TRIB
Sentenza 2 luglio 2025
Sentenza 2 luglio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siracusa, sentenza 02/07/2025, n. 1063 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siracusa |
| Numero : | 1063 |
| Data del deposito : | 2 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SIRACUSA
Seconda sezione civile
Il Tribunale di Siracusa in composizione monocratica, in persona del Giudice onorario dott. Gianfranco Todaro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 5118/2018 R.G.
promossa da
• nata a [...] il [...] c.f. ed Parte_1 CodiceFiscale_1 ivi residente in [...]M,
o in proprio e nella qualità di tutore della interdetta
• nata a [...] il [...] c.f. ed Parte_2 CodiceFiscale_2 ivi residente in [...]M, con la rappresentanza e la difesa dell' Avv. Monica Di Benedetto , ammessa sia in proprio che nella qualità al gratuito patrocinio;
attrici
e
• nato a [...] il [...], c.f. Controparte_1 [...]
ivi residente in [...], con la rappresentanza e la C.F._3 difesa dell'Avv. Monica Di Benedetto, ammessa al gratuito patrocinio
• terzo interveniente volontario
• nata a [...] il [...], c.f. , ed Controparte_2 CodiceFiscale_4 ivi residente in [...], con la rappresentanza e la difesa dell' Avv. Valentina Mangiafico ammessa al gratuito patrocinio
• terzo interveniente volontario contro
• con sede in Floridia, via Archimede n. 160, c.f. e p. Iva , in CP_3 P.IVA_1 persona del legale rappresentante ed amministratore unico, avente causa -giusta atto
16.12.22 Notaio di fusione per incorporazione- di CP_4 Controparte_5
con la rappresentanza e la difesa -giusta comparsa in prosecuzione
[...] depositata il 27.11.24- dell' Avv. Giuseppe La Rocca anche in via disgiunta con l'Avv.
Gaetano Italia;
parte convenuta
• , c.f. e P. Iva Controparte_6
, con sede legale in , nel Corso Gelone n. 17, in persona del legale P.IVA_2 CP_6 rappresentante p.t., con la rappresentanza e la difesa dell'Avv. Liborio Lo Monaco del foro di Caltanissetta
- chiamata in causa da già CP_3 Controparte_5
• nato ad [...] il [...], c.f. Controparte_7 [...]
, residente in [...], con la rappresentanza C.F._5 e la difesa dell' Avv. Luigi Borgia • chiamato in causa da già CP_3 Controparte_5
• nato a [...] il [...], c.f. Controparte_8 C.F._6
, residente in , piazza S. Lucia, 6, con la rappresentanza e la difesa dell'
[...] CP_6 Avv. Domenico Trapanese chiamato in causa da già CP_3 Controparte_9
nato a [...] il [...], C.F. ,
[...] C.F._7 con la rappresentanza e la difesa dell'Avv. Pietro Fillioley;
-chiamato in causa da già CP_3 [...]
con sede legale a AN Cesario (MO), Corso Controparte_10
Libertà n. 53, p. iva , in persona del legale rapp.te p.t., con la P.IVA_3 rappresentanza e la difesa, anche in via disgiunta tra loro, degli avvocati Davide Oliva e
Dario Zimmardi chiamata in causa dai dottori e CP_9 P_ [...]
[...]
nato a [...] il [...], Controparte_11
nata a [...] il [...] Controparte_12
• nato a [...] [...] Controparte_13 CP_6 CONTUMACI, chiamati in causa da già CP_3 Controparte_5
avente ad oggetto: “responsabilità sanitaria da I.C.A.”
***
All'udienza del 03.03.2025, precisate le conclusioni come da verbale in atti, la causa è stata posta in decisione con assegnazione alle parti dei termini ex art. 190 cpc
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
• Con atto di citazione introduttivo del presente giudizio, Parte_1 in proprio e nella qualità di tutore della interdetta così Parte_2 concludeva: PIACCIA
Al Giudice adito, reiectis adversis, in accoglimento della presente domanda:
1) Accertare e dichiarare la responsabilità della , Controparte_5 in persona del legale rapp.te p.t. per i motivi sopra indicati, con ogni conseguenza di legge;
2) A seguito di quanto sopra condannare in Controparte_5 persona del legale rapp.te p.t. alla corresponsione in favore della IGnora
in proprio la somma di euro 100.000, o quella somma Parte_1 maggiore o minore che sarà ritenuta equa e/o giusta, oltre interessi e rivalutazioni, sino al soddisfo, per i danni subiti e subendi come specificati infra;
3) Condannare in persona del legale rapp.te p.t. Controparte_5 alla corresponsione in favore della IGnora della Parte_2 somma di euro 200.000, o quella somma maggiore o minore che sarà
pag. 2/16 ritenuta equa e/o giusta, oltre interessi e rivalutazioni, sino al soddisfo, per
i danni subiti e subendi come specificati infra.
Con vittoria di spese e compensi.”
• Con comparsa depositata il 24.01.19 si costituiva in giudizio la
[...] la quale chiedeva essere autorizzata a Controparte_5 chiamare in giudizio:
o Dott. ; Controparte_9
o Dott. Controparte_7
o Dott. Controparte_8
o Dott.ssa Controparte_12
o Dott. ; _11
o Dott. ; _13
o , _14 così concludendo:
PIACCIA all'On.le Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza, eccezione e difesa: 1) In via preliminare, disporre lo spostamento della prima udienza di comparizione per consentire alla concludente Società di citare in giudizio nel rispetto dei termini ex art. 163 bis c.p.c i suddetti medici, nonchè
l' , in persona del Direttore Generale pro tempore,con Controparte_15 sede legale in , C.so Gelone n 17. CP_6
2) Nel merito, -in via principale, rigettare tutte le domande attoree perché infondate in fatto ed in diritto e carenti di prova;
3) ritenere e dichiarare l'assenza di qualsiasi danno, proprio, in capo alla IG.ra , per l'asserita infezione contratta dalla figlia Parte_1 IG.ra ; Parte_2
4) Ritenere e dichiarare la responsabilità di , con sede Controparte_15 legale in , C.so Gelone n 17, in persona del direttore generale CP_6 pro tempore, in ordine a quanto lamentato dall'attrice, poiché, come già descritto in atti, l'attrice, prima di accedere alla Controparte_5
ha trascorso diverso tempo presso il P.O. dell'Ospedale
[...]
Umberto I di , entrando potenzialmente in contatto con possibili CP_6 fonti di contagio di infezioni nosocomiali.
5) In subordine, ritenere e dichiarare la carenza di prova e l'eccessività nel quantum di quanto chiesto dall'attrice e disporre la corrispondente riduzione;
6) Con vittoria di spese, compensi ed onorari di causa, con distrazione in favore dei sottoscritti difensori antistatari.
• A seguito della citazione dei terzi in giudizio si costituivano nell'ordine:
pag. 3/16 o Con comparsa 12.05.2020 il dott. il quale così Controparte_7 concludeva:
Pt_3 All'On.Le Tribunale adito contrariis reiectis:
1. In via preliminare, disporre lo spostamento della prima udienza di comparizione per consentire all'odierno convenuto di citare in giudizio nel rispetto dei termini ex art 163-bis c.p.c. l' Parte_4
(P.iva ) in persona del suo
[...] P.IVA_3 legale rappresentante p.t., con sede legale in AN Cesario sul Panaro (Mo), C.so Liberta n° 53, da cui il dott. richiede di Controparte_7 essere tenuto indenne e manlevato in caso condanna.
2. Nel merito, sempre in via preliminare, disporre l'estromissione del dott. dal presente giudizio, stante la carenza di legittimazione passiva, CP_7 risultante prima facie dalle difese svolte dalla medesima CP_5
che ne ha richiesto la chiamata in causa, senza spiegare
[...] tuttavia alcuna domanda nei confronti del medesimo.
3. Sempre nel merito rigettare le domande spiegate nei confronti del dott. odierno convenuto, totalmente estraneo ai fatti stante il ruolo CP_7 rivestito.
4. In subordine nella non temuta ipotesi in cui l'odierno convenuto venga ritenuto responsabile, anche insieme ad altri, dei danni lamentati, ritenere e dichiarare che l' Parte_4 (P.iva con sede legale in AN Cesario sul
[...] P.IVA_3
Panaro (Mo), C.so Liberta n° 53, è tenuta a manlevarlo e a risarcirne i danni con vittoria di spese e compensi di lite.
o Con comparsa 13.05.2020 il dott. il quale così Controparte_8 concludeva:
Pt_3 All'On. Le Tribunale adito contrariis reiectis:
In via preliminare, per i motivi spiegati in premessa, accertare e dichiarare il difetto di legittimazione passiva del dott. P_
, e, per l'effetto, rigettare le domande proposte nei suoi
[...] confronti;
In via subordinata, e per le ragioni spiegate in premessa, ritenere e dichiarare inammissibile la chiamata in causa del dott. P_ ;
[...]
Nel merito, per le ragioni spiegate in premessa, rigettare tutte le domande spiegate nei confronti del dott. , perché prive di ogni Controparte_8 fondamento sia in fatto che in diritto;
Nel merito, ritenere e dichiarare la convenuta
[...] (P.iva ) con sede legale Parte_4 P.IVA_3 in AN Cesario sul Panaro (Mo), C.so Liberta n° 53, tenuta a garantire e in
pag. 4/16 ogni caso a tenere indenne il dott. da ogni e qualsiasi P_ richiesta risarcitoria, conseguenza giuridica ed economica, dipendente dalle domande di risarcimento danni spiegate nel presente giudizio e condannare, conseguentemente la stessa Parte_4 al rimborso di tutte le eventuali somme che il
[...] dott. dovesse essere tenuto a pagare per le causali sopra P_ spiegate
In ogni caso con vittoria di spese e competenze professionali e con espressa richiesta di condanna per lite temeraria ex art 93 VI comma c.p.c. della Controparte_5
o Con comparsa 13.05.2020 il dott. il quale così Controparte_9 concludeva
In via principale, accertare e dichiarare il difetto di legittimazione passiva dell'odierno terzo chiamato Prof. Dott. e per l'effetto Controparte_9 rigettare le domande proposte nei suoi confronti;
In via subordinata, ritenere e dichiarare inammissibile la chiamata in causa del prof. dott. ; Controparte_9
In via ulteriormente subordinata e nel merito, rigettare tutte le domande spiegate nei confronti del prof. dott. perché prive di Controparte_9 ogni fondamento sia in fatto che in diritto.
