TRIB
Sentenza 27 gennaio 2025
Sentenza 27 gennaio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. L'Aquila, sentenza 27/01/2025, n. 23 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. L'Aquila |
| Numero : | 23 |
| Data del deposito : | 27 gennaio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 1835/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI L'AQUILA
Sezione specializzata in materia d'immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'UE
IN COMPOSIZIONE MONOCRATICA
* * * * * * *
Il Giudice, dott.ssa Elvira Buzzelli, all'esito dell'udienza del 20.01.2025, celebrata mediante deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., deposita la seguente
SENTENZA emessa ai sensi degli artt. 281 sexies, comma III e 127 ter c.p.c., nella causa civile iscritta al n.
1835 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2023 - fascicolo assegnato in data
11.09.2024 - discussa, in data 20.01.2025, tramite il deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza;
TRA nato in [...] in data [...], Parte_1 Parte_2 nata in [...] in data [...], quest'ultima in proprio e nella qualità di
[...]
esercente la responsabilità genitoriale, unitamente a Parte_3
, sulla figlia minore , nata negli Stati Uniti
[...] Persona_1
d'America in data 18.08.2020, nato in [...] in data [...], Parte_4
nata in [...] in data [...], Parte_5 Parte_6 nata in [...] in data [...], quest'ultima in proprio e nella qualità di
[...]
esercente la responsabilità genitoriale, unitamente a , sui figli minori CP_1
, nato in [...] in data [...] ed Persona_2 [...]
, nata in [...] in data [...], tutti elettivamente domiciliati a Persona_3
1 Roma, Via Crescenzio n. 76, presso lo studio dell'Avv. Carmelo Ciancio che li rappresenta e difende in virtù di procura in calce al ricorso;
Parte ricorrente
E
, in persona del legale rappresentante pro tempore; Controparte_2
Parte resistente
Ricorso comunicato ex artt. 70, comma 1, n. 3 e 71 c.p.c. al Pubblico Ministero presso la
Procura della Repubblica, SEDE, in data 17.10.2023.
OGGETTO: ricorso ex artt. 19 bis D. Lgs. 150/2011 e 281 undecies c.p.c. per il riconoscimento dello status di cittadinanza iure sanguinis.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
La parte ricorrente concludeva come da note scritte depositate in sostituzione dell'udienza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 25.09.2023, Parte_1 Parte_2 quest'ultima in proprio e nella qualità di esercente la responsabilità genitoriale, unitamente a sulla figlia minore , Parte_3 Persona_1 Pt_4
quest'ultima in proprio e nella qualità di
[...] Parte_5 Parte_6
esercente la responsabilità genitoriale, unitamente a , sui figli minori CP_1 [...]
ed , ai sensi degli artt. 19 bis D. Lgs. Persona_2 Parte_7
150/2011 e 281 undecies c.p.c., l'intestato Tribunale nei confronti del al Controparte_2
fine di sentir accertare e dichiarare il diritto dei ricorrenti al riconoscimento in loro favore dello status di cittadini italiani, con conseguente ordine giudiziale di trascrizione della presente pronuncia presso i registri dello stato civile.
A sostegno della loro domanda, i ricorrenti hanno allegato di essere discendenti in linea retta di
(si assume, ai fini che qui ci interessano, il nome risultante dal certificato di Persona_4
nascita di cui al doc. n. 1 indice del fascicolo di parte ricorrente), avo cittadino italiano, nato in
Italia, a Lanciano (CH), in data 15.10.1857, emigrato in Brasile in data non conosciuta e che quest'ultimo e i suoi discendenti non hanno mai perso siffatto status giuridico.
