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Sentenza 15 gennaio 2025
Sentenza 15 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 15/01/2025, n. 181 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 181 |
| Data del deposito : | 15 gennaio 2025 |
Testo completo
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI Quinta Sezione Civile (già Prima Sezione Civile Bis) riunita in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
- dr.ssa Caterina Molfino - Presidente -
- dr. Paolo Celentano - Consigliere - Relatore -
- dr. Giovanni Galasso - Consigliere - ha deliberato di definire mediante la pronuncia della presente
SENTENZA il processo d'appello avverso la sentenza pronunziata dal Tribunale di Napoli, Quarta Sezione
Civile, in persona della Giudice Lucia Sorrentino, in data 14/28 dicembre 2017 e contraddistinta dal n. 12462/2017, iscritto al n. 1757/2018 del ruolo generale degli affari civili contenziosi, introitato in decisione all'esito dell'udienza collegiale del 9 luglio 2024 e pendente
TRA la (codice fiscale Parte_1
), con sede legale in Napoli, alla Via Sant'Anna dei Lombardi n. 44, costituitasi in P.IVA_1
persona del sac. , dichiaratosi suo Commissario pro tempore, e rappre- Parte_2
sentata e difesa dall'avv. Stefano D'Ambrosio (codice fiscale C.F._1
- appellante -
E codice fiscale ), nata a [...] il [...] ed Controparte_1 C.F._2
ivi residente a[...], rappresentata e difesa dall'avv. Beniamino Esposito
(codice fiscale - appellata - C.F._3
I. PREMESSE
I.1.1. Con una citazione notificata il 23 gennaio 2012, vocava in giudi- Controparte_1
zio dinanzi al Tribunale di Napoli la Parte_1 Parte_1
, ente ecclesiastico civilmente riconosciuto, per sentirla condannare, ai sensi degli artt.
[...]
2051 e/o 2043 c.c., a pagargli una somma contenuta entro il limite di 25.999,00 € a titolo di risarcimento di tutti i danni che asseriva di aver subito in occasione di un sinistro verificatosi il
28 dicembre 2008, verso le ore 11,00, allorché, mentre «transitava all'interno della Cappella
N. 1757/2018 r.g.aa.cc. Venerabile in Pag. 1 di 5 Parte_1
c. Parte_1 Controparte_1 REPUBBLICA ITALIANA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI QUINTA SEZIONE CIVILE (già Prima Sezione Civile Bis)
sepolcrale di proprietà della , sita nel cimitero di Parte_1
, scivolava improvvisamente sulle scale in quanto bagnate e coperte da vario mate- Pt_1
riale, tra cui fiori e segatura», riportando, come poi accertato, una «frattura condilo femorale esterna al ginocchio destro”
I.1.2. Istruita la causa, il Tribunale adìto, con la sua sentenza n. 12462/2017, pubblicata il 28 dicembre 2017 e notificata il 28 febbraio 2018, condannava l'ente ecclesiastico, dopo averlo dichiarato contumace, a pagare a la somma di 13.968,00 €, oltre agli Controparte_1
«interessi legali dalla pubblicazione» della medesima sentenza e alle spese processuali.
I.2.1.1. Avverso tale sentenza, la Confraternita, con una citazione notificata alla
[...]
l 23 marzo 2018, s'appellava a questa Corte sostenendo che il Tribunale di Napoli: Pt_3
1) aveva omesso di rilevare la nullità della citazione introduttiva del processo di primo grado derivante dalla mancata indicazione nell'avvertimento previsto dal n. 7 dell'art. 163, co.
