Sentenza 5 febbraio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 05/02/2025, n. 469 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 469 |
| Data del deposito : | 5 febbraio 2025 |
Testo completo
N. 6253/2022 R.G.A.C.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Di Napoli Nord - II Sezione Civile -nella persona del giudice monocratico, dott.ssa Matilde Boccia ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al numero 6253/2022 del Ruolo Generale Affari Contenziosi, avente ad oggetto “Opposizione a decreto ingiuntivo-Altri contratti atipici” e vertente tra:
, in persona del Direttore Generale l.r.p.t., P.I. Parte_1
n. , rappr. e dif. dall'avv. Guglielmo Ara (C.F. P.IVA_1
, giusta procura alle liti resa su foglio separato da C.F._1 intendersi quale parte integrante dell'atto di opposizione, elettivamente domiciliati presso la sede dell'Avvocatura Aziendale Frattamaggiore (NA) alla Via Padre M. Vergara (Palazzo ex Inam);
OPPONENTE E Controparte_1
(di seguito anche solo , con sede in
[...] CP_1
PO (NA), Via M. Nicola Patria n. 60, codice fiscale e partita I.V.A.
, in persona del Presidente del Comitato di gestione e P.IVA_2 legale rappresentante pro tempore, sig. (c.f. CP_2
), munito dei necessari poteri giusta delibera C.F._2 assembleare del 20 novembre 2018 per rogito del notaio, dott.
[...]
società a sua volta soggetto aggregatore e legale Controparte_3 rappresentante della società retista con sede in CP_4
PO (NA), Via M. Nicola Patria n. 60, codice fiscale e P.IVA_3 partita I.V.A. rappresentata e difesa, come da mandato in P.IVA_4 calce al presente atto, dall'avv. Maria Ida Leonardo (C.F.
, unitamente e disgiuntamente all'avv. Cecilia C.F._3
Zoppè (C.F. , ed elettivamente domiciliata presso C.F._4 lo Studio Legale della prima, in Roma, alla Via Principessa Clotilde n. 2, 00196; OPPOSTA
n. 6253/2022 r.g.a.c. Pagina 1 di 22
CONCLUSIONI: come da note scritte presentate in vista dell'udienza del 10.10.24 e come da comparse conclusionali e memorie di replica agli atti
FATTO E DIRITTO
Si richiamano gli atti ed i verbali di causa per ciò che concerne lo svolgimento del processo e le deduzioni difensive e ciò in ossequio al dettato normativo di cui all'art. 118 disp. att. c.p.c., così come modificato con l. 69/2009
1. Con atto di citazione notificato a mezzo pec in data 8 giugno 2022, la ut supra rappresentata, difesa ed elettivamente Parte_2 domiciliata, proponeva opposizione al decreto ingiuntivo n°2153/2022 - reso dal Tribunale di Napoli Nord in data 30/05/2022 e notificato in data 31/05/2022 -, in favore della società con il quale CP_4 veniva ingiunto alla , il pagamento della somma di € Parte_2
1.672.330,76, oltre interessi, spese, diritti ed onorari della procedura monitoria. Eccepiva l'opponente la infondatezza della pretesa creditoria, per essere le somme richieste assolutamente non dovute per la emissione del decreto ingiuntivo e, all'uopo richiamava la normativa e l'orientamento giurisprudenziale relativo alla disciplina dei tetti di spesa. Segnatamente avverso la domanda della fondata su crediti CP_4 rappresentati dalle fatture elencate nel ricorso monitorio (pag. 5) relativi all'anno 2019, l'opponente eccepiva che le indicate fatture fossero state emesse per prestazioni erogate a favore di cittadini non residenti in [...], pertanto contestava alla società la CP_4 violazione del contratto sottoscritto. All'uopo deduceva che l'art. 3 del detto contratto indicava il volume massimo di prestazioni che l'
[...]
si impegnava ad acquistare annualmente, per la Branca di Parte_1
Patologia Clinica, il cui costo veniva analiticamente quantificato al successivo art. 4; che l'art. 7 specificava le modalità di pagamento delle prestazioni e il comma 2 del detto art. disponeva : “…Il pagamento… potrà essere effettuato, oltre che in seguito al completamento dei controlli di regolarità delle prestazioni, previa emissione da parte della sottoscritta struttura privata delle note di credito richieste dalla , sia con riguardo ad eventuali contestazioni delle prestazioni rese, sia per applicare la regressione tariffaria o l'abbattimento del fatturato riconoscibile ai sensi del comma 3 del precedente art. 5”. Altresì che il successivo 3° cpv affermava esplicitamente: “Ai fini di regolarità contabile, la liquidazione ed il pagamento di ciascuno dei saldi di cui al precedente comma 2 è subordinato al ricevimento da parte della della/e suddetta/e …nota/e di credito”. Evidenziava, quale ulteriore elemento di valutazione degli impegni sinallagmatici sottoscritti l'art. 11, secondo cui: “1. Con la sottoscrizione del
n. 6253/2022 r.g.a.c. Pagina 2 di 22 N. 6253/2022 R.G.A.C.
presente contratto la sottoscritta struttura privata accetta completamente ed incondizionatamente il contenuto e gli effetti dei provvedimenti di determinazione dei tetti di spesa, di determinazione delle tariffe e ogni altro atto agli stessi collegato o presupposto, in quanto atti che determinano il contenuto del contratto per il periodo di efficacia dello stesso. Rilevava che in considerazione dell'accettazione dei provvedimenti sopra indicati “…la struttura privata rinuncia alle azioni/impugnazioni già intraprese avverso i predetti provvedimenti ovvero ai contenziosi instaurabili contro i provvedimenti già adottati e conoscibili aventi effetti temporalmente circoscritti alla/alle annualità di erogazioni delle prestazioni, regolate con il presente provvedimento”. Rivendicava l'opponente che il contratto richiamato era stato sottoscritto dalle parti, mediante apposizione della doppia firma, ai sensi dell'art. 1341, anche con specifico riferimento alla cd “clausola di salvaguardia”. Precisava che la cd. Clausola di Salvaguardia indicata nei relativi D.C.A. e recepita nel citato art. 11, era stata oggetto di contenzioso dinanzi al Tar CA – intentato dalle Associazioni di Categoria. Pt_1
Segnatamente, che con la sentenza n.3927/2017 (confermata da Consiglio di Stato, sentenza n.4936/2018), resa tra la soc. e CP_4
l' , il Tar CA aveva affermato : “come Parte_1 CP_5 eccepito dall'amministrazione resistente, l'impugnazione proposta è resa in parte inammissibile dall'avvenuta sottoscrizione della c.d. clausola di salvaguardia contenuta nell'art. 11 del contratto stipulato tra l e la Parte_1
avente per oggetto la fissazione dei volumi e delle tipologie di prestazioni CP_4 di assistenza specialistica ambulatoriale nella branca Patologia clinica per gli anni 2016 e 2017; - a tenore della clausola in parola, nella versione approvata con DCA n. 103 del 30 settembre 2016”. Ribadiva dunque che con la sottoscrizione del menzionato contratto la struttura privata aveva accettato espressamente, completamente ed incondizionatamente il contenuto e gli effetti dei provvedimenti di determinazione dei tetti di spesa, di determinazione delle tariffe e ogni altro atto agli stessi collegato o presupposto, in quanto atti che determinano il contenuto del contratto per il periodo di efficacia dello stesso. Pertanto, in considerazione dell'accettazione dei provvedimenti indicati (ossia i provvedimenti i determinazione dei tetti di spesa, delle tariffe ed ogni altro atto agli stessi collegato o presupposto) con la sottoscrizione del contratto, la struttura privata aveva rinunciato alle azioni/impugnazioni già intraprese avverso i predetti provvedimenti ovvero ai contenzioni instaurabili contro i provvedimenti già adottati e conoscibili, aventi effetti temporalmente circoscritti alla/alle annualità di erogazioni delle prestazioni, regolate con il presente accordo/contratto. In virtù di tale previsione contrattuale, (che ribadiva reputata legittima da Cons. Stato, sez. III, ord. n. 906/2015; TAR Abruzzo, L'Aquila, n. 587/2015; TAR Calabria, Catanzaro, sez. I, n. 1039/2016; TAR Lazio, Roma, sez. III quater, n. 1446/2016; n. 2091/2016) riteneva pertanto n. 6253/2022 r.g.a.c. Pagina 3 di 22 N. 6253/2022 R.G.A.C.