2 Pur essendo nato in [...] quando tale Regione faceva ancora parte del Persona_4
Regno delle Due Sicilie, esso acquisì la cittadinanza italiana in forza della L. 17 marzo 1861,
n. 4671 che sancì l'annessione di tale Regno al Regno d'Italia a seguito della proclamazione del Re TT NU II quale Re del Regno d'Italia. Pertanto tale cittadinanza si è estesa ai discendenti dell'avo italiano ai sensi dello Statuto albertino, in quanto è nato Persona_4
prima del 1861.
In particolare, i ricorrenti hanno allegato (e asseverato) la loro discendenza in linea retta nei termini di seguito esposti:
▪ da nasceva, in Brasile, in data 12.10.1897, Persona_4 Persona_5
▪ quest'ultimo diveniva padre di (si assume, ai fini che qui ci Persona_6
interessano, il nome risultante dal certificato di nascita di cui al doc. n. 6 indice del fascicolo di parte ricorrente);
▪ diveniva padre dei due figli: i) e ii) Persona_6 Parte_8 Parte_9
[...]
▪ i) diveniva padre del ricorrente da quest'ultimo Parte_8 Parte_1
nasceva la ricorrente la quale diveniva madre di Parte_2 Persona_1
(ricorrente);
[...]
▪ ii) diveniva padre dei due figli e Parte_9 Parte_6 Parte_4 da quest'ultimo nasceva la ricorrente Parte_5
▪ da nascevano i due figli ed Parte_6 Persona_2 Persona_3
(ricorrenti).
[...]
Benché ritualmente e tempestivamente reso edotto della pendenza del giudizio, il
[...]
ha ritenuto di non costituirsi in giudizio dovendosi pertanto in questa sede CP_2
dichiarare contumace.
****
Tanto premesso, prima di esaminare il merito della controversia che in questa sede ci occupa, appare utile ricostruire, anche ratione temporis, il quadro normativo e giurisprudenziale di riferimento.
1. L'ammissibilità della domanda giudiziale.
In via pregiudiziale di rito, occorre vagliare l'ammissibilità della domanda giudiziale in questa sede esperita.
3 Al riguardo, il diritto di cittadinanza italiana può essere riconosciuto all'interessato unicamente dalle Autorità amministrative competenti, cosicché quando il bene della vita deve e può essere ottenuto per il tramite dell'attività della P.A., il ricorso presentato direttamente dall'interessato all'A.G. è inammissibile per carenza dell'interesse ad agire. In tale momento, ossia prima che la P.A. eserciti i propri poteri, infatti, il diritto soggettivo alla cittadinanza non risulta né contestato, né negato e quindi non v'è prova della necessarietà dell'intervento del giudice.
Fermo quanto precede, deve però essere notato che ove la P.A., chiamata per tal via a svolgere attività vincolata incidente su diritti soggettivi, rimanga inerte per un tempo irragionevole, allora l'interessato può impugnare il silenzio della stessa dinanzi al G.O., dolendosi dell'inadempimento dell'obbligo di provvedere, cui fa da contraltare il diritto soggettivo al riconoscimento dello status civitatis. In altre parole, il decorso di un termine ragionevole senza che la P.A. abbia provveduto in ordine all'istanza presentata dal privato fa sorgere in capo a quest'ultimo l'interesse ad agire in giudizio per l'ottenimento del bene della vita.
Al riguardo, per quanto concerne il riconoscimento della cittadinanza iure sanguinis, la giurisprudenza ha esaminato il caso delle lunghe liste di attesa dei consolati stranieri (anche pari a 10-12 anni), cosicché, nella predetta ipotesi, l'esperimento dell'azione giudiziaria è stato ritenuto l'unico strumento di tutela possibile del diritto soggettivo del richiedente (Trib. Roma,
19.12.2019 e 05.12.2014).
Alla luce di quanto precede, ritiene il Tribunale che il ricorso in questa sede proposto sia ammissibile, avendo i ricorrenti fornito prova di aver previamente rivolto le proprie istanze alla
P.A. (cfr. docc. 22, 25 e 27 fascicolo di parte ricorrente).