3, c.p.c. che la costituzione oltre il termine di venti giorni avrebbe comportato le decadenze di cui all'art. 38 c.p.c.;
2) aveva altresì omesso di rilevare la tardiva costituzione dell'attrice, posto che la noti- ficazione della citazione introduttiva del processo di primo grado risaliva al 23 gennaio .2012, mentre la costituzione in giudizio di ra avvenuta il 21 marzo 2012, trascorso Controparte_1
ormai il termine previsto dall'art. 165 c.p.c.;
3) non rilevando la tardiva costituzione dell'attrice ed omettendo di cancellare la causa dal ruolo in applicazione del combinato disposto degli artt. 171 e 307 cpc, aveva erroneamente condotto il giudizio fino alla definizione nel merito, dichiarando illegittimamente la contumacia di parte convenuta, in violazione del diritto di difesa e del contraddittorio.
Tanto premesso, l'appellante deduceva quindi la nullità di tutti gli atti del processo di primo grado, inclusa la sentenza, ai sensi dell'art. 159, co. 1, c.p.c., ed eccepiva «l'intervenuta prescrizione del diritto al risarcimento dei danni ex art. 2947 c.c., essendo ormai decorso ben più di un quinquennio dalla verificazione dell'evento dannoso e non potendosi riconoscere alcun effetto interruttivo, istantaneo o permanente, della prescrizione all'atto introduttivo a causa della sua nullità».
I.2.1.2. Costituendosi il 16 luglio 2018, s'opponeva all'accoglimento Controparte_1
dell'avverso appello chiedendo a questa Corte di «dichiarare improcedibile l'appello impugnato per mancato esperimento del tentativo di negoziazione assistita ex L. 162/2014 e la acclarata
N. 1757/2018 r.g.aa.cc. Venerabile Confraternita Pag. 2 di 5 Parte_1 in c. Parte_1 Controparte_1 REPUBBLICA CP_2 CORTE D'APPELLO DI NAPOLI QUINTA SEZIONE CIVILE (già Prima Sezione Civile Bis)
mala fede e lite temeraria» e di confermare la sentenza appellata o, in subordine, nel caso in cui le eccezioni di nullità formulate dalla controparte fossero state accolte, di accogliere, previa la rinnovazione dell'istruttoria testimoniale e, se ritenuto necessario, della consulenza tecnica d'ufficio, la domanda da lei formulata con la citazione introduttiva del processo di primo grado o, in linea ancor più subordinata, nell'ipotesi in cui il proprio credito fosse stato ritenuto pre- scritto, di dichiarare che la sua prescrizione era ascrivibile esclusivamente alla responsabilità dei «giudici di prime cure».
I.2.1.3. Dopo aver, con un'ordinanza depositata il 5 luglio 2018, sospeso, su istanza dell'appellante, l'efficacia esecutiva della sentenza appellata, questa Corte, raccolte le conclu- sioni delle parti, con la propria sentenza non definitiva n. 675/2019, pubblicata l'8 febbraio
2019, rilevato che l'attrice s'era tardivamente costituita e che pertanto il Giudice di primo grado aveva errato nel non ordinare la cancellazione della causa del ruolo, dichiarava, in accoglimento del secondo e del terzo motivo dell'appello della (v. supra, sub § 1.2.1.1, nn. 2 e Parte_1
3), la nullità di tutti gli atti del processo di primo grado successivi alla notificazione della cita- zione introduttiva, compresa la sentenza appellata, e, con una separata ordinanza depositata in pari data, disponeva la prosecuzione del processo innanzi a sé fissando per la comparizione delle parti e la trattazione della causa, ai sensi dell'art. 183, co. 1, c.p.c. (nel testo allora vi- gente), l'udienza collegiale dell'11 giugno 2019.
I.2.2.1. La trattazione della causa veniva quindi rinviata in prosieguo all'udienza del 3 dicembre 2019, in occasione della quale le parti si riportavano ai propri scritti difensivi e si sen- tivano assegnare i termini previsti dal sesto comma del predetto art. 183 c.p.c.
