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Sentenza 25 giugno 2025
Sentenza 25 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 25/06/2025, n. 5230 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 5230 |
| Data del deposito : | 25 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 27071/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
PRIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Serena Nicotra ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 27071/2022 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. BORLONE LUIGI con Parte_1 P.IVA_1 studio in VIA SAN DAMIANO, 4 20122 MILANO
ATTORE contro
(C.F. ), COroparte_1 C.F._1 COroparte_2
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. GIANI LEONARDO e dell'avv. PEZZERA MARTA P.IVA_2 elettivamente domiciliato in PIAZZA SAN BABILA, 1 20122 MILANO
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. POLLARI COroparte_3 P.IVA_3
MAGLIETTA FABRIZIO GIOVANNI e dell'avv. COSSU SILVIA con studio in VIALE PARIOLI, 98 00197
ROMA
CONVENUTI
(C.F. , con il COroparte_4 P.IVA_4 patrocinio dell'avv. VEDOVATI CHIARA, elettivamente domiciliato in VIA G. LEOPARDI, 1 20123
MILANO
TERZO CHIAMATO
CONCLUSIONI: Le parti hanno concluso come da note depositate telematicamente
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato, ha convenuto in giudizio l'avv. Parte_1
l' e l' COroparte_1 COroparte_5 [...] per sentire accertare la responsabilità dell'avv. per la mancata valida COroparte_6 CP_1
pagina 1 di 17 partecipazione al bando di gara del 23 luglio 2020 e la conseguente impossibilità di esercitare il diritto al rimborso delle spese per la predisposizione della proposta nei limiti indicati dal bando di gara e per ottenere la condanna dei convenuti, in via solidale, al risarcimento dei danni quantificati nella somma di € 463.248,00 o nel diverso maggiore importo risultante in corso di causa, oltre a rivalutazione ed interessi dal dovuto al saldo.
La società attrice ha esposto:
-di avere aderito nel 2016 ad un progetto di partenariato pubblico, ai sensi dell'art. 183, comma 15, del codice dei contratti pubblici, con la Regione Sicilia volto alla progettazione, realizzazione e manutenzione degli interventi di efficientamento energetico dei siti e degli immobili del dipartimento regionale dei beni culturali;
-di avere partecipato alla prima fase del progetto per la scelta del promotore, quale mandataria in costituendo CO on la società CP_8
-di avere vinto tale prima selezione, ottenendo la dichiarazione di pubblico interesse del progetto di fattibilità tecnico-economica presentato dal costituendo raggruppamento con provvedimento del 1 agosto 2019 emesso dall'Assessorato Regionale dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità;
-di avere richiesto consulenza e assistenza specialistica all'avv. quale avvocato COroparte_1 esperto in Public-Private Partnership e professore universitario a contratto di diritto amministrativo, per essere assistita dallo stesso sia nella fase della proposta in regime di partenariato pubblico-privato concernente l'affidamento del progetto in finanza, sia nella fase successiva della partecipazione al bando di gara;
-di avere conferito all' nella persona dell'avv. COroparte_5 CP_1 con lettera del 25 marzo 2019, l'incarico di assistenza nella impostazione dell'operazione sulla base delle contenute richieste della stazione appaltante, finalizzata alla riformulazione della proposta entro i limiti consentiti dalla disciplina vigente;
di revisione della documentazione contrattuale a corredo della proposta al fine di recepire le sopravvenute richieste dalla stazione appaltante;
di supporto nei rapporti con la stazione appaltante e nel corso della procedura di gara avente per oggetto esclusivamente l'analisi delle questioni giuridico legali;
-che a seguito della pubblicazione del bando di gara, avvenuta in data 23 luglio 2020, era stato segnalato all'avv. da una collaboratrice dell'attrice la mancanza di un requisito tecnico ivi previsto, relativo al possesso CP_1 della certificazione ESCO in capo alla componente del RTI Rpa s.r.l.;
-che il convenuto, unitamente al suo collaboratore avv. Attili, avevano suggerito come migliore alternativa quella di non porre quesiti specifici alla Stazione appaltante e di dare per acquisito il principio per il quale i progettisti associati nel RTI non dovessero essere in possesso di tale certificazione, essendo sufficiente il suo possesso da parte di riservando gli argomenti difensivi prospettati ad una eventuale sede Parte_1 Con contenziosa, in caso di contestazione della carenza della certificazione in capo alla società
pagina 2 di 17 -che successivamente, dopo l'emissione di un provvedimento di soccorso istruttorio da parte della Commissione aggiudicatrice, in data 7 maggio 2021 veniva pronunciata l'esclusione del RTI dalla gara per il mancato Con possesso della certificazione UNI CEI 11352 prevista dal bando di gara al punto B6 in capo alla società
-che la attrice aveva quindi svolto ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia avverso tale provvedimento sulla base delle argomentazioni illustrate dapprima dal collaboratore dell'Avv. nel CP_1 mese di settembre dell'anno 2020 e successivamente dagli avv.ti Santarelli e Baglivo;
-che il TAR, con ordinanza del 29 giugno 2021, aveva rigettato il ricorso evidenziando che il testo del bando richiedeva chiaramente il possesso del requisito in capo a ciascun componente dell'ATI ed aveva dichiarato la attrice decaduta dall'impugnativa, per non avere tempestivamente provveduto all'impugnazione del bando di gara;
-che la attrice non aveva ottenuto neppure la restituzione delle spese versate per la formulazione della originaria proposta, dato il rifiuto della aggiudicatrice, in considerazione dell'esclusione dell'attrice dalla Parte_2 gara e sul rilievo che in base all'art. 183 del codice dei contratti pubblici e delle disposizioni contenute nel bando, il diritto al rimborso delle spese per la predisposizione della proposta era riconosciuto al promotore non aggiudicatario e che non esercita la prelazione e non al promotore escluso;
-che secondo la prospettazione attorea, l'avv. era incorso in due gravi errori professionali, costituiti CP_1 dall'avere ritenuto possibile disquisire sulla interpretazione della clausola del bando cd. escludente e dall'avere espresso il convincimento della possibilità per il promotore di ottenere in ogni caso il rimborso delle spese per la predisposizione del progetto;
-che in particolare, l'avv. avrebbe dovuto prospettare alla attrice che la mancanza di uno dei CP_1 requisiti in capo ad una delle società costituenti il RTI avrebbe comportato la esclusione dalla gara e la perdita del diritto al rimborso e, conseguentemente, segnalare all'attrice la necessità di impugnare il bando
(chiedendone la sospensiva per non far decorrere i termini di presentazione delle offerte) e/o a latere formulare un quesito risolutivo alla stazione appaltante o, in alternativa, strutturare diversamente la partecipazione del
Promotore nella Gara, data la possibilità di poter modificare l'assetto soggettivo del costituendo RTI e mantenere la qualifica di “promotore”;
-che la condotta colposa del professionista era stata causa del danno subito dalla attrice, costituito dalla perdita del diritto al rimborso delle spese di progettazione, oltre che delle spese sostenute per la predisposizione del ricorso amministrativo poi rigettato, pari a € 24.600,00 e di quelle da rifondere al controinteressato Pt_2
pari a € 2000,00 oltre accessori;
[...]
-che era configurabile la responsabilità solidale dell'associazione professionale CP_9 CP_3 CP_3
ai sensi dell'art. 14 della legge professionale, e considerato che a proposta di incarico era stata
[...] sottoscritta dall'associazione in persona dell'avv. e che, con mail COroparte_5 CP_1 dell'8 settembre 2020, l'avv. comunicava che dal giorno primo settembre 2020 lo studio CP_1 CP_5 aveva avviato il progetto di fusione con lo studio , affermando altresì di essere COroparte_10 divenuto Equity Partner e membro del Comitato esecutivo di tale studio.
pagina 3 di 17 Si sono costituiti i convenuti avv. e (già CP_1 COroparte_11 [...]
che hanno chiesto il rigetto della domanda attorea, deducendo: COroparte_5
-che, contrariamente a quanto dedotto dall'attrice, l'avv. sin dalla conversazione del 6 agosto 2020, CP_1 aveva evidenziato a che era discrezionalità della stazione appaltante fissare i requisiti di Parte_1 partecipazione alla gara, indipendentemente dalla loro sussistenza in capo al RTI proponente e che era specifico onere di dotarsi di tali requisiti, se del caso mediante modifica nella Parte_1 composizione del RTI promotore;
-che inoltre in tale riunione il convenuto aveva segnalato che avrebbe potuto procedere Parte_1 sia all'impugnazione del bando di gara laddove ritenuto lesivo, sia alla richiesta di chiarimenti alla Stazione
Appaltante al fine di chiarire punti interpretativi ritenuti controversi;
-che a fronte di tale corretta e completa informazione, era stata la attrice a preferire di non impugnare il bando e procedere invece a predisporre una bozza di FAQ da sottoporre alla Regione;
- che a seguito dell'ingresso dell'avv. nello in qualità di socio a partire dal 1° CP_1 COroparte_12 settembre 2020, il mandato veniva proseguito da tale studio, con affidamento della posizione all'avv. Enrico
Attili, che aveva provveduto a redigere la bozza di FAQ da sottoporre alla stazione appaltante e ad intrattenere rapporti direttamente con Parte_1
-che soltanto in data 14 settembre 2020 aveva sollevava il tema dell'assenza dei Parte_1 CO requisiti in capo a , inclusa la certificazione ESCO ed aveva proposto all'avv. Attili di sottoporre una specifica FAQ per chiedere conferma al RUP di quello che riteneva fosse un mero Parte_1 errore materiale nella redazione del bando (cfr. doc. 15, attrice);
-che poiché in data 16 settembre 2020 aveva informato per la prima volta l'avv. Attili Parte_1 CO che era una società di ingegneria e dunque non una società cui affidare attività esecutive e progettuali,
l'avv. Attili aveva suggerito di abbandonare il quesito appena proposto e rappresentando la duplice alternativa di porre uno specifico quesito alla stazione appaltante per ricevere conferma scritta del fatto che l'interpretazione più favorevole a fosse corretta, così da vincolare l'amministrazione Parte_1 nelle successive fasi di gara, oppure di non presentare tale richiesta di chiarimento in modo da scongiurare una eventuale risposta negativa da parte della stazione appaltante, rinviando ad un'eventuale sede contenziosa l'affermazione dell'interpretazione di Parte_1
-che la scelta della seconda alternativa era frutto di una decisione autonoma della società, giustificata da non meglio precisate ragioni imprenditoriali/gestionali;
-che da tutte le comunicazioni in atti, si desumeva che tutti i legali via via incaricati avessero sempre e sin dall'inizio rappresentato a tutte le possibilità che le si prospettavano, inclusa quella di Parte_1 CO impugnare il bando, segnalando le diverse problematiche che la partecipazione di alla gara avrebbe potuto comportare;
pagina 4 di 17 -che era stata la attrice una volta informata delle alternative, a scegliere di non impugnare il bando, di presentare o meno determinate richieste di chiarimenti e di insistere invece nel mantenere la propria CO partecipazione alla gara insieme a , confidando nelle proprie interlocuzioni con il RUP;
-che in ogni caso sia la interpretazione delle norme del bando, sia dell'art. 183 comma 15 in tema di restituzione delle spese di progettazione escludeva la colpa dei professionisti che avevano assistito Parte_1 venendo in rilievo una attività di interpretazione di legge e di risoluzione di questioni opinabili;
-che non sussisteva il nesso di causalità tra il danno e l'operato dei convenuti, dal momento che era stata la stessa attrice a scegliere di non presentare la richiesta di chiarimenti alla stazione appaltante in ordine alla corretta interpretazione della previsione relativa al requisito della certificazione ESCO, di proporre un ricorso al TAR che non presentava le argomentazioni giuridiche suggerite dai legali e che non conteneva la richiesta di rimborso delle spese sostenute per la realizzazione del progetto, di non impugnare la decisione del TAR e di non impugnare il rifiuto del rimborso opposto dalla stazione appaltante e dall'aggiudicataria Pt_2
-che il danno relativo alle spese per la redazione del progetto non era attuale, potendo agire la attrice civilmente nei confronti della società Pt_2
I convenuti hanno quindi chiesto il rigetto della domanda attorea ed in subordine la determinazione della propria quota di responsabilità tenuto conto del mandato conferito agli stessi e dell'intervento di altri professionisti.
