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Sentenza 2 aprile 2025
Sentenza 2 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Gela, sentenza 02/04/2025, n. 173 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Gela |
| Numero : | 173 |
| Data del deposito : | 2 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 848/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GELA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Vincenzo Accardo Presidente
dott.ssa Serena Berenato Giudice
dott. Pietro Enea Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 848/2020 del Ruolo Generale Affari Civili e Contenzioso vertente
TRA
(C.F.: , nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. VESPO TOMMASO, rappresentante e difensore
Ricorrente
CONTRO
(C.F.: ), nato a [...] il [...], rappresentato e Controparte_1 C.F._2
difeso dagli avvocati ENIA FRANCESCO e COMANDATORE ROSALIA, presso il cui studio è elettivamente domiciliato
Resistente
E CON L'INTERVENTO del PUBBLICO MINISTERO
Interveniente necessario
Oggetto: Separazione giudiziale
Conclusioni della parti: come da conclusioni rese all'udienza dell'11.9.2024
MOTIVI DELLA DECISIONE
1
1. Esposizione dei fatti del giudizio
Con ricorso depositato in data 18.6.2020 , premesso di aver contratto, a Parte_1
Gela in data 8.5.2009, matrimonio civile con , trascritto nei registri dello Stato Controparte_1
Civile del Comune di Gela con atto di matrimonio n. 16 Parte I Serie/Uff.– anno 2009 (Cfr. certificato allegato al ricorso), unione dalla quale sono nati i due figli (Gela, il Persona_1
27.9.2009) e (Gela, il 22.7.2016), chiedeva che venisse pronunciata la Persona_2 separazione personale dal coniuge con addebito a carico di quest'ultimo.
Esponeva che il nucleo familiare ha sempre vissuto presso l'immobile sito a Gela in via della Menta
n. 58, di proprietà dei suoi genitori i quali l'hanno concesso in comodato d'uso alla figlia.
Deduceva che il rapporto di coppia non era mai stato sereno per i frequenti litigi dovuti alle instabilità caratteriali del marito – il quale ha manifestato, nel tempo, problemi di depressione che l'ha portato a fare uso di antidepressivi – e alla sua immotivata gelosia, tale da impedire alla moglie
– sia nei periodi in cui lo stesso lavorava all'estero, sia nei periodi in cui faceva rientro a Gela – di dedicarsi ad attività diverse da quelle di accudimento dei figli e di coltivare ogni tipo relazione con amici e parenti.
Allegava che il le ha impedito, altresì, di trovare un impiego nonostante il possesso di CP_1
adeguati titoli professionali costringendola, in tal modo, in una condizione di dipendenza economica.
Aggiungeva, inoltre, di aver più volte sorpreso il resistente a fare uso di sostanze stupefacenti
(cannabinoidi) nei periodi di permanenza a Gela e ciò sebbene si fosse impegnato con la moglie ad astenersi dall'assumere tali sostanze.
Precisava, difatti, che i rapporti tra i coniugi si sono definitivamente deteriorati allorquando il
4.9.2019 il resistente è stato trovato nei pressi di un locale lido in stato confusionale – determinato dall'uso contestuale di stupefacenti e antidepressivi – e bagnato per essersi tuffato in mare ancora vestito dalla moglie, la quale avvisava i genitori del marito e lo riaccompagnava a casa.
Esponeva che dopo qualche ora – senza alcuna spiegazione – il resistente si era allontanato di casa arrivando persino, in data 11.11.2019, a disattivare il bancomat in uso alla moglie e disinteressandosi da quel momento del mantenimento dei membri della famiglia, al quale ha contribuito solo dopo ripetuti solleciti e previa documentazione delle spese che la ricorrente aveva affrontato per i figli, costretta ad avvalersi del sostegno economico della sua famiglia d'origine.
Aggiungeva che il resistente si è reso parimenti inadempiente rispetto ai doveri di cura e frequentazione della prole, provocando nei figli minori malessere e disagio e rendendo evidenti le sue carenze educative.
2 Rassegnava, infine, le seguenti conclusioni: “
1.Sia Pronunciata la separazione personale dei coniugi per fatto addebitabile al sig. .
2.Disporre, nell'esclusivo interesse dei Controparte_1
minori un sostegno alla genitorialità, seguendo un percorso di aiuto psicologico, da parte del sig.
, mirato a comprendere e migliorare la relazione con i figli, gli stili educativi e Controparte_1
comunicativi in famiglia per favorire una crescita migliore dei figli stessi.
3.Affidare in via esclusiva e preminente i minori e , alla madre, unico Persona_1 Persona_2
genitore con la quale attualmente convivono, chiedendo altresì al Giudice di volere assumere nell'interesse dei minori ogni opportuno provvedimento in merito alla frequentazione dei minori con il padre.
4.Disporre CTU medico legale al fine di verificare le condizioni psico-fisiche del sig.
, ed in particolare se lo stesso continua a far uso di sostanze stupefacenti.
5.Sia Controparte_1 posto a carico del l'obbligo a corrispondere alla moglie, entro il giorno 5 di ogni mese un Pt_2 congruo assegno mensile pari ad €250,00 (duecentocinquanta/00), da rivalutarsi annualmente secondo l'indice ISTAT, a partire dal giorno del deposito della presente domanda entro il giorno 5 di ogni mese, per il suo mantenimento.
6.Sia posto a carico del sig. a Controparte_1 corrispondere ai figli minori per il loro fabbisogno € 700,00(SETTECENTO/00). Oltre il 50% delle spese extra-assegno per i figli stessi. Secondo quanto previsto dal Protocollo sottoscritto il
08/03/2018 tra magistrati ed avvocati presso il Tribunale di Gela ed a cui le parti fanno espresso riferimento (…) Le parti si impegnano reciprocamente a consultarsi prima di prendere decisioni di particolare importanza per i figli relativamente all'istruzione, educazione e salute della stessa, tenuto conto dei loro bisogni, capacità, inclinazioni naturali ed aspirazioni, mentre ciascun genitore eserciterà separatamente le facoltà connesse alla responsabilità genitoriale nelle questioni di ordinaria amministrazione quando avrà con sé i figli. Al fine di non turbare l'equilibrio psichico della minore, ciascun genitore si impegna a presentare e a far frequentare ai figli il proprio partner, solo nel caso in cui il genitore abbia con quest'ultimo una relazione duratura e seria. Entrambi i genitori si obbligano a prestare parere favorevole al rilascio dei documenti relativi alla minore, quali la carta di identità valida per l'espatrio e\o il passaporto. Che i ricorrenti, si impegnano a collaborare nel bene dei minori, ad avere rapporti civili, per quanto possibile pacifici e a mettersi a disposizione dell'altro nel caso in cui sorga la necessità di avere i bambini al di fuori dei giorni previsti”.
Con comparsa di risposta depositata in data 23.11.2020 si costituiva contestando Controparte_1 quando esposto in ricorso e attribuendo l'esito infausto del rapporto matrimoniale alle reiterate intromissioni dei genitori della moglie nelle scelte relative alla famiglia nonché alle intemperanze della ricorrente, la quale nel corso del matrimonio ha sovente tenuto atteggiamenti violenti – anche
3 nei confronti della famiglia del marito – e sofferto di stati depressivi talmente gravi da manifestare propositi suicidari, mai curati per l'opposizione della famiglia d'origine.
Rappresentava di non aver mai posto divieti alla moglie – specie quando si trovava all'estero per lavoro – e di averla, anzi, spronata ad uscire di casa e a trovarsi un lavoro che avrebbe giovato sia al carattere della moglie, sia alle finanze familiari.
Esponeva, difatti, di essersi fatto integralmente carico delle spese familiari comprese quelle relative alla ristrutturazione della casa coniugale – di proprietà del suocero – pari a circa € 50.000,00.
Negava, altresì, di fare uso di psicofarmaci e di sostanze stupefacenti – come confermato dagli esiti dei drug test a cui viene periodicamente sottoposto dal proprio datore di lavoro – precisando di aver cominciato ad assumere prodotti per facilitare il sonno solo dopo anni di contrasti con a moglie.
Con riguardo all'episodio del 4.9.2019, contestava la ricostruzione dei fatti operata dalla ricorrente, evidenziando di essere entrato in acqua in pantaloncini da corsa per cercare refrigerio – in considerazione delle elevate temperature – dopo la consueta corsa mattutina in spiaggia e di aver lasciato l'abitazione familiare solo poiché cacciato dalla moglie.
Aggiungeva, inoltre, di aver sempre cercato i figli dalla separazione di fatto ma di aver trovato la netta opposizione della . Pt_1
In ordine ai propri doveri di contribuzione al mantenimento della famiglia, allegava di aver disattivato il bancomat in uso alla moglie per tentare di arginare le eccessive spese dalla stessa effettuate ma di aver, d'altro canto, provveduto alle spese occorrenti mediante il regolare versamenti di denaro alla moglie a mezzo di bonifico.
Chiedeva, infine, al Tribunale di: “1) pronunciare separazione con addebito alla ricorrente, atteso che la crisi dell'unione coniugale è interamente addebitabile alla IG.ra ; 2) Parte_1
disporre, nell'esclusivo interesse dei minori, un sostegno alla genitorialità seguendo un percorso di aiuto psicologico da parte della IG.ra , al fine di migliorare i rapporti Parte_1
educativi e di crescita con i figli, soprattutto, in ragione del fatto che la piccola , Persona_2
allorquando il padre è stato allontanato da casa, nel periodo di convivenza con la madre, ha riportato ritardo nel linguaggio;
3) affidare in via esclusiva al padre i due minori e solamente dopo che siano state verificate le condizioni psico-fisiche della madre, eventualmente, disporre
l'affidamento condiviso;
4) disporre C.T.U. medico-legale al fine di verificare le condizioni psico- fisiche della IG.ra : 5) sull'obbligo di mantenimento voglia il Tribunale Parte_1
4 tenere conto che il resistente ha già due prestiti da pagare, uno, quello aziendale di 113.00 euro mensili ed il secondo con la Findomestic di circa 210,00 euro mensili, erogati tutti per fare fronte ai bisogni della famiglia: tenere conto del netto della busta paga del resistente e del fatto che lo stesso avrà necessità di affittare una casa e di pagare tutte le relative utenze, luce, acqua, riscaldamento ecc. ecc., oltre le spese di cui avrà bisogno per il vitto. Il resistente, quanto alla specificazione delle spese ordinarie e straordinarie, rimanda al protocollo siglato l'8/3/2018 fra il Tribunale di Gela e il
Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Gela, che deve intendersi costituire parte integrante e sostanziale di questa memoria difensiva.”.
Sentiti i coniugi all'udienza presidenziale del 23.11.2020 e preso atto dell'esito negativo del tentativo di conciliazione, con ordinanza presidenziale prounciata in pari data venivano emessi i provvedimenti chiamati a regolare – in via provvisoria – i rapporti personali e patrimoniali tra i coniugi e tra questi e i figli, parzialmente modificata nel corso dell'udienza celebrata in data
25.5.2022 con riguardo all'articolazione dell'orario del diritto di visita paterno.
La causa veniva, quindi, istruita con gli esiti degli incarichi conferiti al Consultorio Familiare di
Gela e ai Servizi Sociali del comune di Gela – tesi, rispettivamente, ad accertare le capacità genitoriali di ambedue le parti e a compiere degli accertamenti sociali relativi al resistente CP_1
– nonché con le dichiarazioni rese dalla testimone (madre del resistente)
[...] Testimone_1
e con le prove documentali offerte in comunicazione dalle parti e ammesse nel corso del giudizio.
Inoltre, in ragione dell'emersione nel corso del giudizio di un rifiuto del minore Persona_1 nei confronti del padre, ne veniva disposto l'ascolto, assunto all'udienza del 28.9.2022.
Infine, all'udienza dell'11.9.2024 le parti precisavano le proprie conclusioni e la causa veniva, quindi, rimessa al collegio per la decisione con l'assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
***
Occorre, in via preliminare, chiarire che non possono essere tenuti in considerazione i documenti allegati alle comparse conclusionali e alle memorie di replica depositate dopo la rimessione della causa al collegio per la decisione in quanto esse devono contenere “le sole conclusioni già fissate dinanzi all'istruttore, e il compiuto svolgimento delle ragioni di fatto e di diritto su cui esse si fondano” in forza della loro natura di atto difensivo che ha la sola funzione di illustrare le domande e le eccezioni già ritualmente proposte, in modo da garantire che nella fase decisionale del procedimento non venga alterato – in pregiudizio dei diritti di difesa della controparte – l'ambito obiettivo della controversia, quale precisato nella fase istruttoria.
Sempre in via preliminare, appare opportuno dichiarare inammissibile la domanda avanzata dalla ricorrente con comparsa dell'11.5.2024 in quanto irritualmente proposta (mediante il deposito di un
5 atto difensivo denominato “comparsa conclusionale” benché la causa non fosse stata ancora rimessa al collegio per la decisione) e comunque eccentrica rispetto all'oggetto principale del presente giudizio.
Invero, per consolidato insegnamento della giurisprudenza della Suprema Corte, devono ritenersi manifestamente inammissibili le domande “connesse” sottoposte a rito ordinario, nel giudizio di separazione o divorzio: l'art. 40 c.p.c. – nella formulazione antecedente alla c.d. riforma Cartabia, applicabile ratione temporis al presente giudizio – consente, infatti, nello stesso processo il cumulo di domande soggette a riti diversi soltanto in ipotesi qualificate di connessione (tipizzate nelle ipotesi si cui agli artt. 31, 32, 34, 35 e 36 c.p.c.), così escludendo la possibilità di proporre più domande connesse soggettivamente e caratterizzate da riti diversi, diverse da quelle che sono strettamente attinenti all'oggetto del giudizio, in quanto consequenziali alle statuizioni ivi emanate in tema di rapporti personali tra le parti e di rapporti tra questi e la prole.
Conseguentemente, è esclusa la possibilità del simultaneus processus tra l'azione di separazione e quelle aventi ad oggetto – per limitarci al caso che ci occupa – il rimborso della quota di spese straordinarie sostenute dal genitore anticipatario, essendo questa ultima soggetta al rito ordinario, autonoma e distinta dalla prima (per l'affermazione del richiamato principio cfr. Cassazione,
Sentenza n. 18870 dell'8/9/2014; Sentenza n. 11828 del 21/5/2009; Sentenza n. 20638 del
22/10/2004 pronunciate in ipotesi di proposizione contestuale di domande risarcitorie e/o restitutorie e domande di separazione e/o divorzio).
2. Domanda di separazione personale dei coniugi
Nel merito, la domanda principale tendente ad ottenere la pronuncia di separazione personale dei coniugi deve essere accolta poiché come emerge chiaramente dagli atti processuali – segnatamente, dal fallimento del tentativo di conciliazione, dal complessivo tenore delle allegazioni contenute negli atti del giudizio e dalle dichiarazioni rese nel corso dell'udienza presidenziale nonché dagli esiti degli accertamenti compiuti dalla rete territoriale dei Servizi – si è verificata una condizione di incompatibilità personale tra i coniugi tale da rendere impossibile una comunione di vita fondata sull'affectio coniugalis e sulla reciproca assistenza come, peraltro, confermato dalla circostanza che le odierne parti hanno cessato di coabitare ormai da anni.