I.2.2.2. Con la memoria depositata entro il primo di tali termini, la ribadiva Parte_1
l'eccezione di nullità della citazione introduttiva del primo grado e rilevava inoltre che «la notifi- cazione della citazione della isale al 23 gennaio 2012 e che ad essa non ha fatto CP_1
seguito, data la nullità dell'intero procedimento e della sentenza di primo grado dichiarata da questa Corte, alcun valido atto processuale», aggiungendo, pertanto, che, «in assenza di un ef- ficace atto interruttivo, non può che derivare la prescrizione del diritto ex art. 2947, co. 1 c.c. alla data del 23 gennaio 2017, trattandosi di una pretesa risarcitoria che trova la fonte in un as- sunto illecito extracontrattuale ex artt. 2043 o 2051 ed essendo spirato il termine quinquen- nale». In subordine e nel merito chiedeva il rigetto della domanda dell'attrice in quanto non pro- vata ed infondata in fatto e in diritto.
N. 1757/2018 r.g.aa.cc. Venerabile Confraternita dell' Pag. 3 di 5 Parte_1 in c. Parte_1 Controparte_1 REPUBBLICA CP_2 CORTE D'APPELLO DI NAPOLI QUINTA SEZIONE CIVILE (già Prima Sezione Civile Bis)
I.2.2.3. La invece, con la prima delle memorie di cui all'art. 183, co. 6, c.p.c. CP_1
(nel testo allora vigente), ribadendo la validità della citazione introduttiva del processo di primo grado poiché priva della sola indicazione dell'art. 38 c.p.c. e la sua idoneità “a permettere all'Ente una tempestiva costituzione” ed evidenziando nel comportamento della Parte_1
una pretestuosa volontà di non comparire, riproponeva la domanda già formulata con la cita- zione introduttiva del processo di primo grado.
I.2.2.4. L'appellante, inoltre, con la seconda delle memorie di cui all'art. 183, co. 6,
c.p.c., eccepiva che obbligato a custodire il luogo del sinistro allegato dalla era CP_1
esclusivamente il Controparte_3
I.2.2.5. Infine, questa Corte, con un'ordinanza depositata il 4 giugno 2022 e comunicata alle parti il 6 giugno 2022, «ritenuta la causa matura per la decisione senza bisogno di attività istruttorie» e dunque implicitamente disattendendo le richieste istruttorie formulate dalle parti, invitava queste ultime a precisare le loro rispettive conclusioni e, in occasione della successiva udienza, tenutasi il 9 luglio 2024, dopo aver sentito l'appellante concludere riportandosi ai pro- pri scritti difensivi e constatata l'assenza dell'appellata, rimetteva la causa in decisione asse- gnando alle parti gli ordinari termini di cui all'(ora abrogato, ma nella specie ancora applicabile ratione temporis) art. 190 c.p.c.
II. RAGIONI DELLA DECISIONE
II.1. Tenendo conto della suindicata sentenza non definitiva, con la quale, come s'è detto, è stata dichiarata la nullità di tutti gli atti del processo di primo grado successivi alla noti- ficazione della citazione introduttiva, compresa la sentenza appellata, la domanda della
[...]
a rigettata, poiché, a prescindere da ogni altra considerazione, deve ritenersi sfornita Pt_3
della necessaria prova.
Infatti, il procuratore ad litem dell'attrice, dopo che le istanze istruttorie da lui formulate nel corso del processo d'appello erano state, con l'ordinanza di questa Corte depositata il 4 giugno 2022, implicitamente rigettate, non le ha in alcun modo reiterate, non essendo comparso alla successiva udienza del 9 luglio 2024 e non avendo peraltro poi nemmeno depositato le me- morie difensive scritte conclusive.
Vero è che, secondo la consolidata giurisprudenza della Corte di Cassazione, deve pre- sumersi, in mancanza di dati di chiaro segno contrario, che il procuratore della parte che non si
N. 1757/2018 r.g.aa.cc. Venerabile Confraternita Pag. 4 di 5 Parte_1 in c. Parte_1 Controparte_1 REPUBBLICA ITALIANA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI QUINTA SEZIONE CIVILE (già Prima Sezione Civile Bis)
sia presentato all'udienza di precisazione delle conclusioni oppure non abbia precisato o abbia precisato in modo generico le proprie conclusioni, comprese quelle istruttorie, non abbia così inteso rinunziare a quelle da lui precedentemente formulate (v., ad es., Cass. 11222/2018,
22360/2013 e 409/2006).
