TRIB
Sentenza 25 luglio 2025
Sentenza 25 luglio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Parma, sentenza 25/07/2025, n. 400 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Parma |
| Numero : | 400 |
| Data del deposito : | 25 luglio 2025 |
Testo completo
R.G.V.G. n. 6257/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di PARMA Prima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Simone Medioli Devoto Presidente rel. dott.ssa Maria Pasqua Rita Vena Giudice dott. Andrea Fiaschi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g.v.g. 6257/2024 promossa da:
, nata a [...] il [...]; Parte_1
, nato a [...] il [...], Parte_2
entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. Oscar Caroselli del Foro di Parma, elettivamente domiciliati presso il medesimo difensore
RICORRENTI
CONCLUSIONI
Le parti private, presentando note scritte autorizzate il 9 luglio 2025, hanno concluso congiuntamente chiedendo accogliersi la domanda intesa alla declaratoria di scioglimento del loro matrimonio alle condizioni riportate nel ricorso introduttivo come ribadite nelle stesse note.
Il Pubblico Ministero ha espresso parere favorevole.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Premesso che, con ricorso depositato il 28 agosto 2024, e hanno Parte_1 Parte_2 proposto congiuntamente domande cumulate di separazione e di scioglimento del matrimonio;
richiamata la sentenza di questo Tribunale n. 8/2025, pubblicata il giorno 14 gennaio 2025, con cui è stata dichiarata la separazione dei coniugi e omologate le condizioni da loro concordate;
preso atto che tale sentenza è rimasta esente da impugnazioni;
considerato che
, con le note scritte depositate il 9 luglio 2025, i ricorrenti hanno insistito per l'accoglimento della domanda di divorzio già formulata in ricorso;
rilevato che ricorre una delle ipotesi previste dall'art. 3, n. 2, lett. b), L. 1° dicembre 1970 n. 898 e successive modificazioni, posto che la separazione si è protratta ininterrottamente per il tempo pagina 1 di 2 previsto dalla legge a far data dall'udienza di comparizione dei coniugi (sostituita dal deposito di note scritte); ritenuto che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non possa essere ricostituita, avuto riguardo al tempo trascorso dalla separazione e alla volontà espressa e reiterata dalle parti di non volersi riconciliare;
ritenuto, per altro verso, potersi fare integrale richiamo alle motivazioni di cui alla suddetta sentenza di separazione in merito alle ulteriori condizioni concordate dai ricorrenti, così comprese quelle concernenti l'affidamento, i tempi di permanenza con i genitori e il mantenimento della prole minore d'età; considerato, infine, che nulla debba statuirsi in tema di spese processuali, tenuto conto dell'accordo raggiunto dalle parti anche sotto tale profilo;
visto il parere favorevole espresso dal P.M.;
P.Q.M.
Visto l'art. 473 bis.51, comma 4, c.p.c. e l'art 473 bis.49 c.p.c.; definitivamente decidendo:
- dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto da e il 25 Parte_2 Parte_1 agosto 2007 in Parma (iscritto nel registro atti di matrimonio del Comune di Parma al N. 192, P. 1, anno 2007).
- ordina all'Ufficiale di Stato Civile del predetto Comune di procedere all'annotazione della presente sentenza e alle ulteriori incombenze di legge;
- prende atto delle condizioni concordate dalle parti, come riportate nel ricorso datato 28 agosto 2024 e ribadite con le note scritte depositate il 9 luglio 2025.
Così deciso in Parma il 24 luglio 2025
IL PRESIDENTE EST.
Simone Medioli Devoto
pagina 2 di 2
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di PARMA Prima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Simone Medioli Devoto Presidente rel. dott.ssa Maria Pasqua Rita Vena Giudice dott. Andrea Fiaschi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g.v.g. 6257/2024 promossa da:
, nata a [...] il [...]; Parte_1
, nato a [...] il [...], Parte_2
entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. Oscar Caroselli del Foro di Parma, elettivamente domiciliati presso il medesimo difensore
RICORRENTI
CONCLUSIONI
Le parti private, presentando note scritte autorizzate il 9 luglio 2025, hanno concluso congiuntamente chiedendo accogliersi la domanda intesa alla declaratoria di scioglimento del loro matrimonio alle condizioni riportate nel ricorso introduttivo come ribadite nelle stesse note.
Il Pubblico Ministero ha espresso parere favorevole.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Premesso che, con ricorso depositato il 28 agosto 2024, e hanno Parte_1 Parte_2 proposto congiuntamente domande cumulate di separazione e di scioglimento del matrimonio;
richiamata la sentenza di questo Tribunale n. 8/2025, pubblicata il giorno 14 gennaio 2025, con cui è stata dichiarata la separazione dei coniugi e omologate le condizioni da loro concordate;
preso atto che tale sentenza è rimasta esente da impugnazioni;
considerato che
, con le note scritte depositate il 9 luglio 2025, i ricorrenti hanno insistito per l'accoglimento della domanda di divorzio già formulata in ricorso;
rilevato che ricorre una delle ipotesi previste dall'art. 3, n. 2, lett. b), L. 1° dicembre 1970 n. 898 e successive modificazioni, posto che la separazione si è protratta ininterrottamente per il tempo pagina 1 di 2 previsto dalla legge a far data dall'udienza di comparizione dei coniugi (sostituita dal deposito di note scritte); ritenuto che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non possa essere ricostituita, avuto riguardo al tempo trascorso dalla separazione e alla volontà espressa e reiterata dalle parti di non volersi riconciliare;
ritenuto, per altro verso, potersi fare integrale richiamo alle motivazioni di cui alla suddetta sentenza di separazione in merito alle ulteriori condizioni concordate dai ricorrenti, così comprese quelle concernenti l'affidamento, i tempi di permanenza con i genitori e il mantenimento della prole minore d'età; considerato, infine, che nulla debba statuirsi in tema di spese processuali, tenuto conto dell'accordo raggiunto dalle parti anche sotto tale profilo;
visto il parere favorevole espresso dal P.M.;
P.Q.M.
Visto l'art. 473 bis.51, comma 4, c.p.c. e l'art 473 bis.49 c.p.c.; definitivamente decidendo:
- dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto da e il 25 Parte_2 Parte_1 agosto 2007 in Parma (iscritto nel registro atti di matrimonio del Comune di Parma al N. 192, P. 1, anno 2007).
- ordina all'Ufficiale di Stato Civile del predetto Comune di procedere all'annotazione della presente sentenza e alle ulteriori incombenze di legge;
- prende atto delle condizioni concordate dalle parti, come riportate nel ricorso datato 28 agosto 2024 e ribadite con le note scritte depositate il 9 luglio 2025.
Così deciso in Parma il 24 luglio 2025
IL PRESIDENTE EST.
Simone Medioli Devoto
pagina 2 di 2