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Sentenza 17 luglio 2025
Sentenza 17 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 17/07/2025, n. 3694 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 3694 |
| Data del deposito : | 17 luglio 2025 |
Testo completo
n. 13719/2023 R.G.
n. Reg. Sent.
n. Cron.
n Rep.
TRIBUNALE DI VENEZIA SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE, PROTEZIONE INTERNAZIONALE E LIBERA CIRCOLAZIONE DEI CITTADINI DELL'UNIONE EUROPEA REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale civile di Venezia – I sezione civile – nella persona del giudice dott. Giovanni
Calasso, nel procedimento civile iscritto al n. 13719 del ruolo generale dell'anno 2023
PROMOSSO DA
N Ricorrenti Difensore
1 Controparte_1
[...]
2 Controparte_2
3 Controparte_3
[...]
NEI CONFRONTI DI
Resistente Difensore
Controparte_4
Oggetto: riconoscimento della cittadinanza italiana.
Esaminati gli atti e i verbali di causa;
preso atto delle conclusioni rassegnate dai procuratori delle parti e delle note scritte, ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
I. Con ricorso depositato in data 28.09.2023
1. (CPF n. , C.F. italiano Controparte_1 C.F._1
documento brasiliano n. RG 177035420) nato il [...] in C.F._2 Sorocaba Stato di SA UL (Brasile),
Dott. Giovanni Calasso 1
2. (CPF n. C.F. italiano Controparte_2 P.IVA_1
doc. bras.no RG n. 372743559) nata il [...] in [...] C.F._3 di SA UL (Brasile)
3. (CPF C.F. Controparte_3 P.IVA_2 italiano doc. bras.no RG n. 391804650) nato il [...] in C.F._4 Sorocaba Stato di SA UL (Brasile)
tutti e tre residenti in [...]n. 83 - Altos de Votorantim, Votorantim Stato di SA UL (Brasile)
hanno convenuto in giudizio innanzi al Tribunale di Venezia il Controparte_4 formulando le seguenti conclusioni:
“ dichiarare lo status di cittadini italiani dei ricorrenti Controparte_3 nato il [...] in [...], da nata CP_2 CP_2 il 06.05.1998 in Sorocaba Stato di SA UL (Brasile) e Controparte_3
nato il [...] in [...] e, per l'effetto, ordinare al
[...]
e, per esso, all'Ufficiale dello stato civile competente e/o ad ogni altra Controparte_4
Autorità amministrativa e comunque ad ogni pubblico ufficiale, di procedere alle conseguenti iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello stato civile della cittadinanza dei ricorrenti, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle Autorità consolari competenti. Con vittoria di spese e compensi del presente giudizio da distrarre in favore del sottoscritto procuratore ex art. 93 c.p.c.”.
A sostegno della domanda precisavano che erano discendenti del cittadino italiano
[...]
nato in [...] il [...] nel Comune di Ormelle Provincia di Treviso, Persona_1 figlio legittimo di e il quale emigrava in Brasile, ed ivi, Persona_2 Persona_3 nella città di Porto Feliz Stato di San Paolo, si coniugava il 27.10.1900 con la sig.ra
[...]
(ovvero . Dal predetto matrimonio veniva alla luce, sempre in Porto Parte_1 Per_4
Feliz Stato di San Paolo (Brasile):
• in data 26.02.1911 la quale il 16.09.1933, in Porto Parte_2
Feliz/SP (Brasile), sposava il sig. cittadino Parte_3 brasiliano nato nel distretto di Paz de Prata, Comune di Botucatu Stato di San Paolo (Brasile), figlio dei brasiliani e Persona_5 Persona_6
. Da questo matrimonio nasceva, in Porto Feliz/SP (Brasile):
[...]
➢ in data 09.01.1937 il loro figlio il quale il Persona_7
15.03.1963, in Sorocaba Stato di SA UL (Brasile), sposava la sig.ra
[...]
e da questo matrimonio nasceva, in Sorocaba Stato di SA Persona_8
UL (Brasile):
✓ in data 13.07.1966 il loro figlio odierno ricorrente
[...]
