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Sentenza 27 febbraio 2025
Sentenza 27 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Reggio Calabria, sentenza 27/02/2025, n. 204 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Reggio Calabria |
| Numero : | 204 |
| Data del deposito : | 27 febbraio 2025 |
Testo completo
N. 116/2024 Reg. Gen.
Corte d'appello di Reggio Calabria
Sezione Civile
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'appello di Reggio Calabria, composta dai magistrati
Patrizia Morabito presidente
Natalino Sapone componente
Ilario Nasso relatore ha emesso la seguente
sentenza
nel procedimento iscritto al n. 116 del Reg. Gen. dell'anno 2024, e vertente tra
[...]
(C.F.: – rappresentata e difesa dall'avvocata Parte_1 CodiceFiscale_1
Deborah Valoroso del Foro di Palmi), e (C.F.: Parte_2 C.F._2
– rappresentato e difeso dall'avvocato Francesco Giuffré del Foro di Reggio Calabria).
[...]
1. Occorre innanzitutto segnalare come la sentenza venga redatta in maniera sintetica, senza l'esposizione dello svolgimento del processo, in conformità alle seguenti norme:
a) art. 132 c.p.c., a norma del quale la sentenza deve contenere la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione;
b) art. 118 disp. att. c.p.c., a norma del quale la motivazione consiste nella succinta esposizione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione;
c) art. 16 bis comma IX-octies, d. l. 179/2012, a norma del quale «Gli atti di parte e i provvedimenti del giudice depositati con modalità telematiche sono redatti in maniera sintetica».
2. Ciò premesso, viene impugnata la sentenza n. 116/2024, emessa dal Tribunale di Reggio
Calabria e pubblicata il 28 gennaio 2024, mediante la quale il primo giudice – confermando le condizioni (ivi compresa quella riguardante l'assegnazione della casa familiare) del decreto
1 di omologa pronunciato dal Tribunale di Reggio Calabria l'8 luglio 2019 (nell'ambito del precedente giudizio di separazione), e compensando le spese processuali – pronunciava a) la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario (celebrato tra le parti il 27 giugno
1992), b) l'inammissibilità della domanda riconvenzionale dell'ex moglie (tesa a ottenere la possibilità di fruire – unitamente ai figli nei periodi estivi e invernali – delle seconde case di proprietà dell'ex marito), e c) il rigetto della domanda della ex moglie medesima, volta a conseguire il riconoscimento d'un assegno divorzile, da quantificarsi in 2.000,00 euro mensili.
2.1. Orbene, l'appellante impugna parzialmente la prima statuizione, nella parte in cui il
Tribunale ha respinto la sua richiesta d'attribuzione dell'assegno.
2.2. ha – innanzitutto – rilevato come la sentenza gravata, reputando trascurabile Parte_1
la disparità reddituale tra gli ex coniugi, abbia giustificato (erroneamente) il rigetto della domanda economica, in virtù della ritenuta autosufficienza della richiedente: in tal modo, però, sarebbe stata pretermessa la funzione perequativo-compensativa dell'assegno stesso, in attuazione della quale il giudice avrebbe dovuto effettuare una valutazione concreta di adeguatezza del reddito dell'ex moglie, da rapportarsi sia al contributo fornito dalla medesima
(nella realizzazione della vita – e delle dotazioni patrimoniali – della famiglia) sia al patrimonio personale dell'ex coniuge.
2.3. Secondo parte appellante – pur in presenza del presupposto d'attribuzione dell'assegno, ossia l'impegno costante dell'ex moglie a) nella conduzione della vita familiare e b) nella gestione dell'attività commerciale (tre farmacie) dell'ex marito – il primo giudice ha respinto la relativa domanda, ritenendo non provati requisiti estranei all'istituto in questione.
2.4. Ella, inoltre, ha censurato la medesima decisione nella parte in cui il Tribunale ha – dapprima – acclarato come la stessa ex moglie avesse apportato un miglioramento alla situazione economica della famiglia (e un aumento del volume d'affari lucrato dalle farmacie dell'ex marito), per poi ritenere come tale apporto dovesse valutarsi, piuttosto, quale attività da lavoro dipendente e, come tale, suscettibile d'essere accertata in altra sede.