Si è costituita la che ha chiesto il rigetto delle COroparte_6 domande attoree deducendo:
-che in primo luogo doveva essere dichiarato il difetto di legittimazione passiva della convenuta;
-che non era dimostrato che l'avv. fosse entrato nell'associazione a partire dal 1° settembre 2020; CP_1
-che nessuna fusione era intercorsa tra le due associazioni né nel 2020 né nel 2021, ognuno dei quali aveva mantenuto l'originaria, rispettiva titolarità degli incarichi ricevuti;
-che l'acquisizione da parte del Prof. del ruolo di Equity Partner dell a partire dal CP_1 Parte_3
1° gennaio 2021 e sino a dicembre 2021 era frutto di una mera ipotesi di collaborazione collaborativa tra le due associazioni;
-che il coinvolgimento dell'avv. Attili a partire da settembre 2020 era avvenuto come collaboratore dell'avv.
e non come membro dello studio CP_1 CP_3
-che gli avv.ti Baglivo e Santarelli erano stati coinvolti nella vicenda solo nell'aprile 2021 quando l'avv. si era associato allo CP_1 CP_12
-che pertanto non era configurabile alcuna responsabilità solidale della convenuta;
-che in ogni caso non era configurabile la dedotta responsabilità professionale dei convenuti, dovendosi considerare la mancanza di apposita ed esplicita richiesta di parere al professionista in merito alla necessità di impugnazione del bando e/o di modificazione della consistenza dell'ATI;
-che dalla corrispondenza emergeva l'analisi di ogni criticità nei colloqui intervenuti tra l'attrice ed il convenuto e la piena consapevolezza dell'attrice in merito ai relativi dubbi applicativi ed alla conseguente pagina 5 di 17 possibilità di scegliere, sin dall'agosto del 2020, la via cautelativa di modificazione della composizione in ATI;
-che le e questioni sottoposte all'attenzione del Prof. mostravano profili di dubbia interpretazione, CP_1 sulle quali non vi erano risposte risolutive univoche e incontestabili, con conseguente esclusione in radice di una negligenza professionale;
-che non vi era prova dell' efficacia causale della condotta del professionista e dei diversi esiti che un comportamento diligente avrebbe prodotto, non essendo stato formulato alcun giudizio probabilistico sugli eventuali esiti dell'impugnazione immediata del bando.
In via riconvenzionale, l'associazione convenuta ha chiesto , previa autorizzazione alla chiamata in casa di
[...]
., la condanna di tale parte a tenerlo indenne dalle conseguenze dell'accoglimento della domanda CP_4 attorea.
Si è costituita la terza chiamata che ha chiesto il rigetto della domanda principale svolta dall'attrice associandosi alle difese dell'assicurato sull'insussistenza della legittimazione passiva dello , oltre CP_13 che dei profili di colpa nella condotta professionale dell'avv. e sull'assenza di prova del nesso causale CP_1 tra l'operato del professionista ed i danni dedotti.
Con riferimento al rapporto assicurativo, ha dedotto l'assenza di prova sull'esistenza della polizza CP_4 Con Con
e sul verificarsi di un sinistro coperto dalla garanzia assicurativa offerta da .
Inoltre, la terza chiamata ha evidenziato l'inoperatività della polizza in quanto l'avv. non faceva parte CP_1 dello all'epoca in cui avrebbe asseritamente svolto l'attività di consulenza controversa, avendo CP_13 aderito alla suddetta associazione soltanto a partire da gennaio 2021.
La causa, all'esito del deposito delle memorie ex art. 183 comma 6 c.p.c., è stata ritenuta matura per la decisione ed è stata trattenuta in decisione con assegnazione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Per comodità espositiva si provvederà ad articolare la trattazione delle varie questioni dedotte in giudizio in paragrafi separati.
1. La materia del contendere.
La società attrice ha chiesto accertarsi l'inadempimento dell'avv. alle obbligazioni nascenti CP_1 dall'incarico professionale conferito in data 25 marzo 2019 ed in particolare alla fase di assistenza alla partecipazione al bando di gara emesso dalla Regione Sicilia in data 23 luglio 2020.
Secondo la prospettazione attorea il convenuto si sarebbe reso responsabile delle seguenti condotte inadempienti, fonte dell'esclusione di dalla gara: a) non avere informato la attrice della necessità di Parte_1 impugnare la clausola escludente contenuta nel bando di gara entro 30 giorni dalla pubblicazione del bando stesso;
b) non avere valutato e prospettato la possibilità di fare partecipare il promotore con una diversa composizione soggettiva;
c) non avere ottemperato ai doveri di informazione e di consigliare il cliente ai fini della scelta della via più sicura.
pagina 6 di 17 Viene quindi in rilievo la responsabilità professionale dell'avvocato, cui si applicano le regole generali in tema di responsabilità contrattuale.
Come rilevato dal consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, la responsabilità dell'avvocato non può affermarsi per il solo fatto del suo non corretto adempimento dell'attività professionale, dovendosi accertare se l'evento produttivo del pregiudizio lamentato dal cliente sia riconducibile alla condotta del primo, se un danno vi sia stato effettivamente e se, ove questi avesse tenuto il comportamento dovuto, il suo assistito, alla stregua di criteri probabilistici, avrebbe conseguito il riconoscimento delle proprie ragioni (cfr., ex plurimis,
Cass. sez. 2, 08/02/2023, n. 3822, Cass. Sez. 3, 22/06/2020, n. 12127; Cass. Sez. 3, 24/10/2017, n. 25112; Cass.
Sez. 3, 05/02/2013, n. 2638; Cass. Sez. 3, 10/12/2012, n. 22376; Cass. Sez. 2, 27/05/2009, n. 12354).
Ne deriva quindi che, oltre alla verifica in ordine alla sussistenza degli inadempimenti ascritti al convenuto, si dovrà valutare se vi sia prova del danno e del nesso di causalità tra la condotta del professionista ed il risultato derivato al cliente.
2. La eccezione di difetto di legittimazione svolta dall'associazione e COroparte_3 da CP_4
Va premesso che l'eccezione non riguarda la sussistenza della legittimazione di tale convenuto a partecipare il giudizio ma l'accertamento della titolarità dal lato passivo in capo a tale associazione del rapporto controverso.
In via generale, come rilevato dalla giurisprudenza di legittimità “lo studio professionale associato, ancorché privo di personalità giuridica, rientra a pieno titolo nel novero di quei fenomeni di aggregazione di interessi cui la legge attribuisce la capacità di porsi come autonomi centri di imputazione di rapporti giuridici, con la conseguenza che il giudice di merito, che sia chiamato a delibare in ordine alla legittimazione attiva dello studio professionale, ove accerti che gli accordi tra gli associati prevedono l'attribuibilità degli incarichi professionali anche all'associazione e la spettanza ad essa dei compensi per gli incarichi conferiti ai soci, è tenuto ad individuare il soggetto cui, a prescindere dalla procura "ad litem", sia stato conferito l'incarico professionale, oltre a verificare, sulla base del contenuto degli accordi tra i singoli associati per la disciplina dell'attività comune, l'eventuale attribuzione all'associazione del potere di rappresentanza del singolo associato cui
l'incarico sia stato direttamente conferito” (Cass.civ., sez. 2, 26 gennaio 2022 n. 2332).
Gli stessi principi sono applicabili in tema di verifica sulla titolarità dal lato passivo delle obbligazioni facenti capo ad un associato.
Nel caso in esame, dalla documentazione prodotta e dalle allegazioni delle parti emergono i seguenti dati:
- l'avv. ha assunto l'incarico originario quale membro degli studi Paul Hasting e Publius, come CP_1 evidenziato nella clausola 1 della lettera dell'incarico (doc. 4 fascicolo attoreo);
- per il compenso pattuito ha emesso fattura lo studio legale associato e la società attrice ha CP_5 versato a tale associazione il dovuto, corrispondendo l'acconto in data 9 settembre 2019 ed il saldo in data 7 ottobre 2020 (cfr. doc. 5 e 6 fascicolo attoreo);
pagina 7 di 17 - in data 8 settembre 2020, l'avv. ha comunicato che lo studio e l'associazione CP_1 CP_5 [...]
avevano avviato il processo di fusione che si sarebbe concluso a fine anno, COroparte_3 rappresentando di avere assunto in il ruolo di equity partner e membro del comitato esecutivo CP_13
(doc. 37 fascicolo attoreo);
- in base all'art.
7.6. dello statuto dell'associazione gli equity partner sono i soci che effettuano gli CP_13
apporti in denaro ed in natura al fondo in dotazione e sono titolari delle unità agli stessi singolarmente attribuite in ragione d'anno, che assumono il rischio della gestione dello studio e partecipano ai relativi utili e perdite;
- la clausola 7.8. dello statuto prevede che i senior associati e gli associati sono i soci che possono partecipare ai risultati non solo economici dello studio ma che non partecipano ai relativi utili ed alle perdite;
- dalla corrispondenza prodotta emerge che a settembre 2020 l'attività di consulenza è stata resa anche dall'avv. Attili che, come si evince dal suo profilo è stato “senior associate” di LC&P da CP_14 maggio 2018 a marzo 2021 (doc. 43 fas cicolo attoreo);
- l'estratto di dichiarazione degli utili percepiti dai soci dell'associazione evidenzia che l'avv. CP_13 non risulta tra gli associati percettori di redditi nel 2020, mentre risulta avere percepito utili CP_1 nell'anno 2021 (doc.
8-9 fascicolo . CP_13
Orbene gli elementi sopra indicati consentono di ritenere provato che l'avv. abbia assunto la qualità di CP_1 associato di LC&P nell'anno 2021 e che pertanto in relazione alle condotte poste in essere durante tale lasso di tempo possa prospettarsi una eventuale responsabilità solidale di tale associazione.
A diverse conclusioni si perviene con riferimento all'attività eseguita nel 2020.
Innanzitutto, differentemente da quanto prospettato dalla attrice, lo ha contestato nella comparsa di CP_13 costituzione e risposta l'assunzione da parte dell'avv. della qualità di equity partner a partire da CP_1 settembre 2020, indicando l'assunzione di tale qualità a decorrere dal primo gennaio 2021 (cfr. pag. 13 della comparsa).
In secondo luogo, la dedotta assunzione di tale qualità in capo all'avv. sin dal settembre 2020 non trova CP_1 conferma né negli articoli di stampa prodotti, che indicano come futura l'assunzione da parte di tale convenuto del ruolo di equity partner, né per l'appunto nella documentazione relativa al pagamento degli utili, indicativa della sua partecipazione agli utili dell'associazione a partire dal 2021 e non anche per l'ultimo trimestre del
2020.
Inoltre, il fatto che la seconda rata dell'incarico professionale sia stata pagata allo studio come da fattura CP_5 originariamente emessa da tale associazione, anche se le prestazioni di consulenza eseguite tra fine agosto e settembre 2020 sarebbero state rese, secondo quanto allegato dallo stesso avv. per conto CP_1 dell'associazione con la collaborazione dell'avv. Attili, costituisce un ulteriore elemento che fa dubitare CP_13 sulla riferibilità a tale associazione dell'attività svolta dal convenuto in tale periodo.
pagina 8 di 17 In questo quadro, il fatto che l'avv. Attili, all'epoca senior associate di abbia coadiuvato l'avv. CP_13 CP_1 nell'esame delle clausole del bando a partire dai primi giorni di settembre 2020, è indicativo dell'esistenza di una interazione tra i due studi e di un inizio di collaborazione tra gli stessi ma non si ritiene sufficientemente univoco, a fronte degli altri dati sopra evidenziati, né dell'ingresso dell'avv. già da tale data come socio CP_1 di tale associazione, né della riferibilità delle prestazioni compiute in tale lasso di tempo all'associazione stessa.
Pertanto, si ritiene che siano riferibili a tale associazione solo le prestazioni professionali poste dall'avv.
e dagli altri professionisti che hanno collaborato all'attività di assistenza e consulenza nel periodo CP_1 successivo al 1° gennaio 2021.
3. La vicenda oggetto di giudizio
Come risulta dagli atti e dalla documentazione prodotta, la società dopo avere Parte_1 aderito ad un progetto di partenariato pubblico ai sensi dell'art. 183 comma 15 del codice dei contratti pubblici con la Regione Sicilia, volto alla progettazione, realizzazione e manutenzione degli interventi di efficientamento energetico dei siti e degli immobili del dipartimento regionale dei beni culturali, e dopo avere partecipato alla prima fase del progetto per la scelta del promotore, quale mandataria del costituendo RTI con la società aveva vinto tale prima selezione, avendo ottenuto la dichiarazione di pubblico interesse CP_8 del progetto di fattibilità tecnico-economica con provvedimento del 1 agosto 2019 emesso dall'Assessorato
Regionale dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità.
In base alla disciplina contenuta nell'art. 183, il promotore del progetto di fattibilità approvato è invitato a partecipare alla gara per la scelta del soggetto esecutore del progetto e, laddove non risulti aggiudicatario, può esercitare entro quindici giorni dalla comunicazione dell'aggiudicazione, il diritto di prelazione purché si impegni ad adempiere alle obbligazioni contrattuali alle medesime condizioni offerte dall'aggiudicatario.
Dopo la pubblicazione del bando di gara, avvenuta in data 23 luglio 2020, si è avvalsa Parte_1 della consulenza dell'avv. nella strutturazione della domanda di partecipazione alla gara. CP_1
Come emerge dalla corrispondenza prodotta, a fronte della segnalazione al convenuto della mancanza di un requisito tecnico previsto nel bando, relativo al possesso della certificazione ESCO in capo alla componente del
RTI Rpa s.r.l, il convenuto, unitamente al suo collaboratore avv. Attili, avevano indicato due alternative percorribili: la prima prevedente la formulazione di un apposito quesito alla stazione appaltante;
la seconda di non porre quesiti specifici alla Stazione Appaltante e di dare per acquisito il principio per il quale i progettisti associati nel RTI non dovessero essere in possesso di tale certificazione, essendo sufficiente il suo possesso da parte di riservando gli argomenti difensivi prospettati ad una eventuale sede contenziosa, Parte_1 CO in caso di contestazione della carenza della certificazione in capo alla società (cfr. e-mail del 16 settembre 2020 di cui al doc. 16 di parte attrice).
