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Sentenza 9 gennaio 2025
Sentenza 9 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pescara, sentenza 09/01/2025, n. 24 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pescara |
| Numero : | 24 |
| Data del deposito : | 9 gennaio 2025 |
Testo completo
N. 3419/2022 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PESCARA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Carmine Di Fulvio Presidente dott.ssa Patrizia Medica Giudice dott.ssa Luigina Tiziana Marganella Giudice Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. 3419/2022 r.g. promossa da:
(C.F. ), quale esercente la responsabilità genitoriale sulla Parte_1 C.F._1
minore , rappresentata, difesa ed elettivamente domiciliata presso l'Avv. Domenico Persona_1
Giorgetti, sito in Pescara alla via Firenze n. 144, giusta procura in atti,
RICORRENTE contro
, CF , residente in Turrivalignani (PE), Cap. 65020, Controparte_1 C.F._2 alla Contrada Ramiera n. 4, rappresentato e difeso dall'Avv. Emanuela De Amicis,CF ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Villamagna alla Via Piana 2, giusta procura in atti,
RESISTENTE
CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
OGGETTO: Filiazione naturale
CONCLUSIONI
1. Con atto di citazione ritualmente notificato, la sig.ra conveniva in giudizio il sig. Parte_1
affinchè venissero accolte le seguenti conclusioni: “Voglia l'Ill.mo Controparte_1 pagina 1 di 4 Tribunale adito, respinta ogni contraria deduzione, eccezione e conclusione:- NEL MERITO accertare e dichiarare che ha intrattenuto una relazione sentimentale con il Parte_1
geometra nato il [...] a [...], c.f.: Controparte_1
, e che da tale relazione, in data 12.12.2015, è nata in [...] la C.F._2 bambina di nome e, per l'effetto, dichiarare che è il padre biologico Per_1 Controparte_1
della minore registrata a nome di;
- sempre per l'effetto, ordinare all'Ufficiale di Persona_1
stato civile del Comune di Pescara, quale comune di residenza della madre, di fare la prescritta annotazione del relativo atto di nascita;
- disporre l'affidamento in via esclusiva di Per_1
alla madre con collocamento stabile presso l'abitazione di quest'ultima
[...] Parte_1
atteso che il padre naturale risulta assente ed indifferente ai bisogni della figlia;
- inoltre, in conseguenza dell'accertamento della paternità, porre a carico di un assegno Controparte_1
di contribuzione al mantenimento in favore della minore nella somma che sarà Persona_1
ritenuta giusta anche in via equitativa dal Tribunale – e, comunque non inferiore all'importo di
€. 300,00= che ha corrisposto per mesi il convenuto, in funzione della capacità patrimoniale dell'onerato, con decorrenza dalla data di nascita, oltre alla contribuzione per le spese straordinarie;
il tutto come per legge ovvero in armonia con quanto stabilito nel protocollo in materia di “diritto di famiglia” di Pescara.”
2. Si costituiva in giudizio il sig. , dichiarando di voler riconoscere la figlia Controparte_1
, nonchè di aver regolarmente versato l'importo di € 300 mensili sin dalla nascita Persona_1
della bambina;
nelle more del processo, tuttavia, lamentando un peggioramento della propria situazione economica, il sig. manifestava la possibilità dello stesso di versare la CP_1 minor somma pari ad € 150,00 al mese.
3. Con ordinanza del 14 febbraio 2024, il giudice istruttore, ritenuto necessario disporre preliminarmente una CTU che accertasse, mediante le opportune indagini ematologiche e genetiche, l'eventuale rapporto di paternità del resistente su , nominava consulente Persona_1
la dott.ssa la quale, in data 19 settembre 2024, depositava il proprio Persona_2 elaborato concludendo come segue: “ Sulla base delle linee guida internazionali, è stata condotta un'analisi probabilistica che ha fornito come risultato una Likelihood Ratio superiore a
10000:1. Pertanto, sulla base dei dati ottenuti, è possibile concludere che le analisi condotte dimostrano come ACCERTATA la paternità del Sig. sulla minore Controparte_1 [...]
.”, (cfr. pag. 4 elaborato peritale dott. del 10.06.24, depositato il 19 settembre Per_1 Per_2
2024).
pagina 2 di 4 4. All'udienza del 21 novembre 2024, dopo ampia discussione, pur ribadendo le rispettive conclusioni a verbale di udienza, le parti chiedevano pronunciarsi sentenza sullo status, nonché accertamenti sulle effettive capacità reddituali del padre della minore.
