Accoglimento
Sentenza 23 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 23/09/2025, n. 7469 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 7469 |
| Data del deposito : | 23 settembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 07469/2025REG.PROV.COLL.
N. 08595/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 8595 del 2023, proposto da
CO s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;
contro
Direzione Regionale Musei Piemonte, non costituita in giudizio;
ET LI s.p.a., rappresentata e difesa dall'avvocato Loredana Grillo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio PE RA in Roma, via Orazio n. 3;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda) n. 12910/2023, resa tra le parti;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di ET LI s.p.a.;
Viste le memorie delle parti;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 29 maggio 2025 il Consigliere Annamaria Fasano e uditi per le parti l’avvocato Grillo e l’avvocato dello Stato Di Giorgio;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. La società ET LI s.p.a. ha proposto ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, integrato da quattro ricorsi per motivi aggiunti, avverso i provvedimenti con cui CO ha periodicamente stabilito per il IV trimestre 2021, I trimestre 2022, III trimestre 2022, IV trimestre 2022 e mesi di gennaio e febbraio, l’indice revisionale del corrispettivo della convenzione CO-ET stipulata in data 20 novembre 2014 (in seguito anche solo ‘convenzione’) avente ad oggetto il ‘Servizio Integrato Energia per le Pubbliche Amministrazioni – Edizione 3’, la cui esecuzione è stata affidata in appalto alla società ricorrente. Con la stipula di ciascuna convenzione l’aggiudicatario si è obbligato ad accettare gli ordinativi principali di fornitura emessi dalle pubbliche amministrazioni aventi ad oggetto l’affidamento del servizio integrato energia. Gli importi effettivi da fornire sono stati determinati in base agli ordinativi principali di fornitura e gli atti aggiuntivi agli ordinativi principali di fornitura nei limiti e fino alla concorrenza degli importi massimi, IVA esclusa, previsti per ciascun lotto.
L’art. 12.7 del Capitolato Tecnico “Revisione Prezzi Unitari” ha previsto, quindi, che la revisione dei prezzi unitari, relativi alla componente energetica ‘E’ (elemento costitutivo del canone annuo Energia) sia effettuata attraverso l’applicazione di uno specifico indice di riferimento (Ir) che, per gli impianti del Servizio Energia ‘A’ alimentati a GPL, metano o altro combustibile gassoso o solido e teleriscaldamento, si ottiene dal rapporto tra la media pesata dei prezzi unitari del gas naturale (incluse le imposte), definiti dall’AEEG (ora AR) per le utenze con consumi inferiori a 1.400 mc/anno, vigenti nel trimestre di riferimento e quelli vigenti nel trimestre precedente.
Il prezzo unitario del gas naturale è pubblicato da AR trimestralmente sul proprio sito istituzionale. L’art. 12.7 del Capitolato Tecnico ha disciplinato anche la tempistica della revisione dei prezzi unitari disponendo che la prima revisione avviene contestualmente alla data di attivazione della convenzione e i prezzi unitari così aggiornati valgono fino alla successiva revisione.
La seconda revisione avviene dopo 12 mesi dalla data di attivazione della convenzione e i prezzi unitari così aggiornati varranno per l’anno successivo fino alla successiva revisione. La terza revisione avviene dopo 12 mesi dalla data in cui è stata effettuata la seconda revisione e coincide con la scadenza della convenzione (qualora non prorogata) e i prezzi unitari così aggiornati varranno solo per la preventivazione dei servizi ‘A’ e ‘B’. Infine, la quarta revisione avviene al termine del trimestre di riferimento e vale per la fatturazione dei servizi erogati nel periodo antecedente alla revisione stessa e per la preventivazione dei servizi per il trimestre di riferimento successivo.
Nel dettaglio, CO s.p.a. (in seguito anche solo ‘CO’) ha adottato i contestati adeguamenti revisionali in pedissequa applicazione della formula matematica contenuta nell’art. 12.7.2 del Capitolato Tecnico: PUN = PUN -1 (0,20x0,80xIr); ove ‘Ir’ è l’indice di riferimento calcolato con la seguente formula: GasN/GasN-1.
L’indice ‘Ir’ è quindi dato dalla differenza tra il prezzo del gas naturale per il ‘cliente domestico’ rilevato da AR (con ‘incluse le imposte’) nel trimestre, rispetto al corrispondente prezzo nel trimestre precedente.
