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Sentenza 29 settembre 2025
Sentenza 29 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Frosinone, sentenza 29/09/2025, n. 848 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Frosinone |
| Numero : | 848 |
| Data del deposito : | 29 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI FROSINONE
Sezione Lavoro
Nella persona della dott.ssa Stefania Rescigno, quale Giudice del lavoro presso il Tribunale di
Frosinone, all'udienza del 24 settembre 2025, svolta mediante il deposito in telematico di note scritte, ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa di previdenza iscritta al Ruolo Generale Controversie Lavoro e Previdenza per l'anno
2024, al n.3197, vertente tra
(C.F.: ), rappresentato e difeso dall'avv. MEI Parte_1 C.F._1
FRANCESCO elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico;
ricorrente contro
- in Controparte_1 persona del legale rappr.te p.t., rappresentato e difeso dall'avv. CAPUTO LUCIANO GIUSEPPE, come da procura generale in atti, ed elett.te dom.to in Frosinone, Viale Marconi n. 31
resistente
Oggetto del giudizio: indennizzo/rendita da malattie professionali
Conclusioni: per ciascuna parte, quelle del rispettivo atto costitutivo, da intendersi qui integralmente riportate.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 02/10/2024, ha dedotto di aver svolto varie Parte_1 mansioni e dal 2006 al 2022 consistenti nel caricare, scaricare e spostare merci o prodotti;
imballare o confezionare il prodotto finito ed etichettare la merce;
smistare le merci;
disimballare le merci;
guidare il muletto;
controllare le merci;
posizionare le merci;
svolgere attività di manutenzione ordinaria e straordinaria su attrezzature ed impianti. Sosteneva, pertanto che la sindrome del tunnel carpale bilaterale con pinza ipovalida ed ipostenica fosse stata contratta durante lo svolgimento della propria attività lavorativa. Presentava, pertanto, denuncia di malattia professionale all' ma CP_1 senza esito. Tanto esposto e ritenuto di aver comunque diritto all'indennizzo per il danno biologico procuratogli dalla suddetta malattia, nella misura del 6% l'attore ha chiesto al Tribunale di Frosinone, in funzione di Giudice del Lavoro, di condannare l' a liquidare la predetta prestazione, con CP_1 vittoria di spese.
Fissata l'udienza di discussione e notificati ricorso e decreto, si è costituito l' negando CP_1
l'eziologia lavorativa della malattia del ricorrente ed instando quindi per il rigetto del ricorso.
La causa è stata istruita con l'escussione testimoniale e all'esito con l'espletamento di C.T.U. medico legale. Depositata la relazione peritale, all'esito della discussione svolta mediante il deposito telematico di note scritte, il Giudice adito ha deciso la controversia con sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ai fini del giudizio rilevano principalmente le risultanze della C.T.U. medico legale redatta dal
Dott. e le prove testimoniali raccolte nel corso della causa. Per_1
Dalla stessa perizia emerge in maniera chiara che il ricorrente presenta sì una “Sindrome del tunnel carpale bilaterale”, ma che la stessa non ha eziologia professionale.
Il perito ha evidenziato, in particolare, che l'attività lavorativa del periziando, ovverosia di magazziniere, come si evince dalle escussioni testimoniali, prevedeva la predisposizione della merce da porre su pedane di carrelli elevatori e transpallet, previa chiusura della stessa con la pellicola. In riferimento all'intensità e alla ripetitività delle attività manuali relative alle mansioni cui esso è stato esposto, tale attività non può essere posta in relazione causale al quadro clinico sopra descritto: la sindrome del tunnel carpale infatti, può in alcuni casi essere ricondotta a lavorazioni, svolte in modo non occasionale, che comportino movimenti ripetuti o prolungati del polso o di prensione della mano, mantenimento di posture incongrue, compressione prolungata o impatti ripetuti della regione del carpo. Le predette condizioni non si individuano nell'attività lavorativa del periziando.
Per quanto esposto, il C.T.U. ha ritenuto non sufficientemente dimostrata l'origine professionale della patologia sopra descritta, neppure dall'esame delle deposizioni testimoniali è stato possibile rinvenire l'eziologia lavorativa della denunciata malattia.
Pertanto, nell'assoluta mancanza di fatti e circostanze comunque concludenti in senso diverso - non forniti dalla difesa attrice - non si può pervenire ad altra conclusione che a quella del rigetto del ricorso, giacchè lo stesso era stato proposto su presupposti che l'espletata C.T.U. medico legale ha accertato essere infondati.
L'attore non è tenuto a rifondere all'ente convenuto le spese di lite, avendo provato la ricorrenza delle condizioni di esonero di cui all'art.152 disp. att. c.p.c..
A carico dell' restano definitivamente le spese di C.T.U., liquidate con separato decreto. CP_1
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, così provvede:
1) rigetta il ricorso;
2) dichiara l'attore non tenuto a rifondere all'ente convenuto le spese di lite;
3) pone definitivamente a carico dell'Istituto le spese di C.T.U., liquidate con separato decreto.
