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Sentenza 10 dicembre 2024
Sentenza 10 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 10/12/2024, n. 3918 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 3918 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
Prima sezione CIVILE
Il Tribunale Civile di Firenze, riunito in camera di consiglio e composto dai Sig. Magistrati:
Dott.ssa Silvia Governatori Presidente
Dott.ssa Daniela Garufi Giudice relatore
Dott.ssa Ilaria Benincasa Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al N. 7622/2024 R.G.A.C., avente come oggetto:
“separazione giudiziale” promossa da:
nata a [...] il [...], elettivamente Parte_1 domiciliata presso l'Avv. Sara Benevieri Innocenti che la rappresenta e difende come da mandato in calce al ricorso-
contro
:
nato a [...] il [...], elettivamente domiciliato Controparte_1 presso l'Avv. Manuela Grassi che lo rappresenta e difende come da mandato in calce alla comparsa costitutiva-
con l'intervento del Pubblico Ministero.
pagina 1 di 4 conclusioni per entrambe le parti: pronunciare la separazione;
assegnare la casa coniugale alla ricorrente che vi abita con la figlia;
porre a carico del padre la somma mensile di € Per_1 600,00 a titolo di assegno separativo e di € 400,00 a titolo di contributo al mantenimento di
, da versarsi alla madre, oltre rivalutazione annuale ISTAT;
porre a carico del padre la Per_1 somma mensile di € 400,00 quale contributo al mantenimento di oltre rivalutazione ISTAT, Per_2 da versarsi direttamente alla figlia, oltre € 350,00 per le spese di alloggio;
porre a carico del padre tutte le spese straordinarie universitarie (compresi libri di testo e materiale necessario), le spese di trasporto extraurbano per , le spese di viaggio di (Torino-Firenze), le spese Per_1 Per_2 mediche non coperte dal servizio sanitario nazionale;
con spese compensate;
FATTO e DIRITTO
Con ricorso depositato il 28.6.2024, ha dedotto di aver contratto Parte_1
matrimonio concordatario il 30.6.2000 a Scandicci (FI) con , dalla Controparte_1
cui unione erano nate le figlie e rispettivamente il 9.5.2001 ed il Per_2 Per_1
22.3.2003, entrambe studentesse universitarie. Ha dedotto che il rapporto coniugale era da tempo contrassegnato da frequenti tensioni e litigi con il marito, a causa del suo comportamento autoritario che aveva deteriorato anche il rapporto con le figlie. Ha evidenziato, inoltre, che per scelta della coppia il coniuge aveva sempre interamente mantenuto la famiglia grazie ai suoi redditi da lavoro dipendente quale urologo impiegato presso l'Ospedale di Empoli e dai guadagni derivanti dall'attività libero professionale, mentre lei si era occupata della gestione delle figlie e di tutte le incombenze domestiche. Ha chiesto, pertanto, la pronuncia di separazione, l'assegnazione della casa familiare, la previsione a carico del coniuge di un assegno separativo di € 1.500,00 in suo favore, di un contributo di € 900,00 per il mantenimento della figlia e di € 700,00 per Per_2 Per_1
e l'onere integrale delle spese straordinarie.
Con comparsa costitutiva , fornendo una rappresentazione dei fatti Controparte_1
diversa dalla ricorrente, si è associato alla domanda di separazione, chiedendo però
l'assegnazione della casa familiare (di sua proprietà e gravata da mutuo per € 477,00 mensili) con collocamento delle figlie presso di sé, il mantenimento diretto con onere integrale paterno delle spese straordinarie, e la previsione a suo carico di un assegno separativo di € 1.000,00 a favore della coniuge;
in subordine, qualora la casa familiare fosse assegnata a favore della moglie, la previsione di un contributo al mantenimento di €
pagina 2 di 4 400,00 per ciascuna figlia, oltre alla totalità delle spese straordinarie e la previsione di un assegno separativo di € 600,00 mensili.
Dopo un rinvio per trattative, all'udienza del 5.12.2024, all'esito di un ulteriore tentativo di conciliazione, le parti hanno concordato le condizioni della separazione, accettando la proposta formulata del Giudice, e i procuratori hanno concluso in conformità discutendo oralmente la causa.
Ai sensi dell'art. 151 c.p.c. la separazione giudiziale può essere pronunciata sol che si accerti la verificazione di fatti che rendano intollerabile la prosecuzione della convivenza tra i coniugi, fatti che possono anche essere indipendenti dalla loro volontà. Nel caso in esame, le parti hanno dedotto l'intollerabilità del proseguo della convivenza e, in corso di causa, hanno anche raggiunto un accordo per addivenire alla separazione, mostrando così di aver acquisito consapevolezza circa l'irreversibilità della crisi coniugale.
Tanto basta per l'accoglimento della domanda.