La società ET LI s.p.a. si è lamentata del fatto che CO abbia applicato tali regole, la cui formulazione negoziale risale al 2014, anno di stipula della convenzione, incurante della circostanza che dall’estate 2021 in poi il prezzo della materia prima del gas naturale ha subito un aumento significativo a causa della crisi energetica internazionale.
Secondo la prospettazione difensiva della ricorrente, la revisione del prezzo applicata da CO dal 4 trimestre 2021 in poi, proprio perché basata su una clausola revisionale non più adeguata rispetto alla rilevante evoluzione dei prezzi registratasi nel periodo in contestazione, si sarebbe rivelata concretamente inidonea a salvaguardare l’originario equilibrio economico della convenzione.
La ricorrente ha denunciato che il calcolo dell’indice revisionale operato da CO nel rispetto della convenzione è stato effettuato computando meccanicamente la nuova minore aliquota IVA vigente per le somministrazioni di gas naturale (non più il 22% bensì il 5%).
Sulla base dei rilievi espressi, con il ricorso principale, ET LI s.p.a. ha chiesto l’annullamento degli atti impugnati (previa eventuale dichiarazione di nullità e/o inefficacia della clausola revisionale contenuta nell’art. 12.7.2 del Capitolato Tecnico), nonché l’accertamento del proprio diritto alla revisione e all’adeguamento del corrispettivo senza applicare la minore aliquota IVA attualmente vigente, ancorché tale misura sia sostanzialmente imposta dalla clausola revisionale (art. 12.7.2 del Capitolato Tecnico). In particolare, parte ricorrente ritiene che la clausola revisionale contenuta nell’art. 12.7.2 del Capitolato Tecnico (che individua il meccanismo di indicizzazione del prezzo del vettore energetico) avrebbe perso la sua funzione di garanzia del mantenimento dell’equilibrio negoziale sulla cui base è intervenuta la stipula della convenzione, equilibrio rimasto costante per tutta la precedente durata contrattuale.
Con i ricorsi per motivi aggiunti, la società impugna i provvedimenti con i quali CO ha periodicamente stabilito per il I trimestre 2022 (primi motivi aggiunti), II trimestre 2022 (secondi motivi aggiunti), III trimestre 2022 (terzi motivi aggiunti), IV trimestre 2022 e mesi di gennaio e febbraio 2023 (quarti motivi aggiunti), l’indice revisionale del corrispettivo della convenzione.
ET LI s.p.a. lamenta le stesse ragioni di doglianza esposte nel ricorso principale afferenti la incidenza dell’IVA sull’indice revisionale cristallizzato nell’art. 12.7.2 della convenzione, anche in considerazione del terzo profilo censorio articolato con il secondo, terzo e quarto atto di motivi aggiunti. In particolare, la società deduce che la misura introdotta con effetto dal II Trimestre 2022 dall’art. 2 del d.l. 17/22 (come modulata da AR con Deliberazione 30 marzo 2022 n. 148/2022/r/gas), consistente nell’azzeramento degli ‘oneri di sistema’ in bolletta per il ‘cliente domestico’ con consumi annui fino a 5000 mc, avrebbe introdotto un ulteriore profilo di sopravvenuta illegittimità ed inadeguatezza della formula revisionale rispetto alla sua funzione di mantenimento dell’equilibrio contrattuale originario, con conseguente ulteriore necessità di una sua rinegoziazione.
2. Il Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, con sentenza n. 12910 del 2023, ha accolto i ricorsi nei sensi di cui in motivazione, ritenendo preliminarmente la sussistenza della giurisdizione del giudice amministrativo, con riferimento alla controversia in esame.
Il Collegio di prima istanza ha rilevato che l’art. 115 del d.lgs. n. 163 del 2006, ratione temporis applicabile, rappresenta un rimedio conservativo dell’equilibrio economico del contratto, volto a gestire le sopravvenienze giuridicamente rilevanti, intervenute nel corso di un rapporto contrattuale di durata. Il meccanismo revisionale opera sulla base di una attività di preventiva verifica dei presupposti necessari per il riconoscimento del compenso revisionale, che è espressione di un potere autoritativo di carattere tecnico – discrezionale. Secondo il T.A.R., la suddetta disposizione di natura imperativa non obbliga la stazione appaltante ad adottare sempre e comunque una clausola di revisione ancorata ai costi effettivamente e realmente sostenuti dall’appaltatore, posto che ciò confliggerebbe con l’elemento del rischio d’impresa che connota il paradigma negoziale del contratto di appalto, esentandosi del tutto e in via eccezionale l’appaltatore dell’alea contrattuale.
