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Sentenza 8 luglio 2025
Sentenza 8 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 08/07/2025, n. 10237 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 10237 |
| Data del deposito : | 8 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Marta Ienzi Presidente dott.ssa Filomena Albano Giudice dott.ssa Maria Vittoria Caprara Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 50669/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. Controparte_1 C.F._1 COSTANTINI GABRIELE, con elezione di domicilio presso lo studio del difensore;
RICORRENTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. FUSCALDO CP_2 C.F._2 MARIA, con elezione di domicilio presso lo studio del difensore;
RESISTENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 29.11.2024 chiedeva la pronuncia della Controparte_1 cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto il 2.7.2005 a Roma con , CP_2 precisando che dalla predetta unione erano nati i figli e di anni 18 e 16 e che in data Per_1 Per_2
24.8.2021 il Tribunale di Roma aveva pronunciato la separazione personale delle parti e di aver vissuto da allora ininterrottamente separato dal coniuge;
il ricorrente chiedeva la conferma delle condizioni di affidamento e collocamento della prole e la riduzione dell'assegno di mantenimento dovuto per i figli.
, nel costituirsi in giudizio, contestava le richieste di controparte e chiedeva CP_2
l'attribuzione di un assegno divorzile in proprio favore.
All'esito della comparizione personale delle parti innanzi al GD veniva esperito senza esito positivo il tentativo di conciliazione, quindi, pronunciati i provvedimenti provvisori ai sensi dell'art. 473 bis
22 cpc il GD rimetteva la causa al Collegio per la pronuncia sullo status.
Dall'esame degli atti non risulta alcun dubbio circa l'impossibilità di ricostituire l'unione materiale e 2 spirituale tra i coniugi.
La domanda di divorzio, pertanto, tenuto conto del decorso del termine previsto dalla legge (art. 3, n.
2, lett. b] della legge n. 898/1970 come successivamente modificata), deve essere accolta. Poiché la causa non risulta adeguatamente istruita con riguardo agli ulteriori aspetti, di ordine patrimoniale e non patrimoniale, connessi alla cessazione degli effetti civili del matrimonio, deve disporsi la rimessione della causa in istruttoria per i necessari incombenti.
La regolamentazione delle spese deve essere differita alla pronuncia definitiva.
P.Q.M.
Il Tribunale, non definitivamente pronunciando, così provvede:
- dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Roma il 2.7.2005 tra e;
Controparte_1 CP_2
- dispone l'annotazione della presente sentenza nei registri dello stato civile del Comune di
Roma (registro degli atti di matrimonio dell'anno 2005, atto n.00944 parte 2, serie A01 );
- rimette la causa in istruttoria come da ordinanza in data odierna.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del Tribunale di Roma, in data 25/06/2025
Il Giudice rel. ed est. Il Presidente dott.ssa Maria Vittoria CAPRARA dott.ssa Marta IENZI