In via ulteriormente gradata, ritenere e dichiarare la convenuta
con sede in AN Parte_4 Cesario sul Panaro, Corso Libertà n. 53, tenuta a garantire ed, in ogni caso, a tenere indenne il prof. dott. da ogni e qualsiasi richiesta CP_9 risarcitoria, conseguenza giuridica ed economica, dipendente dalle domande di risarcimento danni spiegate nel suddetto giudizio dalla attrice
e condannare, conseguentemente, la stessa
[...]
in persona del legale rappresentante Parte_4 pro tempore, al rimborso di tutte le eventuali somme che il prof. dott. dovesse essere tenuto a pagare per la causali sopra spiegate. CP_9
In ogni caso, con vittoria di spese e competenze professionali da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario che dichiara di avere anticipato le spese del presente giudizio senza avere percepito alcun compenso, e con espressa richiesta di condanna …per lite temeraria da liquidarsi in via equitativa ex art. 96, 3° comma, c.p.c.
o Avendo ciascuno dei tre ANitari (dott. dott. , CP_7 P_ dott. chiesto essere autorizzati a chiamare in giudizio il loro CP_9
Assicuratore, per tutti e tre l' con Parte_4 provvedimento in data 14.05.2020 veniva autorizzata la richiesta chiamata in giudizio e fissata nuova udienza per il 10.12.2020.
pag. 5/16 o Con comparsa 19.11.2020 si costituiva in giudizio l' , _15 chiamata in causa dalla convenuta la quale Controparte_5 così concludeva:
PIACCIA ALL'ILL.MO TRIBUNALE rigettare le domande formulate nei propri confronti dalla Controparte_5 poiché infondate in fatto ed in diritto;
[...] in subordine, nella denegata ipotesi di accertamento di responsabilità a carico dell'odierna comparente in relazione ai fatti di causa, contenere le stesse nei limiti del giusto e del rigorosamente provato. Con vittoria di spese competenze ed onorari.
o Indi, si costituiva in giudizio l' Parte_4 chiamata dai tre medici, con tre comparse (una per ognuno dei tre
Professionisti assicurati) dal contenuto pressoché sovrapponibile, così, in sintesi, concludendo: piaccia all'Ill.mo Tribunale adito: in via preliminare/pregiudiziale, accertato il difetto di legittimazione passiva del professionista e/o di disporne l'immediata Parte_4 estromissione dal giudizio, rigettando al contempo qualsivoglia domanda proposta nei loro confronti perché infondata in fatto e diritto, sia in punto di an che di quantum;
con riferimento alla azione di garanzia… in via principale, respingere la domanda, previo accertamento e dichiarazione dell'inesistenza dell'obbligo di indennizzo e/o del difetto di copertura assicurativa e/o della inoperatività della garanzia assicurativa in relazione ai fatti per cui è causa per tutti i motivi esposti in atti e nella polizza e, in generale, per estraneità della fattispecie rispetto all'oggetto del contratto;
in via subordinata, disporre un'equa riduzione degli importi eventualmente riconosciuti dovuti a titolo di indennizzo in favore dell'assicurato e condannare la esponente compagnia assicurativa in manleva al pagamento del solo minor importo risultante di giustizia ad istruttoria ultimata, nonché nei limiti della quota di responsabilità diretta ascrivibile all'assicurato e di quelli di massimale;
con riferimento alla domanda promossa dalla Sig.ra Sequenzia: in via principale, rigettare la pretesa attorea in quanto infondata in fatto e in diritto, sia in punto di an che di quantum;
in via subordinata, accertare la responsabilità esclusiva della
[...]
e/o dell' ; Controparte_5 _15 nella denegata ipotesi di ritenuta responsabilità del Professionista, da valutarsi esclusivamente ai sensi dell'art. 2043 c.c., limitare il risarcimento ai postumi in concreto accertati come direttamente ed immediatamente riconducibili all'accertato inadempimento, previa
pag. 6/16 decurtazione delle eventuali somme già percepite dalla danneggiata dagli enti previdenziali;
laddove venga ritenuta ritualmente proposta una domanda della nei _16 confronti del Professionista:
in via principale ritenere la domanda improponibile, improcedibile, inammissibile e/o infondata in fatto e diritto;
in subordine, accogliere la domanda nei limiti e nella minor percentuale indicata in atti o nella diversa misura maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia;
Con condanna al pagamento di spese e compensi del presente giudizio, oltre al rimborso spese generali, c.p.a. ed i.v.a. come per legge.
o Nel corso dell'istruttoria -e precisamente in data 12.10.21- depositava atto di intervento il -quale genitore esercente la Parte_5 responsabilità genitoriale sull'allora minorenne Controparte_1
, figlio della (che poi, divenuto maggiorenne, con lo stesso
[...] Pt_6 procuratore si costituirà in proprio)- con cui così concludeva:
PIACCIA al Giudice adito, reiectis adversis, in accoglimento della presente domanda:
1) accertare e dichiarare la responsabilità della , in Controparte_5 persona del legale rapp.te p.t., per i motivi sopra indicati, con ogni conseguenza di legge;
2) a seguito di quanto sopra, condannare la , in Controparte_5 persona del legale rapp.te p.t. alla corresponsione in favore del IG. Parte_5
n.q. di genitore esercente la patria potestà sul figlio minore,
[...]
, della somma di € 250.000,00, o a quella somma Controparte_1 maggiore o minore che sarà ritenuta equa e/o giusta, oltre interessi e rivalutazione, sino al soddisfo, per tutti danni subiti e subendi come meglio specificati infra. Con vittoria di spese e compensi.
o E pure depositava intervento -in data 18.10.21- la Controparte_2 altra figlia della paziente, con cui così concludeva:
Pt_3 al Giudice adito, reiectis adversis, in accoglimento della presente domanda: 1) accertare e dichiarare la responsabilità della , Controparte_5 in persona del legale rapp.te p.t., per i motivi sopra indicati, con ogni conseguenza di legge;
2) a seguito di quanto sopra, condannare la , in Controparte_5 persona del legale rapp.te p.t. alla corresponsione in favore della IG.ra
della somma di € 250.000, o a quella somma maggiore Controparte_2
o minore che sarà ritenuta equa e/o giusta, oltre interessi e rivalutazione, sino al soddisfo, per tutti danni subiti e subendi come meglio specificati infra.
pag. 7/16 Con vittoria di spese e compensi.
o Nel corso del giudizio veniva espletata, in contradditorio tra tutte le parti,
CTU medico-legale collegiale (dott.ssa , medico Persona_1 legale, e dott. , specialista in malattie infettive), le cui Persona_2 univoche risultanze sono di seguito sintetizzate:
“ … Dalla documentazione sanitaria si evince che in data 06.11.2015 la IG.ra
, di anni 29 all'epoca dei fatti, si recava presso il P.O. Parte_2
Umberto I di a causa di una cefalea pulsante occipitonucale … veniva CP_6 quindi trasportata presso la per proseguire l'iter Controparte_5 diagnostico terapeutico presso il reparto di Neurochirurgia… In data
18.11.2015 veniva sottoposta a impianto di pacemaker esterno temporaneo, derivazione liquorale esterna frontale destra e intervento chirurgico di craniotomia sub-occipitale mediana, con rimozione dell'arco posteriore di C1
e C2 e asportazione microchirurgica della neoplasia… In data 05.12 veniva isolato Acinetobacter sp sul materiale prelevato dal brancoaspirato…
… I danni imputabili alle omesse misure precauzionali hanno causato
l'insorgenza della infezione da Acinetobacter con conseguenti deficit neurologici persistenti, insorgenza dei gravi deficit motori, ritardo di precoce inizio di trattamento riabilitativo con conseguente insorgenze di complicanze, possono essere valutati nella misura del 15% di danno biologico, danno instauratosi in una paziente già affetta da una grave preesistenza invalidante; detto danno si intende quale danno differenziale incrementativo.
Detto danno compromette ed aggrava l'integrità psicofisica della perizianda rendendola inabile (invalida al 100%). Deve, inoltre, riconoscersi un danno biologico temporaneo, relativo ai successivi periodi di ricoveri presso strutture ospedaliere e assistenziali a causa della complicanza infettiva. Il danno biologico temporaneo assoluto nella misura del 100% può essere riconosciuto per i primi 40 (quaranta) giorni, il rimanente periodo in misura del 50%”.
• In seno alla udienza del 26.09.2024, l'istruttore formulava proposta conciliativa, che però non veniva accolta da come risulta dal verbale di udienza del CP_3
28.11.24.
• Onde alla udienza del 03.03.2025 le parti precisavano le conclusioni e la causa veniva posta in decisione con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 cpc per il deposito di memorie conclusionali e repliche.
• Le parti quindi depositavano gli scritti conclusivi, illustrando le rispettive difese. MOTIVAZIONI
pag. 8/16 1. Va in primo luogo specificato che due sono le attrici: precisamente, la agisce sia in proprio sia anche nella qualità di tutrice Parte_1 della figlia interdetta Ella domanda euro 100.000 per sé; Parte_2 nonchè euro 200.000 per la figlia sua rappresentata, per il danno biologico- morale-esistenziale che viene ascritto alla struttura sanitaria convenuta per ICA
(Infezioni Correlate all'Assistenza): sul punto, va rilevato che -contrariamente a quanto pur insistentemente affermato dalla Difesa di l'insorgenza “di CP_3 infezione di Acinetobacter Baumannii” contratta durante i ricoveri per cui è causa del dicembre 2015 forma oggetto di espressa doglianza, nel libello introduttivo di lite (v. pagine 7 ed 8).
2. Ancora con memoria di replica 13.05.25, la Difesa di contesta la validità CP_3 della procura ad litem e del provvedimento del Giudice Tutelare datato 3.7.19, in quanto a suo dire viziati (la prima per difetto del secondo, di per sé in thesi tardivo): si ritiene però detto provvedimento, redatto in calce al ricorso ove è citata la pendenza del presente giudizio senz'altro idoneo alla ratifica dell'operato del tutore, e quindi valido per rimuovere l'ostacolo all'esame della domanda attorea.