3. Domande di addebito della separazione avanzate da ambedue le parti
Deve rilevarsi, in primo luogo, che entrambe le parti hanno tempestivamente avanzato, nel corso del presente giudizio, domanda di addebito della separazione a carico dell'altro coniuge, motivo per il quale appare opportuno evidenziare che ai fini della pronuncia dell'addebito della separazione è necessario che sia raggiunta la prova che uno dei coniugi o entrambi abbiano tenuto un
6 comportamento volontariamente e consapevolmente contrario ai doveri nascenti dal matrimonio e che tale condotta, con la sua gravità, abbia determinato o contribuito a determinare la situazione di intollerabilità della ulteriore convivenza.
Ai fini dell'addebito della separazione ad uno dei coniugi occorre, infatti, accertare la sussistenza di un nesso di causalità tra i comportamenti costituenti violazione dei doveri coniugali accertati a carico di uno o entrambi i coniugi e l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza (cfr.
Cassazione, Ordinanza n. 40795 del 20/12/2021).
È, dunque, necessario che le parti alleghino degli elementi idonei a fornire la prova, in primo luogo, della violazione dei doveri che discendono dal matrimonio compiuta dal coniuge durante la convivenza o, comunque, durante lo svolgimento del rapporto coniugale – non rilevando, di converso, i comportamenti successivi alla manifestazione della crisi – e, in secondo luogo, che tale violazione sia stata la causa unica o prevalente della separazione (Cfr. Cassazione, Ordinanza n.
20866 del 21/7/2021; Ordinanza n. 16691 del 5/8/2020).
In ossequio al generale riparto degli oneri probatori, scolpito dall'art. 2697 c.c., occorre, poi, precisare che grava proprio sulla parte che richieda l'addebito a carico dell'altro coniuge l'onere di dimostrare la relativa condotta e la sua efficacia causale nel rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza, mentre è onere di chi eccepisce l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda, provare le circostanze su cui l'eccezione si fonda, vale a dire l'anteriorità della crisi matrimoniale ai fatti ad esso ascritti.
Ciò premesso in diritto, le domande di addebito avanzate da ambedue i coniugi non meritano accoglimento per i seguenti motivi.
Principiando dalla domanda proposta da , occorre rammentare che la Parte_1
ricorrente ha allegato che la causa del fallimento del rapporto coniugale e, in definitiva, della cessazione dell'affectio coniugalis è da ricondurre causalmente all'atteggiamento autoritario, geloso ed impositivo del marito che le avrebbe impedito di coltivare relazioni al di fuori del nucleo familiare e di seguire le proprie aspirazioni lavorative.
In particolare, la ricorrente ha esposto che la crisi della coppia si è definitivamente consumata in data 4.9.2019, allorquando il avrebbe improvvisamente abbandonato la residenza CP_1
familiare senza fornire alcuna spiegazione alla moglie.
Ebbene, la ricorrente non ha neppure articolato mezzi di prova idonei a suffragare la prospettazione dei fatti offerta in sede di ricorso, ragione per cui appare evidente l'infondatezza della domanda di addebito ivi proposta in quanto del tutto sfornita di prova.
7 Peraltro, dalle stesse dichiarazioni rese dalla in sede di udienza presidenziale (Cfr. verbale Pt_1 di udienza del 23.11.2020: “(…)Chiedo l'addebito al marito perché lui è andato via di casa tante volte, due volte lui ha tentato di suicidarsi con gli psicofarmaci e questo alla presenza di mio figlio di 11 anni;
mio marito quando era a casa faceva uso di psicofarmaci prescritti dal medico per depressione e ansia, mio marito è destabilizzato mentalmente e questo nuoce all'educazione dei figli. L'addebito lo chiedo perché lui se ne è andato più volte via di casa, si prende la macchina, mi prende i soldi dalla borsa o mi prende il bancomat o me lo blocca e io non posso nemmeno provvedere alla spesa per i bambini”) si desume che l'abbandono della residenza coniugale – lungi dall'essere un evento privo di plausibili spiegazioni – ha costituito (ulteriore) manifestazione di una crisi del rapporto matrimoniale già da tempo consumatasi la cui addebitabilità al resistente è, tuttavia, priva di qualsivoglia conforto istruttorio.
Con riguardo alla domanda dello stesso tenore avanzata da deve, d'altro canto, Controparte_1
rilevarsi che lo stesso ha ascritto alla moglie condotte analoghe a quelle che gli sono state addebitate in sede di ricorso, precisando di aver dovuto ricorrere a prodotti per favorire il sonno proprio a causa del clima invivibile che la ricorrente aveva creato in casa e di aver sofferto per le continue interferenze della famiglia d'origine della moglie.
Anche in questo caso le allegazioni del resistente non trovano adeguato riscontro negli elementi acquisiti nel corso del giudizio non essendo – in primo luogo – emerso alcun rilievo eziologico nella crisi coniugale delle riferite interferenze da parte della famiglia della . Pt_1
Inoltre, benché alla luce di quanto riferito dalla teste sembrino trovare conferma taluni Tes_1
episodi in cui la ricorrente avrebbe apostrofato il marito, non può trascurarsi che la genericità delle dichiarazioni rese non consente di appurare l'esistenza di nesso causale tra tali condotte e la crisi coniugale, sfociata nella separazione di fatto consumatasi nel settembre del 2019 (e ciò tenuto conto delle diverse crisi attraversate dalla coppia nell'arco della decennale unione, secondo quanto emerso in sede di audizione personale dei coniugi e riferito finanche agli esperti dei Servizi Sociali. Cfr. relazione dei Servizi Sociali del comune di Gela del 19.1.2023).
Peraltro, le circostanze riferite dalla testimone – invero, talvolta eccentriche rispetto al contenuto dei capitolati di prova ammessi (Cfr. verbale di udienza del 25.5.2022: “vero, in costanza di matrimonio, per esempio quando aspettava il bambino voleva che fosse messo il cognome suo
e l'ultima volta per il compleanno di il 22/7/2020 il bambino stava sempre con il Pt_1 Per_2
telefono in mano e voleva andare a casa e non voleva stare, stava sempre con la testa abbassata, per esempio alle feste di famiglia la ha sempre il ciclo, alle 9 cominciava sempre a dire che Pt_1
doveva andare a casa, ha comandato sempre lei, mio figlio era privo anche di accompagnare il
8 figlio da me (…) vero, preciso che quando era in gravidanza e veniva a pranzo o a cena Per_1 da noi si portava da mangiare e anche l'acqua e anche successivamente non ha mai mangiato nulla cucinato da me e non fa assaggiare nemmeno nulla ai bambini (…)”) – e il tenore delle dichiarazioni rese lasciano trasparire un certo astio della che getta senz'altro un'ombra Tes_1
sulla sua credibilità e ciò anche tenuto conto dello stretto legame di parentela che la lega al resistente (essendo la madre del ). CP_1
Infine, alcun rilievo possono assumere le prove documentali allegate alla comparsa di risposta.
Difatti, da un lato i documenti che riporterebbero delle conversazioni tenute dai due coniugi a mezzo mail o servizi di messaggistica – anche a voler tacere sulla loro irrilevanza rispetto all'eziologia della crisi, essendo l'uno astrattamente riferibile ad un periodo assai risalente rispetto alla separazione di fatto del 2019 (la mail, all. n. 14) e l'altro addirittura collocato in epoca successiva (gli sms, all. n. 13) – devono ritenersi privi di qualsiasi valenza probante non essendo dotate di caratteristiche tali da consentire di verificarne l'integrità e la non alterazione del loro contenuto originario;
dall'altro i referti medici contenuti nell'allegato n. 17 alla comparsa di risposta
– anch'essi risalenti in quanto rilasciati in data 7.7.2011 – non consentono di ascrivere alla Pt_1
la responsabilità delle lesioni riportate dalla madre e dalla sorella del resistente, poiché dalla lettura di tale documentazione medica si evince soltanto che le donne hanno subìto un'aggressione da parte di una persona a loro nota ma non anche che tale persona corrisponda all'odierna ricorrente.
Per tali ragioni, dunque, le domande di addebito proposte dalle parti devono, senz'altro, essere rigettate.
4. Domanda di affidamento dei figli della coppia (Gela, il 27.9.2009) e Persona_1
(Gela, il 22.7.2016) Persona_2
In ordine alle domande vertenti sull'affidamento dei figli minorenni della coppia, Per_1
e occorre preliminarmente – stante la richiesta di affidamento
[...] Persona_2
esclusivo avanzata da ambedue le parti – rilevare che nell'attuale contesto normativo, come modificato dalla legge 8 febbraio 2006, n. 54, al giudice è imposto di valutare prioritariamente la possibilità di disporre un affido condiviso dei figli minori alla coppia genitoriale, essendo tale modalità di affidamento quello maggiormente rispondente al superiore interesse del minore a coltivare con entrambe le figure genitoriali una proficua relazione.
È, tuttavia, noto che al nostro ordinamento non è sconosciuta la possibilità di derogare a tale regime ordinario quando nel corso del giudizio emergano elementi tali da far ritenere superata la presunzione di maggiore rispondenza dell'affido condiviso all'interesse della prole.
9 Va, infatti, evidenziato che ai sensi dell'articolo 337-quater c.c. l'affidamento esclusivo del figlio ad uno solo dei genitori può essere disposto soltanto quando vi siano elementi concreti che consentano di ritenere che l'affidamento all'altro genitore sia contrario all'interesse del minore.
Non può, infatti, trascurarsi che la responsabilità genitoriale è peculiare posizione giuridica, strumentale alla tutela del diritto dei figli al sano sviluppo della propria personalità avente, ai sensi dell'art. 30 Cost., rango costituzionale che si caratterizza quale complessa correlazione tra diritti e doveri, tutti finalizzati a garantire il soddisfacimento delle esigenze materiali, morali ed affettive del minore, nonché la promozione della sua personalità in modo da produrre una progressiva e fisiologica acquisizione di autonomia da parte dello stesso.
Invero, in un'ottica ordinamentale che valorizza il minore non solo in quanto oggetto passivo di tutela bensì quale persona la cui identità è in fase di formazione, ai genitori sono conferiti poteri di rappresentanza e gestione che consentono loro di assolvere ai doveri di protezione cui sono chiamati e che hanno quali punti di riferimento sia, in via prioritaria, i beni che afferiscono alla personalità del minore – in quanto tali irrinunciabili – (artt. 147 e 315 bis c.c.) sia gli interessi di natura patrimoniale della prole (artt. 320 e ss. c.c.).
Quindi, sebbene si privilegi una gestione del rapporto tra genitori e figli – siano essi nati o meno all'interno del matrimonio – fondato sul principio dell'accordo tra i genitori, quali primi e tendenzialmente migliori garanti della posizione giuridica di un soggetto meritevole di particolare posizione quale è il minore, il nostro ordinamento predispone poteri di intervento dell'autorità giurisdizionale laddove si ravvisino circostanze anche solo potenzialmente pregiudizievoli per la prole che possono anche consistere – per quel che interessa il presente giudizio – nell'insanabile frattura nei rapporti tra il figlio minore e un genitore, circostanza che può costituire grave ostacolo nella gestione condivisa delle responsabilità, corollario dell'ordinario regime dell'affidamento condiviso.
Nel valutare le deduzioni delle parti in tema di affidamento dei figli occorrerà dunque tenere presente che secondo un orientamento che si è ormai consolidato nella giurisprudenza di legittimità
– e a cui questo collegio intende dare continuità – “in materia di affidamento dei figli minori, il giudice deve attenersi al criterio fondamentale rappresentato dall'esclusivo interesse morale e materiale della prole, privilegiando quel genitore che appaia il più idoneo a ridurre al massimo il pregiudizio derivante dalla disgregazione del nucleo familiare e ad assicurare il migliore sviluppo della personalità del minore. L'individuazione di tale genitore deve essere fatta sulla base di un giudizio prognostico circa la capacità del padre o della madre di crescere ed educare il figlio, che potrà fondarsi sulle modalità con cui il medesimo ha svolto in passato il proprio ruolo, con
10 particolare riguardo alla sua capacità di relazione affettiva, di attenzione, di comprensione, di educazione, di disponibilità ad un assiduo rapporto, nonché sull'apprezzamento della personalità del genitore, delle sue consuetudini di vita e dell'ambiente che è in grado di offrire al minore” (Cfr.
Cassazione, Ordinanza n. 28244 del 4/11/2019).
Nel caso in cui, poi, debba essere vagliata la possibilità di derogare all'ordinaria modalità di esercizio della responsabilità genitoriale in favore dell'eccezionale regime dell'affidamento esclusivo ad uno solo dei genitori – come nel caso che ci occupa – non può non rammentarsi che la necessità di assicurare il superiore interesse del minore alla presenza comune dei genitori, idonea a garantirgli una stabile consuetudine di vita e salde relazioni affettive con entrambi – espressione del dovere dei primi di cooperare nell'assistenza, educazione ed istruzione – impone al giudice di verificare non solo l'idoneità o inidoneità genitoriale di entrambi i genitori, ma anche e, soprattutto, valutare le ricadute che la decisione sull'affidamento avrà nei tempi brevi e medio lunghi, sulla vita del figlio, privilegiando quel genitore che appaia il più idoneo a ridurre al massimo il pregiudizio derivante dalla disgregazione del nucleo familiare e ad assicurare il migliore sviluppo della personalità del minore (cfr. tra le ultime, Cassazione, Ordinanza n. 26796 del 19/9/2023).
Pertanto, l'individuazione di tale genitore deve essere fatta sulla base di un giudizio prognostico in virtù di elementi concreti circa la capacità del padre o della madre di crescere ed educare il figlio, che potrà fondarsi sulle modalità con cui il medesimo ha svolto in passato il proprio ruolo, con particolare riguardo alla sua capacità di relazione affettiva, di attenzione, di comprensione, di educazione, di disponibilità ad un assiduo rapporto, nonché sull'apprezzamento della personalità del genitore, delle sue consuetudini di vita e dell'ambiente che è in grado di offrire al minore.
Tale orientamento trova sostanziale riscontro anche nella giurisprudenza della Corte Edu, che, chiamata a pronunciarsi sul rispetto della vita familiare di cui all'art. 8 CEDU, pur riconoscendo all'autorità giudiziaria ampia libertà in materia di diritto di affidamento di un figlio di età minore, ha precisato che è comunque necessario un rigoroso controllo sulle "restrizioni supplementari", ovvero quelle apportate dalle autorità al diritto di visita dei genitori, e sulle garanzie giuridiche destinate ad assicurare la protezione effettiva del diritto dei genitori e dei figli al rispetto della loro vita familiare, di cui all'art. 8 della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo (cfr. Corte EDU, 4 maggio 2017, Improta c/Italia; Corte EDU, 23 marzo 2017, Endrizzi c/Italia; Corte EDU, 23 febbraio 2017, D'alconzo c/Italia; Corte EDU, 9 febbraio 2017, Solarino c/Italia; Corte EDU, 15 settembre 2016, c/Italia; Corte EDU, 23 giugno 2016, c/Italia; Corte EDU, 28 Per_3 Per_4
aprile 2016, Cincimino c. Italia).
11 Ciò detto con riguardo alla cornice normativa in cui deve inscriversi la vicenda oggetto del presente giudizio, nel valutare la fondatezza delle domande avanzate, rispettivamente, dalle parti, il Collegio
è chiamato ad analizzare le due figure genitoriali tenendo, in particolare conto, l'evoluzione del rapporto tra i figli minorenni e il padre – dalle fibrillazioni che hanno determinato la crisi del nucleo familiare sino alla frattura nella relazione parentale che sembra essersi registrata con riguardo al figlio come evidenziato dagli esiti degli accertamenti svolti dalla rete territoriale dei Per_1
Servizi incaricati.
