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Sentenza 9 ottobre 2025
Sentenza 9 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 09/10/2025, n. 13916 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 13916 |
| Data del deposito : | 9 ottobre 2025 |
Testo completo
R.G.35073/2023
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
- SEZIONE XVI (già III) CIVILE -
All'udienza del 9.10.2025, aperto il verbale alle ore 10,42, è presente per l'opposta l'Avvocato
AN IF il quale si riporta agli scritti di parte e chiede il rigetto dell'opposizione.
Per l'opponente nessuno è comparso.
Il Giudice,
all'esito della discussione, si ritira in camera di consiglio e decide la causa come da separato provvedimento del quale dà lettura alle ore 16,32.
Il G.O.P. Simone Tablò
R.G. 35073/2023
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
Il Tribunale Ordinario di Roma
- Sezione XVI civile -
in persona del Giudice Unico, G.O.P. Simone Tablò, nella causa civile in primo grado, R.G.A.C.
35073/2023, tra la in persona del legale rappresentante pro tempore Parte_1
(Avvocato Guglielmo Bacca ed Avvocato Domenico Parisi);
- opponente -
e la in persona del legale rappresentante pro tempore (Avvocato Controparte_1
AN IF);
- opposta - ai sensi dell'art.281 sexies c.p.c., ha emesso e pubblicato, all'udienza del 9.10.2025, dando lettura del dispositivo e della presente motivazione – quali parti integranti del verbale di udienza – la seguente
SENTENZA
1. In ordine all'eccezione di incompetenza sollevata dall'opponente, come già rilevato nell'ordinanza resa all'esito dell'udienza del 19.6.2024, poiché la domanda dell'opposta (attrice sostanziale) ha ad oggetto l'obbligazione di pagamento di una somma di denaro, ai sensi dell'art.1182, III comma, c.c., tale obbligazione di pagamento deve essere adempiuta presso il domicilio che il creditore ha al tempo della scadenza.
Al riguardo, la sentenza n.17989/2016 resa dalle Sezioni Unite civili della Suprema Corte ha stabilito che le obbligazioni pecuniarie da adempiersi al domicilio del creditore, secondo il richiamato terzo comma dell'art.1182 c.c. – agli effetti sia della mora ex re, ai sensi dell'art.1219, II
comma, n.3), c.c., sia della determinazione del forum destinatae solutionis, a mente dell'art.20,
ultima parte, c.p.c. – sono esclusivamente quelle liquide, delle quali, cioè, il titolo – convenzionale o giudiziale – determini l'ammontare ovvero indichi i criteri per determinarlo, senza lasciare alcun margine di scelta discrezionale;
Nella menzionata decisione, le stesse Sezioni Unite hanno ulteriormente chiarito che i presupposti della liquidità sono accertati dal giudice, ai fini della competenza, allo stato degli atti, secondo quanto dispone l'art.38, ultimo comma, c.p.c., senza, dunque, la necessità di ulteriori indagini,
potendo il giudicante, al più, ricorrere a semplici operazioni aritmetiche.
Nel caso in esame, non sembra potersi dubitare del carattere di liquidità dell'obbligazione de qua,
atteso che il quantum dell'importo fatturato non solo non è stato contestato dall'opponente – e,
quindi, provato ai sensi dell'art.115, I comma, ultima parte, c.p.c. – ma risulta anche dalla dichiarazione di cui al doc.7 allegato alla memoria ex art.171 ter, n.2), c.p.c. di parte opposta,
avente valenza di ricognizione di debito. Dovendo, dunque, la predetta quantificazione ritenersi determinata, a mente dell'art.1182, III
comma, c.c., l'obbligazione in esame – liquida, appunto – deve essere eseguita presso il domicilio del creditore, qui coincidente con la sede dell'opposta in Roma, che, dunque, rappresenta il luogo
destinatae solutionis.
Ne segue il rigetto della sollevata eccezione di incompetenza, atteso che, nelle cause relative alle obbligazioni, ai sensi dell'art.20 c.p.c., oltre al foro del soggetto convenuto, stabilito dagli artt.18 e
19 c.p.c., è competente anche il foro del luogo nel quale sia sorta o debba eseguirsi l'obbligazione dedotta in giudizio, alle condizioni sopra esposte.
