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Sentenza 5 marzo 2025
Sentenza 5 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello L'Aquila, sentenza 05/03/2025, n. 287 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello L'Aquila |
| Numero : | 287 |
| Data del deposito : | 5 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI L'AQUILA composta dai SInori magistrati:
Dott. Nicoletta Orlandi Presidente
Dott. Carla Ciofani Consigliere
Dott. Augusta Massima Cucina Consigliere rel. riunita in Camera di Consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado d'appello iscritta al n. 579/2022 R.G., posta in deliberazione all'udienza collegiale del 04.06.2024 e vertente
TRA in persona del suo Amministratore e legale rappresentante Parte_1
pro-tempore, SI.ra rappresentata e difesa, in virtù di procura Parte_2 in atti, dall'Avv. Giovanni Manieri, elettivamente domiciliata presso lo studio del medesimo in Pescara, al Corso Vittorio Emanuele II, n. 129;
APPELLANTE
E
, E Controparte_1 Controparte_2 CP
, rappresentati e difesi dagli Avv.ti Anthony Hernest Aliano ed
[...]
Elena Tomassetti, entrambi del Foro di Roma, elettivamente domiciliati in
Pescara, al Corso Manthonè n.40 presso lo Studio Legale Lawyers Avvocati, in virtù di procura in atti;
APPELLATI
1 CON L'INTERVENTO DEL PROCURATORE GENERALE
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Come da ordinanza all'esito della camera di consiglio da remoto del 04.06.2024.
OGGETTO: Querela di falso. Appello proposto avverso la sentenza del
Tribunale di Pescara n. 655/2022 del 23.04.2022, pubblicata il 04.05.2022.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, Controparte_1 CP_2
e proprietari di un'area edificabile sita in Penne
[...] Controparte_3
alla Via De Cesaris, convenivano in giudizio la società al fine di Parte_1
ottenere - previo accertamento dell'inadempimento contrattuale di quest'ultima con riguardo ad un contratto preliminare di permuta della predetta area con alcune unità immobiliari dell'edificio da costruire dalla stessa società e da quest'ultima non costruite nei termini previsti – la condanna al pagamento di € 200.375,00 a titolo di risarcimento danni, nonché il rimborso e/o risarcimento di € 15.987,76 per oneri di costruzione, oltre ad € 6.395,10 a titolo di sanzione amministrativa comminata dall' per il ritardato pagamento degli oneri citati. CP_4
Si costituiva la contestando le avverse deduzioni. Deduceva, Parte_1
nello specifico, la nullità del contratto preliminare di permuta per mancanza di accordo tra le parti, non essendo questo stato sottoscritto da uno dei comproprietari del terreno, come risultante dal doc.1 Controparte_3 allegato alla comparsa di costituzione (“Compromesso di permuta di area edificabile contro porzione di edificio da costruire”).
Con la seconda memoria ex art. 183, co. 6, c.p.c. gli attori producevano a loro volta il “Compromesso di permuta di area edificabile contro porzione di edificio da costruire” recante la sottoscrizione, fra l'altro, anche di Controparte_3
2 A fronte di detta produzione, la società proponeva, in via Parte_1
incidentale, la querela di falso oggetto del presente giudizio.
In particolare, la società deduceva che il contratto preliminare prodotto dagli attori era un documento falso “in confronto con l'originale cartaceo” in possesso della stessa società, rilevando “che la scansione depositata dagli attori è con ogni evidenza difforme dall'originale, oggi esibito, del 'Compromesso di permuta...'.. depositato in conforme scansione della parte letterale e degli allegati B) e C) dalla Società convenuta all'atto della propria costituzione in giudizio”.
In sostanza, secondo la prospettazione della società querelante, il contratto preliminare prodotto telematicamente dagli attori e poi depositato anche in cartaceo, era una riproduzione alterata, con modificazioni/aggiunte, del contratto originale nella disponibilità della . Parte_1
e contestando gli Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3
avversi assunti, chiedevano il rigetto della querela di falso.
