TRIB
Sentenza 10 febbraio 2025
Sentenza 10 febbraio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 10/02/2025, n. 613 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 613 |
| Data del deposito : | 10 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
SEZIONE LAVORO
in persona della giudice, Federica Porcelli, a seguito del 10 febbraio 2025, all'esito dell'udienza di discussione, così come sostituita ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 4276/2024 R.G, vertente
TRA
, rappresentato e difeso dall'avv. Mattia Gattuso, giusta procura congiunta al Parte_1
ricorso.
Ricorrente
e in persona del suo Controparte_1
presidente e legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in Catania, piazza della Repubblica n. 26 - Avvocatura sede provinciale I.n.p.s. –, rappresentato e difeso dall'avv. Alessandra Vetri giusta procura rilasciata per atto del Notaio di Per_1
Roma del 22.03.2024, Repertorio n.37875 Raccolta n.7313.
Resistente
Oggetto: Opposizione ad accertamento tecnico preventivo.
Conclusioni: come da ricorso e da memoria di costituzione, da note sostitutive dell'udienza ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.Con ricorso ex art. 445 bis, comma 6, c.p.c. depositato il giorno 29.4.2024, Pt_1
ha proposto opposizione avverso il mancato riconoscimento dei requisiti sanitari
[...] prescritti dall'art. 1 l. n. 222/1984, negati dal CTU all'esito del procedimento di ATPO ex art. 445 bis c.p.c., deducendo che il CTU aveva mal valutato la documentazione medica in atti, sottovalutando l'incidenza invalidante del complessivo quadro patologico.
Tanto premesso il ricorrente ha rassegnato le seguenti conclusioni «accertare la sussistenza
1 delle condizioni sanitarie legittimanti la pretesa dell'istante, relativa al riconoscimento di una permanente riduzione a meno di un terzo della capacità di lavoro in occupazioni
confacenti alle attitudini personali ex L. 222/84, con decorrenza da aprile 2023, mese successivo a quello di presentazione della domanda.
Con vittoria di compensi di entrambe le fasi del giudizio, oltre al rimborso spese forfettario 15% ed accessori di legge, con distrazione in favore del sottoscritto procuratore antistatario».
Si è costituito l' , eccependo l'inammissibilità della domanda, la carenza di motivi CP_1
specifici di opposizione e contestando, nel merito, la fondatezza del ricorso per mancanza dei requisiti sanitari.
Disposta la rinnovazione della consulenza tecnica di ufficio, la causa è stata rinviata all'udienza del 10.2.2025. Sostituita l'udienza ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., sono state acquisite le note sostitutive dell'udienza, depositate nel termine assegnato da entrambe le parti, e la causa è stata decisa mediante la presente sentenza.
CP_ 2. Le eccezioni di rito proposte dall' sono infondate.
2.1. In primo luogo, il ricorso in oggetto è stato proposto tempestivamente ai sensi del comma 6 dell'art. 445 bis c.p.c., atteso che dalla documentazione in atti risulta sia la dichiarazione di dissenso nel termine fissato dal 4° comma dell'art. cit., sia il rispetto del successivo termine perentorio di 30 giorni di cui al 6° comma, decorrente appunto dalla formulazione della dichiarazione di dissenso.
2.2. Ricorre, poi, il requisito della specificità dei motivi di contestazione, richiesto a pena di inammissibilità dall'art. 445 bis, comma 6, atteso che parte ricorrente non si è limitata alla mera riproposizione delle tesi già esposte in primo grado o alla semplice prospettazione di una sottovalutazione del quadro patologico ma ha formulato specifiche censure alla relazione di ctu espletata e dettagliate osservazioni mediche.
CP_ 3. Così respinte le eccezioni pregiudiziali di rito sollevate dall' rileva il Tribunale che la presente controversia verte in materia di accertamento del requisito sanitario sotteso al
CP_ beneficio di cui all'art. 1 l. n. 222/84, ritenuto dall' insussistente.