Per il resto, non sussistono motivi per discostarsi dalle restanti richieste conformi delle parti in quanto le previsioni economiche risultano idonee a garantire un adeguato mantenimento delle figlie e entrambe maggiorenni ma non ancora economicamente Per_1 Per_2
indipendenti, in ragione delle condizioni reddituali e patrimoniali delle parti, come emergenti dagli atti.
Le spese di lite vengono integralmente compensate come richiesto.
P.Q.M.
Il Tribunale come sopra costituito, pronuncia la separazione personale dei coniugi nata a [...] Parte_1
Gargano (FG) l'1.12.1964, e nato a [...] il Controparte_1
10.5.1963 (matrimonio contratto il 30.6.2000 a Scandicci, iscritto dall'Ufficiale di Stato
Civile del Comune di Scandicci al n. 73, parte II, serie A, anno 2000);
assegna a la casa coniugale, in cui abita con la figlia già Parte_1 Per_1
maggiorenne non autosufficiente;
pone a carico di la somma di € 600,00 a titolo di assegno separativo Controparte_1
e la somma di € 400,00 a titolo di contributo al mantenimento di da versarsi alla Per_1 pagina 3 di 4 madre entro il giorno 5 di ogni mese, e da rivalutarsi annualmente in base agli indici
ISTAT;
pone a carico di la somma di € 400,00 a titolo di contributo al Controparte_1
mantenimento di da versare direttamente alla stessa entro il giorno 5 di ogni mese, Per_2
e da rivalutarsi annualmente in base agli indici ISTAT;
inoltre, verserà ad la somma di € 350,00 per spese di Controparte_1 Per_2
alloggio;
pone integralmente a carico di le spese straordinarie universitarie Controparte_1
(compresi libri di testo e materiale necessario), le spese di trasporto extraurbano per le spese di viaggio di (Torino-Firenze), le spese mediche non coperte dal Per_1 Per_2
servizio sanitario nazionale;
compensa tra le parti le spese di lite.
Manda alla cancelleria per la trasmissione della sentenza all'Ufficiale di Stato Civile competente ai fini dell'annotazione.
Così deciso, nella camera di consiglio del Tribunale di Firenze, il 5 dicembre 2024.
Il Giudice La Presidente
dott.ssa Daniela Garufi dott.ssa Silvia Governatori
Provvedimento non destinato alla diffusione. La diffusione deve intendersi non autorizzata salvo l'oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi sensibili, a cura della cancelleria.
pagina 4 di 4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
Prima sezione CIVILE
Il Tribunale Civile di Firenze, riunito in camera di consiglio e composto dai Sig. Magistrati:
Dott.ssa Silvia Governatori Presidente
Dott.ssa Daniela Garufi Giudice relatore
Dott.ssa Ilaria Benincasa Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al N. 7622/2024 R.G.A.C., avente come oggetto:
“separazione giudiziale” promossa da:
nata a [...] il [...], elettivamente Parte_1 domiciliata presso l'Avv. Sara Benevieri Innocenti che la rappresenta e difende come da mandato in calce al ricorso-
contro
:
nato a [...] il [...], elettivamente domiciliato Controparte_1 presso l'Avv. Manuela Grassi che lo rappresenta e difende come da mandato in calce alla comparsa costitutiva-
con l'intervento del Pubblico Ministero.
pagina 1 di 4 conclusioni per entrambe le parti: pronunciare la separazione;
assegnare la casa coniugale alla ricorrente che vi abita con la figlia;
porre a carico del padre la somma mensile di € Per_1 600,00 a titolo di assegno separativo e di € 400,00 a titolo di contributo al mantenimento di
, da versarsi alla madre, oltre rivalutazione annuale ISTAT;
porre a carico del padre la Per_1 somma mensile di € 400,00 quale contributo al mantenimento di oltre rivalutazione ISTAT, Per_2 da versarsi direttamente alla figlia, oltre € 350,00 per le spese di alloggio;
porre a carico del padre tutte le spese straordinarie universitarie (compresi libri di testo e materiale necessario), le spese di trasporto extraurbano per , le spese di viaggio di (Torino-Firenze), le spese Per_1 Per_2 mediche non coperte dal servizio sanitario nazionale;
con spese compensate;
FATTO e DIRITTO
Con ricorso depositato il 28.6.2024, ha dedotto di aver contratto Parte_1
matrimonio concordatario il 30.6.2000 a Scandicci (FI) con , dalla Controparte_1
cui unione erano nate le figlie e rispettivamente il 9.5.2001 ed il Per_2 Per_1
22.3.2003, entrambe studentesse universitarie. Ha dedotto che il rapporto coniugale era da tempo contrassegnato da frequenti tensioni e litigi con il marito, a causa del suo comportamento autoritario che aveva deteriorato anche il rapporto con le figlie. Ha evidenziato, inoltre, che per scelta della coppia il coniuge aveva sempre interamente mantenuto la famiglia grazie ai suoi redditi da lavoro dipendente quale urologo impiegato presso l'Ospedale di Empoli e dai guadagni derivanti dall'attività libero professionale, mentre lei si era occupata della gestione delle figlie e di tutte le incombenze domestiche. Ha chiesto, pertanto, la pronuncia di separazione, l'assegnazione della casa familiare, la previsione a carico del coniuge di un assegno separativo di € 1.500,00 in suo favore, di un contributo di € 900,00 per il mantenimento della figlia e di € 700,00 per Per_2 Per_1
e l'onere integrale delle spese straordinarie.
