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Sentenza 2 aprile 2025
Sentenza 2 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 02/04/2025, n. 1157 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 1157 |
| Data del deposito : | 2 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1895/2024
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
03 Terza sezione CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 1895/2024 tra
Parte_1
ATTORE/I
e
Controparte_1
CONVENUTO/I
TERZO CHIAMATO
INTERVENUTO
Oggi 2 aprile 2025 ad ore 9.00 innanzi al dott. Mario Ferreri, viste le note depositate dai procuratori delle parti il Giudice pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c..
Il Giudice
dott. Mario Ferreri
pagina 1 di 8 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
03 Terza sezione CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Mario Ferreri ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1895/2024 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio Parte_1 P.IVA_1 dell'avv. LARESE SILVIA e dell'avv. BRIZZI FRANCESCO ( ) ; , C.F._1 elettivamente domiciliato in VIALE GRAMSCI 66 50132 FIRENZEpresso il difensore avv. LARESE
SILVIA
ATTORE/I contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CARDINALE Controparte_1 P.IVA_2 ANDREA e dell'avv. , elettivamente domiciliato in viale Don Minzoni 50129 FIRENZEpresso il difensore avv. CARDINALE ANDREA
CONVENUTO/I
TERZO CHIAMATO
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da rispettive note conclusionali .
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato, la società Parte_2
formula opposizione al decreto ingiuntivo n.64/2024 emesso
[...]
dal Tribunale di Firenze in favore della società Controparte_1
che ha intimato il pagamento della somma pari ad euro 14.105,06, oltre interessi come da domanda e spese della procedura di ingiunzione, liquidate in € 567,00 per onorari, in € 145,50 per esborsi, oltre il 15 % per spese generali, i.v.a. e c.p.a. ed oltre alle pagina 2 di 8 successive occorrende e chiede “con riserva di deduzioni e produzioni istruttorie nei termini e nei modi di legge, voglia l'Ill.mo Tribunale di Firenze dichiarare invalido
e/o nullo e/o inefficace il Lodo arbitrale pronunciato nel procedimento di arbitrato irrituale n. 3/2022 della Camera arbitrale di Firenze e revocare il decreto ingiuntivo opposto n. 64/2024 del 3 gennaio 2024 – R.G. n. 14475/2023 e respingere ogni domanda avanzata dalla società nei confronti della Controparte_1
società . Con vittoria delle spese di causa”. Parte_1 Parte_2
La vicenda trae origine dalla cessione di ramo di azienda, con riserva di proprietà, operata dalla (opposta) alla (opponente), Controparte_1 Parte_1
avente ad oggetto con attività di commercio al dettaglio di occhiali, materiale ottico ed accessori. Nel suddetto contratto era stato previsto che parte venditrice usufruisse del contratto di locazione ad uso commerciale in essere tra il signor , Persona_1
locatore, e la società , conduttore, in relazione al quale vi era Controparte_1
stato un deposito cauzionale non imputabile in conto pigioni di euro 28.500,00 costituito con fideiussione bancaria revolving, che parte acquirente si è espressamente impegnata a sostituire entro 30 giorni dalla stipula del contratto di cessione di ramo di azienda (26 gennaio 2018). Trascorso un anno e mezzo dalla cessione del ramo di azienda la si vedeva recapitare una lettera da parte della Parte_1 [...]
con la quale le veniva richiesto di: provvedere alla stipula della Controparte_1
fideiussione bancaria di cui al paragrafo precedente;
disporre il pagamento in favore della della somma di euro 1.135,00 a titolo di risarcimento del danno subito CP_1
per non avere la opponente provveduto alla sostituzione della suddetta fideiussione nel termine di trenta giorni previsto dal contratto di cessione di ramo di azienda.