Secondo il Giudice di prime cure ‘ le contestate revisioni poste in essere da CO così come l’interpretazione del 12.7.2 su cui esse si fondano – nel senso di automaticamente computare, negli indici rilevanti per l’individuazione del prezzo unitario del gas naturale, anche le entrambe testè richiamate misure urgenti – siano illegittime, risultando agli atti di causa che la stazione appaltante si sia limitata ad applicare le tabelle AR di riferimento, senza considerare in concreto l’effettiva incidenza del (non contestato) straordinario e imprevedibile incremento del prezzo del gas naturale, registratosi in tale periodo nel mercato energetico ed effettivamente sostenuto anche da ET, sull’equilibrio finanziario sulla base del quale è intervenuta la stipulazione della convenzione. Le relative determinazioni si pongono, infatti, in evidente contrasto con l’art. 115 del d.lgs. n. 163/2006, a ben vedere contravvenendo sia alla prescrizione imperativa che impone all’amministrazione di svolgere, ai fini della revisione prezzi, una concreta attività istruttoria finalizzata ad esaminare ogni elemento del caso di specie a tal fine rilevante, sia alla ratio sottesa all’istituto della revisione prezzi volto a garantire, per tutta la durata del rapporto contrattuale, che l’equilibrio economico instaurato all’atto della stipulazione del contratto non subisca delle variazioni significative ’.
Il Collegio ha concluso dichiarando l’annullamento dei contestati atti di revisione dei corrispettivi e delle tariffe per il Servizio Energia per il Lotto in contestazione, per la componente energetica, adottati da CO in relazione ai trimestri in contestazione per violazione dell’art. 115 del d.lgs. n. 163/2006 e per difetto di istruttoria. Il T.A.R. ha invece dichiarato inammissibile la domanda di accertamento del diritto della ricorrente ad ottenere un provvedimento di attribuzione della revisione, dovendo CO rideterminare il compenso revisionale nell’esercizio dei propri poteri “ pur sempre tenendo conto dell’effetto conformativo che consegue alla pronuncia ”.
Con deliberazione del 19 settembre 2023, n. 408/2023/E/GAS, AR ha concluso il procedimento disponendone l’archiviazione e rimettendo gli atti alla Autorità garante della concorrenza e del mercato, ritenuta competente in materia.
3. Con ricorso in appello, notificato nei termini e nelle forme di rito, CO s.p.a. ha domandato la riforma della suddetta pronuncia, sollevando le seguenti critiche: “ 1. Error in iudicando – violazione del paragrafo 12.7.2 del Capitolato Tecnico – violazione e falsa applicazione dell’art. 115 del d.lgs. 163/2006 – Omessa e comunque errata, inadeguata ed incongrua considerazione delle ragioni allegate da CO – Contraddittorietà, erroneità ed illogicità della decisione appellata – errata valutazione in ordine alla dimostrazione della riduzione della redditività e dell’alterazione dell’equilibrio contrattuale; 2. Error in iudicando – violazione degli artt. 1372 e ss. c.c. – mancata considerazione della vincolatività tra le parti della clausola contrattuale di revisione. Violazione della par condicio tra concorrenti; 3. In via subordinata. Error in iudicando. Erroneità della sentenza per aver reso una interpretazione integrativa della clausola revisionale. Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1362 ss. c.c.”.
4. ET LI s.p.a. si è costituita in resistenza, concludendo per il rigetto del gravame.
5. Le parti, con rispettive memorie, hanno precisato le proprie difese.
6. All’udienza del 29 maggio 2025, la causa è stata assunta in decisione.
DIRITTO
7. Con il primo motivo di appello, CO s.p.a. censura la sentenza impugnata, ritenendo che la statuizione di accoglimento del ricorso in primo grado si fonda sulla mancata percezione da parte del Collegio di prima istanza ‘ della circostanza che l’indice (revisionale) è stato parametrato sui prezzi unitari del gas pubblicati trimestralmente da AR ’, costituendo tale parametro garanzia di corretto adeguamento revisionale, posto che ‘ il prezzo unitario AR è…un parametro oggettivo…in grado di rappresentare l’andamento generale dei prezzi del gas sul mercato, a prescindere dall’inclusione dell’IVA e degli oneri di sistema in detto parametro ’.