l'ente opponente che fossero, dunque, da considerarsi paralizzate in radice le azioni volte a contestare la determinazione dei tetti di spesa, quale, nella specie, quella rivolta all'assoggettamento delle prestazioni erogate nei confronti dei pazienti in Regioni diverse dalla CA ai limiti di budget programmati. Nella specie eccepiva che tutte le fatture azionate erano relative ad un periodo temporale non coperto dal ed in violazione dei Parte_3 patti convenuti con la sottoscrizione del contratto anno 2018. Rilevava che con comunicazioni pec, in data 12/11/2019, 17/12/2019, 25/6/2020, 10/7/2020, tutte le fatture oggetto del presente contenzioso erano state contestate e disconosciute integralmente. L' contestava formalmente alla società Parte_1 CP_4 non solo di aver fatturato oltre il ma anche di non aver Parte_3 neanche inserito le relative prestazioni sanitarie sulla piattaforma informatica CaComm, quale strumento di cui la Regione CA è dotata, al fine di tenere sotto controllo i flussi relativi alla tipologia delle prestazioni sanitarie rese e procedere alle verifiche sull'appropriatezza delle stesse in conformità alle prescrizioni dei medici di medicina generale e dei contratti sottoscritti. Evidenziava che soltanto successivamente all'inserimento delle prestazioni nella procedura CaComm, le strutture accreditate possono procedere alla relativa fatturazione e l'incrocio dei dati desunti dalle fatture e dalle prestazioni in esse conteggiate, determinando il sorgere, al netto delle verifiche di cui sopra, del diritto al pagamento. Di contro, eccepiva che le fatture di cui la società opposta chiedeva il riconoscimento ed il pagamento relative a presunte prestazioni di Genetica (Lettera R Impattante) a forte rischio di inappropriatezza e dal gravoso costo unitario. Ragione per la quale, in assenza di riscontri oggettivi sulle prestazioni sanitarie effettivamente rese, contestava che le fatture non avrebbero mai potuto essere liquidate, a prescindere dalla circostanza del loro contenimento nel tetto di spesa, che, eccepiva essere già esaurito. Dunque, riteneva l'opponente documentalmente provato che essa opposta fosse perfettamente a conoscenza dei limiti del tetto massimo acquistabile dall' per prestazioni rese in favore di Parte_1 residenti extra regione, accettandone termini e condizioni, ma che nel tentativo di svincolarsi dalle limitazioni note ed accettate onde ottenere il pagamento delle dette prestazioni, richiamando un principio generale, quello della procedura di compensazione tra Regioni e, segnatamente, un
“accordo interregionale” del 09 luglio 2020 che –in ogni caso la ricorrente, rilevava affermare che eventuali procedure di compensazioni devono comunque tener conto dei finanziamenti ricevuti dai singoli servizi e, quindi, dei relativi tetti di spesa.
n. 6253/2022 r.g.a.c. Pagina 4 di 22 N. 6253/2022 R.G.A.C.
Quanto ai profili di censura rivolti all'assoggettamento delle prestazioni erogate nei confronti dei pazienti in Regioni diverse dalla CA ai limiti di budget programmati, in primis, rimarcava l'opponente che l'amministrazione che eroga i rimborsi è regionale (anche se poi il rapporto economico è regolato con la Regione di provenienza), cosicché le sue istruzioni si applicano a prescindere dalla provenienza del paziente (sul punto. Cons. Stato, sez. III, n. 1224/2017); - e che seppure ai costi di assistenza dei cittadini residenti al di fuori del territorio regionale devono provvedere le Regioni di provenienza, risponde, comunque, a primarie esigenze di contenimento della spesa pubblica sanitaria (soprattutto in contesti riguardati da disavanzi finanziari) computare detti costi nei limiti di budget programmati, in quanto i relativi rimborsi devono essere immediatamente remunerati dalle Regioni di accoglienza e possono essere a queste ultime riconosciuti soltanto a consuntivo, dopo una complessa operazione di compensazione;
in alternativa che altrimenti tutto il sistema dei tetti di spesa regionali risulterebbe vanificato, se non venissero limitate anche le prestazioni erogabili in favore di soggetti residenti in [...]diverse (cfr. Cons. Stato, sez. III, n. 495/2012; n. 1224/2017; TAR CA, Napoli, sez. I, n. 5407/2015). Ribadiva esser la domanda della società opposta, attrice sostanziale, palesemente infondata, infine, pur ritenendo esaustivi i motivi di opposizione, l' provvedeva al deposito della Parte_1 documentazione attestante l'avvenuta chiusura dell'esercizio 2019, mediante deposito dei verbali del tavolo tecnico e delle determinazioni di liquidazione e pagamento dei saldi, unitamente alla relazione del Servizio Gref al fine di documentare l'emissione di fatture a debito a definizione della relativa partita contabile. Tanto premesso la conveniva l'opposta in epigrafe Parte_2 indicata a comparire innanzi l'intestato Tribunale, all'udienza del 27 ottobre 22 per sentir: Revocare il decreto ingiuntivo opposto;
- Condannare la società opposta al pagamento di spese e compensi del giudizio, con sentenza esecutiva come per legge. Si costituiva la , Controparte_1 in persona del suo rappresentante legale pro tempore, come sopra rappresentata e difesa, contestando tutto quanto ex adverso argomentato e dedotto poiché del tutto privo di pregio e, in ogni caso, infondato. Preliminarmente evidenziava che la normativa richiamata da controparte, relativa alla determinazione dei tetti di spesa fosse inconferente, giacché non fondata su detto tema la richiesta di pagamento avanzata con il ricorso per decreto ingiuntivo opposto, bensì sull' accordo interregionale del 9 luglio 2020 per la compensazione della mobilità sanitaria per le prestazioni erogate nell'anno 2019. Nella specie rilevava che in data 1° aprile 2020, sottoscriveva con la
[...]
apposito contratto, al fine di regolare per l'esercizio Parte_1
n. 6253/2022 r.g.a.c. Pagina 5 di 22 N. 6253/2022 R.G.A.C.
2019 i volumi e le tipologie delle prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale, relativamente alla branca della Patologia clinica ed i relativi limiti di spesa ( all. doc. 2 al ricorso per decreto ingiuntivo). In particolare esponeva che all'art. 4, comma 4, del detto accordo era previsto che “Il limite di spesa per le prestazioni della branca/tipologia di prestazioni di Patologia Clinica che la prevede di dover acquistare nell'anno 2019 per i residenti di altre Regioni presso strutture private accreditate e/o provvisoriamente accreditate, ubicate nel territorio della , è fissato in € 588.073,00, per l'anno 2019, applicando le tariffe vigenti nel corso dell'esercizio, ed in € 462.503,00 per l'anno 2019, applicando le medesime tariffe al netto del ticket e della quota ricetta regionale e nazionale”.. Rivendicava la che, seppur pienamente consapevole di aver CP_4 esaurito il budget di spesa fissato per l'anno 2019, aveva continuato ad erogare le prestazioni ai cittadini provenienti da altre regioni recati presso la propria struttura, nel rispetto del principio di libertà di scelta del cittadino richiamato dall'art. 32 della Cost., forte, altresì, della possibilità di essere comunque rimborsata sulla base della normativa nazionale dell'accordo interregionale del 9 luglio 2020 per la compensazione della mobilità sanitaria per le prestazioni erogate nell'anno 2019.
