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Sentenza 10 marzo 2025
Sentenza 10 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pesaro, sentenza 10/03/2025, n. 99 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pesaro |
| Numero : | 99 |
| Data del deposito : | 10 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PESARO sezione lavoro nella persona del Giudice Gianfranco Tamburini ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1108 2023 promossa
DA
rappresentato e difeso dall'Avv.to MANGELI MARTA Parte_1
.domiciliato in PIAZZA DELLA REPUBBLICA 60121 NC ITALIA
attore
CONTRO
rappresentata e difesa dall'Avv.to AVVOCATURA Controparte_1
DISTRETTUALE DELLO STATO DI NC . e domiciliata elettivamente in
CORSO MAZZINI 55 NC
convenuta
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come in atti .
MOTIVI DELLA DECISIONE
1) in relazioneall'appartenenza all'Arma dei Carabinieri, Parte_1 ricorreva avanti l'intestato Tribunale, e nei confronti di
[...]
, in conseguenza del diniego oppostogli al riconoscimento dello CP_1
status di vittima del dovere con conseguente corresponsione degli indennizzi di legge.
Deduceva a tal fine di aver subito gravi lesioni a seguito di incidente stradale conseguente e collegato ad attività di inseguimento di vettura in fuga, cui era stato comandato.
pagina 1 di 4 Eccepiva l'imprescrittibilità del diritto all'accertamento dello status di vittima del dovere e chiedeva la condanna del ai benefici di legge CP_1
amministrativamente negati.
Si costituiva a sua volta contestando le averse Controparte_1
pretese e chiedendone il rigetto, rieccependo la prescrizione decennale del diritto vantato e chiedendo il rigetto della domanda.
Istruita la causa mediante CTU come da ordinanza in atti, all'esito veniva assunta in decisione previa discussione orale delle parti e decisa con emissione di dispositivo a motivi riservati che oggi qui si rendono.
2) Deve qui in primo luogo osservarsi che non appare applicabile alcuna prescrittibilità alla domanda di accertamento di una condizione che esiste in sé, e che, per sua natura, si rinnova di giorno in giorno.
Neppure, detta condizione, deve essere oggetto di attribuzione da parte di uffici amministrativi, in capo ai quali non esiste alcuno potere di concederla, residuando semmai ad essi il solo dovere di suo accertamento.
Sulla base di tale premessa deve allora qui osservarsi che per l'accertamento dello status sopra menzionato, ed a protezione delle vittime del dovere, il sistema ha previsto i commi 563 e 564, dell'art. 1 della L. n. 266/2005.
L'art 1 comma 563 individua attività che, ritenute pericolose dalla legge, attribuiscono automaticamente lo status di vittime del dovere.
Detta attribuzione avviene senza prevedere un rischio specifico diverso da quello insito nelle ordinarie funzioni istituzionali, bastando che l'evento dannoso si sia verificato nella ricorrenza delle ipotesi specificatamente elencate nel comma citato.
Su tali premesse il diniego opposto dal appare di per sè contrario a CP_1
previsione normativa in quanto non vi è dubbio alcuno in ordine al fatto che il ricorrente, in forza all'Arma dei Carabinieri, fosse richiesto di intervenire al fine di intercettare un soggetto che, alla guida di una autovettura, non si era fermato all'alt intimato da altra pattuglia.
Parimenti non vi può essere dubbio alcuno che l'incidente in cui il ricorrente rimase coinvolto, con le conseguenze denunciate in ricorso, sia innegabilmente e pagina 2 di 4 strettamente collegato alla richiesta di intervento e rientrasse nelle ipotesi di cui ai punti a) e b) del comma in questione.
Alla luce di quanto sopra si rendeva necessaria CTU percipiente che accertasse la percentuale di invalidità risultante in danno del ricorrente.
Detta CTU, effettivamente espletata, accertava le lesioni ed un gradiente invalidante del 37% .
L'elaborato tecnico depositato in atti appare condivisibile e privo di illogicità che possano minarne la scientificità, con la conseguenza che le esposte conclusioni ben possono essere assunte a fini decisori.
Accertato lo status di vittima del dovere e rilevata la percentuale di invalidità residuante dal danno subito, spetta al ricorrente l'inserimento del suo nominativo nell'elenco di cui all'art. 3, comma 3, D.P.R. n. 243/2006, nonché, in accoglimento del proposto ricorso il riconoscimento in suo favore di tutti gli importi di indennizzo collegati e conseguenti per legge all'accertamento qui reso.
La condanna alla spese consegue alla soccombenza nella misura di cui al dispositivo.
Spese di CTU definitivamente a carico del convenuto. CP_1
P.Q.M.
il Tribunale di Pesaro, in composizione monocratica, provvedendo sul giudizio introdotto da , per le motivazioni tutte sovra espresse, così decide Parte_1
1) accerta e dichiara per le ragioni di cui in parte motiva che il sig. è Parte_1 vittima del dovere con invalidità complessiva del 37%
2) condanna per l'effetto il al pagamento in favore del sig. Controparte_1
delle somme per legge riconnesse all'accertamento di cui al punto Parte_1 precedente oltre interessi e rivalutazione da ciascuna singola debenza il tutto entro i termini prescrizionali decennali.
3) Condanna il al pagamento delle spese di presente giudizio Controparte_1 che si liquidano in € 4.000,00 oltre 15% spese generali forfettarie ed accessori di legge (iva e cap).