. Dalla relazione tra il detto ricorrente Controparte_3 [...]
e la sig.ra Controparte_3 Persona_9 nascevano, in Sorocaba Stato di SA UL (Brasile), due figli:
❖ in data 06.05.1998 da odierna CP_2 CP_2 ricorrente
❖ in data 14.03.2002 Vinicius DR Segatto CP_3
Dott. Giovanni Calasso 2
odierno ricorrente CP_3
I genitori poi, in data 27.12.2002, in Votorantim/SP (Brasile), contraevano matrimonio e dal matrimonio nasceva il 20.04.2011 il terzo figlio da Persona_10
, oggi minorenne. CP_2
- non aveva mai rinunciato alla cittadinanza italiana e non aveva Persona_1 mai acquistato la cittadinanza brasiliana.
II. Parte ricorrente ha notificato ricorso e decreto nei termini di legge;
III Al Procuratore della Repubblica di Venezia è stata comunicata la pendenza del presente procedimento. Lo stresso ha preso visione
DIRITTO
Alla luce dei fatti sopra esposti, i ricorrenti sono discendenti del sig. Persona_1
nato in [...] il [...] nel Comune di Ormelle Provincia di Treviso che ha
[...] trasmesso la cittadinanza italiana a nata in data [...] che Parte_2 in data 16.09.1933, in Porto Feliz/SP (Brasile), sposava il sig. Parte_3 cittadino brasiliano e, procreando prima dell'anno 1948, non ha potuto trasmettere
[...] iure sanguinis la cittadinanza italiana per linea materna ai figli e ai discendenti che ne sono seguiti, sino agli odierni ricorrenti. Da tale linea di discendenza emerge un passaggio per linea femminile intervenuto prima dell'entrata in vigore della Carta Costituzionale (1/01/1948), che ha comportato l'interruzione della trasmissione della cittadinanza italiana iure sanguinis da madre a figlio perché la legge in vigore a quel tempo prevedeva – da un lato - il riconoscimento della cittadinanza solo per via paterna e, dall'altro, stabiliva la perdita dello status civitatis per la donna unita in matrimonio con coniuge straniero. Attualmente, la disciplina specifica dell'acquisto, della perdita e del riacquisto della cittadinanza italiana è contenuta nella legge 5 Febbraio 1992, n. 91 e nei relativi regolamenti di esecuzione approvati con D.P.R. 12 Ottobre 1993, n. 572, e con D.P.R. 18 Aprile 1994, n. 362, rispettando la precedente disciplina giuridica contenuta nella legge 13 Giugno 1912 n. 555 con modifiche riguardanti l'accoglimento della giurisprudenza. La legge 05 Febbraio 1992, n. 91 ha introdotto l'attuale disciplina giuridica sulla materia confermando la prevalenza dello ius sanguinis ai fini dell'attribuzione della cittadinanza italiana pur assumendo prevalenza anche gli status familiari con l'affermazione della piena parità tra uomo e donna. Con sentenza 12/07/2022, n. 354 la Corte di Cassazione a Sezioni Unite Civili ha precisato che il diritto al riconoscimento della cittadinanza italiana è permanente, imprescrittibile e di uguale rappresentazione, ovvero indipendentemente dal fatto che l'antenato italiano sia di genere maschile e/o femminile. Sul punto è intervenuta la Corte Costituzionale (sentenza 28 Gennaio 1983, n° 30 ) che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, n.1, della legge 13 Giugno 1912, n° 555 per violazione degli artt. 3 e 29 della Costituzione Italiana, nella parte in cui non prevede che sia cittadino per nascita anche il figlio di madre cittadina., mentre la sentenza della Corte Costituzionale 9 Aprile 1975, n° 87 ha dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione degli articoli 3 e 29 della Carta Costituzionale, l'art. 10 della legge 13 Giugno 1912
Dott. Giovanni Calasso 3
n. 555 nella parte in cui prevede la perdita della cittadinanza italiana da parte della donna italiana coniugata con persona straniera, il tutto indipendentemente dalla volontà della donna stessa. Detta sentenza ha trovato applicazione però solo per i discendenti di donne e madri italiane nati dal 1 Gennaio 1948 ad oggi, escludendo la prole venuta alla luce prima dell'entrata in vigore della Costituzione Italiana E ciò fino a quando la Corte di Cassazione a Sezioni Unite (sentenza 25 Febbraio 2009, n° 4466 ) ha affermato che “per effetto delle sentenze della Corte Costituzionale n. 87 del 1975 e n. 30 del 1983, deve essere riconosciuto il diritto allo “status” di cittadino italiano al richiedente nato all'estero da figlio di donna italiana coniugata con cittadino straniero nel vigore della L. 555 del 1912 che sia stata, di conseguenza, privata della cittadinanza italiana a causa del matrimonio. La predetta sentenza ha, pertanto, affermato i seguenti principi:
