Sentenza 5 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Alessandria, sentenza 05/06/2025, n. 329 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Alessandria |
| Numero : | 329 |
| Data del deposito : | 5 giugno 2025 |
Testo completo
R.G. n. 3236 /2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ALESSANDRIA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice Dott.ssa Margherita Pastorino, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento semplificato ex art. 281 decies e seguenti c.p.c. iscritto al n. 3236 /2023 R.G. promosso da:
), elettivamente domiciliata in VIA BANDELLO 18 Parte_1 C.F._1
TORTONA presso e nello studio dell'Avv. TAMBURELLI NICOLA , che la rappresenta e difende, giusta mandato in atti;
-PARTE RICORRENTE- contro
, (C.F. ), in persona dell'amministrazione OP P.VA condominiale pro tempore “ (nella persona del legale PA rappresentante pro tempore).
-PARTE RESISTENTE CONTUMACE-
Conclusioni di parte ricorrente: come da ricorso.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
Con ricorso ex art. 281 decies e ss. cpc, ritualmente notificato, parte ricorrente chiedeva l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“- condannare il “ ” di VI (AL), Via 1^ maggio n. 87, C.F. OP
, in persona dell'amministrazione condominiale pro tempore “ P.VA PA
(nella persona del legale rappresentante pro tempore), a comunicare alla ricorrente
[...]
1
- condannare il “ ” di VI (AL), Via 1^ maggio n. 87, C.F. OP
, in persona dell'amministrazione condominiale pro tempore “ P.VA PA
(nella persona del legale rappresentante pro tempore), ai sensi dell'art. 614 bis c.p.c., al
[...] pagamento in favore della ricorrente della somma di € 50,00 o della misura meglio vista per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione del provvedimento giudiziale emanato a seguito del presente ricorso.
- con vittoria delle spese di causa, compreso contributo forfettario 15%”.
Parte ricorrente allegava di essere creditrice nei confronti del convenuto della OP somma di euro 4.864,78, oltre interessi e spese, in forza del titolo esecutivo costituito dal decreto ingiuntivo n. 186 del 2022, munito di formula esecutiva in data 13 gennaio 2023, a seguito di concessione del decreto di esecutorietà emesso in data 10 gennaio 23; allegava ancora la ricorrente che era stata inviata in data 6 giugno 2023 al convenuto in persona dell'amministratore CP_1 pro tempore intimazione a mezzo pec a comunicare entro non oltre 8 giorni l'elenco nominativo dei condomini morosi e che tale comunicazione era rimasta priva di riscontro.
Parte ricorrente evidenziava che secondo l'orientamento prevalente delle corti di merito la domanda in questione andava rivolta nei confronti del condominio e non dell'amministratore e citava a tale proposito una pronuncia del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere n. 2850 del 2022.
Parte resistente, nonostante la regolarità e tempestività della notifica effettuata, non si costituiva in giudizio e, di conseguenza, all'udienza del 16.04.2024 il Giudice ne dichiarava la contumacia.
Alla successiva udienza di discussione del 06.05.2025 il Giudice tratteneva la causa in decisione a seguito della precisazione delle conclusioni di parte ricorrente e della discussione orale della causa.
*****
Nel merito la domanda di parte ricorrente è infondata deve essere rigettata per difetto di legittimazione passiva (rectius: titolarità passiva del rapporto controverso) del convenuto. CP_1
Sul punto si è recentemente espressa la Corte di Cassazione n. 1002/2025 che ha così statuito:
“L'obbligo di comunicare i dati dei condomini morosi (e la conseguente legittimazione passiva in caso di azione giudiziale) spetta all'amministratore in proprio, trattandosi di un dovere legale di cooperazione con i creditori funzionale al rispetto dell'ordine di escussione contemplato dal comma
2 2 dell'art. 63 disp. att. c.c., che è estraneo al rapporto di mandato intercorrente con il condominio e la cui violazione dà luogo, pertanto, a una responsabilità di tipo aquiliano.”.
Di particolare rilievo quanto indicato nella motivazione di tale pronuncia di legittimità che si condivide e qui si riporta (con sottolineature della scrivente): “..Con il secondo motivo di ricorso, deducendo la violazione e la falsa applicazione dell'art. 63 disp. att. c.c., si contesta che l'obbligo di comunicazione al creditore dei condomini morosi spetti all'amministratore del condominio in proprio e non quale rappresentante dell'ente in virtù del rapporto di mandato. Il ricorrente segnala, in relazione alla legittimazione passiva del soggetto obbligato, ai sensi dell'art. 63 disp. att. c.c.,
l'esistenza, nella giurisprudenza di merito, di orientamenti contrastanti tali da rendere necessario un intervento del giudice di legittimità.
Il motivo è infondato.