Frosinone, 24/09/2025
Il Giudice del Lavoro
dott. ssa Stefania Rescigno
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI FROSINONE
Sezione Lavoro
Nella persona della dott.ssa Stefania Rescigno, quale Giudice del lavoro presso il Tribunale di
Frosinone, all'udienza del 24 settembre 2025, svolta mediante il deposito in telematico di note scritte, ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa di previdenza iscritta al Ruolo Generale Controversie Lavoro e Previdenza per l'anno
2024, al n.3197, vertente tra
(C.F.: ), rappresentato e difeso dall'avv. MEI Parte_1 C.F._1
FRANCESCO elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico;
ricorrente contro
- in Controparte_1 persona del legale rappr.te p.t., rappresentato e difeso dall'avv. CAPUTO LUCIANO GIUSEPPE, come da procura generale in atti, ed elett.te dom.to in Frosinone, Viale Marconi n. 31
resistente
Oggetto del giudizio: indennizzo/rendita da malattie professionali
Conclusioni: per ciascuna parte, quelle del rispettivo atto costitutivo, da intendersi qui integralmente riportate.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 02/10/2024, ha dedotto di aver svolto varie Parte_1 mansioni e dal 2006 al 2022 consistenti nel caricare, scaricare e spostare merci o prodotti;
imballare o confezionare il prodotto finito ed etichettare la merce;
smistare le merci;
disimballare le merci;
guidare il muletto;
controllare le merci;
posizionare le merci;
svolgere attività di manutenzione ordinaria e straordinaria su attrezzature ed impianti. Sosteneva, pertanto che la sindrome del tunnel carpale bilaterale con pinza ipovalida ed ipostenica fosse stata contratta durante lo svolgimento della propria attività lavorativa. Presentava, pertanto, denuncia di malattia professionale all' ma CP_1 senza esito. Tanto esposto e ritenuto di aver comunque diritto all'indennizzo per il danno biologico procuratogli dalla suddetta malattia, nella misura del 6% l'attore ha chiesto al Tribunale di Frosinone, in funzione di Giudice del Lavoro, di condannare l' a liquidare la predetta prestazione, con CP_1 vittoria di spese.
Fissata l'udienza di discussione e notificati ricorso e decreto, si è costituito l' negando CP_1
l'eziologia lavorativa della malattia del ricorrente ed instando quindi per il rigetto del ricorso.
La causa è stata istruita con l'escussione testimoniale e all'esito con l'espletamento di C.T.U. medico legale. Depositata la relazione peritale, all'esito della discussione svolta mediante il deposito telematico di note scritte, il Giudice adito ha deciso la controversia con sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ai fini del giudizio rilevano principalmente le risultanze della C.T.U. medico legale redatta dal
Dott. e le prove testimoniali raccolte nel corso della causa. Per_1
Dalla stessa perizia emerge in maniera chiara che il ricorrente presenta sì una “Sindrome del tunnel carpale bilaterale”, ma che la stessa non ha eziologia professionale.
Il perito ha evidenziato, in particolare, che l'attività lavorativa del periziando, ovverosia di magazziniere, come si evince dalle escussioni testimoniali, prevedeva la predisposizione della merce da porre su pedane di carrelli elevatori e transpallet, previa chiusura della stessa con la pellicola. In riferimento all'intensità e alla ripetitività delle attività manuali relative alle mansioni cui esso è stato esposto, tale attività non può essere posta in relazione causale al quadro clinico sopra descritto: la sindrome del tunnel carpale infatti, può in alcuni casi essere ricondotta a lavorazioni, svolte in modo non occasionale, che comportino movimenti ripetuti o prolungati del polso o di prensione della mano, mantenimento di posture incongrue, compressione prolungata o impatti ripetuti della regione del carpo. Le predette condizioni non si individuano nell'attività lavorativa del periziando.
Per quanto esposto, il C.T.U. ha ritenuto non sufficientemente dimostrata l'origine professionale della patologia sopra descritta, neppure dall'esame delle deposizioni testimoniali è stato possibile rinvenire l'eziologia lavorativa della denunciata malattia.
Pertanto, nell'assoluta mancanza di fatti e circostanze comunque concludenti in senso diverso - non forniti dalla difesa attrice - non si può pervenire ad altra conclusione che a quella del rigetto del ricorso, giacchè lo stesso era stato proposto su presupposti che l'espletata C.T.U. medico legale ha accertato essere infondati.
L'attore non è tenuto a rifondere all'ente convenuto le spese di lite, avendo provato la ricorrenza delle condizioni di esonero di cui all'art.152 disp. att. c.p.c..
A carico dell' restano definitivamente le spese di C.T.U., liquidate con separato decreto. CP_1
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, così provvede:
1) rigetta il ricorso;
2) dichiara l'attore non tenuto a rifondere all'ente convenuto le spese di lite;
3) pone definitivamente a carico dell'Istituto le spese di C.T.U., liquidate con separato decreto.
Frosinone, 24/09/2025
Il Giudice del Lavoro
dott. ssa Stefania Rescigno