3. Egualmente privo di pregio è il rilievo, della difesa di (ancora presente CP_3 nella sua citata memoria di replica), in punto al supposto “litisconsorzio necessario tra medici e struttura ospedaliera”: è infatti noto che sempre diverso è stato il titolo della responsabilità, nei confronti del paziente, tra struttura ospedaliera e sanitario. Ferma la responsabilità contrattuale della struttura sanitaria, infatti, prima della L. 24/17, per il secondo sussisteva la c.d. responsabilità da contatto, mentre, a seguito della essa è aquiliana. Pt_7
Anche da ciò solo deriva che non è mai esistito il litisconsorzio necessario tra struttura sanitaria e sanitario: semplicemente, prima della (che ha reso Pt_7 ammissibile la sola azione di rivalsa, da esperirsi quindi solo dopo il pagamento), ben poteva la struttura sanitaria, a suo piacimento, chiamare in giudizio il sanitario, assumendosi ovviamente il rischio che quest'ultimo risultasse estraneo al fatto: ciò che ovviamente provoca le sue conseguenze in punto di spese di lite.
4. Va quindi scisso l'esame della domanda esercitata dalla paziente (rappresentata dalla madre), da quello della domanda esercitata dalla madre jure proprio, siccome congiunta del paziente danneggiato.
5. La prima domanda (preceduta dal tentativo di mediazione e conciliazione, senza esito) che va esaminata è quindi quella della paziente, ossia l'interdetta
Domanda che, a seguito di CTU medica collegiale Parte_2
(medico legale dr.ssa – infettivologo dr. , è risultata in parte qua Per_1 Per_2 fondata, mentre prive di pregio appaiono le contestazioni formali e sostanziali pag. 9/16 della struttura sanitaria. Univoca è infatti la CTU nel dire l'ICA ascrivibile alla struttura sanitaria. Sul punto, e plurimis, v. Cass. 16900/23, così massimata:
“In tema di infezioni nosocomiali, la responsabilità della struttura sanitaria non ha natura oggettiva, sicché, a fronte della prova presuntiva, gravante sul paziente, della contrazione dell'infezione in ambito ospedaliero, la struttura può fornire la prova liberatoria di aver adottato tutte le misure utili alla prevenzione delle stesse, consistente nell'indicazione: a) dei protocolli relativi alla disinfezione, disinfestazione e sterilizzazione di ambienti e materiali;
b) delle modalità di raccolta, lavaggio e disinfezione della biancheria;
c) delle forme di smaltimento dei rifiuti solidi e dei liquami;
d) delle caratteristiche della mensa e degli strumenti di distribuzione di cibi e bevande;
e) delle modalità di preparazione, conservazione ed uso dei disinfettanti;
f) della qualità dell'aria e degli impianti di condizionamento;
g) dell'avvenuta attivazione di un sistema di sorveglianza e di notifica;
h) dei criteri di controllo e di limitazione dell'accesso ai visitatori;
i) delle procedure di controllo degli infortuni e della malattie del personale e delle profilassi vaccinali;
j) del rapporto numerico tra personale e degenti;
k) della sorveglianza basata sui dati microbiologici di laboratorio;
l) della redazione di un "report" da parte delle direzioni dei reparti, da comunicarsi alle direzioni sanitarie al fine di monitorare i germi patogeni-sentinella; m) dell'orario delle effettiva esecuzione delle attività di prevenzione del rischio” ( in senso conforme, Cass. 6386/2023).
La struttura sanitaria non ha fornito alcuna valida prova liberatoria, sul punto essendo appena il caso di rilevare che la S.C. richiede sia la prova della redazione dei protocolli, sia anche la prova della loro osservanza: rispetto alle quali prove inammissibili e irrilevanti risultano gli articolati cui alla richiesta prova orale. Quanto, infine, ai supposti difetti formali della CTU, essi non si ritengono sussistenti, e comunque decisivi ai fini di ignorare le conclusioni dell'elaborato peritale. Ciò che comporta l'accoglimento della domanda risarcitoria, nei termini che seguono.
6. Sulla individuazione del danno, è stato dal Collego peritale detto sussistente, a seguito di I.C.A., un danno differenziale, per cui la paziente, già portatrice di postumi all' 85 %, è oggi invalida al 100 %. Ancora, è stata rilevata un'invalidità temporanea totale per 40 giorni e parziale al 50 % per giorni 40. La CTU risulta immune da vizi logici e ben motivata, e quindi questo Giudice ritiene di condividerla, facendone proprie le conclusioni.
7. Sulla qualificazione del danno, in citazione è evocato il danno biologico, morale ed esistenziale. Invero, già le sentenze del c.d. “primo” AN TI (da 26972 a
26975) pubblicate il giorno 11 novembre 2008 avevano invero unificato la voce di danno non patrimoniale. A seguito del mutamento degli articoli 138 e
139 del C.Ass., avvenuto con l. 124/17, la III sezione del S.C. ha scollegato il pag. 10/16 danno biologico dal danno morale, evidenziando di quest'ultimo l'autonomia: scissione che, a suo tempo apparendo come clamoroso revirement, costituisce da tempo (quantomeno dal decalogo c.d. del II AN TI, sentenze e numerate da 28985 a 28994, tutte pubblicate il giorno 11 novembre 2019) jus receptum. Il danno morale non è quindi necessariamente riconosciuto al paziente leso da colpa medica, ma solo se allegato e provato: allegazione e prova nel nostro caso mancante. Onde va riconosciuto il solo danno biologico.
8. Quanto al meccanismo di calcolo del risarcimento in parola -ribadiamo consistente in un danno differenziale-, costituisce jus receptum che esso vada operato nel seguente modo: a) stimando in punti percentuali la invalidità complessiva dell'individuo (risultante, cioè, dalla menomazione preesistente più quella causata dall'illecito), e convertendola in denaro;
b) stimando in punti percentuali la invalidità preesistente all'illecito, e convertendola in denaro;
c) sottraendo l'importo (b) dall'importo (a). (sul punto, e plurimis, v.
Cassazione civile , sez. III 11/11/2019 n. 28986 - Cass. 17555/20 - Cassazione civile , sez. III, rel. Rossetti, 27/09/2021 , n. 26117 - Cassazione civile, sez. VI,
29/09/2022, (ud. 14/07/2022, dep. 29/09/2022), n.28327 (paragrafo 2) -
Cassazione civile, sez. III, 19/09/2023, (ud. 03/07/2023, dep. 19/09/2023),
n.26851 - Cassazione civile, sez. III, 28/06/2023 (ud. 03/04/2023, dep.
28/06/2023), n.18442 (parte finale paragrafo 5). E', appena il caso di rilevare, che il danno così calcolato è maggiore rispetto a quello che deriverebbe considerando soltanto il risultato della sottrazione, stante che il danno è considerato via via crescente per ogni punto di invalidità: è del resto ovvio che chi è già privo di un occhio ha, nel caso di perdita dell'occhio superstite, un danno maggiore rispetto a chi perde un solo occhio, mantenendo la funzionalità dell'altro.
9. Con questa premessa, va quindi stimato il danno biologico corrispondente a 100 punti, e quello corrispondente a 85 punti di invalidità. Siamo quindi nel campo delle macropermanenti, la cui quantificazione in danaro l'art. 138 C.Ass. del
2005 demandava alla redigenda Tabella Unica Nazionale (in IGla T.U.N.) che è stata alfine introdotta giusta D.P.R. 13.01.25, con efficacia per i fatti verificatisi Contr a partire dal 5 marzo 2025. Ovviamente, nulla esclude che la nuova possa applicarsi anche ai fatti antecedenti la sua entrata in vigore. E però ritiene questo
Giudice di applicare, ai fini della determinazione del danno biologico, le tabelle Contr Milanesi 2024 (i cui valori per il vero di tanto non differiscono dalla ), onde può operarsi il seguente calcolo: tabelle Milano 2024
Età del danneggiato (n. - sinistro 18.12.15) 29 NumeroD_1
pag. 11/16 A) DANNO NON PATRIMONIALE PERMANENTE
danno biologico - 100% 823.777
danno biologico - 85% - 692.508
Tot. Danno differenziale 15% 131.269
Quanto al calcolo del danno per l'invalidità temporanea, totale e parziale, ben risultano coerenti i valori cui alla citata TUN 2025, che questo Giudice ritiene applicare. Onde avremo:
B) Parte_8 va 55,24 40 GG. AL 100% 2.209,60
40 GG. AL 50% 1.104,80 TOT 3.314,40
Il danno biologico in totale spettante alla paziente danneggiata (tra danno permanente e danno per invalidità temporanea) è pari quindi ad euro
Tot. Danno differenziale 15% 131.269,00 Danno da inabilità temporanea 3.314,40 TOTALE DANNO A+B 134.583,40
Detto importo è espresso in moneta attuale, e quindi non è oggetto di rivalutazione. In astratto, potrebbe porsi il problema del riconoscimento degli interessi compensativi: ma risulta sul punto del tutto eluso l'onere di allegazione e prova, da ultimo evidenziato anche da Cass. 5618/2025. Donde gli interessi sulla detta somma saranno dovuti solo a seguito della pubblicazione della sentenza, al tasso legale.
10. Quanto al danno oggetto della domanda risarcitoria della madre della paziente, IGnora (che poi è lo stesso danno per cui i di lei due Parte_1 nipoti, figli della paziente invalida, hanno in questo stesso giudizio proposto azione risarcitoria, siccome interventori volontari), esso, sebbene in citazione non meglio esplicitato, sembra esser quello in astratto spettante al congiunto del macroleso, vuoi per l'evidente empatia, vuoi anche per la doverosa assistenza dello stesso siccome derivante dal fatto per cui è causa. Ora, per integrare detto tipo di danno al congiunto del macroleso, all'evidenza il danno afferente la vittima primaria deve esser assai rilevante, dovendo quindi trattarsi di una macropermanente che abbia causato una ben rilevante trasformazione nella vita della vittima primaria, e quindi della vittima secondaria (ovvero il congiunto del macroleso in thesi danneggiato). Esclusa è quindi la sussistenza di un danno di tal fatta per una micropermanente, o comunque per postumi non elevati. Orbene, nel caso che ne occupa, la era già - Parte_2
pag. 12/16 prima del caso di malpractice sanitaria- invalida all' 85 %, onde non pare verosimile -e comunque non è provato- che la madre della paziente abbia potuto subire, per l'aggravamento della malattia della figlia, un danno giuridicamente apprezzabile. La domanda esercitata dalla Parte_1 in proprio va quindi rigettata.
[...]