Sempre secondo la Suprema Corte, però, tale presunzione non può valere per le istanze istruttorie che siano state precedentemente rigettate, giacché in tal caso la loro mancata spe- cifica reiterazione deve far presumere il loro abbandono (cfr. Cass. 5741/2019).
II.2. Segue la condanna della rifondere alla controparte le spese del pro- CP_1
cesso d'appello, che, in mancanza della relativa nota specifica, vanno liquidate d'ufficio come indicato nel dispositivo della presente sentenza alla stregua dei parametri indicati dal decreto del Ministro della Giustizia 10 marzo 2014, n. 55, per la liquidazione giudiziale dei compensi e delle spese spettanti agli avvocati, a partire da quello del valore della controversia.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello avverso la sentenza del Tribunale di Napoli
n. 12462/2017, pubblicata il 28 dicembre 2017, proposto dalla
[...]
contro il 23 marzo 2018, e Parte_1 Controparte_1
richiamata la propria sentenza non definitiva n. n. 675/2019, pubblicata l'8 febbraio 2019, con la quale è stata dichiarata la nullità di tutti gli atti del processo di primo grado successivi alla notificazione della citazione introduttiva, in essi compresa la sentenza appellata:
A) rigetta la domanda della CP_1
B) condanna la rifondere alla controparte le spese del processo d'appello, CP_1
che liquida nel complessivo importo di 5.080,50 €, di cui 4.000,00 € per i compensi, 600,00 e per il rimborso forfettario delle spese generali e 480,50 € per il rimborso delle spese vive docu- mentate, oltra agli eventuali ulteriori accessori.
Così deciso in Napoli, il 26 novembre 2024.
Il Consigliere estensore Il Presidente
Paolo Celentano Caterina Molfino
N. 1757/2018 r.g.aa.cc. Venerabile Pag. 5 di 5 Parte_1 in c. Parte_1 Controparte_1
- dr.ssa Caterina Molfino - Presidente -
- dr. Paolo Celentano - Consigliere - Relatore -
- dr. Giovanni Galasso - Consigliere - ha deliberato di definire mediante la pronuncia della presente
SENTENZA il processo d'appello avverso la sentenza pronunziata dal Tribunale di Napoli, Quarta Sezione
Civile, in persona della Giudice Lucia Sorrentino, in data 14/28 dicembre 2017 e contraddistinta dal n. 12462/2017, iscritto al n. 1757/2018 del ruolo generale degli affari civili contenziosi, introitato in decisione all'esito dell'udienza collegiale del 9 luglio 2024 e pendente
TRA la (codice fiscale Parte_1
), con sede legale in Napoli, alla Via Sant'Anna dei Lombardi n. 44, costituitasi in P.IVA_1
persona del sac. , dichiaratosi suo Commissario pro tempore, e rappre- Parte_2
sentata e difesa dall'avv. Stefano D'Ambrosio (codice fiscale C.F._1
- appellante -
E codice fiscale ), nata a [...] il [...] ed Controparte_1 C.F._2
ivi residente a[...], rappresentata e difesa dall'avv. Beniamino Esposito
(codice fiscale - appellata - C.F._3
I. PREMESSE
I.1.1. Con una citazione notificata il 23 gennaio 2012, vocava in giudi- Controparte_1
zio dinanzi al Tribunale di Napoli la Parte_1 Parte_1
, ente ecclesiastico civilmente riconosciuto, per sentirla condannare, ai sensi degli artt.
[...]