2. Ciò posto, vertendo la presente controversia in tema di obbligazioni di natura contrattuale, va,
anzitutto, richiamato il pacifico orientamento della giurisprudenza di legittimità in materia di adempimento, secondo cui il creditore ha l'onere di provare unicamente la fonte (negoziale o legale) del proprio diritto, potendosi limitare alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore è gravato dell'onere di dimostrare il fatto estintivo dell'altrui pretesa ovvero la non imputabilità a sé dell'inadempimento, ai sensi dell'art.1218 c.c. (cfr. Cass. civ., 15.7.2011, n.15659; Cass. civ., Sez. Un., 30.10.2001, n.13533).
3. Nell'ipotesi al vaglio di questo giudicante, sotto il primo profilo, l'opponente non ha contestato né l'esistenza, né la validità, né l'efficacia dell'obbligazione a proprio carico – limitandosi a dedurre in ordine alla valenza probatoria delle fatture poste a fondamento del decreto ingiuntivo opposto –
con conseguente avvenuta dimostrazione della sussistenza del debito, a mente dell'art.115, I
comma, ultima parte, c.p.c..
4. La inoltre, ha provveduto a depositare – come già osservato – una Controparte_1
dichiarazione – incontestatamente proveniente dalla – avente natura di Parte_1
riconoscimento della pretesa della e, quindi, come tale, di valore probatorio Controparte_1
decisivo. 5. Sotto il profilo dell'adempimento dell'opponente, quest'ultima non ha in alcun modo dimostrato di aver adempiuto la propria obbligazione di pagamento ovvero la non imputabilità a sé
dell'inadempienza.
6. Da quanto sopra esposto, deriva la debenza delle somme pretese dall'opposta, con conseguenti rigetto dell'opposizione e conferma del decreto ingiuntivo opposto.
7. Le spese del giudizio di opposizione seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
il Giudice Unico, definitivamente pronunziando, ogni diversa istanza, domanda ed eccezione disattesa, così provvede:
- rigetta l'opposizione proposta dalla in persona del legale rappresentante pro CP_2
tempore;
- per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo n.9697/2023, reso dal Tribunale di Roma in data 26
– 29.5.2023, dichiarandone la definitiva efficacia esecutiva;
- condanna, infine, la in persona del legale Parte_1
rappresentante pro tempore, al pagamento, in favore della in persona del Controparte_1
legale rappresentante pro tempore, delle spese del giudizio di opposizione, che si liquidano in euro 4.600,00.= per compensi, oltre spese forfettarie, C.P.A. ed I.V.A. come per legge.
Sentenza esecutiva ex lege.
Roma, 9 ottobre 2025
Il G.O.P. Simone Tablò
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
- SEZIONE XVI (già III) CIVILE -
All'udienza del 9.10.2025, aperto il verbale alle ore 10,42, è presente per l'opposta l'Avvocato
AN IF il quale si riporta agli scritti di parte e chiede il rigetto dell'opposizione.
Per l'opponente nessuno è comparso.
Il Giudice,
all'esito della discussione, si ritira in camera di consiglio e decide la causa come da separato provvedimento del quale dà lettura alle ore 16,32.
Il G.O.P. Simone Tablò
R.G. 35073/2023
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
Il Tribunale Ordinario di Roma
- Sezione XVI civile -
in persona del Giudice Unico, G.O.P. Simone Tablò, nella causa civile in primo grado, R.G.A.C.
35073/2023, tra la in persona del legale rappresentante pro tempore Parte_1
(Avvocato Guglielmo Bacca ed Avvocato Domenico Parisi);
- opponente -
e la in persona del legale rappresentante pro tempore (Avvocato Controparte_1
AN IF);
- opposta - ai sensi dell'art.281 sexies c.p.c., ha emesso e pubblicato, all'udienza del 9.10.2025, dando lettura del dispositivo e della presente motivazione – quali parti integranti del verbale di udienza – la seguente
SENTENZA
1. In ordine all'eccezione di incompetenza sollevata dall'opponente, come già rilevato nell'ordinanza resa all'esito dell'udienza del 19.6.2024, poiché la domanda dell'opposta (attrice sostanziale) ha ad oggetto l'obbligazione di pagamento di una somma di denaro, ai sensi dell'art.1182, III comma, c.c., tale obbligazione di pagamento deve essere adempiuta presso il domicilio che il creditore ha al tempo della scadenza.