Assume parte opponente di avere replicato rendendosi immediatamente disponibile alla sostituzione della fideiussione in questione, evidenziando come fosse previamente necessario munirsi del consenso del proprietario dell'immobile locato. In ragione della clausola compromissoria di arbitrato irrituale, contenuta all'art. 13 del contratto di cessione in argomento, in data 7/11/2022 la società opposta ha depositato domanda di arbitrato presso la Camera Arbitrale di Firenze, al fine di ottenere l'accertamento dell'inadempimento e la condanna al risarcimento del danno. All'esito del pagina 3 di 8 procedimento arbitrale, il Collegio ha deciso con lodo irrituale “- accertato
l'inadempimento della società al contratto di Parte_1 Parte_2
cessione di ramo d'azienda con riserva di proprietà del 28 gennaio 2018, nella parte in cui si prevede il suo impegno a sostituire la fideiussione bancaria prestata in favore del Sig. quale locatore del fondo commerciale sito in Firenze, via Persona_1
Calzaiuoli n. 91/R; per l'effetto - condanna la società Parte_3
ad adempiere immediatamente a suddetto contratto;
- condanna la società
[...] [...]
al pagamento per ogni giorno di ritardo Parte_3 nell'adempimento di quanto sopra (da calcolare a partire dalla data di deposito del presente lodo) della somma di € 50,00 in favore della - Controparte_1
condanna la società al risarcimento dei Parte_1 Parte_2
danni patiti dalla e consistenti nei costi bancari mensili, Controparte_1
dal 25 febbraio 2018 all'effettivo soddisfo, dovuti per il mantenimento di suddetta fideiussione, per l'importo al marzo 2023 di €2.850,00, oltre interessi al tasso legale dal 25 febbraio 2018 e rivalutazione in base agli indici ISTAT dalla medesima data al soddisfo;
- condanna al pagamento delle Parte_3
spese di difesa, quantificate in €1.500,00; - condanna Parte_3
al pagamento delle spese di procedimento, come determinate dal Consiglio
[...]
Arbitrale (e pari a €10.400,00, cap compreso quale compenso per il Collegio
Arbitrale; €80,00 quale rimborso spese per l'acquisto di marche da bollo;
€1.000,00 quale compenso per la Segreteria della Camera Arbitrale – il tutto oltre IVA – ed
€32,00 per la Camera Arbitrale, per l'acquisto di n. 2 marche da bollo per i verbali di udienza)”.
Sulla scorta di tale giudizio, la opposta ha agito con giudizio monitorio nei confronti della odierna opponente ottenendo il decreto ingiuntivo per cui è opposizione. In questa sede la opponente ha rilevato che il Collegio arbitrale ha omesso di considerare che l'odierna opponente si fosse resa disponibile alla sostituzione della fideiussione previo ottenimento del consenso del proprietario dell'immobile; la violazione del principio del contraddittorio;
violazione dell'art. 808 ter n.4 c.p.cc., nella parte in cui la decisione assunta non ha rispettato le regole imposte per la validità del lodo stesso,
pagina 4 di 8 cioè il Regolamento della Camera di Commercio;
erroneità del decreto ingiuntivo in merito alla quantificazione delle somme dovute per il rimborso per gli importi già corrisposti dalla a titolo di rimborso per le spese della procedura arbitrale;
CP_1
***
La società si è costituita nel presente giudizio, ha Controparte_1 contestato tutte le argomentazioni dedotte e ha chiesto “In via preliminare, considerato che l'opposizione non è basata su prova scritta o di pronta soluzione, concedere la provvisoria esecutività ex art. 648 c.p.c. del Decreto Ingiuntivo n.
64/2024 del 3/1/2024, emesso dal Tribunale di Firenze, dott. Luca MINNITI, comunicato in pari data e notificato a mezzo PEC in data 3/1/2024; Nel merito, rigettare l'opposizione al detto Decreto Ingiuntivo perché integralmente infondata in fatto ed in diritto per i motivi tutti dedotti nel corpo del presente atto e segnatamente essendo del tutto inammissibili i motivi di impugnazione del Lodo Arbitrale Irrituale emesso in data 1/12/2023 espressi da controparte nel proprio atto di opposizione e per
l'effetto confermare integralmente il Decreto Ingiuntivo n. 64/2024 del 3/1/2024, emesso dal Tribunale di Firenze, dott. Luca MINNITI, comunicato in pari data e notificato a mezzo PEC in data 3/1/2024; Nel merito, in via di mero subordine, condannare comunque, per i motivi tutti di cui al presente atto e di cui al Ricorso per
Ingiunzione presentato, la , al Parte_3 pagamento della somma di € 14.105,06 in favore della Controparte_1
oltre interessi all'effettivo soddisfo anche ex art. 1284 ultimo comma c.c. dalla
[...]
data di deposito del Ricorso per Ingiunzione, per i motivi tutti indicati nel corpo del presente atto e del Ricorso richiamato, ovvero la diversa risultante dall'espletanda istruttoria, se del caso anche in via equitativa. In ogni caso, con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente giudizio oltre IVA e C.P.A. come per legge”.