Elencava dunque che per l'anno 2019 risultavano insolute le seguenti fatture: - fattura n. 4 dell'8 aprile 2019 per un importo di € 188.789,28, per prestazioni offerte a cittadini provenienti da altre Regioni;
- fattura n. 6 del 6 maggio 2019 per un importo € 157.872,98, per prestazioni offerte a cittadini provenienti da altre Regioni;
- fattura n. 8 del 7 giugno 2019 per un importo di € 199.925,15, per prestazioni offerte a cittadini provenienti da altre Regioni;
- fattura n. 9 dell'8 luglio 2019 per un importo di € 127.657,82, per prestazioni offerte a cittadini provenienti da altre Regioni;
- fattura n. 11 dell'8 agosto 2019 per un importo di € 205.094,94, per prestazioni offerte a cittadini provenienti da altre Regioni;
- fattura n. 13 del 6 settembre 2019 per un importo di € 153.459,90, per prestazioni offerte a cittadini provenienti da altre Regioni;
- fattura n. 14 dell'8 ottobre 2019 per un importo di € 165.084,28, per prestazioni offerte a cittadini provenienti da altre Regioni;
- fattura n. 15 del 7 novembre 2019 per un importo di € 211.006,06, per prestazioni offerte a cittadini provenienti da altre Regioni;
- fattura n 9 del 18/12/2019 per un importo di CP_1
166.631,00 per prestazioni offerte a cittadini provenienti da altre Regioni;
- fattura n. 1 di del 14 gennaio 2020 per un importo di € CP_1
96.809,35, per prestazioni offerte a cittadini fuori Regione (periodo di riferimento dicembre 2019). Sottolineava la di aver provveduto prontamente a inviare dette CP_4 fatture alla , pertanto eccepiva essere del tutto prive Parte_1
n. 6253/2022 r.g.a.c. Pagina 6 di 22 N. 6253/2022 R.G.A.C.
di pregio, ai fini del presente giudizio, le comunicazioni menzionate dalla nel proprio atto di citazione con le quali aveva asserito di aver dapprima, tempestivamente, comunicato a di aver esaurito il CP_4 tetto di spesa per l'anno 2019 e che, pertanto, ulteriori richieste di rimborso le sarebbero state rigettate e, a seguire, di aver disconosciuto le singole fatture inviate poiché emesse oltre il tetto di spesa fissato, giacché, ribadiva la che nell'oggetto delle fatture inviate era chiaramente CP_4 indicato che le stesse trovavano fondamento sulla procedura di compensazione interregionale menzionata. Con riguardo alla presunta inadeguatezza delle prestazioni oggetto di alcune fatture per le quali aveva chiesto il rimborso, eccepita da CP_4 controparte, l'opposta dibatteva trattarsi di contestazioni completamente prive di pregio e frutto di un macroscopico errore, evidenziato dal centro diagnostico con comunicazione del 6 marzo 2020 alla quale non era mai seguita alcuna replica da parte della Dibatteva ancora che, dalla disamina dei documenti acquisiti, era emerso che la aveva puntualmente trasmesso alla Regione CA le fatture inviate da per le prestazioni offerte ai cittadini CP_1 provenienti da altre regioni e che dette fatture –quale credito per la Regione – erano state regolarmente portate in compensazione. Contestava dunque che , nel corso dell'intensa corrispondenza Pt_4 tenuta per anni con aveva artatamente replicato a tutte le CP_4 richieste di chiarimenti, citando la normativa dei tetti di spesa, ben consapevole che detta normativa non avesse alcuna attinenza con la vicenda di cui è causa ed eccepiva, che la stessa condotta, in mala fede, aveva adoperato la per argomentare le proprie difese nel presente giudizio, in totale spregio dei canoni di buona fede e correttezza cui le parti sono obbligate ad attenersi in qualsiasi rapporto contrattuale Evidenziava dunque in sintesi che il costo delle prestazioni offerte ai cittadini fuori regioni, che la Regione CA aveva prontamente portato in compensazione con crediti vantati da altre Regioni, era rimasto a carico del soggetto privato che aveva offerto detta prestazione, di guisa che la soggetto privato, aveva sostenuto i costi della CP_4 spesa sanitaria nazionale. Al fine di inquadrare ulteriormente la fattispecie di cui è causa, esponeva che il Servizio Sanitario Nazionale ( ) assicura l'assistenza sanitaria ai cittadini attraverso le Aziende Sanitarie Locali (ASL) del luogo di residenza, pertanto, con il termine mobilità sanitaria si intende la possibilità, e più precisamente, il diritto del cittadino di ottenere assistenza sanitaria anche in un territorio diverso da quello di origine;
più precisamente si tratta di quel fenomeno in forza del quale gli assistiti usufruiscono di assistenza presso strutture sanitarie fuori del proprio ambito di residenza, e, quindi, la possibilità, per il cittadino residente in una Regione, di ottenere l'erogazione di una prestazione sanitaria da n. 6253/2022 r.g.a.c. Pagina 7 di 22 N. 6253/2022 R.G.A.C.
un'Azienda sanitaria locale di un'altra Regione. A tale proposito, richiamando lo stesso d.lgs. citato da controparte, il n. 502 del 1992, rilevava in particolare il dettato dell'art. 12, comma 3, del detto decreto, così come modificato dall'art. 14 del D.lgs. n. 517 del 1993, secondo cui, fermo restando il principio di libertà sancito dall'art. 32 della Costituzione, il finanziamento per le prestazioni erogate in caso di mobilità sanitaria deve essere compensato “in sede di riparto, sulla base di contabilità analitiche per singolo caso fornite dalle unità sanitarie locali e dalle aziende ospedaliere attraverso le Regioni e le Province autonome. Rilevava la che emergesse in modo lampante aver subito una CP_4 grave ingiustizia e lamentava, non aver ancora ricevuto il rimborso per le prestazioni erogate ai cittadini provenienti da altre Regioni, di cui rivendicava aver pienamente diritto. In sintesi la sottolineava di non aver chiesto mediante il ricorso CP_4 monitorio di essere rimborsata per le prestazioni offerte ai cittadini provenienti da altre Regioni in violazione della normativa relativa ai tetti di spesa, bensì, di essere rimborsata di dette prestazioni, eseguite oltre i tetti, nel rispetto della normativa di compensazione tra crediti tra le varie Regioni. Concludeva: in via preliminare: atteso che l'opposizione per cui si procede è del tutto infondata, concedersi la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo n. n. 2153/2022 reso in data 30 maggio 2022, ai sensi dell'art. 648 c.p.c.; - nel merito rigettare le domande formulate dagli attori poiché del tutto infondate in fatto e in diritto, per tutte i motivi esposti nella narrativa del presente atto;
- in ogni caso, con vittoria di spese, compensi ed onorari della presente procedura. Rigettata la richiesta di concessione della provvisoria esecutorietà del decreto opposto, concessi i termini ex art. 183, vi co°, c.p.c. la causa veniva rinviata all'udienza del 25 maggio 2023. Rilevata la natura documentale del presente giudizio, da ultimo veniva rinviato per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 10 ottobre 2024 e riservato in decisione con concessioni dei termini ex art. 190 cpc. 2.Ciò posto in punto di fatto, in diritto si osserva che la nozione di prova scritta idonea all'emissione del provvedimento monitorio ai sensi dell'art 633 comma 1 n° 1 c.p.c. è più ampia di quella prevista dagli artt. 2700 cc e 2702 cc e che nel successivo art 634 cpc sono elencati i documenti idonei a soddisfare il requisito di cui all'articolo precedente, tra cui le polizze e promesse unilaterali per scrittura privata e i telegrammi, anche se sprovvisti dei requisiti prescritti dal codice civile, e per i crediti relativi a somministrazioni di merci e di denaro, nonché per prestazioni di servizi compiute da imprenditori, gli estratti autentici delle scritture contabili di cui agli artt. 2214 e ss. c.c., bollate e vidimate nelle forme di legge e gli estratti autentici delle scritture contabili prescritte dalle leggi tributarie. Secondo la giurisprudenza maggioritaria, qualsiasi documento anche proveniente da un terzo, meritevole di fede dal punto di vista n. 6253/2022 r.g.a.c. Pagina 8 di 22 N. 6253/2022 R.G.A.C.