E' pacifico che si orientava per la seconda alternativa. Parte_1
In data 7 maggio 2021, la commissione aggiudicatrice ha deliberato l'esclusione del RTI dalla gara per il mancato possesso della certificazione UNI CEI 11352 prevista dal bando di gara al punto B6 in capo alla Con società
pagina 9 di 17 ha impugnato tale provvedimento davanti al Tribunale Amministrativo Regionale per la Parte_1
Sicilia sulla base delle argomentazioni illustrate dapprima dall'avv. Attili nella corrispondenza intercorsa nel mese di settembre del 2020 e successivamente dagli avv.ti Santarelli e Baglivo, quali associati di CP_13
Il TAR, con ordinanza del 29 giugno 2021, ha rigettato il ricorso evidenziando che il testo del bando richiedeva chiaramente il possesso del requisito in capo a ciascun componente dell'ATI e che la attrice era decaduta dall'impugnativa, per non avere tempestivamente provveduto all'impugnazione del bando di gara. ha richiesto alla aggiudicatrice la restituzione delle spese versate per la Parte_1 Parte_2 formulazione della originaria proposta, ottenendo un rifiuto fondato sull'esclusione dell'attrice dalla gara e sull'interpretazione dell'art. 183 del codice dei contratti pubblici. secondo cui il diritto al rimborso delle spese per la predisposizione della proposta non sussiste in capo al promotore escluso ma solo al promotore non aggiudicatario che non esercita la prelazione.
4. La valutazione della condotta dell'avv. e del nesso causale con il danno CP_1
4.1. L'omessa informazione sulla necessità di impugnare immediatamente la clausola del bando
In via generale, nell'adempimento dell'incarico professionale conferitogli, l'obbligo di diligenza da osservare ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 1176, comma 2, e 2236 cod.civ. impone all'avvocato di assolvere, sia all'atto del conferimento del mandato che nel corso dello svolgimento del rapporto, ai doveri di sollecitazione, dissuasione ed informazione del cliente, essendo tenuto a rappresentare a quest'ultimo tutte le questioni di fatto e di diritto, comunque insorgenti, ostative al raggiungimento del risultato, o comunque produttive del rischio di effetti dannosi;
di richiedergli gli elementi necessari o utili in suo possesso;
di sconsigliarlo dall'intraprendere o proseguire un giudizio dall'esito probabilmente sfavorevole (Cass.civ. sez. 3 19 luglio 2020 n. 19520; nello stesso senso Cass. civ., sez. 3, 20 novembre 2009 n. 24544, secondo cui l'avvocato, nell'adempimento della propria prestazione professionale, è tenuto ad informare il cliente sulle conseguenze del compimento o del mancato compimento degli atti del processo, e, se del caso, a sollecitarlo nel compimento di essi ovvero, sussistendo le condizioni, a dissuaderlo della loro esecuzione).
Secondo i criteri di riparto dell'onere della prova in materia contrattuale, a fronte dell'allegazione da parte del danneggiato della condotta di inadempimento, spetta al professionista fornire la prova della insussistenza dell'inadempimento o della non imputabilità al suo operato.
Nel caso in esame tale onere non risulta adeguatamente assolto dal convenuto.
Dalla corrispondenza intercorsa tra le parti non si evince la prospettazione da parte dell'avv. della CP_1 questione della immediata impugnabilità del bando, né risulta segnalato il tema della possibile qualificazione delle clausole come clausole escludenti e del rischio di una impugnazione differita.
Già nelle e-mail scambiate tra le parti nel mese di agosto e i primi di settembre del 2020, aventi ad oggetto la valutazione di altre clausole del bando, non viene fatto alcun accenno alla valutazione dell'impugnazione del bando, ma si discute sui quesiti da sottoporre al RUP.
Anche nella e-mail del 16 settembre 2020 - inviata dall'avv. Attili dopo che la dott.ssa di Per_1 Parte_1 aveva comunicato che il bando prevedeva il possesso dei requisiti B1, B2, B6 e B7 in capo ad ogni
[...]
pagina 10 di 17 Con partecipante al raggruppamento e l'assenza di tale requisito in capo a - non si rilevano indicazioni sulla natura della clausola di cui al par. IV, 1.8., lett. B6 del bando, sul problema della sua immediata impugnabilità, ma vengono prospettate solo le due alternative, relative alla formulazione di apposito quesito alla stazione appaltante o quello di attendere eventuali rilievi e svolgere le argomentazioni difensive indicate nella lettera in CO sede contenziosa, in caso di contestazione del possesso della certificazione in capo a (cfr. doc. 14-17
fascicolo attoreo).
A fronte di ciò, non si ritiene sufficiente ad affermare che l'avv. e l'avv. Attili, quale suo collaboratore, CP_1 avessero illustrato tali alternative quanto indicato dal convenuto nella e-mail del 30 aprile 2021 inviata al legale rappresentante dell'attrice, ing. dopo l'esclusione e dopo le contestazioni sull'inadempimento Parte_4 svolte da quest'ultimo, nella parte in cui il convenuto ha scritto che era stata a ritenere Parte_1 preferibile non impugnare il bando né presentare la richiesta di chiarimenti a suo tempo trasmessa (cfr. doc. 22 fascicolo attoreo).
Da un lato, a fronte delle contestazioni dell'attrice, il convenuto non ha svolto istanze istruttorie volte a dimostrare il contenuto delle informazioni rese nel corso delle “call” intercorse tra le parti tra agosto e settembre
2020, il che non consente di valutare il diligente adempimento degli obblighi informativi da parte del professionista.
In particolare, a tal fine, non basta la generica prospettazione al cliente della possibilità di impugnare immediatamente il bando, ma occorre che vengano illustrati i rischi di una o dell'altra alternativa, al fine di consentire al cliente di assumere una scelta consapevole.
Peraltro, il fatto che nella e-mail del 16 settembre, dopo la indicazione come seconda alternativa dell'instaurazione di un contenzioso sull'interpretazione del bando di gara in caso di eventuale contestazione da parte dell'amministrazione del mancato possesso della certificazione, non vi sia alcun riferimento alla valutazione sull'ammissibilità di un'impugnazione successiva del bando, è circostanza che fa dubitare sull'effettiva rappresentazione in quella sede al cliente di tale eventualità.
Dall'altro lato, anche qualora si voglia prescindere da tali rilievi, si reputa significativo il contenuto della e-mail del 20 maggio 2021 inviata dall'avv. il quale, nel rispondere ad una comunicazione dell'ing. , CP_1 Pt_4 dopo avere ribadito che era stata in fase iniziale a non volere impugnare il bando, afferma Parte_1 che la richiesta di chiarimento era stata predisposta il 14 settembre a fronte della volontà della attrice di non modificare la composizione del RTI, quando ormai era decorso il termine di impugnazione del bando.
In realtà, è pacifico che, essendo stato il bando pubblicato in data 23 luglio 2020 e considerata la sospensione dei termini nel periodo feriale, il termine di impugnazione non era ancora scaduto in quella data.
Orbene, tali affermazioni portano a ritenere che, anche qualora l'avv. avesse informato la attrice CP_1 antecedentemente al 14 settembre dell'opportunità di impugnare il bando, sarebbe comunque mancata la doverosa informazione da parte del professionista sulla possibilità di esercitare tale facoltà anche dopo tale data, una volta appreso della clausola del bando stabilente una potenziale causa di esclusione del RTI per il mancato pagina 11 di 17 possesso della certificazione ESCO in capo ad uno dei suoi componenti, in ragione dell'errato convincimento sul decorso del termine per l'impugnazione.
Pertanto, in base ai rilievi fin qui formulati, non risulta adeguatamente dimostrato l'osservanza da parte del convenuto dei doveri informativi e di segnalazione di tali questioni e, comunque, la rappresentazione in modo corretto al cliente delle questioni giuridiche al fine di consentirgli di assumere una scelta consapevole dei rischi.
COrariamente a quanto prospettato dai convenuti, non vengono in rilievo questioni di speciale complessità, considerato che il tema della immediata impugnabilità delle clausole di un bando incidenti in maniera diretta e immediata sulla partecipazione del concorrente ad una gara integra una questione ampiamente esaminata nella giurisprudenza amministrativa anche risalente (cfr. in tal senso tra le varie, Consiglio di Stato, sez.5, 16 marzo
2005 n. 1079).
Inoltre il tenore letterale della clausola del bando appariva sufficientemente univoco da prospettare il rischio di esclusione in caso di mancanza di tale requisito in capo ad uno dei membri del RTI, il che fa ritenere che, a prescindere dalla controvertibilità della questione giuridica, le regole di diligenza e di prudenza avrebbero dovuto condurre a prospettare alla attrice gli orientamenti della giurisprudenza sulla impugnabilità immediata del bando ed i conseguenti rischi nascenti dalla mancata immediata impugnazione.
Venendo all'esame del nesso causale, si deve quindi valutare se, in caso di corretto e completo assolvimento di detti doveri da parte del convenuto, ciò avrebbe comportato, secondo un giudizio di elevata probabilità, all'accoglimento delle ragioni di e, quindi, ad evitare l'esclusione dalla gara. Parte_1
L'esame della documentazione prodotta non consente di pervenire a tale conclusione.
Va premesso che nelle difese dell'attrice non vengono sviluppate argomentazioni diverse da quelle poste a base del ricorso al TAR proposto dai successivi difensori scelti dalla stessa a sostegno della fondatezza della impugnazione del bando.
Pertanto, si deve presumere che un ricorso diretto all'impugnazione immediata della clausola escludente del bando si sarebbe fondato sulle stesse difese svolte nel citato ricorso.
Al riguardo, le convincenti argomentazioni del TAR superano i rilievi svolti nel ricorso sulla ambiguità delle clausole e sulla diversa interpretazione datane dalla ricorrente.
Si tratta quindi di verificare quelle allegazioni volte a prospettare l'irragionevolezza della clausola del bando in quanto essa non consentirebbe a priori la partecipazione del soggetto promotore della gara, ovvero il soggetto che aveva realizzato il progetto approvato ai fini della dichiarazione di pubblica utilità e posto a base di gara, titolare del diritto di prelazione o della richiesta di rimborso ai sensi dell'art. 183, comma 15, D.Lgs. 50/2016.
Sul punto, tuttavia si rileva che nella memoria di costituzione depositata nel procedimento dal terzo controinteressato veniva espressamente segnalato come la certificazione ESCO avrebbe potuto Parte_2 essere ottenuta anche da società di progettazione come confermato dagli esempi elencati nell'atto (cfr. doc. 49 pag. 5-6).
Si tratta di argomento che non risulta smentito in tale giudizio.
pagina 12 di 17 Inoltre, non emergono neppure elementi sufficienti a ritenere che il contenuto di detta clausola, nello stabilire i requisiti soggettivi valevoli per tutti i componenti di un raggruppamento, esorbiti dall'ambito della discrezionalità riconosciuta alla stazione appaltante e violi il rispetto del principio di proporzionalità e ragionevolezza, avuto riguardo all'oggetto della gara, riguardante la progettazione, realizzazione e manutenzione, attraverso un Energy Performance COract (EPC) degli interventi di efficientamento energetico degli immobili e delle aree archeologiche del Dipartimento Regionale dei Beni Culturali e dell'Identità Siciliana nel territorio della regione, e la conseguente rilevanza della certificazione richiesta proprio in quanto attinente all'efficienza energetica.
Pertanto, tali rilievi portano a dubitare sull'esito favorevole di un ricorso avverso il bando esperito entro i 30 giorni dalla sua pubblicazione.
4.2. La omessa valutazione della possibilità di fare partecipare il promotore in composizione diversa ha lamentato la omessa prospettazione da parte dell'avv. della possibilità di Parte_1 CP_1 presentarsi con una diversa composizione soggettiva alla gara senza perdere la qualità di promotore, quale soluzione alternativa all'immediata impugnativa della clausola escludente.
Secondo la difesa del convenuto, tale soluzione sarebbe stata rappresentata e non coltivata dalla attrice per proprie scelte imprenditoriali.
La corrispondenza prodotta evidenzia che la attrice si era posta ed aveva posto ai legali interpellati tale problema già prima di rappresentare la sussistenza della clausola relativa al possesso della certificazione ESCO.
In particolare, nella e-mail di del 5 agosto 2020, al punto 2 si richiedeva di valutare se fosse Persona_2 necessario mantenere la stessa forma di partecipazione come promotore, alla luce del fatto che la società Rpa non aveva alcuno dei requisiti richiesti (cfr. doc. 8 fascicolo attoreo).