11. Deve quindi a questo punto esaminarsi la domanda veicolata dal _1
, figlio della danneggiata, per euro 250.000. Pure detto sussistente,
[...] come quello della madre della paziente di cui sopra, in relazione al danno arrecato alla congiunta, madre dell'intervenuto: ma, come non è provato il danno della madre della paziente, così risulta in nessun modo provato il danno del figlio della paziente, che già prima dell'ICA per cui è causa aveva una madre invalida all'85 %. Di più: il figlio risulta risiedere col padre in via AN
Guglielmo Abate 12 di , mentre la madre (v. CTU pag. 4) risulta CP_6 risiedere, con la di lei madre, in viale Scala Greca 445 di : la mancanza CP_6 della convivenza costituisce altro indizio nel senso dell'irrilevanza del mutamento dello stato di salute nella vita del figlio. * Superfluo è quindi rilevare che la domanda del è da qualificarsi extracontrattuale, e quindi si _1 prescrive in cinque anni: e l'intervento, preceduto da mediazione del marzo 2021, è dell'ottobre 2021 mentre i fatti per cui è causa sono del dicembre 2015.
La domanda del va quindi rigettata perché infondata e Controparte_1 comunque prescritta, come eccepito da . CP_3
12. Analogo discorso va fatto per l'altra figlia della paziente, la CP_2
germana del , la quale ha pur ella ha domandato ulteriori euro
[...] _1
250.000 ritenendosi anch'essa danneggiata per l'ICA che ha colpito la madre.
Anche risulta risiedere col padre, e non con la madre, a Controparte_2 riprova della verosimile assenza del mutamento, in senso deteriore, della vita della figlia. Mutamento in peius che comunque risulta, come già per il germano della e per la nonna, in nessuna maniera provato. Anche la domanda CP_2 della va quindi rigettata. Superfluo è quindi rilevare che Controparte_2 la domanda della è da qualificarsi extracontrattuale, e quindi si _1 prescrive in cinque anni: e l'intervento, preceduto da mediazione del marzo 2021, è dell'ottobre 2021 mentre i fatti per cui è causa sono del dicembre 2015.
La domanda della va quindi rigettata perché infondata e Controparte_2 comunque prescritta, come eccepito da . CP_3
13. Vanno a questo punto esaminate le chiamate in giudizio della struttura sanitaria Contr nei confronti di ben sei sanitari, e dell di . Domande del tutto CP_6 ingiustificate, stante che l'ICA per cui è causa è risultata ascrivibile alla struttura sanitaria convenuta. Donde il rigetto di tutte le domande esercitate dalla struttura sanitaria nei confronti dei chiamati in giudizio che si sono costituiti (tre sanitari su sei).
pag. 13/16 14. Il rigetto delle domande di garanzia della struttura sanitaria nei confronti dei sanitari comporta l'assorbimento dell'esame della loro chiamata in garanzia dell'Assicuratore, che, per tutti e tre i sanitari, è l . Si Parte_4 pone quindi solo la questione delle spese legali, su cui univoca è la giurisprudenza. (Cassazione civile, sez. III , 06/12/2019 , n. 31889)- In forza del principio di causazione - che, unitamente a quello di soccombenza, regola il riparto delle spese di lite - il rimborso delle spese processuali sostenute dal terzo chiamato in garanzia dal convenuto deve essere posto a carico dell'attore qualora la chiamata in causa si sia resa necessaria in relazione alle tesi sostenute dall'attore stesso e queste siano risultate infondate, a nulla rilevando che l'attore non abbia proposto nei confronti del terzo alcuna domanda;
il rimborso rimane, invece, a carico della parte che ha chiamato o fatto chiamare in causa il terzo qualora l'iniziativa del chiamante, rivelatasi manifestamente infondata o palesemente arbitraria, concreti un esercizio abusivo del diritto di difesa.(Cassazione civile, sez. II, 17/09/2019, n. 2312) Le spese di giudizio sostenute dal terzo chiamato in garanzia, una volta che sia stata rigettata la domanda principale, vanno poste a carico della parte che, rimasta soccombente, abbia provocato e giustificato la chiamata in garanzia, trovando tale statuizione adeguata giustificazione nel principio di causalità, che governa la regolamentazione delle spese di lite, anche se l'attore soccombente non abbia formulato alcuna domanda nei confronti del terzo, salvo che l'iniziativa del chiamante si riveli palesemente arbitraria.(Cass., III. 8363/2010) "se di una fondata chiamata in garanzia difettano i presupposti per ragioni concernenti il rapporto tra convenuto e chiamato, la responsabilità della chiamata in causa non può farsi risalire all'attore cha abbia proposto una domanda infondata nei confronti del chiamante, in quanto il chiamato è, in tal caso, illegittimamente coinvolto nel processo per assorbente responsabilità del convenuto, da considerarsi soccombente nei suoi confronti ai fini della ripartizione dell'onere delle spese processuali per gli effetti di cui agli artt. 91 e 92 c.p.c.".
15. Nel nostro caso, essendo i sanitari effettivamente assicurati contro i rischi da
R.C. con l , non può certo dirsi arbitraria la chiamata in Parte_4 garanzia. Donde le spese legali dell'Assicuratore vanno poste a carico di chi ha provocato la chiamata in garanzia, ovvero la struttura sanitaria convenuta.
16. Quanto alle spese legali, va preliminarmente detto che, nello scaglione di valore del giudizio, queste sono le voci e i valori giusta il D.M. 55/14 e ss.mm.:
STUDIO DELLA CONTROVERSIA 2.552 FASE INTRODUTTIVA 1.628
FASE TRATTAZIONE 5.670
FASE DECISIONALE 4.253
TOTALE 14.103
In disparte ovviamente le spese generali al 15 %, Cassa Previdenza ed IVA se dovuta.
17. Ancora, va rilevato che risultano ammessi al gratuito patrocinio sia le due attrici sia anche i due interventori. Fondata è solo la domanda della
, per cui, giusta Corte Cost. 64/24, la convenuta va Pt_2 CP_3
pag. 14/16 condannata al pagamento delle spese legali in favore dell'Erario per euro
14.103, oltre accessori.
18. Quanto invece alle domande della in proprio, nonché Parte_1 dei di lei nipoti interventori volontari germani e Controparte_1
ne va evidenziata l'assoluta infondatezza, talchè può dirsi la domanda CP_2 integrante abuso del processo: e per l'azione esperita in mala fede e colpa grave è prevista la revoca, ex art. 136 D.Pres. 115/2002, dell'ammissione al gratuito patrocinio, che va quindi dichiarata.
P.Q.M.
Il Tribunale di Siracusa, in persona del Giudice onorario dott. Gianfranco Todaro, definitivamente decidendo nella causa civile iscritta al n. 5118/2018 R.G, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa:
• Dichiara la contumacia di e _11 Controparte_12
_13
• In accoglimento delle domande di condanna Parte_2 CP_3 al pagamento in suo favore di euro 134.583,40 per le causali meglio
[...] specificate in parte motiva.
• In conseguenza dell'accoglimento delle domande di Parte_2 condanna al pagamento in favore dell'Erario delle spese legali, CP_3 liquidate in euro 14.103 per compensi, oltre accessori di legge, oltre eventuali spese di notifica, spese di copia, spese di iscrizione a ruolo e ogni altra spesa a carico dell'Erario e prenotata a debito.
• Rigetta le domande di nei confronti di e Parte_1 CP_3 quindi la condanna al pagamento delle spese di lite in favore di in CP_3 misura pari ad euro 14.103 oltre accessori di legge. Ex art. 136 D.Pres.
115/2002 ne revoca l'ammissione al gratuito patrocinio.
• Rigetta le domande di nei confronti di Controparte_1 CP_3
e quindi lo condanna al pagamento delle spese di lite in favore di
[...] CP_3 in misura pari ad euro 14.103 oltre accessori di legge. Ex art. 136 D.Pres.
[...]
115/2002 ne revoca l'ammissione al gratuito patrocinio.
• Rigetta le domande di nei confronti di , e Controparte_2 CP_3 quindi la condanna al pagamento delle spese di lite in favore di in CP_3 misura pari ad euro 14.103 oltre accessori di legge. Ex art. 136 D.Pres.
115/2002 ne revoca l'ammissione al gratuito patrocinio.
• Rigetta le domande di nei confronti dell' e, quindi, CP_3 _15 condanna al pagamento delle spese di lite in favore dell' di CP_3 _15
in misura pari ad euro 14.103 oltre accessori di legge. CP_6
pag. 15/16 • Rigetta le domande di in favore di CP_3 _11
e nulla liquidando in favore di questi Controparte_12 _13 ultimi a titolo di spese legali in considerazione della loro persistente contumacia.
• Rigetta le domande di in favore di e quindi CP_3 Controparte_7 condanna al pagamento in favore di questo delle spese di lite in CP_3 misura pari ad euro 14.103 oltre accessori di legge.
• Rigetta le domande di in favore di e quindi CP_3 Controparte_8 condanna al pagamento in favore di questo delle spese di lite in CP_3 misura pari ad euro 14.103 oltre accessori di legge da distrarsi in favore del difensore antistatario avv. Domenico Trapanese.
• Rigetta le domande di in favore di e quindi CP_3 Controparte_9 condanna al pagamento in favore di questo delle spese di lite in CP_3 misura pari ad euro 14.103 oltre accessori di legge, da distrarsi in favore del difensore antistatario avv. Piero Fillioley.
• In considerazione del rigetto delle domande della nei confronti dei CP_3 sanitari ( e condanna al CP_7 P_ CP_9 CP_3 pagamento delle spese di lite in favore del loro Assicuratore, ASSICURATRICE
MILANESE SPA, spese che liquida (stante il contenuto pressoché sovrapponibile delle tre comparse di costituzione e la redazione di unico atto difensivo per tutti e tre gli assicurati a decorrere dalle memorie istruttorie) ai minimi di legge, e quindi in euro 7.052 per ognuna delle tre posizioni, ovvero euro 21.156 oltre accessori di legge.
• Rigetta la domanda di declaratoria di responsabilità ex art. 96comma 3 cpc di
CP_3
• Liquida per la CTU in favore di ciascuno dei dottori Persona_1
e a somma di euro 2.500 oltre accessori e iva
[...] Persona_3 se dovuta (detratti gli acconti eventualmente corrisposti) che pone definitivamente a carico di . Manda alla cancelleria per la CP_3 comunicazione del provvedimento di liquidazione, contenuto nel dispositivo della presente sentenza, ai dottori e Persona_1 Per_3
[...]