dell'autenticità dello stesso e avente, al contempo, efficacia probatoria sebbene non assoluta del diritto può costituire prova scritta ai fini della richiesta di emissione di un decreto ingiuntivo. E ciò, in considerazione del fatto che l'art. 634 c.p.c., contiene un elenco non tassativo dei documenti idonei a soddisfare il requisito della prova scritta, tra cui può indubbiamente essere ricompreso anche il riepilogo dei crediti in contenzioso. Ciò premesso, va altresì rilevato che nel procedimento per ingiunzione il contraddittorio è posticipato ed eventuale e, una volta introdotto con l'opposizione al decreto ingiuntivo il giudizio di cognizione, l'opposto ha, in tale ambito, l'onere di fornire la prova del proprio credito indipendentemente dalla legittimità, validità ed efficacia del decreto (Cass. sent. 25.07.2011 n. 16199). Dunque, con l'opposizione si instaura un ordinario giudizio di merito che impone all'opposto (originario ricorrente) di fornire la prova piena del credito, mentre all'opponente spetta provare, successivamente, eventuali fatti impeditivi, modificativi o estintivi del credito. Irrilevanti sono, invece, le contestazioni relative alla regolarità del procedimento di emissione del decreto od alla idoneità della prova del credito fornita in sede sommaria. 3.In via preliminare, occorre rilevare che la presente controversia deve ritenersi attribuita alla giurisdizione del Giudice Ordinario in base a quanto previsto dall'art. 133 comma 1 lett.c, del D. Lgs. 104/2010, essendo questi tipi di rapporti qualificabili come concessioni di pubblico servizio e quindi qualora venga in contestazione il quantum dei corrispettivi in favore dei concessionari non è in discussione anche la verifica dell'azione autoritativa della P.A. (cfr. Cass. SS.UU. 10149/2012 e conforme anche Cass. N. 28053/2018), per cui la giurisdizione del diritto di credito azionato dal Centro appartiene al Giudice Ordinario. Infatti, la giurisprudenza di legittimità in materia sanitaria è ferma nel ritenere che la controversia promossa nei confronti della per ottenere il corrispettivo delle prestazioni sanitarie erogate in regime di provvisorio o definitivo accreditamento per conto ed a carico del SSN, senza che sia stata contestata la validità di atti autoritativi, è devoluta alla giurisdizione del Giudice Ordinario se la pretesa riguarda le prestazioni rese oltre il tetto di spesa previsto (cfr. Cass. 9251/2014, Cass. 1771/2011, Cass, 372/2021). Ancora in via preliminare, è opportuna una breve premessa in ordine ai principi cardine della disciplina riguardante il rapporto di natura concessoria intercorrente tra le aziende sanitarie locali e i centri privati accreditati. Il baricentro dell'attuale organizzazione del Servizio Sanitario Nazionale è il potere di programmazione della spesa, che la legge assegna in prima battuta allo Stato e poi alle Regioni.
n. 6253/2022 r.g.a.c. Pagina 9 di 22 N. 6253/2022 R.G.A.C.
L'art. 1 del D.lgs. n. 502 del 1992, come modificato dal D.lgs. n. 229 del 1999, pone il principio per il quale deve procedersi in maniera contestuale all'individuazione dei livelli di assistenza e delle risorse finanziarie destinate al Servizio sanitario. In base al comma 3 della detta disposizione, “l'individuazione dei livelli essenziali e uniformi di assistenza assicurati dal Servizio sanitario nazionale, per il periodo di validità del Piano sanitario nazionale, è effettuata contestualmente all'individuazione delle risorse finanziarie”. Sempre in base a quanto previsto dall'art. 1, le Regioni adottano i piani sanitari regionali in coerenza con gli indirizzi stabiliti dal Piano nazionale (cfr. commi 13 e 14). Passando al piano dell'attuazione concreta dei piani, l'art. 32, comma 8, della legge n. 449 del 1997, stabilisce che “Le regioni, in attuazione della programmazione sanitaria ed in coerenza con gli indici di cui all'articolo 2, comma 5, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, e successive modificazioni, individuano preventivamente per ciascuna istituzione sanitaria pubblica e privata, ivi compresi i presìdi ospedalieri di cui al comma 7,
o per gruppi di istituzioni sanitarie, i limiti massimi annuali di spesa sostenibile con il Fondo sanitario e i preventivi annuali delle prestazioni, nonché gli indirizzi e le modalità per la contrattazione di cui all'articolo 1, comma 32, della legge 23 dicembre 1996, n. 662”. Alle Regioni è quindi conferito un potere di pianificazione finanziaria, che costituisce il momento di sintesi tra le esigenze di contenimento della spesa pubblica e la tutela del diritto alla salute. La determinazione da parte dell'Amministrazione del tetto di spesa e la suddivisione di esso tra le varie attività assistenziali costituiscono esercizio del potere di programmazione sanitaria, a fronte del quale la situazione del privato è di interesse legittimo (cfr. Cons. Stato, Ad. Plen., 2/5/2006, n. 8). Il tetto assegnato in sede di programmazione costituisce un limite invalicabile, oltre il quale l'Amministrazione non è tenuta a pagare le prestazioni sanitarie rese dai centri accreditati (cfr. Cons. Stato 23/05/2005, n. 2581); ove, infatti, venisse consentito lo sforamento dei tetti complessivi di spesa fissati dalla Regione, il potere di programmazione regionale ne risulterebbe vanificato (cfr. Cons. Stato 13/4/2011, n. 2290). Nel valutare le linee fondamentali del sistema sino ad ora descritto, la Corte Costituzionale ha sottolineato l'importanza del collegamento tra responsabilità e spesa ed ha evidenziato come l'autonomia dei vari soggetti ed organi operanti nel settore non può che essere correlata alle disponibilità finanziarie e non può prescindere dalla limitatezza delle risorse e dalle esigenze di risanamento del bilancio nazionale (cfr. Corte Cost. 28/7/1995, n. 416). In particolare, la Corte ha ribadito che “non è pensabile di poter spendere senza limite avendo riguardo soltanto ai bisogni quale ne sia la gravità e l'urgenza; è viceversa la spesa a dover essere commisurata alle effettive
n. 6253/2022 r.g.a.c. Pagina 10 di 22 N. 6253/2022 R.G.A.C.
disponibilità finanziarie, le quali condizionano la quantità ed il livello delle prestazioni sanitarie, da determinarsi previa valutazione delle priorità e delle compatibilità e tenuto ovviamente conto delle fondamentali esigenze connesse alla tutela del diritto alla salute, certamente non compromesse con le misure ora in esame” (cfr. anche Corte Cost. 23/ /7/1992, n. 356). Il tetto di spesa è frutto di un provvedimento autoritativo della Pubblica Amministrazione che ha efficacia a prescindere dal suo recepimento nei contratti previsti dagli artt. 8 bis e 8 quinquies del D.Lgs. n. 502 del 1992 (cfr. Cons. Stato n. 980 del 2013). Ciò vale sia per il tetto fissato dalla Regione, sia per i tetti fissati dalle singole aziende sanitarie locali al fine di ripartire il budget, ad esse assegnato dalla Regione, tra i vari centri operanti nel rispettivo ambito territoriale (cfr. Cons. Stato 27/06/2013, n. 3527). Per poter rientrare nell'ambito del Servizio Sanitario Nazionale e per poter eseguire prestazioni sanitarie a carico di quest'ultimo, i centri privati devono essere autorizzati ai sensi dell'art. 8 ter del D. Lgs. n. 502 del 1992, devono essere accreditati ai sensi del successivo articolo 8 quater e devono aver stipulato l'accordo contrattuale previsto dall'art. 8 quinquies (cfr. art. 8 bis, comma 3, del D.Lgs. n. 502 del 1992). Nel suddetto accordo devono essere indicati: “il volume massimo di prestazioni che le strutture presenti nell'ambito territoriale della medesima unità sanitaria locale, si impegnano ad assicurare, distinto per tipologia e per modalità di assistenza”, “il corrispettivo preventivato a fronte delle attività concordate” e “la modalità con cui viene comunque garantito il rispetto del limite di remunerazione delle strutture correlato ai volumi di prestazioni ...” (cfr. art. 8 quinquies del D. Lgs. n. 502 del 1992). In tal modo viene attribuito alle Regioni un fondamentale potere di pianificazione finanziaria (esplicato attraverso appositi atti amministrativi di natura programmatica, rispetto ai quali la posizione del privato è di mero interesse legittimo, così come chiarito da Cons. Stato Ad. Plen n. 8 del 2/5/2006), che costituisce il momento di sintesi tra le esigenze di contenimento della spesa pubblica e la tutela del diritto alla salute. Del resto lo stesso Giudice delle Leggi, chiamato a pronunciarsi sulla legittimità costituzionale delle norme poste a fondamento dell'attuale sistema sanitario, ha sottolineato l'importanza del collegamento tra responsabilità e spesa ed ha evidenziato come l'autonomia dei vari soggetti ed organi operanti nel settore non può che essere correlata alle disponibilità finanziarie e non può prescindere dalla limitatezza delle risorse e dalle esigenze di risanamento del bilancio nazionale (cfr. Corte Cost. 416/1995), dato che "non è pensabile di poter spendere senza limite avendo riguardo soltanto ai bisogni quale ne sia la gravità e l'urgenza; è viceversa la spesa a dover essere commisurata alle effettive disponibilità finanziarie, le quali condizionano la quantità ed il livello delle prestazioni sanitarie, da determinarsi
n. 6253/2022 r.g.a.c. Pagina 11 di 22 N. 6253/2022 R.G.A.C.