8. Con il secondo mezzo, l’appellante deduce, diversamente da quanto statuito dal Collegio di prima istanza, che l’accettazione prestata ex ante alla clausola recante il criterio revisionale precluda la possibilità di contestare la congruità delle revisioni disposte in applicazione del suddetto criterio.
9. Con la terza censura, proposta in via subordinata, CO s.p.a. contesta la sentenza impugnata nella parte in cui il T.A.R. non avrebbe adeguatamente considerato la vincolatività della clausola revisionale contrattuale, pretendendo l’adozione di una diversa disciplina in funzione integrativa, in assenza di evidenti profili di ambiguità della clausola stessa. Secondo l’esponente, il T.A.R. non avrebbe valutato l’accettazione prestata dall’assuntore con la stipula della convenzione, con conseguente violazione dell’art. 1372 c.c.
10. Le suddette critiche, come sopra sintetizzate, in quanto attinenti a profili connessi, vanno esaminate congiuntamente.
10.1. Va premesso che l’art. 115 del d.lgs. n. 163 del 2006, applicabile ratione temporis , ha natura di norma imperativa e pertanto inderogabile. La disposizione prevede che sia l’Amministrazione responsabile dell’acquisizione di beni e servizi a dover condurre le attività anche istruttorie dirette a determinare la revisione prezzi nei rapporti con gli operatori economici contraenti.
L’art. 115 cit. impone l’introduzione in contratto di una clausola di revisione prezzi, prevedendo, in combinato disposto con l’art. 7, un obbligo per l’Amministrazione di inserire nel contratto una clausola che regoli la revisione dei prezzi, oltre alla indicazione di un procedimento amministrativo per l’applicazione della revisione dei prezzi affidato ai dirigenti responsabili della acquisizione dei beni e servizi, sulla base di una istruttoria fondata sui dati forniti dall’Osservatorio o dall’Istat.
10.2. Orbene, questo Collegio condivide gli esiti argomentativi sostenuti da questo Consiglio di Stato con le sentenze n. 1013 e n. 1014 del 2025, che hanno accertato la conformità all’art. 115 d.lgs. n. 163 del 2006 della clausola revisionale contenuta nella convenzione MIES della Regione Lazio.
Invero, la clausola revisionale regionale, diversamente da quanto sostenuto dalla ET s.p.a. nei propri scritti difensivi, è sovrapponibile, per contenuto e struttura, a quella oggetto del presente giudizio, in quanto anche essa contenente una formula in funzione dei prezzi unitari pubblicati da AR per il mercato tutelato e applicata da CO all’esito di un procedimento nell’ambito del quale quest’ultima ha tenuto specifiche interlocuzioni con i fornitori, ai quali gli allegati D sono stati previamente trasmessi per eventuali osservazioni prima della pubblicazione sul sito istituzionale (in disparte il contestato omesso riscontro come dedotto da ET LI s.p.a. in memoria).
Pertanto, la disciplina normativa applicabile (art. 115 e art. 7 d.lgs. n. 163 del 2006) è la stessa, oltre al fatto che, con riferimento ai giudizi oggetto delle sentenze n. 1013 e n. 1014 cit., i fornitori hanno lamentato, come nella specie, l’asserita invalidità della clausola revisionale per contrasto con l’art. 115 cit.
Anche il percorso motivazionale del Collegio di prima istanza illustrato nelle richiamate pronunce è analogo, avendo il T.A.R. ritenuto che la clausola revisionale, per come interpretata CO, sia in contrasto con l’art. 115 d.lgs. n. 163 del 2006, proponendo una interpretazione secondo buona fede e correttezza e, per l’effetto, come nella sentenza impugnata, suggerendo lo svolgimento di una istruttoria.
Stante la sovrapponibilità delle vicende processuali, si ritiene che i principi enunciati dal Consiglio di Stato nelle sentenze n. 1013 e n. 1014 del 2025 possano trovare applicazione nel caso in esame.