In primo luogo, deve evidenziarsi che dagli esiti degli accertamenti demandati alla rete territoriale dei Servizi (Servizi Sociali e Consultorio Familiare) è emerso che la è indubbiamente la Pt_1
figura di riferimento principale per i figli minori della coppia in quanto genitore che – mutuando l'originaria organizzazione del consorzio familiare – è chiamato a farsi carico in via prevalente dei compiti di gestione e accudimento dei figli (Cfr. relazione del Consultorio di Gela del 18.1.2022:
“(…) In questo clima famigliare siffatto, chi maggiormente sa prendersi cura dei figli e sa badare esclusivamente alla quasi totalità dei bisogni o richiesta d'interventi di varia natura è la madre. Lei rientra in quel profilo genitoriale definito Genitore sicuro e flessibile сapace di mettere a segno modalità di cura caratterizzate da disponibilità continua nei confronti della prole favorendo cicli interpersonali basati sulla sicurezza e fiducia reciproca. Il figlio sa di trovare la madre a ogni ora del giorno e contare su di lei per ogni esigenza (…) emerge chiaramente che è (…) in Per_1
sintonia alla madre per comprovato coinvolgimento viscerale e accettazione attiva degli interessi della prole (…) (sorellina 5 anni) a causa del suo ritardo psicomotorio in attesa di una Per_2
valutazione più approfondita presso l'equipe dell'OASI DI Troina (EN) riceve dalla madre cure speciali nell'osservare la figlia carente di risposte pertinenti agli stimoli relazionali e dell'ambiente.
esige qualità empatiche particolari per entrare in risonanza con i suoi bisogni di crescita e Per_2
autonomia a cui la madre prontamente risponde alle necessità cambiandole il pannolino, curando
l'igiene, aiutandola a vestirsi e recarsi con lei dallo psicomotricista nel rispetto delle visite programmate per gli opportuni esercizi di cura”) ragione che ha condotto gli esperti a fornire un parere favore ad una domiciliazione prevalente della prole presso la residenza materna (Cfr. relazione del Consultorio Familiare di Gela del 18.1.2022: “la madre il genitore più adeguato a prendersi cura dei figli come del resto ha sempre fatto (…) La collocazione dei minori esige di continuare a vivere in casa con la madre e i nonni materni che contribuiscono al ménage familiare”, valutazione confermata con la relazione aggiornata del 30.8.2024).
Il Collegio, alla luce degli accertamenti espletati non può che condividere il parere favorevole del
Consultorio ad una domiciliazione della prole presso la residenza materna – cristallizzando, così, la
12 situazione di fatto consolidatasi sin dalla separazione di fatto consumata nel 2019 – in quanto maggiormente rispondete al superiore interesse della prole.
Difatti, con riguardo al minore non può tacersi che i problemi relazionali che lo stesso ha Per_1 manifestato con la figura paterna (e su cui si tornerà più diffusamente in seguito) rendono senz'altro impraticabile una diversa soluzione e ciò anche tenuto conto che per lo stesso la ricorrente rappresenta in via quasi esclusiva l'unica figura di riferimento, circostanza emersa con chiarezza nei colloqui effettuati con il Consultorio Familiare e con i Servizi Sociali di Gela e nell'ascolto assunto in corso di causa (Cfr. verbale di udienza del 28.9.2022: “Vivo con mia madre e mia sorella, noi viviamo al II piano al I piano ci sono i miei nonni materni. Il rapporto con mia madre è buono, se ho un problema mi rivolgo a lei;
il rapporto con mia sorella è buono, a volte litighiamo. Il rapporto con mio padre non è come quello con mia madre (il bambino sospira)”).
Con riferimento, invece, alla figlia occorre considerare che le particolari incombenze di Per_2
assistenza e cura che la stessa richiede suggeriscono di stabilire dei tempi di permanenza prevalenti della minore con il genitore che si è occupato in via principale (se non esclusiva, anche per ragioni di lavoro del padre) di farvi fronte, ossia la ricorrente . Pt_1
D'altro canto, non appaiono supportate da alcun tipo di elemento significativo le paventate condotte ostruzionistiche che la ricorrente avrebbe messo in campo per minare il rapporto tra i figli e il padre.
Occorre, difatti, osservare che sebbene in una prima fase del giudizio fosse emerso un significativo atteggiamento di chiusura della ricorrente nei confronti del marito – manifestato attraverso l'espressione di chiare riserve in ordine alle sue capacità genitoriali e plausibilmente influenzato dall'accesa conflittualità che contraddistingueva il loro rapporto – in seguito è stato possibile apprezzare un diverso approccio alle gestione del rapporto con l'altro genitore, come evincibile dal tenore della relazione dei Servizi Sociali del comune di Gela del 19.1.2023, la quale registra una significativa apertura della ad una prospettiva di cogestione dei figli, sulla scorta del Pt_1
riconoscimento del ruolo fondamentale rivestito dalla figura paterna per il benessere degli stessi (in particolare, di circostanza, invero, confermata in quella sede dallo stesso e Per_1 CP_1
resa evidente dal riferito rafforzamento del rapporto tra il padre e la figlia (Cfr. relazione: Per_2
“(…)Pare che il rapporto con l'ex moglie sia migliorato;
la stessa si è resa disponibile a incoraggiare gli incontri tra e il padre, che effettivamente hanno ripreso a svolgersi Per_1
proprio il giorno prima del colloquio presso questi Uffici. In occasione del compleanno del IG.
inoltre è stata organizzata un'uscita in famiglia fuori porta alla quale l'ex moglie e i figli Per_1
hanno preso parte. Si è rafforzato altresì il legame tra il padre e la piccola;
infatti, la Per_2
bambina va con lui tranquillamente, non solo nei giorni stabiliti da Decreto, è molto spontanea,
13 ricerca le attenzioni del padre e desidera sentirlo e vederlo quotidianamente, anche da remoto, qualora non siano possibili gli incontri in presenza. La scrivente ha provveduto a convocare presso questi Uffici anche l'ex moglie, IG.ra , e i minori, e Parte_1 Per_1 Per_2
. La IG.ra conferma quanto detto dall'ex marito;
si dimostra favorevole al
[...] Pt_1 rafforzamento del legame tra padre e figlio (…)”).
I superiori elementi di fatto, consentono di ricondurre gli esiti infausti degli interventi finalizzati al recupero della relazione personale e affettiva tra il minore e il resistente non Persona_1
certo ad una volontà della ricorrente di alienare la figura paterna – tenuto anche conto dei diversi esiti relativi al rapporto tra il padre e la figlia (la cui tenera età renderebbe più agevole per Per_2 il genitore di riferimento ostacolare i rapporti con l'altro), per il quale, non a caso, non è stato richiesto alcun intervento – bensì alle complesse dinamiche hanno caratterizzato la relazione parentale tra il e il figlio maggiore sulla quale hanno pesato le fibrillazioni che hanno CP_1
attraversato il matrimonio della coppia – ancor prima della completa disgregazione del nucleo familiare – nonché le marcate differenze caratteriali tra il genitore e lo stesso minore.
Ciò risulta evidente già dalla prima relazione redatta dal Consultorio Familiare (“(…) LE è disallineato con la figura paterna per scarsa risonanza emotiva (…) quel pizzico di complicità che avrebbe potuto promuovere un'alleanza col padre per un efficace rapporto d'intesa, è stato frequentemente mortificato da disapprovazioni che tutt'oggi alimentano la percezione di un figura paterna scarsamente incline alla spontaneità e schiavo della precisione ai limiti dell'ossessione. In sua presenza, stenta a muoversi libero e sicuro in casa, il rischio di essere ripreso è alto, Per_1
per questo, si sforza qualche volta, di compiacerlo per sottrarsi dai soliti inopportuni commenti o peggio, litigi. Egli ha compreso che il padre avrebbe voluto un figlio più intraprendente nei rapporti sociali come fare parte di un gruppo Scout o di una squadra di calcio e così via non curandosi delle sue inclinazioni naturali orientati verso lo studio e l'approfondimento di alcune materie come la storia che esercita un forte fascino fino a motivare a volere fare da grande, il professore. Per_1
E' un tipo intellettuale che ama esercitare le curiosità sul mondo per conoscere le sue essenze e formarsi delle mappe cognitive per arricchire le idee aggiornando i concetti e andare fino in fondo fermandosi solo quando è appagato (…)”) che tratteggia un quadro fattuale confermato dallo stesso sia in sede di audizione presso i Servizi Sociali (“Rispetto al rapporto con il padre, il Per_1
minore spiega con molta lucidità e piena consapevolezza le motivazioni che lo hanno indotto a non volerlo più incontrare;
dichiara di essersi sentito deluso dal comportamento del padre e di temere che, una volta riallacciati i rapporti, possa rivivere la sensazione di abbandono già sperimentata”) sia nel contesto dell'ascolto effettuato in corso di causa, occasione in cui ha esposto le ragioni del
14 suo rifiuto nei confronti del padre (Cfr. verbale dell'udienza del 28.9.2022: “Il rapporto con mio padre non è come quello con mia madre (il bambino sospira). Mio padre non mi chiama , ieri nemmeno gli auguri di compleanno mi ha fatto. Lui vive a Gela e non mi è venuto a trovare, né mi ha chiamato, mio padre non mi cerca da un po' di tempo, ma io con lui non mi sento molto a mio agio, perché lui alza spesso la voce. (…) Io non voglio andare con mio padre, perché una volta che io ero andato con mia sorella, poiché lui ha sbalzi di umore, e io percepivo nervosismo e eravamo a casa dei nonni paterni e io volevo chiamare mia madre, ma lui me lo ha impedito perché mi ha strappato il telefono dalle mani con violenza e lo ha buttato via e questo è successo due anni fa, ero impaurito, da allora non ho più voluto vederlo”).
Invero, diversamente da quanto sostenuto dal resistente nelle proprie difese conclusive, il
Consultorio Familiare non ha certificato una condotta ostruzionistica della madre bensì ha preso atto dell'atteggiamento sfiduciato di ambedue le parti di fronte alle persistenti resistenze del minore nei confronti del padre e alle conseguenze del fallimento di una composizione degli effetti della conflittualità che ha caratterizzato i loro rapporti (Cfr. relazione del 30.8.2024: “(…) si riscontra un padre che disapprova il profilo psicologico a suo carico. Non si riconosce nella figura di genitore preoccupato incerto con difficoltà a promuovere adeguate risposte ai bisogni dei figli, per scarsa capacità empatica e non solo. Inizialmente, voleva declinare l'invito, poi, persuaso dal suo avvocato, si motiva a fornire elementi a sostegno di un differente profilo, meritevole di approfondimento, che non ha avuto luogo, per mancato impegno assunto (…)Il figlio che rifiuta il padre non è opera del destino o di un difetto genetico: così è nato e nessuno può farci nulla, oppure, il destino ha voluto così. Ma, è parte del prodotto di frequenti contrasti, confluiti in una crescente insoddisfazione per il mancato raggiungimento degli obiettivi necessari a far funzionare la coppia e la dinamica famigliare su più aree (…)Una plausibile spiegazione, richiama in causa i trascorsi in famiglia e in altre occasioni, mancanti di quella “affinità elettiva” responsabile dell'insoddisfazione dei bisogni emotivi, che in epoca infantile, non sono stati debitamente corredati da risposte adeguate: presenza, contatto, cura, affetto, complicità, elementi indispensabili per assicurare ai figli, un futuro di rapporti sani, equilibrati e felici, non solo con i genitori, ma anche con le altre persone che entreranno a far parte delle loro esistenza. Pertanto, in questa fase così importante per lo sviluppo dei bambini, corrispondente ai primi mesi dopo la nascita e non solo, è bene stare attenti nel considerarli e nel rispondere ai loro bisogni, senza commettere l'errore di ignorarli o trascurarli, credendo che siano troppo piccoli, per accorgersi delle nostre disattenzioni (…) è necessaria, la disponibilità del figlio e quella della madre, ormai, stanca e sfiduciata nell'ascoltare la teoria delle buone intenzioni, con esitazioni. Altrettanto stanco e
15 sfiduciato il padre, nel ravvisare le stesse modalità di gestione famigliare, che inibiscono la libertà di espressione dei figli a vivere momenti di svago fuori casa, per eccesso di protezione e sicurezza a scapito di una vita sociale più allargata. A suo dire: ogni proposta diversa da quella deliberata in famiglia, è stata bocciata o quanto meno boicottata, confermando la poca considerazione che hanno del padre”).
L'evoluzione delle dinamiche personali tratteggiata nel corso dello svolgimento del presente giudizio consentono pertanto di rigettare le domande di affidamento esclusivo avanzate da ambedue le parti.
Difatti, entrambi i genitori – nonostante le difficoltà riscontrate e a prescindere dagli esiti solo parzialmente positivi (ossia con riguardo alla posizione della minore – si sono Per_2 fattivamente attivati per assicurare ai figli un'adeguata relazione parentale, rispettosa del loro diritto alla bigenitorialità.
Invero, non risultano provate né le condotte ostruzionistiche ascritte alla ricorrente, né i disordini comportamentali o situazioni di dipendenza da sostanze di abuso addebitate al resistente (non provate dalla ricorrente e comunque parzialmente smentite dalla produzione documentale allegata alla comparsa di risposta. Cfr. all. n. 6 e 7) – al quale vengono semmai riconosciuti profili di ansia che si riverberano nell'approccio con i figli – motivo per cui appare opportuno confermare l'affidamento dei figli minori ad ambedue i genitori stabilendone la domiciliazione prevalente presso la residenza materna, a ciò non ostando i rilievi delle difficoltà di accudimento riscontrate nel padre rispetto alle particolari esigenze della minore da parte del Consultorio Familiare, Per_2 poiché evidentemente superate anche mediante l'ausilio di una presente rete familiare di supporto.
In ordine al diritto di visita occorre, tuttavia, differenziare la posizione dei due figli della coppia.
Con riferimento alla minore appare conforme al suo superiore interesse Persona_2 confermare l'articolazione dei tempi di frequentazione con il padre stabiliti in sede di provvedimenti provvisori e urgenti – così come modificati nel corso dell'udienza del 25.5.2022 – stabilizzando così un assetto ampiamente sperimentato dalle parti e persino talvolta ampliato, in melius, su accordo delle parti (cfr. relazione dei Servizi Sociali di Gela).
Con riguardo, invece, al diritto di visita del figlio ritiene il collegio che – in ragione della Per_1
sua età e del suo persistente atteggiamento di sfiducia nei confronti del padre – sia opportuno subordinarlo al consenso dello stesso minore, il quale dovrà decidere in autonomia i tempi e le modalità di frequentazione del padre.
è, difatti, un ragazzo adolescente (avendo già compiuto quindici anni) che è apparso a Per_1
tutti gli esperti che vi hanno interagito particolarmente maturo per la sua età e che ha espresso una
16 chiara e argomentata posizione circa la sua indisponibilità attuale alla partecipazione ad un progetto di riavvicinamento con il padre, come sopra evidenziato.