“La titolarità della cittadinanza italiana va riconosciuta in sede giudiziaria, indipendentemente dalla dichiarazione resa dall'interessata ai sensi dell'art. 219 della Legge n. 151 del 1975, alla donna che l'ha perduta per essere coniugata con cittadino straniero anteriormente al 1° gennaio 1948, in quanto la perdita senza la volontà della titolare della cittadinanza è effetto perdurante, dopo la data indicata, della norma incostituzionale, effetto che contrasta con il principio della parità dei sessi e della eguaglianza giuridica e morale dei coniugi (artt. 3 e 29 Cost.). Per lo stesso principio, riacquista la cittadinanza italiana dal 1° gennaio 1948, il figlio di donna nella situazione descritta, nato prima di tale data e nel vigore della legge n. 555 del 1912, determinando il rapporto di filiazione, dopo l'entrata in vigore della Costituzione, la trasmissione a lui dello stato di cittadino, che gli sarebbe spettato di diritto senza la legge discriminatoria”. Alla luce di quanto sopra la domanda deve essere accolta dichiarando i ricorrenti cittadini italiani e disponendo l'adozione da parte del dei provvedimenti Controparte_4 conseguenti. Le spese di lite, stante la peculiarità della materia del contendere in ragione della mancanza di contenzioso, vanno compensate tra le parti Tanto anche in considerazione che la presente azione è solo di mero accertamento, priva in sostanza di un contezioso, come anche precisato dal in analoghi giudizi Controparte_4 in cui si è costituito: “È evidente, dunque, dalla mera lettura del dettato normativo, come l'Amministrazione dell'Interno, nella presente fattispecie, svolga una mera attività di certificazione di una condizione personale (Cass. Sez. Unite 17 dicembre 1999, n. 912) e l'Amministrazione dell'Interno nulla sa, in proposito, circa la posizione dei ricorrenti. In altre parole, non è possibile prendere alcuna posizione in riguardo alla situazione sostanziale: conseguentemente il non può assumere – da un punto di Controparte_4 vista sostanziale – la posizione di convenuto nel presente giudizio, non avendo in alcun modo causato la necessità di rivolgersi al giudice, non risultando il perseguimento dell'alternativo procedimento in sede amministrativa”. Ne discende che, nel caso in cui la domanda attorea dovesse essere accolta, non potrà essere pronunciata alcuna condanna alle spese, applicandosi anche al regolamento delle spese il principio di causalità (cfr. per arg. Cass. 2473/2009 e Cass. 19456/2008)”.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così decide:
Dott. Giovanni Calasso 4
I) accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara che i ricorrenti sono cittadini italiani;
II) ordina al e, per esso, all'ufficiale dello stato civile competente, di Controparte_4 procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
III). compensa le spese di lite Lecce-Venezia,15.07.2025
IL GOP
Dott. Giovanni Calasso
Dott. Giovanni Calasso 5
n. Reg. Sent.
n. Cron.
n Rep.
TRIBUNALE DI VENEZIA SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE, PROTEZIONE INTERNAZIONALE E LIBERA CIRCOLAZIONE DEI CITTADINI DELL'UNIONE EUROPEA REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale civile di Venezia – I sezione civile – nella persona del giudice dott. Giovanni
Calasso, nel procedimento civile iscritto al n. 13719 del ruolo generale dell'anno 2023
PROMOSSO DA
N Ricorrenti Difensore
1 Controparte_1
[...]
2 Controparte_2
3 Controparte_3
[...]
NEI CONFRONTI DI
Resistente Difensore
Controparte_4
Oggetto: riconoscimento della cittadinanza italiana.
Esaminati gli atti e i verbali di causa;
preso atto delle conclusioni rassegnate dai procuratori delle parti e delle note scritte, ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
I. Con ricorso depositato in data 28.09.2023
1. (CPF n. , C.F. italiano Controparte_1 C.F._1
documento brasiliano n. RG 177035420) nato il [...] in C.F._2 Sorocaba Stato di SA UL (Brasile),
Dott. Giovanni Calasso 1
2. (CPF n. C.F. italiano Controparte_2 P.IVA_1
doc. bras.no RG n. 372743559) nata il [...] in [...] C.F._3 di SA UL (Brasile)
3. (CPF C.F. Controparte_3 P.IVA_2 italiano doc. bras.no RG n. 391804650) nato il [...] in C.F._4 Sorocaba Stato di SA UL (Brasile)
tutti e tre residenti in [...]n. 83 - Altos de Votorantim, Votorantim Stato di SA UL (Brasile)
hanno convenuto in giudizio innanzi al Tribunale di Venezia il Controparte_4 formulando le seguenti conclusioni:
“ dichiarare lo status di cittadini italiani dei ricorrenti Controparte_3 nato il [...] in [...], da nata CP_2 CP_2 il 06.05.1998 in Sorocaba Stato di SA UL (Brasile) e Controparte_3
nato il [...] in [...] e, per l'effetto, ordinare al
[...]