2. I presupposti sostanziali del diritto del richiedente.
In ottica sostanzialistica, lo status civitatis consiste “nella qualità, attribuita dalla legge, che indica l'appartenenza di un soggetto a uno Stato” (Cass. civ., SS.UU., n. 25318/2022).
Tale status civitatis, una volta acquisito per discendenza, nascita o naturalizzazione, spiega effetti permanenti per tutta la durata della vita del soggetto, che può perderlo solo su base volontaria, ossia mediante rinuncia espressa o tacita (Cass. civ., n. 22271/2016).
Inoltre, in tema di diritti di cittadinanza italiana, nel sistema delineato dal codice civile del 1865, dalla successiva legge sulla cittadinanza n. 555 del 1912 e dall'attuale legge n. 91 del 1992, la cittadinanza per fatto di nascita si acquista a titolo originario iure sanguinis, e lo status di cittadino, una volta acquisito, ha natura permanente, è imprescrittibile ed è giustiziabile in ogni
4 tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita da cittadino italiano. Ne consegue che chi richiede il riconoscimento della cittadinanza è onerato della prova del solo fatto acquisitivo e della linea di trasmissione, mentre incombe sulla controparte, che ne abbia fatto eccezione, la prova dell'eventuale fattispecie interruttiva (Cass. civ., SS.UU., n. 25317/2022).
I presupposti di diritto sostanziale che connotano lo status in esame sono: a) la discendenza del richiedente in linea retta, in disparte il numero delle generazioni a esso precedenti, da un avo nato in [...] che sia emigrato all'estero; b) la continuità nella trasmissione, senza interruzioni, dello status civitatis dall'avo italiano sino alla generazione del richiedente.
2.1. La prova della discendenza secondo il Codice civile del 1865.
Con riferimento al requisito di cui al sub a), la prova di essere discendente, in disparte il numero delle generazioni medio tempore intercorse, da un cittadino italiano emigrato all'estero deve essere fornita mediante la produzione in giudizio degli atti dello Stato civile, dei certificati di nascita e di matrimonio.
Nel caso di specie, la documentazione versata in atti dai ricorrenti (cfr. docc. da n. 1 a n. 24 fascicolo parte ricorrente) comprova la discendenza dei ricorrenti dall'avo cittadino italiano e dai discendenti di quest'ultimo nei termini di cui sopra si è detto.
Ciò posto, occorre aver riguardo, al fine di individuare la normativa sostanziale applicabile al caso di specie (tra il Cod. civ. del 1865, la L. 555/1912 e la L. 91/1992), alla legge vigente al tempo in cui tale diritto è stato, per la prima volta, trasferito dall'avo italiano al primo discendente in linea retta e quindi alla legge vigente al tempo della nascita di quest'ultimo.
Applicando tali principi al caso di specie, essendo - in qualità di primo Persona_5 discendente dell'avo italiano - nato in [...], in data [...], trova applicazione, a fini che qui interessano, la disciplina del Cod. civ. del 1865.
In tale ottica, l'art. 4 Cod. civ. 1865 stabiliva: “è cittadino il figlio di padre italiano”.
Il codice civile del tempo, a differenza della L. 555/1912, non disciplinava però l'ipotesi del figlio naturale nato, all'estero, da un cittadino italiano poi ivi trasferitosi.
Tuttavia, la giurisprudenza del tempo (Cassazione di Napoli, sentenza del 5 ottobre 1907
e Corte di Appello di Casale, sentenza del 15 aprile 1902) aveva già stabilito che il figlio naturale nato all'estero da cittadino italiano non perde la cittadinanza italiana per il solo fatto che lo Stato in cui esso è nato gli abbia attribuito (iure soli) la propria cittadinanza. In altre
5 parole, veniva ammessa, in via pretoria e già prima della L. n. 555/1912, la configurabilità di una doppia cittadinanza in capo al richiedente, “essendo questa una conseguenza inevitabile, nel presente stato della legislazione internazionale, del concetto della sovranità, che include necessariamente le note di autonomia e indipendenza di ciascuna di esse nel proprio territorio”.
