizione monocratica e nella persona del Giudice dott.ssa Maria Esposito, ha emesso la seguente
SENTENZA
(redatta ai sensi degli art.132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., come modificati dalla legge 18.6.09 n.69) nella causa iscritta al n. 6556
R.G.A.C. dell'anno 2023 ad oggetto: opposizione ad ingiunzione ex
R.d. n. 639/1910, vertente
TRA
(p.iva , in persona del legale Parte_1 P.IVA_1
rapp.te p.t. e del sig. (c.f. Parte_2
), rapp.ti e difesi in virtù di mandato in atti C.F._1
dall'avv. Ippolito Matrone, presso il cui studio elett.te domiciliano in
Boscoreale alla via S.T.E. Cirillo n.3;
ATTORI
E
(C.F. ), in persona del della Controparte_1 P.IVA_2 CP_2
Giunta Regionale p.t., rapp.ta e difesa in virtù di mandato in atti dall'avv. Elena Lauritano dell'Avvocatura Regionale, elett.te domiciliata presso la sede dell'Ente in Napoli, alla via S. Lucia n. 81;
CONVENUTA
CONCLUSIONI: Le parti rassegnavano le conclusioni riportandosi ai rispettivi atti introduttivi e scritti difensivi, chiedendo accogliersi
Proc. N.R.G. – sentenza Pagina 1 di 8 quanto ivi dedotto, eccepito e richiesto.
FATTO
Con atto di citazione ritualmente notificato, Parte_1
in persona del legale rapp.te p.t. e del sig. Parte_2
hanno proposto opposizione avverso l'ingiunzione di pagamento ex
R.D. 639/1910 prot.n. GISA 1150/18 (175/2023) emessa dalla CP_1
in data 27/1/2023, notificata in data 30.01.2023, con cui
[...]
veniva ingiunto il pagamento di € 15.000,00 credito scaturente dall'illecito amministrativo accertato con verbale n. 20/166, in data
10.10.2018, dal Comando CC Nas di Salerno, per la violazione dell'art. 66 comma 1 Reg. CE n. 1107/2009, sanzionata dall'art.10 comma 2 del
Dlgs 69/2014.
Con tale verbale gli agenti accertavano che il sig. Pt_1
“nell'esercizio delle sue funzioni di amministratore unico e legale rappresentante della società titolare delle Parte_1
autorizzazioni relative all'attività di rivendita all'ingrosso e dettaglio di prodotti fitosanitari sita in Scafati (Sa) via Orta Longa n. 119 e titolare del sito di e-commerce www.viscardisrl.it, aveva omesso di indicare/far indicare, nel predetto sito, nelle pubblicità dei seguenti prodotti fitosanitari: RI AS TW (Fungicida), IF COSMORIN
(Insetticida), IF AS (Insetticida) e UK ID
(Fungicida) la prevista frase di cautela “Usare i prodotti fitosanitari con precauzione. Prima dell'uso leggere sempre l'etichetta e le informazioni del prodotto”.
Gli istanti espongono di aver proposto in data 9.11.2018 memorie
Proc. N.R.G. – sentenza Pagina 2 di 8 difensive avverso il predetto verbale.
Ciò premesso, a sostegno dell'opposizione gli attori espongono i seguenti motivi:
1) Sul difetto di legittimazione passiva della società attrice.
Gli opponenti sostengono che la PA è incorsa in errore, in quanto il controllo veniva effettuato presso la sede della società Parte_1
ma, anziché ispezionare il sito web di quest'ultima
(www.viscardiagro.it), gli agenti eseguivano ispezioni e verifiche sul sito internet di altra società, ditta Tale circostanza Parte_1
emergerebbe anche dal verbale di sopralluogo (eseguito presso la sede della al capo j) in cui si legge che “viene fatta, alla Parte_1
presenza della parte, una verifica sul sito internet ufficiale della ditta, al seguente indirizzo https://www.viscardisrl.it volta a verificare il rispetto della normativa in materia di pubblicità dei prodotti fitosanitari effettuata con mezzi telematici”;
2)Violazione e falsa applicazione dell'art. 2 della L. 241/1990.