e, per esso, all'Ufficiale dello stato civile competente e/o ad ogni altra Controparte_4
Autorità amministrativa e comunque ad ogni pubblico ufficiale, di procedere alle conseguenti iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello stato civile della cittadinanza dei ricorrenti, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle Autorità consolari competenti. Con vittoria di spese e compensi del presente giudizio da distrarre in favore del sottoscritto procuratore ex art. 93 c.p.c.”.
A sostegno della domanda precisavano che erano discendenti del cittadino italiano
[...]
nato in [...] il [...] nel Comune di Ormelle Provincia di Treviso, Persona_1 figlio legittimo di e il quale emigrava in Brasile, ed ivi, Persona_2 Persona_3 nella città di Porto Feliz Stato di San Paolo, si coniugava il 27.10.1900 con la sig.ra
[...]
(ovvero . Dal predetto matrimonio veniva alla luce, sempre in Porto Parte_1 Per_4
Feliz Stato di San Paolo (Brasile):
• in data 26.02.1911 la quale il 16.09.1933, in Porto Parte_2
Feliz/SP (Brasile), sposava il sig. cittadino Parte_3 brasiliano nato nel distretto di Paz de Prata, Comune di Botucatu Stato di San Paolo (Brasile), figlio dei brasiliani e Persona_5 Persona_6
. Da questo matrimonio nasceva, in Porto Feliz/SP (Brasile):
[...]
➢ in data 09.01.1937 il loro figlio il quale il Persona_7
15.03.1963, in Sorocaba Stato di SA UL (Brasile), sposava la sig.ra
[...]
e da questo matrimonio nasceva, in Sorocaba Stato di SA Persona_8
UL (Brasile):
✓ in data 13.07.1966 il loro figlio odierno ricorrente
[...]
. Dalla relazione tra il detto ricorrente Controparte_3 [...]
e la sig.ra Controparte_3 Persona_9 nascevano, in Sorocaba Stato di SA UL (Brasile), due figli:
❖ in data 06.05.1998 da odierna CP_2 CP_2 ricorrente
❖ in data 14.03.2002 Vinicius DR Segatto CP_3
Dott. Giovanni Calasso 2
odierno ricorrente CP_3
I genitori poi, in data 27.12.2002, in Votorantim/SP (Brasile), contraevano matrimonio e dal matrimonio nasceva il 20.04.2011 il terzo figlio da Persona_10
, oggi minorenne. CP_2
- non aveva mai rinunciato alla cittadinanza italiana e non aveva Persona_1 mai acquistato la cittadinanza brasiliana.