2.2. La continuità nella trasmissione dello status civitatis.
Il secondo presupposto che deve sussistere, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 1 e
7 L. 555/1912 e 9 comma 1, lett. a L. 91/1992, ai fini del riconoscimento dello status per cui è causa, è quello (negativo) dell'assenza di cause interruttive nella trasmissione dello status civitatis da parte dell'avo e dei suoi discendenti.
Nel caso di specie, i ricorrenti hanno in primo luogo provato che l'avo, non si Persona_4
è naturalizzato (cfr. certificato negativo di naturalizzazione, doc. n. 3 indice del fascicolo di parte ricorrente).
In secondo luogo, è emerso per tabulas che ha acquisito la cittadinanza Persona_5
brasiliana non sulla base di un proprio atto volontario, ma del mero fatto storico di essere nato in [...] (ius soli).
In terzo luogo, non è emerso che gli ascendenti dei ricorrenti abbiano rinunciato alla cittadinanza italiana.
Alla luce di quanto precede, deve ritenersi sussistente il requisito della continuità della trasmissione dello status civitatis in favore dei ricorrenti.
3. Conclusioni.
Alla luce di tutto quanto precede, il Tribunale, in accoglimento del ricorso, accerta e dichiara il diritto dei ricorrenti al riconoscimento in loro favore dello status di cittadini italiani.
Anche l'istanza dei ricorrenti - avente a oggetto la richiesta di trascrizione presso il registro dello stato civile del presente provvedimento ex art. 24, comma 1, lett. e), D.P.R. 396/2000 - deve essere accolta, stante l'art. 12, comma 11, del predetto articolo che così recita: “la trascrizione può essere domandata da chiunque vi ha interesse […] o dalla pubblica autorità”.
Per tale ragione, s'impone l'ordine, ex art. 10 D.P.R. 396/2000, al e, per Controparte_2 esso, all'Ufficiale dello stato civile competente, di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti.
6 Dunque, dovrà disporsi che il cancelliere, ex art. 14 D.P.R. 396/2000, trasmetta, senza indugio, all'Ufficiale dello stato civile competente il presente provvedimento.
4. Le spese del giudizio.
Benché l'omessa costituzione in giudizio della parte resistente soccombente non la esonererebbe (Cass. civ., n. 5842/2015), per ciò stesso, dalla condanna alla rifusione delle spese di lite, ritiene il Tribunale di dichiararle irripetibili. Nel caso di specie, infatti, l'elevato numero di domande pervenute alla P.A. in sede amministrativa - circostanza quest'ultima che fonda l'interesse ad agire dei ricorrenti - le impedisce di fatto di procedere alla conclusione tempestiva dei relativi procedimenti amministrativi.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di L'Aquila, Sezione specializzata in materia d'immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'UE, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla causa civile iscritta al R.G. n. 1835/2023 e vertente tra le parti emarginate in epigrafe, così provvede:
1) dichiara la contumacia del;
Controparte_2
2) in accoglimento del ricorso, accerta e dichiara il diritto di Parte_1
di di , di
[...] Parte_2 Persona_1
di di Parte_4 Parte_5 Parte_6
di e di
[...] Persona_2 Persona_3
al riconoscimento in loro favore dello status di cittadini italiani;
[...]
3) ordina, ex art. 10 D.P.R. 396/2000, al e, per esso, all'Ufficiale Controparte_2
dello stato civile competente, di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
4) dispone che il cancelliere, ex art. 14 D.P.R. 396/2000, trasmetta, senza indugio, all'Ufficiale dello stato civile competente il presente provvedimento;
5) dichiara l'irripetibilità delle spese di lite.
Si comunichi a cura della cancelleria.