5. La domanda di dichiarazione giudiziale della paternità, sulla quale soltanto il Collegio è in questa sede chiamato a pronunciarsi, deve senz'altro essere accolta.
6. Infatti, il CTU incaricato di verificare la compatibilità genetica tra tutte le parti in causa, concludeva inequivocabilmente sulla presenza di una compatibilità genetica per tutti i dati analizzati, secondo le linee guida internazionali, tanto da poter considerare come provata la paternità del Sig. e la minore secondo una condotta analisi Controparte_1 Persona_1
probabilistica priva di errori o contraddizioni che ha fornito come risultato una Likelihood ratio superiore a 10000:1, neanche contestata dalle parti.
7. Pertanto, sulla base dei risultati ottenuti, è possibile concludere che le analisi condotte dimostrino, come accertato, che il sig. sia il padre naturale di Controparte_1 Persona_1
8. La causa prosegue come da separata ordinanza del relatore.
9. Spese al definitivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Pescara, non definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Parte_1
esercente la potestà genitoriale su , nei confronti di e con l'intervento Persona_1 Controparte_1
necessario del Pubblico Ministero, ogni ulteriore istanza, difesa ed eccezione disattesa, così provvede:
a) dichiara che , CF è padre di , nata Controparte_1 C.F._2 Persona_1
nata il [...] nel territorio della Repubblica Moldova e per l'effetto ordina al competente Ufficiale dello Stato civile di annotare la presente sentenza a margine dell'atto di nascita;
b) dispone l'ulteriore corso del processo come da ordinanza del giudice relatore del 1 febbraio 2024;
c) spese al definitivo.
Così deciso nella Camera di Consiglio del 21 novembre 2024
Il Giudice estensore
Dott.ssa L. Tiziana Marganella
Il Presidente pagina 3 di 4 Carmine Di Fulvio
Dispone ai sensi dell'art.52 D.lgs. 196/2003 che in caso di riproduzione e diffusione del presente provvedimento in qualsiasi forma, per finalità di informazione giuridica su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica siano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e dei figli delle medesime.
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PESCARA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Carmine Di Fulvio Presidente dott.ssa Patrizia Medica Giudice dott.ssa Luigina Tiziana Marganella Giudice Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. 3419/2022 r.g. promossa da:
(C.F. ), quale esercente la responsabilità genitoriale sulla Parte_1 C.F._1
minore , rappresentata, difesa ed elettivamente domiciliata presso l'Avv. Domenico Persona_1
Giorgetti, sito in Pescara alla via Firenze n. 144, giusta procura in atti,
RICORRENTE contro
, CF , residente in Turrivalignani (PE), Cap. 65020, Controparte_1 C.F._2 alla Contrada Ramiera n. 4, rappresentato e difeso dall'Avv. Emanuela De Amicis,CF ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Villamagna alla Via Piana 2, giusta procura in atti,
RESISTENTE
CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
OGGETTO: Filiazione naturale
CONCLUSIONI
1. Con atto di citazione ritualmente notificato, la sig.ra conveniva in giudizio il sig. Parte_1
affinchè venissero accolte le seguenti conclusioni: “Voglia l'Ill.mo Controparte_1 pagina 1 di 4 Tribunale adito, respinta ogni contraria deduzione, eccezione e conclusione:- NEL MERITO accertare e dichiarare che ha intrattenuto una relazione sentimentale con il Parte_1
geometra nato il [...] a [...], c.f.: Controparte_1
, e che da tale relazione, in data 12.12.2015, è nata in [...] la C.F._2 bambina di nome e, per l'effetto, dichiarare che è il padre biologico Per_1 Controparte_1
della minore registrata a nome di;
- sempre per l'effetto, ordinare all'Ufficiale di Persona_1
stato civile del Comune di Pescara, quale comune di residenza della madre, di fare la prescritta annotazione del relativo atto di nascita;
- disporre l'affidamento in via esclusiva di Per_1
alla madre con collocamento stabile presso l'abitazione di quest'ultima
[...] Parte_1
atteso che il padre naturale risulta assente ed indifferente ai bisogni della figlia;
- inoltre, in conseguenza dell'accertamento della paternità, porre a carico di un assegno Controparte_1
di contribuzione al mantenimento in favore della minore nella somma che sarà Persona_1
ritenuta giusta anche in via equitativa dal Tribunale – e, comunque non inferiore all'importo di
€. 300,00= che ha corrisposto per mesi il convenuto, in funzione della capacità patrimoniale dell'onerato, con decorrenza dalla data di nascita, oltre alla contribuzione per le spese straordinarie;
il tutto come per legge ovvero in armonia con quanto stabilito nel protocollo in materia di “diritto di famiglia” di Pescara.”