"... Ad avviso della giurisprudenza di legittimità, “posto che sia l'arbitrato rituale che quello irrituale hanno natura privata, la differenza tra l'uno e l'altro tipo di arbitrato non può imperniarsi sul rilievo che con il primo le parti abbiano demandato agli arbitri pagina 5 di 8 una funzione sostitutiva di quella del giudice, ma va ravvisata nel fatto che, nell'arbitrato rituale, le parti vogliono che si pervenga ad un lodo suscettibile di essere reso esecutivo e di produrre gli effetti di cui all'art. 825 cod. proc. civ., con l'osservanza delle regole del procedimento arbitrale, mentre nell'arbitrato irrituale esse intendono affidare all'arbitro (o agli arbitri) la soluzione di controversie (insorte o che possano insorgere in relazione a determinati rapporti giuridici) soltanto attraverso lo strumento negoziale, mediante una composizione amichevole o un negozio di accertamento riconducibile alla volontà delle parti stesse, le quali si impegnano a considerare la decisione degli arbitri come espressione della loro volontà” (cfr. Cass. civ. Sez. II Sent., 12/10/2009, n. 21585 (rv. 609937); civ. Sez. I Sent., 02/07/2007, n.
14972 (rv. 598048); Cass. civ. Sez. I, 10/11/2006, n. 24059 (rv. 592722).
Nella specie deve ritenersi che il lodo arbitrale ha natura irrituale.
Ebbene, ai sensi dell'art. 808 ter c.p.c., avverso il lodo irrituale - avente valore negoziale - può essere proposta impugnazione innanzi al giudice ordinario solo per i motivi espressamente indicati all'art. 808 ter c.p.c. o ne può essere chiesto l'annullamento per vizi del consenso (### Cass. Civ., Sez. II, Sentenza n. 15665 del
11/06/2019, Rv. 655651).
Sul punto, la giurisprudenza di legittimità è chiara nell'affermare che “il lodo arbitrale irrituale è impugnabile solo per i vizi che possono vulnerare ogni manifestazione di volontà negoziale, come l'errore, la violenza, il dolo e l'incapacità delle parti che hanno conferito l'incarico, o dell'arbitro stesso: in particolare, l'errore rilevante è solo quello attinente alla formazione della volontà degli arbitri, che si configura quando questi abbiano avuto una falsa rappresentazione della realtà per non aver preso visione degli elementi della controversia o per averne supposti altri inesistenti, ovvero per aver dato come contestati fatti pacifici o viceversa, mentre è preclusa ogni impugnativa per errori di diritto, sia in ordine alla valutazione delle prove che in riferimento alla idoneità della decisione adottata a comporre la controversia” (cfr. ex multis in motivazione Cassazione civile sez. I, 06/02/2009, n. 2988; Cass. Civ. n. 22374/2006,
18577/2004, 16049/2004, 13114/2004, 932/2004, 3614/2004, 7654/2003, 11678/2001,
2741/1998, 2802/1995, 579/1993, 12725/1992).
pagina 6 di 8 Nel caso di specie, siffatta impugnativa non è stata proposta da parte della parte opponente, che non ha chiesto l'annullamento del lodo per uno dei motivi previsti dall'art. 808 ter c.p.c. o per vizio del consenso.
Ne deriva che, in assenza di tempestiva impugnazione davanti all'' autorità giudiziaria competente, le doglianze di nullità del lodo non possono trovare ingresso nell'odierno giudizio.
Ma a tutto voler concedere, l'eccezione di nullità del lodo per difetto di motivazione non è comunque fondata.