Il Tribunale di Pescara, in composizione collegiale, con la sentenza n. 655/2022 provvedeva nei termini che seguono:
“- rigetta la querela di falso;
-ordina la restituzione del “Compromesso di permuta di area edificabile contro porzione di edificio da costruire” depositato in forma cartacea dai , CP
disponendo che su di esso, a cura della Cancelleria, sia fatta menzione della sentenza;
-condanna la Società convenuta alla rifusione delle spese del presente giudizio in favore di , e , che Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3 liquida in € 7.254,00 per compenso (dm 37/2018, scaglione da 26 mila euro a 52 mila euro, parametri), oltre 15% per rimborso forfettario, iva e cpa;
- fissa dinanzi al g.i. l'udienza del 14.6.2022, ore 10.40, per la prosecuzione del giudizio di merito”.
3 Nella sentenza il Collegio osservava che, essendo il contratto prodotto dagli attori stato sottoscritto dall'amministratore della tale Parte_1 [...]
(circostanza confermata da quest'ultima all'udienza del 17.11.2020), la Parte_2
Società avrebbe dovuto provare che le “difformità” denunciate erano alterazioni fatte al documento successivamente alla sottoscrizione da parte del suo
Amministratore. Ma detta prova non era stata data. D'altro canto, il contratto prodotto dalla società non recava la sottoscrizione di Controparte_3
(circostanza confermata dal teste che dichiarava non essere Testimone_1 presente al momento della sottoscrizione). Controparte_3
Pertanto, concludeva il tribunale, “dalle risultanze acquisite, deriva allora che entrambi i contratti, quello depositato dagli attori e quello depositato dalla
, sono stati formati dalle parti che ne hanno sottoscritto il contenuto, Parte_1
verosimilmente quello depositato dagli attori in un momento successivo rispetto all'altro ove si considerino la correzione dell'importo da € 1.700 a €.
1.500 riportata sulla quarta facciata del documento allegato dalla Società e l'importo di € 1.500 -come da correzione - riportato sulla quarta facciata del contratto depositato dagli attori, nonché la specificazione dell'importo della fideiussione assicurativa “di € 195.000,00”, che non è presente nel contratto depositato dalla
Società.
Non è stata provata alcuna falsità materiale, ovvero manomissione o redazione di convenienza a favore dei , del contratto preliminare”. CP
Nel proporre appello la censurava la decisione del Collegio, Parte_1 affidando l'impugnativa ai seguenti motivi:
1) Erronea valutazione delle risultanze istruttorie e omesso esame di fatti decisivi per la soluzione del giudizio, violazione o falsa applicazione degli artt.
2697, 2727 e 2729 c.c. e 115 e 116 c.p.c.. A dire di parte appellante, il Collegio avrebbe dovuto tenere conto che il teste aveva chiaramente Testimone_1
riferito di avere partecipato alle trattative attinenti al contratto concluso con parte convenuta, di essere stato presente alle stesse in quanto accompagnatore della figlia e, per tale ragione, di potere espressamente riferire che Parte_2
4 all'incontro deputato alla sottoscrizione del contratto de quo la SI.ra CP
non era presente. Dunque, detta dichiarazione testimoniale era da
[...]