I superiori elementi, riscontrati dal Tribunale in sede di ascolto, impongono – allo stato e con le precisazioni che verranno appresso esplicitate – di rispettare la volontà del minore poiché, imporre un diritto di visita standardizzato e percepito persino quale punitivo per lo stesso (Cfr. relazione del
Consultorio Familiare di Gela del 30.8.2024) rischierebbe di pregiudicare ulteriormente i margini di un potenziale recupero della relazione parentale e di frustrare, altresì, il diritto all'autodeterminazione di Persona_1
Tale soluzione, invero non priva di precedenti autorevoli (Cfr. Cassazione, Sentenza n. 20107 del
7/10/2016) appare anche la più rispettosa della ratio profonda che illumina l'ascolto del minore che, ai sensi dell'art. 337 octies c.c. – applicabile ratione temporis al presente giudizio – non si risolve in mero orpello processuale ma costituisce l'inveramento del principio secondo il quale la voce del minore può (e deve) trovare ingresso nei procedimenti in cui devono essere assunte decisioni che lo riguardano (purché nelle forme e con le cautele previste dall'ordinamento), oggetto di un vero e proprio diritto dello stesso, riconosciuto dall'art. 315 bis c.c., che si estende ben oltre l'orizzonte della vita familiare affacciandosi sulle dinamiche processuali che seguono la crisi del consorzio familiare.
Tuttavia appare essenziale demandare al Consultorio Familiare di Gela di:
- Attivare – previa manifestazione del consenso da parte degli interessati – un percorso di sostegno alla genitorialità finalizzato, principalmente, a favorire il consolidamento di schemi comportamentali idonei ad assicurare il rispetto della bigenitorialità e a preservare l'immagine dell'altro genitore nei confronti del figlio;
- Monitorare il nucleo familiare al fine di verificare la persistenza del rifiuto manifestato da nei confronti del padre ed elaborando – solo in caso di ravvisata Persona_1
disponibilità da parte del minore – un programma finalizzato al recupero della relazione personale e affettiva tra quest'ultimo e il genitore.
Lo svolgimento del superiore incarico dovrà essere oggetto di relazione a carattere semestrale da inviare al Giudice Tutelare territorialmente competente investito – in forza dell'art. 337 c.c. – del potere di vigilanza sull'osservanza dei provvedimenti adottati da questo Tribunale in materia di affidamento del minore Persona_1
5. Domanda di mantenimento dei figli della coppia (Gela, il 27.9.2009) e Persona_1
(Gela, il 22.7.2016) Persona_2
17 Prendendo in esame la domanda di mantenimento per i figli minori della coppia è necessario – nel determinare l'ammontare dell'assegno a titolo di contributo al mantenimento a carico del resistente, quale genitore non domiciliatario – osservare, in primo luogo, che l'obbligo di mantenimento del minore da parte del genitore non domiciliatario deve far fronte ad una molteplicità di esigenze, non riconducibili al solo obbligo alimentare ma estese all'aspetto abitativo, scolastico, sportivo, sanitario, sociale, all'assistenza morale e materiale, alla opportuna predisposizione di una stabile organizzazione domestica, idonea a rispondere a tutte le necessità di cura e di educazione, secondo uno standard di soddisfacimento correlato a quello economico e sociale della famiglia di modo che si possa valutare il tenore di vita corrispondente a quello goduto in precedenza (Cfr. Cassazione,
Ordinanza n. 16739 del 6/8/2020).
Tale valutazione deve essere, ad ogni modo, effettuata considerando che l'art. 316 bis c.c. – nel prevedere che entrambi i genitori devono adempiere all'obbligazione di mantenimento dei figli in proporzione alle rispettive sostanze e secondo la loro capacità di lavoro professionale o casalingo – non detta un criterio automatico per la determinazione dell'ammontare dei rispettivi contributi ma prevede un sistema più completo ed elastico di valutazione, che tenga conto non solo dei redditi, ma anche di ogni altra risorsa economica e delle capacità di svolgere un'attività professionale o domestica, e che si esprima sulla base di un'indagine comparativa delle condizioni di entrambi i genitori e della loro evoluzione rispetto al momento di disgregazione del nucleo familiare.
Sul punto, il costante orientamento della Suprema Corte riconosce all'art. 316 bis c.c. (al pari del precedente art. 148 c.c.) la funzione di garanzia del diritto dei figli al mantenimento (art. 315 bis
c.c.), nella parte in cui prescrive che entrambi i genitori devono adempiere all'obbligazione di mantenimento della prole in proporzione alle rispettive sostanze e secondo la loro capacità di lavoro professionale o casalingo con ciò non dettando un criterio automatico per la determinazione dell'ammontare dei rispettivi contributi, “fornito dal calcolo percentuale dei redditi dei due soggetti
(che finirebbe per penalizzare il coniuge più debole)” ma prevedendo “un sistema più completo ed elastico di valutazione, che tenga conto non solo dei redditi, ma anche di ogni altra risorsa economica e delle (…) capacità di svolgere un'attività professionale o domestica, e che si esprima sulla base di un'indagine comparativa delle condizioni - in tal senso intese - dei due obbligati” (Cfr.
Cassazione, Ordinanza n. 5242 del 28/2/2024).
Tale articolato sistema è funzionale a garantire che il minore non venga pregiudicato nel suo percorso evolutivo e di crescita a causa della crisi della coppia genitoriale attraverso l'edificazione di un assetto di obblighi posti a carico di entrambi i genitori che abbia l'effetto – se non proprio di
18 annullare – quanto meno di minimizzare le ricadute economiche della disgregazione del consorzio familiare.
Ciò appare evidente dal disposto dell'art. 337 ter, co. 4 c.c. il quale prevede che: “ciascuno dei genitori provvede al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito;
il giudice stabilisce, ove necessario, la corresponsione di un assegno periodico al fine di realizzare il principio di proporzionalità, da determinare considerando:1) le attuali esigenze del figlio. 2) il tenore di vita goduto dal figlio in costanza di convivenza con entrambi i genitori. 3) i tempi di permanenza presso ciascun genitore. 4) le risorse economiche di entrambi i genitori.5) la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore”.
Per determinare la misura del contributo al mantenimento da imporre al genitore obbligato, occorre rilevare che dalla documentazione in atti (segnatamente dalle certificazioni uniche riferibili agli anni di imposta 2019, 2018 e 2017 prodotti in allegato alla memoria di costituzione e dalle buste paga in atti nel corso del giudizio) si evince che percepisce redditi annuali pari a Controparte_1 circa € 38.000,00 nonché entrate mensili corrispondenti ad almeno € 1.800,00 con cui deve far fronte al solo prestito contratto in costanza di matrimonio con la (con scadenza Controparte_2 nel 2027) per il quale il datore di lavoro opera una trattenuta pari all'importo della rata di circa €
113,00 non essendo emersi altri oneri rilevanti.
Difatti, non meritano considerazione né l'allegato prestito contratto con la Findomestic poiché – anche a voler tacere tardiva produzione della relativa prova (versata in atti ben oltre le barriere preclusive di cui all'art. 183, co. 6 c.p.c. e in occasione di una produzione documentale che era finalizzata a fornire al Tribunale un aggiornamento circa la situazione reddituale e patrimoniale e non anche ad operare un'inammissibile ampliamento del compendio probatorio) – esso risulta essere già estinto né, tanto meno, le tasse universitarie relative al percorso di laurea intrapreso dal resistente, il quale, pur costituendo apprezzabile tentativo di ampliare il proprio bagaglio personale e professionale, non può costituire elemento idoneo ad incidere sulla misura degli obblighi di mantenimento sullo stesso gravanti.
Pertanto, sulla scorta dei superiori elementi, appare equo confermare in € 500,00 mensili la misura del contributo al mantenimento dei minori e – tenuto Persona_1 Persona_2
conto dei maggiori oneri di accudimento gravanti sul genitore domiciliatario che, peraltro, risulta privo di occupazione – nonché la misura della contribuzione, pari al 50%, alle spese straordinarie da sostenere per i figli secondo il regime indicato nel Protocollo d'intesa dell'8.3.2018 stipulato dal
Tribunale di Gela e dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Gela.
6. Domanda di mantenimento della moglie
19 In ordine alla domanda di contenuto economico formulata da parte ricorrente, deve essere osservato preliminarmente che al coniuge cui non sia addebitabile la separazione spetta, ai sensi dell'art. 156
c.c., un assegno tendenzialmente idoneo ad assicurargli un tenore di vita analogo a quello che aveva prima della separazione.
Occorre, infatti, tenere presente che – a differenza di quanto non avvenga con lo scioglimento e con la cessazione degli effetti civili del matrimonio – la separazione personale è una situazione temporanea che lascia permanere il vincolo coniugale, sospendendo i doveri personali dei coniugi di collaborazione, coabitazione e fedeltà ma mantenendo attuale il dovere di assistenza materiale che grava su ciascuno di essi, situazione affatto differente dalla solidarietà post-coniugale che caratterizza il rapporto tra le parti dopo il divorzio (cfr. Cassazione, Ordinanza n. 4327 del
10/2/2022 e Sentenza n. 12196 del 16/5/2017).
Tuttavia, ulteriore presupposto necessario per il riconoscimento di un assegno per il contributo al mantenimento di uno dei due coniugi è che il beneficiario versi in stato di bisogno – inteso in questo particolare ambito come mancata disponibilità di redditi propri tali da fargli mantenere una tenore di vita analogo a quello tenuto in costanza di matrimonio – e che sussista una apprezzabile differenza di reddito tra i coniugi.
Ebbene, dagli atti del giudizio emerge chiaramente che è soggetto privo Parte_1
di occupazione e di esperienza lavorativa – essendosi dedicata, durante la decennale convivenza matrimoniale, all'accudimento dei figli e alla gestione della casa – che non gode di redditi propri diversi da quelli versati dal marito a titolo di mantenimento, in forza dei provvedimenti provvisori e urgenti emessi in corso di causa, e ai contributi pubblici, segnatamente l'assegno unico e l'indennità di frequenza finalisticamente destinati a spese sostenute nell'interesse dei minori.
Deve, peraltro, ribadirsi che benché il resistente abbia allegato che la moglie si è volontariamente astenuta dallo svolgere attività lavorativa – dal complessivo esito dell'istruttoria espletata nel corso del giudizio – appare maggiormente plausibile che il mancato inserimento nel mondo del lavoro da parte della sia dipeso da una organizzazione familiare concordata tra i coniugi (pur non Pt_1
essendo emersa qualsivoglia imposizione da parte del solo ) il cui peso economico, nel CP_1
momento della disgregazione del nucleo, non può certo gravare esclusivamente sul coniuge economicamente più debole.
Peraltro, l'assenza di esperienze lavorative e l'età sono fattori che rendono remota la possibilità di inserimento nel mercato del lavoro da parte della ricorrente, specie tenendo conto dell'impegno richiesto per l'assistenza e le cure necessarie alla figlia Per_2
20 Considerate le sopra esposte condizioni economiche delle parti appare, quindi, congruo determinare in favore della ricorrente un contributo mensile pari ad € 250,00 – anch'esso in conferma di quanto già disposto in sede di provvedimenti interinali – da rivalutare annualmente secondo gli indici
ISTAT-FOI e da versare entro giorno cinque di ogni mese.
7. Spese del giudizio
Le spese di lite, considerata la natura della causa e il suo complessivo esito – anche con riguardo al sub-procedimento di modifica introdotto ai sensi dell'art. 709, ult. co. c.p.c. – e tenuto conto della complessità degli accertamenti richiesti, devono essere integralmente compensate tra le parti, ai sensi dell'art. 92 c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, uditi i procuratori delle parti, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pronunziando:
1) PRONUNCIA la separazione tra i coniugi , nata a [...] il Parte_1
7.12.1977, e , nato a [...] il [...], i quali hanno contratto matrimonio Controparte_1
civile a Gela in data 8.5.2009, trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Gela con atto di matrimonio n. 16 Parte I Serie/Uff.– anno 2009;
2) AFFIDA ad entrambi i genitori i figli (Gela, il 27.9.2009) e Persona_1 [...]
(Gela, il 22.7.2016), con domiciliazione prevalente presso la residenza Persona_2
materna;
3) REGOLA il diritto di visita paterno nei seguenti termini: potrà vedere e Controparte_1
tenere con sé la figlia quando vorrà – previo accordo con il genitore Persona_2
domiciliatario – e, in caso di disaccordo, almeno: per due pomeriggi a settimana dal lunedì al venerdì dalle ore 17.30 alle ore 21.00 (in caso di disaccordo sui giorni, nelle giornate di martedì e giovedì) e a fine settimana alternati dalle ore 15.00 del sabato alle ore 20.00 della domenica, nonché per sette giorni durante il periodo natalizio (in modo che il giorno di
Natale vi sia compreso ad anni alterni), per tre giorni consecutivi durante il periodo pasquale (in modo che il giorno di Pasqua vi sia compreso ad anni alterni) e per quindici giorni consecutivi o meno durante il periodo estivo. potrà vedere e Controparte_1
tenere con sé il figlio previa manifestazione di volontà del minore e con Persona_1 modalità e tempi con lo stesso concordati ”;
4) DISPONE che il Consultorio Familiare di Gela e i Servizi Sociali del comune di Gela – ciascuno secondo le rispettive aree di spettanza – la presa in carico del nucleo familiare al fine di:
21 a. Attivare – previa manifestazione del consenso da parte degli interessati (
[...]
e ) – un percorso di sostegno alla genitorialità Parte_1 Controparte_1
finalizzato, principalmente, a favorire il consolidamento di schemi comportamentali idonei ad assicurare il rispetto della bigenitorialità già messi in campo e a preservare l'immagine dell'altro genitore nei confronti del figlio;
b. Monitorare il nucleo familiare al fine di verificare la persistenza del rifiuto manifestato da nei confronti del padre ed elaborando – solo in caso di ravvisata Persona_1
disponibilità da parte del minore – un programma finalizzato al recupero della relazione personale e affettiva tra quest'ultimo e il genitore;
5) DISPONE che il Consultorio Familiare di Gela presenti al giudice tutelare territorialmente competente una relazione a carattere semestrale;
6) RIGETTA le domande di addebito avanzate da ambedue le parti;
7) PONE a carico di l'obbligo di corrispondere in favore di Controparte_1 [...]
l'importo di € 500,00 mensili a titolo di contributo per il mantenimento dei Parte_1
figli (Gela, il 27.9.2009) e (Gela, il Persona_1 Persona_2
22.7.2016), da rivalutare annualmente secondo gli indici ISTAT-FOI e da versare entro giorno cinque di ogni mese;
8) PONE a carico di l'obbligo di contribuire in misura del 50% alle spese Controparte_1
straordinarie per i figli (Gela, il 27.9.2009) e Persona_1 Persona_2
(Gela, il 22.7.2016) preventivamente concordate e regolate secondo il regime indicato nel
Protocollo d'intesa dell'8.3.2018 stipulato dal Tribunale di Gela e dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Gela;
9) PONE a carico di l'obbligo di corrispondere in favore di Controparte_1 [...]
l'importo di € 250,00 mensili a titolo di contributo per il suo Parte_1
mantenimento, da rivalutare annualmente secondo gli indici ISTAT-FOI e da versare entro giorno cinque di ogni mese;
10) COMPENSA integralmente le spese di giudizio;
11) DISPONE che la presente sentenza, in copia autentica, venga trasmessa al competente ufficiale di Stato civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. 3 novembre 2000 n. 396.