Gli arbitri hanno, infatti, sufficientemente motivato le ragioni della loro decisione, posto che gli stessi hanno ”accertato l'inadempimento della società Parte_1 di al contratto di cessione di ramo d'azienda con riserva di
[...] Parte_2
proprietà del 28 gennaio 2018, nella parte in cui si prevede il suo impegno a sostituire la fideiussione bancaria prestata in favore del Sig. quale locatore Persona_1
del fondo commerciale sito in Firenze, via Calzaiuoli n. 91/R; per l'effetto - condanna la società ad adempiere immediatamente a Parte_3
suddetto contratto;
- condanna la società al Parte_3
pagamento per ogni giorno di ritardo nell'adempimento di quanto sopra (da calcolare
a partire dalla data di deposito del presente lodo) della somma di € 50,00 in favore della - condanna la società Controparte_1 Parte_1
al risarcimento dei danni patiti dalla e Parte_2 Controparte_1
consistenti nei costi bancari mensili, dal 25 febbraio 2018 all'effettivo soddisfo, dovuti per il mantenimento di suddetta fideiussione, per l'importo al marzo 2023 di
€2.850,00, oltre interessi al tasso legale dal 25 febbraio 2018 e rivalutazione in base agli indici ISTAT dalla medesima data al soddisfo;
- condanna Parte_3
al pagamento delle spese di difesa, quantificate in €1.500,00; -
[...]
condanna al pagamento delle spese di Parte_3 procedimento, come determinate dal Consiglio Arbitrale (e pari a €10.400,00, cap compreso quale compenso per il Collegio Arbitrale;
€80,00 quale rimborso spese per
l'acquisto di marche da bollo;
€1.000,00 quale compenso per la Segreteria della
pagina 7 di 8 Camera Arbitrale – il tutto oltre IVA – ed €32,00 per la Camera Arbitrale, per
l'acquisto di n. 2 marche da bollo per i verbali di udienza)”.
Risulta sufficientemente specificato le argomentazioni di diritto e di fatto in forza delle quali gli arbitri siano pervenuti alla loro decisione .
In conclusione, l'opposizione è infondata e va rigettata.
Le spese di lite seguono la soccombenza, e devono essere poste a carico dell'opponente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Firenze definitivamente pronunciando, ogni contraria eccezione e istanza disattesa o assorbita, così provvede:
rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo n. 64/2024 emesso dal Tribunale di Firenze che dichiara esecutivo;
- condanna parte opponente al pagamento delle spese di lite in favore di parte opposta che liquida in complessivi euro 1.800,00 oltre spese generali ed accessori di legge.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata alle ore 15.30 mediante allegazione al verbale.
Firenze, 2 aprile 2025
Il Giudice dott. Mario Ferreri
pagina 8 di 8
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
03 Terza sezione CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 1895/2024 tra
Parte_1
ATTORE/I
e
Controparte_1
CONVENUTO/I
TERZO CHIAMATO
INTERVENUTO
Oggi 2 aprile 2025 ad ore 9.00 innanzi al dott. Mario Ferreri, viste le note depositate dai procuratori delle parti il Giudice pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c..
Il Giudice
dott. Mario Ferreri
pagina 1 di 8 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
03 Terza sezione CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Mario Ferreri ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1895/2024 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio Parte_1 P.IVA_1 dell'avv. LARESE SILVIA e dell'avv. BRIZZI FRANCESCO ( ) ; , C.F._1 elettivamente domiciliato in VIALE GRAMSCI 66 50132 FIRENZEpresso il difensore avv. LARESE
SILVIA
ATTORE/I contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CARDINALE Controparte_1 P.IVA_2 ANDREA e dell'avv. , elettivamente domiciliato in viale Don Minzoni 50129 FIRENZEpresso il difensore avv. CARDINALE ANDREA
CONVENUTO/I
TERZO CHIAMATO
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da rispettive note conclusionali .
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato, la società Parte_2
formula opposizione al decreto ingiuntivo n.64/2024 emesso
[...]