La Legge n. 220 del 2012, nel novellare l'art. 63 disp. att. c.p.c., ha previsto che l'amministratore è tenuto a comunicare ai creditori non ancora soddisfatti che lo interpellino i dati dei condomini morosi.
Il secondo comma dispone che i creditori non possono agire nei confronti degli obbligati in regola con i pagamenti, se non dopo l'escussione degli altri condomini.
L'art. 63, comma 2, disp. att. c.c. configura, in capo ai condomini che abbiano regolarmente pagato la loro quota di contribuzione alle spese condominiali, ed in favore del terzo che sia rimasto creditore, un'obbligazione sussidiaria ed eventuale, favorita dal beneficium excussionis, avente ad oggetto non l'intera prestazione imputabile al condominio ma le somme dovute dai morosi.
La Legge di Riforma del condominio ha recepito la natura parziaria delle obbligazioni del
Condominio, secondo la ricostruzione dogmatica operata da Cass., sez. un., 8 aprile 2008, n. 9148, nel senso che, in riferimento alle obbligazioni assunte dall'amministratore, o comunque, nell'interesse del condominio, nei confronti di terzi la responsabilità diretta dei condomini è retta dal criterio della parziarietà, per cui le obbligazioni assunte nell'interesse del condominio si imputano ai singoli componenti soltanto in proporzione delle rispettive quote.
Per le obbligazioni sorte dopo l'entrata in vigore della L. n. 220 del 2012, il debito sussidiario di garanzia del condomino solvente è, pertanto, subordinato alla preventiva escussione del moroso ed
è limitato alla rispettiva quota di quest'ultimo e non all'intero debito verso il terzo creditore (Cass., sez. II, 17/02/2023 n. 5043).
Agli effetti della disciplina dettata dai primi due commi dell'art. 63 disp. att. c.c., deve intendersi come condomino moroso il partecipante che non abbia versato all'amministratore la sua quota di
3 contribuzione alla spesa necessaria per il pagamento di quel creditore, mentre è "obbligato in regola con i pagamenti" il condomino che abbia adempiuto al pagamento della propria quota afferente alle medesime spese nelle mani dell'amministratore.
La lettura sistematica dei primi due commi dell'art. 63, disp. att. c.c. induce a concludere che il creditore, che voglia convenire uno o più dei singoli condomini, deve preliminarmente agire nei confronti dei condomini morosi, previa comunicazione dei dati da parte dell'amministratore.
In dottrina è stato evocato in dottrina lo strumento dell'azione surrogatoria che, ex art. 2900 c.c., consente ai terzi creditori di agire in luogo dell'amministratore inadempiente rispetto al proprio dovere di riscossione forzosa nei confronti dei condomini.
La questione di diritto posta dal motivo in esame riguarda il profilo della legittimazione passiva all'azione, in relazione alla quale la giurisprudenza di merito non ha dato una risposta univoca.
Secondo un indirizzo giurisprudenziale, l'obbligo di comunicazione previsto ultima parte del citato articolo 63 disp. att. c.c., comma 1, delinea un obbligo legale di cooperazione col terzo creditore che sarebbe posto direttamente in capo alla persona dell'amministratore, con la conseguenza che la legittimazione passiva deve ravvisarsi in capo alla persona dell'amministratore in proprio, il cui immotivato rifiuto risulta essere contrario al canone della buona fede.
Tale posizione è sostenuta, in via prevalente, da autorevole dottrina.
Un altro indirizzo giurisprudenziale muove dalla considerazione che il dovere di comunicazione dei condomini morosi da parte dell'amministratore di condominio è posto anche nell'interesse dei condomini in regola con i pagamenti, sicché l'adempimento di tale dovere rientra tra gli obblighi caratterizzanti il suo operato, che deve essere adempiuto con la diligenza del buon padre di famiglia
(art. 1176, comma 1, c.c.), in adempimento delle disposizioni di cui agli artt. 1130,1131 e 1135 c.c., rispetto alle quali l'amministratore risponde, a titolo di responsabilità contrattuale, ex art. 1218 c.c.; la legittimazione passiva farebbe capo al condominio, in persona dell'amministratore, essendo quest'ultimo soggetto obbligato esclusivamente in ragione della sua posizione di mandatario dell'ente di gestione.
Ad avviso del Collegio, la legittimazione passiva deve ravvisarsi in capo alla persona dell'amministratore in proprio.
Il contratto di amministrazione condominiale è un contratto tipico, non riconducibile alla prestazione d'opera intellettuale, regolato dagli artt. 1129 c.c. e 1131 c.c. e, solo in via residuale, dalle norme sul mandato, atteso che l'esercizio di tale attività non è subordinata, come richiesto dall'art. 2229
c.c., all'iscrizione in apposito albo o elenco;
in seguito all'entrata in vigore dell'art. 71 - bis disp. att.