3. resiste diffusamente al gravame, e conclude per la conferma della sentenza, data Parte_2
l'inesistenza delle condizioni per il riconoscimento del preteso assegno divorzile in favore dell'ex coniuge, siccome economicamente autosufficiente e titolare d'un cospicuo patrimonio immobiliare e di somme di denaro.
4. All'esito della camera di consiglio del 25 febbraio 2025, pedissequa all'udienza (cartolare) del giorno precedente, il contenzioso è stato definito in virtù delle osservazioni esposte appresso.
5. La prospettazione della reclamante non persuade.
2 6. Sebbene possa dirsi pacifica la cooperazione della reclamante alla conduzione della farmacia, e precisamente del suo settore cosmetico (alla luce delle deposizioni acquisite in prima cura, convergenti nel confermare sia l'effettività di tale dato di fatto sia la sua avvenuta condivisione e maturazione in famiglia), ciò non è ancora sufficiente a sostentare la domanda economica dell'ex moglie.
7. Rammentata la più recente e consolidata giurisprudenza in materia di presupposti e funzioni dell'assegno divorzile (fra cui Cass., Sez. I Civ., sent. n. 35434/2023, ad avviso della quale «L'assegno di divorzio, che ha una funzione, oltre che assistenziale, compensativa e perequativa, presuppone l'accertamento, anche mediante presunzioni, che lo squilibrio effettivo e di non modesta entità delle condizioni economico-patrimoniali delle parti sia causalmente riconducibile, in via esclusiva o prevalente, alle scelte comuni di conduzione della vita familiare;
l'assegno divorzile, infatti, deve essere anche adeguato sia
a compensare il coniuge economicamente più debole del sacrificio sopportato per avere rinunciato a realistiche occasioni professionali-reddituali – che il coniuge richiedente
l'assegno ha l'onere di dimostrare – al fine di contribuire ai bisogni della famiglia, sia ad assicurare, in funzione perequativa, sempre previo accertamento probatorio dei fatti posti a base della disparità economico-patrimoniale conseguente allo scioglimento del vincolo, un livello reddituale adeguato al contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare e, conseguentemente, alla formazione del patrimonio familiare e personale dell'altro coniuge»), nella specie difetta la prova a) tanto del pregiudizio subito dall'esponente in considerazione delle scelte concordate all'interno del nucleo familiare, b) quanto della riconducibilità di tale pregiudizio – ove ritenuto sussistente, per ipotesi ricostruttiva – alle determinazioni (assunte in ambito endo-familiare) circa l'apporto di alla vita e all'economia della famiglia. Parte_1
7.1. Dalla disamina delle risultanze testimoniali – più partitamente – è emerso come l'appellante – dipendente di ruolo del già in costanza di matrimonio Controparte_1
– abbia offerto la propria opera nella gestione dei servizi cosmetici ed estetici di una specifica farmacia appartenente all'ex coniuge (Sant'Agata), occupandosi – a margine – degli ordinativi dei prodotti e della gestione del personale (unitamente all'ex marito).
7.2. La stessa non ha, conseguentemente, rinunciato a un'occupazione stabile in conseguenza dell'apporto recato all'attività del marito, e il proprio contributo si è tradotto in un impegno non assorbente (quand'anche significativo e continuativo) né preclusivo dell'utile inserimento di lei nel mondo del lavoro (pubblico).
3 7.3. L'attività di docenza – appunto prestata da – appare, peraltro, affatto Parte_1 alternativa e non sovrapponibile rispetto a quella dalla stessa espletata – in forza del generale principio di solidarietà familiare – presso la farmacia Sant'Agata, di talché non si coglie in quali termini l'ausilio messo a disposizione in farmacia possa aver compromesso il reperimento (oltretutto – come visto – avvenuto con successo) d'una collocazione lavorativa di lei, stabile e remunerativa.
8. Escluso, dunque, il collegamento eziologico fra la presenza di in farmacia e la Parte_1
dedotta compromissione degli sbocchi occupazionali e reddituali della donna, nemmeno si coglie – sul piano materiale – in cosa il detrimento dedotto dall'appellante si sarebbe risolto.