Così deciso in Siracusa, in data 28 giugno 2025
IL GIUDICE
dott. Gianfranco Todaro
pag. 16/16
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SIRACUSA
Seconda sezione civile
Il Tribunale di Siracusa in composizione monocratica, in persona del Giudice onorario dott. Gianfranco Todaro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 5118/2018 R.G.
promossa da
• nata a [...] il [...] c.f. ed Parte_1 CodiceFiscale_1 ivi residente in [...]M,
o in proprio e nella qualità di tutore della interdetta
• nata a [...] il [...] c.f. ed Parte_2 CodiceFiscale_2 ivi residente in [...]M, con la rappresentanza e la difesa dell' Avv. Monica Di Benedetto , ammessa sia in proprio che nella qualità al gratuito patrocinio;
attrici
e
• nato a [...] il [...], c.f. Controparte_1 [...]
ivi residente in [...], con la rappresentanza e la C.F._3 difesa dell'Avv. Monica Di Benedetto, ammessa al gratuito patrocinio
• terzo interveniente volontario
• nata a [...] il [...], c.f. , ed Controparte_2 CodiceFiscale_4 ivi residente in [...], con la rappresentanza e la difesa dell' Avv. Valentina Mangiafico ammessa al gratuito patrocinio
• terzo interveniente volontario contro
• con sede in Floridia, via Archimede n. 160, c.f. e p. Iva , in CP_3 P.IVA_1 persona del legale rappresentante ed amministratore unico, avente causa -giusta atto
16.12.22 Notaio di fusione per incorporazione- di CP_4 Controparte_5
con la rappresentanza e la difesa -giusta comparsa in prosecuzione
[...] depositata il 27.11.24- dell' Avv. Giuseppe La Rocca anche in via disgiunta con l'Avv.
Gaetano Italia;
parte convenuta
• , c.f. e P. Iva Controparte_6
, con sede legale in , nel Corso Gelone n. 17, in persona del legale P.IVA_2 CP_6 rappresentante p.t., con la rappresentanza e la difesa dell'Avv. Liborio Lo Monaco del foro di Caltanissetta
- chiamata in causa da già CP_3 Controparte_5
• nato ad [...] il [...], c.f. Controparte_7 [...]
, residente in [...], con la rappresentanza C.F._5 e la difesa dell' Avv. Luigi Borgia • chiamato in causa da già CP_3 Controparte_5
• nato a [...] il [...], c.f. Controparte_8 C.F._6
, residente in , piazza S. Lucia, 6, con la rappresentanza e la difesa dell'
[...] CP_6 Avv. Domenico Trapanese chiamato in causa da già CP_3 Controparte_9
nato a [...] il [...], C.F. ,
[...] C.F._7 con la rappresentanza e la difesa dell'Avv. Pietro Fillioley;
-chiamato in causa da già CP_3 [...]
con sede legale a AN Cesario (MO), Corso Controparte_10
Libertà n. 53, p. iva , in persona del legale rapp.te p.t., con la P.IVA_3 rappresentanza e la difesa, anche in via disgiunta tra loro, degli avvocati Davide Oliva e
Dario Zimmardi chiamata in causa dai dottori e CP_9 P_ [...]
[...]
nato a [...] il [...], Controparte_11
nata a [...] il [...] Controparte_12
• nato a [...] [...] Controparte_13 CP_6 CONTUMACI, chiamati in causa da già CP_3 Controparte_5
avente ad oggetto: “responsabilità sanitaria da I.C.A.”
***
All'udienza del 03.03.2025, precisate le conclusioni come da verbale in atti, la causa è stata posta in decisione con assegnazione alle parti dei termini ex art. 190 cpc
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
• Con atto di citazione introduttivo del presente giudizio, Parte_1 in proprio e nella qualità di tutore della interdetta così Parte_2 concludeva: PIACCIA
Al Giudice adito, reiectis adversis, in accoglimento della presente domanda:
1) Accertare e dichiarare la responsabilità della , Controparte_5 in persona del legale rapp.te p.t. per i motivi sopra indicati, con ogni conseguenza di legge;
2) A seguito di quanto sopra condannare in Controparte_5 persona del legale rapp.te p.t. alla corresponsione in favore della IGnora
in proprio la somma di euro 100.000, o quella somma Parte_1 maggiore o minore che sarà ritenuta equa e/o giusta, oltre interessi e rivalutazioni, sino al soddisfo, per i danni subiti e subendi come specificati infra;
3) Condannare in persona del legale rapp.te p.t. Controparte_5 alla corresponsione in favore della IGnora della Parte_2 somma di euro 200.000, o quella somma maggiore o minore che sarà
pag. 2/16 ritenuta equa e/o giusta, oltre interessi e rivalutazioni, sino al soddisfo, per
i danni subiti e subendi come specificati infra.
Con vittoria di spese e compensi.”
• Con comparsa depositata il 24.01.19 si costituiva in giudizio la
[...] la quale chiedeva essere autorizzata a Controparte_5 chiamare in giudizio:
o Dott. ; Controparte_9
o Dott. Controparte_7
o Dott. Controparte_8
o Dott.ssa Controparte_12
o Dott. ; _11
o Dott. ; _13
o , _14 così concludendo:
PIACCIA all'On.le Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza, eccezione e difesa: 1) In via preliminare, disporre lo spostamento della prima udienza di comparizione per consentire alla concludente Società di citare in giudizio nel rispetto dei termini ex art. 163 bis c.p.c i suddetti medici, nonchè
l' , in persona del Direttore Generale pro tempore,con Controparte_15 sede legale in , C.so Gelone n 17. CP_6
2) Nel merito, -in via principale, rigettare tutte le domande attoree perché infondate in fatto ed in diritto e carenti di prova;
3) ritenere e dichiarare l'assenza di qualsiasi danno, proprio, in capo alla IG.ra , per l'asserita infezione contratta dalla figlia Parte_1 IG.ra ; Parte_2
4) Ritenere e dichiarare la responsabilità di , con sede Controparte_15 legale in , C.so Gelone n 17, in persona del direttore generale CP_6 pro tempore, in ordine a quanto lamentato dall'attrice, poiché, come già descritto in atti, l'attrice, prima di accedere alla Controparte_5
ha trascorso diverso tempo presso il P.O. dell'Ospedale
[...]
Umberto I di , entrando potenzialmente in contatto con possibili CP_6 fonti di contagio di infezioni nosocomiali.
5) In subordine, ritenere e dichiarare la carenza di prova e l'eccessività nel quantum di quanto chiesto dall'attrice e disporre la corrispondente riduzione;
6) Con vittoria di spese, compensi ed onorari di causa, con distrazione in favore dei sottoscritti difensori antistatari.
• A seguito della citazione dei terzi in giudizio si costituivano nell'ordine:
pag. 3/16 o Con comparsa 12.05.2020 il dott. il quale così Controparte_7 concludeva:
Pt_3 All'On.Le Tribunale adito contrariis reiectis:
1. In via preliminare, disporre lo spostamento della prima udienza di comparizione per consentire all'odierno convenuto di citare in giudizio nel rispetto dei termini ex art 163-bis c.p.c. l' Parte_4
(P.iva ) in persona del suo
[...] P.IVA_3 legale rappresentante p.t., con sede legale in AN Cesario sul Panaro (Mo), C.so Liberta n° 53, da cui il dott. richiede di Controparte_7 essere tenuto indenne e manlevato in caso condanna.
2. Nel merito, sempre in via preliminare, disporre l'estromissione del dott. dal presente giudizio, stante la carenza di legittimazione passiva, CP_7 risultante prima facie dalle difese svolte dalla medesima CP_5
che ne ha richiesto la chiamata in causa, senza spiegare
[...] tuttavia alcuna domanda nei confronti del medesimo.
3. Sempre nel merito rigettare le domande spiegate nei confronti del dott. odierno convenuto, totalmente estraneo ai fatti stante il ruolo CP_7 rivestito.
4. In subordine nella non temuta ipotesi in cui l'odierno convenuto venga ritenuto responsabile, anche insieme ad altri, dei danni lamentati, ritenere e dichiarare che l' Parte_4 (P.iva con sede legale in AN Cesario sul
[...] P.IVA_3
Panaro (Mo), C.so Liberta n° 53, è tenuta a manlevarlo e a risarcirne i danni con vittoria di spese e compensi di lite.
o Con comparsa 13.05.2020 il dott. il quale così Controparte_8 concludeva:
Pt_3 All'On. Le Tribunale adito contrariis reiectis:
In via preliminare, per i motivi spiegati in premessa, accertare e dichiarare il difetto di legittimazione passiva del dott. P_
, e, per l'effetto, rigettare le domande proposte nei suoi
[...] confronti;
In via subordinata, e per le ragioni spiegate in premessa, ritenere e dichiarare inammissibile la chiamata in causa del dott. P_ ;
[...]
Nel merito, per le ragioni spiegate in premessa, rigettare tutte le domande spiegate nei confronti del dott. , perché prive di ogni Controparte_8 fondamento sia in fatto che in diritto;
Nel merito, ritenere e dichiarare la convenuta
[...] (P.iva ) con sede legale Parte_4 P.IVA_3 in AN Cesario sul Panaro (Mo), C.so Liberta n° 53, tenuta a garantire e in
pag. 4/16 ogni caso a tenere indenne il dott. da ogni e qualsiasi P_ richiesta risarcitoria, conseguenza giuridica ed economica, dipendente dalle domande di risarcimento danni spiegate nel presente giudizio e condannare, conseguentemente la stessa Parte_4 al rimborso di tutte le eventuali somme che il
[...] dott. dovesse essere tenuto a pagare per le causali sopra P_ spiegate
In ogni caso con vittoria di spese e competenze professionali e con espressa richiesta di condanna per lite temeraria ex art 93 VI comma c.p.c. della Controparte_5
o Con comparsa 13.05.2020 il dott. il quale così Controparte_9 concludeva
In via principale, accertare e dichiarare il difetto di legittimazione passiva dell'odierno terzo chiamato Prof. Dott. e per l'effetto Controparte_9 rigettare le domande proposte nei suoi confronti;
In via subordinata, ritenere e dichiarare inammissibile la chiamata in causa del prof. dott. ; Controparte_9
In via ulteriormente subordinata e nel merito, rigettare tutte le domande spiegate nei confronti del prof. dott. perché prive di Controparte_9 ogni fondamento sia in fatto che in diritto.
