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Sentenza 3 gennaio 2025
Sentenza 3 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Chieti, sentenza 03/01/2025, n. 4 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Chieti |
| Numero : | 4 |
| Data del deposito : | 3 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1971/2021
Tribunale Ordinario di Chieti
SEZIONE CIVILE
In nome del Popolo Italiano
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Gianluca Falco, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado, iscritta al n. r.g. 1971/2021, promossa da:
C.F.: ), con sede legale a Chieti, rappresentata e Parte_1 P.IVA_1 difesa dall'Avv. Michael Maranca, elettivamente domiciliata come in atti.
ATTRICE contro
(C.F.: ), rappresentata e difesa dall'Avv. Vincenza P_ C.F._1
Romano, elettivamente domiciliata come in atti.
CONVENUTA con la chiamata in causa di
, quale titolare della agenzia immobiliare 'CASA & CASE' e della ditta “LEES IN CP
MORE”.
TERZO CHIAMATO CONTUMACE
OGGETTO: appalto
pagina 1 di 12 CONCLUSIONI
All'udienza del 16.9.24, svoltasi ex art. 127 ter c.p.c., le parti costituite hanno concluso come da rispettive note scritte:
L'attrice: “Voglia l'ill.mo Giudice adito, in ossequio alle risultanze processuali ed in accoglimento delle istanze attoree, disattesa e rigettata ogni contraria istanza e conclusione, Accertare e dichiarare
a) la sussistenza tra le parti di un contratto di appalto ex art. 1655 c.c. avente ad oggetto l'esecuzione di lavori di ristrutturazione presso l'immobile sito in Chieti (CH) alla Via F. Salomone 162, nonché dell'inadempimento della obbligazione da parte della committente sig.ra e della mora P_ debendi della stessa;
b) il diritto dell'appaltatore già Parte_1 Controparte_3
, in persona dell'amministratore unico e legale rappresentante, ad ottenere il versamento in suo
[...]
favore della somma a saldo dovuta a titolo di corrispettivo per i lavori eseguiti, oltre interessi legali dalla data di maturazione al saldo come per legge;
c) il diritto dell'appaltatore Parte_1
già in persona dell'amministratore unico e legale rappresentante, ad
[...] Controparte_3
ottenere il versamento in suo favore della ulteriore somma ritenuta di giustizia da determinarsi in via equitativa a titolo di risarcimento del maggior danno patito e causato dall'inadempimento contrattuale della committente sig.ra e dalla mora debendi della stessa e, per l'effetto, condannare la P_
sig.ra al pagamento in favore della già P_ Parte_1
in persona dell'amministratore unico e legale rappresentante1) Controparte_3
della somma a saldo di € 9.351,99 oltre I.V.A. come per legge;
oltre interessi legali come per legge dalla data di maturazione al saldo;
2) dell'ulteriore somma ritenuta di giustizia determinata in via equitativa a titolo di risarcimento del maggior danno patito e causato dall'inadempimento contrattuale
e mora debendi della committente sig.ra ; 3) delle somme a titolo di rimborso del P_ contributo unificato e spese di CTU per un totale di € 997,52 (di cui € 237,00 a titolo di contributo unificato, ed € 760,52 per spese di CTU). Con vittoria di spese, diritti ed onorari di giudizio, oltre IVA
e CPA come per legge”.
La convenuta: “[…] L'odierna difesa, insiste per il rigetto della domanda attorea in quanto infondata in fatto ed in diritto, e nella denegata ipotesi di accoglimento anche parziale della domanda attorea , ritenere e dichiarare il terzo chiamato in causa sig. , titolare dell'agenzia immobiliare CP
'Case&Case' e della ditta 'Lees in more' con sede in Chieti alla via Picena,179 tenuto a tenere
pagina 2 di 12 indenne, manlevare e pertanto condannare lo stesso, come sopra a corrispondere direttamente tutte le somme che risulteranno dovute dall'attore o comunque a rifondere alla sig.ra tutte le somme P_
che eventualmente la stessa sarà tenuta a corrispondere alla ,si riporta alle conclusioni Parte_1
rassegnate nella comparsa di costituzione e risposta , e a tutti gli scritti difensivi depositati in specie alle memorie ex art.183 c.p.c. VI comma secondo e terzo termine”.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI
FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con l'atto introduttivo del presente giudizio, la (di seguito, Parte_1
ha agito nei confronti di chiedendo al Tribunale di: “Accertare e _1 P_
dichiarare: a) la sussistenza tra le parti di un contratto di appalto ex art. 1655 c.c. avente ad oggetto
l'esecuzione di lavori di ristrutturazione presso l'immobile sito in Chieti (CH) alla Via F. Salomone
162, nonché dell'inadempimento della prestazione dovuta da parte della committente sig.ra P_
e della mora debendi;
b) il diritto dell'appaltatore già
[...] Parte_1 [...]
, in persona dell'amministratore unico e legale rappresentante, ad ottenere il versamento CP_3
in suo favore della somma a saldo dovuta a titolo di corrispettivo per i lavori eseguiti, da intendersi anche quale danno emergente causato dall'inadempimento contrattuale della committente sig.ra
e dalla mora debendi;
c) il diritto dell'appaltatore […] ad P_ Parte_1
ottenere il versamento in suo favore della somma da determinarsi in via equitativa a titolo di risarcimento del danno da lucro cessante patito e causato dall'inadempimento contrattuale della committente sig.ra e dalla mora debendi e, per l'effetto, condannare la sig.ra P_
[…] al pagamento in favore della già P_ Parte_1 [...]
[…]: 1) della somma dovuta a titolo di saldo corrispettivo per i lavori Controparte_3 eseguiti pari ad € 13.782,89 (euro tredicilasettecentottantadue,89), o altra differente ritenuta di giustizia da accertarsi anche a mezzo CTU, oltre interessi legali dalla data di maturazione sino al saldo. 2) della somma, da accertarsi in via equitativa, dovuta a titolo di risarcimento del danno da lucro cessante patito. Con vittoria di spese, diritti ed onorari di giudizio, oltre IVA e CPA come per legge”
pagina 3 di 12 A sostegno di tali domande, l'attrice ha dedotto, in sintesi per quanto d'interesse, che: nel 2019, essa aveva eseguito - su incarico della - lavori di ristrutturazione edilizia presso l'immobile di P_ proprietà quest'ultima (sito in Chieti, Via Salomone 162), subentrando ad altra impresa, la KRM
S.R.L.; l'ammontare complessivo dei lavori eseguiti dall'esponente era pari ad € 17.082,89, ma la pur avendo accettato i lavori senza riserve, si era limitata al saldo della fattura in acconto P_
n. n. 46/19 (pari a complessivi € 3.300,00), omettendo il pagamento del residuo;
sussisteva pertanto il diritto della esponente di ottenere la condanna della controparte, contrattualmente inadempiente, al pagamento del corrispettivo dell'appalto ancora dovuto ed al risarcimento del danno da lucro cessante, subito per avere dovuto rinunciare ad altri lavori nei cantieri.