2051 e/o 2043 c.c., a pagargli una somma contenuta entro il limite di 25.999,00 € a titolo di risarcimento di tutti i danni che asseriva di aver subito in occasione di un sinistro verificatosi il
28 dicembre 2008, verso le ore 11,00, allorché, mentre «transitava all'interno della Cappella
N. 1757/2018 r.g.aa.cc. Venerabile in Pag. 1 di 5 Parte_1
c. Parte_1 Controparte_1 REPUBBLICA ITALIANA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI QUINTA SEZIONE CIVILE (già Prima Sezione Civile Bis)
sepolcrale di proprietà della , sita nel cimitero di Parte_1
, scivolava improvvisamente sulle scale in quanto bagnate e coperte da vario mate- Pt_1
riale, tra cui fiori e segatura», riportando, come poi accertato, una «frattura condilo femorale esterna al ginocchio destro”
I.1.2. Istruita la causa, il Tribunale adìto, con la sua sentenza n. 12462/2017, pubblicata il 28 dicembre 2017 e notificata il 28 febbraio 2018, condannava l'ente ecclesiastico, dopo averlo dichiarato contumace, a pagare a la somma di 13.968,00 €, oltre agli Controparte_1
«interessi legali dalla pubblicazione» della medesima sentenza e alle spese processuali.
I.2.1.1. Avverso tale sentenza, la Confraternita, con una citazione notificata alla
[...]
l 23 marzo 2018, s'appellava a questa Corte sostenendo che il Tribunale di Napoli: Pt_3
1) aveva omesso di rilevare la nullità della citazione introduttiva del processo di primo grado derivante dalla mancata indicazione nell'avvertimento previsto dal n. 7 dell'art. 163, co.
3, c.p.c. che la costituzione oltre il termine di venti giorni avrebbe comportato le decadenze di cui all'art. 38 c.p.c.;
2) aveva altresì omesso di rilevare la tardiva costituzione dell'attrice, posto che la noti- ficazione della citazione introduttiva del processo di primo grado risaliva al 23 gennaio .2012, mentre la costituzione in giudizio di ra avvenuta il 21 marzo 2012, trascorso Controparte_1
ormai il termine previsto dall'art. 165 c.p.c.;
3) non rilevando la tardiva costituzione dell'attrice ed omettendo di cancellare la causa dal ruolo in applicazione del combinato disposto degli artt. 171 e 307 cpc, aveva erroneamente condotto il giudizio fino alla definizione nel merito, dichiarando illegittimamente la contumacia di parte convenuta, in violazione del diritto di difesa e del contraddittorio.
Tanto premesso, l'appellante deduceva quindi la nullità di tutti gli atti del processo di primo grado, inclusa la sentenza, ai sensi dell'art. 159, co. 1, c.p.c., ed eccepiva «l'intervenuta prescrizione del diritto al risarcimento dei danni ex art. 2947 c.c., essendo ormai decorso ben più di un quinquennio dalla verificazione dell'evento dannoso e non potendosi riconoscere alcun effetto interruttivo, istantaneo o permanente, della prescrizione all'atto introduttivo a causa della sua nullità».
I.2.1.2. Costituendosi il 16 luglio 2018, s'opponeva all'accoglimento Controparte_1
dell'avverso appello chiedendo a questa Corte di «dichiarare improcedibile l'appello impugnato per mancato esperimento del tentativo di negoziazione assistita ex L. 162/2014 e la acclarata
N. 1757/2018 r.g.aa.cc. Venerabile Confraternita Pag. 2 di 5 Parte_1 in c. Parte_1 Controparte_1 REPUBBLICA CP_2 CORTE D'APPELLO DI NAPOLI QUINTA SEZIONE CIVILE (già Prima Sezione Civile Bis)
mala fede e lite temeraria» e di confermare la sentenza appellata o, in subordine, nel caso in cui le eccezioni di nullità formulate dalla controparte fossero state accolte, di accogliere, previa la rinnovazione dell'istruttoria testimoniale e, se ritenuto necessario, della consulenza tecnica d'ufficio, la domanda da lei formulata con la citazione introduttiva del processo di primo grado o, in linea ancor più subordinata, nell'ipotesi in cui il proprio credito fosse stato ritenuto pre- scritto, di dichiarare che la sua prescrizione era ascrivibile esclusivamente alla responsabilità dei «giudici di prime cure».
