TRIB
Sentenza 28 luglio 2025
Sentenza 28 luglio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 28/07/2025, n. 1037 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 1037 |
| Data del deposito : | 28 luglio 2025 |
Testo completo
N. V.G. 2859/2025
REPUBBLICA ITALIANA NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MONZA Sezione Quarta Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Claudia BONOMI Presidente
Dott.ssa EL IL ANCONA Giudice Rel.
Dott.ssa Camilla FILAURO Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al numero di ruolo di cui sopra, promosso con ricorso ex art. 473-bis.51 c.p.c. depositato in data 23/04/2025 nella causa civile di I Grado iscritta al N. 2859/2025 R.G. vertente tra:
(C.F. ), nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 con il patrocinio dell'avv. PAGANELLI FABRIZIO ed elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore, giusta procura in atti;
E
(C.F. , nato a [...] Parte_2 C.F._2 il 24/12/1973, con il patrocinio dell'avv. ROVIGLIONI CLAUDIO ed elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore, giusta procura in atti;
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO – in persona del Procuratore della Repubblica Dott. Salvatore Bellomo OGGETTO: Divorzio congiunto - cessazione effetti civili del matrimonio
CONCLUSIONI CONGIUNTE pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio dei Signori e Parte_1 celebrato con rito concordatario in Monza il 24 luglio 2010, regolarmente Parte_2 trascritto nei Registri dello stato civile del Comune di Monza al N. 87, Parte II, Serie A, Anno 2010, ORDINANDO all'Ufficiale dello stato civile competente di effettuare le conseguenti annotazioni ed le seguenti condizioni: Parte_3
1) Il figlio minore resta affidato in via condivisa ad entrambi i genitori e collocato presso Per_1 la madre, dove manterrà la propria residenza anagrafica. I genitori continueranno ad assumere di comune accordo tutte le decisioni relative al futuro del figlio, con particolare riguardo alle scelte educative, scolastiche e di istruzione, mediche e sanitarie, sportive e ricreative, nel rispetto delle sue capacità, inclinazioni naturali ed aspirazioni.
2) Il padre potrà vedere il figlio minore secondo la più ampia disponibilità e ogniqualvolta manifestasse tale desiderio, compatibilmente con gli impegni scolastici ed extrascolastici Per_1 di quest'ultimo e previo accordo con la madre. In ogni caso, il padre potrà vedere e tenere con sè il figlio minore secondo le seguenti modalità e termini, salvo diverso e miglior accordo tra i genitori:
a) a fine settimana alternati, dal venerdì all'uscita da scuola fino alla domenica sera alle ore 19.30, con riaccompagnamento presso la casa materna;
b) infrasettimanalmente, 1 (uno) pomeriggio/sera a settimana, di regola il martedì, dall'uscita da scuola (o orario equivalente in caso di sospensione dell'attività scolastica) sino alla mattina successiva, con riaccompagnamento direttamente a scuola (o presso la casa materna, in orario equivalente, in caso di sospensione dell'attività scolastica);
c) per 3 (tre) settimane, di cui 2 (due) consecutive nel mese di agosto, in occasione delle vacanze estive. Con congruo anticipo e comunque entro il 31 maggio di ciascun anno, i genitori concorderanno il periodo e si daranno reciproca comunicazione del luogo prescelto per trascorrere le vacanze con;
Per_1
d) durante le festività natalizie, trascorrerà con il padre la VI (di regola, dalle ore Per_1
10.00 del 24 dicembre e sino alle ore 10.00 del 25 dicembre con prelievo e riaccompagnamento presso la casa materna) e con la madre il giorno di Natale;
per il restante periodo, starà Per_1 con un genitore dal 26 dicembre al 31 dicembre (ore 10.00 circa) e con l'altro genitore dalla mattina del 31 dicembre al 6 gennaio, alternativamente di anno in anno;
e) la domenica di Pasqua o il lunedì dell'Angelo ad anni alterni;
f) per le restanti festività scolastiche, anche tenuta in considerazione l'attività lavorativa del Signor i genitori si accorderanno, con congruo preavviso, di volta in volta e, comunque, Pt_2 di regola e ove possibile, accorpando i giorni festivi al fine settimana di rispettiva competenza immediatamente precedente e/o successivo.
