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Sentenza 19 agosto 2025
Sentenza 19 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siena, sentenza 19/08/2025, n. 526 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siena |
| Numero : | 526 |
| Data del deposito : | 19 agosto 2025 |
Testo completo
n. 3123/2021 r.g.a.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Siena
Sezione Unica CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice OP, dott.ssa Carla Maglioni, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3123/2021 promossa da:
. (C.F. ), con sede in Monteriggioni (SI), Loc. Parte_1 P.IVA_1
Belverde, Via Sicilia n. 23, in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa, congiuntamente e disgiuntamente tra loro, dagli Avv.ti
MASINA GIORGIO e DE MARTINO LORENZO, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. MASINA GIORGIO in Siena – Via dei Termini n.
6 - indirizzi PEC:
Email_1
Email_2
ATTRICE contro
(C.F. ), in persona dell'Amministratore Controparte_1 P.IVA_2 condominiale p.t., rappresentato e difeso dall'Avv. ELPIDIO OMBRES ed elettivamente domiciliato nello studio di quest'ultimo in Siena, Strada Massetana
Romana n. 64 - indirizzo PEC: Email_3
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Per l'attrice: “Voglia l'Ill.mo Tribunale di Siena, contrariis reiectis,
- In via principale, accertare, dichiarare e condannare, per le ragioni esposte in premessa, il , in persona del legale rappresentante pro tempore, al Controparte_1 risarcimento del danno causato all'attrice nella misura di € 19.902,65, ovvero del
pagina 1 di 11 maggiore o minore importo che verrà ritenuto di ragione o giustizia, oltre rivalutazione monetaria e interessi dal dì del dovuto al saldo.
In ogni caso con vittoria di spese di causa e compensi professionali”.
Per il convenuto: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraddittoria domanda e istanza reietta e disattesa:
1. In via istruttoria
- Si insiste nell'inammissibilità/inutilizzabilità della produzione documentale di parte attrice, nonché nell'inammissibilità dei capitoli di prova di controparte, nonché dei testi
e , ammessi dal Giudicante, per tutti i motivi Testimone_1 Testimone_2 indicati in sede di comparsa di costituzione e di memoria ex art. 186 co. 6 n. 3 c.p.c. di parte convenuta, nonché in sede di udienza del 06/02/2024 e dell'11/06/2024, a cui si rimanda;
- Si insiste nell'ammissione dei mezzi istruttori richiesti in sede di memoria ex art. 186 co. 6 n. 2 c.p.c. di parte convenuta, e non ammessi dal Giudicante, che di seguito, per comodità, si riportano:
1.A) Istanza ex art. 210 c.p.c.
Stante la necessità, per le motivazioni di cui in narrativa, di documentare l'effettivo stato e svolgimento del rapporto di lavoro dei dipendenti, oltre al numero degli stessi, dell'odierna parte attrice nel periodo novembre 2020- gennaio 2021- di interesse nel presente giudizio- l'odierno convenuto chiede che il Giudice adito voglia ordinare all' di esibire l'estratto unico Controparte_2 contributivo dei dipendenti della per il periodo Novembre 2020 - Gennaio Parte_1
2021, nonché eventuali richieste di cassa integrazione ed eventuali relative concessioni riferite ai predetti dipendenti, sempre in relazione al periodo Novembre
2020-Gennaio 2021;
1.B) Interrogatorio Formale
Si chiede l'ammissione dell'interrogatorio formale del legale rappresentante della società attrice, sui seguenti capitoli di prova: Parte_2
1) DCV che non avete preventivamente informato e/o comunicato al Controparte_1
7 che, dal 18 al 24 novembre 2020 avevate deciso di impiegare dipendenti della
[...] Pt_1
pagina 2 di 11 Parte per lo smontaggio degli scaffali del magazzino interessato dalle infiltrazioni per cui è causa, e lo spostamento di tutta la merce ivi depositata;
2) DCV che non avete preventivamente informato e/o comunicato al Controparte_1
7 che, dal 21 dicembre 2020 al 19 gennaio 2021, avevate deciso di impiegare
[...] dipendenti della per le assistenze in cantiere, pulizie e messa in sicurezza Parte_1 dello stesso, afferente ai lavori di ripristino del magazzino oggetto di infiltrazioni;
3) DCV che non avete preventivamente informato e/o comunicato al Controparte_1
7 che, dal 24 dicembre 2020 al 8 gennaio 2021, avevate deciso di impiegare
[...] dipendenti della per attività di presenza straordinaria nei locali della Parte_1 predetta società, relativa allo svolgimento dei lavori di ripristino del magazzino oggetto di infiltrazioni;
4) DCV che non avete preventivamente informato e/o comunicato al Controparte_1
7 che, per il periodo delle festività natalizie 2020/2021, avevate deciso di non
[...] effettuare la solita chiusura di due settimane, al fine di permettere l'esecuzione dei lavori di ripristino del magazzino oggetto di infiltrazioni;
5) DCV che il locale interessato delle infiltrazioni per cui è causa ed oggetto di ripristino da parte del nel periodo 21 dicembre 2020/19 gennaio Controparte_1
2021, era utilizzato dalla come magazzino/archivio; Parte_1
6) DCV che nel periodo compreso tra novembre 2020 e gennaio 2021 gli impiegati amministrativi della hanno erogate le loro prestazioni tramite smart working;
Parte_1
2. Nel merito: rigettare la domanda ex adverso formulata poiché infondata in fatto e in diritto, per i motivi di cui in narrativa;
3. In ogni caso, con vittoria di spese e competenze del grado di giudizio, oltre IVA e
CPA, come da nota spese che si deposita, da distrarre in favore del sottoscritto difensore che si dichiara antistatario”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato alla controparte, la Controparte_3
(d'ora in poi , in persona del legale rappresentante pro-tempore,
[...] Pt_1 citava in giudizio il per sentir accogliere le seguenti Controparte_1 conclusioni:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale di Siena, contrariis reiectis,
pagina 3 di 11 - In via principale, accertare, dichiarare e condannare, per le ragioni esposte in premessa, il , in persona del legale rappresentante pro tempore, al Controparte_1 risarcimento del danno causato all'attrice nella misura di € 19.902,65, ovvero del maggiore o minore importo che verrà ritenuto di ragione o giustizia, oltre rivalutazione monetaria e interessi dal dì del dovuto al saldo.