A seguito della predisposizione da parte dell'avv. Attili di alcuni quesiti da porre alla stazione appaltante - relativi alla possibilità, a seguito dell'inserimento nel bando della categoria di lavorazioni OG2 non prevista nella proposta del promotore, di ricorrere al subappalto o di acquisire al RTI promotore un'impresa in possesso della qualificazione relativa a tale categoria - nella e-mail inviata da in data 14 settembre 2020 Persona_2 alle ore 4.58, si rappresentava che il RUP interpellato avrebbe risposto indicando l'alternativa del subappalto e che pertanto si sarebbe potuto procedere a partecipare al bando con la stessa composizione del RTI (cfr. doc.
11.1 e doc. 14 attrice).
Pertanto, fino a tale data la questione era stata affrontata e la composizione del RTI non era stata ritenuta ostativa alla valida partecipazione alla gara.
Tuttavia, dopo l'ultima e-mail della del 14 settembre volta a rappresentare l'ulteriore problema del Per_1 possesso della certificazione ESCO, non vi è evidenza documentale della nuova segnalazione da parte del convenuto della alternativa della presentazione della domanda in diversa composizione.
Anche qui, così come rilevato nel paragrafo precedente, non sono state svolte richieste istruttorie volte a provare il contenuto delle informazioni rese dall'avv. e dall'avv. Attili dopo avere appreso del contenuto della CP_1 citata clausola del bando.
pagina 13 di 17 Non è quindi possibile ritenere dimostrato né che tale soluzione alternativa sia stata suggerita dai legali, né che gli stessi avessero rappresentato eventuali benefici e rischi in relazione a tale scelta ed alla eventuale possibilità, in caso di non aggiudicazione, di fare valere il diritto al pagamento da parte dell'aggiudicatario delle spese sostenute per la predisposizione della proposta.
In particolare, ai fini del corretto e completo assolvimento degli oneri informativi si sarebbe dovuto evidenziare come, in caso di eventuale esclusione del raggruppamento per la mancanza del requisito in capo alla mandante CO
, ciò avrebbe potuto pregiudicare anche l'insorgenza del diritto al pagamento delle spese per la predisposizione della proposta, atteso che, al momento dell'espletamento dell'incarico, vi era già una pronuncia del Consiglio di Stato, ovvero la sentenza n. 1005 del 1 febbraio 2020, che aveva affermato il principio secondo cui il giudizio di inidoneità tecnica del promotore si riflette sul venire ad esistenza del diritto al rimborso.
In particolare, nella motivazione di tale pronuncia il Consiglio di Stato ha affermato testualmente: “La conclusione è, del resto, ben compatibile con la previsione dell'art. 183, comma 15 del d.lgs. 50/2016, che, pur non disponendo espressamente al riguardo, stabilisce che <<se il promotore non risulta aggiudicatario pu esercitare entro quindici giorni dalla comunicazione dell diritto di prelazione e divenire se dichiara impegnarsi ad adempiere alle obbligazioni contrattuali medesime condizioni offerte dall>>, in tal modo riconducendo il diritto di prelazione al "promotore non aggiudicatario" e rendendo necessaria per la sua nascita l'effettività della sua partecipazione alla gara, mediante la presentazione di un'offerta che, sino all'esito della procedura, sia stata comparata con le offerte presentate dagli altri concorrenti e figuri nella graduatoria finale in una posizione diversa dalla prima in caso di ottenere comunque la restituzione delle spese in caso di mancato esercizio della prelazione”.
Ad analoghe conclusioni erano pervenute in precedenza anche altre pronunce amministrative, tra cui la sentenza
TAR Aosta n. 26 del 15 maggio 2019 e TAR Trieste n. 67 del 12 febbraio 2019.
Il fatto che tale evenienza non sia stata rappresentata è confermato dalla corrispondenza successiva e, segnatamente, dallo scambio di e-mail tra l'ing. e l'avv. del 30 aprile 2021 (doc 22 fascicolo Pt_4 CP_1 attoreo).
Invero, nella e-mail inviata dal legale rappresentante dell'attrice, quest'ultimo ha chiesto chiarimenti sul diritto al rimborso, rappresentando di avere letto dell'esistenza di un orientamento prevedente, testualmente, che “il diritto del rimborso sorge per affetto della rinunzia del promotore all'esercizio della prelazione quindi il promotore deve essere nella condizione di esercitare tale diritto di prelazione e per fare questo deve essere idoneo e non primo in graduatoria”.
Nella risposta, il convenuto ha così replicato: “ in assenza di una esplicita indicazione normativa (e neanche nella lex specialis) nel senso da te indicato, sia io che i colleghi, non riteniamo che l'interpretazione che citi
(sarebbe interessante conoscere la fonte per valutarne l'autorevolezza) sia condivisibile sul piano giuridico per le ragioni ampiamente illustrate ieri sul piano sistematico. Il che non significa, ovviamente, che quest'ultima non possa trovare (o abbia già trovato) accoglimento da parte di qualche interprete e finanche di qualche giudice”.
pagina 14 di 17 Tale risposta è quindi indicativa del fatto che tale questione non fosse stata approfondita dal legale mediante una ricerca dei precedenti giurisprudenziali.
Va tuttavia precisato, anche ai fini della valutazione del nesso causale con il danno conseguenza lamentato che, se competeva al legale convenuto illustrare le questioni giuridiche sottese alle varie alternative, la scelta sul tipo di iniziativa da assumere rimaneva di esclusiva competenza della società attrice.
Sotto questo profilo, occorre quindi fare un giudizio prognostico, da condursi secondo una valutazione rigorosamente ex ante, su quella che sarebbe stata la più probabile condotta che la società attrice avrebbe tenuto nel caso in cui avesse ricevuto indicazioni sui rischi derivanti da una eventuale esclusione sia in termini di impugnabilità del provvedimento della stazione appaltante, sia sotto il profilo della tutela del diritto al rimborso delle spese per la predisposizione del progetto di fattibilità.
Al riguardo vengono in rilievo le seguenti considerazioni:
- il principale ostacolo alla valida partecipazione dell'ATI alla procedura di gara, costituito dalla clausola prescrivente il possesso della certificazione UNI 11135 in capo a tutti i componenti dell'ATI, è stato reso noto dalla attrice con la e-mail del 14 settembre e quindi a poca distanza sia dalla scadenza dei termini per l'impugnazione del bando (22 settembre), sia dalla scadenza del termine per la presentazione delle domande di partecipazione alla gara (30 settembre);
- non vi sono sufficienti elementi per individuare quali delle due alternative (impugnazione immediata del bando, modifica della composizione soggettiva dell'ATI) la attrice avrebbe scelto, presentando ambedue vari rischi;
- la scelta della impugnazione immediata del bando – impugnazione che peraltro, come si è rilevato, non si ritiene, in base agli elementi rappresentati in questa sede, sorretta da ragionevoli probabilità di accoglimento – avrebbe da un lato vincolato alla partecipazione alla gara come ATI e fatto emergere Con nell'immediatezza l'esistenza di un motivo ostativo alla valida partecipazione della società
- la scelta della modifica della composizione del promotore non poteva ritenersi parimenti esente da concreti rischi anche sotto l'aspetto della valutazione del diritto ad ottenere la restituzione delle spese per la predisposizione del progetto di fattibilità. Di ciò se ne trae conferma dal fatto che, in sede di formulazione dei possibili quesiti da sottoporre alla stazione appaltante di cui alle FAQ allegate alla e- mail del 3 settembre 2020, vi era anche quello relativo alla richiesta della possibilità di aggiungere al raggruppamento promotore di un'impresa possedente la qualificazione nella categoria OG2 (cfr. punto 5 doc. 11.1 fascicolo attoreo);
- all'epoca della scadenza del bando, era ancora una questione controversa nella giurisprudenza amministrativa quella relativa alla possibilità di sostituzione della mandante di un raggruppamento nella fase di partecipazione alla gara e sui casi di ammissibilità della sostituzione, essendo stata rimessa la questione nel 2021 all'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato che poi con la pronuncia n. 2 del 2022 ha dato risposta positiva a tale interrogativo nei casi di perdita dei requisiti previsti dall'art. 80 del codice appalti di cui al D.lgs 50/2016;
pagina 15 di 17 - quanto alla possibile decisione dell'attrice di partecipare in forma individuale alla gara, avendo tutti i requisiti previsti dal bando, se è vero che tale scelta le avrebbe consentito, ragionevolmente, di non incorrere nel motivo di esclusione derivante dalla mancanza del requisito della certificazione UNI in Con capo alla mandante rimane tuttavia dubbia la possibilità, in caso di partecipazione senza mandante, di potere usufruire dei diritti riconosciuti al soggetto promotore e quindi della possibilità di ottenere il pagamento delle spese in caso di mancato esercizio della prelazione, posto che l'art. II.
1.19 del bando individuava come promotore l'RTI Meridionale Impianti e RPA s.r.l.;
- l'art. 183 comma 15 del D.lgs 50/2016 prevede che i concorrenti, compreso il promotore, devono essere in possesso dei requisiti di cui al comma 8. In base al comma 8, a procedura sono ammessi solo i soggetti in possesso dei requisiti per i concessionari, anche associando o consorziando altri soggetti, ferma restando l'assenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80.
Tuttavia, nel caso di specie, la soluzione prospettata dall'attrice non era quella di consorziare altri soggetti, posto che sarebbe rimasta ferma la clausola di esclusione relativa alla posizione di Rpa, ma semmai di partecipare non sotto forma di raggruppamento ma in forma individuale, con conseguente modifica soggettiva della composizione del promotore. Peraltro, occorre considerare il disposto dell'art. 48 comma 19 del D.lgs 50/2016 “è ammesso il recesso di una o più imprese raggruppate, anche qualora il raggruppamento si riduca ad un unico soggetto, esclusivamente per esigenze organizzative del raggruppamento e sempre che le imprese rimanenti abbiano i requisiti di qualificazione adeguati ai lavori o servizi o forniture ancora da eseguire. In ogni caso la modifica soggettiva di cui al primo periodo non è ammessa se finalizzata ad eludere la mancanza di un requisito di partecipazione alla gara”. Seppure tale disposizione attenga al recesso in corso di gara o in corso di esecuzione delle opere, il principio ivi esposto avrebbe potuto condizionare negativamente il diritto di in Parte_1 caso di partecipazione individuale alla gara, a rivendicare il diritto al rimborso delle spese come promotore.
Orbene, tali rilievi evidenziano come anche la scelta dell'attrice di partecipare in forma individuale alla gara avrebbe comportato altrettanti rischi, non garantendo il mantenimento della qualità di promotore e conseguentemente la sussistenza del diritto di esercizio della prelazione ai fini del conseguente recupero dall'aggiudicatario delle spese sostenute ai sensi dell'art. II.
1.20 del bando.
Ne deriva che, alla luce degli elementi forniti, non è possibile affermare che una diversa condotta professionale del convenuto avrebbe con elevata probabilità fatto conseguire all'attrice la restituzione da parte dell'aggiudicatario della somma di € 432.200,00
Per quanto riguarda l'ulteriore danno rivendicato da parte attrice, costituito dalle spese legali per la presentazione del ricorso al TAR avverso il provvedimento di esclusione emesso dalla stazione appaltante e da quelle poste a suo carico e liquidate in favore del controinteressato, non si ritiene sussistente un rapporto di causalità diretta con l'inadempimento ascritto ai convenuti.
pagina 16 di 17 La corrispondenza prodotta e citata evidenzia che sia l'avv. sia l'avv. Baglivo dello studio CP_1 CP_13 avevano consigliato la proposizione di tale ricorso quanto meno per potere ottenere la restituzione della cauzione
(doc. 26 fascicolo attoreo).
Tuttavia, la attrice, dopo avere richiesto un preventivo all'avv. si è rivolta ad altri legali per la CP_1 proposizione del ricorso, che è stato depositato in data 4 giugno 2021.
Non è quindi possibile ascrivere ai dedotti errati consigli di tali legali e all'inesatto originario adempimento degli obblighi informativi il danno emergente consistente negli esborsi sostenuti per intraprendere tale iniziativa, in quanto l'affidamento dell'incarico ad altri professionisti implica una autonoma valutazione da parte dell'attrice, con l'ausilio di tali legali, dell'alea di detto giudizio e delle ragioni giustificanti l'assunzione del rischio insito nel deposito del ricorso amministrativo.
In base ai formulati rilievi le domande dell'attrice non possono essere accolte.
Il rigetto della domanda principale esonera dalla pronuncia sulla domanda di garanzia svolta dallo studio CP_13
5. Le spese
Va disposta la compensazione integrale delle spese nei rapporti tra le attrici ed i convenuti, considerato la fondatezza della domanda di accertamento dell'inesatto adempimento dell'avv. il fatto che parte CP_1 delle prestazioni oggetto di censura sono state rese quando l'avv. era diventato associato di la CP_1 CP_13 circostanza dell'ambiguità della comunicazione inviata dal convenuto in ordine alla data di assunzione di tale ruolo in tale studio professionale.
Per gli stessi motivi e in assenza di profili autonomi di infondatezza della domanda di garanzia, va disposta la compensazione delle spese nei confronti del terzo chiamato.
P.Q.M
.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
-rigetta le domande svolte dall'attrice nei confronti dei convenuti;
Parte_1
-compensa integralmente tra le parti le spese del giudizio.