3) I genitori rinnovano il reciproco impegno a garantire che vengano conservati rapporti affettivi significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale.
4) Il Signor ontinuerà a contribuire al mantenimento del figlio minore versando Pt_2 Per_1 alla Signora la somma mensile di Euro 400,00 (quattrocento/00) da corrispondersi Parte_1 anticipatamente, a mezzo bonifico bancario, entro il giorno 5 di ogni mese e soggetta a rivalutazione annuale in base agli indici ISTAT-FOI (base luglio 2022 – prima rivalutazione luglio 2023).
5) Il padre, quale ulteriore contributo al mantenimento del figlio minore, continuerà a sostenere, in ragione del 50%, anche le spese relative retta scolastica per le scuole medie (istituto privato -
Scuole Parrocchiali San Biagio Via Luciano Manara 34 Monza), alla mensa scolastica ed al servizio di “doposcuola” di . Il tutto, tramite rimborso alla madre entro i 15 giorni Per_1 successivi alla richiesta. 6) I genitori, fermo ed impregiudicato quanto previsto anche al punto 5) che precede, contribuiranno altresì al mantenimento del figlio sostenendo, in ragione del 50% Per_1 ciascuno, le ulteriori “spese extra” nei modi e nei termini di cui alle “linee guida condivise concernenti le spese per i figli” sottoscritte in data 7 maggio 2018 dal Tribunale di Monza con l'Ordine degli Avvocati di Monza da intendersi qui riportate e facenti parte integrante e sostanziale del presente ricorso.
7) I genitori si prestano reciproco consenso per il rilascio/rinnovo dei documenti di identità validi per l'espatrio propri e del figlio minore – documenti questi ultimi che verranno custoditi dal genitore che ne avrà la necessità immediata – e si impegnano a prestarsi alle relative formalità amministrative.
8) Le parti confermano di essere economicamente indipendenti ed autosufficienti e dichiarano altresì, all'esatto adempimento di tutto quanto precede, di aver definito in via pacifica e transattiva ogni questione economica e patrimoniale anche inerente al rapporto matrimoniale e di non aver più nulla a che pretendere l'uno dall'altro per alcun titolo ragione e/o causa.
9) Spese compensate e rinuncia dei legali alla solidarietà ex art. 13 L.P. Motivi della decisione
I. La domanda di divorzio è fondata. Risulta infatti dai documenti in atti che tra le parti è intervenuta separazione consensuale omologata con decreto del Tribunale di Monza in data 13.10.2022. Non è poi contestato che sin dalla data di comparizione innanzi al Presidente del Tribunale in sede di separazione non vi è mai stata riconciliazione, né ripresa, sia pur temporanea, della convivenza.
Deve quindi ritenersi che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi sia ormai venuta definitivamente meno, così che sarebbe certamente impossibile il suo ricostituirsi. Ricorrono pertanto i presupposti richiesti dall'art. 3 n. 2 lett. b della legge 1° dicembre 1970, n. 898, così come modificata dagli artt. 4 e 5 della legge 6 marzo 1987 n. 74 e dall'art. 1 legge n. 55 del 2015.
Va dunque emessa la richiesta pronuncia. II. Le condizioni pattuite tra le parti ed oggetto di conclusioni conformi possono essere approvate e recepite nella presente sentenza, in quanto non contrarie a disposizioni di legge, in armonia con gli interessi morali e materiali del figlio (27.03.2014) e, per le restanti Per_1 pattuizioni, tali da comporre un quadro di equilibrato contemperamento dei contrapposti interessi.
P Q M
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da
[...]
e con ricorso depositato in data 23/04/2025, così Parte_1 Parte_2 provvede:
1. Pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da Parte_1
e a Monza (MB) in data 24/07/2010 (atto n. 87, Parte II, Serie A del Parte_2 registro degli atti di matrimonio del Comune di Monza (MB)), alle condizioni concordate tra le parti e recepite nelle conclusioni di cui in epigrafe, da intendersi qui riportate e trascritte;
2. Dispone che la presente sentenza, in copia autentica, sia inviata a cura del Cancelliere all'ufficiale di stato civile del Comune di Monza (MB), affinché sia annotata ai sensi degli artt. 5 e 10 della legge 1° dicembre 1970 n. 898.