ritenersi dimostrativa della successiva manomissione del documento ad opera dei
. CP
A dire della società appellante, il Collegio avrebbe dovuto tenere conto di altri indizi, nella loro concordanza significativi per l'accoglimento della domanda di querela di falso. Nello specifico il tribunale avrebbe dovuto considerare:
a) che alla lettera inviata dalla ai via fax il 20.10.2015 – Parte_1 CP
lettera con cui la società aveva eccepito, alla richiesta di adempimento del preliminare di permuta, la nullità del contratto per mancata sottoscrizione di uno dei proprietari dell'immobile – i non avevano dato alcun CP
riscontro;
b) la, anomala, mancata allegazione del contratto de quo al momento della costituzione in giudizio di parte attrice;
c) il fatto che il contratto prodotto dai , al contrario di quello prodotto CP
dalla società , non era sottoscritto dalle parti in tutte le sue facciate: Parte_1
una circostanza che rileva se si considera che tutte le difformità del testo evidenziate durante il giudizio di falso erano situate nelle facciate prive di firme;
d) l'illogicità della accettazione fatta a penna da della Controparte_1
modifica prevista alla facciata n. 4 del prezzo da 1500 a 1700 euro;
e) la palese difformità delle sottoscrizioni della SI.ra ; le Controparte_5
firme della stessa apposte sui due documenti risultavano totalmente diverse e tale diversità rappresentava un forte ulteriore indizio della successiva, recente, manomissione del documento, stante l'intervenuto decesso della SI.ra prima dell'instaurazione del giudizio;
Controparte_5
f) la mancata deduzione dei in merito al fatto che il documento in loro CP
possesso era stato validamente formato in un successivo incontro tra le parti
(incontro mai avvenuto).
5 2) Errata ricostruzione del fatto e violazione del principio art. 115 c.p.c. e vizio di motivazione. Secondo la difesa di parte appellante, il Tribunale aveva fondato il proprio convincimento su una ricostruzione dei fatti errata e non supportata da elementi allegati e provati dalle parti, ossia sulla circostanza che il documento prodotto dai fosse la risultanza di un ulteriore contratto CP
successivamente concluso tra le parti. Tale fatto, però, non era stato mai dedotto in giudizio, né mai provato.
3) Nullità della sentenza per illogicità e contraddittorietà della motivazione.
A dire dell'appellante, era da ritenersi contraddittorio il ragionamento del Giudice di prime cure, per avere questi, dapprima, valutato la rilevanza della proposta querela di falso ed ammesso la prova testimoniale come formulata dalla società esponente, per poi successivamente motivare il rigetto della querela sulla base del fatto che la prova testimoniale era del tutto inutile e superflua. Illogico, altresì, deduceva l'appellante, rigettare la querela per mancanza di prova della falsità materiale del documento nonostante le argomentazioni sopra espresse.
Concludeva nei termini che seguono:
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, contrariis reiectis, in virtù ed in accoglimento dei motivi di cui al presente atto d'appello ed in riforma della sentenza impugnata resa inter partes dal Tribunale di Pescara n. 655/2022 nel procedimento n. 5174-1/2019, accogliere la querela di falso proposta dalla
appellante, accertando e dichiarando la falsità materiale del contratto Pt_3
preliminare prodotto in primo grado dalle controparti odierne appellate, per tutte le ragioni in premessa, e disporne, conseguentemente, la inutilizzabilità e lo stralcio dal procedimento di primo grado dinanzi al Tribunale di Pescara
n.5174/2019 R.G..
Con vittoria di spese e competenze tutte di lite del doppio grado di giudizio”.
Si costituivano in appello e Controparte_1 Controparte_2 CP
contestando le avverse deduzioni ed invocando il rigetto dell'appello.
[...]
6 Concludevano nei termini che seguono:
“Voglia l'Ill.ma Corte di Appello adita, respinta e disattesa ogni contraria istanza ed eccezione:
Rigettare l'appello proposto per le motivazioni indicate in atti e, per l'effetto, confermare la gravata sentenza n. 655/2022 pubblicata il 04/05/2022, con ogni conseguenziale provvedimento di legge.
Con vittoria di spese e competenze di entrambi i gradi di giudizio”.
Con atto del 05.10.2022 interveniva in appello il Procuratore Generale esprimendo parere favorevole alla conferma della sentenza impugnata.
L'appello va rigettato e i motivi di appello, in alcuni punti ripropositivi delle stesse censure, possono essere trattati congiuntamente.