previa valutazione delle priorità e delle compatibilità e tenuto ovviamente conto delle fondamentali esigenze connesse alla tutela del diritto alla salute, certamente non compromesse con le misure ora in esame" (cfr., in tal senso, Corte Cost. 356/1992). Ne consegue che il tetto di spesa assegnato in sede di programmazione costituisce un limite invalicabile, oltre il quale l'Amministrazione non è tenuta a pagare le prestazioni sanitarie rese dai centri accreditati (cfr. Cons. Stato 2581/2005). Ove, infatti, venisse consentito lo sforamento dei tetti complessivi di spesa fissati dalla Regione il potere di programmazione regionale ne risulterebbe vanificato (cfr. Cons. Stato 2290/2011). Ed invero, come anche specificato dalla giurisprudenza amministrativa “è legittima la fissazione di tetti di spesa per le strutture private accreditate a titolo provvisorio, date le insopprimibili esigenze di equilibrio finanziario e di razionalizzazione della spesa pubblica, con le quali deve rapportarsi lo stesso diritto alla salute di cui all'art. 32 Cost., nonché la natura autoritativa e vincolante delle determinazioni regionali in tema di limiti alle spese sanitarie;
aggiungasi che l'erogazione delle prestazioni per il Servizio sanitario nazionale non costituisce un obbligo per le strutture sanitarie private, ma è il frutto di una libera scelta delle stesse, che devono in ogni caso sottostare ai programmi e piani regionali e, quindi, ai conseguenti provvedimenti attuativi da parte delle ” (cfr. Consiglio di Stato, sentenza n. 953/14). A ciò si aggiunga che il principio della invalicabilità dei tetti di spesa, oltre che normativamente previsto, risulta essere, in genere, anche espressamente richiamato nelle convenzioni privatistiche stipulate dalle con i soggetti accreditati. Ed il rapporto contrattuale intercorso tra le parti in causa non sembra aver affatto derogato alla detta regola. Invero, sin dalle rispettive costituzioni in giudizio, tanto la opponente, quanto la opposta hanno prodotto in atti il contratto tra loro intercorso, nel quale risulta essere stato specificamente precisato e ribadito che le prestazioni sanitarie rese oltre i limiti di spesa ivi richiamati non sarebbero stati remunerati dall' né a titolo di compenso né a titolo di indennizzo o risarcimento (cfr., in particolare, l'art. 4 del contratto intercorso tra le parti relativo alle prestazioni erogate fuori regione, produzione opponente). 4. Ciò precisato, nella specie la resistente risulta aver prodotto in atti, sin dalla propria costituzione in giudizio, le comunicazioni trasmesse a mezzo PEC alla opposta, con cui ha fornito compiuta prova del dedotto superamento del tetto di spesa inderogabile per l'anno 2019 per la tipologia di prestazioni rese e fatturate dalla opposta. In particolare, risulta agli atti la nota di credito del 16.8.2019 (produzione opponente) nella quale veniva comunicato alla struttura opposta il raggiungimento del tetto di spesa per le prestazioni erogate ad utenti residenti fuori regione CA anno 2019 ed evidenziato che a far data dal 26.2.2019 non sarebbero state remunerate le prestazioni in oggetto.
n. 6253/2022 r.g.a.c. Pagina 12 di 22 N. 6253/2022 R.G.A.C.
Del resto, alla luce delle ulteriori deduzioni e della ulteriore documentazione prodotta in atti dalle parti, può anche affermarsi che il detto superamento sia da ritenersi persino pacifico tra le parti. Avvicinandoci al tema centrale della presente controversia, va osservato che per consentire il rispetto del limite di spesa, le Regioni (e quindi le aziende sanitarie locali) possono applicare la c.d. regressione tariffaria, che costituisce espressione di un potere autoritativo costituente un corollario del potere di fissazione dei tetti di spesa (cfr. Cass. sez. un., 02/11/2018, n. 28053). In altre parole, la regressione tariffaria è lo strumento attraverso cui il fatturato complessivo dei centri può essere riportato nei limiti del budget annuale di volta in volta fissato dalla Regione. La regressione tende ad individuare l'apporto di ciascun centro al superamento del tetto di branca, con la conseguenza che la riduzione del fatturato avviene in misura proporzionale al detto apporto, penalizzando i centri che hanno contribuito in misura maggiore allo sforamento del budget. Riguardo al merito della controversia e, in particolare, in ordine alla remunerabilità delle fatture, l' ha evidenziato che parte delle prestazioni del centro sono state eseguite oltre la data di esaurimento del limite di spesa - e, pertanto, non debbano essere rimborsate essendo stato il centro tempestivamente notiziato riguardo la data di esaurimento dei limiti di spesa. Tale tesi è solo in parte riscontrata dalle emergenze documentali. Con riferimento al riparto dell'onere della prova, va infatti ribadito che la giurisprudenza recente ha ritenuto che in tema di pretesa creditoria della struttura sanitaria accreditata per le prestazioni erogate nell'ambito del SSN, il mancato superamento del tetto di spesa, fissato secondo le norme di legge, non integra un fatto costitutivo della pretesa, la cui prova deve essere a carico della parte creditrice, ma rileva come fatto impeditivo, nel senso come per l'avvenuto superamento, con la conseguenza che l'onere della prova ex art. 2697 c.c. resta a carico della parte debitrice (cfr. Cass. 5661/2021 e conformi anche sentenze Cass. del 13.02.2018 n. 3403, nonché Cass. n. 826/2015Cass. n.13884/2020). Orbene, l' ha eccepito come fatto impeditivo solo il superamento dei tetti di spesa senza contestare in modo specifico l'esecuzione delle prestazioni rese dal centro. Pertanto, riguardo la verifica degli oneri probatori deve darsi atto che la società ha dato prova dell'avvenuto accreditamento, della CP_4 conclusione dei contratti vigenti tra le parti e dell'esecuzione delle prestazioni che quindi unitamente costituiscono i fatti costitutivi della pretesa creditoria, l' di contro non ha fornito adeguata prova di aver tempestivamente adempiuto ai doveri di comunicazione relativi al concreto superamento dei tetti di spesa che, essendo una circostanza n. 6253/2022 r.g.a.c. Pagina 13 di 22 N. 6253/2022 R.G.A.C.
estranea alla struttura del credito, rientra tra gli oneri probatori della parte opponente, quali elementi impeditivi alla prestazione.