- In ulteriore via principale, voglia l'adìto Tribunale accertare e dichiarare la quota parte effettivamente dovuta dall'attrice per i lavori di manutenzione da effettuare a cura della convenuta sul lastrico solare Bisciarri.
In ogni caso con vittoria di spese di causa e compensi professionali”.
L'attrice, premesso di essere ditta leader nel territorio senese nella vendita ed installazione di piscine ed impianti per la balneazione, sosteneva di aver subito gravi danni causati da infiltrazioni, verificatesi intorno alla metà del mese di maggio 2020, provenienti dalla tubazione di scarico delle acque nere del convenuto. CP_1
Rappresentava di aver notiziato immediatamente il predetto il quale CP_1 aveva dato incarico alla di eseguire dei sopralluoghi all'esito dei quali CP_4 era risultata la rottura della tubazione ad uso scarico di acque nere posta all'interno degli uffici dell'attrice nonché di quella in uso agli scarichi delle acque piovane in prossimità dell'angolo destro del fabbricato nonché mescolanze di acque nere e bianche. Nonostante i reiterati solleciti e l'aggravamento delle condizioni all'interno dei locali della , il era rimasto inerte, circostanza che Pt_1 Controparte_1 aveva costretto l'attrice ad adire l'autorità giudiziaria mediante la proposizione di un procedimento ex art. 700 c.p.c., successivamente estinto per rinuncia agli atti ex art. 306 c.p.c. stante l'intervenuta assunzione, da parte del condominio, dell'obbligo di eseguire le necessarie opere di riparazione, di fatto realizzate solo nel mese di dicembre 2020, ovverosia sette mesi dopo il verificarsi delle infiltrazioni. Lamentava di aver subito danni a causa delle problematiche testè evidenziate rappresentati dal costo degli operai utilizzati per le operazioni di pulizia e ripristino dei locali interessati dalle infiltrazioni, dai consumi di acqua ed energia nonché dal calo di fatturato al cui risarcimento chiedeva venisse condannato il convenuto. CP_1
Contestava inoltre di dover partecipare alla ripartizione pro-quota del costo dei lavori necessari alla manutenzione del lastrico solare di proprietà della Bisciarri per esser pagina 4 di 11 ubicati i locali della sotto il parcheggio condominiale, anziché sotto il lastrico Pt_1 solare.
Nel costituirsi in giudizio, il eccepiva, in via preliminare, Controparte_1
l'improcedibilità della domanda per mancato esperimento della procedura di negoziazione assistita e della mediazione obbligatoria;
sempre in rito l'inammissibilità della domanda relativa ai lavori di manutenzione del lastrico solare
Bisciarri per difetto di interesse ad agire;
nel merito l'infondatezza della domanda risarcitoria di cui chiedeva il rigetto.
Rilevava infatti l'omessa indicazione di elementi di riscontro per verificare la correttezza del calcolo del costo asseritamente sostenuto per pagare i dipendenti, ritenuto non addebitabile, ad ogni buon conto, al condominio trattandosi di una spesa che la avrebbe dovuto sostenere in ogni caso per esser stati Parte_1 realizzati i lavori in questione dai dipendenti già in servizio presso la e non Pt_1 assunti ad hoc; parimenti generici e non dovuti i costi per l'apertura straordinaria dei locali, peraltro frutto di una mera scelta aziendale. Evidenziava che le opere di ripristino erano state realizzate da ditta terza sulla base di un preventivo, accettato dal ricomprendente anche gli interventi di pulizia e di ripristino dei CP_1 locali. Con riferimento poi al lucro cessante, eccepiva il difetto di prova in ordine al decremento di fatturato e alla sua conducibilità causale al fatto di aver adibito gli operai alle mansioni di pulizia, circostanza quest'ultima frutto di una scelta arbitraria dell'attrice, non autorizzata dal CP_1
All'udienza di prima comparizione delle parti, tenuta mediante trattazione scritta, il
Giudice, preso atto del mancato esperimento della mediazione obbligatoria, assegnava all'attrice termine di legge per l'incombente. Dopo alcuni rinvii, disposti al fine di consentire la definizione stragiudiziale della lite, le parti davano atto di aver raggiunto un accordo limitatamente alla domanda contenuta al secondo capo dell'atto di citazione, di cui veniva dichiarata la cessazione della materia del contendere, ma non anche per quella contenuta al primo capo per la quale veniva disposta la prosecuzione del processo. Assegnati i termini ex art. 183 co. 6 c.p., depositate le memorie, la causa veniva istruita mediante l'assunzione delle prove orali, richieste dalle parti, sui capitoli ritenuti ammissibili e rilevanti e quindi pagina 5 di 11 trattenuta in decisione sulle conclusioni in epigrafe trascritte previa assegnazione dei termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e di replica.
*****************
Va innanzi tutto dichiarata l'ammissibilità della domanda risarcitoria non potendosi riconoscere efficacia preclusiva all'accettazione del preventivo di cui alla ditta stante l'espressa “riserva di effettuare una richiesta di Controparte_5 risarcimento danni al fatta verbalizzare dall'Avv. Masina per conto della CP_1 all'assemblea del 3.11.2020. Parte_1
Nel merito si osserva quanto segue.