dal Tribunale di Firenze in favore della società Controparte_1
che ha intimato il pagamento della somma pari ad euro 14.105,06, oltre interessi come da domanda e spese della procedura di ingiunzione, liquidate in € 567,00 per onorari, in € 145,50 per esborsi, oltre il 15 % per spese generali, i.v.a. e c.p.a. ed oltre alle pagina 2 di 8 successive occorrende e chiede “con riserva di deduzioni e produzioni istruttorie nei termini e nei modi di legge, voglia l'Ill.mo Tribunale di Firenze dichiarare invalido
e/o nullo e/o inefficace il Lodo arbitrale pronunciato nel procedimento di arbitrato irrituale n. 3/2022 della Camera arbitrale di Firenze e revocare il decreto ingiuntivo opposto n. 64/2024 del 3 gennaio 2024 – R.G. n. 14475/2023 e respingere ogni domanda avanzata dalla società nei confronti della Controparte_1
società . Con vittoria delle spese di causa”. Parte_1 Parte_2
La vicenda trae origine dalla cessione di ramo di azienda, con riserva di proprietà, operata dalla (opposta) alla (opponente), Controparte_1 Parte_1
avente ad oggetto con attività di commercio al dettaglio di occhiali, materiale ottico ed accessori. Nel suddetto contratto era stato previsto che parte venditrice usufruisse del contratto di locazione ad uso commerciale in essere tra il signor , Persona_1
locatore, e la società , conduttore, in relazione al quale vi era Controparte_1
stato un deposito cauzionale non imputabile in conto pigioni di euro 28.500,00 costituito con fideiussione bancaria revolving, che parte acquirente si è espressamente impegnata a sostituire entro 30 giorni dalla stipula del contratto di cessione di ramo di azienda (26 gennaio 2018). Trascorso un anno e mezzo dalla cessione del ramo di azienda la si vedeva recapitare una lettera da parte della Parte_1 [...]
con la quale le veniva richiesto di: provvedere alla stipula della Controparte_1
fideiussione bancaria di cui al paragrafo precedente;
disporre il pagamento in favore della della somma di euro 1.135,00 a titolo di risarcimento del danno subito CP_1
per non avere la opponente provveduto alla sostituzione della suddetta fideiussione nel termine di trenta giorni previsto dal contratto di cessione di ramo di azienda.
Assume parte opponente di avere replicato rendendosi immediatamente disponibile alla sostituzione della fideiussione in questione, evidenziando come fosse previamente necessario munirsi del consenso del proprietario dell'immobile locato. In ragione della clausola compromissoria di arbitrato irrituale, contenuta all'art. 13 del contratto di cessione in argomento, in data 7/11/2022 la società opposta ha depositato domanda di arbitrato presso la Camera Arbitrale di Firenze, al fine di ottenere l'accertamento dell'inadempimento e la condanna al risarcimento del danno. All'esito del pagina 3 di 8 procedimento arbitrale, il Collegio ha deciso con lodo irrituale “- accertato
l'inadempimento della società al contratto di Parte_1 Parte_2
cessione di ramo d'azienda con riserva di proprietà del 28 gennaio 2018, nella parte in cui si prevede il suo impegno a sostituire la fideiussione bancaria prestata in favore del Sig. quale locatore del fondo commerciale sito in Firenze, via Persona_1
Calzaiuoli n. 91/R; per l'effetto - condanna la società Parte_3
ad adempiere immediatamente a suddetto contratto;
- condanna la società
[...] [...]
al pagamento per ogni giorno di ritardo Parte_3 nell'adempimento di quanto sopra (da calcolare a partire dalla data di deposito del presente lodo) della somma di € 50,00 in favore della - Controparte_1
condanna la società al risarcimento dei Parte_1 Parte_2
danni patiti dalla e consistenti nei costi bancari mensili, Controparte_1
dal 25 febbraio 2018 all'effettivo soddisfo, dovuti per il mantenimento di suddetta fideiussione, per l'importo al marzo 2023 di €2.850,00, oltre interessi al tasso legale dal 25 febbraio 2018 e rivalutazione in base agli indici ISTAT dalla medesima data al soddisfo;
- condanna al pagamento delle Parte_3
spese di difesa, quantificate in €1.500,00; - condanna Parte_3
al pagamento delle spese di procedimento, come determinate dal Consiglio
[...]
Arbitrale (e pari a €10.400,00, cap compreso quale compenso per il Collegio
Arbitrale; €80,00 quale rimborso spese per l'acquisto di marche da bollo;
€1.000,00 quale compenso per la Segreteria della Camera Arbitrale – il tutto oltre IVA – ed
€32,00 per la Camera Arbitrale, per l'acquisto di n. 2 marche da bollo per i verbali di udienza)”.