Così deciso a Gela nella camera di consiglio della Sezione Civile del Tribunale, il 22/3/2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
Pietro Enea Vincenzo Accardo 22
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GELA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Vincenzo Accardo Presidente
dott.ssa Serena Berenato Giudice
dott. Pietro Enea Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 848/2020 del Ruolo Generale Affari Civili e Contenzioso vertente
TRA
(C.F.: , nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. VESPO TOMMASO, rappresentante e difensore
Ricorrente
CONTRO
(C.F.: ), nato a [...] il [...], rappresentato e Controparte_1 C.F._2
difeso dagli avvocati ENIA FRANCESCO e COMANDATORE ROSALIA, presso il cui studio è elettivamente domiciliato
Resistente
E CON L'INTERVENTO del PUBBLICO MINISTERO
Interveniente necessario
Oggetto: Separazione giudiziale
Conclusioni della parti: come da conclusioni rese all'udienza dell'11.9.2024
MOTIVI DELLA DECISIONE
1
1. Esposizione dei fatti del giudizio
Con ricorso depositato in data 18.6.2020 , premesso di aver contratto, a Parte_1
Gela in data 8.5.2009, matrimonio civile con , trascritto nei registri dello Stato Controparte_1
Civile del Comune di Gela con atto di matrimonio n. 16 Parte I Serie/Uff.– anno 2009 (Cfr. certificato allegato al ricorso), unione dalla quale sono nati i due figli (Gela, il Persona_1
27.9.2009) e (Gela, il 22.7.2016), chiedeva che venisse pronunciata la Persona_2 separazione personale dal coniuge con addebito a carico di quest'ultimo.
Esponeva che il nucleo familiare ha sempre vissuto presso l'immobile sito a Gela in via della Menta
n. 58, di proprietà dei suoi genitori i quali l'hanno concesso in comodato d'uso alla figlia.
Deduceva che il rapporto di coppia non era mai stato sereno per i frequenti litigi dovuti alle instabilità caratteriali del marito – il quale ha manifestato, nel tempo, problemi di depressione che l'ha portato a fare uso di antidepressivi – e alla sua immotivata gelosia, tale da impedire alla moglie
– sia nei periodi in cui lo stesso lavorava all'estero, sia nei periodi in cui faceva rientro a Gela – di dedicarsi ad attività diverse da quelle di accudimento dei figli e di coltivare ogni tipo relazione con amici e parenti.
Allegava che il le ha impedito, altresì, di trovare un impiego nonostante il possesso di CP_1
adeguati titoli professionali costringendola, in tal modo, in una condizione di dipendenza economica.
Aggiungeva, inoltre, di aver più volte sorpreso il resistente a fare uso di sostanze stupefacenti
(cannabinoidi) nei periodi di permanenza a Gela e ciò sebbene si fosse impegnato con la moglie ad astenersi dall'assumere tali sostanze.
Precisava, difatti, che i rapporti tra i coniugi si sono definitivamente deteriorati allorquando il
4.9.2019 il resistente è stato trovato nei pressi di un locale lido in stato confusionale – determinato dall'uso contestuale di stupefacenti e antidepressivi – e bagnato per essersi tuffato in mare ancora vestito dalla moglie, la quale avvisava i genitori del marito e lo riaccompagnava a casa.
Esponeva che dopo qualche ora – senza alcuna spiegazione – il resistente si era allontanato di casa arrivando persino, in data 11.11.2019, a disattivare il bancomat in uso alla moglie e disinteressandosi da quel momento del mantenimento dei membri della famiglia, al quale ha contribuito solo dopo ripetuti solleciti e previa documentazione delle spese che la ricorrente aveva affrontato per i figli, costretta ad avvalersi del sostegno economico della sua famiglia d'origine.
Aggiungeva che il resistente si è reso parimenti inadempiente rispetto ai doveri di cura e frequentazione della prole, provocando nei figli minori malessere e disagio e rendendo evidenti le sue carenze educative.
2 Rassegnava, infine, le seguenti conclusioni: “
1.Sia Pronunciata la separazione personale dei coniugi per fatto addebitabile al sig. .
2.Disporre, nell'esclusivo interesse dei Controparte_1
minori un sostegno alla genitorialità, seguendo un percorso di aiuto psicologico, da parte del sig.
, mirato a comprendere e migliorare la relazione con i figli, gli stili educativi e Controparte_1
comunicativi in famiglia per favorire una crescita migliore dei figli stessi.
3.Affidare in via esclusiva e preminente i minori e , alla madre, unico Persona_1 Persona_2
genitore con la quale attualmente convivono, chiedendo altresì al Giudice di volere assumere nell'interesse dei minori ogni opportuno provvedimento in merito alla frequentazione dei minori con il padre.
4.Disporre CTU medico legale al fine di verificare le condizioni psico-fisiche del sig.
, ed in particolare se lo stesso continua a far uso di sostanze stupefacenti.
5.Sia Controparte_1 posto a carico del l'obbligo a corrispondere alla moglie, entro il giorno 5 di ogni mese un Pt_2 congruo assegno mensile pari ad €250,00 (duecentocinquanta/00), da rivalutarsi annualmente secondo l'indice ISTAT, a partire dal giorno del deposito della presente domanda entro il giorno 5 di ogni mese, per il suo mantenimento.
6.Sia posto a carico del sig. a Controparte_1 corrispondere ai figli minori per il loro fabbisogno € 700,00(SETTECENTO/00). Oltre il 50% delle spese extra-assegno per i figli stessi. Secondo quanto previsto dal Protocollo sottoscritto il
08/03/2018 tra magistrati ed avvocati presso il Tribunale di Gela ed a cui le parti fanno espresso riferimento (…) Le parti si impegnano reciprocamente a consultarsi prima di prendere decisioni di particolare importanza per i figli relativamente all'istruzione, educazione e salute della stessa, tenuto conto dei loro bisogni, capacità, inclinazioni naturali ed aspirazioni, mentre ciascun genitore eserciterà separatamente le facoltà connesse alla responsabilità genitoriale nelle questioni di ordinaria amministrazione quando avrà con sé i figli. Al fine di non turbare l'equilibrio psichico della minore, ciascun genitore si impegna a presentare e a far frequentare ai figli il proprio partner, solo nel caso in cui il genitore abbia con quest'ultimo una relazione duratura e seria. Entrambi i genitori si obbligano a prestare parere favorevole al rilascio dei documenti relativi alla minore, quali la carta di identità valida per l'espatrio e\o il passaporto. Che i ricorrenti, si impegnano a collaborare nel bene dei minori, ad avere rapporti civili, per quanto possibile pacifici e a mettersi a disposizione dell'altro nel caso in cui sorga la necessità di avere i bambini al di fuori dei giorni previsti”.
Con comparsa di risposta depositata in data 23.11.2020 si costituiva contestando Controparte_1 quando esposto in ricorso e attribuendo l'esito infausto del rapporto matrimoniale alle reiterate intromissioni dei genitori della moglie nelle scelte relative alla famiglia nonché alle intemperanze della ricorrente, la quale nel corso del matrimonio ha sovente tenuto atteggiamenti violenti – anche
3 nei confronti della famiglia del marito – e sofferto di stati depressivi talmente gravi da manifestare propositi suicidari, mai curati per l'opposizione della famiglia d'origine.
Rappresentava di non aver mai posto divieti alla moglie – specie quando si trovava all'estero per lavoro – e di averla, anzi, spronata ad uscire di casa e a trovarsi un lavoro che avrebbe giovato sia al carattere della moglie, sia alle finanze familiari.
Esponeva, difatti, di essersi fatto integralmente carico delle spese familiari comprese quelle relative alla ristrutturazione della casa coniugale – di proprietà del suocero – pari a circa € 50.000,00.
Negava, altresì, di fare uso di psicofarmaci e di sostanze stupefacenti – come confermato dagli esiti dei drug test a cui viene periodicamente sottoposto dal proprio datore di lavoro – precisando di aver cominciato ad assumere prodotti per facilitare il sonno solo dopo anni di contrasti con a moglie.
Con riguardo all'episodio del 4.9.2019, contestava la ricostruzione dei fatti operata dalla ricorrente, evidenziando di essere entrato in acqua in pantaloncini da corsa per cercare refrigerio – in considerazione delle elevate temperature – dopo la consueta corsa mattutina in spiaggia e di aver lasciato l'abitazione familiare solo poiché cacciato dalla moglie.
Aggiungeva, inoltre, di aver sempre cercato i figli dalla separazione di fatto ma di aver trovato la netta opposizione della . Pt_1
In ordine ai propri doveri di contribuzione al mantenimento della famiglia, allegava di aver disattivato il bancomat in uso alla moglie per tentare di arginare le eccessive spese dalla stessa effettuate ma di aver, d'altro canto, provveduto alle spese occorrenti mediante il regolare versamenti di denaro alla moglie a mezzo di bonifico.
Chiedeva, infine, al Tribunale di: “1) pronunciare separazione con addebito alla ricorrente, atteso che la crisi dell'unione coniugale è interamente addebitabile alla IG.ra ; 2) Parte_1
disporre, nell'esclusivo interesse dei minori, un sostegno alla genitorialità seguendo un percorso di aiuto psicologico da parte della IG.ra , al fine di migliorare i rapporti Parte_1
educativi e di crescita con i figli, soprattutto, in ragione del fatto che la piccola , Persona_2
allorquando il padre è stato allontanato da casa, nel periodo di convivenza con la madre, ha riportato ritardo nel linguaggio;
3) affidare in via esclusiva al padre i due minori e solamente dopo che siano state verificate le condizioni psico-fisiche della madre, eventualmente, disporre
l'affidamento condiviso;
4) disporre C.T.U. medico-legale al fine di verificare le condizioni psico- fisiche della IG.ra : 5) sull'obbligo di mantenimento voglia il Tribunale Parte_1
4 tenere conto che il resistente ha già due prestiti da pagare, uno, quello aziendale di 113.00 euro mensili ed il secondo con la Findomestic di circa 210,00 euro mensili, erogati tutti per fare fronte ai bisogni della famiglia: tenere conto del netto della busta paga del resistente e del fatto che lo stesso avrà necessità di affittare una casa e di pagare tutte le relative utenze, luce, acqua, riscaldamento ecc. ecc., oltre le spese di cui avrà bisogno per il vitto. Il resistente, quanto alla specificazione delle spese ordinarie e straordinarie, rimanda al protocollo siglato l'8/3/2018 fra il Tribunale di Gela e il
Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Gela, che deve intendersi costituire parte integrante e sostanziale di questa memoria difensiva.”.
Sentiti i coniugi all'udienza presidenziale del 23.11.2020 e preso atto dell'esito negativo del tentativo di conciliazione, con ordinanza presidenziale prounciata in pari data venivano emessi i provvedimenti chiamati a regolare – in via provvisoria – i rapporti personali e patrimoniali tra i coniugi e tra questi e i figli, parzialmente modificata nel corso dell'udienza celebrata in data
25.5.2022 con riguardo all'articolazione dell'orario del diritto di visita paterno.
La causa veniva, quindi, istruita con gli esiti degli incarichi conferiti al Consultorio Familiare di
Gela e ai Servizi Sociali del comune di Gela – tesi, rispettivamente, ad accertare le capacità genitoriali di ambedue le parti e a compiere degli accertamenti sociali relativi al resistente CP_1
– nonché con le dichiarazioni rese dalla testimone (madre del resistente)
[...] Testimone_1
e con le prove documentali offerte in comunicazione dalle parti e ammesse nel corso del giudizio.
Inoltre, in ragione dell'emersione nel corso del giudizio di un rifiuto del minore Persona_1 nei confronti del padre, ne veniva disposto l'ascolto, assunto all'udienza del 28.9.2022.
Infine, all'udienza dell'11.9.2024 le parti precisavano le proprie conclusioni e la causa veniva, quindi, rimessa al collegio per la decisione con l'assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
***
Occorre, in via preliminare, chiarire che non possono essere tenuti in considerazione i documenti allegati alle comparse conclusionali e alle memorie di replica depositate dopo la rimessione della causa al collegio per la decisione in quanto esse devono contenere “le sole conclusioni già fissate dinanzi all'istruttore, e il compiuto svolgimento delle ragioni di fatto e di diritto su cui esse si fondano” in forza della loro natura di atto difensivo che ha la sola funzione di illustrare le domande e le eccezioni già ritualmente proposte, in modo da garantire che nella fase decisionale del procedimento non venga alterato – in pregiudizio dei diritti di difesa della controparte – l'ambito obiettivo della controversia, quale precisato nella fase istruttoria.
Sempre in via preliminare, appare opportuno dichiarare inammissibile la domanda avanzata dalla ricorrente con comparsa dell'11.5.2024 in quanto irritualmente proposta (mediante il deposito di un
5 atto difensivo denominato “comparsa conclusionale” benché la causa non fosse stata ancora rimessa al collegio per la decisione) e comunque eccentrica rispetto all'oggetto principale del presente giudizio.
Invero, per consolidato insegnamento della giurisprudenza della Suprema Corte, devono ritenersi manifestamente inammissibili le domande “connesse” sottoposte a rito ordinario, nel giudizio di separazione o divorzio: l'art. 40 c.p.c. – nella formulazione antecedente alla c.d. riforma Cartabia, applicabile ratione temporis al presente giudizio – consente, infatti, nello stesso processo il cumulo di domande soggette a riti diversi soltanto in ipotesi qualificate di connessione (tipizzate nelle ipotesi si cui agli artt. 31, 32, 34, 35 e 36 c.p.c.), così escludendo la possibilità di proporre più domande connesse soggettivamente e caratterizzate da riti diversi, diverse da quelle che sono strettamente attinenti all'oggetto del giudizio, in quanto consequenziali alle statuizioni ivi emanate in tema di rapporti personali tra le parti e di rapporti tra questi e la prole.
Conseguentemente, è esclusa la possibilità del simultaneus processus tra l'azione di separazione e quelle aventi ad oggetto – per limitarci al caso che ci occupa – il rimborso della quota di spese straordinarie sostenute dal genitore anticipatario, essendo questa ultima soggetta al rito ordinario, autonoma e distinta dalla prima (per l'affermazione del richiamato principio cfr. Cassazione,
Sentenza n. 18870 dell'8/9/2014; Sentenza n. 11828 del 21/5/2009; Sentenza n. 20638 del
22/10/2004 pronunciate in ipotesi di proposizione contestuale di domande risarcitorie e/o restitutorie e domande di separazione e/o divorzio).
2. Domanda di separazione personale dei coniugi
Nel merito, la domanda principale tendente ad ottenere la pronuncia di separazione personale dei coniugi deve essere accolta poiché come emerge chiaramente dagli atti processuali – segnatamente, dal fallimento del tentativo di conciliazione, dal complessivo tenore delle allegazioni contenute negli atti del giudizio e dalle dichiarazioni rese nel corso dell'udienza presidenziale nonché dagli esiti degli accertamenti compiuti dalla rete territoriale dei Servizi – si è verificata una condizione di incompatibilità personale tra i coniugi tale da rendere impossibile una comunione di vita fondata sull'affectio coniugalis e sulla reciproca assistenza come, peraltro, confermato dalla circostanza che le odierne parti hanno cessato di coabitare ormai da anni.
