Articolo 30 della Legge 30 aprile 1971, n. 206
Articolo 29Articolo 31
Versione
15 maggio 1971
Art. 30.
La composizione della razione viveri per gli allievi del Corpo della guardia di finanza e le integrazioni di vitto ed i generi di conforto per i militari del Corpo medesimo in speciali condizioni di servizio, sono stabiliti, per l'anno finanziario 1971, in conformita' delle tabelle annesse allo stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per lo stesso anno.
Entrata in vigore il 15 maggio 1971