4 c.c., introdotto dalla L. n. 220 del 2012, l'esercizio dell'attività di amministratore del condominio è subordinata al possesso di determinati requisiti di professionalità e onorabilità.
Tale contratto rientra nell'ambito delle professioni non organizzate in ordini o collegi, di cui alla L.
14 gennaio 2013, n. 4.
Sempre la dottrina ha evidenziato come l'amministratore di condominio non necessariamente agisce sempre nell'interesse dei condòmini, ma talora addirittura in contrasto con essi. A titolo esemplificativo, si richiama l'art. 1129, comma 9 c.c., il quale stabilisce che - salva l'espressa dispensa assembleare - l'amministratore è tenuto ad agire per la riscossione forzosa delle somme dovute dagli obbligati entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio nel quale il credito esigibile è compreso;
analogamente, l'art. 1131 c.c. dispone che l'amministratore può agire in giudizio contro i condòmini e contro i terzi.
In tale quadro normativo si pone l'art. 63 disp. att. c.c., che autorizza l'amministratore ad ottenere un decreto ingiuntivo nei confronti dei condòmini morosi senza bisogno di autorizzazione assembleare ed impone al medesimo di fornire ai creditori insoddisfatti che lo interpellino - quindi a soggetti addirittura estranei alla compagine condominiale - i dati dei condòmini morosi.
Tale obbligo esula dagli obblighi interni al rapporto di mandato corrente tra amministratore e condomini, visto che l'amministratore è tenuto a fornire a un soggetto estraneo i nomi dei suoi stessi mandanti;
esso è espressione di un obbligo legale di cooperazione col terzo creditore posto direttamente in capo alla persona dell'amministratore e non costituisce affatto adempimento o incombenza finalizzata all'attuazione del programma obbligatorio corrente con il condominio, alla stregua del contratto di amministrazione.
L'obbligo di comunicazione previsto dal primo comma dell'art. 63 delle disp. att. c.c. è solo funzionale al rispetto da parte dei creditori dell'obbligo, fissato dal secondo comma della disposizione, di agire nei confronti dei condomini in regola con i pagamenti solo dopo avere inutilmente aggredito i condomini morosi.
Si tratta di un obbligo derivante dalla legge e gravante sull'amministratore in proprio e non quale amministratore del condominio, la cui violazione integra un'ipotesi di responsabilità aquiliana.
Il ritardo dell'amministratore nella comunicazione al terzo creditore dei dati dei condomini morosi
è, infatti, potenzialmente idoneo a causare un danno allo stesso creditore, per via del rallentamento provocato alla realizzazione coattiva delle sue ragioni.
Mentre, in qualità di rappresentante del condominio, gli effetti dell'attività dell'amministratore che pone in essere nello svolgimento del suo incarico sono imputabili direttamente al , con CP_1
5 riferimento alla comunicazione dei nominativi dei condomini morosi, l'amministratore è destinatario di un comando fissato dalla legge a tutela dei creditori del condominio.
Ne consegue che legittimato passivo nell'azione di condanna alla comunicazione dei dati dei morosi
è l'amministratore in proprio e non il in persona dell'amministratore. CP_1
Poiché la consegna dei dati dei morosi al terzo creditore non rientra tra le attribuzioni dispositive ed i poteri rappresentativi dell'amministratore riferibili al condominio alla luce degli artt. 1130 e
1131 c.c., dall'omessa o intempestiva esecuzione di essa non può ridondare alcuna responsabilità ricadente nella sfera giuridica del , e la conseguente condanna deve essere emessa in CP_1 danno dell'amministratore in proprio.
La sentenza impugnata ha correttamente affermato che, in tema di condominio negli edifici, la domanda volta a conseguire l'ordine di comunicare al creditore non soddisfatto i dati dei condomini morosi, ai sensi dell'art. 63, comma 1, disp. att. c.c., deve essere rivolta nei confronti dell'amministratore, e non del , trattandosi di obbligo posto dalla legge CP_1 all'amministratore del condominio in proprio.
Il ricorso deve, pertanto, essere rigettato. …”.
Ebbene, si ritiene di aderire proprio a tale orientamento espresso dalla recentissima Corte di
Cassazione appena sopra citata.
Ne consegue come la domanda della ricorrente vada rigettata in quanto proposta nei confronti del
Condominio e non nei confronti dell'amministratore di condominio in proprio, unico soggetto titolare passivo dell'azione proposta da parte ricorrente.
Nulla sulla spese, stante la contumacia di parte resistente;
spese di lite che, atteso il contrasto giurisprudenziale sorto, avrebbero potuto in ogni caso essere compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, respinta ogni ulteriore domanda, istanza ed eccezione, così provvede:
1. Rigetta le domande di parte ricorrente;
6 2. Nulla sulle spese di lite.
Alessandria, 31/05/2025
Il Giudice
Dott.ssa Margherita Pastorino
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