3. Domande di addebito della separazione avanzate da ambedue le parti
Deve rilevarsi, in primo luogo, che entrambe le parti hanno tempestivamente avanzato, nel corso del presente giudizio, domanda di addebito della separazione a carico dell'altro coniuge, motivo per il quale appare opportuno evidenziare che ai fini della pronuncia dell'addebito della separazione è necessario che sia raggiunta la prova che uno dei coniugi o entrambi abbiano tenuto un
6 comportamento volontariamente e consapevolmente contrario ai doveri nascenti dal matrimonio e che tale condotta, con la sua gravità, abbia determinato o contribuito a determinare la situazione di intollerabilità della ulteriore convivenza.
Ai fini dell'addebito della separazione ad uno dei coniugi occorre, infatti, accertare la sussistenza di un nesso di causalità tra i comportamenti costituenti violazione dei doveri coniugali accertati a carico di uno o entrambi i coniugi e l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza (cfr.
Cassazione, Ordinanza n. 40795 del 20/12/2021).
È, dunque, necessario che le parti alleghino degli elementi idonei a fornire la prova, in primo luogo, della violazione dei doveri che discendono dal matrimonio compiuta dal coniuge durante la convivenza o, comunque, durante lo svolgimento del rapporto coniugale – non rilevando, di converso, i comportamenti successivi alla manifestazione della crisi – e, in secondo luogo, che tale violazione sia stata la causa unica o prevalente della separazione (Cfr. Cassazione, Ordinanza n.
20866 del 21/7/2021; Ordinanza n. 16691 del 5/8/2020).
In ossequio al generale riparto degli oneri probatori, scolpito dall'art. 2697 c.c., occorre, poi, precisare che grava proprio sulla parte che richieda l'addebito a carico dell'altro coniuge l'onere di dimostrare la relativa condotta e la sua efficacia causale nel rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza, mentre è onere di chi eccepisce l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda, provare le circostanze su cui l'eccezione si fonda, vale a dire l'anteriorità della crisi matrimoniale ai fatti ad esso ascritti.
Ciò premesso in diritto, le domande di addebito avanzate da ambedue i coniugi non meritano accoglimento per i seguenti motivi.
Principiando dalla domanda proposta da , occorre rammentare che la Parte_1
ricorrente ha allegato che la causa del fallimento del rapporto coniugale e, in definitiva, della cessazione dell'affectio coniugalis è da ricondurre causalmente all'atteggiamento autoritario, geloso ed impositivo del marito che le avrebbe impedito di coltivare relazioni al di fuori del nucleo familiare e di seguire le proprie aspirazioni lavorative.
In particolare, la ricorrente ha esposto che la crisi della coppia si è definitivamente consumata in data 4.9.2019, allorquando il avrebbe improvvisamente abbandonato la residenza CP_1
familiare senza fornire alcuna spiegazione alla moglie.
Ebbene, la ricorrente non ha neppure articolato mezzi di prova idonei a suffragare la prospettazione dei fatti offerta in sede di ricorso, ragione per cui appare evidente l'infondatezza della domanda di addebito ivi proposta in quanto del tutto sfornita di prova.
7 Peraltro, dalle stesse dichiarazioni rese dalla in sede di udienza presidenziale (Cfr. verbale Pt_1 di udienza del 23.11.2020: “(…)Chiedo l'addebito al marito perché lui è andato via di casa tante volte, due volte lui ha tentato di suicidarsi con gli psicofarmaci e questo alla presenza di mio figlio di 11 anni;
mio marito quando era a casa faceva uso di psicofarmaci prescritti dal medico per depressione e ansia, mio marito è destabilizzato mentalmente e questo nuoce all'educazione dei figli. L'addebito lo chiedo perché lui se ne è andato più volte via di casa, si prende la macchina, mi prende i soldi dalla borsa o mi prende il bancomat o me lo blocca e io non posso nemmeno provvedere alla spesa per i bambini”) si desume che l'abbandono della residenza coniugale – lungi dall'essere un evento privo di plausibili spiegazioni – ha costituito (ulteriore) manifestazione di una crisi del rapporto matrimoniale già da tempo consumatasi la cui addebitabilità al resistente è, tuttavia, priva di qualsivoglia conforto istruttorio.
Con riguardo alla domanda dello stesso tenore avanzata da deve, d'altro canto, Controparte_1
rilevarsi che lo stesso ha ascritto alla moglie condotte analoghe a quelle che gli sono state addebitate in sede di ricorso, precisando di aver dovuto ricorrere a prodotti per favorire il sonno proprio a causa del clima invivibile che la ricorrente aveva creato in casa e di aver sofferto per le continue interferenze della famiglia d'origine della moglie.
Anche in questo caso le allegazioni del resistente non trovano adeguato riscontro negli elementi acquisiti nel corso del giudizio non essendo – in primo luogo – emerso alcun rilievo eziologico nella crisi coniugale delle riferite interferenze da parte della famiglia della . Pt_1
Inoltre, benché alla luce di quanto riferito dalla teste sembrino trovare conferma taluni Tes_1
episodi in cui la ricorrente avrebbe apostrofato il marito, non può trascurarsi che la genericità delle dichiarazioni rese non consente di appurare l'esistenza di nesso causale tra tali condotte e la crisi coniugale, sfociata nella separazione di fatto consumatasi nel settembre del 2019 (e ciò tenuto conto delle diverse crisi attraversate dalla coppia nell'arco della decennale unione, secondo quanto emerso in sede di audizione personale dei coniugi e riferito finanche agli esperti dei Servizi Sociali. Cfr. relazione dei Servizi Sociali del comune di Gela del 19.1.2023).
Peraltro, le circostanze riferite dalla testimone – invero, talvolta eccentriche rispetto al contenuto dei capitolati di prova ammessi (Cfr. verbale di udienza del 25.5.2022: “vero, in costanza di matrimonio, per esempio quando aspettava il bambino voleva che fosse messo il cognome suo
e l'ultima volta per il compleanno di il 22/7/2020 il bambino stava sempre con il Pt_1 Per_2
telefono in mano e voleva andare a casa e non voleva stare, stava sempre con la testa abbassata, per esempio alle feste di famiglia la ha sempre il ciclo, alle 9 cominciava sempre a dire che Pt_1
doveva andare a casa, ha comandato sempre lei, mio figlio era privo anche di accompagnare il
8 figlio da me (…) vero, preciso che quando era in gravidanza e veniva a pranzo o a cena Per_1 da noi si portava da mangiare e anche l'acqua e anche successivamente non ha mai mangiato nulla cucinato da me e non fa assaggiare nemmeno nulla ai bambini (…)”) – e il tenore delle dichiarazioni rese lasciano trasparire un certo astio della che getta senz'altro un'ombra Tes_1
sulla sua credibilità e ciò anche tenuto conto dello stretto legame di parentela che la lega al resistente (essendo la madre del ). CP_1
Infine, alcun rilievo possono assumere le prove documentali allegate alla comparsa di risposta.
Difatti, da un lato i documenti che riporterebbero delle conversazioni tenute dai due coniugi a mezzo mail o servizi di messaggistica – anche a voler tacere sulla loro irrilevanza rispetto all'eziologia della crisi, essendo l'uno astrattamente riferibile ad un periodo assai risalente rispetto alla separazione di fatto del 2019 (la mail, all. n. 14) e l'altro addirittura collocato in epoca successiva (gli sms, all. n. 13) – devono ritenersi privi di qualsiasi valenza probante non essendo dotate di caratteristiche tali da consentire di verificarne l'integrità e la non alterazione del loro contenuto originario;
dall'altro i referti medici contenuti nell'allegato n. 17 alla comparsa di risposta
– anch'essi risalenti in quanto rilasciati in data 7.7.2011 – non consentono di ascrivere alla Pt_1
la responsabilità delle lesioni riportate dalla madre e dalla sorella del resistente, poiché dalla lettura di tale documentazione medica si evince soltanto che le donne hanno subìto un'aggressione da parte di una persona a loro nota ma non anche che tale persona corrisponda all'odierna ricorrente.
Per tali ragioni, dunque, le domande di addebito proposte dalle parti devono, senz'altro, essere rigettate.
4. Domanda di affidamento dei figli della coppia (Gela, il 27.9.2009) e Persona_1
(Gela, il 22.7.2016) Persona_2
In ordine alle domande vertenti sull'affidamento dei figli minorenni della coppia, Per_1
e occorre preliminarmente – stante la richiesta di affidamento
[...] Persona_2
esclusivo avanzata da ambedue le parti – rilevare che nell'attuale contesto normativo, come modificato dalla legge 8 febbraio 2006, n. 54, al giudice è imposto di valutare prioritariamente la possibilità di disporre un affido condiviso dei figli minori alla coppia genitoriale, essendo tale modalità di affidamento quello maggiormente rispondente al superiore interesse del minore a coltivare con entrambe le figure genitoriali una proficua relazione.
È, tuttavia, noto che al nostro ordinamento non è sconosciuta la possibilità di derogare a tale regime ordinario quando nel corso del giudizio emergano elementi tali da far ritenere superata la presunzione di maggiore rispondenza dell'affido condiviso all'interesse della prole.
9 Va, infatti, evidenziato che ai sensi dell'articolo 337-quater c.c. l'affidamento esclusivo del figlio ad uno solo dei genitori può essere disposto soltanto quando vi siano elementi concreti che consentano di ritenere che l'affidamento all'altro genitore sia contrario all'interesse del minore.
Non può, infatti, trascurarsi che la responsabilità genitoriale è peculiare posizione giuridica, strumentale alla tutela del diritto dei figli al sano sviluppo della propria personalità avente, ai sensi dell'art. 30 Cost., rango costituzionale che si caratterizza quale complessa correlazione tra diritti e doveri, tutti finalizzati a garantire il soddisfacimento delle esigenze materiali, morali ed affettive del minore, nonché la promozione della sua personalità in modo da produrre una progressiva e fisiologica acquisizione di autonomia da parte dello stesso.
Invero, in un'ottica ordinamentale che valorizza il minore non solo in quanto oggetto passivo di tutela bensì quale persona la cui identità è in fase di formazione, ai genitori sono conferiti poteri di rappresentanza e gestione che consentono loro di assolvere ai doveri di protezione cui sono chiamati e che hanno quali punti di riferimento sia, in via prioritaria, i beni che afferiscono alla personalità del minore – in quanto tali irrinunciabili – (artt. 147 e 315 bis c.c.) sia gli interessi di natura patrimoniale della prole (artt. 320 e ss. c.c.).
Quindi, sebbene si privilegi una gestione del rapporto tra genitori e figli – siano essi nati o meno all'interno del matrimonio – fondato sul principio dell'accordo tra i genitori, quali primi e tendenzialmente migliori garanti della posizione giuridica di un soggetto meritevole di particolare posizione quale è il minore, il nostro ordinamento predispone poteri di intervento dell'autorità giurisdizionale laddove si ravvisino circostanze anche solo potenzialmente pregiudizievoli per la prole che possono anche consistere – per quel che interessa il presente giudizio – nell'insanabile frattura nei rapporti tra il figlio minore e un genitore, circostanza che può costituire grave ostacolo nella gestione condivisa delle responsabilità, corollario dell'ordinario regime dell'affidamento condiviso.
Nel valutare le deduzioni delle parti in tema di affidamento dei figli occorrerà dunque tenere presente che secondo un orientamento che si è ormai consolidato nella giurisprudenza di legittimità
– e a cui questo collegio intende dare continuità – “in materia di affidamento dei figli minori, il giudice deve attenersi al criterio fondamentale rappresentato dall'esclusivo interesse morale e materiale della prole, privilegiando quel genitore che appaia il più idoneo a ridurre al massimo il pregiudizio derivante dalla disgregazione del nucleo familiare e ad assicurare il migliore sviluppo della personalità del minore. L'individuazione di tale genitore deve essere fatta sulla base di un giudizio prognostico circa la capacità del padre o della madre di crescere ed educare il figlio, che potrà fondarsi sulle modalità con cui il medesimo ha svolto in passato il proprio ruolo, con
10 particolare riguardo alla sua capacità di relazione affettiva, di attenzione, di comprensione, di educazione, di disponibilità ad un assiduo rapporto, nonché sull'apprezzamento della personalità del genitore, delle sue consuetudini di vita e dell'ambiente che è in grado di offrire al minore” (Cfr.
Cassazione, Ordinanza n. 28244 del 4/11/2019).
Nel caso in cui, poi, debba essere vagliata la possibilità di derogare all'ordinaria modalità di esercizio della responsabilità genitoriale in favore dell'eccezionale regime dell'affidamento esclusivo ad uno solo dei genitori – come nel caso che ci occupa – non può non rammentarsi che la necessità di assicurare il superiore interesse del minore alla presenza comune dei genitori, idonea a garantirgli una stabile consuetudine di vita e salde relazioni affettive con entrambi – espressione del dovere dei primi di cooperare nell'assistenza, educazione ed istruzione – impone al giudice di verificare non solo l'idoneità o inidoneità genitoriale di entrambi i genitori, ma anche e, soprattutto, valutare le ricadute che la decisione sull'affidamento avrà nei tempi brevi e medio lunghi, sulla vita del figlio, privilegiando quel genitore che appaia il più idoneo a ridurre al massimo il pregiudizio derivante dalla disgregazione del nucleo familiare e ad assicurare il migliore sviluppo della personalità del minore (cfr. tra le ultime, Cassazione, Ordinanza n. 26796 del 19/9/2023).
Pertanto, l'individuazione di tale genitore deve essere fatta sulla base di un giudizio prognostico in virtù di elementi concreti circa la capacità del padre o della madre di crescere ed educare il figlio, che potrà fondarsi sulle modalità con cui il medesimo ha svolto in passato il proprio ruolo, con particolare riguardo alla sua capacità di relazione affettiva, di attenzione, di comprensione, di educazione, di disponibilità ad un assiduo rapporto, nonché sull'apprezzamento della personalità del genitore, delle sue consuetudini di vita e dell'ambiente che è in grado di offrire al minore.
Tale orientamento trova sostanziale riscontro anche nella giurisprudenza della Corte Edu, che, chiamata a pronunciarsi sul rispetto della vita familiare di cui all'art. 8 CEDU, pur riconoscendo all'autorità giudiziaria ampia libertà in materia di diritto di affidamento di un figlio di età minore, ha precisato che è comunque necessario un rigoroso controllo sulle "restrizioni supplementari", ovvero quelle apportate dalle autorità al diritto di visita dei genitori, e sulle garanzie giuridiche destinate ad assicurare la protezione effettiva del diritto dei genitori e dei figli al rispetto della loro vita familiare, di cui all'art. 8 della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo (cfr. Corte EDU, 4 maggio 2017, Improta c/Italia; Corte EDU, 23 marzo 2017, Endrizzi c/Italia; Corte EDU, 23 febbraio 2017, D'alconzo c/Italia; Corte EDU, 9 febbraio 2017, Solarino c/Italia; Corte EDU, 15 settembre 2016, c/Italia; Corte EDU, 23 giugno 2016, c/Italia; Corte EDU, 28 Per_3 Per_4
aprile 2016, Cincimino c. Italia).
11 Ciò detto con riguardo alla cornice normativa in cui deve inscriversi la vicenda oggetto del presente giudizio, nel valutare la fondatezza delle domande avanzate, rispettivamente, dalle parti, il Collegio
è chiamato ad analizzare le due figure genitoriali tenendo, in particolare conto, l'evoluzione del rapporto tra i figli minorenni e il padre – dalle fibrillazioni che hanno determinato la crisi del nucleo familiare sino alla frattura nella relazione parentale che sembra essersi registrata con riguardo al figlio come evidenziato dagli esiti degli accertamenti svolti dalla rete territoriale dei Per_1
Servizi incaricati.
