Art. 3.
Il primo comma dell'articolo 825 del codice di procedura civile e' sostituito dai seguenti:
"Gli arbitri redigono il lodo in tanti originali quante sono le parti e ne consegnano uno a ciascuna parte, entro dieci giorni dall'ultima sottoscrizione, anche mediante spedizione per mezzo della posta, in piego raccomandato.
La parte che intende fare eseguire il lodo nel territorio della Repubblica e' tenuta a depositarlo in originale, con l'atto di compromesso o con l'atto contenente la clausola compromissoria o con documento equipollente, nella cancelleria della pretura del luogo in cui e' stato deliberato, nel termine di un anno dal ricevimento del lodo.
Il predetto termine ha carattere perentorio".
Il primo comma dell'articolo 825 del codice di procedura civile e' sostituito dai seguenti:
"Gli arbitri redigono il lodo in tanti originali quante sono le parti e ne consegnano uno a ciascuna parte, entro dieci giorni dall'ultima sottoscrizione, anche mediante spedizione per mezzo della posta, in piego raccomandato.
La parte che intende fare eseguire il lodo nel territorio della Repubblica e' tenuta a depositarlo in originale, con l'atto di compromesso o con l'atto contenente la clausola compromissoria o con documento equipollente, nella cancelleria della pretura del luogo in cui e' stato deliberato, nel termine di un anno dal ricevimento del lodo.
Il predetto termine ha carattere perentorio".