Alla stregua delle risultanze istruttorie risulta pacifico e documentalmente provato che: nel maggio dell'anno 2020 i locali della furono interessati da infiltrazioni Pt_1 provenienti dalla tubazione di scarico delle acque nere del;
Controparte_1 che nei mesi successivi, a fronte dell'inerzia del la situazione si aggravò CP_1
a causa dell'intensificarsi delle infiltrazioni;
che solo il 2.11.2020, a seguito dei reiterati solleciti di intervento e dell'introduzione di un procedimento ex art. 700 c.p.c., poi rinunciato, l'assemblea straordinaria del convenuto deliberò di eseguire i lavori di riparazione, effettivamente CP_1 realizzati dal 21.12.2020 al 26.01.2020.
I testi escussi in corso di causa hanno inoltre confermato di essere stati presenti in cantiere, nel periodo di interesse, e di aver posto in essere tutte quelle attività di supporto all'esecuzione delle opere di ripristino e, segnatamente, di aver provveduto allo spostamento degli scaffali e della merce ivi collocata, a pulire il fango e la polvere lasciati dagli operai della ditta appaltatrice nonché al rimontaggio degli scaffali e al riposizionamento di tutta la merce. Significative sul punto le testimonianze di e di il primo legale Testimone_1 Testimone_2 rappresentante e il secondo dipendente della i quali Controparte_5 hanno reso dichiarazioni conformi: “Noi portavamo via il grosso del materiale e sul pavimento rimaneva comunque dello sporco anche perché in quei giorni pioveva spesso” e ancora “Noi portavamo via i detriti più grossi, poi al resto ci pensava la
. La teste dipendente ha inoltre riferito: “Nel magazzino Pt_1 Testimone_3 Pt_1 abbiamo dovuto smontare le scaffalature previa spostamento di tutti i materiali, circa
pagina 6 di 11 4 o 5 mila articoli. Detto spostamento è avvenuto “con criterio” e in modo ordinato perché ad ogni articolo corrisponde un codice, dopo lo spostamento della merce abbiamo smontato le scaffalature”.
Tanto accertato e provato, la domanda attorea risulta comunque non meritevole di accoglimento.
Iniziando con la disamina del danno emergente, si osserva che tale voce di pregiudizio è rappresentato dalla perdita subita dal patrimonio del danneggiato in conseguenza dell'altrui fatto illecito o per effetto dell'inadempimento/tardivo adempimento di un'obbligazione (a seconda che si verta in ipotesi di responsabilità contrattuale o extracontrattuale) e costituisce una voce di danno concreto, attuale e dimostrabile, legata a costi sostenuti, spese affrontate o beni danneggiati.
L'attrice sostiene di aver subito un danno quantificato in € 13.420,21 pari a 315,50 ore di lavoro impiegate dai propri dipendenti per porre in essere tutte quelle operazioni propedeutiche e di supporto all'esecuzione delle opere di ripristino dei locali aziendali: smontaggio e rimontaggio scaffali, spostamento e ricollocazione merce, supervisione cantiere, pulizia fango e polvere.
Orbene, pur dovendosi ritenere provata, alla luce dell'istruttoria orale, l'esecuzione delle predette attività da parte del personale difetta la prova che lo Pt_1 svolgimento (anche) delle mansioni de quibus, ulteriori rispetto a quelle ordinariamente svolte costituenti l'oggetto sociale, si sia tradotto in un maggior costo salariale per l'impresa datrice di lavoro.
L'attrice non ha provato, in verità neppure allegato, che le ore di lavoro di cui chiede il ristoro hanno comportato effettivi esborsi monetari, altrimenti non subiti, quali ad esempio la retribuzione di ore di lavoro aggiuntive rispetto all'orario normale
(circostanza non evincibile dal Libro Unico del Lavoro depositato), ovvero l'assunzione straordinaria di personale a tempo determinato durante il periodo di esecuzione dei lavori, il pagamento di un compenso alle imprese di pulizia alle quali asserisce di aver fatto ricorso ma in termini del tutto generici e senza fornire elementi di riscontro.
Anche l'apertura straordinaria durante il periodo natalizio, dal 21.12.2020 al
6.1.2021, in luogo della abituale chiusura aziendale, ha presumibilmente comportato, per quei dipendenti presenti sul luogo di lavoro, solo un differimento del pagina 7 di 11 godimento delle giornate di ferie ad un periodo successivo ma non un maggior onere economico per l'impresa.
Inoltre, non è in discussione che durante i periodi di interesse, dal 18 al 24.11.2020
e dal 21.12.2020 al 26.01.2021, la non ha mai chiuso i locali al pubblico nè Pt_1 sospeso l'attività commerciale e che il personale presente non si è occupato solo delle attività di supporto ai lavori di cantiere ma anche delle mansioni ordinarie e, in particolare, della rivendita al dettaglio di articoli igienico-sanitari (cloro, disinfettanti) il cui magazzino, circostanza ammessa dall'attrice, non era interessato dai lavori.
Parimenti non meritevole di accoglimento la richiesta di risarcimento per la fornitura di acqua e luce, determinata forfettariamente in € 100,00, alla stregua del preventivo dei lavori della Ditta Consorzio Costruzioni B.D.I., approvato all'unanimità dai condomini punto 1° del verbale di assemblea straordinaria del 2.11.2020, laddove viene expressis verbis previsto “Rimangono a carico della la fornitura idraulica Pt_1 ed elettrica”. Inoltre, la richiesta, seppur di entità modesta, non è supportata da un adeguato riscontro probatorio in mancanza della produzione delle fatture relative al periodo di interesse (dicembre 2020 - gennaio 2021) attestante gli effettivi consumi e il loro asserito incremento rispetto a quelli registrati negli anni precedenti (dicembre
2019 - gennaio 2020), circostanza che avrebbe giustificato il rimborso dei maggiori esborsi sostenuti per dette utenze.
Passando alla disamina del danno da lucro cessante, relativo cioè alla perdita di profitto subita nel periodo di esecuzione dei lavori di ripristino, protrattisi dal 20 dicembre 2020 al 26 gennaio 2021, giova ricordare come detta voce di danno sia suscettibile di essere risarcita solo laddove il danneggiato dimostri gli elementi costitutivi della pretesa risarcitoria consistenti nella prova del danno subito, sia sotto il profilo dell'an che del quantum nonché la sua diretta consequenzialità rispetto al dedotto inadempimento o illecito (nesso causale).