3.1. Ora, la richiamata disposizione legislativa prevede che «
1. Si considera invalido, ai fini del conseguimento del diritto ad assegno nell'assicurazione obbligatoria per
l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti ed autonomi gestita dall' , l'assicurato la cui capacità di lavoro, in Controparte_1
2 occupazioni confacenti alle sue attitudini, sia ridotta in modo permanente a causa di infermità o difetto fisico o mentale a meno di un terzo.
2. Sussiste diritto ad assegno anche nei casi in cui la riduzione della capacità lavorativa, oltre i limiti stabiliti dal comma precedente, preesista al rapporto assicurativo, purché vi sia stato successivo aggravamento o siano sopraggiunte nuove infermità».
In proposito, consolidato è il principio secondo cui «ai fini del riconoscimento dell'assegno ordinario di invalidità, la sussistenza del requisito posto dalla L. 12 giugno 1984, n. 222,
art. 1, concernente la riduzione a meno di un terzo della capacità di lavoro dell'assicurato in occupazioni confacenti alle sue attitudini, deve essere verificata operando la valutazione complessiva del quadro morboso dell'assicurato con specifico riferimento alla sua incidenza sull'attività svolta in precedenza e su ogni altra che sia confacente, ossia che
possa essere svolta dall'assicurato, in relazione alla sua età, capacità ed esperienza, senza esporre ad ulteriore danno la propria salute;
sicché, pur essendo la invalidità ancorata non più alla capacità di guadagno, ma a quella di lavoro, il riferimento alla capacità attitudinale comporta una valutazione di qualità e condizioni personali e soggettive
dell'assicurato, cui rimane conferita una tutela rispettosa del precetti costituzionali di cui agli artt. 38, 32, 2, 3 e 10» (Cass. n. 16141/2018, che ha cassato con rinvio la sentenza di merito che aveva valutato l'incidenza della malattia sulla sola precedente attività di tornitore svolta dall'assicurato senza considerare altre possibili occupazioni a lui confacenti;
nonché cfr. Cass. n. 17159/2011; Cass. n. 5964/2011; Cass. n. 15265/2007).
3.2. Ciò posto sul piano generale, ritiene il Tribunale di aderire pienamente alle valutazioni e conclusioni del consulente tecnico di ufficio nominato in questa fase di giudizio, dott.
, specialista in medicina legale e delle assicurazioni, il quale ha Persona_2
accuratamente esaminato gli effetti della patologia riportata dal ricorrente, con particolare riferimento all'attività lavorativa espletata dal ricorrente e alla situazione fisio-patologica del medesimo.
Le risultanze della consulenza tecnica sono, infatti, esaurienti e persuasive, in quanto coerenti con la documentazione medica acquisita e in quanto redatte secondo corrette e analitiche valutazioni tecniche.
In particolare, emerge dagli atti che il CTU ha espresso il proprio giudizio in base ad un accurato esame clinico del periziando e delle certificazioni acquisite, motivatamente discostandosi dalle conclusioni del CTU nominato nella fase di ATP e ritenendo che parte ricorrente risulta affetta da «severa cifoscoliosi dorso lombare destra con gibbo costale
3 destro ed intrarotazione del bacino omolaterale, da spondilolistesi L5-S1 con iniziali segni sofferenza radicolare destra, da grave insufficienza ventilatoria prevalente-mente ostruttiva e da disturbo dell'adattamento con ansia e umore depresso presenti in atto».
L'ausiliare ha constatato che tali patologie comportano una riduzione di oltre i due terzi della capacità di lavoro di parte ricorrente, in occupazioni confacenti alle sue attitudini, sin dal mese di febbraio 2023.
In particolare, il CTU ha evidenziato che «lo svolgimento delle normali mansioni
lavorative di bracciante agricolo, così come praticate dal periziato sino a pochi mesi addietro, possa determinare una condizione di lavoro usurante in quanto, ad esempio, il sollevamento di pesi in genere od i continui cambi di posizione richiesti dalla specifica attività lavorativa sicuramente potrebbero avere risvolti negativi sulla salute del
lavoratore attese le problematiche all'apparato osteoarticolare da cui è, nello specifico, affetto».