D'altronde, la distribuzione degli oneri probatori si esplica in ossequio al principio della vicinanza della prova e alle clausole contrattuali secondo cui all' spetta il controllo in ordine al rispetto del limite di spesa per cui deve essere l'ente pubblico che, essendo in possesso dei dati generali delle prestazioni rese per la branca di interesse, risulta essere in grado di verificare eventuale superamento dei budget annuali e trimestrali. D'altronde, il singolo centro accreditato, in mancanza di comunicazioni preventive non sarebbe in grado di verificare il raggiungimento dei limiti e sospendere le prestazioni a carico del in caso del raggiungimento del limite. Infatti, all'art 5, comma 3, di ambo i contratti rubricato
“criteri di remunerazione delle prestazioni”, si stabilisce che l' debba comunicare al singolo centro “la percentuale consuntiva di consumo dei limiti di spesa” e “la data di raggiungimento di dette percentuali di consumo”. Invero, in forza del contratto sottoscritto con l'azienda sanitaria, la struttura accreditata non ha un tetto di spesa che sia ad esso precisamente attribuito, ma deve attenersi al budget riconosciuto alla intera macroarea, con la conseguenza che una volta esauritosi il limite preventivato, i corrispettivi vantati dai singoli centri accreditati potranno essere oggetto di singoli procedimenti di decurtazione, che a seconda dei casi o interesseranno, in termini percentuali, il fatturato complessivo, ovvero in alternativa elideranno nella loro interezza specifiche e determinate prestazioni;
con la conseguenza che l'elemento rilevante non è il dato assoluto dello sforamento del tetto di spesa, quanto invece il provvedimento con il quale il soggetto accreditato è chiamato a sopportarne il peso, in ragione del suo contributo alla produzione accertata in esubero. Infatti, le disposizioni concordate tra le parti prevedono, ai fini della remunerazione delle prestazioni eseguite prima o dopo l'eventuale superamento del limite, che a) qualora l'esaurimento del limite di spesa si verifichi a consuntivo prima della data dell'ultima comunicazione a tutte le prestazioni erogate dall'inizio del termine fino alla data prevista nell'ultima comunicazione, si applicherà la regressione tariffaria, facendo in modo che la spesa rientri nei limiti previsti;
per tutte le prestazioni eseguite invece oltre la data di esaurimento del limite di spesa non è previsto alcun pagamento delle prestazioni rese;
b) qualora invece l'esaurimento del limite di spesa si verifichi a consuntivo in una data successiva rispetto all' ultima data di previsione di esaurimento del limite di spesa comunicato dalla nulla spetterà agli erogatori né a titolo di compenso che di indennizzo o risarcimento per le prestazioni sanitarie rese oltre la data consuntiva di esaurimento del limite di spesa. Dunque, l' anche al fine di contenere la spesa, deve emettere nell'ipotesi a),
n. 6253/2022 r.g.a.c. Pagina 14 di 22 N. 6253/2022 R.G.A.C.
un provvedimento autoritativo di applicazione della regressione tariffaria unica al fatturato annuale di ogni singolo centro, come d'altronde indicato dalla Suprema Corte con la sentenza n. 28053/2018, nonché dalla sentenza del Consiglio di Stato n. 6495/2018. Le clausole negoziali in precedenza brevemente richiamate se da un lato sembrano deporre per una volontà delle parti di introdurre previsioni tali da assicurare in ogni caso il rispetto del limite di spesa, a prescindere dall'assolvimento da parte della degli obblighi di comunicazione sulla medesima gravanti, dall'altro lato, tuttavia, esse contengono un inequivoco riferimento a quel meccanismo di riconduzione della spesa sanitaria entro i limiti stabiliti che si attua attraverso la cosiddetta
“regressione tariffaria unica”. Ove, dunque, si conferisse rilievo preminente alle clausole negoziali intese ad assicurare il rispetto del limite di spesa le ragioni dell'opponente dovrebbero essere ritenute del tutto fondate. Né la tardività della comunicazione del raggiungimento dei tetti di spesa potrebbe, di per sé, assumere rilievo contrario, giacché la giurisprudenza amministrativa costantemente ritiene che, finanche quando sono fissati dalle regioni nel corso dell'esercizio finanziario, dispieghino comunque i propri effetti anche sulle prestazioni già erogate dalle strutture sanitarie (cfr. ex multis, Consiglio di Stato, Ad. Plen. 3 aprile 2012, n. 3, id., 12 aprile, n. 4, Consiglio di Stato, sez. III, 7 marzo 2012, n. 1289; 23 dicembre 2011, n. 6811; 7 dicembre 2011, n. 6454; 17 ottobre 2011, n. 5550; 29 luglio 2011, n. 4529; sez. V, 8 marzo 2011, n. 1431; 28 febbraio 2011, n. 1252). Come sottolineato dall'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, nella citata sentenza n. 4 del 12.4.2012, la fissazione dei tetti in corso di anno, pur se apparentemente in distonia con la finalità di programmazione che ne implicherebbe la caratterizzazione preventiva, risulta la conseguenza fisiologica dei tempi non comprimibili che permeano le varie fasi procedimentali previste dalla legge in relazione alla definizione dei fondi all'uopo utilizzabili. Deve tuttavia considerarsi che il rigore che caratterizza taluni orientamenti giurisprudenziali si fonda anche sulla considerazione che la tutela delle legittime aspettative degli operatori privati, in coerenza con il fondamentale principio di certezza dei rapporti giuridici, può attuarsi a mezzo della valorizzazione dell'affidamento degli operatori economici, sottolineato dalla decisione n. 8/2006 dell'Adunanza Plenaria, sull'ultrattività dei tetti già fissati per l'anno precedente, salve le decurtazioni imposte dalle successive norme finanziarie. L'Adunanza Plenaria, con la decisione n. 8/2006, ha, infatti, osservato che “la retroattività dell'atto di determinazione della spesa non vale ad impedire agli interessati di disporre di un qualunque punto di riferimento regolatore per lo svolgimento della loro attività”. È evidente, infatti,
n. 6253/2022 r.g.a.c. Pagina 15 di 22 N. 6253/2022 R.G.A.C.
secondo tale decisione, che “in un sistema nel quale è fisiologica la sopravvenienza dell'atto determinativo della spesa solo in epoca successiva all'inizio di erogazione del servizio, gli interessati potranno aver riguardo - fino a quando non risulti adottato un provvedimento - all'entità delle somme contemplate per le prestazioni dei professionisti o delle strutture sanitarie dell'anno precedente, diminuite, ovviamente, della riduzione della spesa sanitaria effettuata dalle norme finanziarie dell'anno in corso”. Si deve infatti muovere dalla premessa, già prima enunciata, che i tetti di spesa sono in via di principio indispensabili, date le insopprimibili esigenze di equilibrio finanziario e di razionalizzazione della spesa pubblica. La matrice autoritativa e vincolante delle determinazioni regionali in tema di limiti alle spese sanitarie si collega alla necessità che l'attività dei vari soggetti operanti nel sistema sanitario si dispieghi nell'alveo di una seria ed effettiva pianificazione finanziaria. Ne discende che tale attività di programmazione, tesa a garantire la corretta gestione delle risorse disponibili, assume valenza imprescindibile in quanto la fissazione dei limiti di spesa rappresenta l'adempimento di un preciso ed ineludibile obbligo che influisce sulla possibilità stessa di attingere le risorse necessarie per la remunerazione delle prestazioni erogate.
In questa prospettiva la stessa Corte Costituzionale, nel valutare le linee fondamentali del sistema sanitario, ha da tempo sottolineato l'importanza del collegamento tra responsabilità e spesa, evidenziando come l'autonomia dei vari soggetti ed organi operanti nel settore debba essere correlata alle disponibilità finanziarie e non possa prescindere dalla scarsità delle risorse e dalle esigenze di risanamento del bilancio nazionale (cfr. Corte costituzionale sentenza 28 luglio 1995, n. 416). In particolare, la Corte delle leggi ha ribadito che “non è pensabile poter spendere senza limite avendo riguardo soltanto ai bisogni quale ne sia la gravità e l'urgenza; è viceversa la spesa a dover essere commisurata alle effettive disponibilità finanziarie, le quali condizionano la quantità ed il livello delle prestazioni sanitarie, da determinarsi previa valutazione delle priorità e delle compatibilità e tenuto ovviamente conto delle fondamentali esigenze connesse alla tutela del diritto alla salute, certamente non compromesse con le misure ora in esame” (cfr. anche Corte costituzionale, sentenza 23 luglio 1992, n. 356; conf. anche Consiglio di Stato, Ad. Plen, decisione n. 8/2006 cit.). Detta linea interpretativa è, d'altra parte, la sola che consente il raggiungimento dell'obiettivo di carattere primario e fondamentale del settore sanitario che è la garanzia di quella che la sentenza n. 509 del 2000 della Corte costituzionale chiama “nucleo irriducibile” del diritto alla salute;
obiettivo, va qui aggiunto, che non può essere giammai disgiunto dal completo controllo della spesa, programmata e suddivisa tra i diversi soggetti erogatori, grazie alla fissazione di volumi massimi delle prestazioni erogabili (cfr. Corte cost., sent. n. 94/2009, cit.).
n. 6253/2022 r.g.a.c. Pagina 16 di 22 N. 6253/2022 R.G.A.C.
