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Sentenza 31 maggio 2025
Sentenza 31 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 31/05/2025, n. 835 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 835 |
| Data del deposito : | 31 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Napoli – Prima Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott. Raffaele Sdino - Presidente-
Dott.ssa Immacolata Cozzolino - Giudice -
Dott.ssa Claudia Ummarino - Giudice rel. - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 992 del Ruolo Generale degli Affari di Volontaria Giurisdizione dell'Anno 2025 , avente per oggetto: Regolamentazione dell'esercizio della responsabilita' genitoriale (ricorso congiunto)
[...]
nata a [...] il [...] , Persona_1
, rappresentata e difesa, giusta procura a margine del ricorso, dall'avv. CodiceFiscale_1
DE FALCO PAOLA presso il quale elettivamente domicilia
E
, nata a [...] il [...] , C.F. , CP_1 C.F._2 rappresentata e difesa, giusta procura a margine del ricorso, dall'avv. D'AMBROSIO GIOVANNI presso il quale elettivamente domicilia
RICORRENTI con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Napoli il quale ha concluso per l'accoglimento della domanda.
INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 13/01/2025 e , Persona_1 CP_1 premettendo di aver intrattenuto una relazione affettiva con convivenza di fatto per diversi anni - dalla cui unione nasceva la figlia minore ( nata a [...] il [...]) -conclusasi nel corso Persona_2 dell'anno 2024- rappresentavano la volontà di regolamentare l'esercizio della responsabilità genitoriale sulla predetta minore. Si procedeva allo svolgimento del processo nelle forme di cui all'art. 473 bis 51 cpc e raccolte le conclusioni del PM il Tribunale si riservava la decisione.
Le parti hanno definito i loro rapporti alle seguenti condizioni: “- Affido condiviso della figlia minore
nata a [...] il [...] con domiciliazione della stessa prevalente presso il Persona_2 domicilio della madre sig.ra sito in Monte di OC ( NA) alla Via Caranfe Persona_1
n.41; - prevedere che il padre sig. che attualmente domicilia presso la madre in CP_1
Napoli alla Piazza G.Vico n.44 possa vedere e tenere con sé la minore, secondo il seguente calendario in relazione alle esigenze lavorative dello stesso nonché della minore un pomeriggio Per_2 infrasettimanale, il venerdì, dalle ore 18.00 sino alle ore 21.30 nella settimana in cui la piccola non trascorre il weekend con il padre;
un fine settimana alternato per il sig. a partire dal CP_1 venerdì ore 18.00 sino alla domenica ore 19.00 riconsegnando la figlia presso il domicilio materno, festività: la minore trascorrerà con i genitori alternativamente il 24 e il 25 dicembre, e, sempre alternativamente, il 31 dicembre o 01 gennaio;
analogamente per le festività pasquali la minore trascorrerà alternativamente con i genitori il giorno di Pasqua o del Lunedì in Albis;
vacanze estive: il sig. trascorrerà con la minore 15 giorni anche non consecutivi tra il mese di giugno CP_1 ed agosto di ciascun anno da concordarsi preventivamente entro il 30 giugno di ogni anno;
- il sig.
verserà alla sig.ra a titolo di contributo per il mantenimento CP_1 Persona_1 della minore l'importo mensile di 250,00€ da versarsi entro il giorno 26 di ogni mese;
detto Per_2 assegno verrà annualmente ed automaticamente adeguato sulla base degli indici ISTAT;
il sig.
verserà il 50% delle spese mediche non coperte dal SSN e di quelle scolastiche, CP_1 sportive queste ultime preventivamente concordate tra le parti e documentate in relazione al
Protocollo stilato tra magistrati ed avvocati presso il Tribunale di Napoli;
- l'assegno unico spettante per la piccola sarà interamente percepito dalla sig.ra e pertanto il sig. Per_2 Persona_1
rinunzierà allo stesso;
- le parti si dichiarano economicamente autosufficienti e CP_1 rinunziano, pertanto, a chiedere qualsivoglia provvidenza economica;
- le parti prestano reciproco consenso al rilascio o al rinnovo del documento personale valido per l'espatrio anche della figlia minore”
In ordine agli accordi raggiunti tra le parti, si precisa che il Tribunale dispone a fondamento della sua pronuncia solo quelli riguardanti le materie relative al giudizio in oggetto (affidamento dei figli, diritto di visita, assegnazione della casa familiare e assegni di mantenimento) di tutte le altre pattuizioni, aventi carattere esclusivamente obbligatorio, se ne prende meramente atto. Poiché i patti di cui sopra non sono contrari a norme imperative, e sono rispondenti agli interessi dela minore, il Tribunale ritiene di poter porre i suddetti patti a base della presente decisione.
Ai sensi dell'art. 473-bis.4 non si è proceduto all'ascolto della minore, non ritenuto necessario atteso l' accordo dei genitori conforme ai suoi interessi.
Trattandosi di procedura su istanza congiunta, nulla deve disporsi in ordine al regime delle spese che rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, I Sezione civile, definitivamente pronunciando, dispone in conformità degli accordi intervenuti tra le parti e relativi alla regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti della figlia nata a [...] il [...]; Persona_2
- omologa le condizioni necessarie di cui al ricorso;
- prende atto delle ulteriori pattuizioni;
- nulla per le spese.
Così deciso in Napoli in camera di consiglio il 09.05.2025
Il giudice estensore Il Presidente
Dott. ssa Claudia Ummarino Dott. ssa Raffaele Sdino