9. Non appaiono smentite dall'appellante le produzioni documentali (già versate dall'ex marito in primo grado) da cui si evince la disponibilità – da parte di – di numerosi Parte_1
immobili, oltreché di cospicue risorse liquide (rilevabili dalla consultazione degli estratti- conto).
9.1. L'appellante – in proposito – ha ammesso di possedere circa 100.000 euro, la cui acquisizione è sopravvenuta alla conclusione del rapporto coniugale e intervenuta in circa un anno (come riscontrabile dal raffronto fra gli estratti-conto del 2019 e del 2020).
9.2. Il godimento di una somma rilevante, il suo incameramento in data posteriore alla fine della relazione, la concomitante titolarità di un altrettanto significativo patrimonio immobiliare, e l'effettività e attualità dello svolgimento – da parte di – d'un impiego Parte_1
lavorativo a tempo determinato, allora, inducono a ritenere insussistenti i presupposti di concessione dell'assegno divorzile.
10. Giusta, ad esempio, Trib. Roma, sent. 19 marzo 2024, «Premesso che la determinazione dell'assegno divorzile, presupponendo lo scioglimento del matrimonio, è indipendente dalle statuizioni patrimoniali operanti in vigenza di separazione dei coniugi, ai sensi dell'art. 5, comma 6, della Legge n. 898 del 1970, è chiesto, in primis, l'accertamento dell'inadeguatezza dei mezzi dell'ex coniuge istante e dell'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, e ciò in virtù dell'applicazione dei criteri equiordinati di cui alla prima parte della norma, i quali costituiscono il parametro cui occorre attenersi per decidere sia sulla attribuzione sia sulla quantificazione dell'assegno. Tale giudizio, inoltre, dovrà essere espresso alla luce di una valutazione comparativa delle condizioni economico-patrimoniali delle parti, in considerazione del contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare e alla formazione del patrimonio comune, nonché di quello personale di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del matrimonio e all'età dell'avente diritto», nel caso in disamina a) da un lato, l'ex moglie I) non ha offerto elementi da cui desumere un
4 ridimensionamento della propria qualità della vita, né II) ha accompagnato la deduzione di tale ipotetico ridimensionamento con la dimostrazione dell'impossibilità oggettiva di procurarsi adeguate sostanze economiche, b) dall'altro, tali sostanze risultano affatto presenti nel patrimonio dell'esponente, in uno alla percezione – da parte di lei – d'un sicuro reddito mensile da lavoro alle dipendenze dell'amministrazione pubblica.
11. Per tutto quanto sin qui illustrato, allora, l'appello deve essere respinto.
12. Le spese di lite sono liquidate ai sensi del d. m. 55/2014, come aggiornato dal d. m.
147/2022, seguono la soccombenza e sono conseguentemente poste a carico di Parte_1 risultano commisurate all'effettivo grado di complessità della disputa, al pregio dell'opera difensiva prestata, e al contegno processuale rispettivamente osservato, e sono determinate secondo il prospetto seguente:
Fase di studio della controversia: € 1.029,00
Fase introduttiva del giudizio: € 709,00
Fase istruttoria e di trattazione: € 1.523,00
Fase decisionale: € 1.735,00
Compenso tabellare: € 4.996,00
13. Alla luce dell'esito dell'appello, infine, occorre dare atto della sussistenza del presupposto processuale di cui all'art. 13, I c. quater, D.P.R. n. 115/2002, per le valutazioni – di competenza della Cancelleria – relative all'eventuale raddoppio del contributo unificato a carico dell'appellante.
p.q.m.
la Corte d'appello di Reggio Calabria, pronunciando definitivamente sull'appello proposto da nei confronti di , disattese ogni altra Parte_1 Parte_2
istanza ed eccezione, così provvede:
- rigetta l'appello;
- condanna alla rifusione delle spese processuali sostenute Parte_1
da , e liquidate complessivamente in 4.996,00 euro, oltre a Parte_2
IVA, C.P.A., spese generali forfettarie e spese documentate, come per legge: il tutto, con distrazione in favore del procuratore di , avvocato Parte_2
Francesco Giuffré, dichiaratosi antistatario;
- dà atto – per le ragioni illustrate in motivazione – della sussistenza del presupposto processuale di cui all'art. 13, I c. quater, D.P.R. n. 115/2002.