2. Si costituiva in giudizio il sig. , dichiarando di voler riconoscere la figlia Controparte_1
, nonchè di aver regolarmente versato l'importo di € 300 mensili sin dalla nascita Persona_1
della bambina;
nelle more del processo, tuttavia, lamentando un peggioramento della propria situazione economica, il sig. manifestava la possibilità dello stesso di versare la CP_1 minor somma pari ad € 150,00 al mese.
3. Con ordinanza del 14 febbraio 2024, il giudice istruttore, ritenuto necessario disporre preliminarmente una CTU che accertasse, mediante le opportune indagini ematologiche e genetiche, l'eventuale rapporto di paternità del resistente su , nominava consulente Persona_1
la dott.ssa la quale, in data 19 settembre 2024, depositava il proprio Persona_2 elaborato concludendo come segue: “ Sulla base delle linee guida internazionali, è stata condotta un'analisi probabilistica che ha fornito come risultato una Likelihood Ratio superiore a
10000:1. Pertanto, sulla base dei dati ottenuti, è possibile concludere che le analisi condotte dimostrano come ACCERTATA la paternità del Sig. sulla minore Controparte_1 [...]
.”, (cfr. pag. 4 elaborato peritale dott. del 10.06.24, depositato il 19 settembre Per_1 Per_2
2024).
pagina 2 di 4 4. All'udienza del 21 novembre 2024, dopo ampia discussione, pur ribadendo le rispettive conclusioni a verbale di udienza, le parti chiedevano pronunciarsi sentenza sullo status, nonché accertamenti sulle effettive capacità reddituali del padre della minore.
5. La domanda di dichiarazione giudiziale della paternità, sulla quale soltanto il Collegio è in questa sede chiamato a pronunciarsi, deve senz'altro essere accolta.
6. Infatti, il CTU incaricato di verificare la compatibilità genetica tra tutte le parti in causa, concludeva inequivocabilmente sulla presenza di una compatibilità genetica per tutti i dati analizzati, secondo le linee guida internazionali, tanto da poter considerare come provata la paternità del Sig. e la minore secondo una condotta analisi Controparte_1 Persona_1
probabilistica priva di errori o contraddizioni che ha fornito come risultato una Likelihood ratio superiore a 10000:1, neanche contestata dalle parti.
7. Pertanto, sulla base dei risultati ottenuti, è possibile concludere che le analisi condotte dimostrino, come accertato, che il sig. sia il padre naturale di Controparte_1 Persona_1
8. La causa prosegue come da separata ordinanza del relatore.
9. Spese al definitivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Pescara, non definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Parte_1
esercente la potestà genitoriale su , nei confronti di e con l'intervento Persona_1 Controparte_1
necessario del Pubblico Ministero, ogni ulteriore istanza, difesa ed eccezione disattesa, così provvede:
a) dichiara che , CF è padre di , nata Controparte_1 C.F._2 Persona_1
nata il [...] nel territorio della Repubblica Moldova e per l'effetto ordina al competente Ufficiale dello Stato civile di annotare la presente sentenza a margine dell'atto di nascita;
b) dispone l'ulteriore corso del processo come da ordinanza del giudice relatore del 1 febbraio 2024;
c) spese al definitivo.
Così deciso nella Camera di Consiglio del 21 novembre 2024
Il Giudice estensore
Dott.ssa L. Tiziana Marganella
Il Presidente pagina 3 di 4 Carmine Di Fulvio
Dispone ai sensi dell'art.52 D.lgs. 196/2003 che in caso di riproduzione e diffusione del presente provvedimento in qualsiasi forma, per finalità di informazione giuridica su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica siano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e dei figli delle medesime.
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