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Sentenza 1 aprile 2025
Sentenza 1 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Biella, sentenza 01/04/2025, n. 70 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Biella |
| Numero : | 70 |
| Data del deposito : | 1 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BIELLA
La dott. Margherita Cerizza in funzione di giudice del lavoro ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N. 1 / 2025 R.G. promossa da:
, residente in [...], C.F. rappresentato e Parte_1 C.F._1 difeso dall'avv. Stefano Fulcheri, con domicilio in Biella, via Arnulfo n. 22; contro
corrente in Roma, via Ciro il Grande n. 21, C.F. , rappresentato e difeso dall'avv. CP_1 P.IVA_1
Gabriele Morreale Agnello, con domicilio in Biella, via Tripoli n. 14;
Oggetto: avviso di addebito n. 43220240000483353000 emesso da , Controparte_2
sede di Biella, richiedente il pagamento della complessiva somma di € 8.266,35 per contributi gestione artigiani sul reddito eccedente il minimale imponibile, relativi all'anno 2016 avviso di addebito n. 43220240000483454000 emesso da , Controparte_2
sede di Biella, richiedente il pagamento della complessiva somma di € 4.418,46 per contributi gestione artigiani sul reddito eccedente il minimale imponibile, relativi all'anno 2017
Conclusioni: come da verbale d'udienza del 1° aprile 2025 sulla base delle seguenti
MOTIVAZIONI
Fatto
Con ricorso del 03/01/2025 la parte ricorrente presentava opposizione avverso gli avvisi di addebito in oggetto. L'08/01/2025 la giudice sospendeva l'efficacia degli avvisi opposti. Con memoria del
17/03/2025 la parte resistente comunicava l'intervenuto annullamento degli avvisi opposti. All'udienza del 01/04/2025 le parti chiedevano concordemente che fosse dichiarata cessata la materia del contendere.
La parte ricorrente chiedeva la condanna alle spese, con distrazione. La parte resistente chiedeva la compensazione delle spese. La giudice si riservava.
Diritto
pagina 1 di 2 Stante l'accoglimento della domanda e la richiesta delle parti, la materia del contendere deve considerarsi cessata. Ai sensi del DM 55/2014 e successive modifiche, le spese di lite si quantificano in € 42,00 per spese (contributo unificato) e in € 2.400,00 per compensi, oltre accessori di legge.
Considerato che
l'ente previdenziale ha immediatamente aderito alla richiesta della parte ricorrente, ma che quest'ultimo ha comunque dovuto adire l'autorità giudiziaria per vedere accolta la propria pretesa, l'ente previdenziale dovrà rifondergli le spese e tre quarti dei compensi, con compensazione del restante quarto. Si dispone infine la distrazione delle spese di lite in favore del procuratore.
P.Q.M.
La giudice, definitivamente pronunciando, disattesa ogni ulteriore istanza, così decide: dichiara la cessazione della materia del contendere e condanna a corrispondere a € CP_1 Parte_1
42,00 per spese ed € 1.800,00 per compensi, oltre rimborso forfettario 15%, IVA e CPA, con compensazione nel resto e con distrazione in favore del procuratore.
Sentenza provvisoriamente esecutiva.
Biella, 01/04/2025 la giudice dott. Margherita Cerizza
pagina 2 di 2
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BIELLA
La dott. Margherita Cerizza in funzione di giudice del lavoro ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N. 1 / 2025 R.G. promossa da:
, residente in [...], C.F. rappresentato e Parte_1 C.F._1 difeso dall'avv. Stefano Fulcheri, con domicilio in Biella, via Arnulfo n. 22; contro
corrente in Roma, via Ciro il Grande n. 21, C.F. , rappresentato e difeso dall'avv. CP_1 P.IVA_1
Gabriele Morreale Agnello, con domicilio in Biella, via Tripoli n. 14;
Oggetto: avviso di addebito n. 43220240000483353000 emesso da , Controparte_2
sede di Biella, richiedente il pagamento della complessiva somma di € 8.266,35 per contributi gestione artigiani sul reddito eccedente il minimale imponibile, relativi all'anno 2016 avviso di addebito n. 43220240000483454000 emesso da , Controparte_2
sede di Biella, richiedente il pagamento della complessiva somma di € 4.418,46 per contributi gestione artigiani sul reddito eccedente il minimale imponibile, relativi all'anno 2017
Conclusioni: come da verbale d'udienza del 1° aprile 2025 sulla base delle seguenti
MOTIVAZIONI
Fatto
Con ricorso del 03/01/2025 la parte ricorrente presentava opposizione avverso gli avvisi di addebito in oggetto. L'08/01/2025 la giudice sospendeva l'efficacia degli avvisi opposti. Con memoria del
17/03/2025 la parte resistente comunicava l'intervenuto annullamento degli avvisi opposti. All'udienza del 01/04/2025 le parti chiedevano concordemente che fosse dichiarata cessata la materia del contendere.
La parte ricorrente chiedeva la condanna alle spese, con distrazione. La parte resistente chiedeva la compensazione delle spese. La giudice si riservava.
Diritto
pagina 1 di 2 Stante l'accoglimento della domanda e la richiesta delle parti, la materia del contendere deve considerarsi cessata. Ai sensi del DM 55/2014 e successive modifiche, le spese di lite si quantificano in € 42,00 per spese (contributo unificato) e in € 2.400,00 per compensi, oltre accessori di legge.
Considerato che
l'ente previdenziale ha immediatamente aderito alla richiesta della parte ricorrente, ma che quest'ultimo ha comunque dovuto adire l'autorità giudiziaria per vedere accolta la propria pretesa, l'ente previdenziale dovrà rifondergli le spese e tre quarti dei compensi, con compensazione del restante quarto. Si dispone infine la distrazione delle spese di lite in favore del procuratore.
P.Q.M.
La giudice, definitivamente pronunciando, disattesa ogni ulteriore istanza, così decide: dichiara la cessazione della materia del contendere e condanna a corrispondere a € CP_1 Parte_1
42,00 per spese ed € 1.800,00 per compensi, oltre rimborso forfettario 15%, IVA e CPA, con compensazione nel resto e con distrazione in favore del procuratore.
Sentenza provvisoriamente esecutiva.
Biella, 01/04/2025 la giudice dott. Margherita Cerizza
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