Milano, 25 giugno 2025
Il Giudice
dott. Serena Nicotra
pagina 17 di 17
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
PRIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Serena Nicotra ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 27071/2022 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. BORLONE LUIGI con Parte_1 P.IVA_1 studio in VIA SAN DAMIANO, 4 20122 MILANO
ATTORE contro
(C.F. ), COroparte_1 C.F._1 COroparte_2
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. GIANI LEONARDO e dell'avv. PEZZERA MARTA P.IVA_2 elettivamente domiciliato in PIAZZA SAN BABILA, 1 20122 MILANO
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. POLLARI COroparte_3 P.IVA_3
MAGLIETTA FABRIZIO GIOVANNI e dell'avv. COSSU SILVIA con studio in VIALE PARIOLI, 98 00197
ROMA
CONVENUTI
(C.F. , con il COroparte_4 P.IVA_4 patrocinio dell'avv. VEDOVATI CHIARA, elettivamente domiciliato in VIA G. LEOPARDI, 1 20123
MILANO
TERZO CHIAMATO
CONCLUSIONI: Le parti hanno concluso come da note depositate telematicamente
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato, ha convenuto in giudizio l'avv. Parte_1
l' e l' COroparte_1 COroparte_5 [...] per sentire accertare la responsabilità dell'avv. per la mancata valida COroparte_6 CP_1
pagina 1 di 17 partecipazione al bando di gara del 23 luglio 2020 e la conseguente impossibilità di esercitare il diritto al rimborso delle spese per la predisposizione della proposta nei limiti indicati dal bando di gara e per ottenere la condanna dei convenuti, in via solidale, al risarcimento dei danni quantificati nella somma di € 463.248,00 o nel diverso maggiore importo risultante in corso di causa, oltre a rivalutazione ed interessi dal dovuto al saldo.
La società attrice ha esposto:
-di avere aderito nel 2016 ad un progetto di partenariato pubblico, ai sensi dell'art. 183, comma 15, del codice dei contratti pubblici, con la Regione Sicilia volto alla progettazione, realizzazione e manutenzione degli interventi di efficientamento energetico dei siti e degli immobili del dipartimento regionale dei beni culturali;
-di avere partecipato alla prima fase del progetto per la scelta del promotore, quale mandataria in costituendo CO on la società CP_8
-di avere vinto tale prima selezione, ottenendo la dichiarazione di pubblico interesse del progetto di fattibilità tecnico-economica presentato dal costituendo raggruppamento con provvedimento del 1 agosto 2019 emesso dall'Assessorato Regionale dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità;
-di avere richiesto consulenza e assistenza specialistica all'avv. quale avvocato COroparte_1 esperto in Public-Private Partnership e professore universitario a contratto di diritto amministrativo, per essere assistita dallo stesso sia nella fase della proposta in regime di partenariato pubblico-privato concernente l'affidamento del progetto in finanza, sia nella fase successiva della partecipazione al bando di gara;
-di avere conferito all' nella persona dell'avv. COroparte_5 CP_1 con lettera del 25 marzo 2019, l'incarico di assistenza nella impostazione dell'operazione sulla base delle contenute richieste della stazione appaltante, finalizzata alla riformulazione della proposta entro i limiti consentiti dalla disciplina vigente;
di revisione della documentazione contrattuale a corredo della proposta al fine di recepire le sopravvenute richieste dalla stazione appaltante;
di supporto nei rapporti con la stazione appaltante e nel corso della procedura di gara avente per oggetto esclusivamente l'analisi delle questioni giuridico legali;
-che a seguito della pubblicazione del bando di gara, avvenuta in data 23 luglio 2020, era stato segnalato all'avv. da una collaboratrice dell'attrice la mancanza di un requisito tecnico ivi previsto, relativo al possesso CP_1 della certificazione ESCO in capo alla componente del RTI Rpa s.r.l.;
-che il convenuto, unitamente al suo collaboratore avv. Attili, avevano suggerito come migliore alternativa quella di non porre quesiti specifici alla Stazione appaltante e di dare per acquisito il principio per il quale i progettisti associati nel RTI non dovessero essere in possesso di tale certificazione, essendo sufficiente il suo possesso da parte di riservando gli argomenti difensivi prospettati ad una eventuale sede Parte_1 Con contenziosa, in caso di contestazione della carenza della certificazione in capo alla società
pagina 2 di 17 -che successivamente, dopo l'emissione di un provvedimento di soccorso istruttorio da parte della Commissione aggiudicatrice, in data 7 maggio 2021 veniva pronunciata l'esclusione del RTI dalla gara per il mancato Con possesso della certificazione UNI CEI 11352 prevista dal bando di gara al punto B6 in capo alla società
-che la attrice aveva quindi svolto ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia avverso tale provvedimento sulla base delle argomentazioni illustrate dapprima dal collaboratore dell'Avv. nel CP_1 mese di settembre dell'anno 2020 e successivamente dagli avv.ti Santarelli e Baglivo;
-che il TAR, con ordinanza del 29 giugno 2021, aveva rigettato il ricorso evidenziando che il testo del bando richiedeva chiaramente il possesso del requisito in capo a ciascun componente dell'ATI ed aveva dichiarato la attrice decaduta dall'impugnativa, per non avere tempestivamente provveduto all'impugnazione del bando di gara;
-che la attrice non aveva ottenuto neppure la restituzione delle spese versate per la formulazione della originaria proposta, dato il rifiuto della aggiudicatrice, in considerazione dell'esclusione dell'attrice dalla Parte_2 gara e sul rilievo che in base all'art. 183 del codice dei contratti pubblici e delle disposizioni contenute nel bando, il diritto al rimborso delle spese per la predisposizione della proposta era riconosciuto al promotore non aggiudicatario e che non esercita la prelazione e non al promotore escluso;
-che secondo la prospettazione attorea, l'avv. era incorso in due gravi errori professionali, costituiti CP_1 dall'avere ritenuto possibile disquisire sulla interpretazione della clausola del bando cd. escludente e dall'avere espresso il convincimento della possibilità per il promotore di ottenere in ogni caso il rimborso delle spese per la predisposizione del progetto;
-che in particolare, l'avv. avrebbe dovuto prospettare alla attrice che la mancanza di uno dei CP_1 requisiti in capo ad una delle società costituenti il RTI avrebbe comportato la esclusione dalla gara e la perdita del diritto al rimborso e, conseguentemente, segnalare all'attrice la necessità di impugnare il bando
(chiedendone la sospensiva per non far decorrere i termini di presentazione delle offerte) e/o a latere formulare un quesito risolutivo alla stazione appaltante o, in alternativa, strutturare diversamente la partecipazione del
Promotore nella Gara, data la possibilità di poter modificare l'assetto soggettivo del costituendo RTI e mantenere la qualifica di “promotore”;
-che la condotta colposa del professionista era stata causa del danno subito dalla attrice, costituito dalla perdita del diritto al rimborso delle spese di progettazione, oltre che delle spese sostenute per la predisposizione del ricorso amministrativo poi rigettato, pari a € 24.600,00 e di quelle da rifondere al controinteressato Pt_2
pari a € 2000,00 oltre accessori;
[...]
-che era configurabile la responsabilità solidale dell'associazione professionale CP_9 CP_3 CP_3
ai sensi dell'art. 14 della legge professionale, e considerato che a proposta di incarico era stata
[...] sottoscritta dall'associazione in persona dell'avv. e che, con mail COroparte_5 CP_1 dell'8 settembre 2020, l'avv. comunicava che dal giorno primo settembre 2020 lo studio CP_1 CP_5 aveva avviato il progetto di fusione con lo studio , affermando altresì di essere COroparte_10 divenuto Equity Partner e membro del Comitato esecutivo di tale studio.
pagina 3 di 17 Si sono costituiti i convenuti avv. e (già CP_1 COroparte_11 [...]
che hanno chiesto il rigetto della domanda attorea, deducendo: COroparte_5
-che, contrariamente a quanto dedotto dall'attrice, l'avv. sin dalla conversazione del 6 agosto 2020, CP_1 aveva evidenziato a che era discrezionalità della stazione appaltante fissare i requisiti di Parte_1 partecipazione alla gara, indipendentemente dalla loro sussistenza in capo al RTI proponente e che era specifico onere di dotarsi di tali requisiti, se del caso mediante modifica nella Parte_1 composizione del RTI promotore;
-che inoltre in tale riunione il convenuto aveva segnalato che avrebbe potuto procedere Parte_1 sia all'impugnazione del bando di gara laddove ritenuto lesivo, sia alla richiesta di chiarimenti alla Stazione
Appaltante al fine di chiarire punti interpretativi ritenuti controversi;
-che a fronte di tale corretta e completa informazione, era stata la attrice a preferire di non impugnare il bando e procedere invece a predisporre una bozza di FAQ da sottoporre alla Regione;
- che a seguito dell'ingresso dell'avv. nello in qualità di socio a partire dal 1° CP_1 COroparte_12 settembre 2020, il mandato veniva proseguito da tale studio, con affidamento della posizione all'avv. Enrico
Attili, che aveva provveduto a redigere la bozza di FAQ da sottoporre alla stazione appaltante e ad intrattenere rapporti direttamente con Parte_1
-che soltanto in data 14 settembre 2020 aveva sollevava il tema dell'assenza dei Parte_1 CO requisiti in capo a , inclusa la certificazione ESCO ed aveva proposto all'avv. Attili di sottoporre una specifica FAQ per chiedere conferma al RUP di quello che riteneva fosse un mero Parte_1 errore materiale nella redazione del bando (cfr. doc. 15, attrice);
-che poiché in data 16 settembre 2020 aveva informato per la prima volta l'avv. Attili Parte_1 CO che era una società di ingegneria e dunque non una società cui affidare attività esecutive e progettuali,
l'avv. Attili aveva suggerito di abbandonare il quesito appena proposto e rappresentando la duplice alternativa di porre uno specifico quesito alla stazione appaltante per ricevere conferma scritta del fatto che l'interpretazione più favorevole a fosse corretta, così da vincolare l'amministrazione Parte_1 nelle successive fasi di gara, oppure di non presentare tale richiesta di chiarimento in modo da scongiurare una eventuale risposta negativa da parte della stazione appaltante, rinviando ad un'eventuale sede contenziosa l'affermazione dell'interpretazione di Parte_1
-che la scelta della seconda alternativa era frutto di una decisione autonoma della società, giustificata da non meglio precisate ragioni imprenditoriali/gestionali;
-che da tutte le comunicazioni in atti, si desumeva che tutti i legali via via incaricati avessero sempre e sin dall'inizio rappresentato a tutte le possibilità che le si prospettavano, inclusa quella di Parte_1 CO impugnare il bando, segnalando le diverse problematiche che la partecipazione di alla gara avrebbe potuto comportare;
pagina 4 di 17 -che era stata la attrice una volta informata delle alternative, a scegliere di non impugnare il bando, di presentare o meno determinate richieste di chiarimenti e di insistere invece nel mantenere la propria CO partecipazione alla gara insieme a , confidando nelle proprie interlocuzioni con il RUP;
-che in ogni caso sia la interpretazione delle norme del bando, sia dell'art. 183 comma 15 in tema di restituzione delle spese di progettazione escludeva la colpa dei professionisti che avevano assistito Parte_1 venendo in rilievo una attività di interpretazione di legge e di risoluzione di questioni opinabili;
-che non sussisteva il nesso di causalità tra il danno e l'operato dei convenuti, dal momento che era stata la stessa attrice a scegliere di non presentare la richiesta di chiarimenti alla stazione appaltante in ordine alla corretta interpretazione della previsione relativa al requisito della certificazione ESCO, di proporre un ricorso al TAR che non presentava le argomentazioni giuridiche suggerite dai legali e che non conteneva la richiesta di rimborso delle spese sostenute per la realizzazione del progetto, di non impugnare la decisione del TAR e di non impugnare il rifiuto del rimborso opposto dalla stazione appaltante e dall'aggiudicataria Pt_2
-che il danno relativo alle spese per la redazione del progetto non era attuale, potendo agire la attrice civilmente nei confronti della società Pt_2
I convenuti hanno quindi chiesto il rigetto della domanda attorea ed in subordine la determinazione della propria quota di responsabilità tenuto conto del mandato conferito agli stessi e dell'intervento di altri professionisti.