5 Reggio Calabria, così deciso all'esito della camera di consiglio del 25 febbraio 2025.
Il relatore
Ilario Nasso La presidente
Patrizia Morabito
6
Corte d'appello di Reggio Calabria
Sezione Civile
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'appello di Reggio Calabria, composta dai magistrati
Patrizia Morabito presidente
Natalino Sapone componente
Ilario Nasso relatore ha emesso la seguente
sentenza
nel procedimento iscritto al n. 116 del Reg. Gen. dell'anno 2024, e vertente tra
[...]
(C.F.: – rappresentata e difesa dall'avvocata Parte_1 CodiceFiscale_1
Deborah Valoroso del Foro di Palmi), e (C.F.: Parte_2 C.F._2
– rappresentato e difeso dall'avvocato Francesco Giuffré del Foro di Reggio Calabria).
[...]
1. Occorre innanzitutto segnalare come la sentenza venga redatta in maniera sintetica, senza l'esposizione dello svolgimento del processo, in conformità alle seguenti norme:
a) art. 132 c.p.c., a norma del quale la sentenza deve contenere la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione;
b) art. 118 disp. att. c.p.c., a norma del quale la motivazione consiste nella succinta esposizione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione;
c) art. 16 bis comma IX-octies, d. l. 179/2012, a norma del quale «Gli atti di parte e i provvedimenti del giudice depositati con modalità telematiche sono redatti in maniera sintetica».
2. Ciò premesso, viene impugnata la sentenza n. 116/2024, emessa dal Tribunale di Reggio
Calabria e pubblicata il 28 gennaio 2024, mediante la quale il primo giudice – confermando le condizioni (ivi compresa quella riguardante l'assegnazione della casa familiare) del decreto
1 di omologa pronunciato dal Tribunale di Reggio Calabria l'8 luglio 2019 (nell'ambito del precedente giudizio di separazione), e compensando le spese processuali – pronunciava a) la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario (celebrato tra le parti il 27 giugno
1992), b) l'inammissibilità della domanda riconvenzionale dell'ex moglie (tesa a ottenere la possibilità di fruire – unitamente ai figli nei periodi estivi e invernali – delle seconde case di proprietà dell'ex marito), e c) il rigetto della domanda della ex moglie medesima, volta a conseguire il riconoscimento d'un assegno divorzile, da quantificarsi in 2.000,00 euro mensili.
2.1. Orbene, l'appellante impugna parzialmente la prima statuizione, nella parte in cui il
Tribunale ha respinto la sua richiesta d'attribuzione dell'assegno.
2.2. ha – innanzitutto – rilevato come la sentenza gravata, reputando trascurabile Parte_1
la disparità reddituale tra gli ex coniugi, abbia giustificato (erroneamente) il rigetto della domanda economica, in virtù della ritenuta autosufficienza della richiedente: in tal modo, però, sarebbe stata pretermessa la funzione perequativo-compensativa dell'assegno stesso, in attuazione della quale il giudice avrebbe dovuto effettuare una valutazione concreta di adeguatezza del reddito dell'ex moglie, da rapportarsi sia al contributo fornito dalla medesima
(nella realizzazione della vita – e delle dotazioni patrimoniali – della famiglia) sia al patrimonio personale dell'ex coniuge.
2.3. Secondo parte appellante – pur in presenza del presupposto d'attribuzione dell'assegno, ossia l'impegno costante dell'ex moglie a) nella conduzione della vita familiare e b) nella gestione dell'attività commerciale (tre farmacie) dell'ex marito – il primo giudice ha respinto la relativa domanda, ritenendo non provati requisiti estranei all'istituto in questione.
2.4. Ella, inoltre, ha censurato la medesima decisione nella parte in cui il Tribunale ha – dapprima – acclarato come la stessa ex moglie avesse apportato un miglioramento alla situazione economica della famiglia (e un aumento del volume d'affari lucrato dalle farmacie dell'ex marito), per poi ritenere come tale apporto dovesse valutarsi, piuttosto, quale attività da lavoro dipendente e, come tale, suscettibile d'essere accertata in altra sede.