2. – nel costituirsi tempestivamente in giudizio – ha chiesto in via preliminare la P_
autorizzazione alla chiamata in causa di , quale titolare della agenzia immobiliare CP
'CASA & CASE' e della ditta LEES IN MORE e ha formulato le seguenti conclusioni: “[…] Nel merito, […], in via principale, respingere siccome del tutto inammissibili, infondate in fatto ed in diritto, non provate o come meglio, tutte le domande proposte contro la sig.ra - in via P_
subordinata, nella denegata ipotesi di accoglimento anche parziale della domanda attorea, ritenere e dichiarare il terzo chiamato in causa sig. , titolare dell'agenzia immobiliare CP
'Case&Case' e della ditta 'Lees in more' con sede in Chieti alla via Picena ,179 tenuto a tenere indenne, manlevare e pertanto condannare lo stesso, come sopra, a corrispondere direttamente tutte le somme che risulteranno dovute all'attore o comunque a rifondere alla sig.ra tutte le somme P_
che eventualmente la stessa sarà tenuta a corrispondere alla condannare parte attrice Parte_1
al pagamento delle spese, diritti ed onorari di giudizio con attribuzione al sottoscritto procuratore anticipatario”.
A sostegno di tali domande ed eccezioni, la convenuta ha controdedotto, in sintesi per quanto d'interesse, che: ella aveva affidato l'incarico di curare i lavori di ristrutturazione del proprio immobile non già alla attrice, bensì a , titolare sia della impresa 'Lees is More”, sia dell'agenzia CP immobiliare 'Casa&Casa', con la intermediazione della quale ella nel 2019 aveva acquistato il predetto immobile;
ella aveva corrisposto il corrispettivo dei lavori (iniziati a maggio 2019) ora nelle mani del
(per complessivi €. 9300,00), ora alle varie ditte che avevano eseguito i vari lavori CP nell'immobile; ella era venuta a sapere dell'ingresso della in cantiere (avvenuto il 23.9.19) _1 soltanto a fronte della richiesta stragiudiziale di quest'ultima (rivoltale nel 2021) di essere pagata dei pagina 4 di 12 lavori di un appalto che ella non le aveva mai conferito;
la pretesa pecuniaria dell'attrice era quindi infondata (per non essere mai stato concluso tra le parti un contratto di appalto, tanto meno in forma scritta), ovvero - in subordine - era accoglibile applicando il prezziario regionale d'Abruzzo e previa detrazione dell'acconto incassato e del costo dei lavori eseguiti in precedenza dalle altre ditte;
in ogni caso, i lavori erano risultati incompleti e parzialmente viziati;
nel caso di accoglimento delle domande attoree, ella doveva essere manlevata dal , colpevole di avere incassato somme a lui non CP dovute e di averle occultato il succedersi di diverse ditte per l'esecuzione dei lavori.
3. Il processo – nel quale il terzo chiamato è rimasto contumace - si è articolato nelle fasi di trattazione e di istruttoria documentale (previo rigetto delle istanze di prova orale formulate dalle parti), nonchè nell'espletamento di una CTU, a mezzo dell'Ing. al quale è stato conferito l'incarico di Per_1
rispondere ai seguenti quesiti: “1. proceda ad una attenta lettura degli atti processuali del presente giudizio depositati dalle parti (citazione, comparsa, memorie ex art. 183 c.p.c.), delle perizie e dei documenti in atti, nonché delle ulteriori risultanze processuali, al fine di avere precisa contezza della materia del contendere e - in quest'ambito - delle contrapposte prospettazioni tecniche delle parti in ordine ai fatti di causa ed alle contrapposte prospettazioni fattuali e tecniche fornite dalle parti;
2. verifichi quindi la fondatezza o meno ed in che misura della tesi della attrice, ovvero della tesi della convenuta, in ordine al quantum dei lavori eseguiti dalla prima;
3. in quest'ambito, ricostruisca su base tecnica e/o documentale (ove ciò sia possibile) la tipologia, la natura, la misura etc. dei lavori svolti dall'attrice (previa verifica della fondatezza o meno – su base tecnica e/o documentale – della tesi della convenuta sulla paternità di altri dei lavori oggetto di controversia);
4. verifichi altresì la fondatezza o meno ed in che misura della denunzia della convenuta di vizi delle opere eseguite dall'attrice;
5. compia ogni ulteriore indagine reputata utile al fine di rispondere ai quesiti di cui sopra;
6. determini e indichi, all'esito, il quantum del compenso spettante alla attrice, sia per singoli lavori che nel complesso, alla luce di quanto ricostruito in ordine sia alle opere/lavori che avrà accertato come eseguiti dalla attrice, sia agli eventuali vizi (tra quelli denunziati dalla convenuta) riscontrati in dette opere/lavori; il compenso finale (da indicarsi sia nel complesso, sia per singole voci), dovrà essere pertanto determinato al netto delle riduzioni e/o esclusioni di compensi dovute per i vizi riscontrati;
all'esito, dovrà pertanto fornirsi al Giudice una motivata indicazione, tratta – come detto e ove tecnicamente possibile (su base tecnico documentale) - dei lavori eseguiti dalla impresa;
degli eventuali vizi, difetti, manchevolezze di essi (tra quelli denunziati dalla convenuta); dei compensi
pagina 5 di 12 spettanti alla prima per ciascuno dei lavori ritenuti da essa eseguiti, al netto delle riduzioni e/o esclusioni di compensi di cui si è detto”.
All'esito, la causa giunge alla odierna decisione
4. Le domande della sono fondate, nella misura e per le ragioni di seguito indicate. _1
5. In primo luogo, va rilevato come il perentorio e principale assunto difensivo della i non P_
avere mai conferito alcun incarico di appalto alla e di essere venuta a conoscenza _1 dell'ingresso di quest'ultima nel cantiere relativo al proprio immobile soltanto a lavori eseguiti, nel
2021 (allorchè detta impresa le aveva rivolto una richiesta di pagamento del corrispettivo dei lavori) è risultato radicalmente smentito dalla documentazione in atti, di provenienza della stessa convenuta.
Infatti, risulta agli atti il bonifico bancario di €. 3.300,00 eseguito e sottoscritto dalla in P_ favore della con la causale “fatt. in acconto nr. 46/19 per lavori di ristrutturazione presso _1 immobile sito in Via F. Salomone Chieti” (cfr. le produzioni di parte convenuta;
cfr. la relazione di
CTU).
E' evidente, pertanto, la non rispondenza al vero della prospettazione processuale della i P_
non avere mai incaricato la dei lavori nel proprio immobile e di avere avuto contezza soltanto _1
nel 2021 che la stessa aveva operato nell'immobile.
Tanto basterebbe per decretare – sul piano logico - la infondatezza della linea difensiva della convenuta articolata per opporsi alla pretesa della attrice di essere pagata del corrispettivo dei lavori.
6. In secondo luogo – ed in diretta connessione con i superiori rilievi – va evidenziato come una radicale smentita di quella linea difensiva si ricava anche dalla ulteriore documentazione relativa all'appalto dei lavori in questione e dimostrativa dell'effettivo subingresso della nel cantiere _1 dell'immobile della P_
In particolare, come debitamente sottolineato anche dal CTU:
- In data 01.04.2019 la sig.ra proprietaria dell'appartamento di cui sopra, comunicava al P_
Comune di Chieti, con C.I.L.A. asseverata inviata a mezzo pec dal tecnico asseverante Geom.