Così deciso in Monza, nella camera di consiglio, in data 24 luglio 2025 Il Presidente
Dott.ssa Claudia Bonomi Il Giudice est.
Dott.ssa EL IL NC
REPUBBLICA ITALIANA NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MONZA Sezione Quarta Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Claudia BONOMI Presidente
Dott.ssa EL IL ANCONA Giudice Rel.
Dott.ssa Camilla FILAURO Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al numero di ruolo di cui sopra, promosso con ricorso ex art. 473-bis.51 c.p.c. depositato in data 23/04/2025 nella causa civile di I Grado iscritta al N. 2859/2025 R.G. vertente tra:
(C.F. ), nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 con il patrocinio dell'avv. PAGANELLI FABRIZIO ed elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore, giusta procura in atti;
E
(C.F. , nato a [...] Parte_2 C.F._2 il 24/12/1973, con il patrocinio dell'avv. ROVIGLIONI CLAUDIO ed elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore, giusta procura in atti;
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO – in persona del Procuratore della Repubblica Dott. Salvatore Bellomo OGGETTO: Divorzio congiunto - cessazione effetti civili del matrimonio
CONCLUSIONI CONGIUNTE pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio dei Signori e Parte_1 celebrato con rito concordatario in Monza il 24 luglio 2010, regolarmente Parte_2 trascritto nei Registri dello stato civile del Comune di Monza al N. 87, Parte II, Serie A, Anno 2010, ORDINANDO all'Ufficiale dello stato civile competente di effettuare le conseguenti annotazioni ed le seguenti condizioni: Parte_3
1) Il figlio minore resta affidato in via condivisa ad entrambi i genitori e collocato presso Per_1 la madre, dove manterrà la propria residenza anagrafica. I genitori continueranno ad assumere di comune accordo tutte le decisioni relative al futuro del figlio, con particolare riguardo alle scelte educative, scolastiche e di istruzione, mediche e sanitarie, sportive e ricreative, nel rispetto delle sue capacità, inclinazioni naturali ed aspirazioni.
2) Il padre potrà vedere il figlio minore secondo la più ampia disponibilità e ogniqualvolta manifestasse tale desiderio, compatibilmente con gli impegni scolastici ed extrascolastici Per_1 di quest'ultimo e previo accordo con la madre. In ogni caso, il padre potrà vedere e tenere con sè il figlio minore secondo le seguenti modalità e termini, salvo diverso e miglior accordo tra i genitori:
a) a fine settimana alternati, dal venerdì all'uscita da scuola fino alla domenica sera alle ore 19.30, con riaccompagnamento presso la casa materna;
b) infrasettimanalmente, 1 (uno) pomeriggio/sera a settimana, di regola il martedì, dall'uscita da scuola (o orario equivalente in caso di sospensione dell'attività scolastica) sino alla mattina successiva, con riaccompagnamento direttamente a scuola (o presso la casa materna, in orario equivalente, in caso di sospensione dell'attività scolastica);
c) per 3 (tre) settimane, di cui 2 (due) consecutive nel mese di agosto, in occasione delle vacanze estive. Con congruo anticipo e comunque entro il 31 maggio di ciascun anno, i genitori concorderanno il periodo e si daranno reciproca comunicazione del luogo prescelto per trascorrere le vacanze con;
Per_1
d) durante le festività natalizie, trascorrerà con il padre la VI (di regola, dalle ore Per_1
10.00 del 24 dicembre e sino alle ore 10.00 del 25 dicembre con prelievo e riaccompagnamento presso la casa materna) e con la madre il giorno di Natale;
per il restante periodo, starà Per_1 con un genitore dal 26 dicembre al 31 dicembre (ore 10.00 circa) e con l'altro genitore dalla mattina del 31 dicembre al 6 gennaio, alternativamente di anno in anno;
e) la domenica di Pasqua o il lunedì dell'Angelo ad anni alterni;
f) per le restanti festività scolastiche, anche tenuta in considerazione l'attività lavorativa del Signor i genitori si accorderanno, con congruo preavviso, di volta in volta e, comunque, Pt_2 di regola e ove possibile, accorpando i giorni festivi al fine settimana di rispettiva competenza immediatamente precedente e/o successivo.
3) I genitori rinnovano il reciproco impegno a garantire che vengano conservati rapporti affettivi significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale.