3. resiste diffusamente al gravame, e conclude per la conferma della sentenza, data Parte_2
l'inesistenza delle condizioni per il riconoscimento del preteso assegno divorzile in favore dell'ex coniuge, siccome economicamente autosufficiente e titolare d'un cospicuo patrimonio immobiliare e di somme di denaro.
4. All'esito della camera di consiglio del 25 febbraio 2025, pedissequa all'udienza (cartolare) del giorno precedente, il contenzioso è stato definito in virtù delle osservazioni esposte appresso.
5. La prospettazione della reclamante non persuade.
2 6. Sebbene possa dirsi pacifica la cooperazione della reclamante alla conduzione della farmacia, e precisamente del suo settore cosmetico (alla luce delle deposizioni acquisite in prima cura, convergenti nel confermare sia l'effettività di tale dato di fatto sia la sua avvenuta condivisione e maturazione in famiglia), ciò non è ancora sufficiente a sostentare la domanda economica dell'ex moglie.
7. Rammentata la più recente e consolidata giurisprudenza in materia di presupposti e funzioni dell'assegno divorzile (fra cui Cass., Sez. I Civ., sent. n. 35434/2023, ad avviso della quale «L'assegno di divorzio, che ha una funzione, oltre che assistenziale, compensativa e perequativa, presuppone l'accertamento, anche mediante presunzioni, che lo squilibrio effettivo e di non modesta entità delle condizioni economico-patrimoniali delle parti sia causalmente riconducibile, in via esclusiva o prevalente, alle scelte comuni di conduzione della vita familiare;
l'assegno divorzile, infatti, deve essere anche adeguato sia
a compensare il coniuge economicamente più debole del sacrificio sopportato per avere rinunciato a realistiche occasioni professionali-reddituali – che il coniuge richiedente
l'assegno ha l'onere di dimostrare – al fine di contribuire ai bisogni della famiglia, sia ad assicurare, in funzione perequativa, sempre previo accertamento probatorio dei fatti posti a base della disparità economico-patrimoniale conseguente allo scioglimento del vincolo, un livello reddituale adeguato al contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare e, conseguentemente, alla formazione del patrimonio familiare e personale dell'altro coniuge»), nella specie difetta la prova a) tanto del pregiudizio subito dall'esponente in considerazione delle scelte concordate all'interno del nucleo familiare, b) quanto della riconducibilità di tale pregiudizio – ove ritenuto sussistente, per ipotesi ricostruttiva – alle determinazioni (assunte in ambito endo-familiare) circa l'apporto di alla vita e all'economia della famiglia. Parte_1
7.1. Dalla disamina delle risultanze testimoniali – più partitamente – è emerso come l'appellante – dipendente di ruolo del già in costanza di matrimonio Controparte_1
– abbia offerto la propria opera nella gestione dei servizi cosmetici ed estetici di una specifica farmacia appartenente all'ex coniuge (Sant'Agata), occupandosi – a margine – degli ordinativi dei prodotti e della gestione del personale (unitamente all'ex marito).
7.2. La stessa non ha, conseguentemente, rinunciato a un'occupazione stabile in conseguenza dell'apporto recato all'attività del marito, e il proprio contributo si è tradotto in un impegno non assorbente (quand'anche significativo e continuativo) né preclusivo dell'utile inserimento di lei nel mondo del lavoro (pubblico).
3 7.3. L'attività di docenza – appunto prestata da – appare, peraltro, affatto Parte_1 alternativa e non sovrapponibile rispetto a quella dalla stessa espletata – in forza del generale principio di solidarietà familiare – presso la farmacia Sant'Agata, di talché non si coglie in quali termini l'ausilio messo a disposizione in farmacia possa aver compromesso il reperimento (oltretutto – come visto – avvenuto con successo) d'una collocazione lavorativa di lei, stabile e remunerativa.
8. Escluso, dunque, il collegamento eziologico fra la presenza di in farmacia e la Parte_1
dedotta compromissione degli sbocchi occupazionali e reddituali della donna, nemmeno si coglie – sul piano materiale – in cosa il detrimento dedotto dall'appellante si sarebbe risolto.
9. Non appaiono smentite dall'appellante le produzioni documentali (già versate dall'ex marito in primo grado) da cui si evince la disponibilità – da parte di – di numerosi Parte_1
immobili, oltreché di cospicue risorse liquide (rilevabili dalla consultazione degli estratti- conto).