[...]
presso il S.U.E. del Comune di Chieti, l'inizio di lavori di manutenzione straordinaria, quali CP_4
la diversa distribuzione degli spazi interni mediante demolizione e rifacimento delle tramezzature e interventi di manutenzione ordinaria. Originariamente tali lavori venivano affidati alla ditta “K.R.M.
s.r.l.” con sede a Montesilvano (PE) al Corso Umbero n. 468 c.f. come indicato nel P.IVA_2 modello “Soggetti Coinvolti” allegato alla C.I.L.A. di cui sopra.
pagina 6 di 12 - Nei mesi successivi si verificava un avvicendamento della ditta affidataria dei lavori. Con comunicazione depositata presso il S.U.E. del Comune di Chieti, ad opera del geom. Controparte_4
e per dichiarato conto della proprietaria sig.ra veniva notificata la rimozione P_ dall'incarico della precedente impresa esecutrice a favore della nuova ditta Controparte_3
(la cui ragione sociale veniva poi variata in ) – da qui in poi
[...] _1 Parte_1
– con sede a Chieti in piazza Templi Romani n. 5 c.f. a far data dal Parte_1 P.IVA_1
23.09.2019.
- Nella sezione “Soggetti coinvolti” della C.I.L.A. asseverata e nella comunicazione di cambio ditta è chiaramente riportato che il progettista delle opere fosse il geom. e l'impresa Controparte_4 realizzatrice dal 23.09.2019 fosse la ditta (parte attrice). Parte_1
- Lo stesso bonifico effettuato il giorno 22.10.2019 quale acconto in favore della “ da Parte_1 parte della sig.ra dimostra come, a prescindere dall'intermediazione svolta da P_
“Case&Case” e “Less is More”, parte attrice era al corrente circa i riferimenti della ditta esecutrice dei lavori.
7. Pertanto, deve ritenersi certamente acquisita la prova del fatto che la diversamente da P_ quanto sostenuto in giudizio – abbia conferito alla l'incarico di eseguire lavori di _1
ristrutturazione del proprio immobile.
Del resto, è noto che “il contratto d'appalto non è soggetto a rigore di forme e, pertanto, per la sua stipulazione non è richiesta la forma scritta, né ad substantiam, né ad probationem, potendo dunque essere concluso anche per facta concludentia” (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 16530 del 05/08/2016; Cass.
Sez. 1, Sentenza n. 22616 del 26/10/2009; Cass. Sez. 2, Sentenza n. 4911 del 16/07/1983).
8. E'stata altresì acquisita la prova della effettiva esecuzione, da parte della dei lavori per il _1
pagamento del cui corrispettivo la stessa ha agito in giudizio nei confronti della committente.
8.1 Al riguardo va infatti rilevato che:
-) parte attrice ha analiticamente indicato, tanto in sede stragiudiziale (cfr. la diffida in atti), quanto in sede giudiziale (cfr. la citazione e la documentazione prodotta), la tipologia, la quantità ed i costi dei lavori edili che la stessa ha dedotto di avere eseguito nell'immobile della P_
-) il CTU ha riscontrato l'effettiva esecuzione di tali lavori, tanto nell'ambito del sopralluogo eseguito sull'immobile, quanto attraverso la documentazione fotografica delle varie fasi dei lavori, prodotta dalla attrice;
pagina 7 di 12 -) parte convenuta non ha fornito alcuna prova del fatto che i lavori di cui la ha richiesto il _1
pagamento furono eseguiti da altre imprese, né della circostanza che ella - di conseguenza – abbia pagato a terzi i lavori medesimi, risultati eseguiti nel proprio immobile (cfr. al riguardo anche la relazione di CTU: “Parte convenuta non ha prodotto documentazione che attesti il pagamento alla prima ditta esecutrice “K.R.M. s.r.l.” (o qualsiasi altra ditta diversa da ) delle opere Parte_1
murarie di realizzazione delle nuove tramezzature e posa in opera dei controtelai delle porte interne.
Al contrario dalla documentazione fotografica depositata agli atti da parte attrice si evince come alcune delle pareti non fossero terminate (tramezzatura nuovo bagno), il controtelaio del bagno grande non fosse montato e la porta a scrigno del bagno nuovo non fosse ancora posta in opera”);
-) i lavori pretesi in pagamento dalla sono diversi da quelli a cui si riferiscono le fatture _1
emesse da altre ditte, prodotti dalla convenuta (cfr. la relazione di CTU);
-) parte convenuta ha irritualmente preteso di fornire una prova orale per testimoni e per interrogatorio formale (formulata in modo generico e – quanto alla prova testimoniale - inammissibile anche ex art. 2726 c.c.) del fatto di avere corrisposto in contanti (ed in nero) altre somme al (cfr. le CP istanze di prova orale: “[…] Vero che la sig.ra ha avuto come esclusivo riferimento il sig. P_
che gli indicava i pagamenti da effettuare sia a mezzo bonifico che in contanti, nonché si CP faceva portare di continuo soldi in contanti;
[…] Vero che la convenuta ha provveduto ad effettuare tutti i pagamenti che il sig. gli diceva di effettuare sia a mezzo bonifici che in contanti CP direttamente agli operai che effettuavano i lavori, di fatto sempre su indicazione del sig. ; […] CP
17) Vero che la ditta Lees in More ha percepito un bonifico di euro 3.300,00 , nonché che il sig.
percepiva in contanti in sei volte euro.6.000,00”; […] Vero che al momento del subentro nel CP cantiere gran parte dei lavori erano stati già eseguiti dalle ditte precedenti […]”). Per contro, è' noto che “la richiesta di provare per testimoni un fatto esige non solo che questo sia dedotto in un capitolo specifico e determinato, ma anche che sia collocato univocamente nel tempo e nello spazio (a differenza di quanto avvenuto nella specie: ndr), al duplice scopo di consentire al giudice la valutazione della concludenza della prova ed alla controparte la preparazione di un'adeguata difesa”
(cfr. Cass. Sez. 3, Sentenza n. 9547 del 22/04/2009; Cass. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 20997 del
12/10/2011; Cass. Sez. 3, Sentenza n. 18453 del 21/09/2015). “Specie in relazione a tale ultimo scopo, la norma in questione deve considerarsi di carattere cogente, sicché la sua inosservanza, da parte di chi propone la prova, determina l'inammissibilità del mezzo istruttorio che, ove
pagina 8 di 12 erroneamente ammesso ed espletato, non potrà essere tenuto in considerazione dal giudice” (cfr.
Cass. Sez. 1, Sentenza n. 2201 del 31/01/2007; Cass. Sez. L, Sentenza n. 8924 del 11/09/1997; Cass.
Sez. 3, Sentenza n. 1938 del 24/02/1987; per il corollario per cui anche “Le prove per interrogatorio formale, secondo quanto richiesto nell'art. 230 cod. proc. civ. devono essere dedotte per articoli separati e specifici”, cfr. Cass. Sez. 2, Sentenza n. 12292 del 07/06/2011).