Ciò premesso, nelle sentenze sopra richiamate si afferma che ‘ l’interpretazione accolta dal T.A.R. finisce per conferire alla clausola una portata e un contenuto diversi da quelli risultanti dal suo chiaro tenore letterale, con la conseguenza di introdurre un effetto di sostanziale rinegoziazione del regolamento contrattuale che confligge con molteplici regole di diritto ’, non trovando supporto ‘ nelle regole di interpretazione del contratto, poiché l’esegesi in bonam partem attuata dal T.A.R. presupporrebbe un testo di contenuto dubbio, mentre il tenore letterale dell’art. 10 non lascia spazio ad alcun dubbio (cfr. art. 1370) in merito alla ricostruzione della volontà delle parti ’, finendo il T.A.R. per ‘ prospettare una interpretazione dell’art. 10 in contrasto con la volontà delle parti e con l’inequivoca portata della clausola negoziale ’.
Come si è detto, nei giudizi promossi in prima istanza, il T.A.R. aveva annullato, come nella vicenda in esame, la clausola revisionale per difetto di istruttoria sulla variazione dei costi dei fattori produttivi, ritenendo illegittima la revisione prezzi applicata dalla Regione Lazio, operando un’interpretazione in bonam partem della clausola e, per l’effetto, ritenendo necessaria una istruttoria sulla idoneità dell’indice ad adeguare i prezzi contrattuali alla valutazione dei fattori produttivi ai fini del mantenimento dell’equilibrio economico.
10.3. Il Collegio ritiene che la tesi sostenuta dal T.A.R. nella sentenza impugnata nel presente procedimento (analoga a quella espressa nei giudizi definiti con le sentenze n. 1013 e n. 1014 cit.) si scontra con il contenuto dell’art. 115 del d.lgs. n. 163 del 2006, che è una disposizione che non contempla alcuna rigida predeterminazione dell’elemento contenutistico, limitandosi a imporre l’inserimento in contratto di una clausola di revisione prezzi (e solo entro tali limiti potrebbe in astratto operare il meccanismo di sostituzione automatica e giudicarsi della nullità di una pattuizione negoziale che escludesse la revisione), senza specificare alcuna precisa modalità esecutiva, con la conseguenza che i contenuti applicativi non integrano tale disposizione imperativa.
In particolare, come precisato da questo Consiglio di Stato, “ l’art. 115 del d.lgs. n. 163/2006 e l’art. 7 del predetto d.lgs. n. 163/2006, espressamente richiamato dall’art. 115, stabiliscono: i) un obbligo per l’Amministrazione di inserire nel contratto una clausola che regoli la revisione dei prezzi; ii) un procedimento amministrativo per l’applicazione della revisione prezzi, affidato ai dirigenti responsabili della acquisizione dei beni e servizi; iii) un’istruttoria basata sui dati forniti dall’Osservatorio o dall’Istat” (Cons. Stato, n. 1013 del 2025) .
Ne consegue che la clausola revisionale oggetto del presente giudizio, perfettamente sovrapponibile a quella oggetto di accertamento delle sentenze sopra evocate, è conforme all’art. 115 cit. in quanto prevede espressamente la disciplina della revisione dei prezzi, contempla la periodicità annuale, stabilisce la necessità dell’espletamento di una istruttoria, e prevede che l’istruttoria si svolga su base dei dati ufficiali o forniti dall’Istat.
Pertanto, le censure prospettate nel gravame devono trovare accoglimento, in quanto qualsiasi rimedio manutentivo del contratto, inteso alla rimodulazione del suo contenuto in funzione del ripristino di un supposto e sopravvenuto disequilibrio sinallagmatico, dovrebbe confrontarsi: a) sia con il principio dell’autonomia negoziale legittimamente esercitabile ed esercitata dalle parti in una materia entro certi limiti disponibile e, quindi, aperta a determinazioni espressive di libertà contrattuale; b) sia con l’ulteriore canone metodologico per cui, sempre nella prospettiva di una rivalutazione in chiave correttiva delle pattuizioni concordate, la singola disposizione va letta e inquadrata nel contesto della logica funzionale e causale dell’intero contratto, posto che la patologia contrattuale può essere desunta dalla trama complessiva del regolamento convenzionale.
Va, inoltre, osservato che nessuna concreta dimostrazione dell’effettivo aumento dei costi dei fattori produttivi è stata fornita dall’assuntore, che si è limitato ad affermare l’innalzamento generalizzato e patologico del costo del gas naturale.