Nella fattispecie in esame, la ha prodotto copia dei bilanci relativi agli anni Pt_1
2019-2020-2021 dai quali si evince la realizzazione, nei mesi di dicembre 2020 - gennaio 2021, di un fatturato inferiore rispetto a quello conseguito nello stesso periodo degli anni precedenti. In particolare, il fatturato del mese di dicembre 2020 risulta pari a € 64.387,91 e pertanto inferiore a quello dello stesso mese nell'anno pagina 8 di 11 precedente di € 71.327,12 mentre il fatturato di gennaio 2021 risulta pressochè dimezzato per esser sceso da € 57.418,25 nel 2020 a € 28.343.90.
L'attrice sostiene la riconducibilità del decremento di reddito alla necessità di impiegare parte dei dipendenti nelle operazioni di pulizia e di supporto ai lavori di riparazione realizzati dalla ditta circostanza che, a suo Controparte_5 dire, avrebbe conseguentemente pregiudicato lo svolgimento delle mansioni inerenti l'ordinaria attività d'impresa.
Ebbene, l'assunto difensivo attoreo non è certamente condivisibile con riferimento al periodo inerente le festività natalizie ovverosia dal 21 dicembre 2020 al 6 gennaio
2021. E' la stessa a sostenere che si trattò di un'apertura straordinaria in Pt_1 quanto, solitamente, negli anni precedenti, nel periodo in questione, l'azienda rimaneva chiusa per due settimane per consentire ai dipendenti di usufruire delle ferie. Ne deriva come, anche laddove volessimo ritenere, in conformità all'asserto attoreo, che l'apertura dell'azienda nel periodo delle festività natalizie fu dettata dalla necessità di garantire la continuità dei lavori di ripristino e di svolgere le pulizie serali dopo l'uscita degli operai, tale circostanza avrebbe casomai rappresentato un danno emergente (nella fattispecie non provato) ma non avrebbe mai potuto riflettersi in un decremento di fatturato rispetto a quello realizzato negli anni precedenti, tenuto conto della abituale chiusura dei locali durante le festività natalizie.
Ma anche per quanto riguarda il periodo successivo, dal 7 al 26 gennaio 2021, questo Tribunale ritiene non sia stata fornita prova adeguata della diretta consequenzialità del decremento di fatturato al fatto illecito, ovverosia alle problematiche collegate ai lavori di ripristino per eliminare i danni causati dalle infiltrazioni. Appare, piuttosto, verisimile che il minor profitto sia dipeso dalle drastiche misure restrittive poste in essere, all'epoca dei fatti, dal Governo per fronteggiare l'emergenza sanitaria da Covid-19 e, segnatamente, dalle misure di prevenzione e contrasto all'aggravamento dell'emergenza epidemiologica introdotte con il D.L. 172/2020, entrato in vigore il 19.12.2020, di “contenimento alla diffusione del predetto virus in occasione delle festività natalizie e di inizio anno nuovo”.
pagina 9 di 11 Tale valutazione appare supportata dalle seguenti considerazioni: non è in discussione che la in detto periodo non ha mai chiuso i locali, perlomeno al Pt_1 fine di procedere alla rivendita al dettaglio di articoli igienico-sanitari, in quanto rientrante nell'elenco di quelle individuate nell'allegato 23 ai DPCM vigenti nel periodo di interesse;
non è stata fornita prova del fatto che la contrazione dei ricavi, documentata dai bilanci, sia stata causata dalla necessità di impiegare i dipendenti nelle attività propedeutiche del cantiere e di successiva pulizia.
Ed invero, al danneggiato che deduce una perdita economica o comunque un mancato o ridotto accrescimento patrimoniale quale conseguenza di una condotta illecita, incombe infatti l'onere di dimostrare non solo l'esistenza del danno subito ma altresì l'esistenza di un valido nesso causale col fatto illecito (nell'ipotesi di responsabilità extracontrattuale) ovvero con l'inadempimento (nell'ipotesi di responsabilità contrattuale).
Nella fattispecie in esame l'attrice avrebbe dovuto dimostrare che la contrazione del reddito è conseguenza diretta dei disagi patiti per i lavori di ripristino dei locali e non di altri fattori, mediante elementi concreti e circostanziati come il non essere riuscita ad evadere le richieste della clientela, l'aver dovuto rifiutare commesse di lavoro (es. costruzione delle piscine), di non essere stata in grado di provvedere all'ordinaria attività manutentiva di impianti di balneazione in favore della clientela.
In difetto della prova, nel periodo di interesse, della perdita effettiva di clientela e della mancata conclusione di affari, valutabile in termini probabilistici e non meramente possibili e ipotetici, si ritiene verosimile la tesi difensiva del CP_1 convenuto che ravvisa la causa del decremento di fatturato all'impatto negativo sull'economia nazionale cagionato dalla crisi Covid-19.
Al mancato raggiungimento della prova di un danno risarcibile consegue il rigetto della domanda.
Le spese di lite seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c. e vengono liquidate in dispositivo secondo i valori medi dello scaglione di competenza, da € 5.201 a €
26.000, per tutte le fasi del giudizio.
Non sussistono gli estremi per il riconoscimento del risarcimento del danno ai sensi dell'art. 89 c.p.c. atteso che le frasi di cui si assume l'offensività riguardano l'oggetto della causa.
pagina 10 di 11
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza, eccezione e deduzione disattesa o assorbita, così dispone:
- rigetta la domanda dell'attrice;
- condanna parte attrice alla refusione delle spese di lite in favore della parte convenuta che si liquidano in € 5.077,00 per compenso professionale, oltre rimborso forfettario al 15%, CAP e IVA come per legge da distrarsi in favore del difensore, Avv.
Elpidio Ombres, ex art. 93 c.p.c.