9. Per quel che riguarda la verifica di congruità del corrispettivo dei lavori pretesi in pagamento dalla il CTU ha analiticamente evidenziato quanto segue, corredandolo con un analitico computo _1
metrico:
“Diversamente da quanto riportato nel computo lavori redatto da parte attrice, non risulta essere stato posto in opera il cartongesso cucina tipo trave a coprire i tubi del riscaldamento con veletta a faretti
(voce 15 perizia geom. ). Il computo dei lavori è stato quindi rideterminato mediante Persona_2
confronto tra quanto riportato in perizia di parte attrice (geom. ) e quanto riportato in Per_2
perizia di parte convenuta (geom. ) documentazione depositata agli atti e quanto è stato Per_3
possibile ispezionare in loco in occasione del sopralluogo. Stante le considerazioni di cui al paragrafo precedente, di seguito è riportato il computo metrico dei lavori con indicazione delle singole tipologie di interventi direttamente riconducibili alle attività svolte in cantiere da parte attrice, quantificazione delle stesse e stima importo lavori. L'importo lavori, come da corrente prassi professionale, è stato stimato secondo le voci unitarie estrapolate dal “Prezzario delle Opere Edili per la Regione Abruzzo” vigente all'epoca della realizzazione degli interventi (Prezzario anno 2019) per ogni singolo intervento direttamente riconducibile alle attività svolte da parte attrice. Importi al netto dell'I.V.A. […] Totale
Computo lavori (I.V.A. esclusa) 12.607,71 € […]”.
9.1 Alla luce di talune minimali imperfezioni riscontrate, il CTU ha quindi determinato l'importo netto dei lavori, al netto dei vizi d'opera, pari a 12.351,99 euro esclusa I.V.A., da cui deve detrarsi l'acconto di €. 3300,00 + Iva versato dalla committente.
9.2 Pertanto, il credito spettante alla attrice verso la convenuta è pari ad €. 9.351,99, oltre I.V.A. come per legge, oltre interessi legali dal 5.6.21 (data in cui la debitrice aveva ricevuto la diffida ad adempiere della creditrice del 27.5.21 e – a mezzo del proprio legale – si era opposeta pagamento) sino al saldo.
10. Deve invece ritenersi infondata la domanda della attrice di ristoro del danno da lucro cessante asseritamente subito per effetto dell'omesso pagamento, da parte della delle proprie P_
spettanze.
pagina 9 di 12 La infatti, non ha fornito alcuna specifica indicazione né, tanto meno, alcuna prova di affari e _1 guadagni mancati per effetto dell'inadempimento della controparte (cfr. la genericità delle relative argomentazioni rese, al riguardo, in citazione: “[…] La già Parte_1 [...]
ha patito, quale diretta conseguenza dell'inadempimento e della mora del debitore, un CP_3
danno da lucro cessante consistente nel mancato guadagno che si sarebbe prodotto se la condotta ut supra non fosse stata posta in essere. L'impegno di mezzi e forza lavoro, per settimane occupati sul cantiere di Via Salomone 162, ha impedito alla ditta predetta, in alcuni casi, di accettare ulteriori incarichi, ed in altri, di provvedere alla calendarizzazione dei vari cantieri nei quali prestare la propria attività imprenditoriale senza renderla estremamente complessa e tale da scongiurare danni collaterali”; per il generale principio per cui “l'attività di allegazione non può esaurirsi nell'affermazione di un fatto generico, ma comporta l'individuazione di un fatto specifico”, cfr. Cass.
Sez. 1, Sentenza n. 4392 del 07/04/2000; per il principio per cui “che “il danno patrimoniale da mancato guadagno, concretandosi nell'accrescimento patrimoniale effettivamente pregiudicato o impedito dall'inadempimento dell'obbligazione contrattuale, presuppone la prova, sia pure indiziaria, dell'utilità patrimoniale che il creditore avrebbe conseguito se l'obbligazione fosse stata adempiuta, esclusi i mancati guadagni meramente ipotetici perché dipendenti da condizioni incerte, sicché la sua liquidazione richiede un rigoroso giudizio di probabilità (e non di mera possibilità), che può essere equitativamente svolto in presenza di elementi certi offerti dalla parte non inadempiente, dai quali il giudice possa sillogisticamente desumere l'entità del danno subito”, cfr. Cass. Sez. 6 - 2, Ordinanza n.
5613 del 08/03/2018; cfr. in senso conforme Cass. Sez. 3, Sentenza n. 24632 del 03/12/2015 Rv.
637952; Sez. 2, Sentenza n. 11254 del 20/05/2011; Rv. 618132; Sez. 3, Sentenza n. 27149 del
19/12/2006 Rv. 596641; Sez. 2, Sentenza n. 7647 del 03/09/1994 Rv. 487832).
11. In conclusione, la convenuta deve essere condannata a pagare alla attrice – per le causali di cui in motivazione – la somma di €. 9.351,99, oltre I.V.A. come per legge, oltre interessi legali dal 5.6.21
(sino al saldo.
12. E' infondata la domanda della di condanna del “terzo chiamato in causa sig. P_ CP
, titolare dell'agenzia immobiliare 'Case&Case' e della ditta 'Lees in more' con sede in Chieti
[...]
alla via Picena ,179 tenuto a tenere indenne, manlevare e pertanto condannare lo stesso, come sopra,
a corrispondere direttamente tutte le somme che risulteranno dovute all'attore o comunque a rifondere
pagina 10 di 12 alla sig.ra tutte le somme che eventualmente la stessa sarà tenuta a corrispondere alla P_
. Parte_1
Infatti, non è emersa alcuna condotta antigiuridica del , né tanto meno una condotta CP
antigiuridica dalla quale sia derivato sul piano causale, in capo alla un danno ingiusto, P_ come tale risarcibile: si è visto, infatti, come il debito di quest'ultima verso la (da cui quella _1 vorrebbe essere manlevata) non è null'altro che il giusto corrispettivo dei lavori (diversi da quelli eseguiti da terzi) che detta impresa ha eseguito nell'immobile della convenuta, su incarico di quest'ultima.
13. La disciplina delle spese di lite, ivi comprese quelle della CTU segue – ex lege – la soccombenza della convenuta, con liquidazione come da dispositivo, nei valori medi, quanto ai compensi.
P.Q.M.
Il Tribunale di Chieti, definitivamente pronunciando nel giudizio di I grado iscritto al R.G. n. 1971/21, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così decide:
ACCERTA
che il credito spettante alla attrice verso la convenuta, per i lavori edili oggetto di causa, ammonta – al netto dell'acconto già versato – alla somma di €. 9.351,99, oltre I.V.A. come per legge, oltre interessi legali dal 5.6.21 sino al saldo.
Per l'effetto
ON la convenuta al pagamento, in favore della attrice, della somma di €. 9.351,99, oltre I.V.A. come per legge, oltre interessi legali dal 5.6.21 sino al saldo.
RIGETTA tutte le altre domande ed eccezioni.
pagina 11 di 12 ON la convenuta al rimborso delle spese processuali sostenute dall'attrice che liquida in €. 264,00 per esborsi, €. 5.077,00 per compensi, oltre il 15% sui compensi ed altri accessori di legge.
PONE le spese di CTU a carico definitivo di parte convenuta.
Alla Cancelleria per quanto di sua competenza.