10.4. Il Tribunale adito non ha fatto buon governo dei suddetti principi, in sostanza annullando il rischio contrattuale che le parti volontariamente hanno accettato, senza una valutazione della convenzione, e soprattutto senza che ‘ sia stata adeguatamente dimostrata (dalla ricorrente) e verificata (in giudizio) una condizione di concreta, intollerabile, imprevista ed imprevedibile alterazione degli elementi di distribuzione dell’alea originariamente pattuita ’ (Cons. Stato, n. 1013 del 2025).
Il Collegio osserva che la valutazione della imprevedibilità e intollerabilità dell’aumento dei costi avrebbe dovuto essere condotta in concreto, tenendo conto, sul lato interno, delle finalità espresse del negozio e della sua capacità di generare profitti pur in quadro di fattori di costo aumentati, ciò in quanto il settore dell’energia è caratterizzato da costanti e ordinarie oscillazioni di prezzo, con la conseguenza che non è sufficiente la mera affermazione del dato dell’innalzamento dei prezzi.
10.5. Pertanto, in linea con gli approdi argomentativi illustrati nelle suddette pronunce, si deve concludere che:
a) la clausola revisionale contenente un indice funzione dei prezzi unitari pubblicati da AR, per il mercato tutelato non può essere interpretata in bonam partem nel senso di ritenere necessaria un’istruttoria finalizzata ad esaminare ogni elemento rilevante al fine di garantire il mantenimento del medesimo equilibrio economico, a pena di introdurre un effetto di sostanziale rinegoziazione contrattuale;
b) l’art. 115 d.lgs. n. 163 del 2006 non contempla alcuna rigida predeterminazione del contenuto della clausola revisionale, limitandosi ad imporre, con disposizione avente natura inderogabile, soltanto l’inserimento della clausola medesima nei contratti di una clausola di revisione prezzi;
c) sotto il profilo procedurale, l’art. 115 cit. richiede un procedimento amministrativo per l’applicazione della revisione prezzi mediante un’istruttoria basata su dati ufficiali o forniti dall’ISTAT;
d) qualsiasi rimedio manutentivo del contratto deve confrontarsi comunque con il principio dell’autonomia negoziale e con previsioni contrattuali che pongono a carico del fornitore il rischio della determinazione dei corrispettivi contrattuali offerti, che si intendono fissi e invariabili, nonché con il contesto della logica funzionale e causale dell’intero contratto;
e) nessuna concreta ed esatta dimostrazione dell’effettivo aumento dei costi dei fattori produttivi è stata fornita dagli assuntori, che si sono limitati ad affermare l’innalzamento significativo del costo del gas naturale.
Dai rilievi espressi, emerge la correttezza dell’operato di CO s.p.a. che ha semplicemente applicato la formula matematica contenuta nella clausola revisionale, i cui contenuti non avrebbero potuto essere interpretati diversamente.
Inoltre, la lex di gara e la disciplina contrattuale hanno previsto quale unica modalità di riconoscimento del compenso revisionale quello indicato al par. 12.7 del Capitolato tecnico escludendo il riconoscimento di qualsiasi ulteriore importo a titolo di revisione prezzi, e stabilendo che la revisione dei prezzi unitari, relativi alla componente energetica ‘E’ (elemento costitutivo del canone annuo energia) sia effettuata attraverso l’applicazione di uno specifico indice di riferimento (Ir).
11. In definitiva, l’appello va accolto e ogni altra questione dedotta dalle parti deve ritenersi assorbita, e, per l’effetto, in riforma della sentenza impugnata, va respinto il ricorso introduttivo proposto da ET LI s.p.a.
12. La complessità, anche fattuale, delle questioni trattate giustifica l’integrale compensazione tra le parti delle spese di lite del doppio grado di giudizio.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, in riforma della sentenza impugnata, respinge il ricorso introduttivo proposto da ET LI s.p.a.
Compensa integralmente tra le parti le spese di lite del doppio grado di giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso, in Roma, nella camera di consiglio del giorno 29 maggio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Diego Sabatino, Presidente
Alessandro Maggio, Consigliere
Giuseppina Luciana Barreca, Consigliere
Sara Raffaella Molinaro, Consigliere
Annamaria Fasano, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Annamaria Fasano | Diego Sabatino |
IL SEGRETARIO