Siena, 19/08/2025
Il Giudice OP dott.ssa Carla Maglioni
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy di cui al D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
pagina 11 di 11
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Siena
Sezione Unica CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice OP, dott.ssa Carla Maglioni, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3123/2021 promossa da:
. (C.F. ), con sede in Monteriggioni (SI), Loc. Parte_1 P.IVA_1
Belverde, Via Sicilia n. 23, in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa, congiuntamente e disgiuntamente tra loro, dagli Avv.ti
MASINA GIORGIO e DE MARTINO LORENZO, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. MASINA GIORGIO in Siena – Via dei Termini n.
6 - indirizzi PEC:
Email_1
Email_2
ATTRICE contro
(C.F. ), in persona dell'Amministratore Controparte_1 P.IVA_2 condominiale p.t., rappresentato e difeso dall'Avv. ELPIDIO OMBRES ed elettivamente domiciliato nello studio di quest'ultimo in Siena, Strada Massetana
Romana n. 64 - indirizzo PEC: Email_3
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Per l'attrice: “Voglia l'Ill.mo Tribunale di Siena, contrariis reiectis,
- In via principale, accertare, dichiarare e condannare, per le ragioni esposte in premessa, il , in persona del legale rappresentante pro tempore, al Controparte_1 risarcimento del danno causato all'attrice nella misura di € 19.902,65, ovvero del
pagina 1 di 11 maggiore o minore importo che verrà ritenuto di ragione o giustizia, oltre rivalutazione monetaria e interessi dal dì del dovuto al saldo.
In ogni caso con vittoria di spese di causa e compensi professionali”.
Per il convenuto: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraddittoria domanda e istanza reietta e disattesa:
1. In via istruttoria
- Si insiste nell'inammissibilità/inutilizzabilità della produzione documentale di parte attrice, nonché nell'inammissibilità dei capitoli di prova di controparte, nonché dei testi
e , ammessi dal Giudicante, per tutti i motivi Testimone_1 Testimone_2 indicati in sede di comparsa di costituzione e di memoria ex art. 186 co. 6 n. 3 c.p.c. di parte convenuta, nonché in sede di udienza del 06/02/2024 e dell'11/06/2024, a cui si rimanda;
- Si insiste nell'ammissione dei mezzi istruttori richiesti in sede di memoria ex art. 186 co. 6 n. 2 c.p.c. di parte convenuta, e non ammessi dal Giudicante, che di seguito, per comodità, si riportano:
1.A) Istanza ex art. 210 c.p.c.
Stante la necessità, per le motivazioni di cui in narrativa, di documentare l'effettivo stato e svolgimento del rapporto di lavoro dei dipendenti, oltre al numero degli stessi, dell'odierna parte attrice nel periodo novembre 2020- gennaio 2021- di interesse nel presente giudizio- l'odierno convenuto chiede che il Giudice adito voglia ordinare all' di esibire l'estratto unico Controparte_2 contributivo dei dipendenti della per il periodo Novembre 2020 - Gennaio Parte_1
2021, nonché eventuali richieste di cassa integrazione ed eventuali relative concessioni riferite ai predetti dipendenti, sempre in relazione al periodo Novembre
2020-Gennaio 2021;
1.B) Interrogatorio Formale
Si chiede l'ammissione dell'interrogatorio formale del legale rappresentante della società attrice, sui seguenti capitoli di prova: Parte_2
1) DCV che non avete preventivamente informato e/o comunicato al Controparte_1
7 che, dal 18 al 24 novembre 2020 avevate deciso di impiegare dipendenti della
[...] Pt_1
pagina 2 di 11 Parte per lo smontaggio degli scaffali del magazzino interessato dalle infiltrazioni per cui è causa, e lo spostamento di tutta la merce ivi depositata;
2) DCV che non avete preventivamente informato e/o comunicato al Controparte_1
7 che, dal 21 dicembre 2020 al 19 gennaio 2021, avevate deciso di impiegare
[...] dipendenti della per le assistenze in cantiere, pulizie e messa in sicurezza Parte_1 dello stesso, afferente ai lavori di ripristino del magazzino oggetto di infiltrazioni;
3) DCV che non avete preventivamente informato e/o comunicato al Controparte_1
7 che, dal 24 dicembre 2020 al 8 gennaio 2021, avevate deciso di impiegare
[...] dipendenti della per attività di presenza straordinaria nei locali della Parte_1 predetta società, relativa allo svolgimento dei lavori di ripristino del magazzino oggetto di infiltrazioni;
4) DCV che non avete preventivamente informato e/o comunicato al Controparte_1
7 che, per il periodo delle festività natalizie 2020/2021, avevate deciso di non
[...] effettuare la solita chiusura di due settimane, al fine di permettere l'esecuzione dei lavori di ripristino del magazzino oggetto di infiltrazioni;
5) DCV che il locale interessato delle infiltrazioni per cui è causa ed oggetto di ripristino da parte del nel periodo 21 dicembre 2020/19 gennaio Controparte_1
2021, era utilizzato dalla come magazzino/archivio; Parte_1
6) DCV che nel periodo compreso tra novembre 2020 e gennaio 2021 gli impiegati amministrativi della hanno erogate le loro prestazioni tramite smart working;
Parte_1
2. Nel merito: rigettare la domanda ex adverso formulata poiché infondata in fatto e in diritto, per i motivi di cui in narrativa;
3. In ogni caso, con vittoria di spese e competenze del grado di giudizio, oltre IVA e
CPA, come da nota spese che si deposita, da distrarre in favore del sottoscritto difensore che si dichiara antistatario”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato alla controparte, la Controparte_3
(d'ora in poi , in persona del legale rappresentante pro-tempore,
[...] Pt_1 citava in giudizio il per sentir accogliere le seguenti Controparte_1 conclusioni:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale di Siena, contrariis reiectis,
pagina 3 di 11 - In via principale, accertare, dichiarare e condannare, per le ragioni esposte in premessa, il , in persona del legale rappresentante pro tempore, al Controparte_1 risarcimento del danno causato all'attrice nella misura di € 19.902,65, ovvero del maggiore o minore importo che verrà ritenuto di ragione o giustizia, oltre rivalutazione monetaria e interessi dal dì del dovuto al saldo.
