Sentenza 2 settembre 1971
Massime • 4
Il pignoramento sui mobili del debitore, pur essendo atto di esecuzione, non implica attivita di giudizio e, pertanto, non presuppone un ius postulandì trattasi, infatti, di un atto mediante il quale singoli beni del debitore restano vincolati all'esecuzione a seguito di individuazione fattane dall'ufficiale giudiziario e senza intervento del giudice. In questa funzione prodromica dell'esproprio, il pignoramento dunque non assume il carattere di un'istanza rivolta al giudice, ne si inserisce in un procedimento giudiziale, ancora in fieri; cio importa la dispensa da qualsiasi patrocinio legale, per cui il creditore istante ben puo proporre la richiesta di pignoramento sia personalmente sia a mezzo di rappresentante ad negotia e sia anche a mezzo di difensore con mandato ad litem, non costituendo quella domanda un'attivita necessariamente del procuratore.*
A norma dell'art 83 cod proc civ deve considerarsi valida la procura, stesa in calce o a margine dell'atto di precetto, con sottoscrizione autenticata da un avvocato che non sia procuratore iscritto nel distretto in cui deve essere notificato il precetto stesso. ( V n 2290'64).*
Non essendo il precetto atto strettamente giudiziale, in quanto non contiene una domanda rivolta ad un giudice, e rappresentando, invece, una semplice minaccia di esecuzione, al di fuori del processo esecutivo, la sottoscrizione di quell'intimazione pone un problema di rappresentanza sostanziale, non processuale. Il precetto, pertanto, puo venire sottoscritto dalla parte o, in sua vece, da un procuratore ad negotia o da ogni legale, avvocato o procuratore, munito di mandato ad litem, pure se iscritto in altro distretto, non potendo trovare applicazione al riguardo le Disposizioni, come quella dell'art 5 RDL 27 novembre 1933, n 1578 sull'ordinamento professionale forense, le quali presuppongono lo svolgimento di un giudizio che con il precetto non e per nulla iniziato. ( V n 802'70 mass n 346121' 4045'69, mass n 344556' 1681'69).*
L'istanza con cui il debitore si limita ad eccepire che il precetto e stato sottoscritto da persona sprovvista di mandato o da procuratore non abilitato all'Esercizio professionale nel distretto, e diretta a contestare la sola validita processuale dell'atto di esecuzione, e deve essere quindi qualificata come opposizione agli Atti esecutivi, proponibile, a norma dell'art 617 cod proc civ, nel termine perentorio di cinque giorni dalla notificazione del precetto. ( V 943'70, mass n 346389).*
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 02/09/1971, n. 2601 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2601 |
| Data del deposito : | 2 settembre 1971 |
Testo completo
Non essendo il precetto atto strettamente giudiziale, in quanto non contiene una domanda rivolta ad un giudice, e rappresentando, invece, una semplice minaccia di esecuzione, al di fuori del processo esecutivo, la sottoscrizione di quell'intimazione pone un problema di rappresentanza sostanziale, non processuale. Il precetto, pertanto, puo venire sottoscritto dalla parte o, in sua vece, da un procuratore ad negotia o da ogni legale, avvocato o procuratore, munito di mandato ad litem, pure se iscritto in altro distretto, non potendo trovare applicazione al riguardo le Disposizioni, come quella dell'art 5 RDL 27 novembre 1933, n 1578 sull'ordinamento professionale forense, le quali presuppongono lo svolgimento di un giudizio che con il precetto non e per nulla iniziato. ( V n 802'70 mass n 346121' 4045'69, mass n 344556' 1681'69).*