La Corte costituzionale (sentenza 26 maggio 2005, n.200), ha altresì chiarito che, anche nel regime dell'accreditamento introdotto dall'art. 8, comma 5 del D.Lgs. n. 502 del 1992, improntato alla logica della parificazione e della concorrenzialità tra strutture pubbliche e strutture private e connotato dalla facoltà di libera scelta della struttura privata, viene in rilievo il limite della fissazione del tetto massimo di spesa sostenibile regolato, nel suo esercizio, dall'art. 32 della legge n. 449 del 1997. Il principio di parificazione e di concorrenzialità tra strutture pubbliche e strutture private deve, quindi, conciliarsi con il principio di programmazione, che persegue lo scopo di assicurare la razionalizzazione del sistema sanitario nell'interesse al contenimento della spesa pubblica. Va ribadito che per consentire il rispetto del limite di spesa, le Regioni (e quindi le aziende sanitarie locali) possono applicare la c.d. regressione tariffaria, che costituisce espressione di un potere autoritativo costituente un corollario del potere di fissazione dei tetti di spesa (cfr. Cass. sez. un., 02/11/2018, n. 28053). La regressione tende ad individuare l'apporto di ciascun centro al superamento del tetto di branca, con la conseguenza che la riduzione del fatturato avviene in misura proporzionale al detto apporto, penalizzando i centri che hanno contribuito in misura maggiore allo sforamento del budget. Riguardo al merito della controversia e, in particolare, alla verifica della sussistenza dei fatti costitutivi del diritto di pagamento azionato dall'opposta, deve ritenersi che il centro accreditato ha dedotto l'accreditamento presso il SSN e l'esecuzione delle prestazioni in adempimento dei due contratti sottoscritti tra le parti (in data 1.04.2020), rivendicando la validità delle prestazioni sanitarie di cui alle fatture parzialmente non pagate dall' In ordine alla remunerabilità delle fatture ha evidenziato che parte delle prestazioni del centro siano state eseguite oltre la data di esaurimento del limite di spesa, e pertanto non debbano essere rimborsate essendo stato il centro tempestivamente notiziato riguardo la data di esaurimento dei limiti di spesa. Con riferimento al riparto dell'onere della prova, va ribadito che la giurisprudenza recente ha ritenuto che in tema di pretesa creditoria della struttura sanitaria accreditata per le prestazioni erogate nell'ambito del SSN, il mancato superamento del tetto di spesa, fissato secondo le norme di legge, non integra un fatto costitutivo della pretesa, la cui prova deve essere a carico della parte creditrice, ma rileva come fatto impeditivo, nel senso come per l'avvenuto superamento, con la conseguenza che l' onere della prova ex art. 2697 cc resta a carico della parte debitrice. (cfr. Cass. 5661/2021 e conformi anche sentenze Cass. del 13.02.2018 n. 3403, nonché Cass. n. 826/2015Cass. n.13884/2020). Orbene l' ha eccepito come fatto impeditivo solo il superamento dei tetti di spesa senza contestare in modo specifico l'esecuzione delle prestazioni rese dal centro. Pertanto, riguardo la verifica degli oneri probatori deve darsi atto n. 6253/2022 r.g.a.c. Pagina 17 di 22 N. 6253/2022 R.G.A.C.
che l' non ha fornito adeguata prova di aver tempestivamente adempiuto ai doveri di comunicazione relativi al concreto superamento dei tetti di spesa che, essendo una circostanza estranea alla struttura del credito, rientra tra gli oneri probatori della parte opponente, quali elementi impeditivi alla prestazione. D'altronde, la distribuzione degli oneri probatori si esplica in ossequio al principio della vicinanza della prova e alle clausole contrattuali secondo cui all' spetta il controllo in ordine al rispetto del limite di spesa (artt. 5 e 6) per cui deve essere l'ente pubblico che, essendo in possesso dei dati generali delle prestazioni rese per la branca di interesse, risulta essere in grado di verificare eventuale superamento dei budget annuali e trimestrali. D' altronde, il singolo centro accreditato, in mancanza di comunicazioni preventive (di cui la convenuta non ha dato adeguata prova) non sarebbe stato in grado di verificare il raggiungimento dei limiti e sospendere le prestazioni a carico del SSN in caso del raggiungimento del limite. Pertanto, deve rilevarsi che l' non ha assolto all'onere cui era tenuta non avendo fornito idonea prova né del superamento dei limiti di spesa prefissati in relazione ai periodi cui si riferiscono le fatture, né di avere prospettato specificatamente al centro il monitoraggio con preventive e singole comunicazioni riguardanti il superamento del tetto di spesa. Infatti, all' art 5 comma 3, di ambo i contratti rubricato “criteri di remunerazione delle prestazioni tavolo tecnico”, si stabilisce che l' debba comunicare mensilmente al singolo centro “la percentuale consuntiva di consumo dei limiti di spesa” e “la data di raggiungimento di dette percentuali di consumo”. Invero, in forza del contratto sottoscritto con l'azienda sanitaria, la struttura accreditata non ha un tetto di spesa che sia ad esso precisamente attribuito, ma deve attenersi al budget riconosciuto alla intera macroarea, con la conseguenza che una volta esauritosi il limite preventivato, i corrispettivi vantati dai singoli centri accreditati potranno essere oggetto di singoli procedimenti di decurtazione, che a seconda dei casi o interesseranno, in termini percentuali, il fatturato complessivo, ovvero in alternativa elideranno nella loro interezza specifiche e determinate prestazioni;
con la conseguenza che l'elemento rilevante non è il dato assoluto dello sforamento del tetto di spesa, quanto invece il provvedimento con il quale il soggetto accreditato è chiamato a sopportarne il peso, in ragione del suo contributo alla produzione accertata in esubero. Infatti le disposizioni concordate tra le parti prevedono, ai fini della remunerazione delle prestazioni eseguite prima o dopo l' eventuale superamento del limite, che a) qualora l' esaurimento del limite di spesa si verifichi a consuntivo prima della data dell' ultima comunicazione a tutte le prestazioni erogate dall' inizio del termine fino alla data prevista nell' ultima comunicazione, si applicherà la regressione tariffaria, facendo in modo che la spesa rientri nei limiti previsti;
per tutte le prestazioni eseguite invece oltre la data di n. 6253/2022 r.g.a.c. Pagina 18 di 22 N. 6253/2022 R.G.A.C.
esaurimento del limite di spesa non è previsto alcun pagamento delle prestazioni rese;
b) qualora invece l'esaurimento del limite di spesa si verifichi a consuntivo in una data successiva rispetto all' ultima data di previsione di esaurimento del limite di spesa comunicato dalla nulla spetterà agli erogatori né a titolo di compenso che di indennizzo o risarcimento per le prestazioni sanitarie rese oltre la data consuntiva di esaurimento del limite di spesa. Dunque, l' anche al fine di contenere la spesa deve emettere nell'ipotesi a), un provvedimento autoritativo di applicazione della regressione tariffaria unica al fatturato annuale di ogni singolo centro, come d'altronde indicato da Cass. n. 28053/2018, nonché dalla sentenza del Consiglio di Stato n. 6495/2018. Il successivo art. 5 bis, che disciplina “l'applicazione dei limiti di spesa (omissis) in corso d'anno”, stabilisce invece che: “Al fine di garantire la continuità assistenziale per tutti i mesi dell'anno solare, per l'esercizio 2019 la regressione tariffaria di cui al precedente art. 5, comma 4, lett. a), sarà applicata in via trimestrale, ripartendo il limite di spesa 2019 in undicesimi, per tener conto del minor fabbisogno che, generalmente, si registra nel periodo estivo.. Tale ultima previsione negoziale era destinata a disciplinare l'introduzione, a partire proprio dall'anno 2019, di una diversa cadenza periodica nella applicazione del tetto di spesa sanitaria, non più annuale, come in precedenza, bensì trimestrale. La novità in tal guisa prevista ha causato non poche difficoltà applicative. Se infatti, da un lato, le clausole negoziali in precedenza brevemente richiamate sembrano deporre per una volontà delle parti di introdurre previsioni tali da assicurare in ogni caso il rispetto del limite di spesa, a prescindere dall'assolvimento da parte della degli obblighi di comunicazione sulla medesima gravanti (conclusione che parrebbe legittimata da quanto affermato dal comma 2 dell'art. 5 bis cit., che, nel prevedere la possibilità di riassorbire nel trimestre successivo, e comunque entro l'anno, gli sforamenti del tetto, ma solo se contenuti nella misura massima del 10% di 3/11 del tetto di branca, precisa tuttavia che “Le prestazioni rese in eccesso rispetto alla suddetta oscillazione massima non saranno remunerate”), dall'altro, tuttavia, esse contengono un inequivoco riferimento a quel meccanismo di riconduzione della spesa sanitaria entro i limiti stabiliti che si attua attraverso la cosiddetta “regressione tariffaria unica”. Ove, dunque, si conferisse rilievo preminente alle clausole negoziali intese ad assicurare il rispetto del limite di spesa le ragioni dell'opponente dovrebbero essere ritenute fondate. Né la tardività della comunicazione del raggiungimento dei tetti di spesa potrebbe, di per sé, assumere rilievo contrario, giacché la giurisprudenza amministrativa costantemente ritiene che, finanche quando sono fissati dalle regioni nel corso dell'esercizio finanziario, dispieghino comunque i propri effetti anche sulle prestazioni già erogate dalle strutture sanitarie (cfr. ex multis, Consiglio di Stato, Ad. Plen. 3
n. 6253/2022 r.g.a.c. Pagina 19 di 22 N. 6253/2022 R.G.A.C.