- In ulteriore via principale, voglia l'adìto Tribunale accertare e dichiarare la quota parte effettivamente dovuta dall'attrice per i lavori di manutenzione da effettuare a cura della convenuta sul lastrico solare Bisciarri.
In ogni caso con vittoria di spese di causa e compensi professionali”.
L'attrice, premesso di essere ditta leader nel territorio senese nella vendita ed installazione di piscine ed impianti per la balneazione, sosteneva di aver subito gravi danni causati da infiltrazioni, verificatesi intorno alla metà del mese di maggio 2020, provenienti dalla tubazione di scarico delle acque nere del convenuto. CP_1
Rappresentava di aver notiziato immediatamente il predetto il quale CP_1 aveva dato incarico alla di eseguire dei sopralluoghi all'esito dei quali CP_4 era risultata la rottura della tubazione ad uso scarico di acque nere posta all'interno degli uffici dell'attrice nonché di quella in uso agli scarichi delle acque piovane in prossimità dell'angolo destro del fabbricato nonché mescolanze di acque nere e bianche. Nonostante i reiterati solleciti e l'aggravamento delle condizioni all'interno dei locali della , il era rimasto inerte, circostanza che Pt_1 Controparte_1 aveva costretto l'attrice ad adire l'autorità giudiziaria mediante la proposizione di un procedimento ex art. 700 c.p.c., successivamente estinto per rinuncia agli atti ex art. 306 c.p.c. stante l'intervenuta assunzione, da parte del condominio, dell'obbligo di eseguire le necessarie opere di riparazione, di fatto realizzate solo nel mese di dicembre 2020, ovverosia sette mesi dopo il verificarsi delle infiltrazioni. Lamentava di aver subito danni a causa delle problematiche testè evidenziate rappresentati dal costo degli operai utilizzati per le operazioni di pulizia e ripristino dei locali interessati dalle infiltrazioni, dai consumi di acqua ed energia nonché dal calo di fatturato al cui risarcimento chiedeva venisse condannato il convenuto. CP_1
Contestava inoltre di dover partecipare alla ripartizione pro-quota del costo dei lavori necessari alla manutenzione del lastrico solare di proprietà della Bisciarri per esser pagina 4 di 11 ubicati i locali della sotto il parcheggio condominiale, anziché sotto il lastrico Pt_1 solare.
Nel costituirsi in giudizio, il eccepiva, in via preliminare, Controparte_1
l'improcedibilità della domanda per mancato esperimento della procedura di negoziazione assistita e della mediazione obbligatoria;
sempre in rito l'inammissibilità della domanda relativa ai lavori di manutenzione del lastrico solare
Bisciarri per difetto di interesse ad agire;
nel merito l'infondatezza della domanda risarcitoria di cui chiedeva il rigetto.
Rilevava infatti l'omessa indicazione di elementi di riscontro per verificare la correttezza del calcolo del costo asseritamente sostenuto per pagare i dipendenti, ritenuto non addebitabile, ad ogni buon conto, al condominio trattandosi di una spesa che la avrebbe dovuto sostenere in ogni caso per esser stati Parte_1 realizzati i lavori in questione dai dipendenti già in servizio presso la e non Pt_1 assunti ad hoc; parimenti generici e non dovuti i costi per l'apertura straordinaria dei locali, peraltro frutto di una mera scelta aziendale. Evidenziava che le opere di ripristino erano state realizzate da ditta terza sulla base di un preventivo, accettato dal ricomprendente anche gli interventi di pulizia e di ripristino dei CP_1 locali. Con riferimento poi al lucro cessante, eccepiva il difetto di prova in ordine al decremento di fatturato e alla sua conducibilità causale al fatto di aver adibito gli operai alle mansioni di pulizia, circostanza quest'ultima frutto di una scelta arbitraria dell'attrice, non autorizzata dal CP_1
All'udienza di prima comparizione delle parti, tenuta mediante trattazione scritta, il
Giudice, preso atto del mancato esperimento della mediazione obbligatoria, assegnava all'attrice termine di legge per l'incombente. Dopo alcuni rinvii, disposti al fine di consentire la definizione stragiudiziale della lite, le parti davano atto di aver raggiunto un accordo limitatamente alla domanda contenuta al secondo capo dell'atto di citazione, di cui veniva dichiarata la cessazione della materia del contendere, ma non anche per quella contenuta al primo capo per la quale veniva disposta la prosecuzione del processo. Assegnati i termini ex art. 183 co. 6 c.p., depositate le memorie, la causa veniva istruita mediante l'assunzione delle prove orali, richieste dalle parti, sui capitoli ritenuti ammissibili e rilevanti e quindi pagina 5 di 11 trattenuta in decisione sulle conclusioni in epigrafe trascritte previa assegnazione dei termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e di replica.
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Va innanzi tutto dichiarata l'ammissibilità della domanda risarcitoria non potendosi riconoscere efficacia preclusiva all'accettazione del preventivo di cui alla ditta stante l'espressa “riserva di effettuare una richiesta di Controparte_5 risarcimento danni al fatta verbalizzare dall'Avv. Masina per conto della CP_1 all'assemblea del 3.11.2020. Parte_1
Nel merito si osserva quanto segue.
Alla stregua delle risultanze istruttorie risulta pacifico e documentalmente provato che: nel maggio dell'anno 2020 i locali della furono interessati da infiltrazioni Pt_1 provenienti dalla tubazione di scarico delle acque nere del;
Controparte_1 che nei mesi successivi, a fronte dell'inerzia del la situazione si aggravò CP_1
a causa dell'intensificarsi delle infiltrazioni;
che solo il 2.11.2020, a seguito dei reiterati solleciti di intervento e dell'introduzione di un procedimento ex art. 700 c.p.c., poi rinunciato, l'assemblea straordinaria del convenuto deliberò di eseguire i lavori di riparazione, effettivamente CP_1 realizzati dal 21.12.2020 al 26.01.2020.