9.1. L'appellante – in proposito – ha ammesso di possedere circa 100.000 euro, la cui acquisizione è sopravvenuta alla conclusione del rapporto coniugale e intervenuta in circa un anno (come riscontrabile dal raffronto fra gli estratti-conto del 2019 e del 2020).
9.2. Il godimento di una somma rilevante, il suo incameramento in data posteriore alla fine della relazione, la concomitante titolarità di un altrettanto significativo patrimonio immobiliare, e l'effettività e attualità dello svolgimento – da parte di – d'un impiego Parte_1
lavorativo a tempo determinato, allora, inducono a ritenere insussistenti i presupposti di concessione dell'assegno divorzile.
10. Giusta, ad esempio, Trib. Roma, sent. 19 marzo 2024, «Premesso che la determinazione dell'assegno divorzile, presupponendo lo scioglimento del matrimonio, è indipendente dalle statuizioni patrimoniali operanti in vigenza di separazione dei coniugi, ai sensi dell'art. 5, comma 6, della Legge n. 898 del 1970, è chiesto, in primis, l'accertamento dell'inadeguatezza dei mezzi dell'ex coniuge istante e dell'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, e ciò in virtù dell'applicazione dei criteri equiordinati di cui alla prima parte della norma, i quali costituiscono il parametro cui occorre attenersi per decidere sia sulla attribuzione sia sulla quantificazione dell'assegno. Tale giudizio, inoltre, dovrà essere espresso alla luce di una valutazione comparativa delle condizioni economico-patrimoniali delle parti, in considerazione del contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare e alla formazione del patrimonio comune, nonché di quello personale di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del matrimonio e all'età dell'avente diritto», nel caso in disamina a) da un lato, l'ex moglie I) non ha offerto elementi da cui desumere un
4 ridimensionamento della propria qualità della vita, né II) ha accompagnato la deduzione di tale ipotetico ridimensionamento con la dimostrazione dell'impossibilità oggettiva di procurarsi adeguate sostanze economiche, b) dall'altro, tali sostanze risultano affatto presenti nel patrimonio dell'esponente, in uno alla percezione – da parte di lei – d'un sicuro reddito mensile da lavoro alle dipendenze dell'amministrazione pubblica.
11. Per tutto quanto sin qui illustrato, allora, l'appello deve essere respinto.
12. Le spese di lite sono liquidate ai sensi del d. m. 55/2014, come aggiornato dal d. m.
147/2022, seguono la soccombenza e sono conseguentemente poste a carico di Parte_1 risultano commisurate all'effettivo grado di complessità della disputa, al pregio dell'opera difensiva prestata, e al contegno processuale rispettivamente osservato, e sono determinate secondo il prospetto seguente:
Fase di studio della controversia: € 1.029,00
Fase introduttiva del giudizio: € 709,00
Fase istruttoria e di trattazione: € 1.523,00
Fase decisionale: € 1.735,00
Compenso tabellare: € 4.996,00
13. Alla luce dell'esito dell'appello, infine, occorre dare atto della sussistenza del presupposto processuale di cui all'art. 13, I c. quater, D.P.R. n. 115/2002, per le valutazioni – di competenza della Cancelleria – relative all'eventuale raddoppio del contributo unificato a carico dell'appellante.
p.q.m.
la Corte d'appello di Reggio Calabria, pronunciando definitivamente sull'appello proposto da nei confronti di , disattese ogni altra Parte_1 Parte_2
istanza ed eccezione, così provvede:
- rigetta l'appello;
- condanna alla rifusione delle spese processuali sostenute Parte_1
da , e liquidate complessivamente in 4.996,00 euro, oltre a Parte_2
IVA, C.P.A., spese generali forfettarie e spese documentate, come per legge: il tutto, con distrazione in favore del procuratore di , avvocato Parte_2
Francesco Giuffré, dichiaratosi antistatario;
- dà atto – per le ragioni illustrate in motivazione – della sussistenza del presupposto processuale di cui all'art. 13, I c. quater, D.P.R. n. 115/2002.
5 Reggio Calabria, così deciso all'esito della camera di consiglio del 25 febbraio 2025.
Il relatore
Ilario Nasso La presidente
Patrizia Morabito
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