In primo luogo, deve evidenziarsi che dagli esiti degli accertamenti demandati alla rete territoriale dei Servizi (Servizi Sociali e Consultorio Familiare) è emerso che la è indubbiamente la Pt_1
figura di riferimento principale per i figli minori della coppia in quanto genitore che – mutuando l'originaria organizzazione del consorzio familiare – è chiamato a farsi carico in via prevalente dei compiti di gestione e accudimento dei figli (Cfr. relazione del Consultorio di Gela del 18.1.2022:
“(…) In questo clima famigliare siffatto, chi maggiormente sa prendersi cura dei figli e sa badare esclusivamente alla quasi totalità dei bisogni o richiesta d'interventi di varia natura è la madre. Lei rientra in quel profilo genitoriale definito Genitore sicuro e flessibile сapace di mettere a segno modalità di cura caratterizzate da disponibilità continua nei confronti della prole favorendo cicli interpersonali basati sulla sicurezza e fiducia reciproca. Il figlio sa di trovare la madre a ogni ora del giorno e contare su di lei per ogni esigenza (…) emerge chiaramente che è (…) in Per_1
sintonia alla madre per comprovato coinvolgimento viscerale e accettazione attiva degli interessi della prole (…) (sorellina 5 anni) a causa del suo ritardo psicomotorio in attesa di una Per_2
valutazione più approfondita presso l'equipe dell'OASI DI Troina (EN) riceve dalla madre cure speciali nell'osservare la figlia carente di risposte pertinenti agli stimoli relazionali e dell'ambiente.
esige qualità empatiche particolari per entrare in risonanza con i suoi bisogni di crescita e Per_2
autonomia a cui la madre prontamente risponde alle necessità cambiandole il pannolino, curando
l'igiene, aiutandola a vestirsi e recarsi con lei dallo psicomotricista nel rispetto delle visite programmate per gli opportuni esercizi di cura”) ragione che ha condotto gli esperti a fornire un parere favore ad una domiciliazione prevalente della prole presso la residenza materna (Cfr. relazione del Consultorio Familiare di Gela del 18.1.2022: “la madre il genitore più adeguato a prendersi cura dei figli come del resto ha sempre fatto (…) La collocazione dei minori esige di continuare a vivere in casa con la madre e i nonni materni che contribuiscono al ménage familiare”, valutazione confermata con la relazione aggiornata del 30.8.2024).
Il Collegio, alla luce degli accertamenti espletati non può che condividere il parere favorevole del
Consultorio ad una domiciliazione della prole presso la residenza materna – cristallizzando, così, la
12 situazione di fatto consolidatasi sin dalla separazione di fatto consumata nel 2019 – in quanto maggiormente rispondete al superiore interesse della prole.
Difatti, con riguardo al minore non può tacersi che i problemi relazionali che lo stesso ha Per_1 manifestato con la figura paterna (e su cui si tornerà più diffusamente in seguito) rendono senz'altro impraticabile una diversa soluzione e ciò anche tenuto conto che per lo stesso la ricorrente rappresenta in via quasi esclusiva l'unica figura di riferimento, circostanza emersa con chiarezza nei colloqui effettuati con il Consultorio Familiare e con i Servizi Sociali di Gela e nell'ascolto assunto in corso di causa (Cfr. verbale di udienza del 28.9.2022: “Vivo con mia madre e mia sorella, noi viviamo al II piano al I piano ci sono i miei nonni materni. Il rapporto con mia madre è buono, se ho un problema mi rivolgo a lei;
il rapporto con mia sorella è buono, a volte litighiamo. Il rapporto con mio padre non è come quello con mia madre (il bambino sospira)”).
Con riferimento, invece, alla figlia occorre considerare che le particolari incombenze di Per_2
assistenza e cura che la stessa richiede suggeriscono di stabilire dei tempi di permanenza prevalenti della minore con il genitore che si è occupato in via principale (se non esclusiva, anche per ragioni di lavoro del padre) di farvi fronte, ossia la ricorrente . Pt_1
D'altro canto, non appaiono supportate da alcun tipo di elemento significativo le paventate condotte ostruzionistiche che la ricorrente avrebbe messo in campo per minare il rapporto tra i figli e il padre.
Occorre, difatti, osservare che sebbene in una prima fase del giudizio fosse emerso un significativo atteggiamento di chiusura della ricorrente nei confronti del marito – manifestato attraverso l'espressione di chiare riserve in ordine alle sue capacità genitoriali e plausibilmente influenzato dall'accesa conflittualità che contraddistingueva il loro rapporto – in seguito è stato possibile apprezzare un diverso approccio alle gestione del rapporto con l'altro genitore, come evincibile dal tenore della relazione dei Servizi Sociali del comune di Gela del 19.1.2023, la quale registra una significativa apertura della ad una prospettiva di cogestione dei figli, sulla scorta del Pt_1
riconoscimento del ruolo fondamentale rivestito dalla figura paterna per il benessere degli stessi (in particolare, di circostanza, invero, confermata in quella sede dallo stesso e Per_1 CP_1
resa evidente dal riferito rafforzamento del rapporto tra il padre e la figlia (Cfr. relazione: Per_2
“(…)Pare che il rapporto con l'ex moglie sia migliorato;
la stessa si è resa disponibile a incoraggiare gli incontri tra e il padre, che effettivamente hanno ripreso a svolgersi Per_1
proprio il giorno prima del colloquio presso questi Uffici. In occasione del compleanno del IG.
inoltre è stata organizzata un'uscita in famiglia fuori porta alla quale l'ex moglie e i figli Per_1
hanno preso parte. Si è rafforzato altresì il legame tra il padre e la piccola;
infatti, la Per_2
bambina va con lui tranquillamente, non solo nei giorni stabiliti da Decreto, è molto spontanea,
13 ricerca le attenzioni del padre e desidera sentirlo e vederlo quotidianamente, anche da remoto, qualora non siano possibili gli incontri in presenza. La scrivente ha provveduto a convocare presso questi Uffici anche l'ex moglie, IG.ra , e i minori, e Parte_1 Per_1 Per_2
. La IG.ra conferma quanto detto dall'ex marito;
si dimostra favorevole al
[...] Pt_1 rafforzamento del legame tra padre e figlio (…)”).
I superiori elementi di fatto, consentono di ricondurre gli esiti infausti degli interventi finalizzati al recupero della relazione personale e affettiva tra il minore e il resistente non Persona_1
certo ad una volontà della ricorrente di alienare la figura paterna – tenuto anche conto dei diversi esiti relativi al rapporto tra il padre e la figlia (la cui tenera età renderebbe più agevole per Per_2 il genitore di riferimento ostacolare i rapporti con l'altro), per il quale, non a caso, non è stato richiesto alcun intervento – bensì alle complesse dinamiche hanno caratterizzato la relazione parentale tra il e il figlio maggiore sulla quale hanno pesato le fibrillazioni che hanno CP_1
attraversato il matrimonio della coppia – ancor prima della completa disgregazione del nucleo familiare – nonché le marcate differenze caratteriali tra il genitore e lo stesso minore.
Ciò risulta evidente già dalla prima relazione redatta dal Consultorio Familiare (“(…) LE è disallineato con la figura paterna per scarsa risonanza emotiva (…) quel pizzico di complicità che avrebbe potuto promuovere un'alleanza col padre per un efficace rapporto d'intesa, è stato frequentemente mortificato da disapprovazioni che tutt'oggi alimentano la percezione di un figura paterna scarsamente incline alla spontaneità e schiavo della precisione ai limiti dell'ossessione. In sua presenza, stenta a muoversi libero e sicuro in casa, il rischio di essere ripreso è alto, Per_1
per questo, si sforza qualche volta, di compiacerlo per sottrarsi dai soliti inopportuni commenti o peggio, litigi. Egli ha compreso che il padre avrebbe voluto un figlio più intraprendente nei rapporti sociali come fare parte di un gruppo Scout o di una squadra di calcio e così via non curandosi delle sue inclinazioni naturali orientati verso lo studio e l'approfondimento di alcune materie come la storia che esercita un forte fascino fino a motivare a volere fare da grande, il professore. Per_1
E' un tipo intellettuale che ama esercitare le curiosità sul mondo per conoscere le sue essenze e formarsi delle mappe cognitive per arricchire le idee aggiornando i concetti e andare fino in fondo fermandosi solo quando è appagato (…)”) che tratteggia un quadro fattuale confermato dallo stesso sia in sede di audizione presso i Servizi Sociali (“Rispetto al rapporto con il padre, il Per_1
minore spiega con molta lucidità e piena consapevolezza le motivazioni che lo hanno indotto a non volerlo più incontrare;
dichiara di essersi sentito deluso dal comportamento del padre e di temere che, una volta riallacciati i rapporti, possa rivivere la sensazione di abbandono già sperimentata”) sia nel contesto dell'ascolto effettuato in corso di causa, occasione in cui ha esposto le ragioni del
14 suo rifiuto nei confronti del padre (Cfr. verbale dell'udienza del 28.9.2022: “Il rapporto con mio padre non è come quello con mia madre (il bambino sospira). Mio padre non mi chiama , ieri nemmeno gli auguri di compleanno mi ha fatto. Lui vive a Gela e non mi è venuto a trovare, né mi ha chiamato, mio padre non mi cerca da un po' di tempo, ma io con lui non mi sento molto a mio agio, perché lui alza spesso la voce. (…) Io non voglio andare con mio padre, perché una volta che io ero andato con mia sorella, poiché lui ha sbalzi di umore, e io percepivo nervosismo e eravamo a casa dei nonni paterni e io volevo chiamare mia madre, ma lui me lo ha impedito perché mi ha strappato il telefono dalle mani con violenza e lo ha buttato via e questo è successo due anni fa, ero impaurito, da allora non ho più voluto vederlo”).
Invero, diversamente da quanto sostenuto dal resistente nelle proprie difese conclusive, il
Consultorio Familiare non ha certificato una condotta ostruzionistica della madre bensì ha preso atto dell'atteggiamento sfiduciato di ambedue le parti di fronte alle persistenti resistenze del minore nei confronti del padre e alle conseguenze del fallimento di una composizione degli effetti della conflittualità che ha caratterizzato i loro rapporti (Cfr. relazione del 30.8.2024: “(…) si riscontra un padre che disapprova il profilo psicologico a suo carico. Non si riconosce nella figura di genitore preoccupato incerto con difficoltà a promuovere adeguate risposte ai bisogni dei figli, per scarsa capacità empatica e non solo. Inizialmente, voleva declinare l'invito, poi, persuaso dal suo avvocato, si motiva a fornire elementi a sostegno di un differente profilo, meritevole di approfondimento, che non ha avuto luogo, per mancato impegno assunto (…)Il figlio che rifiuta il padre non è opera del destino o di un difetto genetico: così è nato e nessuno può farci nulla, oppure, il destino ha voluto così. Ma, è parte del prodotto di frequenti contrasti, confluiti in una crescente insoddisfazione per il mancato raggiungimento degli obiettivi necessari a far funzionare la coppia e la dinamica famigliare su più aree (…)Una plausibile spiegazione, richiama in causa i trascorsi in famiglia e in altre occasioni, mancanti di quella “affinità elettiva” responsabile dell'insoddisfazione dei bisogni emotivi, che in epoca infantile, non sono stati debitamente corredati da risposte adeguate: presenza, contatto, cura, affetto, complicità, elementi indispensabili per assicurare ai figli, un futuro di rapporti sani, equilibrati e felici, non solo con i genitori, ma anche con le altre persone che entreranno a far parte delle loro esistenza. Pertanto, in questa fase così importante per lo sviluppo dei bambini, corrispondente ai primi mesi dopo la nascita e non solo, è bene stare attenti nel considerarli e nel rispondere ai loro bisogni, senza commettere l'errore di ignorarli o trascurarli, credendo che siano troppo piccoli, per accorgersi delle nostre disattenzioni (…) è necessaria, la disponibilità del figlio e quella della madre, ormai, stanca e sfiduciata nell'ascoltare la teoria delle buone intenzioni, con esitazioni. Altrettanto stanco e
15 sfiduciato il padre, nel ravvisare le stesse modalità di gestione famigliare, che inibiscono la libertà di espressione dei figli a vivere momenti di svago fuori casa, per eccesso di protezione e sicurezza a scapito di una vita sociale più allargata. A suo dire: ogni proposta diversa da quella deliberata in famiglia, è stata bocciata o quanto meno boicottata, confermando la poca considerazione che hanno del padre”).
L'evoluzione delle dinamiche personali tratteggiata nel corso dello svolgimento del presente giudizio consentono pertanto di rigettare le domande di affidamento esclusivo avanzate da ambedue le parti.
Difatti, entrambi i genitori – nonostante le difficoltà riscontrate e a prescindere dagli esiti solo parzialmente positivi (ossia con riguardo alla posizione della minore – si sono Per_2 fattivamente attivati per assicurare ai figli un'adeguata relazione parentale, rispettosa del loro diritto alla bigenitorialità.
Invero, non risultano provate né le condotte ostruzionistiche ascritte alla ricorrente, né i disordini comportamentali o situazioni di dipendenza da sostanze di abuso addebitate al resistente (non provate dalla ricorrente e comunque parzialmente smentite dalla produzione documentale allegata alla comparsa di risposta. Cfr. all. n. 6 e 7) – al quale vengono semmai riconosciuti profili di ansia che si riverberano nell'approccio con i figli – motivo per cui appare opportuno confermare l'affidamento dei figli minori ad ambedue i genitori stabilendone la domiciliazione prevalente presso la residenza materna, a ciò non ostando i rilievi delle difficoltà di accudimento riscontrate nel padre rispetto alle particolari esigenze della minore da parte del Consultorio Familiare, Per_2 poiché evidentemente superate anche mediante l'ausilio di una presente rete familiare di supporto.
In ordine al diritto di visita occorre, tuttavia, differenziare la posizione dei due figli della coppia.
Con riferimento alla minore appare conforme al suo superiore interesse Persona_2 confermare l'articolazione dei tempi di frequentazione con il padre stabiliti in sede di provvedimenti provvisori e urgenti – così come modificati nel corso dell'udienza del 25.5.2022 – stabilizzando così un assetto ampiamente sperimentato dalle parti e persino talvolta ampliato, in melius, su accordo delle parti (cfr. relazione dei Servizi Sociali di Gela).
Con riguardo, invece, al diritto di visita del figlio ritiene il collegio che – in ragione della Per_1
sua età e del suo persistente atteggiamento di sfiducia nei confronti del padre – sia opportuno subordinarlo al consenso dello stesso minore, il quale dovrà decidere in autonomia i tempi e le modalità di frequentazione del padre.
è, difatti, un ragazzo adolescente (avendo già compiuto quindici anni) che è apparso a Per_1
tutti gli esperti che vi hanno interagito particolarmente maturo per la sua età e che ha espresso una
16 chiara e argomentata posizione circa la sua indisponibilità attuale alla partecipazione ad un progetto di riavvicinamento con il padre, come sopra evidenziato.