4) spese di CTU definitivamente a carico di nella misura di cui a Controparte_1 separato precedente decreto
Così deciso in Pesaro, in data 10/03-09/04/2025
Il Giudice
pagina 3 di 4 (Gianfranco Tamburini)
pagina 4 di 4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PESARO sezione lavoro nella persona del Giudice Gianfranco Tamburini ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1108 2023 promossa
DA
rappresentato e difeso dall'Avv.to MANGELI MARTA Parte_1
.domiciliato in PIAZZA DELLA REPUBBLICA 60121 NC ITALIA
attore
CONTRO
rappresentata e difesa dall'Avv.to AVVOCATURA Controparte_1
DISTRETTUALE DELLO STATO DI NC . e domiciliata elettivamente in
CORSO MAZZINI 55 NC
convenuta
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come in atti .
MOTIVI DELLA DECISIONE
1) in relazioneall'appartenenza all'Arma dei Carabinieri, Parte_1 ricorreva avanti l'intestato Tribunale, e nei confronti di
[...]
, in conseguenza del diniego oppostogli al riconoscimento dello CP_1
status di vittima del dovere con conseguente corresponsione degli indennizzi di legge.
Deduceva a tal fine di aver subito gravi lesioni a seguito di incidente stradale conseguente e collegato ad attività di inseguimento di vettura in fuga, cui era stato comandato.
pagina 1 di 4 Eccepiva l'imprescrittibilità del diritto all'accertamento dello status di vittima del dovere e chiedeva la condanna del ai benefici di legge CP_1
amministrativamente negati.
Si costituiva a sua volta contestando le averse Controparte_1
pretese e chiedendone il rigetto, rieccependo la prescrizione decennale del diritto vantato e chiedendo il rigetto della domanda.
Istruita la causa mediante CTU come da ordinanza in atti, all'esito veniva assunta in decisione previa discussione orale delle parti e decisa con emissione di dispositivo a motivi riservati che oggi qui si rendono.
2) Deve qui in primo luogo osservarsi che non appare applicabile alcuna prescrittibilità alla domanda di accertamento di una condizione che esiste in sé, e che, per sua natura, si rinnova di giorno in giorno.
Neppure, detta condizione, deve essere oggetto di attribuzione da parte di uffici amministrativi, in capo ai quali non esiste alcuno potere di concederla, residuando semmai ad essi il solo dovere di suo accertamento.
Sulla base di tale premessa deve allora qui osservarsi che per l'accertamento dello status sopra menzionato, ed a protezione delle vittime del dovere, il sistema ha previsto i commi 563 e 564, dell'art. 1 della L. n. 266/2005.
L'art 1 comma 563 individua attività che, ritenute pericolose dalla legge, attribuiscono automaticamente lo status di vittime del dovere.
Detta attribuzione avviene senza prevedere un rischio specifico diverso da quello insito nelle ordinarie funzioni istituzionali, bastando che l'evento dannoso si sia verificato nella ricorrenza delle ipotesi specificatamente elencate nel comma citato.
Su tali premesse il diniego opposto dal appare di per sè contrario a CP_1
previsione normativa in quanto non vi è dubbio alcuno in ordine al fatto che il ricorrente, in forza all'Arma dei Carabinieri, fosse richiesto di intervenire al fine di intercettare un soggetto che, alla guida di una autovettura, non si era fermato all'alt intimato da altra pattuglia.
Parimenti non vi può essere dubbio alcuno che l'incidente in cui il ricorrente rimase coinvolto, con le conseguenze denunciate in ricorso, sia innegabilmente e pagina 2 di 4 strettamente collegato alla richiesta di intervento e rientrasse nelle ipotesi di cui ai punti a) e b) del comma in questione.
Alla luce di quanto sopra si rendeva necessaria CTU percipiente che accertasse la percentuale di invalidità risultante in danno del ricorrente.
Detta CTU, effettivamente espletata, accertava le lesioni ed un gradiente invalidante del 37% .
L'elaborato tecnico depositato in atti appare condivisibile e privo di illogicità che possano minarne la scientificità, con la conseguenza che le esposte conclusioni ben possono essere assunte a fini decisori.
Accertato lo status di vittima del dovere e rilevata la percentuale di invalidità residuante dal danno subito, spetta al ricorrente l'inserimento del suo nominativo nell'elenco di cui all'art. 3, comma 3, D.P.R. n. 243/2006, nonché, in accoglimento del proposto ricorso il riconoscimento in suo favore di tutti gli importi di indennizzo collegati e conseguenti per legge all'accertamento qui reso.
La condanna alla spese consegue alla soccombenza nella misura di cui al dispositivo.
Spese di CTU definitivamente a carico del convenuto. CP_1
P.Q.M.
il Tribunale di Pesaro, in composizione monocratica, provvedendo sul giudizio introdotto da , per le motivazioni tutte sovra espresse, così decide Parte_1
1) accerta e dichiara per le ragioni di cui in parte motiva che il sig. è Parte_1 vittima del dovere con invalidità complessiva del 37%
2) condanna per l'effetto il al pagamento in favore del sig. Controparte_1
delle somme per legge riconnesse all'accertamento di cui al punto Parte_1 precedente oltre interessi e rivalutazione da ciascuna singola debenza il tutto entro i termini prescrizionali decennali.
3) Condanna il al pagamento delle spese di presente giudizio Controparte_1 che si liquidano in € 4.000,00 oltre 15% spese generali forfettarie ed accessori di legge (iva e cap).
4) spese di CTU definitivamente a carico di nella misura di cui a Controparte_1 separato precedente decreto
Così deciso in Pesaro, in data 10/03-09/04/2025
Il Giudice
pagina 3 di 4 (Gianfranco Tamburini)
pagina 4 di 4