Con comparsa costitutiva , fornendo una rappresentazione dei fatti Controparte_1
diversa dalla ricorrente, si è associato alla domanda di separazione, chiedendo però
l'assegnazione della casa familiare (di sua proprietà e gravata da mutuo per € 477,00 mensili) con collocamento delle figlie presso di sé, il mantenimento diretto con onere integrale paterno delle spese straordinarie, e la previsione a suo carico di un assegno separativo di € 1.000,00 a favore della coniuge;
in subordine, qualora la casa familiare fosse assegnata a favore della moglie, la previsione di un contributo al mantenimento di €
pagina 2 di 4 400,00 per ciascuna figlia, oltre alla totalità delle spese straordinarie e la previsione di un assegno separativo di € 600,00 mensili.
Dopo un rinvio per trattative, all'udienza del 5.12.2024, all'esito di un ulteriore tentativo di conciliazione, le parti hanno concordato le condizioni della separazione, accettando la proposta formulata del Giudice, e i procuratori hanno concluso in conformità discutendo oralmente la causa.
Ai sensi dell'art. 151 c.p.c. la separazione giudiziale può essere pronunciata sol che si accerti la verificazione di fatti che rendano intollerabile la prosecuzione della convivenza tra i coniugi, fatti che possono anche essere indipendenti dalla loro volontà. Nel caso in esame, le parti hanno dedotto l'intollerabilità del proseguo della convivenza e, in corso di causa, hanno anche raggiunto un accordo per addivenire alla separazione, mostrando così di aver acquisito consapevolezza circa l'irreversibilità della crisi coniugale.
Tanto basta per l'accoglimento della domanda.
Per il resto, non sussistono motivi per discostarsi dalle restanti richieste conformi delle parti in quanto le previsioni economiche risultano idonee a garantire un adeguato mantenimento delle figlie e entrambe maggiorenni ma non ancora economicamente Per_1 Per_2
indipendenti, in ragione delle condizioni reddituali e patrimoniali delle parti, come emergenti dagli atti.
Le spese di lite vengono integralmente compensate come richiesto.
P.Q.M.
Il Tribunale come sopra costituito, pronuncia la separazione personale dei coniugi nata a [...] Parte_1
Gargano (FG) l'1.12.1964, e nato a [...] il Controparte_1
10.5.1963 (matrimonio contratto il 30.6.2000 a Scandicci, iscritto dall'Ufficiale di Stato
Civile del Comune di Scandicci al n. 73, parte II, serie A, anno 2000);
assegna a la casa coniugale, in cui abita con la figlia già Parte_1 Per_1
maggiorenne non autosufficiente;
pone a carico di la somma di € 600,00 a titolo di assegno separativo Controparte_1
e la somma di € 400,00 a titolo di contributo al mantenimento di da versarsi alla Per_1 pagina 3 di 4 madre entro il giorno 5 di ogni mese, e da rivalutarsi annualmente in base agli indici
ISTAT;
pone a carico di la somma di € 400,00 a titolo di contributo al Controparte_1
mantenimento di da versare direttamente alla stessa entro il giorno 5 di ogni mese, Per_2
e da rivalutarsi annualmente in base agli indici ISTAT;
inoltre, verserà ad la somma di € 350,00 per spese di Controparte_1 Per_2
alloggio;
pone integralmente a carico di le spese straordinarie universitarie Controparte_1
(compresi libri di testo e materiale necessario), le spese di trasporto extraurbano per le spese di viaggio di (Torino-Firenze), le spese mediche non coperte dal Per_1 Per_2
servizio sanitario nazionale;
compensa tra le parti le spese di lite.
Manda alla cancelleria per la trasmissione della sentenza all'Ufficiale di Stato Civile competente ai fini dell'annotazione.
Così deciso, nella camera di consiglio del Tribunale di Firenze, il 5 dicembre 2024.
Il Giudice La Presidente
dott.ssa Daniela Garufi dott.ssa Silvia Governatori
Provvedimento non destinato alla diffusione. La diffusione deve intendersi non autorizzata salvo l'oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi sensibili, a cura della cancelleria.
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