I superiori elementi, riscontrati dal Tribunale in sede di ascolto, impongono – allo stato e con le precisazioni che verranno appresso esplicitate – di rispettare la volontà del minore poiché, imporre un diritto di visita standardizzato e percepito persino quale punitivo per lo stesso (Cfr. relazione del
Consultorio Familiare di Gela del 30.8.2024) rischierebbe di pregiudicare ulteriormente i margini di un potenziale recupero della relazione parentale e di frustrare, altresì, il diritto all'autodeterminazione di Persona_1
Tale soluzione, invero non priva di precedenti autorevoli (Cfr. Cassazione, Sentenza n. 20107 del
7/10/2016) appare anche la più rispettosa della ratio profonda che illumina l'ascolto del minore che, ai sensi dell'art. 337 octies c.c. – applicabile ratione temporis al presente giudizio – non si risolve in mero orpello processuale ma costituisce l'inveramento del principio secondo il quale la voce del minore può (e deve) trovare ingresso nei procedimenti in cui devono essere assunte decisioni che lo riguardano (purché nelle forme e con le cautele previste dall'ordinamento), oggetto di un vero e proprio diritto dello stesso, riconosciuto dall'art. 315 bis c.c., che si estende ben oltre l'orizzonte della vita familiare affacciandosi sulle dinamiche processuali che seguono la crisi del consorzio familiare.
Tuttavia appare essenziale demandare al Consultorio Familiare di Gela di:
- Attivare – previa manifestazione del consenso da parte degli interessati – un percorso di sostegno alla genitorialità finalizzato, principalmente, a favorire il consolidamento di schemi comportamentali idonei ad assicurare il rispetto della bigenitorialità e a preservare l'immagine dell'altro genitore nei confronti del figlio;
- Monitorare il nucleo familiare al fine di verificare la persistenza del rifiuto manifestato da nei confronti del padre ed elaborando – solo in caso di ravvisata Persona_1
disponibilità da parte del minore – un programma finalizzato al recupero della relazione personale e affettiva tra quest'ultimo e il genitore.
Lo svolgimento del superiore incarico dovrà essere oggetto di relazione a carattere semestrale da inviare al Giudice Tutelare territorialmente competente investito – in forza dell'art. 337 c.c. – del potere di vigilanza sull'osservanza dei provvedimenti adottati da questo Tribunale in materia di affidamento del minore Persona_1
5. Domanda di mantenimento dei figli della coppia (Gela, il 27.9.2009) e Persona_1
(Gela, il 22.7.2016) Persona_2
17 Prendendo in esame la domanda di mantenimento per i figli minori della coppia è necessario – nel determinare l'ammontare dell'assegno a titolo di contributo al mantenimento a carico del resistente, quale genitore non domiciliatario – osservare, in primo luogo, che l'obbligo di mantenimento del minore da parte del genitore non domiciliatario deve far fronte ad una molteplicità di esigenze, non riconducibili al solo obbligo alimentare ma estese all'aspetto abitativo, scolastico, sportivo, sanitario, sociale, all'assistenza morale e materiale, alla opportuna predisposizione di una stabile organizzazione domestica, idonea a rispondere a tutte le necessità di cura e di educazione, secondo uno standard di soddisfacimento correlato a quello economico e sociale della famiglia di modo che si possa valutare il tenore di vita corrispondente a quello goduto in precedenza (Cfr. Cassazione,
Ordinanza n. 16739 del 6/8/2020).
Tale valutazione deve essere, ad ogni modo, effettuata considerando che l'art. 316 bis c.c. – nel prevedere che entrambi i genitori devono adempiere all'obbligazione di mantenimento dei figli in proporzione alle rispettive sostanze e secondo la loro capacità di lavoro professionale o casalingo – non detta un criterio automatico per la determinazione dell'ammontare dei rispettivi contributi ma prevede un sistema più completo ed elastico di valutazione, che tenga conto non solo dei redditi, ma anche di ogni altra risorsa economica e delle capacità di svolgere un'attività professionale o domestica, e che si esprima sulla base di un'indagine comparativa delle condizioni di entrambi i genitori e della loro evoluzione rispetto al momento di disgregazione del nucleo familiare.
Sul punto, il costante orientamento della Suprema Corte riconosce all'art. 316 bis c.c. (al pari del precedente art. 148 c.c.) la funzione di garanzia del diritto dei figli al mantenimento (art. 315 bis
c.c.), nella parte in cui prescrive che entrambi i genitori devono adempiere all'obbligazione di mantenimento della prole in proporzione alle rispettive sostanze e secondo la loro capacità di lavoro professionale o casalingo con ciò non dettando un criterio automatico per la determinazione dell'ammontare dei rispettivi contributi, “fornito dal calcolo percentuale dei redditi dei due soggetti
(che finirebbe per penalizzare il coniuge più debole)” ma prevedendo “un sistema più completo ed elastico di valutazione, che tenga conto non solo dei redditi, ma anche di ogni altra risorsa economica e delle (…) capacità di svolgere un'attività professionale o domestica, e che si esprima sulla base di un'indagine comparativa delle condizioni - in tal senso intese - dei due obbligati” (Cfr.
Cassazione, Ordinanza n. 5242 del 28/2/2024).
Tale articolato sistema è funzionale a garantire che il minore non venga pregiudicato nel suo percorso evolutivo e di crescita a causa della crisi della coppia genitoriale attraverso l'edificazione di un assetto di obblighi posti a carico di entrambi i genitori che abbia l'effetto – se non proprio di
18 annullare – quanto meno di minimizzare le ricadute economiche della disgregazione del consorzio familiare.
Ciò appare evidente dal disposto dell'art. 337 ter, co. 4 c.c. il quale prevede che: “ciascuno dei genitori provvede al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito;
il giudice stabilisce, ove necessario, la corresponsione di un assegno periodico al fine di realizzare il principio di proporzionalità, da determinare considerando:1) le attuali esigenze del figlio. 2) il tenore di vita goduto dal figlio in costanza di convivenza con entrambi i genitori. 3) i tempi di permanenza presso ciascun genitore. 4) le risorse economiche di entrambi i genitori.5) la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore”.
Per determinare la misura del contributo al mantenimento da imporre al genitore obbligato, occorre rilevare che dalla documentazione in atti (segnatamente dalle certificazioni uniche riferibili agli anni di imposta 2019, 2018 e 2017 prodotti in allegato alla memoria di costituzione e dalle buste paga in atti nel corso del giudizio) si evince che percepisce redditi annuali pari a Controparte_1 circa € 38.000,00 nonché entrate mensili corrispondenti ad almeno € 1.800,00 con cui deve far fronte al solo prestito contratto in costanza di matrimonio con la (con scadenza Controparte_2 nel 2027) per il quale il datore di lavoro opera una trattenuta pari all'importo della rata di circa €
113,00 non essendo emersi altri oneri rilevanti.
Difatti, non meritano considerazione né l'allegato prestito contratto con la Findomestic poiché – anche a voler tacere tardiva produzione della relativa prova (versata in atti ben oltre le barriere preclusive di cui all'art. 183, co. 6 c.p.c. e in occasione di una produzione documentale che era finalizzata a fornire al Tribunale un aggiornamento circa la situazione reddituale e patrimoniale e non anche ad operare un'inammissibile ampliamento del compendio probatorio) – esso risulta essere già estinto né, tanto meno, le tasse universitarie relative al percorso di laurea intrapreso dal resistente, il quale, pur costituendo apprezzabile tentativo di ampliare il proprio bagaglio personale e professionale, non può costituire elemento idoneo ad incidere sulla misura degli obblighi di mantenimento sullo stesso gravanti.
Pertanto, sulla scorta dei superiori elementi, appare equo confermare in € 500,00 mensili la misura del contributo al mantenimento dei minori e – tenuto Persona_1 Persona_2
conto dei maggiori oneri di accudimento gravanti sul genitore domiciliatario che, peraltro, risulta privo di occupazione – nonché la misura della contribuzione, pari al 50%, alle spese straordinarie da sostenere per i figli secondo il regime indicato nel Protocollo d'intesa dell'8.3.2018 stipulato dal
Tribunale di Gela e dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Gela.
6. Domanda di mantenimento della moglie
19 In ordine alla domanda di contenuto economico formulata da parte ricorrente, deve essere osservato preliminarmente che al coniuge cui non sia addebitabile la separazione spetta, ai sensi dell'art. 156
c.c., un assegno tendenzialmente idoneo ad assicurargli un tenore di vita analogo a quello che aveva prima della separazione.
Occorre, infatti, tenere presente che – a differenza di quanto non avvenga con lo scioglimento e con la cessazione degli effetti civili del matrimonio – la separazione personale è una situazione temporanea che lascia permanere il vincolo coniugale, sospendendo i doveri personali dei coniugi di collaborazione, coabitazione e fedeltà ma mantenendo attuale il dovere di assistenza materiale che grava su ciascuno di essi, situazione affatto differente dalla solidarietà post-coniugale che caratterizza il rapporto tra le parti dopo il divorzio (cfr. Cassazione, Ordinanza n. 4327 del
10/2/2022 e Sentenza n. 12196 del 16/5/2017).
Tuttavia, ulteriore presupposto necessario per il riconoscimento di un assegno per il contributo al mantenimento di uno dei due coniugi è che il beneficiario versi in stato di bisogno – inteso in questo particolare ambito come mancata disponibilità di redditi propri tali da fargli mantenere una tenore di vita analogo a quello tenuto in costanza di matrimonio – e che sussista una apprezzabile differenza di reddito tra i coniugi.
Ebbene, dagli atti del giudizio emerge chiaramente che è soggetto privo Parte_1
di occupazione e di esperienza lavorativa – essendosi dedicata, durante la decennale convivenza matrimoniale, all'accudimento dei figli e alla gestione della casa – che non gode di redditi propri diversi da quelli versati dal marito a titolo di mantenimento, in forza dei provvedimenti provvisori e urgenti emessi in corso di causa, e ai contributi pubblici, segnatamente l'assegno unico e l'indennità di frequenza finalisticamente destinati a spese sostenute nell'interesse dei minori.
Deve, peraltro, ribadirsi che benché il resistente abbia allegato che la moglie si è volontariamente astenuta dallo svolgere attività lavorativa – dal complessivo esito dell'istruttoria espletata nel corso del giudizio – appare maggiormente plausibile che il mancato inserimento nel mondo del lavoro da parte della sia dipeso da una organizzazione familiare concordata tra i coniugi (pur non Pt_1
essendo emersa qualsivoglia imposizione da parte del solo ) il cui peso economico, nel CP_1
momento della disgregazione del nucleo, non può certo gravare esclusivamente sul coniuge economicamente più debole.
Peraltro, l'assenza di esperienze lavorative e l'età sono fattori che rendono remota la possibilità di inserimento nel mercato del lavoro da parte della ricorrente, specie tenendo conto dell'impegno richiesto per l'assistenza e le cure necessarie alla figlia Per_2
20 Considerate le sopra esposte condizioni economiche delle parti appare, quindi, congruo determinare in favore della ricorrente un contributo mensile pari ad € 250,00 – anch'esso in conferma di quanto già disposto in sede di provvedimenti interinali – da rivalutare annualmente secondo gli indici
ISTAT-FOI e da versare entro giorno cinque di ogni mese.
7. Spese del giudizio
Le spese di lite, considerata la natura della causa e il suo complessivo esito – anche con riguardo al sub-procedimento di modifica introdotto ai sensi dell'art. 709, ult. co. c.p.c. – e tenuto conto della complessità degli accertamenti richiesti, devono essere integralmente compensate tra le parti, ai sensi dell'art. 92 c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, uditi i procuratori delle parti, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pronunziando:
1) PRONUNCIA la separazione tra i coniugi , nata a [...] il Parte_1
7.12.1977, e , nato a [...] il [...], i quali hanno contratto matrimonio Controparte_1
civile a Gela in data 8.5.2009, trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Gela con atto di matrimonio n. 16 Parte I Serie/Uff.– anno 2009;
2) AFFIDA ad entrambi i genitori i figli (Gela, il 27.9.2009) e Persona_1 [...]
(Gela, il 22.7.2016), con domiciliazione prevalente presso la residenza Persona_2
materna;
3) REGOLA il diritto di visita paterno nei seguenti termini: potrà vedere e Controparte_1
tenere con sé la figlia quando vorrà – previo accordo con il genitore Persona_2
domiciliatario – e, in caso di disaccordo, almeno: per due pomeriggi a settimana dal lunedì al venerdì dalle ore 17.30 alle ore 21.00 (in caso di disaccordo sui giorni, nelle giornate di martedì e giovedì) e a fine settimana alternati dalle ore 15.00 del sabato alle ore 20.00 della domenica, nonché per sette giorni durante il periodo natalizio (in modo che il giorno di
Natale vi sia compreso ad anni alterni), per tre giorni consecutivi durante il periodo pasquale (in modo che il giorno di Pasqua vi sia compreso ad anni alterni) e per quindici giorni consecutivi o meno durante il periodo estivo. potrà vedere e Controparte_1
tenere con sé il figlio previa manifestazione di volontà del minore e con Persona_1 modalità e tempi con lo stesso concordati ”;
4) DISPONE che il Consultorio Familiare di Gela e i Servizi Sociali del comune di Gela – ciascuno secondo le rispettive aree di spettanza – la presa in carico del nucleo familiare al fine di:
21 a. Attivare – previa manifestazione del consenso da parte degli interessati (
[...]
e ) – un percorso di sostegno alla genitorialità Parte_1 Controparte_1
finalizzato, principalmente, a favorire il consolidamento di schemi comportamentali idonei ad assicurare il rispetto della bigenitorialità già messi in campo e a preservare l'immagine dell'altro genitore nei confronti del figlio;
b. Monitorare il nucleo familiare al fine di verificare la persistenza del rifiuto manifestato da nei confronti del padre ed elaborando – solo in caso di ravvisata Persona_1
disponibilità da parte del minore – un programma finalizzato al recupero della relazione personale e affettiva tra quest'ultimo e il genitore;
5) DISPONE che il Consultorio Familiare di Gela presenti al giudice tutelare territorialmente competente una relazione a carattere semestrale;
6) RIGETTA le domande di addebito avanzate da ambedue le parti;
7) PONE a carico di l'obbligo di corrispondere in favore di Controparte_1 [...]
l'importo di € 500,00 mensili a titolo di contributo per il mantenimento dei Parte_1
figli (Gela, il 27.9.2009) e (Gela, il Persona_1 Persona_2
22.7.2016), da rivalutare annualmente secondo gli indici ISTAT-FOI e da versare entro giorno cinque di ogni mese;
8) PONE a carico di l'obbligo di contribuire in misura del 50% alle spese Controparte_1
straordinarie per i figli (Gela, il 27.9.2009) e Persona_1 Persona_2
(Gela, il 22.7.2016) preventivamente concordate e regolate secondo il regime indicato nel
Protocollo d'intesa dell'8.3.2018 stipulato dal Tribunale di Gela e dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Gela;
9) PONE a carico di l'obbligo di corrispondere in favore di Controparte_1 [...]
l'importo di € 250,00 mensili a titolo di contributo per il suo Parte_1
mantenimento, da rivalutare annualmente secondo gli indici ISTAT-FOI e da versare entro giorno cinque di ogni mese;
10) COMPENSA integralmente le spese di giudizio;
11) DISPONE che la presente sentenza, in copia autentica, venga trasmessa al competente ufficiale di Stato civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. 3 novembre 2000 n. 396.
Così deciso a Gela nella camera di consiglio della Sezione Civile del Tribunale, il 22/3/2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
Pietro Enea Vincenzo Accardo 22