In via ulteriormente gradata, ritenere e dichiarare la convenuta
con sede in AN Parte_4 Cesario sul Panaro, Corso Libertà n. 53, tenuta a garantire ed, in ogni caso, a tenere indenne il prof. dott. da ogni e qualsiasi richiesta CP_9 risarcitoria, conseguenza giuridica ed economica, dipendente dalle domande di risarcimento danni spiegate nel suddetto giudizio dalla attrice
e condannare, conseguentemente, la stessa
[...]
in persona del legale rappresentante Parte_4 pro tempore, al rimborso di tutte le eventuali somme che il prof. dott. dovesse essere tenuto a pagare per la causali sopra spiegate. CP_9
In ogni caso, con vittoria di spese e competenze professionali da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario che dichiara di avere anticipato le spese del presente giudizio senza avere percepito alcun compenso, e con espressa richiesta di condanna …per lite temeraria da liquidarsi in via equitativa ex art. 96, 3° comma, c.p.c.
o Avendo ciascuno dei tre ANitari (dott. dott. , CP_7 P_ dott. chiesto essere autorizzati a chiamare in giudizio il loro CP_9
Assicuratore, per tutti e tre l' con Parte_4 provvedimento in data 14.05.2020 veniva autorizzata la richiesta chiamata in giudizio e fissata nuova udienza per il 10.12.2020.
pag. 5/16 o Con comparsa 19.11.2020 si costituiva in giudizio l' , _15 chiamata in causa dalla convenuta la quale Controparte_5 così concludeva:
PIACCIA ALL'ILL.MO TRIBUNALE rigettare le domande formulate nei propri confronti dalla Controparte_5 poiché infondate in fatto ed in diritto;
[...] in subordine, nella denegata ipotesi di accertamento di responsabilità a carico dell'odierna comparente in relazione ai fatti di causa, contenere le stesse nei limiti del giusto e del rigorosamente provato. Con vittoria di spese competenze ed onorari.
o Indi, si costituiva in giudizio l' Parte_4 chiamata dai tre medici, con tre comparse (una per ognuno dei tre
Professionisti assicurati) dal contenuto pressoché sovrapponibile, così, in sintesi, concludendo: piaccia all'Ill.mo Tribunale adito: in via preliminare/pregiudiziale, accertato il difetto di legittimazione passiva del professionista e/o di disporne l'immediata Parte_4 estromissione dal giudizio, rigettando al contempo qualsivoglia domanda proposta nei loro confronti perché infondata in fatto e diritto, sia in punto di an che di quantum;
con riferimento alla azione di garanzia… in via principale, respingere la domanda, previo accertamento e dichiarazione dell'inesistenza dell'obbligo di indennizzo e/o del difetto di copertura assicurativa e/o della inoperatività della garanzia assicurativa in relazione ai fatti per cui è causa per tutti i motivi esposti in atti e nella polizza e, in generale, per estraneità della fattispecie rispetto all'oggetto del contratto;
in via subordinata, disporre un'equa riduzione degli importi eventualmente riconosciuti dovuti a titolo di indennizzo in favore dell'assicurato e condannare la esponente compagnia assicurativa in manleva al pagamento del solo minor importo risultante di giustizia ad istruttoria ultimata, nonché nei limiti della quota di responsabilità diretta ascrivibile all'assicurato e di quelli di massimale;
con riferimento alla domanda promossa dalla Sig.ra Sequenzia: in via principale, rigettare la pretesa attorea in quanto infondata in fatto e in diritto, sia in punto di an che di quantum;
in via subordinata, accertare la responsabilità esclusiva della
[...]
e/o dell' ; Controparte_5 _15 nella denegata ipotesi di ritenuta responsabilità del Professionista, da valutarsi esclusivamente ai sensi dell'art. 2043 c.c., limitare il risarcimento ai postumi in concreto accertati come direttamente ed immediatamente riconducibili all'accertato inadempimento, previa
pag. 6/16 decurtazione delle eventuali somme già percepite dalla danneggiata dagli enti previdenziali;
laddove venga ritenuta ritualmente proposta una domanda della nei _16 confronti del Professionista:
in via principale ritenere la domanda improponibile, improcedibile, inammissibile e/o infondata in fatto e diritto;
in subordine, accogliere la domanda nei limiti e nella minor percentuale indicata in atti o nella diversa misura maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia;
Con condanna al pagamento di spese e compensi del presente giudizio, oltre al rimborso spese generali, c.p.a. ed i.v.a. come per legge.
o Nel corso dell'istruttoria -e precisamente in data 12.10.21- depositava atto di intervento il -quale genitore esercente la Parte_5 responsabilità genitoriale sull'allora minorenne Controparte_1
, figlio della (che poi, divenuto maggiorenne, con lo stesso
[...] Pt_6 procuratore si costituirà in proprio)- con cui così concludeva:
PIACCIA al Giudice adito, reiectis adversis, in accoglimento della presente domanda:
1) accertare e dichiarare la responsabilità della , in Controparte_5 persona del legale rapp.te p.t., per i motivi sopra indicati, con ogni conseguenza di legge;
2) a seguito di quanto sopra, condannare la , in Controparte_5 persona del legale rapp.te p.t. alla corresponsione in favore del IG. Parte_5
n.q. di genitore esercente la patria potestà sul figlio minore,
[...]
, della somma di € 250.000,00, o a quella somma Controparte_1 maggiore o minore che sarà ritenuta equa e/o giusta, oltre interessi e rivalutazione, sino al soddisfo, per tutti danni subiti e subendi come meglio specificati infra. Con vittoria di spese e compensi.
o E pure depositava intervento -in data 18.10.21- la Controparte_2 altra figlia della paziente, con cui così concludeva:
Pt_3 al Giudice adito, reiectis adversis, in accoglimento della presente domanda: 1) accertare e dichiarare la responsabilità della , Controparte_5 in persona del legale rapp.te p.t., per i motivi sopra indicati, con ogni conseguenza di legge;
2) a seguito di quanto sopra, condannare la , in Controparte_5 persona del legale rapp.te p.t. alla corresponsione in favore della IG.ra
della somma di € 250.000, o a quella somma maggiore Controparte_2
o minore che sarà ritenuta equa e/o giusta, oltre interessi e rivalutazione, sino al soddisfo, per tutti danni subiti e subendi come meglio specificati infra.
pag. 7/16 Con vittoria di spese e compensi.
o Nel corso del giudizio veniva espletata, in contradditorio tra tutte le parti,
CTU medico-legale collegiale (dott.ssa , medico Persona_1 legale, e dott. , specialista in malattie infettive), le cui Persona_2 univoche risultanze sono di seguito sintetizzate:
“ … Dalla documentazione sanitaria si evince che in data 06.11.2015 la IG.ra
, di anni 29 all'epoca dei fatti, si recava presso il P.O. Parte_2
Umberto I di a causa di una cefalea pulsante occipitonucale … veniva CP_6 quindi trasportata presso la per proseguire l'iter Controparte_5 diagnostico terapeutico presso il reparto di Neurochirurgia… In data
18.11.2015 veniva sottoposta a impianto di pacemaker esterno temporaneo, derivazione liquorale esterna frontale destra e intervento chirurgico di craniotomia sub-occipitale mediana, con rimozione dell'arco posteriore di C1
e C2 e asportazione microchirurgica della neoplasia… In data 05.12 veniva isolato Acinetobacter sp sul materiale prelevato dal brancoaspirato…
… I danni imputabili alle omesse misure precauzionali hanno causato
l'insorgenza della infezione da Acinetobacter con conseguenti deficit neurologici persistenti, insorgenza dei gravi deficit motori, ritardo di precoce inizio di trattamento riabilitativo con conseguente insorgenze di complicanze, possono essere valutati nella misura del 15% di danno biologico, danno instauratosi in una paziente già affetta da una grave preesistenza invalidante; detto danno si intende quale danno differenziale incrementativo.
Detto danno compromette ed aggrava l'integrità psicofisica della perizianda rendendola inabile (invalida al 100%). Deve, inoltre, riconoscersi un danno biologico temporaneo, relativo ai successivi periodi di ricoveri presso strutture ospedaliere e assistenziali a causa della complicanza infettiva. Il danno biologico temporaneo assoluto nella misura del 100% può essere riconosciuto per i primi 40 (quaranta) giorni, il rimanente periodo in misura del 50%”.
• In seno alla udienza del 26.09.2024, l'istruttore formulava proposta conciliativa, che però non veniva accolta da come risulta dal verbale di udienza del CP_3
28.11.24.
• Onde alla udienza del 03.03.2025 le parti precisavano le conclusioni e la causa veniva posta in decisione con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 cpc per il deposito di memorie conclusionali e repliche.
• Le parti quindi depositavano gli scritti conclusivi, illustrando le rispettive difese. MOTIVAZIONI
pag. 8/16 1. Va in primo luogo specificato che due sono le attrici: precisamente, la agisce sia in proprio sia anche nella qualità di tutrice Parte_1 della figlia interdetta Ella domanda euro 100.000 per sé; Parte_2 nonchè euro 200.000 per la figlia sua rappresentata, per il danno biologico- morale-esistenziale che viene ascritto alla struttura sanitaria convenuta per ICA
(Infezioni Correlate all'Assistenza): sul punto, va rilevato che -contrariamente a quanto pur insistentemente affermato dalla Difesa di l'insorgenza “di CP_3 infezione di Acinetobacter Baumannii” contratta durante i ricoveri per cui è causa del dicembre 2015 forma oggetto di espressa doglianza, nel libello introduttivo di lite (v. pagine 7 ed 8).
2. Ancora con memoria di replica 13.05.25, la Difesa di contesta la validità CP_3 della procura ad litem e del provvedimento del Giudice Tutelare datato 3.7.19, in quanto a suo dire viziati (la prima per difetto del secondo, di per sé in thesi tardivo): si ritiene però detto provvedimento, redatto in calce al ricorso ove è citata la pendenza del presente giudizio senz'altro idoneo alla ratifica dell'operato del tutore, e quindi valido per rimuovere l'ostacolo all'esame della domanda attorea.