I.2.1.3. Dopo aver, con un'ordinanza depositata il 5 luglio 2018, sospeso, su istanza dell'appellante, l'efficacia esecutiva della sentenza appellata, questa Corte, raccolte le conclu- sioni delle parti, con la propria sentenza non definitiva n. 675/2019, pubblicata l'8 febbraio
2019, rilevato che l'attrice s'era tardivamente costituita e che pertanto il Giudice di primo grado aveva errato nel non ordinare la cancellazione della causa del ruolo, dichiarava, in accoglimento del secondo e del terzo motivo dell'appello della (v. supra, sub § 1.2.1.1, nn. 2 e Parte_1
3), la nullità di tutti gli atti del processo di primo grado successivi alla notificazione della cita- zione introduttiva, compresa la sentenza appellata, e, con una separata ordinanza depositata in pari data, disponeva la prosecuzione del processo innanzi a sé fissando per la comparizione delle parti e la trattazione della causa, ai sensi dell'art. 183, co. 1, c.p.c. (nel testo allora vi- gente), l'udienza collegiale dell'11 giugno 2019.
I.2.2.1. La trattazione della causa veniva quindi rinviata in prosieguo all'udienza del 3 dicembre 2019, in occasione della quale le parti si riportavano ai propri scritti difensivi e si sen- tivano assegnare i termini previsti dal sesto comma del predetto art. 183 c.p.c.
I.2.2.2. Con la memoria depositata entro il primo di tali termini, la ribadiva Parte_1
l'eccezione di nullità della citazione introduttiva del primo grado e rilevava inoltre che «la notifi- cazione della citazione della isale al 23 gennaio 2012 e che ad essa non ha fatto CP_1
seguito, data la nullità dell'intero procedimento e della sentenza di primo grado dichiarata da questa Corte, alcun valido atto processuale», aggiungendo, pertanto, che, «in assenza di un ef- ficace atto interruttivo, non può che derivare la prescrizione del diritto ex art. 2947, co. 1 c.c. alla data del 23 gennaio 2017, trattandosi di una pretesa risarcitoria che trova la fonte in un as- sunto illecito extracontrattuale ex artt. 2043 o 2051 ed essendo spirato il termine quinquen- nale». In subordine e nel merito chiedeva il rigetto della domanda dell'attrice in quanto non pro- vata ed infondata in fatto e in diritto.
N. 1757/2018 r.g.aa.cc. Venerabile Confraternita dell' Pag. 3 di 5 Parte_1 in c. Parte_1 Controparte_1 REPUBBLICA CP_2 CORTE D'APPELLO DI NAPOLI QUINTA SEZIONE CIVILE (già Prima Sezione Civile Bis)
I.2.2.3. La invece, con la prima delle memorie di cui all'art. 183, co. 6, c.p.c. CP_1
(nel testo allora vigente), ribadendo la validità della citazione introduttiva del processo di primo grado poiché priva della sola indicazione dell'art. 38 c.p.c. e la sua idoneità “a permettere all'Ente una tempestiva costituzione” ed evidenziando nel comportamento della Parte_1
una pretestuosa volontà di non comparire, riproponeva la domanda già formulata con la cita- zione introduttiva del processo di primo grado.
I.2.2.4. L'appellante, inoltre, con la seconda delle memorie di cui all'art. 183, co. 6,
c.p.c., eccepiva che obbligato a custodire il luogo del sinistro allegato dalla era CP_1
esclusivamente il Controparte_3
I.2.2.5. Infine, questa Corte, con un'ordinanza depositata il 4 giugno 2022 e comunicata alle parti il 6 giugno 2022, «ritenuta la causa matura per la decisione senza bisogno di attività istruttorie» e dunque implicitamente disattendendo le richieste istruttorie formulate dalle parti, invitava queste ultime a precisare le loro rispettive conclusioni e, in occasione della successiva udienza, tenutasi il 9 luglio 2024, dopo aver sentito l'appellante concludere riportandosi ai pro- pri scritti difensivi e constatata l'assenza dell'appellata, rimetteva la causa in decisione asse- gnando alle parti gli ordinari termini di cui all'(ora abrogato, ma nella specie ancora applicabile ratione temporis) art. 190 c.p.c.