L'Aquila, lì 20 gennaio 2025
Il Giudice dott.ssa Elvira Buzzelli
7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI L'AQUILA
Sezione specializzata in materia d'immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'UE
IN COMPOSIZIONE MONOCRATICA
* * * * * * *
Il Giudice, dott.ssa Elvira Buzzelli, all'esito dell'udienza del 20.01.2025, celebrata mediante deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., deposita la seguente
SENTENZA emessa ai sensi degli artt. 281 sexies, comma III e 127 ter c.p.c., nella causa civile iscritta al n.
1835 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2023 - fascicolo assegnato in data
11.09.2024 - discussa, in data 20.01.2025, tramite il deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza;
TRA nato in [...] in data [...], Parte_1 Parte_2 nata in [...] in data [...], quest'ultima in proprio e nella qualità di
[...]
esercente la responsabilità genitoriale, unitamente a Parte_3
, sulla figlia minore , nata negli Stati Uniti
[...] Persona_1
d'America in data 18.08.2020, nato in [...] in data [...], Parte_4
nata in [...] in data [...], Parte_5 Parte_6 nata in [...] in data [...], quest'ultima in proprio e nella qualità di
[...]
esercente la responsabilità genitoriale, unitamente a , sui figli minori CP_1
, nato in [...] in data [...] ed Persona_2 [...]
, nata in [...] in data [...], tutti elettivamente domiciliati a Persona_3
1 Roma, Via Crescenzio n. 76, presso lo studio dell'Avv. Carmelo Ciancio che li rappresenta e difende in virtù di procura in calce al ricorso;
Parte ricorrente
E
, in persona del legale rappresentante pro tempore; Controparte_2
Parte resistente
Ricorso comunicato ex artt. 70, comma 1, n. 3 e 71 c.p.c. al Pubblico Ministero presso la
Procura della Repubblica, SEDE, in data 17.10.2023.
OGGETTO: ricorso ex artt. 19 bis D. Lgs. 150/2011 e 281 undecies c.p.c. per il riconoscimento dello status di cittadinanza iure sanguinis.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
La parte ricorrente concludeva come da note scritte depositate in sostituzione dell'udienza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 25.09.2023, Parte_1 Parte_2 quest'ultima in proprio e nella qualità di esercente la responsabilità genitoriale, unitamente a sulla figlia minore , Parte_3 Persona_1 Pt_4
quest'ultima in proprio e nella qualità di
[...] Parte_5 Parte_6
esercente la responsabilità genitoriale, unitamente a , sui figli minori CP_1 [...]
ed , ai sensi degli artt. 19 bis D. Lgs. Persona_2 Parte_7
150/2011 e 281 undecies c.p.c., l'intestato Tribunale nei confronti del al Controparte_2
fine di sentir accertare e dichiarare il diritto dei ricorrenti al riconoscimento in loro favore dello status di cittadini italiani, con conseguente ordine giudiziale di trascrizione della presente pronuncia presso i registri dello stato civile.
A sostegno della loro domanda, i ricorrenti hanno allegato di essere discendenti in linea retta di
(si assume, ai fini che qui ci interessano, il nome risultante dal certificato di Persona_4
nascita di cui al doc. n. 1 indice del fascicolo di parte ricorrente), avo cittadino italiano, nato in
Italia, a Lanciano (CH), in data 15.10.1857, emigrato in Brasile in data non conosciuta e che quest'ultimo e i suoi discendenti non hanno mai perso siffatto status giuridico.
2 Pur essendo nato in [...] quando tale Regione faceva ancora parte del Persona_4
Regno delle Due Sicilie, esso acquisì la cittadinanza italiana in forza della L. 17 marzo 1861,
n. 4671 che sancì l'annessione di tale Regno al Regno d'Italia a seguito della proclamazione del Re TT NU II quale Re del Regno d'Italia. Pertanto tale cittadinanza si è estesa ai discendenti dell'avo italiano ai sensi dello Statuto albertino, in quanto è nato Persona_4
prima del 1861.