Si è costituita la che ha chiesto il rigetto delle COroparte_6 domande attoree deducendo:
-che in primo luogo doveva essere dichiarato il difetto di legittimazione passiva della convenuta;
-che non era dimostrato che l'avv. fosse entrato nell'associazione a partire dal 1° settembre 2020; CP_1
-che nessuna fusione era intercorsa tra le due associazioni né nel 2020 né nel 2021, ognuno dei quali aveva mantenuto l'originaria, rispettiva titolarità degli incarichi ricevuti;
-che l'acquisizione da parte del Prof. del ruolo di Equity Partner dell a partire dal CP_1 Parte_3
1° gennaio 2021 e sino a dicembre 2021 era frutto di una mera ipotesi di collaborazione collaborativa tra le due associazioni;
-che il coinvolgimento dell'avv. Attili a partire da settembre 2020 era avvenuto come collaboratore dell'avv.
e non come membro dello studio CP_1 CP_3
-che gli avv.ti Baglivo e Santarelli erano stati coinvolti nella vicenda solo nell'aprile 2021 quando l'avv. si era associato allo CP_1 CP_12
-che pertanto non era configurabile alcuna responsabilità solidale della convenuta;
-che in ogni caso non era configurabile la dedotta responsabilità professionale dei convenuti, dovendosi considerare la mancanza di apposita ed esplicita richiesta di parere al professionista in merito alla necessità di impugnazione del bando e/o di modificazione della consistenza dell'ATI;
-che dalla corrispondenza emergeva l'analisi di ogni criticità nei colloqui intervenuti tra l'attrice ed il convenuto e la piena consapevolezza dell'attrice in merito ai relativi dubbi applicativi ed alla conseguente pagina 5 di 17 possibilità di scegliere, sin dall'agosto del 2020, la via cautelativa di modificazione della composizione in ATI;
-che le e questioni sottoposte all'attenzione del Prof. mostravano profili di dubbia interpretazione, CP_1 sulle quali non vi erano risposte risolutive univoche e incontestabili, con conseguente esclusione in radice di una negligenza professionale;
-che non vi era prova dell' efficacia causale della condotta del professionista e dei diversi esiti che un comportamento diligente avrebbe prodotto, non essendo stato formulato alcun giudizio probabilistico sugli eventuali esiti dell'impugnazione immediata del bando.
In via riconvenzionale, l'associazione convenuta ha chiesto , previa autorizzazione alla chiamata in casa di
[...]
., la condanna di tale parte a tenerlo indenne dalle conseguenze dell'accoglimento della domanda CP_4 attorea.
Si è costituita la terza chiamata che ha chiesto il rigetto della domanda principale svolta dall'attrice associandosi alle difese dell'assicurato sull'insussistenza della legittimazione passiva dello , oltre CP_13 che dei profili di colpa nella condotta professionale dell'avv. e sull'assenza di prova del nesso causale CP_1 tra l'operato del professionista ed i danni dedotti.
Con riferimento al rapporto assicurativo, ha dedotto l'assenza di prova sull'esistenza della polizza CP_4 Con Con
e sul verificarsi di un sinistro coperto dalla garanzia assicurativa offerta da .
Inoltre, la terza chiamata ha evidenziato l'inoperatività della polizza in quanto l'avv. non faceva parte CP_1 dello all'epoca in cui avrebbe asseritamente svolto l'attività di consulenza controversa, avendo CP_13 aderito alla suddetta associazione soltanto a partire da gennaio 2021.
La causa, all'esito del deposito delle memorie ex art. 183 comma 6 c.p.c., è stata ritenuta matura per la decisione ed è stata trattenuta in decisione con assegnazione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Per comodità espositiva si provvederà ad articolare la trattazione delle varie questioni dedotte in giudizio in paragrafi separati.
1. La materia del contendere.
La società attrice ha chiesto accertarsi l'inadempimento dell'avv. alle obbligazioni nascenti CP_1 dall'incarico professionale conferito in data 25 marzo 2019 ed in particolare alla fase di assistenza alla partecipazione al bando di gara emesso dalla Regione Sicilia in data 23 luglio 2020.
Secondo la prospettazione attorea il convenuto si sarebbe reso responsabile delle seguenti condotte inadempienti, fonte dell'esclusione di dalla gara: a) non avere informato la attrice della necessità di Parte_1 impugnare la clausola escludente contenuta nel bando di gara entro 30 giorni dalla pubblicazione del bando stesso;
b) non avere valutato e prospettato la possibilità di fare partecipare il promotore con una diversa composizione soggettiva;
c) non avere ottemperato ai doveri di informazione e di consigliare il cliente ai fini della scelta della via più sicura.
pagina 6 di 17 Viene quindi in rilievo la responsabilità professionale dell'avvocato, cui si applicano le regole generali in tema di responsabilità contrattuale.
Come rilevato dal consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, la responsabilità dell'avvocato non può affermarsi per il solo fatto del suo non corretto adempimento dell'attività professionale, dovendosi accertare se l'evento produttivo del pregiudizio lamentato dal cliente sia riconducibile alla condotta del primo, se un danno vi sia stato effettivamente e se, ove questi avesse tenuto il comportamento dovuto, il suo assistito, alla stregua di criteri probabilistici, avrebbe conseguito il riconoscimento delle proprie ragioni (cfr., ex plurimis,
Cass. sez. 2, 08/02/2023, n. 3822, Cass. Sez. 3, 22/06/2020, n. 12127; Cass. Sez. 3, 24/10/2017, n. 25112; Cass.
Sez. 3, 05/02/2013, n. 2638; Cass. Sez. 3, 10/12/2012, n. 22376; Cass. Sez. 2, 27/05/2009, n. 12354).
Ne deriva quindi che, oltre alla verifica in ordine alla sussistenza degli inadempimenti ascritti al convenuto, si dovrà valutare se vi sia prova del danno e del nesso di causalità tra la condotta del professionista ed il risultato derivato al cliente.
2. La eccezione di difetto di legittimazione svolta dall'associazione e COroparte_3 da CP_4
Va premesso che l'eccezione non riguarda la sussistenza della legittimazione di tale convenuto a partecipare il giudizio ma l'accertamento della titolarità dal lato passivo in capo a tale associazione del rapporto controverso.
In via generale, come rilevato dalla giurisprudenza di legittimità “lo studio professionale associato, ancorché privo di personalità giuridica, rientra a pieno titolo nel novero di quei fenomeni di aggregazione di interessi cui la legge attribuisce la capacità di porsi come autonomi centri di imputazione di rapporti giuridici, con la conseguenza che il giudice di merito, che sia chiamato a delibare in ordine alla legittimazione attiva dello studio professionale, ove accerti che gli accordi tra gli associati prevedono l'attribuibilità degli incarichi professionali anche all'associazione e la spettanza ad essa dei compensi per gli incarichi conferiti ai soci, è tenuto ad individuare il soggetto cui, a prescindere dalla procura "ad litem", sia stato conferito l'incarico professionale, oltre a verificare, sulla base del contenuto degli accordi tra i singoli associati per la disciplina dell'attività comune, l'eventuale attribuzione all'associazione del potere di rappresentanza del singolo associato cui
l'incarico sia stato direttamente conferito” (Cass.civ., sez. 2, 26 gennaio 2022 n. 2332).
Gli stessi principi sono applicabili in tema di verifica sulla titolarità dal lato passivo delle obbligazioni facenti capo ad un associato.
Nel caso in esame, dalla documentazione prodotta e dalle allegazioni delle parti emergono i seguenti dati:
- l'avv. ha assunto l'incarico originario quale membro degli studi Paul Hasting e Publius, come CP_1 evidenziato nella clausola 1 della lettera dell'incarico (doc. 4 fascicolo attoreo);
- per il compenso pattuito ha emesso fattura lo studio legale associato e la società attrice ha CP_5 versato a tale associazione il dovuto, corrispondendo l'acconto in data 9 settembre 2019 ed il saldo in data 7 ottobre 2020 (cfr. doc. 5 e 6 fascicolo attoreo);
pagina 7 di 17 - in data 8 settembre 2020, l'avv. ha comunicato che lo studio e l'associazione CP_1 CP_5 [...]
avevano avviato il processo di fusione che si sarebbe concluso a fine anno, COroparte_3 rappresentando di avere assunto in il ruolo di equity partner e membro del comitato esecutivo CP_13
(doc. 37 fascicolo attoreo);
- in base all'art.
7.6. dello statuto dell'associazione gli equity partner sono i soci che effettuano gli CP_13
apporti in denaro ed in natura al fondo in dotazione e sono titolari delle unità agli stessi singolarmente attribuite in ragione d'anno, che assumono il rischio della gestione dello studio e partecipano ai relativi utili e perdite;
- la clausola 7.8. dello statuto prevede che i senior associati e gli associati sono i soci che possono partecipare ai risultati non solo economici dello studio ma che non partecipano ai relativi utili ed alle perdite;
- dalla corrispondenza prodotta emerge che a settembre 2020 l'attività di consulenza è stata resa anche dall'avv. Attili che, come si evince dal suo profilo è stato “senior associate” di LC&P da CP_14 maggio 2018 a marzo 2021 (doc. 43 fas cicolo attoreo);
- l'estratto di dichiarazione degli utili percepiti dai soci dell'associazione evidenzia che l'avv. CP_13 non risulta tra gli associati percettori di redditi nel 2020, mentre risulta avere percepito utili CP_1 nell'anno 2021 (doc.
8-9 fascicolo . CP_13
Orbene gli elementi sopra indicati consentono di ritenere provato che l'avv. abbia assunto la qualità di CP_1 associato di LC&P nell'anno 2021 e che pertanto in relazione alle condotte poste in essere durante tale lasso di tempo possa prospettarsi una eventuale responsabilità solidale di tale associazione.
A diverse conclusioni si perviene con riferimento all'attività eseguita nel 2020.
Innanzitutto, differentemente da quanto prospettato dalla attrice, lo ha contestato nella comparsa di CP_13 costituzione e risposta l'assunzione da parte dell'avv. della qualità di equity partner a partire da CP_1 settembre 2020, indicando l'assunzione di tale qualità a decorrere dal primo gennaio 2021 (cfr. pag. 13 della comparsa).
In secondo luogo, la dedotta assunzione di tale qualità in capo all'avv. sin dal settembre 2020 non trova CP_1 conferma né negli articoli di stampa prodotti, che indicano come futura l'assunzione da parte di tale convenuto del ruolo di equity partner, né per l'appunto nella documentazione relativa al pagamento degli utili, indicativa della sua partecipazione agli utili dell'associazione a partire dal 2021 e non anche per l'ultimo trimestre del
2020.
Inoltre, il fatto che la seconda rata dell'incarico professionale sia stata pagata allo studio come da fattura CP_5 originariamente emessa da tale associazione, anche se le prestazioni di consulenza eseguite tra fine agosto e settembre 2020 sarebbero state rese, secondo quanto allegato dallo stesso avv. per conto CP_1 dell'associazione con la collaborazione dell'avv. Attili, costituisce un ulteriore elemento che fa dubitare CP_13 sulla riferibilità a tale associazione dell'attività svolta dal convenuto in tale periodo.
pagina 8 di 17 In questo quadro, il fatto che l'avv. Attili, all'epoca senior associate di abbia coadiuvato l'avv. CP_13 CP_1 nell'esame delle clausole del bando a partire dai primi giorni di settembre 2020, è indicativo dell'esistenza di una interazione tra i due studi e di un inizio di collaborazione tra gli stessi ma non si ritiene sufficientemente univoco, a fronte degli altri dati sopra evidenziati, né dell'ingresso dell'avv. già da tale data come socio CP_1 di tale associazione, né della riferibilità delle prestazioni compiute in tale lasso di tempo all'associazione stessa.
Pertanto, si ritiene che siano riferibili a tale associazione solo le prestazioni professionali poste dall'avv.
e dagli altri professionisti che hanno collaborato all'attività di assistenza e consulenza nel periodo CP_1 successivo al 1° gennaio 2021.
3. La vicenda oggetto di giudizio
Come risulta dagli atti e dalla documentazione prodotta, la società dopo avere Parte_1 aderito ad un progetto di partenariato pubblico ai sensi dell'art. 183 comma 15 del codice dei contratti pubblici con la Regione Sicilia, volto alla progettazione, realizzazione e manutenzione degli interventi di efficientamento energetico dei siti e degli immobili del dipartimento regionale dei beni culturali, e dopo avere partecipato alla prima fase del progetto per la scelta del promotore, quale mandataria del costituendo RTI con la società aveva vinto tale prima selezione, avendo ottenuto la dichiarazione di pubblico interesse CP_8 del progetto di fattibilità tecnico-economica con provvedimento del 1 agosto 2019 emesso dall'Assessorato
Regionale dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità.
In base alla disciplina contenuta nell'art. 183, il promotore del progetto di fattibilità approvato è invitato a partecipare alla gara per la scelta del soggetto esecutore del progetto e, laddove non risulti aggiudicatario, può esercitare entro quindici giorni dalla comunicazione dell'aggiudicazione, il diritto di prelazione purché si impegni ad adempiere alle obbligazioni contrattuali alle medesime condizioni offerte dall'aggiudicatario.
Dopo la pubblicazione del bando di gara, avvenuta in data 23 luglio 2020, si è avvalsa Parte_1 della consulenza dell'avv. nella strutturazione della domanda di partecipazione alla gara. CP_1
Come emerge dalla corrispondenza prodotta, a fronte della segnalazione al convenuto della mancanza di un requisito tecnico previsto nel bando, relativo al possesso della certificazione ESCO in capo alla componente del
RTI Rpa s.r.l, il convenuto, unitamente al suo collaboratore avv. Attili, avevano indicato due alternative percorribili: la prima prevedente la formulazione di un apposito quesito alla stazione appaltante;
la seconda di non porre quesiti specifici alla Stazione Appaltante e di dare per acquisito il principio per il quale i progettisti associati nel RTI non dovessero essere in possesso di tale certificazione, essendo sufficiente il suo possesso da parte di riservando gli argomenti difensivi prospettati ad una eventuale sede contenziosa, Parte_1 CO in caso di contestazione della carenza della certificazione in capo alla società (cfr. e-mail del 16 settembre 2020 di cui al doc. 16 di parte attrice).