I testi escussi in corso di causa hanno inoltre confermato di essere stati presenti in cantiere, nel periodo di interesse, e di aver posto in essere tutte quelle attività di supporto all'esecuzione delle opere di ripristino e, segnatamente, di aver provveduto allo spostamento degli scaffali e della merce ivi collocata, a pulire il fango e la polvere lasciati dagli operai della ditta appaltatrice nonché al rimontaggio degli scaffali e al riposizionamento di tutta la merce. Significative sul punto le testimonianze di e di il primo legale Testimone_1 Testimone_2 rappresentante e il secondo dipendente della i quali Controparte_5 hanno reso dichiarazioni conformi: “Noi portavamo via il grosso del materiale e sul pavimento rimaneva comunque dello sporco anche perché in quei giorni pioveva spesso” e ancora “Noi portavamo via i detriti più grossi, poi al resto ci pensava la
. La teste dipendente ha inoltre riferito: “Nel magazzino Pt_1 Testimone_3 Pt_1 abbiamo dovuto smontare le scaffalature previa spostamento di tutti i materiali, circa
pagina 6 di 11 4 o 5 mila articoli. Detto spostamento è avvenuto “con criterio” e in modo ordinato perché ad ogni articolo corrisponde un codice, dopo lo spostamento della merce abbiamo smontato le scaffalature”.
Tanto accertato e provato, la domanda attorea risulta comunque non meritevole di accoglimento.
Iniziando con la disamina del danno emergente, si osserva che tale voce di pregiudizio è rappresentato dalla perdita subita dal patrimonio del danneggiato in conseguenza dell'altrui fatto illecito o per effetto dell'inadempimento/tardivo adempimento di un'obbligazione (a seconda che si verta in ipotesi di responsabilità contrattuale o extracontrattuale) e costituisce una voce di danno concreto, attuale e dimostrabile, legata a costi sostenuti, spese affrontate o beni danneggiati.
L'attrice sostiene di aver subito un danno quantificato in € 13.420,21 pari a 315,50 ore di lavoro impiegate dai propri dipendenti per porre in essere tutte quelle operazioni propedeutiche e di supporto all'esecuzione delle opere di ripristino dei locali aziendali: smontaggio e rimontaggio scaffali, spostamento e ricollocazione merce, supervisione cantiere, pulizia fango e polvere.
Orbene, pur dovendosi ritenere provata, alla luce dell'istruttoria orale, l'esecuzione delle predette attività da parte del personale difetta la prova che lo Pt_1 svolgimento (anche) delle mansioni de quibus, ulteriori rispetto a quelle ordinariamente svolte costituenti l'oggetto sociale, si sia tradotto in un maggior costo salariale per l'impresa datrice di lavoro.
L'attrice non ha provato, in verità neppure allegato, che le ore di lavoro di cui chiede il ristoro hanno comportato effettivi esborsi monetari, altrimenti non subiti, quali ad esempio la retribuzione di ore di lavoro aggiuntive rispetto all'orario normale
(circostanza non evincibile dal Libro Unico del Lavoro depositato), ovvero l'assunzione straordinaria di personale a tempo determinato durante il periodo di esecuzione dei lavori, il pagamento di un compenso alle imprese di pulizia alle quali asserisce di aver fatto ricorso ma in termini del tutto generici e senza fornire elementi di riscontro.
Anche l'apertura straordinaria durante il periodo natalizio, dal 21.12.2020 al
6.1.2021, in luogo della abituale chiusura aziendale, ha presumibilmente comportato, per quei dipendenti presenti sul luogo di lavoro, solo un differimento del pagina 7 di 11 godimento delle giornate di ferie ad un periodo successivo ma non un maggior onere economico per l'impresa.
Inoltre, non è in discussione che durante i periodi di interesse, dal 18 al 24.11.2020
e dal 21.12.2020 al 26.01.2021, la non ha mai chiuso i locali al pubblico nè Pt_1 sospeso l'attività commerciale e che il personale presente non si è occupato solo delle attività di supporto ai lavori di cantiere ma anche delle mansioni ordinarie e, in particolare, della rivendita al dettaglio di articoli igienico-sanitari (cloro, disinfettanti) il cui magazzino, circostanza ammessa dall'attrice, non era interessato dai lavori.
Parimenti non meritevole di accoglimento la richiesta di risarcimento per la fornitura di acqua e luce, determinata forfettariamente in € 100,00, alla stregua del preventivo dei lavori della Ditta Consorzio Costruzioni B.D.I., approvato all'unanimità dai condomini punto 1° del verbale di assemblea straordinaria del 2.11.2020, laddove viene expressis verbis previsto “Rimangono a carico della la fornitura idraulica Pt_1 ed elettrica”. Inoltre, la richiesta, seppur di entità modesta, non è supportata da un adeguato riscontro probatorio in mancanza della produzione delle fatture relative al periodo di interesse (dicembre 2020 - gennaio 2021) attestante gli effettivi consumi e il loro asserito incremento rispetto a quelli registrati negli anni precedenti (dicembre
2019 - gennaio 2020), circostanza che avrebbe giustificato il rimborso dei maggiori esborsi sostenuti per dette utenze.
Passando alla disamina del danno da lucro cessante, relativo cioè alla perdita di profitto subita nel periodo di esecuzione dei lavori di ripristino, protrattisi dal 20 dicembre 2020 al 26 gennaio 2021, giova ricordare come detta voce di danno sia suscettibile di essere risarcita solo laddove il danneggiato dimostri gli elementi costitutivi della pretesa risarcitoria consistenti nella prova del danno subito, sia sotto il profilo dell'an che del quantum nonché la sua diretta consequenzialità rispetto al dedotto inadempimento o illecito (nesso causale).