In particolare, i ricorrenti hanno allegato (e asseverato) la loro discendenza in linea retta nei termini di seguito esposti:
▪ da nasceva, in Brasile, in data 12.10.1897, Persona_4 Persona_5
▪ quest'ultimo diveniva padre di (si assume, ai fini che qui ci Persona_6
interessano, il nome risultante dal certificato di nascita di cui al doc. n. 6 indice del fascicolo di parte ricorrente);
▪ diveniva padre dei due figli: i) e ii) Persona_6 Parte_8 Parte_9
[...]
▪ i) diveniva padre del ricorrente da quest'ultimo Parte_8 Parte_1
nasceva la ricorrente la quale diveniva madre di Parte_2 Persona_1
(ricorrente);
[...]
▪ ii) diveniva padre dei due figli e Parte_9 Parte_6 Parte_4 da quest'ultimo nasceva la ricorrente Parte_5
▪ da nascevano i due figli ed Parte_6 Persona_2 Persona_3
(ricorrenti).
[...]
Benché ritualmente e tempestivamente reso edotto della pendenza del giudizio, il
[...]
ha ritenuto di non costituirsi in giudizio dovendosi pertanto in questa sede CP_2
dichiarare contumace.
****
Tanto premesso, prima di esaminare il merito della controversia che in questa sede ci occupa, appare utile ricostruire, anche ratione temporis, il quadro normativo e giurisprudenziale di riferimento.
1. L'ammissibilità della domanda giudiziale.
In via pregiudiziale di rito, occorre vagliare l'ammissibilità della domanda giudiziale in questa sede esperita.
3 Al riguardo, il diritto di cittadinanza italiana può essere riconosciuto all'interessato unicamente dalle Autorità amministrative competenti, cosicché quando il bene della vita deve e può essere ottenuto per il tramite dell'attività della P.A., il ricorso presentato direttamente dall'interessato all'A.G. è inammissibile per carenza dell'interesse ad agire. In tale momento, ossia prima che la P.A. eserciti i propri poteri, infatti, il diritto soggettivo alla cittadinanza non risulta né contestato, né negato e quindi non v'è prova della necessarietà dell'intervento del giudice.
Fermo quanto precede, deve però essere notato che ove la P.A., chiamata per tal via a svolgere attività vincolata incidente su diritti soggettivi, rimanga inerte per un tempo irragionevole, allora l'interessato può impugnare il silenzio della stessa dinanzi al G.O., dolendosi dell'inadempimento dell'obbligo di provvedere, cui fa da contraltare il diritto soggettivo al riconoscimento dello status civitatis. In altre parole, il decorso di un termine ragionevole senza che la P.A. abbia provveduto in ordine all'istanza presentata dal privato fa sorgere in capo a quest'ultimo l'interesse ad agire in giudizio per l'ottenimento del bene della vita.
Al riguardo, per quanto concerne il riconoscimento della cittadinanza iure sanguinis, la giurisprudenza ha esaminato il caso delle lunghe liste di attesa dei consolati stranieri (anche pari a 10-12 anni), cosicché, nella predetta ipotesi, l'esperimento dell'azione giudiziaria è stato ritenuto l'unico strumento di tutela possibile del diritto soggettivo del richiedente (Trib. Roma,
19.12.2019 e 05.12.2014).
Alla luce di quanto precede, ritiene il Tribunale che il ricorso in questa sede proposto sia ammissibile, avendo i ricorrenti fornito prova di aver previamente rivolto le proprie istanze alla
P.A. (cfr. docc. 22, 25 e 27 fascicolo di parte ricorrente).