Sulla scorta di tale giudizio, la opposta ha agito con giudizio monitorio nei confronti della odierna opponente ottenendo il decreto ingiuntivo per cui è opposizione. In questa sede la opponente ha rilevato che il Collegio arbitrale ha omesso di considerare che l'odierna opponente si fosse resa disponibile alla sostituzione della fideiussione previo ottenimento del consenso del proprietario dell'immobile; la violazione del principio del contraddittorio;
violazione dell'art. 808 ter n.4 c.p.cc., nella parte in cui la decisione assunta non ha rispettato le regole imposte per la validità del lodo stesso,
pagina 4 di 8 cioè il Regolamento della Camera di Commercio;
erroneità del decreto ingiuntivo in merito alla quantificazione delle somme dovute per il rimborso per gli importi già corrisposti dalla a titolo di rimborso per le spese della procedura arbitrale;
CP_1
***
La società si è costituita nel presente giudizio, ha Controparte_1 contestato tutte le argomentazioni dedotte e ha chiesto “In via preliminare, considerato che l'opposizione non è basata su prova scritta o di pronta soluzione, concedere la provvisoria esecutività ex art. 648 c.p.c. del Decreto Ingiuntivo n.
64/2024 del 3/1/2024, emesso dal Tribunale di Firenze, dott. Luca MINNITI, comunicato in pari data e notificato a mezzo PEC in data 3/1/2024; Nel merito, rigettare l'opposizione al detto Decreto Ingiuntivo perché integralmente infondata in fatto ed in diritto per i motivi tutti dedotti nel corpo del presente atto e segnatamente essendo del tutto inammissibili i motivi di impugnazione del Lodo Arbitrale Irrituale emesso in data 1/12/2023 espressi da controparte nel proprio atto di opposizione e per
l'effetto confermare integralmente il Decreto Ingiuntivo n. 64/2024 del 3/1/2024, emesso dal Tribunale di Firenze, dott. Luca MINNITI, comunicato in pari data e notificato a mezzo PEC in data 3/1/2024; Nel merito, in via di mero subordine, condannare comunque, per i motivi tutti di cui al presente atto e di cui al Ricorso per
Ingiunzione presentato, la , al Parte_3 pagamento della somma di € 14.105,06 in favore della Controparte_1
oltre interessi all'effettivo soddisfo anche ex art. 1284 ultimo comma c.c. dalla
[...]
data di deposito del Ricorso per Ingiunzione, per i motivi tutti indicati nel corpo del presente atto e del Ricorso richiamato, ovvero la diversa risultante dall'espletanda istruttoria, se del caso anche in via equitativa. In ogni caso, con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente giudizio oltre IVA e C.P.A. come per legge”.
"... Ad avviso della giurisprudenza di legittimità, “posto che sia l'arbitrato rituale che quello irrituale hanno natura privata, la differenza tra l'uno e l'altro tipo di arbitrato non può imperniarsi sul rilievo che con il primo le parti abbiano demandato agli arbitri pagina 5 di 8 una funzione sostitutiva di quella del giudice, ma va ravvisata nel fatto che, nell'arbitrato rituale, le parti vogliono che si pervenga ad un lodo suscettibile di essere reso esecutivo e di produrre gli effetti di cui all'art. 825 cod. proc. civ., con l'osservanza delle regole del procedimento arbitrale, mentre nell'arbitrato irrituale esse intendono affidare all'arbitro (o agli arbitri) la soluzione di controversie (insorte o che possano insorgere in relazione a determinati rapporti giuridici) soltanto attraverso lo strumento negoziale, mediante una composizione amichevole o un negozio di accertamento riconducibile alla volontà delle parti stesse, le quali si impegnano a considerare la decisione degli arbitri come espressione della loro volontà” (cfr. Cass. civ. Sez. II Sent., 12/10/2009, n. 21585 (rv. 609937); civ. Sez. I Sent., 02/07/2007, n.
14972 (rv. 598048); Cass. civ. Sez. I, 10/11/2006, n. 24059 (rv. 592722).
Nella specie deve ritenersi che il lodo arbitrale ha natura irrituale.
Ebbene, ai sensi dell'art. 808 ter c.p.c., avverso il lodo irrituale - avente valore negoziale - può essere proposta impugnazione innanzi al giudice ordinario solo per i motivi espressamente indicati all'art. 808 ter c.p.c. o ne può essere chiesto l'annullamento per vizi del consenso (### Cass. Civ., Sez. II, Sentenza n. 15665 del
11/06/2019, Rv. 655651).
