Sentenza breve 15 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Bari, sez. III, sentenza breve 15/12/2025, n. 1435 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Bari |
| Numero : | 1435 |
| Data del deposito : | 15 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01435/2025 REG.PROV.COLL.
N. 01783/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 1783 del 2025, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato NA SA, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, U.T.G. - Prefettura di Foggia, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bari, domiciliataria ex lege in Bari, via Melo, n.97;
per l'annullamento, previa sospensione dell’efficacia,
del decreto prot.n. 0074693 dell’11 settembre 2025, emesso dalla Prefettura di Foggia - Ufficio Territoriale del Governo, Area IV - Sportello Unico per l'Immigrazione, con cui è stata disposta la revoca del nulla osta alla conversione del permesso di soggiorno per motivi di lavoro stagionale in permesso per lavoro subordinato, rilasciato in favore del ricorrente in data 18 dicembre 2024 (codice pratica P-FG/L/Q/2024/124302);
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno e di U.T.G. - Prefettura di Foggia;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 10 dicembre 2025 la dott.ssa DE ON e uditi per le parti i difensori NA SA per la parte ricorrente e l'avv. dello Stato Fabiola Roccotelli per le Amministrazioni resistenti;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Parte ricorrente impugna il decreto in epigrafe indicato, con cui è stata disposta la revoca del nulla osta alla conversione del permesso di soggiorno per motivi di lavoro stagionale in permesso per lavoro subordinato, rilasciato in favore del ricorrente in data 18 dicembre 2024 (codice pratica P-FG/L/Q/2024/124302).
A fondamento della revoca l’UTG ha evidenziato che alla domanda di conversione, in prima battuta, non è stata allegata alcuna documentazione idonea a dimostrare la sistemazione alloggiativa del lavoratore, pur dichiarata in un determinato immobile e civico in Foggia. Successivamente è stata trasmessa a mezzo pec documentazione relativa a differente immobile, in relazione al quale l'Ufficio ha riscontrato essere attivi, oltre al contratto di locazione in argomento, ulteriori n. 3 contratti di locazione, con scadenza il 31ottobre 2025, il 20 novembre 2025 e il 30 novembre 2025, per un totale complessivo di n. 8 conduttori, in violazione di quanto consentito dal certificato di idoneità alloggiativa rilasciato dall'Ufficio Tecnico del Comune, che prevede un numero massimo di 6 occupanti.
Con plurimi motivi di ricorso il ricorrente lamenta, questo in estrema sintesi il punto nodale della decisione, che l’Ufficio non avrebbe tenuto conto delle osservazioni trasmesse, se pur tardivamente, ma prima dell’adozione della revoca impugnata.
In particolare la comunicazione di avvio del procedimento, con invito a formulare osservazioni nel termine di 10 giorni, è stata trasmessa via pec il 25 agosto 2025; la replica contenente la registrazione della risoluzione dei 3 contratti di locazione è stata trasmessa il 9 settembre 2025 (oltre il termine di 10 giorni assegnato); la revoca adottata in data 11 settembre 2025.
L’amministrazione si è costituita con memoria formale.
All’udienza del 10 dicembre 2025, la causa è stata tratta in decisione per la definizione in forma semplificata.
Il ricorso non è fondato.
Il ricorrente assume che il termine assegnato per l’esercizio delle prerogative partecipative abbia natura ordinatoria e, pertanto, l’Amministrazione sia tenuta a tener conto della documentazione pervenuta oltre il termine assegnato, purchè prima dell’adozione del provvedimento.
Ritiene il Collegio che la tesi propugnata, data la stringente tempistica che ha caratterizzato l’odierno procedimento, non è percorribile in quanto si pone in contrasto con il principio di matrice costituzionale di efficienza dell’azione amministrativa, in quanto non consentirebbe all’Amministrazione di ordinatamente programmare la gestione del procedimento e la sua conclusione e comporterebbe la possibilità che l’attività istruttoria svolta facendo affidamento sull’assenza di tempestive osservazioni sia nella sostanza posta nel nulla dal negligente ritardo nell’esercizio delle prerogative partecipative.
Per le ragioni suesposte il ricorso non può trovare accoglimento.
Le spese derogano alla soccombenza in ragione della particolarità in fatto della vicenda.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese integralmente compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 10 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
NZ BL, Presidente
DE ON, Consigliere, Estensore
Lorenzo Ieva, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| DE ON | NZ BL |
IL SEGRETARIO