2. I presupposti sostanziali del diritto del richiedente.
In ottica sostanzialistica, lo status civitatis consiste “nella qualità, attribuita dalla legge, che indica l'appartenenza di un soggetto a uno Stato” (Cass. civ., SS.UU., n. 25318/2022).
Tale status civitatis, una volta acquisito per discendenza, nascita o naturalizzazione, spiega effetti permanenti per tutta la durata della vita del soggetto, che può perderlo solo su base volontaria, ossia mediante rinuncia espressa o tacita (Cass. civ., n. 22271/2016).
Inoltre, in tema di diritti di cittadinanza italiana, nel sistema delineato dal codice civile del 1865, dalla successiva legge sulla cittadinanza n. 555 del 1912 e dall'attuale legge n. 91 del 1992, la cittadinanza per fatto di nascita si acquista a titolo originario iure sanguinis, e lo status di cittadino, una volta acquisito, ha natura permanente, è imprescrittibile ed è giustiziabile in ogni
4 tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita da cittadino italiano. Ne consegue che chi richiede il riconoscimento della cittadinanza è onerato della prova del solo fatto acquisitivo e della linea di trasmissione, mentre incombe sulla controparte, che ne abbia fatto eccezione, la prova dell'eventuale fattispecie interruttiva (Cass. civ., SS.UU., n. 25317/2022).
I presupposti di diritto sostanziale che connotano lo status in esame sono: a) la discendenza del richiedente in linea retta, in disparte il numero delle generazioni a esso precedenti, da un avo nato in [...] che sia emigrato all'estero; b) la continuità nella trasmissione, senza interruzioni, dello status civitatis dall'avo italiano sino alla generazione del richiedente.
2.1. La prova della discendenza secondo il Codice civile del 1865.
Con riferimento al requisito di cui al sub a), la prova di essere discendente, in disparte il numero delle generazioni medio tempore intercorse, da un cittadino italiano emigrato all'estero deve essere fornita mediante la produzione in giudizio degli atti dello Stato civile, dei certificati di nascita e di matrimonio.
Nel caso di specie, la documentazione versata in atti dai ricorrenti (cfr. docc. da n. 1 a n. 24 fascicolo parte ricorrente) comprova la discendenza dei ricorrenti dall'avo cittadino italiano e dai discendenti di quest'ultimo nei termini di cui sopra si è detto.
Ciò posto, occorre aver riguardo, al fine di individuare la normativa sostanziale applicabile al caso di specie (tra il Cod. civ. del 1865, la L. 555/1912 e la L. 91/1992), alla legge vigente al tempo in cui tale diritto è stato, per la prima volta, trasferito dall'avo italiano al primo discendente in linea retta e quindi alla legge vigente al tempo della nascita di quest'ultimo.
Applicando tali principi al caso di specie, essendo - in qualità di primo Persona_5 discendente dell'avo italiano - nato in [...], in data [...], trova applicazione, a fini che qui interessano, la disciplina del Cod. civ. del 1865.
In tale ottica, l'art. 4 Cod. civ. 1865 stabiliva: “è cittadino il figlio di padre italiano”.
Il codice civile del tempo, a differenza della L. 555/1912, non disciplinava però l'ipotesi del figlio naturale nato, all'estero, da un cittadino italiano poi ivi trasferitosi.
Tuttavia, la giurisprudenza del tempo (Cassazione di Napoli, sentenza del 5 ottobre 1907
e Corte di Appello di Casale, sentenza del 15 aprile 1902) aveva già stabilito che il figlio naturale nato all'estero da cittadino italiano non perde la cittadinanza italiana per il solo fatto che lo Stato in cui esso è nato gli abbia attribuito (iure soli) la propria cittadinanza. In altre
5 parole, veniva ammessa, in via pretoria e già prima della L. n. 555/1912, la configurabilità di una doppia cittadinanza in capo al richiedente, “essendo questa una conseguenza inevitabile, nel presente stato della legislazione internazionale, del concetto della sovranità, che include necessariamente le note di autonomia e indipendenza di ciascuna di esse nel proprio territorio”.