E' pacifico che si orientava per la seconda alternativa. Parte_1
In data 7 maggio 2021, la commissione aggiudicatrice ha deliberato l'esclusione del RTI dalla gara per il mancato possesso della certificazione UNI CEI 11352 prevista dal bando di gara al punto B6 in capo alla Con società
pagina 9 di 17 ha impugnato tale provvedimento davanti al Tribunale Amministrativo Regionale per la Parte_1
Sicilia sulla base delle argomentazioni illustrate dapprima dall'avv. Attili nella corrispondenza intercorsa nel mese di settembre del 2020 e successivamente dagli avv.ti Santarelli e Baglivo, quali associati di CP_13
Il TAR, con ordinanza del 29 giugno 2021, ha rigettato il ricorso evidenziando che il testo del bando richiedeva chiaramente il possesso del requisito in capo a ciascun componente dell'ATI e che la attrice era decaduta dall'impugnativa, per non avere tempestivamente provveduto all'impugnazione del bando di gara. ha richiesto alla aggiudicatrice la restituzione delle spese versate per la Parte_1 Parte_2 formulazione della originaria proposta, ottenendo un rifiuto fondato sull'esclusione dell'attrice dalla gara e sull'interpretazione dell'art. 183 del codice dei contratti pubblici. secondo cui il diritto al rimborso delle spese per la predisposizione della proposta non sussiste in capo al promotore escluso ma solo al promotore non aggiudicatario che non esercita la prelazione.
4. La valutazione della condotta dell'avv. e del nesso causale con il danno CP_1
4.1. L'omessa informazione sulla necessità di impugnare immediatamente la clausola del bando
In via generale, nell'adempimento dell'incarico professionale conferitogli, l'obbligo di diligenza da osservare ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 1176, comma 2, e 2236 cod.civ. impone all'avvocato di assolvere, sia all'atto del conferimento del mandato che nel corso dello svolgimento del rapporto, ai doveri di sollecitazione, dissuasione ed informazione del cliente, essendo tenuto a rappresentare a quest'ultimo tutte le questioni di fatto e di diritto, comunque insorgenti, ostative al raggiungimento del risultato, o comunque produttive del rischio di effetti dannosi;
di richiedergli gli elementi necessari o utili in suo possesso;
di sconsigliarlo dall'intraprendere o proseguire un giudizio dall'esito probabilmente sfavorevole (Cass.civ. sez. 3 19 luglio 2020 n. 19520; nello stesso senso Cass. civ., sez. 3, 20 novembre 2009 n. 24544, secondo cui l'avvocato, nell'adempimento della propria prestazione professionale, è tenuto ad informare il cliente sulle conseguenze del compimento o del mancato compimento degli atti del processo, e, se del caso, a sollecitarlo nel compimento di essi ovvero, sussistendo le condizioni, a dissuaderlo della loro esecuzione).
Secondo i criteri di riparto dell'onere della prova in materia contrattuale, a fronte dell'allegazione da parte del danneggiato della condotta di inadempimento, spetta al professionista fornire la prova della insussistenza dell'inadempimento o della non imputabilità al suo operato.
Nel caso in esame tale onere non risulta adeguatamente assolto dal convenuto.
Dalla corrispondenza intercorsa tra le parti non si evince la prospettazione da parte dell'avv. della CP_1 questione della immediata impugnabilità del bando, né risulta segnalato il tema della possibile qualificazione delle clausole come clausole escludenti e del rischio di una impugnazione differita.
Già nelle e-mail scambiate tra le parti nel mese di agosto e i primi di settembre del 2020, aventi ad oggetto la valutazione di altre clausole del bando, non viene fatto alcun accenno alla valutazione dell'impugnazione del bando, ma si discute sui quesiti da sottoporre al RUP.
Anche nella e-mail del 16 settembre 2020 - inviata dall'avv. Attili dopo che la dott.ssa di Per_1 Parte_1 aveva comunicato che il bando prevedeva il possesso dei requisiti B1, B2, B6 e B7 in capo ad ogni
[...]
pagina 10 di 17 Con partecipante al raggruppamento e l'assenza di tale requisito in capo a - non si rilevano indicazioni sulla natura della clausola di cui al par. IV, 1.8., lett. B6 del bando, sul problema della sua immediata impugnabilità, ma vengono prospettate solo le due alternative, relative alla formulazione di apposito quesito alla stazione appaltante o quello di attendere eventuali rilievi e svolgere le argomentazioni difensive indicate nella lettera in CO sede contenziosa, in caso di contestazione del possesso della certificazione in capo a (cfr. doc. 14-17
fascicolo attoreo).
A fronte di ciò, non si ritiene sufficiente ad affermare che l'avv. e l'avv. Attili, quale suo collaboratore, CP_1 avessero illustrato tali alternative quanto indicato dal convenuto nella e-mail del 30 aprile 2021 inviata al legale rappresentante dell'attrice, ing. dopo l'esclusione e dopo le contestazioni sull'inadempimento Parte_4 svolte da quest'ultimo, nella parte in cui il convenuto ha scritto che era stata a ritenere Parte_1 preferibile non impugnare il bando né presentare la richiesta di chiarimenti a suo tempo trasmessa (cfr. doc. 22 fascicolo attoreo).
Da un lato, a fronte delle contestazioni dell'attrice, il convenuto non ha svolto istanze istruttorie volte a dimostrare il contenuto delle informazioni rese nel corso delle “call” intercorse tra le parti tra agosto e settembre
2020, il che non consente di valutare il diligente adempimento degli obblighi informativi da parte del professionista.
In particolare, a tal fine, non basta la generica prospettazione al cliente della possibilità di impugnare immediatamente il bando, ma occorre che vengano illustrati i rischi di una o dell'altra alternativa, al fine di consentire al cliente di assumere una scelta consapevole.
Peraltro, il fatto che nella e-mail del 16 settembre, dopo la indicazione come seconda alternativa dell'instaurazione di un contenzioso sull'interpretazione del bando di gara in caso di eventuale contestazione da parte dell'amministrazione del mancato possesso della certificazione, non vi sia alcun riferimento alla valutazione sull'ammissibilità di un'impugnazione successiva del bando, è circostanza che fa dubitare sull'effettiva rappresentazione in quella sede al cliente di tale eventualità.
Dall'altro lato, anche qualora si voglia prescindere da tali rilievi, si reputa significativo il contenuto della e-mail del 20 maggio 2021 inviata dall'avv. il quale, nel rispondere ad una comunicazione dell'ing. , CP_1 Pt_4 dopo avere ribadito che era stata in fase iniziale a non volere impugnare il bando, afferma Parte_1 che la richiesta di chiarimento era stata predisposta il 14 settembre a fronte della volontà della attrice di non modificare la composizione del RTI, quando ormai era decorso il termine di impugnazione del bando.
In realtà, è pacifico che, essendo stato il bando pubblicato in data 23 luglio 2020 e considerata la sospensione dei termini nel periodo feriale, il termine di impugnazione non era ancora scaduto in quella data.
Orbene, tali affermazioni portano a ritenere che, anche qualora l'avv. avesse informato la attrice CP_1 antecedentemente al 14 settembre dell'opportunità di impugnare il bando, sarebbe comunque mancata la doverosa informazione da parte del professionista sulla possibilità di esercitare tale facoltà anche dopo tale data, una volta appreso della clausola del bando stabilente una potenziale causa di esclusione del RTI per il mancato pagina 11 di 17 possesso della certificazione ESCO in capo ad uno dei suoi componenti, in ragione dell'errato convincimento sul decorso del termine per l'impugnazione.
Pertanto, in base ai rilievi fin qui formulati, non risulta adeguatamente dimostrato l'osservanza da parte del convenuto dei doveri informativi e di segnalazione di tali questioni e, comunque, la rappresentazione in modo corretto al cliente delle questioni giuridiche al fine di consentirgli di assumere una scelta consapevole dei rischi.
COrariamente a quanto prospettato dai convenuti, non vengono in rilievo questioni di speciale complessità, considerato che il tema della immediata impugnabilità delle clausole di un bando incidenti in maniera diretta e immediata sulla partecipazione del concorrente ad una gara integra una questione ampiamente esaminata nella giurisprudenza amministrativa anche risalente (cfr. in tal senso tra le varie, Consiglio di Stato, sez.5, 16 marzo
2005 n. 1079).
Inoltre il tenore letterale della clausola del bando appariva sufficientemente univoco da prospettare il rischio di esclusione in caso di mancanza di tale requisito in capo ad uno dei membri del RTI, il che fa ritenere che, a prescindere dalla controvertibilità della questione giuridica, le regole di diligenza e di prudenza avrebbero dovuto condurre a prospettare alla attrice gli orientamenti della giurisprudenza sulla impugnabilità immediata del bando ed i conseguenti rischi nascenti dalla mancata immediata impugnazione.
Venendo all'esame del nesso causale, si deve quindi valutare se, in caso di corretto e completo assolvimento di detti doveri da parte del convenuto, ciò avrebbe comportato, secondo un giudizio di elevata probabilità, all'accoglimento delle ragioni di e, quindi, ad evitare l'esclusione dalla gara. Parte_1
L'esame della documentazione prodotta non consente di pervenire a tale conclusione.
Va premesso che nelle difese dell'attrice non vengono sviluppate argomentazioni diverse da quelle poste a base del ricorso al TAR proposto dai successivi difensori scelti dalla stessa a sostegno della fondatezza della impugnazione del bando.
Pertanto, si deve presumere che un ricorso diretto all'impugnazione immediata della clausola escludente del bando si sarebbe fondato sulle stesse difese svolte nel citato ricorso.
Al riguardo, le convincenti argomentazioni del TAR superano i rilievi svolti nel ricorso sulla ambiguità delle clausole e sulla diversa interpretazione datane dalla ricorrente.
Si tratta quindi di verificare quelle allegazioni volte a prospettare l'irragionevolezza della clausola del bando in quanto essa non consentirebbe a priori la partecipazione del soggetto promotore della gara, ovvero il soggetto che aveva realizzato il progetto approvato ai fini della dichiarazione di pubblica utilità e posto a base di gara, titolare del diritto di prelazione o della richiesta di rimborso ai sensi dell'art. 183, comma 15, D.Lgs. 50/2016.
Sul punto, tuttavia si rileva che nella memoria di costituzione depositata nel procedimento dal terzo controinteressato veniva espressamente segnalato come la certificazione ESCO avrebbe potuto Parte_2 essere ottenuta anche da società di progettazione come confermato dagli esempi elencati nell'atto (cfr. doc. 49 pag. 5-6).
Si tratta di argomento che non risulta smentito in tale giudizio.
pagina 12 di 17 Inoltre, non emergono neppure elementi sufficienti a ritenere che il contenuto di detta clausola, nello stabilire i requisiti soggettivi valevoli per tutti i componenti di un raggruppamento, esorbiti dall'ambito della discrezionalità riconosciuta alla stazione appaltante e violi il rispetto del principio di proporzionalità e ragionevolezza, avuto riguardo all'oggetto della gara, riguardante la progettazione, realizzazione e manutenzione, attraverso un Energy Performance COract (EPC) degli interventi di efficientamento energetico degli immobili e delle aree archeologiche del Dipartimento Regionale dei Beni Culturali e dell'Identità Siciliana nel territorio della regione, e la conseguente rilevanza della certificazione richiesta proprio in quanto attinente all'efficienza energetica.
Pertanto, tali rilievi portano a dubitare sull'esito favorevole di un ricorso avverso il bando esperito entro i 30 giorni dalla sua pubblicazione.
4.2. La omessa valutazione della possibilità di fare partecipare il promotore in composizione diversa ha lamentato la omessa prospettazione da parte dell'avv. della possibilità di Parte_1 CP_1 presentarsi con una diversa composizione soggettiva alla gara senza perdere la qualità di promotore, quale soluzione alternativa all'immediata impugnativa della clausola escludente.
Secondo la difesa del convenuto, tale soluzione sarebbe stata rappresentata e non coltivata dalla attrice per proprie scelte imprenditoriali.
La corrispondenza prodotta evidenzia che la attrice si era posta ed aveva posto ai legali interpellati tale problema già prima di rappresentare la sussistenza della clausola relativa al possesso della certificazione ESCO.
In particolare, nella e-mail di del 5 agosto 2020, al punto 2 si richiedeva di valutare se fosse Persona_2 necessario mantenere la stessa forma di partecipazione come promotore, alla luce del fatto che la società Rpa non aveva alcuno dei requisiti richiesti (cfr. doc. 8 fascicolo attoreo).