3. Egualmente privo di pregio è il rilievo, della difesa di (ancora presente CP_3 nella sua citata memoria di replica), in punto al supposto “litisconsorzio necessario tra medici e struttura ospedaliera”: è infatti noto che sempre diverso è stato il titolo della responsabilità, nei confronti del paziente, tra struttura ospedaliera e sanitario. Ferma la responsabilità contrattuale della struttura sanitaria, infatti, prima della L. 24/17, per il secondo sussisteva la c.d. responsabilità da contatto, mentre, a seguito della essa è aquiliana. Pt_7
Anche da ciò solo deriva che non è mai esistito il litisconsorzio necessario tra struttura sanitaria e sanitario: semplicemente, prima della (che ha reso Pt_7 ammissibile la sola azione di rivalsa, da esperirsi quindi solo dopo il pagamento), ben poteva la struttura sanitaria, a suo piacimento, chiamare in giudizio il sanitario, assumendosi ovviamente il rischio che quest'ultimo risultasse estraneo al fatto: ciò che ovviamente provoca le sue conseguenze in punto di spese di lite.
4. Va quindi scisso l'esame della domanda esercitata dalla paziente (rappresentata dalla madre), da quello della domanda esercitata dalla madre jure proprio, siccome congiunta del paziente danneggiato.
5. La prima domanda (preceduta dal tentativo di mediazione e conciliazione, senza esito) che va esaminata è quindi quella della paziente, ossia l'interdetta
Domanda che, a seguito di CTU medica collegiale Parte_2
(medico legale dr.ssa – infettivologo dr. , è risultata in parte qua Per_1 Per_2 fondata, mentre prive di pregio appaiono le contestazioni formali e sostanziali pag. 9/16 della struttura sanitaria. Univoca è infatti la CTU nel dire l'ICA ascrivibile alla struttura sanitaria. Sul punto, e plurimis, v. Cass. 16900/23, così massimata:
“In tema di infezioni nosocomiali, la responsabilità della struttura sanitaria non ha natura oggettiva, sicché, a fronte della prova presuntiva, gravante sul paziente, della contrazione dell'infezione in ambito ospedaliero, la struttura può fornire la prova liberatoria di aver adottato tutte le misure utili alla prevenzione delle stesse, consistente nell'indicazione: a) dei protocolli relativi alla disinfezione, disinfestazione e sterilizzazione di ambienti e materiali;
b) delle modalità di raccolta, lavaggio e disinfezione della biancheria;
c) delle forme di smaltimento dei rifiuti solidi e dei liquami;
d) delle caratteristiche della mensa e degli strumenti di distribuzione di cibi e bevande;
e) delle modalità di preparazione, conservazione ed uso dei disinfettanti;
f) della qualità dell'aria e degli impianti di condizionamento;
g) dell'avvenuta attivazione di un sistema di sorveglianza e di notifica;
h) dei criteri di controllo e di limitazione dell'accesso ai visitatori;
i) delle procedure di controllo degli infortuni e della malattie del personale e delle profilassi vaccinali;
j) del rapporto numerico tra personale e degenti;
k) della sorveglianza basata sui dati microbiologici di laboratorio;
l) della redazione di un "report" da parte delle direzioni dei reparti, da comunicarsi alle direzioni sanitarie al fine di monitorare i germi patogeni-sentinella; m) dell'orario delle effettiva esecuzione delle attività di prevenzione del rischio” ( in senso conforme, Cass. 6386/2023).
La struttura sanitaria non ha fornito alcuna valida prova liberatoria, sul punto essendo appena il caso di rilevare che la S.C. richiede sia la prova della redazione dei protocolli, sia anche la prova della loro osservanza: rispetto alle quali prove inammissibili e irrilevanti risultano gli articolati cui alla richiesta prova orale. Quanto, infine, ai supposti difetti formali della CTU, essi non si ritengono sussistenti, e comunque decisivi ai fini di ignorare le conclusioni dell'elaborato peritale. Ciò che comporta l'accoglimento della domanda risarcitoria, nei termini che seguono.
6. Sulla individuazione del danno, è stato dal Collego peritale detto sussistente, a seguito di I.C.A., un danno differenziale, per cui la paziente, già portatrice di postumi all' 85 %, è oggi invalida al 100 %. Ancora, è stata rilevata un'invalidità temporanea totale per 40 giorni e parziale al 50 % per giorni 40. La CTU risulta immune da vizi logici e ben motivata, e quindi questo Giudice ritiene di condividerla, facendone proprie le conclusioni.
7. Sulla qualificazione del danno, in citazione è evocato il danno biologico, morale ed esistenziale. Invero, già le sentenze del c.d. “primo” AN TI (da 26972 a
26975) pubblicate il giorno 11 novembre 2008 avevano invero unificato la voce di danno non patrimoniale. A seguito del mutamento degli articoli 138 e
139 del C.Ass., avvenuto con l. 124/17, la III sezione del S.C. ha scollegato il pag. 10/16 danno biologico dal danno morale, evidenziando di quest'ultimo l'autonomia: scissione che, a suo tempo apparendo come clamoroso revirement, costituisce da tempo (quantomeno dal decalogo c.d. del II AN TI, sentenze e numerate da 28985 a 28994, tutte pubblicate il giorno 11 novembre 2019) jus receptum. Il danno morale non è quindi necessariamente riconosciuto al paziente leso da colpa medica, ma solo se allegato e provato: allegazione e prova nel nostro caso mancante. Onde va riconosciuto il solo danno biologico.
8. Quanto al meccanismo di calcolo del risarcimento in parola -ribadiamo consistente in un danno differenziale-, costituisce jus receptum che esso vada operato nel seguente modo: a) stimando in punti percentuali la invalidità complessiva dell'individuo (risultante, cioè, dalla menomazione preesistente più quella causata dall'illecito), e convertendola in denaro;
b) stimando in punti percentuali la invalidità preesistente all'illecito, e convertendola in denaro;
c) sottraendo l'importo (b) dall'importo (a). (sul punto, e plurimis, v.
Cassazione civile , sez. III 11/11/2019 n. 28986 - Cass. 17555/20 - Cassazione civile , sez. III, rel. Rossetti, 27/09/2021 , n. 26117 - Cassazione civile, sez. VI,
29/09/2022, (ud. 14/07/2022, dep. 29/09/2022), n.28327 (paragrafo 2) -
Cassazione civile, sez. III, 19/09/2023, (ud. 03/07/2023, dep. 19/09/2023),
n.26851 - Cassazione civile, sez. III, 28/06/2023 (ud. 03/04/2023, dep.
28/06/2023), n.18442 (parte finale paragrafo 5). E', appena il caso di rilevare, che il danno così calcolato è maggiore rispetto a quello che deriverebbe considerando soltanto il risultato della sottrazione, stante che il danno è considerato via via crescente per ogni punto di invalidità: è del resto ovvio che chi è già privo di un occhio ha, nel caso di perdita dell'occhio superstite, un danno maggiore rispetto a chi perde un solo occhio, mantenendo la funzionalità dell'altro.
9. Con questa premessa, va quindi stimato il danno biologico corrispondente a 100 punti, e quello corrispondente a 85 punti di invalidità. Siamo quindi nel campo delle macropermanenti, la cui quantificazione in danaro l'art. 138 C.Ass. del
2005 demandava alla redigenda Tabella Unica Nazionale (in IGla T.U.N.) che è stata alfine introdotta giusta D.P.R. 13.01.25, con efficacia per i fatti verificatisi Contr a partire dal 5 marzo 2025. Ovviamente, nulla esclude che la nuova possa applicarsi anche ai fatti antecedenti la sua entrata in vigore. E però ritiene questo
Giudice di applicare, ai fini della determinazione del danno biologico, le tabelle Contr Milanesi 2024 (i cui valori per il vero di tanto non differiscono dalla ), onde può operarsi il seguente calcolo: tabelle Milano 2024
Età del danneggiato (n. - sinistro 18.12.15) 29 NumeroD_1
pag. 11/16 A) DANNO NON PATRIMONIALE PERMANENTE
danno biologico - 100% 823.777
danno biologico - 85% - 692.508
Tot. Danno differenziale 15% 131.269
Quanto al calcolo del danno per l'invalidità temporanea, totale e parziale, ben risultano coerenti i valori cui alla citata TUN 2025, che questo Giudice ritiene applicare. Onde avremo:
B) Parte_8 va 55,24 40 GG. AL 100% 2.209,60
40 GG. AL 50% 1.104,80 TOT 3.314,40
Il danno biologico in totale spettante alla paziente danneggiata (tra danno permanente e danno per invalidità temporanea) è pari quindi ad euro
Tot. Danno differenziale 15% 131.269,00 Danno da inabilità temporanea 3.314,40 TOTALE DANNO A+B 134.583,40
Detto importo è espresso in moneta attuale, e quindi non è oggetto di rivalutazione. In astratto, potrebbe porsi il problema del riconoscimento degli interessi compensativi: ma risulta sul punto del tutto eluso l'onere di allegazione e prova, da ultimo evidenziato anche da Cass. 5618/2025. Donde gli interessi sulla detta somma saranno dovuti solo a seguito della pubblicazione della sentenza, al tasso legale.
10. Quanto al danno oggetto della domanda risarcitoria della madre della paziente, IGnora (che poi è lo stesso danno per cui i di lei due Parte_1 nipoti, figli della paziente invalida, hanno in questo stesso giudizio proposto azione risarcitoria, siccome interventori volontari), esso, sebbene in citazione non meglio esplicitato, sembra esser quello in astratto spettante al congiunto del macroleso, vuoi per l'evidente empatia, vuoi anche per la doverosa assistenza dello stesso siccome derivante dal fatto per cui è causa. Ora, per integrare detto tipo di danno al congiunto del macroleso, all'evidenza il danno afferente la vittima primaria deve esser assai rilevante, dovendo quindi trattarsi di una macropermanente che abbia causato una ben rilevante trasformazione nella vita della vittima primaria, e quindi della vittima secondaria (ovvero il congiunto del macroleso in thesi danneggiato). Esclusa è quindi la sussistenza di un danno di tal fatta per una micropermanente, o comunque per postumi non elevati. Orbene, nel caso che ne occupa, la era già - Parte_2
pag. 12/16 prima del caso di malpractice sanitaria- invalida all' 85 %, onde non pare verosimile -e comunque non è provato- che la madre della paziente abbia potuto subire, per l'aggravamento della malattia della figlia, un danno giuridicamente apprezzabile. La domanda esercitata dalla Parte_1 in proprio va quindi rigettata.
[...]