Sul punto, la giurisprudenza di legittimità è chiara nell'affermare che “il lodo arbitrale irrituale è impugnabile solo per i vizi che possono vulnerare ogni manifestazione di volontà negoziale, come l'errore, la violenza, il dolo e l'incapacità delle parti che hanno conferito l'incarico, o dell'arbitro stesso: in particolare, l'errore rilevante è solo quello attinente alla formazione della volontà degli arbitri, che si configura quando questi abbiano avuto una falsa rappresentazione della realtà per non aver preso visione degli elementi della controversia o per averne supposti altri inesistenti, ovvero per aver dato come contestati fatti pacifici o viceversa, mentre è preclusa ogni impugnativa per errori di diritto, sia in ordine alla valutazione delle prove che in riferimento alla idoneità della decisione adottata a comporre la controversia” (cfr. ex multis in motivazione Cassazione civile sez. I, 06/02/2009, n. 2988; Cass. Civ. n. 22374/2006,
18577/2004, 16049/2004, 13114/2004, 932/2004, 3614/2004, 7654/2003, 11678/2001,
2741/1998, 2802/1995, 579/1993, 12725/1992).
pagina 6 di 8 Nel caso di specie, siffatta impugnativa non è stata proposta da parte della parte opponente, che non ha chiesto l'annullamento del lodo per uno dei motivi previsti dall'art. 808 ter c.p.c. o per vizio del consenso.
Ne deriva che, in assenza di tempestiva impugnazione davanti all'' autorità giudiziaria competente, le doglianze di nullità del lodo non possono trovare ingresso nell'odierno giudizio.
Ma a tutto voler concedere, l'eccezione di nullità del lodo per difetto di motivazione non è comunque fondata.
Gli arbitri hanno, infatti, sufficientemente motivato le ragioni della loro decisione, posto che gli stessi hanno ”accertato l'inadempimento della società Parte_1 di al contratto di cessione di ramo d'azienda con riserva di
[...] Parte_2
proprietà del 28 gennaio 2018, nella parte in cui si prevede il suo impegno a sostituire la fideiussione bancaria prestata in favore del Sig. quale locatore Persona_1
del fondo commerciale sito in Firenze, via Calzaiuoli n. 91/R; per l'effetto - condanna la società ad adempiere immediatamente a Parte_3
suddetto contratto;
- condanna la società al Parte_3
pagamento per ogni giorno di ritardo nell'adempimento di quanto sopra (da calcolare
a partire dalla data di deposito del presente lodo) della somma di € 50,00 in favore della - condanna la società Controparte_1 Parte_1
al risarcimento dei danni patiti dalla e Parte_2 Controparte_1
consistenti nei costi bancari mensili, dal 25 febbraio 2018 all'effettivo soddisfo, dovuti per il mantenimento di suddetta fideiussione, per l'importo al marzo 2023 di
€2.850,00, oltre interessi al tasso legale dal 25 febbraio 2018 e rivalutazione in base agli indici ISTAT dalla medesima data al soddisfo;
- condanna Parte_3
al pagamento delle spese di difesa, quantificate in €1.500,00; -
[...]
condanna al pagamento delle spese di Parte_3 procedimento, come determinate dal Consiglio Arbitrale (e pari a €10.400,00, cap compreso quale compenso per il Collegio Arbitrale;
€80,00 quale rimborso spese per
l'acquisto di marche da bollo;
€1.000,00 quale compenso per la Segreteria della
pagina 7 di 8 Camera Arbitrale – il tutto oltre IVA – ed €32,00 per la Camera Arbitrale, per
l'acquisto di n. 2 marche da bollo per i verbali di udienza)”.
Risulta sufficientemente specificato le argomentazioni di diritto e di fatto in forza delle quali gli arbitri siano pervenuti alla loro decisione .
In conclusione, l'opposizione è infondata e va rigettata.
Le spese di lite seguono la soccombenza, e devono essere poste a carico dell'opponente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Firenze definitivamente pronunciando, ogni contraria eccezione e istanza disattesa o assorbita, così provvede:
rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo n. 64/2024 emesso dal Tribunale di Firenze che dichiara esecutivo;
- condanna parte opponente al pagamento delle spese di lite in favore di parte opposta che liquida in complessivi euro 1.800,00 oltre spese generali ed accessori di legge.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata alle ore 15.30 mediante allegazione al verbale.
Firenze, 2 aprile 2025
Il Giudice dott. Mario Ferreri
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