2.2. La continuità nella trasmissione dello status civitatis.
Il secondo presupposto che deve sussistere, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 1 e
7 L. 555/1912 e 9 comma 1, lett. a L. 91/1992, ai fini del riconoscimento dello status per cui è causa, è quello (negativo) dell'assenza di cause interruttive nella trasmissione dello status civitatis da parte dell'avo e dei suoi discendenti.
Nel caso di specie, i ricorrenti hanno in primo luogo provato che l'avo, non si Persona_4
è naturalizzato (cfr. certificato negativo di naturalizzazione, doc. n. 3 indice del fascicolo di parte ricorrente).
In secondo luogo, è emerso per tabulas che ha acquisito la cittadinanza Persona_5
brasiliana non sulla base di un proprio atto volontario, ma del mero fatto storico di essere nato in [...] (ius soli).
In terzo luogo, non è emerso che gli ascendenti dei ricorrenti abbiano rinunciato alla cittadinanza italiana.
Alla luce di quanto precede, deve ritenersi sussistente il requisito della continuità della trasmissione dello status civitatis in favore dei ricorrenti.
3. Conclusioni.
Alla luce di tutto quanto precede, il Tribunale, in accoglimento del ricorso, accerta e dichiara il diritto dei ricorrenti al riconoscimento in loro favore dello status di cittadini italiani.
Anche l'istanza dei ricorrenti - avente a oggetto la richiesta di trascrizione presso il registro dello stato civile del presente provvedimento ex art. 24, comma 1, lett. e), D.P.R. 396/2000 - deve essere accolta, stante l'art. 12, comma 11, del predetto articolo che così recita: “la trascrizione può essere domandata da chiunque vi ha interesse […] o dalla pubblica autorità”.
Per tale ragione, s'impone l'ordine, ex art. 10 D.P.R. 396/2000, al e, per Controparte_2 esso, all'Ufficiale dello stato civile competente, di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti.
6 Dunque, dovrà disporsi che il cancelliere, ex art. 14 D.P.R. 396/2000, trasmetta, senza indugio, all'Ufficiale dello stato civile competente il presente provvedimento.
4. Le spese del giudizio.
Benché l'omessa costituzione in giudizio della parte resistente soccombente non la esonererebbe (Cass. civ., n. 5842/2015), per ciò stesso, dalla condanna alla rifusione delle spese di lite, ritiene il Tribunale di dichiararle irripetibili. Nel caso di specie, infatti, l'elevato numero di domande pervenute alla P.A. in sede amministrativa - circostanza quest'ultima che fonda l'interesse ad agire dei ricorrenti - le impedisce di fatto di procedere alla conclusione tempestiva dei relativi procedimenti amministrativi.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di L'Aquila, Sezione specializzata in materia d'immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'UE, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla causa civile iscritta al R.G. n. 1835/2023 e vertente tra le parti emarginate in epigrafe, così provvede:
1) dichiara la contumacia del;
Controparte_2
2) in accoglimento del ricorso, accerta e dichiara il diritto di Parte_1
di di , di
[...] Parte_2 Persona_1
di di Parte_4 Parte_5 Parte_6
di e di
[...] Persona_2 Persona_3
al riconoscimento in loro favore dello status di cittadini italiani;
[...]
3) ordina, ex art. 10 D.P.R. 396/2000, al e, per esso, all'Ufficiale Controparte_2
dello stato civile competente, di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
4) dispone che il cancelliere, ex art. 14 D.P.R. 396/2000, trasmetta, senza indugio, all'Ufficiale dello stato civile competente il presente provvedimento;
5) dichiara l'irripetibilità delle spese di lite.
Si comunichi a cura della cancelleria.
L'Aquila, lì 20 gennaio 2025
Il Giudice dott.ssa Elvira Buzzelli
7