4) Il Signor ontinuerà a contribuire al mantenimento del figlio minore versando Pt_2 Per_1 alla Signora la somma mensile di Euro 400,00 (quattrocento/00) da corrispondersi Parte_1 anticipatamente, a mezzo bonifico bancario, entro il giorno 5 di ogni mese e soggetta a rivalutazione annuale in base agli indici ISTAT-FOI (base luglio 2022 – prima rivalutazione luglio 2023).
5) Il padre, quale ulteriore contributo al mantenimento del figlio minore, continuerà a sostenere, in ragione del 50%, anche le spese relative retta scolastica per le scuole medie (istituto privato -
Scuole Parrocchiali San Biagio Via Luciano Manara 34 Monza), alla mensa scolastica ed al servizio di “doposcuola” di . Il tutto, tramite rimborso alla madre entro i 15 giorni Per_1 successivi alla richiesta. 6) I genitori, fermo ed impregiudicato quanto previsto anche al punto 5) che precede, contribuiranno altresì al mantenimento del figlio sostenendo, in ragione del 50% Per_1 ciascuno, le ulteriori “spese extra” nei modi e nei termini di cui alle “linee guida condivise concernenti le spese per i figli” sottoscritte in data 7 maggio 2018 dal Tribunale di Monza con l'Ordine degli Avvocati di Monza da intendersi qui riportate e facenti parte integrante e sostanziale del presente ricorso.
7) I genitori si prestano reciproco consenso per il rilascio/rinnovo dei documenti di identità validi per l'espatrio propri e del figlio minore – documenti questi ultimi che verranno custoditi dal genitore che ne avrà la necessità immediata – e si impegnano a prestarsi alle relative formalità amministrative.
8) Le parti confermano di essere economicamente indipendenti ed autosufficienti e dichiarano altresì, all'esatto adempimento di tutto quanto precede, di aver definito in via pacifica e transattiva ogni questione economica e patrimoniale anche inerente al rapporto matrimoniale e di non aver più nulla a che pretendere l'uno dall'altro per alcun titolo ragione e/o causa.
9) Spese compensate e rinuncia dei legali alla solidarietà ex art. 13 L.P. Motivi della decisione
I. La domanda di divorzio è fondata. Risulta infatti dai documenti in atti che tra le parti è intervenuta separazione consensuale omologata con decreto del Tribunale di Monza in data 13.10.2022. Non è poi contestato che sin dalla data di comparizione innanzi al Presidente del Tribunale in sede di separazione non vi è mai stata riconciliazione, né ripresa, sia pur temporanea, della convivenza.
Deve quindi ritenersi che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi sia ormai venuta definitivamente meno, così che sarebbe certamente impossibile il suo ricostituirsi. Ricorrono pertanto i presupposti richiesti dall'art. 3 n. 2 lett. b della legge 1° dicembre 1970, n. 898, così come modificata dagli artt. 4 e 5 della legge 6 marzo 1987 n. 74 e dall'art. 1 legge n. 55 del 2015.
Va dunque emessa la richiesta pronuncia. II. Le condizioni pattuite tra le parti ed oggetto di conclusioni conformi possono essere approvate e recepite nella presente sentenza, in quanto non contrarie a disposizioni di legge, in armonia con gli interessi morali e materiali del figlio (27.03.2014) e, per le restanti Per_1 pattuizioni, tali da comporre un quadro di equilibrato contemperamento dei contrapposti interessi.
P Q M
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da
[...]
e con ricorso depositato in data 23/04/2025, così Parte_1 Parte_2 provvede:
1. Pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da Parte_1
e a Monza (MB) in data 24/07/2010 (atto n. 87, Parte II, Serie A del Parte_2 registro degli atti di matrimonio del Comune di Monza (MB)), alle condizioni concordate tra le parti e recepite nelle conclusioni di cui in epigrafe, da intendersi qui riportate e trascritte;
2. Dispone che la presente sentenza, in copia autentica, sia inviata a cura del Cancelliere all'ufficiale di stato civile del Comune di Monza (MB), affinché sia annotata ai sensi degli artt. 5 e 10 della legge 1° dicembre 1970 n. 898.
Così deciso in Monza, nella camera di consiglio, in data 24 luglio 2025 Il Presidente
Dott.ssa Claudia Bonomi Il Giudice est.
Dott.ssa EL IL NC