Violazione falsa applicazione dell'art.18 della L. 689/81.
Il provvedimento impugnato è nullo in quanto veniva notificato agli opponenti in data 30.01.2023, quindi, oltre il termine di trenta giorni dalla contestazione così come previsto dall'art. 2 l. 241/1990 per la notifica del provvedimento sanzionatorio;
3) Sulla mancanza del visto di esecutorietà. Sulla inesistenza dell'ordinanza di ingiunzione.
Gli opponenti sostengono la nullità del provvedimento impugnato per mancanza del visto di esecutorietà del funzionario responsabile nonché
Proc. N.R.G. – sentenza Pagina 3 di 8 della sua sottoscrizione;
4)Nel merito. Sulla violazione e falsa applicazione dell'art. 66 comma I del Reg. CE 1107/09. Sulla violazione e falsa applicazione dell'art. 10, comma II, del D. Lgs. N. 69 del 17.04.2014.
La normativa richiamata non prevede espressamente che le frasi di cautela in caso di vendita sul web vadano reiterate anche sul sito su cui si vendono detti prodotti, evidenziando tra l'altro che l'art. 10, comma
2, del d.lgs. 69/2014 non fa alcun riferimento alla pubblicità attraverso lo strumento telematico.
La si costituiva eccependo l'infondatezza Controparte_1
dell'opposizione e chiedendo, pertanto, il rigetto della stessa con condanna di parte opponente al pagamento delle spese e competenze di giudizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'opposizione è infondata e, pertanto, va rigettata.
Il motivo sub 1) è infondato.
Come ha eccepito la il sito Controparte_1
https://www.viscardisrl.it è riconducibile alla società opponente come comprovato inequivocabilmente dalla Parte_1
circostanza che in sede di ispezione gli ufficiali procedenti visionarono il sito in oggetto alla presenza del rappresentante di che Parte_1
nulla eccepì circa la non riconducibilità del sito alla propria società. E
ciò è documentato dal verbale redatto in data 2.10.2018 dal quale risulta che il sito in questione fu visionato unitamente al rappresentante di e lo screenshot relativo alla pagina contenente la Parte_1
Proc. N.R.G. – sentenza Pagina 4 di 8 pubblicità fu allegato al verbale stesso e sottoscritto dal medesimo rappresentante.
Il motivo sub 2) è infondato.
Come statuito dalla Corte di cassazione, la legge 689/81, disciplinante il procedimento che porta all'adozione dell'ordinanza ingiunzione, ha un carattere di specialità rispetto alla l. 241/1990, disciplinante, invece,
il procedimento amministrativo in genere. Ciò posto, la giurisprudenza maggioritaria sostiene che il procedimento ex legge 689/81 ha una durata incompatibile con il breve termine previsto dalla legge sul procedimento amministrativo. Ciò perché il predetto procedimento ha carattere sostanzialmente contenzioso e per questo scandito in fasi i cui tempi sono regolati, nell'interesse dell'incolpato, in modo da non consentire il rispetto di termini tanto brevi da parte dell'amministrazione (cfr. Cass. SS.UU., sent. n° 9591 del 27/04/2006).
Dunque, facendo applicazione di tale principio, al caso di specie vanno applicati i termini sanciti dalla l. 689/81, al cui:
- art. 18 prevede un termine di trenta giorni dalla data della contestazione o notificazione della violazione, entro cui gli interessati possono far pervenire all'autorità competente a ricevere il rapporto a norma degli scritti difensivi e documenti,
- art. 28 prevede un termine di massimo di cinque anni entro cui possono essere riscosse le somme dovute.