Chieti, 3.1.25
Il Giudice
Dott. Gianluca Falco
pagina 12 di 12
Tribunale Ordinario di Chieti
SEZIONE CIVILE
In nome del Popolo Italiano
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Gianluca Falco, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado, iscritta al n. r.g. 1971/2021, promossa da:
C.F.: ), con sede legale a Chieti, rappresentata e Parte_1 P.IVA_1 difesa dall'Avv. Michael Maranca, elettivamente domiciliata come in atti.
ATTRICE contro
(C.F.: ), rappresentata e difesa dall'Avv. Vincenza P_ C.F._1
Romano, elettivamente domiciliata come in atti.
CONVENUTA con la chiamata in causa di
, quale titolare della agenzia immobiliare 'CASA & CASE' e della ditta “LEES IN CP
MORE”.
TERZO CHIAMATO CONTUMACE
OGGETTO: appalto
pagina 1 di 12 CONCLUSIONI
All'udienza del 16.9.24, svoltasi ex art. 127 ter c.p.c., le parti costituite hanno concluso come da rispettive note scritte:
L'attrice: “Voglia l'ill.mo Giudice adito, in ossequio alle risultanze processuali ed in accoglimento delle istanze attoree, disattesa e rigettata ogni contraria istanza e conclusione, Accertare e dichiarare
a) la sussistenza tra le parti di un contratto di appalto ex art. 1655 c.c. avente ad oggetto l'esecuzione di lavori di ristrutturazione presso l'immobile sito in Chieti (CH) alla Via F. Salomone 162, nonché dell'inadempimento della obbligazione da parte della committente sig.ra e della mora P_ debendi della stessa;
b) il diritto dell'appaltatore già Parte_1 Controparte_3
, in persona dell'amministratore unico e legale rappresentante, ad ottenere il versamento in suo
[...]
favore della somma a saldo dovuta a titolo di corrispettivo per i lavori eseguiti, oltre interessi legali dalla data di maturazione al saldo come per legge;
c) il diritto dell'appaltatore Parte_1
già in persona dell'amministratore unico e legale rappresentante, ad
[...] Controparte_3
ottenere il versamento in suo favore della ulteriore somma ritenuta di giustizia da determinarsi in via equitativa a titolo di risarcimento del maggior danno patito e causato dall'inadempimento contrattuale della committente sig.ra e dalla mora debendi della stessa e, per l'effetto, condannare la P_
sig.ra al pagamento in favore della già P_ Parte_1
in persona dell'amministratore unico e legale rappresentante1) Controparte_3
della somma a saldo di € 9.351,99 oltre I.V.A. come per legge;
oltre interessi legali come per legge dalla data di maturazione al saldo;
2) dell'ulteriore somma ritenuta di giustizia determinata in via equitativa a titolo di risarcimento del maggior danno patito e causato dall'inadempimento contrattuale
e mora debendi della committente sig.ra ; 3) delle somme a titolo di rimborso del P_ contributo unificato e spese di CTU per un totale di € 997,52 (di cui € 237,00 a titolo di contributo unificato, ed € 760,52 per spese di CTU). Con vittoria di spese, diritti ed onorari di giudizio, oltre IVA
e CPA come per legge”.
La convenuta: “[…] L'odierna difesa, insiste per il rigetto della domanda attorea in quanto infondata in fatto ed in diritto, e nella denegata ipotesi di accoglimento anche parziale della domanda attorea , ritenere e dichiarare il terzo chiamato in causa sig. , titolare dell'agenzia immobiliare CP
'Case&Case' e della ditta 'Lees in more' con sede in Chieti alla via Picena,179 tenuto a tenere
pagina 2 di 12 indenne, manlevare e pertanto condannare lo stesso, come sopra a corrispondere direttamente tutte le somme che risulteranno dovute dall'attore o comunque a rifondere alla sig.ra tutte le somme P_
che eventualmente la stessa sarà tenuta a corrispondere alla ,si riporta alle conclusioni Parte_1
rassegnate nella comparsa di costituzione e risposta , e a tutti gli scritti difensivi depositati in specie alle memorie ex art.183 c.p.c. VI comma secondo e terzo termine”.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI
FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con l'atto introduttivo del presente giudizio, la (di seguito, Parte_1
ha agito nei confronti di chiedendo al Tribunale di: “Accertare e _1 P_
dichiarare: a) la sussistenza tra le parti di un contratto di appalto ex art. 1655 c.c. avente ad oggetto
l'esecuzione di lavori di ristrutturazione presso l'immobile sito in Chieti (CH) alla Via F. Salomone
162, nonché dell'inadempimento della prestazione dovuta da parte della committente sig.ra P_
e della mora debendi;
b) il diritto dell'appaltatore già
[...] Parte_1 [...]
, in persona dell'amministratore unico e legale rappresentante, ad ottenere il versamento CP_3
in suo favore della somma a saldo dovuta a titolo di corrispettivo per i lavori eseguiti, da intendersi anche quale danno emergente causato dall'inadempimento contrattuale della committente sig.ra
e dalla mora debendi;
c) il diritto dell'appaltatore […] ad P_ Parte_1
ottenere il versamento in suo favore della somma da determinarsi in via equitativa a titolo di risarcimento del danno da lucro cessante patito e causato dall'inadempimento contrattuale della committente sig.ra e dalla mora debendi e, per l'effetto, condannare la sig.ra P_
[…] al pagamento in favore della già P_ Parte_1 [...]
[…]: 1) della somma dovuta a titolo di saldo corrispettivo per i lavori Controparte_3 eseguiti pari ad € 13.782,89 (euro tredicilasettecentottantadue,89), o altra differente ritenuta di giustizia da accertarsi anche a mezzo CTU, oltre interessi legali dalla data di maturazione sino al saldo. 2) della somma, da accertarsi in via equitativa, dovuta a titolo di risarcimento del danno da lucro cessante patito. Con vittoria di spese, diritti ed onorari di giudizio, oltre IVA e CPA come per legge”
pagina 3 di 12 A sostegno di tali domande, l'attrice ha dedotto, in sintesi per quanto d'interesse, che: nel 2019, essa aveva eseguito - su incarico della - lavori di ristrutturazione edilizia presso l'immobile di P_ proprietà quest'ultima (sito in Chieti, Via Salomone 162), subentrando ad altra impresa, la KRM
S.R.L.; l'ammontare complessivo dei lavori eseguiti dall'esponente era pari ad € 17.082,89, ma la pur avendo accettato i lavori senza riserve, si era limitata al saldo della fattura in acconto P_
n. n. 46/19 (pari a complessivi € 3.300,00), omettendo il pagamento del residuo;
sussisteva pertanto il diritto della esponente di ottenere la condanna della controparte, contrattualmente inadempiente, al pagamento del corrispettivo dell'appalto ancora dovuto ed al risarcimento del danno da lucro cessante, subito per avere dovuto rinunciare ad altri lavori nei cantieri.