Come è noto, la falsità materiale, che investe il profilo estrinseco di un documento, concerne la genuinità del documento: vi può essere una contraffazione dello stesso, ad esempio, perché formato da un soggetto diverso dall'autore apparente, oppure una alterazione successiva alla sua formazione. La falsità materiale si differenzia dalla falsità ideologica, che attiene al contenuto del documento, poiché quest'ultima concerne, per l'appunto, la verità del contenuto del documento. Contro di essa non può essere proposta querela di falso in quanto questa azione investe i soli profili dell'autenticità/provenienza del documento (si veda sul punto Cassazione civile, Sez. I, ordinanza n. 8766 del 10 aprile 2018) secondo cui “la querela di falso è esperibile unicamente nei casi di falsità materiale per rompere il collegamento, quanto alla provenienza, tra dichiarazione e sottoscrizione e non in quella di falsità ideologica per impugnare la veridicità di quanto dichiarato, al qual fine può farsi invece ricorso alle normali azioni atte a rilevare il contrasto tra volontà e dichiarazione”).
Ciò detto in via generale, la Corte ritiene che le argomentazioni e conclusioni cui
è pervenuto il tribunale in primo grado siano convincenti e condivisibili.
7 La società querelante infatti, tenuta a fornire la prova univoca Parte_1 della falsità del documento impugnato per poter ottenere l'accoglimento della relativa domanda, sia essa proposta in via incidentale o in via principale (Cass. civ. n. 2126/2019), non è stata in grado di dimostrare la sopra detta falsità materiale, ovvero la manomissione, o 'redazione di convenienza' a favore dei
, del contratto preliminare. CP
Se è vero, infatti, che “ai fini della valida proposizione della querela di falso,
l'obbligo di indicazione degli elementi e delle prove della falsità previsto dall'art.
221 c.p.c. può essere assolto con qualsiasi tipo di prova che sia idonea all'accertamento del falso e, quindi, anche a mezzo di presunzioni (Cass. civ. n.
4720/2019), è altrettanto vero che le presunzioni sottoposte dall'appellante all'attenzione della Corte al fine di ottenere poi l'accoglimento della domanda, si sono scontrate, o meglio non sono state in grado di superare gli indizi rinvenuti dal Collegio all'esito di un confronto tra le due scritture private sulle quali si è fondata l'azione incidentale avanzata dalla società Parte_1
Alla luce di un esame attento del contenuto degli scritti, la Corte ha rilevato una intrinseca coerenza logica nelle affermazioni del giudice di primo grado.
Dalle risultanze istruttorie è emerso che:
a) entrambi i contratti, quello prodotto ritualmente con la memoria n.2 ex art. 183, co.6, c.p.c. dai , e quello depositato dalla società CP Parte_1
entrambi privi di data, sono stati sottoscritti da tutte le parti (ad
[...]