Nel caso di specie, tali tempi sono stati rispettati, tenuto conto che:
- il processo verbale è stato redatto in data 10.10.2018 e notificato il
13.10.2018 e gli opponenti hanno fatto pervenire entro 30 giorni, in
Proc. N.R.G. – sentenza Pagina 5 di 8 data 09.11.2018, i loro scritti difensivi;
- l'ordinanza di ingiunzione impugnata è stata emessa in data 27.1.2023
e notificata in data 30.01.2023 entro 5 anni dall'accertamento della violazione.
Il motivo sub 3) è infondato,
L'ingiunzione fiscale, quale estrinsecazione del potere di supremazia dello Stato e degli altri enti ai quali la legge riconosce tale potere, ripete la sua efficacia direttamente dal potere attribuito all'ente di realizzare coattivamente la sua pretesa, indipendentemente dal visto di esecutorietà del pretore.
Conseguentemente, la mancanza del visto pretorile non incide sulla validità ed efficacia dell'ingiunzione fiscale per gli effetti che si ricollegano alla sua qualità di atto amministrativo contenente l'ordine di pagare una data somma e, pertanto, lo stesso è pienamente valido come atto di accertamento di ufficio del credito che si intende realizzare, oltre che di costituzione in mora (cfr. Cass. 19195 del 2006, Cass. 11368 del
2002).
Il motivo sub 4) è infondato.
È irrilevante sia la circostanza che la frase di cautela fosse già riportata sul prodotto in vendita sia che la normativa richiamata non prevede espressamente che le frasi di cautela in caso di vendita sul web vadano reiterate anche sul sito su cui si vendono detti prodotti, come eccepito nell'atto di citazione.
Sul punto va detto che il Reg. CE 1107/09 all'art. 66 comma 1, disciplinante proprio la pubblicità dei prodotti fitosanitari, prevede che
Proc. N.R.G. – sentenza Pagina 6 di 8 la frase di cautela “Usare i prodotti fitosanitari con precauzione. Prima dell'uso leggere sempre l'etichetta e le informazioni sul prodotto” vada apposta su “Qualsiasi pubblicità per un prodotto fitosanitario è accompagnata dalle frasi”, quindi, non vi è alcuna esplicita esclusione per la pubblicità fatta sul web. Infatti, tale prescrizione non avrebbe senso, se fosse vero che basterebbe la frase di cautela solamente sulla confezione del prodotto fitosanitario.
Anche l'art. 10, comma 2, del d.lgs. 69/2014 utilizza una espressione generica “chiunque pubblicizza prodotti fitosanitari con messaggio privo della frase di cautela «Usare i prodotti fitosanitari con
precauzione. Prima dell'uso leggere sempre l'etichetta e le
informazioni sul prodotto”, da cui non emerge alcuna esclusione della pubblicità dei prodotti fatta su un sito internet.
Alla stregua delle predette argomentazioni l'opposizione, dunque va rigettata.
Le spese del giudizio rado seguono la soccombenza e sono liquidate in considerazione del parametro minimo previsto dal d.m. n. 55 del 2014,
tenuto conto, altresì, del mancato compimento di atti relativi alla fase istruttoria.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, definitivamente pronunziando, così provvede:
-rigetta l'opposizione proposta da e Parte_1 Parte_2
e conferma l'atto impugnato;
[...]
- condanna e in solido al Parte_1 Parte_2
pagamento delle spese di lite in favore della Controparte_1
Proc. N.R.G. – sentenza Pagina 7 di 8 liquidate in €. 1.700,00 oltre rimborso spese forfettarie nella misura del
15% del compenso, IVA e CPA come per legge;
- sentenza esecutiva come per legge.
Così deciso in Napoli, il 24.06.2025.
Il Giudice
dott.ssa Maria Esposito
L'originale di questo provvedimento è un documento informatico sottoscritto
con firma digitale e depositato in via telematica.
Proc. N.R.G. – sentenza Pagina 8 di 8