2. – nel costituirsi tempestivamente in giudizio – ha chiesto in via preliminare la P_
autorizzazione alla chiamata in causa di , quale titolare della agenzia immobiliare CP
'CASA & CASE' e della ditta LEES IN MORE e ha formulato le seguenti conclusioni: “[…] Nel merito, […], in via principale, respingere siccome del tutto inammissibili, infondate in fatto ed in diritto, non provate o come meglio, tutte le domande proposte contro la sig.ra - in via P_
subordinata, nella denegata ipotesi di accoglimento anche parziale della domanda attorea, ritenere e dichiarare il terzo chiamato in causa sig. , titolare dell'agenzia immobiliare CP
'Case&Case' e della ditta 'Lees in more' con sede in Chieti alla via Picena ,179 tenuto a tenere indenne, manlevare e pertanto condannare lo stesso, come sopra, a corrispondere direttamente tutte le somme che risulteranno dovute all'attore o comunque a rifondere alla sig.ra tutte le somme P_
che eventualmente la stessa sarà tenuta a corrispondere alla condannare parte attrice Parte_1
al pagamento delle spese, diritti ed onorari di giudizio con attribuzione al sottoscritto procuratore anticipatario”.
A sostegno di tali domande ed eccezioni, la convenuta ha controdedotto, in sintesi per quanto d'interesse, che: ella aveva affidato l'incarico di curare i lavori di ristrutturazione del proprio immobile non già alla attrice, bensì a , titolare sia della impresa 'Lees is More”, sia dell'agenzia CP immobiliare 'Casa&Casa', con la intermediazione della quale ella nel 2019 aveva acquistato il predetto immobile;
ella aveva corrisposto il corrispettivo dei lavori (iniziati a maggio 2019) ora nelle mani del
(per complessivi €. 9300,00), ora alle varie ditte che avevano eseguito i vari lavori CP nell'immobile; ella era venuta a sapere dell'ingresso della in cantiere (avvenuto il 23.9.19) _1 soltanto a fronte della richiesta stragiudiziale di quest'ultima (rivoltale nel 2021) di essere pagata dei pagina 4 di 12 lavori di un appalto che ella non le aveva mai conferito;
la pretesa pecuniaria dell'attrice era quindi infondata (per non essere mai stato concluso tra le parti un contratto di appalto, tanto meno in forma scritta), ovvero - in subordine - era accoglibile applicando il prezziario regionale d'Abruzzo e previa detrazione dell'acconto incassato e del costo dei lavori eseguiti in precedenza dalle altre ditte;
in ogni caso, i lavori erano risultati incompleti e parzialmente viziati;
nel caso di accoglimento delle domande attoree, ella doveva essere manlevata dal , colpevole di avere incassato somme a lui non CP dovute e di averle occultato il succedersi di diverse ditte per l'esecuzione dei lavori.
3. Il processo – nel quale il terzo chiamato è rimasto contumace - si è articolato nelle fasi di trattazione e di istruttoria documentale (previo rigetto delle istanze di prova orale formulate dalle parti), nonchè nell'espletamento di una CTU, a mezzo dell'Ing. al quale è stato conferito l'incarico di Per_1
rispondere ai seguenti quesiti: “1. proceda ad una attenta lettura degli atti processuali del presente giudizio depositati dalle parti (citazione, comparsa, memorie ex art. 183 c.p.c.), delle perizie e dei documenti in atti, nonché delle ulteriori risultanze processuali, al fine di avere precisa contezza della materia del contendere e - in quest'ambito - delle contrapposte prospettazioni tecniche delle parti in ordine ai fatti di causa ed alle contrapposte prospettazioni fattuali e tecniche fornite dalle parti;
2. verifichi quindi la fondatezza o meno ed in che misura della tesi della attrice, ovvero della tesi della convenuta, in ordine al quantum dei lavori eseguiti dalla prima;
3. in quest'ambito, ricostruisca su base tecnica e/o documentale (ove ciò sia possibile) la tipologia, la natura, la misura etc. dei lavori svolti dall'attrice (previa verifica della fondatezza o meno – su base tecnica e/o documentale – della tesi della convenuta sulla paternità di altri dei lavori oggetto di controversia);
4. verifichi altresì la fondatezza o meno ed in che misura della denunzia della convenuta di vizi delle opere eseguite dall'attrice;
5. compia ogni ulteriore indagine reputata utile al fine di rispondere ai quesiti di cui sopra;
6. determini e indichi, all'esito, il quantum del compenso spettante alla attrice, sia per singoli lavori che nel complesso, alla luce di quanto ricostruito in ordine sia alle opere/lavori che avrà accertato come eseguiti dalla attrice, sia agli eventuali vizi (tra quelli denunziati dalla convenuta) riscontrati in dette opere/lavori; il compenso finale (da indicarsi sia nel complesso, sia per singole voci), dovrà essere pertanto determinato al netto delle riduzioni e/o esclusioni di compensi dovute per i vizi riscontrati;
all'esito, dovrà pertanto fornirsi al Giudice una motivata indicazione, tratta – come detto e ove tecnicamente possibile (su base tecnico documentale) - dei lavori eseguiti dalla impresa;
degli eventuali vizi, difetti, manchevolezze di essi (tra quelli denunziati dalla convenuta); dei compensi
pagina 5 di 12 spettanti alla prima per ciascuno dei lavori ritenuti da essa eseguiti, al netto delle riduzioni e/o esclusioni di compensi di cui si è detto”.
All'esito, la causa giunge alla odierna decisione
4. Le domande della sono fondate, nella misura e per le ragioni di seguito indicate. _1
5. In primo luogo, va rilevato come il perentorio e principale assunto difensivo della i non P_
avere mai conferito alcun incarico di appalto alla e di essere venuta a conoscenza _1 dell'ingresso di quest'ultima nel cantiere relativo al proprio immobile soltanto a lavori eseguiti, nel
2021 (allorchè detta impresa le aveva rivolto una richiesta di pagamento del corrispettivo dei lavori) è risultato radicalmente smentito dalla documentazione in atti, di provenienza della stessa convenuta.
Infatti, risulta agli atti il bonifico bancario di €. 3.300,00 eseguito e sottoscritto dalla in P_ favore della con la causale “fatt. in acconto nr. 46/19 per lavori di ristrutturazione presso _1 immobile sito in Via F. Salomone Chieti” (cfr. le produzioni di parte convenuta;
cfr. la relazione di
CTU).
E' evidente, pertanto, la non rispondenza al vero della prospettazione processuale della i P_
non avere mai incaricato la dei lavori nel proprio immobile e di avere avuto contezza soltanto _1
nel 2021 che la stessa aveva operato nell'immobile.
Tanto basterebbe per decretare – sul piano logico - la infondatezza della linea difensiva della convenuta articolata per opporsi alla pretesa della attrice di essere pagata del corrispettivo dei lavori.
6. In secondo luogo – ed in diretta connessione con i superiori rilievi – va evidenziato come una radicale smentita di quella linea difensiva si ricava anche dalla ulteriore documentazione relativa all'appalto dei lavori in questione e dimostrativa dell'effettivo subingresso della nel cantiere _1 dell'immobile della P_
In particolare, come debitamente sottolineato anche dal CTU:
- In data 01.04.2019 la sig.ra proprietaria dell'appartamento di cui sopra, comunicava al P_
Comune di Chieti, con C.I.L.A. asseverata inviata a mezzo pec dal tecnico asseverante Geom.