A seguito della predisposizione da parte dell'avv. Attili di alcuni quesiti da porre alla stazione appaltante - relativi alla possibilità, a seguito dell'inserimento nel bando della categoria di lavorazioni OG2 non prevista nella proposta del promotore, di ricorrere al subappalto o di acquisire al RTI promotore un'impresa in possesso della qualificazione relativa a tale categoria - nella e-mail inviata da in data 14 settembre 2020 Persona_2 alle ore 4.58, si rappresentava che il RUP interpellato avrebbe risposto indicando l'alternativa del subappalto e che pertanto si sarebbe potuto procedere a partecipare al bando con la stessa composizione del RTI (cfr. doc.
11.1 e doc. 14 attrice).
Pertanto, fino a tale data la questione era stata affrontata e la composizione del RTI non era stata ritenuta ostativa alla valida partecipazione alla gara.
Tuttavia, dopo l'ultima e-mail della del 14 settembre volta a rappresentare l'ulteriore problema del Per_1 possesso della certificazione ESCO, non vi è evidenza documentale della nuova segnalazione da parte del convenuto della alternativa della presentazione della domanda in diversa composizione.
Anche qui, così come rilevato nel paragrafo precedente, non sono state svolte richieste istruttorie volte a provare il contenuto delle informazioni rese dall'avv. e dall'avv. Attili dopo avere appreso del contenuto della CP_1 citata clausola del bando.
pagina 13 di 17 Non è quindi possibile ritenere dimostrato né che tale soluzione alternativa sia stata suggerita dai legali, né che gli stessi avessero rappresentato eventuali benefici e rischi in relazione a tale scelta ed alla eventuale possibilità, in caso di non aggiudicazione, di fare valere il diritto al pagamento da parte dell'aggiudicatario delle spese sostenute per la predisposizione della proposta.
In particolare, ai fini del corretto e completo assolvimento degli oneri informativi si sarebbe dovuto evidenziare come, in caso di eventuale esclusione del raggruppamento per la mancanza del requisito in capo alla mandante CO
, ciò avrebbe potuto pregiudicare anche l'insorgenza del diritto al pagamento delle spese per la predisposizione della proposta, atteso che, al momento dell'espletamento dell'incarico, vi era già una pronuncia del Consiglio di Stato, ovvero la sentenza n. 1005 del 1 febbraio 2020, che aveva affermato il principio secondo cui il giudizio di inidoneità tecnica del promotore si riflette sul venire ad esistenza del diritto al rimborso.
In particolare, nella motivazione di tale pronuncia il Consiglio di Stato ha affermato testualmente: “La conclusione è, del resto, ben compatibile con la previsione dell'art. 183, comma 15 del d.lgs. 50/2016, che, pur non disponendo espressamente al riguardo, stabilisce che <<se il promotore non risulta aggiudicatario pu esercitare entro quindici giorni dalla comunicazione dell diritto di prelazione e divenire se dichiara impegnarsi ad adempiere alle obbligazioni contrattuali medesime condizioni offerte dall>>, in tal modo riconducendo il diritto di prelazione al "promotore non aggiudicatario" e rendendo necessaria per la sua nascita l'effettività della sua partecipazione alla gara, mediante la presentazione di un'offerta che, sino all'esito della procedura, sia stata comparata con le offerte presentate dagli altri concorrenti e figuri nella graduatoria finale in una posizione diversa dalla prima in caso di ottenere comunque la restituzione delle spese in caso di mancato esercizio della prelazione”.
Ad analoghe conclusioni erano pervenute in precedenza anche altre pronunce amministrative, tra cui la sentenza
TAR Aosta n. 26 del 15 maggio 2019 e TAR Trieste n. 67 del 12 febbraio 2019.
Il fatto che tale evenienza non sia stata rappresentata è confermato dalla corrispondenza successiva e, segnatamente, dallo scambio di e-mail tra l'ing. e l'avv. del 30 aprile 2021 (doc 22 fascicolo Pt_4 CP_1 attoreo).
Invero, nella e-mail inviata dal legale rappresentante dell'attrice, quest'ultimo ha chiesto chiarimenti sul diritto al rimborso, rappresentando di avere letto dell'esistenza di un orientamento prevedente, testualmente, che “il diritto del rimborso sorge per affetto della rinunzia del promotore all'esercizio della prelazione quindi il promotore deve essere nella condizione di esercitare tale diritto di prelazione e per fare questo deve essere idoneo e non primo in graduatoria”.
Nella risposta, il convenuto ha così replicato: “ in assenza di una esplicita indicazione normativa (e neanche nella lex specialis) nel senso da te indicato, sia io che i colleghi, non riteniamo che l'interpretazione che citi
(sarebbe interessante conoscere la fonte per valutarne l'autorevolezza) sia condivisibile sul piano giuridico per le ragioni ampiamente illustrate ieri sul piano sistematico. Il che non significa, ovviamente, che quest'ultima non possa trovare (o abbia già trovato) accoglimento da parte di qualche interprete e finanche di qualche giudice”.
pagina 14 di 17 Tale risposta è quindi indicativa del fatto che tale questione non fosse stata approfondita dal legale mediante una ricerca dei precedenti giurisprudenziali.
Va tuttavia precisato, anche ai fini della valutazione del nesso causale con il danno conseguenza lamentato che, se competeva al legale convenuto illustrare le questioni giuridiche sottese alle varie alternative, la scelta sul tipo di iniziativa da assumere rimaneva di esclusiva competenza della società attrice.
Sotto questo profilo, occorre quindi fare un giudizio prognostico, da condursi secondo una valutazione rigorosamente ex ante, su quella che sarebbe stata la più probabile condotta che la società attrice avrebbe tenuto nel caso in cui avesse ricevuto indicazioni sui rischi derivanti da una eventuale esclusione sia in termini di impugnabilità del provvedimento della stazione appaltante, sia sotto il profilo della tutela del diritto al rimborso delle spese per la predisposizione del progetto di fattibilità.
Al riguardo vengono in rilievo le seguenti considerazioni:
- il principale ostacolo alla valida partecipazione dell'ATI alla procedura di gara, costituito dalla clausola prescrivente il possesso della certificazione UNI 11135 in capo a tutti i componenti dell'ATI, è stato reso noto dalla attrice con la e-mail del 14 settembre e quindi a poca distanza sia dalla scadenza dei termini per l'impugnazione del bando (22 settembre), sia dalla scadenza del termine per la presentazione delle domande di partecipazione alla gara (30 settembre);
- non vi sono sufficienti elementi per individuare quali delle due alternative (impugnazione immediata del bando, modifica della composizione soggettiva dell'ATI) la attrice avrebbe scelto, presentando ambedue vari rischi;
- la scelta della impugnazione immediata del bando – impugnazione che peraltro, come si è rilevato, non si ritiene, in base agli elementi rappresentati in questa sede, sorretta da ragionevoli probabilità di accoglimento – avrebbe da un lato vincolato alla partecipazione alla gara come ATI e fatto emergere Con nell'immediatezza l'esistenza di un motivo ostativo alla valida partecipazione della società
- la scelta della modifica della composizione del promotore non poteva ritenersi parimenti esente da concreti rischi anche sotto l'aspetto della valutazione del diritto ad ottenere la restituzione delle spese per la predisposizione del progetto di fattibilità. Di ciò se ne trae conferma dal fatto che, in sede di formulazione dei possibili quesiti da sottoporre alla stazione appaltante di cui alle FAQ allegate alla e- mail del 3 settembre 2020, vi era anche quello relativo alla richiesta della possibilità di aggiungere al raggruppamento promotore di un'impresa possedente la qualificazione nella categoria OG2 (cfr. punto 5 doc. 11.1 fascicolo attoreo);
- all'epoca della scadenza del bando, era ancora una questione controversa nella giurisprudenza amministrativa quella relativa alla possibilità di sostituzione della mandante di un raggruppamento nella fase di partecipazione alla gara e sui casi di ammissibilità della sostituzione, essendo stata rimessa la questione nel 2021 all'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato che poi con la pronuncia n. 2 del 2022 ha dato risposta positiva a tale interrogativo nei casi di perdita dei requisiti previsti dall'art. 80 del codice appalti di cui al D.lgs 50/2016;
pagina 15 di 17 - quanto alla possibile decisione dell'attrice di partecipare in forma individuale alla gara, avendo tutti i requisiti previsti dal bando, se è vero che tale scelta le avrebbe consentito, ragionevolmente, di non incorrere nel motivo di esclusione derivante dalla mancanza del requisito della certificazione UNI in Con capo alla mandante rimane tuttavia dubbia la possibilità, in caso di partecipazione senza mandante, di potere usufruire dei diritti riconosciuti al soggetto promotore e quindi della possibilità di ottenere il pagamento delle spese in caso di mancato esercizio della prelazione, posto che l'art. II.
1.19 del bando individuava come promotore l'RTI Meridionale Impianti e RPA s.r.l.;
- l'art. 183 comma 15 del D.lgs 50/2016 prevede che i concorrenti, compreso il promotore, devono essere in possesso dei requisiti di cui al comma 8. In base al comma 8, a procedura sono ammessi solo i soggetti in possesso dei requisiti per i concessionari, anche associando o consorziando altri soggetti, ferma restando l'assenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80.
Tuttavia, nel caso di specie, la soluzione prospettata dall'attrice non era quella di consorziare altri soggetti, posto che sarebbe rimasta ferma la clausola di esclusione relativa alla posizione di Rpa, ma semmai di partecipare non sotto forma di raggruppamento ma in forma individuale, con conseguente modifica soggettiva della composizione del promotore. Peraltro, occorre considerare il disposto dell'art. 48 comma 19 del D.lgs 50/2016 “è ammesso il recesso di una o più imprese raggruppate, anche qualora il raggruppamento si riduca ad un unico soggetto, esclusivamente per esigenze organizzative del raggruppamento e sempre che le imprese rimanenti abbiano i requisiti di qualificazione adeguati ai lavori o servizi o forniture ancora da eseguire. In ogni caso la modifica soggettiva di cui al primo periodo non è ammessa se finalizzata ad eludere la mancanza di un requisito di partecipazione alla gara”. Seppure tale disposizione attenga al recesso in corso di gara o in corso di esecuzione delle opere, il principio ivi esposto avrebbe potuto condizionare negativamente il diritto di in Parte_1 caso di partecipazione individuale alla gara, a rivendicare il diritto al rimborso delle spese come promotore.
Orbene, tali rilievi evidenziano come anche la scelta dell'attrice di partecipare in forma individuale alla gara avrebbe comportato altrettanti rischi, non garantendo il mantenimento della qualità di promotore e conseguentemente la sussistenza del diritto di esercizio della prelazione ai fini del conseguente recupero dall'aggiudicatario delle spese sostenute ai sensi dell'art. II.
1.20 del bando.
Ne deriva che, alla luce degli elementi forniti, non è possibile affermare che una diversa condotta professionale del convenuto avrebbe con elevata probabilità fatto conseguire all'attrice la restituzione da parte dell'aggiudicatario della somma di € 432.200,00
Per quanto riguarda l'ulteriore danno rivendicato da parte attrice, costituito dalle spese legali per la presentazione del ricorso al TAR avverso il provvedimento di esclusione emesso dalla stazione appaltante e da quelle poste a suo carico e liquidate in favore del controinteressato, non si ritiene sussistente un rapporto di causalità diretta con l'inadempimento ascritto ai convenuti.
pagina 16 di 17 La corrispondenza prodotta e citata evidenzia che sia l'avv. sia l'avv. Baglivo dello studio CP_1 CP_13 avevano consigliato la proposizione di tale ricorso quanto meno per potere ottenere la restituzione della cauzione
(doc. 26 fascicolo attoreo).
Tuttavia, la attrice, dopo avere richiesto un preventivo all'avv. si è rivolta ad altri legali per la CP_1 proposizione del ricorso, che è stato depositato in data 4 giugno 2021.
Non è quindi possibile ascrivere ai dedotti errati consigli di tali legali e all'inesatto originario adempimento degli obblighi informativi il danno emergente consistente negli esborsi sostenuti per intraprendere tale iniziativa, in quanto l'affidamento dell'incarico ad altri professionisti implica una autonoma valutazione da parte dell'attrice, con l'ausilio di tali legali, dell'alea di detto giudizio e delle ragioni giustificanti l'assunzione del rischio insito nel deposito del ricorso amministrativo.
In base ai formulati rilievi le domande dell'attrice non possono essere accolte.
Il rigetto della domanda principale esonera dalla pronuncia sulla domanda di garanzia svolta dallo studio CP_13
5. Le spese
Va disposta la compensazione integrale delle spese nei rapporti tra le attrici ed i convenuti, considerato la fondatezza della domanda di accertamento dell'inesatto adempimento dell'avv. il fatto che parte CP_1 delle prestazioni oggetto di censura sono state rese quando l'avv. era diventato associato di la CP_1 CP_13 circostanza dell'ambiguità della comunicazione inviata dal convenuto in ordine alla data di assunzione di tale ruolo in tale studio professionale.
Per gli stessi motivi e in assenza di profili autonomi di infondatezza della domanda di garanzia, va disposta la compensazione delle spese nei confronti del terzo chiamato.
P.Q.M
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Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
-rigetta le domande svolte dall'attrice nei confronti dei convenuti;
Parte_1
-compensa integralmente tra le parti le spese del giudizio.
Milano, 25 giugno 2025
Il Giudice
dott. Serena Nicotra
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