Inoltre, l'ausiliare ha illustrato le ragioni per le quali ha ritenuto di discostarsi dalla valutazione effettuata dalla CTU nominata nella precedente fase di ATP, osservando che
«la patologia osteoarticolare, sicuramente già presente all'atto dell'inizio del rapporto lavorativo, nel corso degli anni ha subito una evoluzione in peius tant'è che nel 2021 si parlava di lieve atteggiamento scoliotico e solo successivamente è stato accertato un aggravamento della patologia stessa al punto che la stessa Dott.ssa l'ha CP_2
inquadrata come severa cifoscoliosi dorsale dx convessa a marcata incidenza funzionale».
CP_ L'ausiliare, nel rispondere alle osservazioni del CTP dell ha inoltre con motivazione logica e coerente con le risultanze della documentazione in atti, che si ritiene di condividere, evidenziato che «se realmente esisteva un danno precostituito questo, per
come documentato in atti, nel corso degli anni si è modificato in peius determinando un aggravamento dello stesso e, conseguenzialmente, facendo maturare allo il diritto Pt_1 all'assegno cui all'art. 1 della Legge n. 222/84».
4. Pertanto, deve dichiararsi che a decorrere dal mese di febbraio 2023 è Parte_1
soggetto con riduzione a meno di un terzo della capacità lavorativa in occupazioni confacenti alle sue attitudini, dovendo a tale declaratoria essere circoscritta la statuizione suscettibile di essere emessa in questa sede, giusta quanto affermato dalla Suprema Corte
secondo cui «nelle controversie in materia di invalidità' civile, cecità' civile, sordità' civile, handicap e disabilità', nonché di pensione di inabilità' e di assegno di invalidità ai sensi della l. n. 222 del 1984, la pronuncia emessa in esito al giudizio di cui all'art. 445 bis,
4 ultimo comma, c.p.c., è per legge destinata a riguardare solo un elemento della fattispecie costitutiva (il c.d. requisito sanitario), sicché quanto in essa deciso non può contenere
un'efficace declaratoria sul diritto alla prestazione, che è destinata a sopravvenire solo in esito ad accertamenti relativi agli ulteriori requisiti socio-economici», riservati all' CP_1
(v. Cass., 8.4.2019, n. 9755 e Cass., 24.10.2018, n. 27010).
5. Le spese di lite di entrambe le fasi possono essere compensate per metà, in ragione della reciproca soccombenza valutata unitariamente alla luce dell'esito della fase di ATP e del diverso esito della fase di opposizione ad ATPO. La restante metà deve essere posta a carico dell' secondo soccombenza, nella misura liquidata in dispositivo ai sensi dei CP_1
criteri di cui al D.M. n. 54/2014 aggiornato dal d.m. n. 147/2022, secondo il valore della causa individuato alla luce dei criteri indicati dalla Suprema Corte (v. Cass. n.
33625/2021), al pari delle spese di CTU, liquidate con separati decreti.
Le spese di lite devono essere distratte in favore del difensore di parte ricorrente, dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
- in accoglimento dell'opposizione, dichiara che si trova nelle Parte_1 condizioni di cui all'art. 1 l. n. 222/1984 in quanto presenta una riduzione di oltre i due terzi della sua capacità di lavoro, in occupazioni confacenti alle sue attitudini a decorrere dal mese di febbraio 2023;
- condanna l' alla rifusione di metà delle spese di entrambe le fasi che, liquida CP_1 per compensi nell'intero in complessivi € 1528,00 per il procedimento di ATPO e in complessivi € 4.638,50 per il presente giudizio di opposizione, oltre rimborso spese forfettario nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge;
con distrazione in favore del difensore di parte ricorrente, avv. Mattia Gattuso, dichiaratosi antistatario;
compensa la restante metà delle spese di lite;
- pone definitivamente a carico dell' le spese della consulenza tecnica d'ufficio, CP_1
liquidate con separati decreti.
Catania, il 10 febbraio 2025.
La Giudice
Federica Porcelli
5 6