[...]
presso il S.U.E. del Comune di Chieti, l'inizio di lavori di manutenzione straordinaria, quali CP_4
la diversa distribuzione degli spazi interni mediante demolizione e rifacimento delle tramezzature e interventi di manutenzione ordinaria. Originariamente tali lavori venivano affidati alla ditta “K.R.M.
s.r.l.” con sede a Montesilvano (PE) al Corso Umbero n. 468 c.f. come indicato nel P.IVA_2 modello “Soggetti Coinvolti” allegato alla C.I.L.A. di cui sopra.
pagina 6 di 12 - Nei mesi successivi si verificava un avvicendamento della ditta affidataria dei lavori. Con comunicazione depositata presso il S.U.E. del Comune di Chieti, ad opera del geom. Controparte_4
e per dichiarato conto della proprietaria sig.ra veniva notificata la rimozione P_ dall'incarico della precedente impresa esecutrice a favore della nuova ditta Controparte_3
(la cui ragione sociale veniva poi variata in ) – da qui in poi
[...] _1 Parte_1
– con sede a Chieti in piazza Templi Romani n. 5 c.f. a far data dal Parte_1 P.IVA_1
23.09.2019.
- Nella sezione “Soggetti coinvolti” della C.I.L.A. asseverata e nella comunicazione di cambio ditta è chiaramente riportato che il progettista delle opere fosse il geom. e l'impresa Controparte_4 realizzatrice dal 23.09.2019 fosse la ditta (parte attrice). Parte_1
- Lo stesso bonifico effettuato il giorno 22.10.2019 quale acconto in favore della “ da Parte_1 parte della sig.ra dimostra come, a prescindere dall'intermediazione svolta da P_
“Case&Case” e “Less is More”, parte attrice era al corrente circa i riferimenti della ditta esecutrice dei lavori.
7. Pertanto, deve ritenersi certamente acquisita la prova del fatto che la diversamente da P_ quanto sostenuto in giudizio – abbia conferito alla l'incarico di eseguire lavori di _1
ristrutturazione del proprio immobile.
Del resto, è noto che “il contratto d'appalto non è soggetto a rigore di forme e, pertanto, per la sua stipulazione non è richiesta la forma scritta, né ad substantiam, né ad probationem, potendo dunque essere concluso anche per facta concludentia” (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 16530 del 05/08/2016; Cass.
Sez. 1, Sentenza n. 22616 del 26/10/2009; Cass. Sez. 2, Sentenza n. 4911 del 16/07/1983).
8. E'stata altresì acquisita la prova della effettiva esecuzione, da parte della dei lavori per il _1
pagamento del cui corrispettivo la stessa ha agito in giudizio nei confronti della committente.
8.1 Al riguardo va infatti rilevato che:
-) parte attrice ha analiticamente indicato, tanto in sede stragiudiziale (cfr. la diffida in atti), quanto in sede giudiziale (cfr. la citazione e la documentazione prodotta), la tipologia, la quantità ed i costi dei lavori edili che la stessa ha dedotto di avere eseguito nell'immobile della P_
-) il CTU ha riscontrato l'effettiva esecuzione di tali lavori, tanto nell'ambito del sopralluogo eseguito sull'immobile, quanto attraverso la documentazione fotografica delle varie fasi dei lavori, prodotta dalla attrice;
pagina 7 di 12 -) parte convenuta non ha fornito alcuna prova del fatto che i lavori di cui la ha richiesto il _1
pagamento furono eseguiti da altre imprese, né della circostanza che ella - di conseguenza – abbia pagato a terzi i lavori medesimi, risultati eseguiti nel proprio immobile (cfr. al riguardo anche la relazione di CTU: “Parte convenuta non ha prodotto documentazione che attesti il pagamento alla prima ditta esecutrice “K.R.M. s.r.l.” (o qualsiasi altra ditta diversa da ) delle opere Parte_1
murarie di realizzazione delle nuove tramezzature e posa in opera dei controtelai delle porte interne.
Al contrario dalla documentazione fotografica depositata agli atti da parte attrice si evince come alcune delle pareti non fossero terminate (tramezzatura nuovo bagno), il controtelaio del bagno grande non fosse montato e la porta a scrigno del bagno nuovo non fosse ancora posta in opera”);
-) i lavori pretesi in pagamento dalla sono diversi da quelli a cui si riferiscono le fatture _1
emesse da altre ditte, prodotti dalla convenuta (cfr. la relazione di CTU);
-) parte convenuta ha irritualmente preteso di fornire una prova orale per testimoni e per interrogatorio formale (formulata in modo generico e – quanto alla prova testimoniale - inammissibile anche ex art. 2726 c.c.) del fatto di avere corrisposto in contanti (ed in nero) altre somme al (cfr. le CP istanze di prova orale: “[…] Vero che la sig.ra ha avuto come esclusivo riferimento il sig. P_
che gli indicava i pagamenti da effettuare sia a mezzo bonifico che in contanti, nonché si CP faceva portare di continuo soldi in contanti;
[…] Vero che la convenuta ha provveduto ad effettuare tutti i pagamenti che il sig. gli diceva di effettuare sia a mezzo bonifici che in contanti CP direttamente agli operai che effettuavano i lavori, di fatto sempre su indicazione del sig. ; […] CP
17) Vero che la ditta Lees in More ha percepito un bonifico di euro 3.300,00 , nonché che il sig.
percepiva in contanti in sei volte euro.6.000,00”; […] Vero che al momento del subentro nel CP cantiere gran parte dei lavori erano stati già eseguiti dalle ditte precedenti […]”). Per contro, è' noto che “la richiesta di provare per testimoni un fatto esige non solo che questo sia dedotto in un capitolo specifico e determinato, ma anche che sia collocato univocamente nel tempo e nello spazio (a differenza di quanto avvenuto nella specie: ndr), al duplice scopo di consentire al giudice la valutazione della concludenza della prova ed alla controparte la preparazione di un'adeguata difesa”
(cfr. Cass. Sez. 3, Sentenza n. 9547 del 22/04/2009; Cass. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 20997 del
12/10/2011; Cass. Sez. 3, Sentenza n. 18453 del 21/09/2015). “Specie in relazione a tale ultimo scopo, la norma in questione deve considerarsi di carattere cogente, sicché la sua inosservanza, da parte di chi propone la prova, determina l'inammissibilità del mezzo istruttorio che, ove
pagina 8 di 12 erroneamente ammesso ed espletato, non potrà essere tenuto in considerazione dal giudice” (cfr.
Cass. Sez. 1, Sentenza n. 2201 del 31/01/2007; Cass. Sez. L, Sentenza n. 8924 del 11/09/1997; Cass.
Sez. 3, Sentenza n. 1938 del 24/02/1987; per il corollario per cui anche “Le prove per interrogatorio formale, secondo quanto richiesto nell'art. 230 cod. proc. civ. devono essere dedotte per articoli separati e specifici”, cfr. Cass. Sez. 2, Sentenza n. 12292 del 07/06/2011).