eccezione di quello prodotto dalla società, risultante privo della firma di una delle promittenti venditrici, ; Controparte_3
b) il contratto prodotto dai reca la sottoscrizione, inequivoca, CP dell'amministratore della alla quale il Parte_1 Parte_2
primo giudice ha anche mostrato il detto documento, ottenendo dalla stessa la conferma della riferibilità a sè medesima delle firme apposte sul documento e dell'autenticità delle stesse (“tranne quella apposta sul primo foglio che non
8 appare autentica”, salvo poi non dare seguito all'affermazione con un espresso disconoscimento e/o contestazione formale);
c) a fronte del documento prodotto dai – riconducibile alla società, per CP
quanto sopra detto, ma impugnato dalla con querela di falso – Parte_1
la società non ha provato che le manomissioni/alterazioni censurate fossero intervenute dopo la firma del suo amministratore, rappresentante legale;
d) la testimonianza di - a prescindere dall'asserita Testimone_1
inattendibilità del teste in virtù del legame parentale con la rappresentante legale della società (padre – figlia) (inattendibilità tout court non percorribile per giurisprudenza di legittimità costante, si veda Cass. Civ. Ord. 2295/2021, secondo cui “in materia testimoniale, non sussiste alcun principio di necessaria inattendibilità del testimone che abbia vincoli di parentela o coniugali con una delle parti (..), l'attendibilità del teste legato da uno dei predetti vincoli non può essere esclusa aprioristicamente in difetto di ulteriori elementi dai quali il Giudice del merito desuma la perdita di credibilità”) – è apparsa generica in termini spazio-temporali (il teste non ha ricordato l'anno preciso della sottoscrizione (“mi sembra nel 2008/2009”); ha dichiarato che non era presente, a trattative in corso, “in quella Controparte_3 circostanza”, ovvero alla firma di una scrittura di compromesso di permuta, senza indicare però il momento preciso in cui si trovava alla presenza delle parti (di cui non ricordava peraltro neanche di preciso i nomi), e senza dichiarare di non essersi mai allontanato (si legga la testimonianza per esteso:
“conosco le trattative di cui si parla perché mia figlia è sempre stata amministratore della io ero presente quando ci furono le Parte_1
trattative di cui si tratta perché ho accompagnato mia figlia;
ero presente al momento della firma del documento di permuta;
conoscevo le persone presenti anche se i nomi li sto ricordando ora;
ricordo che erano presenti
, , la nonna di ovvero una signora CP_2 CP_1 Per_1 CP_1
anziana e non ricordo la presenza di altri;
queste persone che ho nominato sono quelle che hanno sottoscritto la permuta, era anche ovviamente presente
9 mia figlia la la conosco ma in quella Parte_2 Controparte_3 circostanza non era presente;
ricordo che la sottoscrizione di quell'atto è avvenuta mi sembra nel 2008/2009; ricordo che il cognome di , di CP_1
e di è ; non ricordo il cognome della nonna;
CP_2 Per_1 CP riconosco l'atto che mi viene mostrato”);
e) nel contratto dei come del resto nell'altra scrittura, è manifestata CP
inequivocabilmente la volontà contrattuale comune alle parti in causa, ossia quella di ottenere, con permuta di cosa presente con cosa futura, la demolizione e ricostruzione di un nuovo fabbricato, su un'area edificabile di proprietà dei , onde trasferire, in permuta, a titolo di prezzo della CP compravendita, alcune unità immobiliari per l'appunto di nuova costruzione: la asserita, non provata, alterazione/manomissione della scrittura non avrebbe comportato vantaggi di sorta alla parte venditrice;
f) il contratto preliminare prodotto dai , da un confronto degli scritti, CP
appare verosimilmente, e logicamente, successivo a quello in possesso della società querelante. Una traslazione temporale dedotta correttamente dal giudicante: 1) sulla scorta della correzione dell'importo inserito quale importo unitario al metro quadro (l'importo di € 1.700,00 nel contratto prodotto dalla società querelante risulta sbarrato/annullato e accompagnato dall'importo indicato a penna di € 1.500,00: questa correzione sparisce nel contratto prodotto dai , contenente la sottoscrizione anche di CP CP
, laddove viene indicato esclusivamente, non più a penna, l'importo,
[...] corretto, di € 1.500,00); 2) sulla scorta dell'indicazione puntuale, per esteso, dell'importo di € 195.000,00 in termini di fideiussione assicurativa (dapprima solo indicata in modo generico, poi precisata con l'indicazione dell'importo preciso).
Di nessun pregio le deduzioni di cui, nello specifico, al primo motivo di appello.
Non rileva il mancato riscontro alla lettera inviata dalla ai Parte_1
via fax il 20.10.2015 – lettera contenente, a seguito della richiesta, a CP
10 firma anche di , di adempimento del preliminare di permuta Controparte_3 del 05.10.2015 rimasto per l'appunto inadempiuto, l'eccezione di nullità dello stesso per mancata sottoscrizione di uno dei proprietari dell'immobile - stante l'intervenuta azione giudiziale risarcitoria.