aprile 2012, n. 3, id., 12 aprile, n. 4, Consiglio di Stato, sez. III, 7 marzo 2012, n. 1289; 23 dicembre 2011, n. 6811; 7 dicembre 2011 n. 6454; 17 ottobre 2011, n. 5550; 29 luglio 2011, n. 4529; sez. V, 8 marzo 2011, n. 1431; 28 febbraio 2011, n. 1252). Come sottolineato dall'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, nella citata sentenza n. 4 del 12.4.2012, la fissazione dei tetti in corso di anno, pur se apparentemente in distonia con la finalità di programmazione che ne implicherebbe la caratterizzazione preventiva, risulta la conseguenza fisiologica dei tempi non comprimibili che permeano le varie fasi procedimentali previste dalla legge in relazione alla definizione dei fondi all'uopo utilizzabili. La fattispecie in esame presenta, tuttavia, peculiarità che autorizzano conclusioni di segno diverso. Deve infatti considerarsi che il rigore che caratterizza taluni orientamenti giurisprudenziali si fonda anche sulla considerazione che la tutela delle legittime aspettative degli operatori privati, in coerenza con il fondamentale principio di certezza dei rapporti giuridici, può attuarsi a mezzo della valorizzazione dell'affidamento degli operatori economici, sottolineato dalla decisione n. 8/2006 dell'Adunanza Plenaria, sull'ultrattività dei tetti già fissati per l'anno precedente, salve le decurtazioni imposte dalle successive norme finanziarie. Ed allora, pur nell'incertezza interpretativa, ingenerata sia dalla complessità del sistema di fissazione e monitoraggio dei tetti di spesa (che, nelle annualità in contestazione, è accresciuta dal passaggio dalla scadenza annuale a quella trimestrale) che dalla formulazione non certo lineare della scheda negoziale, può tuttavia affermarsi che, ad onta delle modificazioni introdotte nella periodicità della verifica dei limiti di budget, l' si sia tuttavia obbligata ad attenersi alle medesime regole già in precedenza vigenti in punto di comunicazione delle date di esaurimento dei limiti di spesa, e di applicazione della R.T.U., chiaramente ribadite nell'art. 5 dei contratti in atti. Orbene, nel caso di specie, non risulta adottata la deliberazione di accertamento della regressione tariffaria, avendo la indirizzato al centro opposto una mera comunicazione di decurtazione degli importi riconducibili a prestazioni rese in data successiva a quella dell'avvenuto superamento del tetto di spesa. È stata poi prodotta direttamente la determina operante la decurtazione delle prestazioni che sarebbero state erogate dopo il 25.02.2019, 26.02.2019 per le prestazioni rese a favore dei residenti fuori Regione. (cfr.nota di credito del 16.8.2019, che richiama determina n.
4.877 del 12.8.2019)
Emerge come la data di raggiungimento del tetto di spesa sia stata ufficializzata quando ormai il tetto di spesa era già ormai stato raggiunto.
n. 6253/2022 r.g.a.c. Pagina 20 di 22 N. 6253/2022 R.G.A.C.
Inoltre, nemmeno vi è adeguata prova di comunicazione alla parte opposta. Pertanto, ingiustificata deve ritenersi la decurtazione delle prestazioni erogate Analogamente, non risulta provata la comunicazione del monitoraggio che fissava la data di esaurimento del tetto economico. Risulta dunque evidente come, il tetto di spesa sia stato fissato e comunicato solo alla fine dell'anno (16.08.2019) quando ormai il centro aveva già erogato le prestazioni sanitarie. Come lamentato da parte opposta, l' non ha quindi rispettato il procedimento di riconduzione della spesa ai limiti di budget, al quale si era obbligata in virtù dei contratti sottoscritti.
Il centro accreditato, non avendo avuto precise comunicazioni in tal senso, non ha potuto avere contezza di una data limite cui modulare la propria attività e pertanto ha continuato ad eseguire le prestazioni nella convinzione di poterlo fare in perfetta buona fede. Pertanto, in forza del regolamento contrattuale vigente tra le parti le prestazioni eseguite dai centri accreditati prima della comunicazione dell' relativa al superamento del tetto di spesa non possono non essere remunerate anche se eseguite oltre il tetto di spesa. Le decurtazioni effettuate, in quanto rappresentano una violazione degli obblighi contrattualmente assunti, sotto il duplice profilo appena ricordato, non possono dunque ritenersi legittime, giacché, in difetto di tempestiva comunicazione del raggiungimento del tetto di spesa, la avrebbe dovuto fare ricorso all'applicazione della R.T.U. Né va dimenticato che il meccanismo della regressione tariffaria, risponde anche ad esigenze perequative e di riequilibrio, in particolar modo nell'ipotesi in cui, come nella specie, il limite di spesa non sia assegnato alla singola struttura, ma sia fissato in relazione all'intera branca di appartenenza, incidendo la regressione tariffaria in misura proporzionale al contributo che ciascuno dei centri erogatori ha dato allo sforamento del budget. Alle richiamate previsioni contrattuali, il cui necessario rispetto deriva non solo dai principi in tema di vincolatività dell'attività negoziale, ma anche dalla ratio che le sottende, di cui si è appena reso conto, l' convenuta non si è attenuta, limitandosi ad una mera decurtazione dei corrispettivi richiesti. L'accertato inadempimento da parte dell' degli obblighi assunti comporta quindi che l'opposta, la cui condotta deve ritenersi conforme alle previsioni negoziali e normative, abbia diritto al pagamento degli importi in questa sede richiesti. In conclusione, per le considerazioni esposte, l'opposizione va integralmente rigettata e va confermato il decreto ingiuntivo, di cui va dichiarata l'esecutività.
5. Sulle spese. Data la complessità e la relativa novità delle questioni trattate — anche in relazione al complesso contenzioso sviluppatosi in n. 6253/2022 r.g.a.c. Pagina 21 di 22 N. 6253/2022 R.G.A.C.
sede di giurisdizione amministrativa e che inevitabilmente involge anche le questioni patrimoniali dedotte dalle parti all'interno del presente giudizio civile — il Tribunale ritiene sussistere i presupposti per pervenire alla integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
IL TRIBUNALE DI NAPOLI NORD, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando nella controversia civile promossa come in epigrafe, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:
• rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo n.2153/2022, dichiarandolo esecutivo;
• compensa le spese processuali.
Così deciso in Aversa, 04/02/2025
IL GIUDICE
(dott.ssa Matilde Boccia)
L'originale di questo provvedimento è un documento informatico sottoscritto con firma digitale (artt. 1, lett. s, 21 e 24 D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82) e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi degli artt. 15 e 35, comma 1, D.M. 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012 n. 209, e succ. mod..
n. 6253/2022 r.g.a.c. Pagina 22 di 22