II. RAGIONI DELLA DECISIONE
II.1. Tenendo conto della suindicata sentenza non definitiva, con la quale, come s'è detto, è stata dichiarata la nullità di tutti gli atti del processo di primo grado successivi alla noti- ficazione della citazione introduttiva, compresa la sentenza appellata, la domanda della
[...]
a rigettata, poiché, a prescindere da ogni altra considerazione, deve ritenersi sfornita Pt_3
della necessaria prova.
Infatti, il procuratore ad litem dell'attrice, dopo che le istanze istruttorie da lui formulate nel corso del processo d'appello erano state, con l'ordinanza di questa Corte depositata il 4 giugno 2022, implicitamente rigettate, non le ha in alcun modo reiterate, non essendo comparso alla successiva udienza del 9 luglio 2024 e non avendo peraltro poi nemmeno depositato le me- morie difensive scritte conclusive.
Vero è che, secondo la consolidata giurisprudenza della Corte di Cassazione, deve pre- sumersi, in mancanza di dati di chiaro segno contrario, che il procuratore della parte che non si
N. 1757/2018 r.g.aa.cc. Venerabile Confraternita Pag. 4 di 5 Parte_1 in c. Parte_1 Controparte_1 REPUBBLICA ITALIANA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI QUINTA SEZIONE CIVILE (già Prima Sezione Civile Bis)
sia presentato all'udienza di precisazione delle conclusioni oppure non abbia precisato o abbia precisato in modo generico le proprie conclusioni, comprese quelle istruttorie, non abbia così inteso rinunziare a quelle da lui precedentemente formulate (v., ad es., Cass. 11222/2018,
22360/2013 e 409/2006).
Sempre secondo la Suprema Corte, però, tale presunzione non può valere per le istanze istruttorie che siano state precedentemente rigettate, giacché in tal caso la loro mancata spe- cifica reiterazione deve far presumere il loro abbandono (cfr. Cass. 5741/2019).
II.2. Segue la condanna della rifondere alla controparte le spese del pro- CP_1
cesso d'appello, che, in mancanza della relativa nota specifica, vanno liquidate d'ufficio come indicato nel dispositivo della presente sentenza alla stregua dei parametri indicati dal decreto del Ministro della Giustizia 10 marzo 2014, n. 55, per la liquidazione giudiziale dei compensi e delle spese spettanti agli avvocati, a partire da quello del valore della controversia.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello avverso la sentenza del Tribunale di Napoli
n. 12462/2017, pubblicata il 28 dicembre 2017, proposto dalla
[...]
contro il 23 marzo 2018, e Parte_1 Controparte_1
richiamata la propria sentenza non definitiva n. n. 675/2019, pubblicata l'8 febbraio 2019, con la quale è stata dichiarata la nullità di tutti gli atti del processo di primo grado successivi alla notificazione della citazione introduttiva, in essi compresa la sentenza appellata:
A) rigetta la domanda della CP_1
B) condanna la rifondere alla controparte le spese del processo d'appello, CP_1
che liquida nel complessivo importo di 5.080,50 €, di cui 4.000,00 € per i compensi, 600,00 e per il rimborso forfettario delle spese generali e 480,50 € per il rimborso delle spese vive docu- mentate, oltra agli eventuali ulteriori accessori.
Così deciso in Napoli, il 26 novembre 2024.
Il Consigliere estensore Il Presidente
Paolo Celentano Caterina Molfino
N. 1757/2018 r.g.aa.cc. Venerabile Pag. 5 di 5 Parte_1 in c. Parte_1 Controparte_1