Nella fattispecie in esame, la ha prodotto copia dei bilanci relativi agli anni Pt_1
2019-2020-2021 dai quali si evince la realizzazione, nei mesi di dicembre 2020 - gennaio 2021, di un fatturato inferiore rispetto a quello conseguito nello stesso periodo degli anni precedenti. In particolare, il fatturato del mese di dicembre 2020 risulta pari a € 64.387,91 e pertanto inferiore a quello dello stesso mese nell'anno pagina 8 di 11 precedente di € 71.327,12 mentre il fatturato di gennaio 2021 risulta pressochè dimezzato per esser sceso da € 57.418,25 nel 2020 a € 28.343.90.
L'attrice sostiene la riconducibilità del decremento di reddito alla necessità di impiegare parte dei dipendenti nelle operazioni di pulizia e di supporto ai lavori di riparazione realizzati dalla ditta circostanza che, a suo Controparte_5 dire, avrebbe conseguentemente pregiudicato lo svolgimento delle mansioni inerenti l'ordinaria attività d'impresa.
Ebbene, l'assunto difensivo attoreo non è certamente condivisibile con riferimento al periodo inerente le festività natalizie ovverosia dal 21 dicembre 2020 al 6 gennaio
2021. E' la stessa a sostenere che si trattò di un'apertura straordinaria in Pt_1 quanto, solitamente, negli anni precedenti, nel periodo in questione, l'azienda rimaneva chiusa per due settimane per consentire ai dipendenti di usufruire delle ferie. Ne deriva come, anche laddove volessimo ritenere, in conformità all'asserto attoreo, che l'apertura dell'azienda nel periodo delle festività natalizie fu dettata dalla necessità di garantire la continuità dei lavori di ripristino e di svolgere le pulizie serali dopo l'uscita degli operai, tale circostanza avrebbe casomai rappresentato un danno emergente (nella fattispecie non provato) ma non avrebbe mai potuto riflettersi in un decremento di fatturato rispetto a quello realizzato negli anni precedenti, tenuto conto della abituale chiusura dei locali durante le festività natalizie.
Ma anche per quanto riguarda il periodo successivo, dal 7 al 26 gennaio 2021, questo Tribunale ritiene non sia stata fornita prova adeguata della diretta consequenzialità del decremento di fatturato al fatto illecito, ovverosia alle problematiche collegate ai lavori di ripristino per eliminare i danni causati dalle infiltrazioni. Appare, piuttosto, verisimile che il minor profitto sia dipeso dalle drastiche misure restrittive poste in essere, all'epoca dei fatti, dal Governo per fronteggiare l'emergenza sanitaria da Covid-19 e, segnatamente, dalle misure di prevenzione e contrasto all'aggravamento dell'emergenza epidemiologica introdotte con il D.L. 172/2020, entrato in vigore il 19.12.2020, di “contenimento alla diffusione del predetto virus in occasione delle festività natalizie e di inizio anno nuovo”.
pagina 9 di 11 Tale valutazione appare supportata dalle seguenti considerazioni: non è in discussione che la in detto periodo non ha mai chiuso i locali, perlomeno al Pt_1 fine di procedere alla rivendita al dettaglio di articoli igienico-sanitari, in quanto rientrante nell'elenco di quelle individuate nell'allegato 23 ai DPCM vigenti nel periodo di interesse;
non è stata fornita prova del fatto che la contrazione dei ricavi, documentata dai bilanci, sia stata causata dalla necessità di impiegare i dipendenti nelle attività propedeutiche del cantiere e di successiva pulizia.
Ed invero, al danneggiato che deduce una perdita economica o comunque un mancato o ridotto accrescimento patrimoniale quale conseguenza di una condotta illecita, incombe infatti l'onere di dimostrare non solo l'esistenza del danno subito ma altresì l'esistenza di un valido nesso causale col fatto illecito (nell'ipotesi di responsabilità extracontrattuale) ovvero con l'inadempimento (nell'ipotesi di responsabilità contrattuale).
Nella fattispecie in esame l'attrice avrebbe dovuto dimostrare che la contrazione del reddito è conseguenza diretta dei disagi patiti per i lavori di ripristino dei locali e non di altri fattori, mediante elementi concreti e circostanziati come il non essere riuscita ad evadere le richieste della clientela, l'aver dovuto rifiutare commesse di lavoro (es. costruzione delle piscine), di non essere stata in grado di provvedere all'ordinaria attività manutentiva di impianti di balneazione in favore della clientela.
In difetto della prova, nel periodo di interesse, della perdita effettiva di clientela e della mancata conclusione di affari, valutabile in termini probabilistici e non meramente possibili e ipotetici, si ritiene verosimile la tesi difensiva del CP_1 convenuto che ravvisa la causa del decremento di fatturato all'impatto negativo sull'economia nazionale cagionato dalla crisi Covid-19.
Al mancato raggiungimento della prova di un danno risarcibile consegue il rigetto della domanda.
Le spese di lite seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c. e vengono liquidate in dispositivo secondo i valori medi dello scaglione di competenza, da € 5.201 a €
26.000, per tutte le fasi del giudizio.
Non sussistono gli estremi per il riconoscimento del risarcimento del danno ai sensi dell'art. 89 c.p.c. atteso che le frasi di cui si assume l'offensività riguardano l'oggetto della causa.
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P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza, eccezione e deduzione disattesa o assorbita, così dispone:
- rigetta la domanda dell'attrice;
- condanna parte attrice alla refusione delle spese di lite in favore della parte convenuta che si liquidano in € 5.077,00 per compenso professionale, oltre rimborso forfettario al 15%, CAP e IVA come per legge da distrarsi in favore del difensore, Avv.
Elpidio Ombres, ex art. 93 c.p.c.
Siena, 19/08/2025
Il Giudice OP dott.ssa Carla Maglioni
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy di cui al D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
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