Al riguardo, la sentenza n.17989/2016 resa dalle Sezioni Unite civili della Suprema Corte ha stabilito che le obbligazioni pecuniarie da adempiersi al domicilio del creditore, secondo il richiamato terzo comma dell'art.1182 c.c. – agli effetti sia della mora ex re, ai sensi dell'art.1219, II
comma, n.3), c.c., sia della determinazione del forum destinatae solutionis, a mente dell'art.20,
ultima parte, c.p.c. – sono esclusivamente quelle liquide, delle quali, cioè, il titolo – convenzionale o giudiziale – determini l'ammontare ovvero indichi i criteri per determinarlo, senza lasciare alcun margine di scelta discrezionale;
Nella menzionata decisione, le stesse Sezioni Unite hanno ulteriormente chiarito che i presupposti della liquidità sono accertati dal giudice, ai fini della competenza, allo stato degli atti, secondo quanto dispone l'art.38, ultimo comma, c.p.c., senza, dunque, la necessità di ulteriori indagini,
potendo il giudicante, al più, ricorrere a semplici operazioni aritmetiche.
Nel caso in esame, non sembra potersi dubitare del carattere di liquidità dell'obbligazione de qua,
atteso che il quantum dell'importo fatturato non solo non è stato contestato dall'opponente – e,
quindi, provato ai sensi dell'art.115, I comma, ultima parte, c.p.c. – ma risulta anche dalla dichiarazione di cui al doc.7 allegato alla memoria ex art.171 ter, n.2), c.p.c. di parte opposta,
avente valenza di ricognizione di debito. Dovendo, dunque, la predetta quantificazione ritenersi determinata, a mente dell'art.1182, III
comma, c.c., l'obbligazione in esame – liquida, appunto – deve essere eseguita presso il domicilio del creditore, qui coincidente con la sede dell'opposta in Roma, che, dunque, rappresenta il luogo
destinatae solutionis.
Ne segue il rigetto della sollevata eccezione di incompetenza, atteso che, nelle cause relative alle obbligazioni, ai sensi dell'art.20 c.p.c., oltre al foro del soggetto convenuto, stabilito dagli artt.18 e
19 c.p.c., è competente anche il foro del luogo nel quale sia sorta o debba eseguirsi l'obbligazione dedotta in giudizio, alle condizioni sopra esposte.
2. Ciò posto, vertendo la presente controversia in tema di obbligazioni di natura contrattuale, va,
anzitutto, richiamato il pacifico orientamento della giurisprudenza di legittimità in materia di adempimento, secondo cui il creditore ha l'onere di provare unicamente la fonte (negoziale o legale) del proprio diritto, potendosi limitare alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore è gravato dell'onere di dimostrare il fatto estintivo dell'altrui pretesa ovvero la non imputabilità a sé dell'inadempimento, ai sensi dell'art.1218 c.c. (cfr. Cass. civ., 15.7.2011, n.15659; Cass. civ., Sez. Un., 30.10.2001, n.13533).
3. Nell'ipotesi al vaglio di questo giudicante, sotto il primo profilo, l'opponente non ha contestato né l'esistenza, né la validità, né l'efficacia dell'obbligazione a proprio carico – limitandosi a dedurre in ordine alla valenza probatoria delle fatture poste a fondamento del decreto ingiuntivo opposto –
con conseguente avvenuta dimostrazione della sussistenza del debito, a mente dell'art.115, I
comma, ultima parte, c.p.c..
4. La inoltre, ha provveduto a depositare – come già osservato – una Controparte_1
dichiarazione – incontestatamente proveniente dalla – avente natura di Parte_1
riconoscimento della pretesa della e, quindi, come tale, di valore probatorio Controparte_1
decisivo. 5. Sotto il profilo dell'adempimento dell'opponente, quest'ultima non ha in alcun modo dimostrato di aver adempiuto la propria obbligazione di pagamento ovvero la non imputabilità a sé
dell'inadempienza.
6. Da quanto sopra esposto, deriva la debenza delle somme pretese dall'opposta, con conseguenti rigetto dell'opposizione e conferma del decreto ingiuntivo opposto.
7. Le spese del giudizio di opposizione seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
il Giudice Unico, definitivamente pronunziando, ogni diversa istanza, domanda ed eccezione disattesa, così provvede:
- rigetta l'opposizione proposta dalla in persona del legale rappresentante pro CP_2
tempore;
- per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo n.9697/2023, reso dal Tribunale di Roma in data 26
– 29.5.2023, dichiarandone la definitiva efficacia esecutiva;
- condanna, infine, la in persona del legale Parte_1
rappresentante pro tempore, al pagamento, in favore della in persona del Controparte_1
legale rappresentante pro tempore, delle spese del giudizio di opposizione, che si liquidano in euro 4.600,00.= per compensi, oltre spese forfettarie, C.P.A. ed I.V.A. come per legge.
Sentenza esecutiva ex lege.
Roma, 9 ottobre 2025
Il G.O.P. Simone Tablò