9. Per quel che riguarda la verifica di congruità del corrispettivo dei lavori pretesi in pagamento dalla il CTU ha analiticamente evidenziato quanto segue, corredandolo con un analitico computo _1
metrico:
“Diversamente da quanto riportato nel computo lavori redatto da parte attrice, non risulta essere stato posto in opera il cartongesso cucina tipo trave a coprire i tubi del riscaldamento con veletta a faretti
(voce 15 perizia geom. ). Il computo dei lavori è stato quindi rideterminato mediante Persona_2
confronto tra quanto riportato in perizia di parte attrice (geom. ) e quanto riportato in Per_2
perizia di parte convenuta (geom. ) documentazione depositata agli atti e quanto è stato Per_3
possibile ispezionare in loco in occasione del sopralluogo. Stante le considerazioni di cui al paragrafo precedente, di seguito è riportato il computo metrico dei lavori con indicazione delle singole tipologie di interventi direttamente riconducibili alle attività svolte in cantiere da parte attrice, quantificazione delle stesse e stima importo lavori. L'importo lavori, come da corrente prassi professionale, è stato stimato secondo le voci unitarie estrapolate dal “Prezzario delle Opere Edili per la Regione Abruzzo” vigente all'epoca della realizzazione degli interventi (Prezzario anno 2019) per ogni singolo intervento direttamente riconducibile alle attività svolte da parte attrice. Importi al netto dell'I.V.A. […] Totale
Computo lavori (I.V.A. esclusa) 12.607,71 € […]”.
9.1 Alla luce di talune minimali imperfezioni riscontrate, il CTU ha quindi determinato l'importo netto dei lavori, al netto dei vizi d'opera, pari a 12.351,99 euro esclusa I.V.A., da cui deve detrarsi l'acconto di €. 3300,00 + Iva versato dalla committente.
9.2 Pertanto, il credito spettante alla attrice verso la convenuta è pari ad €. 9.351,99, oltre I.V.A. come per legge, oltre interessi legali dal 5.6.21 (data in cui la debitrice aveva ricevuto la diffida ad adempiere della creditrice del 27.5.21 e – a mezzo del proprio legale – si era opposeta pagamento) sino al saldo.
10. Deve invece ritenersi infondata la domanda della attrice di ristoro del danno da lucro cessante asseritamente subito per effetto dell'omesso pagamento, da parte della delle proprie P_
spettanze.
pagina 9 di 12 La infatti, non ha fornito alcuna specifica indicazione né, tanto meno, alcuna prova di affari e _1 guadagni mancati per effetto dell'inadempimento della controparte (cfr. la genericità delle relative argomentazioni rese, al riguardo, in citazione: “[…] La già Parte_1 [...]
ha patito, quale diretta conseguenza dell'inadempimento e della mora del debitore, un CP_3
danno da lucro cessante consistente nel mancato guadagno che si sarebbe prodotto se la condotta ut supra non fosse stata posta in essere. L'impegno di mezzi e forza lavoro, per settimane occupati sul cantiere di Via Salomone 162, ha impedito alla ditta predetta, in alcuni casi, di accettare ulteriori incarichi, ed in altri, di provvedere alla calendarizzazione dei vari cantieri nei quali prestare la propria attività imprenditoriale senza renderla estremamente complessa e tale da scongiurare danni collaterali”; per il generale principio per cui “l'attività di allegazione non può esaurirsi nell'affermazione di un fatto generico, ma comporta l'individuazione di un fatto specifico”, cfr. Cass.
Sez. 1, Sentenza n. 4392 del 07/04/2000; per il principio per cui “che “il danno patrimoniale da mancato guadagno, concretandosi nell'accrescimento patrimoniale effettivamente pregiudicato o impedito dall'inadempimento dell'obbligazione contrattuale, presuppone la prova, sia pure indiziaria, dell'utilità patrimoniale che il creditore avrebbe conseguito se l'obbligazione fosse stata adempiuta, esclusi i mancati guadagni meramente ipotetici perché dipendenti da condizioni incerte, sicché la sua liquidazione richiede un rigoroso giudizio di probabilità (e non di mera possibilità), che può essere equitativamente svolto in presenza di elementi certi offerti dalla parte non inadempiente, dai quali il giudice possa sillogisticamente desumere l'entità del danno subito”, cfr. Cass. Sez. 6 - 2, Ordinanza n.
5613 del 08/03/2018; cfr. in senso conforme Cass. Sez. 3, Sentenza n. 24632 del 03/12/2015 Rv.
637952; Sez. 2, Sentenza n. 11254 del 20/05/2011; Rv. 618132; Sez. 3, Sentenza n. 27149 del
19/12/2006 Rv. 596641; Sez. 2, Sentenza n. 7647 del 03/09/1994 Rv. 487832).
11. In conclusione, la convenuta deve essere condannata a pagare alla attrice – per le causali di cui in motivazione – la somma di €. 9.351,99, oltre I.V.A. come per legge, oltre interessi legali dal 5.6.21
(sino al saldo.
12. E' infondata la domanda della di condanna del “terzo chiamato in causa sig. P_ CP
, titolare dell'agenzia immobiliare 'Case&Case' e della ditta 'Lees in more' con sede in Chieti
[...]
alla via Picena ,179 tenuto a tenere indenne, manlevare e pertanto condannare lo stesso, come sopra,
a corrispondere direttamente tutte le somme che risulteranno dovute all'attore o comunque a rifondere
pagina 10 di 12 alla sig.ra tutte le somme che eventualmente la stessa sarà tenuta a corrispondere alla P_
. Parte_1
Infatti, non è emersa alcuna condotta antigiuridica del , né tanto meno una condotta CP
antigiuridica dalla quale sia derivato sul piano causale, in capo alla un danno ingiusto, P_ come tale risarcibile: si è visto, infatti, come il debito di quest'ultima verso la (da cui quella _1 vorrebbe essere manlevata) non è null'altro che il giusto corrispettivo dei lavori (diversi da quelli eseguiti da terzi) che detta impresa ha eseguito nell'immobile della convenuta, su incarico di quest'ultima.
13. La disciplina delle spese di lite, ivi comprese quelle della CTU segue – ex lege – la soccombenza della convenuta, con liquidazione come da dispositivo, nei valori medi, quanto ai compensi.
P.Q.M.
Il Tribunale di Chieti, definitivamente pronunciando nel giudizio di I grado iscritto al R.G. n. 1971/21, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così decide:
ACCERTA
che il credito spettante alla attrice verso la convenuta, per i lavori edili oggetto di causa, ammonta – al netto dell'acconto già versato – alla somma di €. 9.351,99, oltre I.V.A. come per legge, oltre interessi legali dal 5.6.21 sino al saldo.
Per l'effetto
ON la convenuta al pagamento, in favore della attrice, della somma di €. 9.351,99, oltre I.V.A. come per legge, oltre interessi legali dal 5.6.21 sino al saldo.
RIGETTA tutte le altre domande ed eccezioni.
pagina 11 di 12 ON la convenuta al rimborso delle spese processuali sostenute dall'attrice che liquida in €. 264,00 per esborsi, €. 5.077,00 per compensi, oltre il 15% sui compensi ed altri accessori di legge.
PONE le spese di CTU a carico definitivo di parte convenuta.
Alla Cancelleria per quanto di sua competenza.
Chieti, 3.1.25
Il Giudice
Dott. Gianluca Falco
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