11. Deve quindi a questo punto esaminarsi la domanda veicolata dal _1
, figlio della danneggiata, per euro 250.000. Pure detto sussistente,
[...] come quello della madre della paziente di cui sopra, in relazione al danno arrecato alla congiunta, madre dell'intervenuto: ma, come non è provato il danno della madre della paziente, così risulta in nessun modo provato il danno del figlio della paziente, che già prima dell'ICA per cui è causa aveva una madre invalida all'85 %. Di più: il figlio risulta risiedere col padre in via AN
Guglielmo Abate 12 di , mentre la madre (v. CTU pag. 4) risulta CP_6 risiedere, con la di lei madre, in viale Scala Greca 445 di : la mancanza CP_6 della convivenza costituisce altro indizio nel senso dell'irrilevanza del mutamento dello stato di salute nella vita del figlio. * Superfluo è quindi rilevare che la domanda del è da qualificarsi extracontrattuale, e quindi si _1 prescrive in cinque anni: e l'intervento, preceduto da mediazione del marzo 2021, è dell'ottobre 2021 mentre i fatti per cui è causa sono del dicembre 2015.
La domanda del va quindi rigettata perché infondata e Controparte_1 comunque prescritta, come eccepito da . CP_3
12. Analogo discorso va fatto per l'altra figlia della paziente, la CP_2
germana del , la quale ha pur ella ha domandato ulteriori euro
[...] _1
250.000 ritenendosi anch'essa danneggiata per l'ICA che ha colpito la madre.
Anche risulta risiedere col padre, e non con la madre, a Controparte_2 riprova della verosimile assenza del mutamento, in senso deteriore, della vita della figlia. Mutamento in peius che comunque risulta, come già per il germano della e per la nonna, in nessuna maniera provato. Anche la domanda CP_2 della va quindi rigettata. Superfluo è quindi rilevare che Controparte_2 la domanda della è da qualificarsi extracontrattuale, e quindi si _1 prescrive in cinque anni: e l'intervento, preceduto da mediazione del marzo 2021, è dell'ottobre 2021 mentre i fatti per cui è causa sono del dicembre 2015.
La domanda della va quindi rigettata perché infondata e Controparte_2 comunque prescritta, come eccepito da . CP_3
13. Vanno a questo punto esaminate le chiamate in giudizio della struttura sanitaria Contr nei confronti di ben sei sanitari, e dell di . Domande del tutto CP_6 ingiustificate, stante che l'ICA per cui è causa è risultata ascrivibile alla struttura sanitaria convenuta. Donde il rigetto di tutte le domande esercitate dalla struttura sanitaria nei confronti dei chiamati in giudizio che si sono costituiti (tre sanitari su sei).
pag. 13/16 14. Il rigetto delle domande di garanzia della struttura sanitaria nei confronti dei sanitari comporta l'assorbimento dell'esame della loro chiamata in garanzia dell'Assicuratore, che, per tutti e tre i sanitari, è l . Si Parte_4 pone quindi solo la questione delle spese legali, su cui univoca è la giurisprudenza. (Cassazione civile, sez. III , 06/12/2019 , n. 31889)- In forza del principio di causazione - che, unitamente a quello di soccombenza, regola il riparto delle spese di lite - il rimborso delle spese processuali sostenute dal terzo chiamato in garanzia dal convenuto deve essere posto a carico dell'attore qualora la chiamata in causa si sia resa necessaria in relazione alle tesi sostenute dall'attore stesso e queste siano risultate infondate, a nulla rilevando che l'attore non abbia proposto nei confronti del terzo alcuna domanda;
il rimborso rimane, invece, a carico della parte che ha chiamato o fatto chiamare in causa il terzo qualora l'iniziativa del chiamante, rivelatasi manifestamente infondata o palesemente arbitraria, concreti un esercizio abusivo del diritto di difesa.(Cassazione civile, sez. II, 17/09/2019, n. 2312) Le spese di giudizio sostenute dal terzo chiamato in garanzia, una volta che sia stata rigettata la domanda principale, vanno poste a carico della parte che, rimasta soccombente, abbia provocato e giustificato la chiamata in garanzia, trovando tale statuizione adeguata giustificazione nel principio di causalità, che governa la regolamentazione delle spese di lite, anche se l'attore soccombente non abbia formulato alcuna domanda nei confronti del terzo, salvo che l'iniziativa del chiamante si riveli palesemente arbitraria.(Cass., III. 8363/2010) "se di una fondata chiamata in garanzia difettano i presupposti per ragioni concernenti il rapporto tra convenuto e chiamato, la responsabilità della chiamata in causa non può farsi risalire all'attore cha abbia proposto una domanda infondata nei confronti del chiamante, in quanto il chiamato è, in tal caso, illegittimamente coinvolto nel processo per assorbente responsabilità del convenuto, da considerarsi soccombente nei suoi confronti ai fini della ripartizione dell'onere delle spese processuali per gli effetti di cui agli artt. 91 e 92 c.p.c.".
15. Nel nostro caso, essendo i sanitari effettivamente assicurati contro i rischi da
R.C. con l , non può certo dirsi arbitraria la chiamata in Parte_4 garanzia. Donde le spese legali dell'Assicuratore vanno poste a carico di chi ha provocato la chiamata in garanzia, ovvero la struttura sanitaria convenuta.
16. Quanto alle spese legali, va preliminarmente detto che, nello scaglione di valore del giudizio, queste sono le voci e i valori giusta il D.M. 55/14 e ss.mm.:
STUDIO DELLA CONTROVERSIA 2.552 FASE INTRODUTTIVA 1.628
FASE TRATTAZIONE 5.670
FASE DECISIONALE 4.253
TOTALE 14.103
In disparte ovviamente le spese generali al 15 %, Cassa Previdenza ed IVA se dovuta.
17. Ancora, va rilevato che risultano ammessi al gratuito patrocinio sia le due attrici sia anche i due interventori. Fondata è solo la domanda della
, per cui, giusta Corte Cost. 64/24, la convenuta va Pt_2 CP_3
pag. 14/16 condannata al pagamento delle spese legali in favore dell'Erario per euro
14.103, oltre accessori.
18. Quanto invece alle domande della in proprio, nonché Parte_1 dei di lei nipoti interventori volontari germani e Controparte_1
ne va evidenziata l'assoluta infondatezza, talchè può dirsi la domanda CP_2 integrante abuso del processo: e per l'azione esperita in mala fede e colpa grave è prevista la revoca, ex art. 136 D.Pres. 115/2002, dell'ammissione al gratuito patrocinio, che va quindi dichiarata.
P.Q.M.
Il Tribunale di Siracusa, in persona del Giudice onorario dott. Gianfranco Todaro, definitivamente decidendo nella causa civile iscritta al n. 5118/2018 R.G, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa:
• Dichiara la contumacia di e _11 Controparte_12
_13
• In accoglimento delle domande di condanna Parte_2 CP_3 al pagamento in suo favore di euro 134.583,40 per le causali meglio
[...] specificate in parte motiva.
• In conseguenza dell'accoglimento delle domande di Parte_2 condanna al pagamento in favore dell'Erario delle spese legali, CP_3 liquidate in euro 14.103 per compensi, oltre accessori di legge, oltre eventuali spese di notifica, spese di copia, spese di iscrizione a ruolo e ogni altra spesa a carico dell'Erario e prenotata a debito.
• Rigetta le domande di nei confronti di e Parte_1 CP_3 quindi la condanna al pagamento delle spese di lite in favore di in CP_3 misura pari ad euro 14.103 oltre accessori di legge. Ex art. 136 D.Pres.
115/2002 ne revoca l'ammissione al gratuito patrocinio.
• Rigetta le domande di nei confronti di Controparte_1 CP_3
e quindi lo condanna al pagamento delle spese di lite in favore di
[...] CP_3 in misura pari ad euro 14.103 oltre accessori di legge. Ex art. 136 D.Pres.
[...]
115/2002 ne revoca l'ammissione al gratuito patrocinio.
• Rigetta le domande di nei confronti di , e Controparte_2 CP_3 quindi la condanna al pagamento delle spese di lite in favore di in CP_3 misura pari ad euro 14.103 oltre accessori di legge. Ex art. 136 D.Pres.
115/2002 ne revoca l'ammissione al gratuito patrocinio.
• Rigetta le domande di nei confronti dell' e, quindi, CP_3 _15 condanna al pagamento delle spese di lite in favore dell' di CP_3 _15
in misura pari ad euro 14.103 oltre accessori di legge. CP_6
pag. 15/16 • Rigetta le domande di in favore di CP_3 _11
e nulla liquidando in favore di questi Controparte_12 _13 ultimi a titolo di spese legali in considerazione della loro persistente contumacia.
• Rigetta le domande di in favore di e quindi CP_3 Controparte_7 condanna al pagamento in favore di questo delle spese di lite in CP_3 misura pari ad euro 14.103 oltre accessori di legge.
• Rigetta le domande di in favore di e quindi CP_3 Controparte_8 condanna al pagamento in favore di questo delle spese di lite in CP_3 misura pari ad euro 14.103 oltre accessori di legge da distrarsi in favore del difensore antistatario avv. Domenico Trapanese.
• Rigetta le domande di in favore di e quindi CP_3 Controparte_9 condanna al pagamento in favore di questo delle spese di lite in CP_3 misura pari ad euro 14.103 oltre accessori di legge, da distrarsi in favore del difensore antistatario avv. Piero Fillioley.
• In considerazione del rigetto delle domande della nei confronti dei CP_3 sanitari ( e condanna al CP_7 P_ CP_9 CP_3 pagamento delle spese di lite in favore del loro Assicuratore, ASSICURATRICE
MILANESE SPA, spese che liquida (stante il contenuto pressoché sovrapponibile delle tre comparse di costituzione e la redazione di unico atto difensivo per tutti e tre gli assicurati a decorrere dalle memorie istruttorie) ai minimi di legge, e quindi in euro 7.052 per ognuna delle tre posizioni, ovvero euro 21.156 oltre accessori di legge.
• Rigetta la domanda di declaratoria di responsabilità ex art. 96comma 3 cpc di
CP_3
• Liquida per la CTU in favore di ciascuno dei dottori Persona_1
e a somma di euro 2.500 oltre accessori e iva
[...] Persona_3 se dovuta (detratti gli acconti eventualmente corrisposti) che pone definitivamente a carico di . Manda alla cancelleria per la CP_3 comunicazione del provvedimento di liquidazione, contenuto nel dispositivo della presente sentenza, ai dottori e Persona_1 Per_3
[...]
Così deciso in Siracusa, in data 28 giugno 2025
IL GIUDICE
dott. Gianfranco Todaro
pag. 16/16