Non rileva la mancata allegazione del contratto de quo al momento della costituzione in giudizio di parte attrice, avendo quest'ultima rispettato il rito e prodotto il documento nei termini di cui all'art. 183, co. 6, c.p.c., né la mancata apposizione di firma su alcune facciate di un documento fronteretro.
Di nessun rilievo anche la censura alle non riscontrate difformità delle sottoscrizioni sui due contratti di un'altra delle firmatarie, tale CP
, trattandosi di censura non ritualmente formalizzata, non rilevante ai
[...]
fini del giudizio, comunque eccepibile solo dalla , oramai defunta. CP
A quanto detto si aggiunga che la società appellante non ha mai rilevato – prima della richiesta da parte dei (anche ) di CP Controparte_3
adempimento stante il decorso infruttuoso dei termini contrattuali - la mancanza di firma di una delle venditrici sull'atto, ed anzi, ha dato parziale esecuzione al contratto de quo, provvedendo alla demolizione dell'area di cui alla promessa di vendita (si vedano sul punto le relative fatture emesse dalla società General Scavi
Abruzzo s.r.l., la n.34/2011 e la n.39/2011 (cfr. doc. 7 fascicolo di primo grado di parte attrice), attestanti la demolizione di tale area).
Quanto al lamentato vizio di motivazione avendo il giudice di primo grado, a dire di parte appellante, deciso la causa ponendo a fondamento della decisione una circostanza, quella di un contratto preliminare successivo al primo, non dedotta dalle parti, la Corte ritiene la censura non meritevole di accoglimento. Il Collegio, infatti, a fronte di due contratti, entrambi privi di data, formati dalle parti, ed a fronte di una querela di falso presentata con riferimento ad uno dei predetti, tenuto conto che la società querelante non dava prova del momento in cui si sarebbe presuntivamente realizzata la manomissione del contratto, non poteva che valutare i tempi di redazione degli scritti, ritenendo la scrittura prodotta dai per CP
quanto ampiamente detto, successiva rispetto all'altra.
11 Ritenendo condivisibile - alla luce delle argomentazioni e riflessioni sopra espresse - il rigetto della querela di falso, anche per l'assenza di deduzioni ed argomentazioni nuove convincenti da parte appellante in grado di scalfire una pronuncia lineare, coerente, priva di contraddizioni e giuridicamente corretta resa in primo grado dal tribunale, la Corte ritiene di dover rigettare l'appello, confermando le statuizioni di cui alla sentenza impugnata.
Le spese del giudizio di secondo grado seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, tenuto conto dei criteri di liquidazione adottati in primo grado e dell'assenza di attività istruttoria.
Ai sensi dell'art. 1 comma 17 della l. 228/2012, che ha modificato l'art. 13 del d.p.r n. 115/2002 con l'inserimento del comma 1 quater (in base al quale, se l'impugnazione principale o incidentale è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la stessa impugnazione a norma del comma 1 bis) è altresì dovuto da parte appellante il versamento di tale ulteriore somma.
P.Q.M.
la Corte, definitivamente decidendo la causa in epigrafe descritta:
1) rigetta l'appello;
2) condanna la in persona del legale rappresentante p.t., a Parte_1
Con rimborsare a e Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3
le spese del presente grado che si liquidano in € 6.946,00, oltre rimborso spese generali ed accessori di legge;
3) dichiara che l'appellante è tenuto al versamento di un ulteriore importo pari a quello già dovuto a titolo di contributo unificato.
Così deciso nella camera di consiglio da remoto del 20.02.2025
Il Cons. Est. Dott.ssa Augusta Massima Cucina
Il Pres. Dott.ssa Nicoletta Orlandi
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