II. Parte ricorrente ha notificato ricorso e decreto nei termini di legge;
III Al Procuratore della Repubblica di Venezia è stata comunicata la pendenza del presente procedimento. Lo stresso ha preso visione
DIRITTO
Alla luce dei fatti sopra esposti, i ricorrenti sono discendenti del sig. Persona_1
nato in [...] il [...] nel Comune di Ormelle Provincia di Treviso che ha
[...] trasmesso la cittadinanza italiana a nata in data [...] che Parte_2 in data 16.09.1933, in Porto Feliz/SP (Brasile), sposava il sig. Parte_3 cittadino brasiliano e, procreando prima dell'anno 1948, non ha potuto trasmettere
[...] iure sanguinis la cittadinanza italiana per linea materna ai figli e ai discendenti che ne sono seguiti, sino agli odierni ricorrenti. Da tale linea di discendenza emerge un passaggio per linea femminile intervenuto prima dell'entrata in vigore della Carta Costituzionale (1/01/1948), che ha comportato l'interruzione della trasmissione della cittadinanza italiana iure sanguinis da madre a figlio perché la legge in vigore a quel tempo prevedeva – da un lato - il riconoscimento della cittadinanza solo per via paterna e, dall'altro, stabiliva la perdita dello status civitatis per la donna unita in matrimonio con coniuge straniero. Attualmente, la disciplina specifica dell'acquisto, della perdita e del riacquisto della cittadinanza italiana è contenuta nella legge 5 Febbraio 1992, n. 91 e nei relativi regolamenti di esecuzione approvati con D.P.R. 12 Ottobre 1993, n. 572, e con D.P.R. 18 Aprile 1994, n. 362, rispettando la precedente disciplina giuridica contenuta nella legge 13 Giugno 1912 n. 555 con modifiche riguardanti l'accoglimento della giurisprudenza. La legge 05 Febbraio 1992, n. 91 ha introdotto l'attuale disciplina giuridica sulla materia confermando la prevalenza dello ius sanguinis ai fini dell'attribuzione della cittadinanza italiana pur assumendo prevalenza anche gli status familiari con l'affermazione della piena parità tra uomo e donna. Con sentenza 12/07/2022, n. 354 la Corte di Cassazione a Sezioni Unite Civili ha precisato che il diritto al riconoscimento della cittadinanza italiana è permanente, imprescrittibile e di uguale rappresentazione, ovvero indipendentemente dal fatto che l'antenato italiano sia di genere maschile e/o femminile. Sul punto è intervenuta la Corte Costituzionale (sentenza 28 Gennaio 1983, n° 30 ) che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, n.1, della legge 13 Giugno 1912, n° 555 per violazione degli artt. 3 e 29 della Costituzione Italiana, nella parte in cui non prevede che sia cittadino per nascita anche il figlio di madre cittadina., mentre la sentenza della Corte Costituzionale 9 Aprile 1975, n° 87 ha dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione degli articoli 3 e 29 della Carta Costituzionale, l'art. 10 della legge 13 Giugno 1912
Dott. Giovanni Calasso 3
n. 555 nella parte in cui prevede la perdita della cittadinanza italiana da parte della donna italiana coniugata con persona straniera, il tutto indipendentemente dalla volontà della donna stessa. Detta sentenza ha trovato applicazione però solo per i discendenti di donne e madri italiane nati dal 1 Gennaio 1948 ad oggi, escludendo la prole venuta alla luce prima dell'entrata in vigore della Costituzione Italiana E ciò fino a quando la Corte di Cassazione a Sezioni Unite (sentenza 25 Febbraio 2009, n° 4466 ) ha affermato che “per effetto delle sentenze della Corte Costituzionale n. 87 del 1975 e n. 30 del 1983, deve essere riconosciuto il diritto allo “status” di cittadino italiano al richiedente nato all'estero da figlio di donna italiana coniugata con cittadino straniero nel vigore della L. 555 del 1912 che sia stata, di conseguenza, privata della cittadinanza italiana a causa del matrimonio. La predetta sentenza ha, pertanto, affermato i seguenti principi:
“La titolarità della cittadinanza italiana va riconosciuta in sede giudiziaria, indipendentemente dalla dichiarazione resa dall'interessata ai sensi dell'art. 219 della Legge n. 151 del 1975, alla donna che l'ha perduta per essere coniugata con cittadino straniero anteriormente al 1° gennaio 1948, in quanto la perdita senza la volontà della titolare della cittadinanza è effetto perdurante, dopo la data indicata, della norma incostituzionale, effetto che contrasta con il principio della parità dei sessi e della eguaglianza giuridica e morale dei coniugi (artt. 3 e 29 Cost.). Per lo stesso principio, riacquista la cittadinanza italiana dal 1° gennaio 1948, il figlio di donna nella situazione descritta, nato prima di tale data e nel vigore della legge n. 555 del 1912, determinando il rapporto di filiazione, dopo l'entrata in vigore della Costituzione, la trasmissione a lui dello stato di cittadino, che gli sarebbe spettato di diritto senza la legge discriminatoria”. Alla luce di quanto sopra la domanda deve essere accolta dichiarando i ricorrenti cittadini italiani e disponendo l'adozione da parte del dei provvedimenti Controparte_4 conseguenti. Le spese di lite, stante la peculiarità della materia del contendere in ragione della mancanza di contenzioso, vanno compensate tra le parti Tanto anche in considerazione che la presente azione è solo di mero accertamento, priva in sostanza di un contezioso, come anche precisato dal in analoghi giudizi Controparte_4 in cui si è costituito: “È evidente, dunque, dalla mera lettura del dettato normativo, come l'Amministrazione dell'Interno, nella presente fattispecie, svolga una mera attività di certificazione di una condizione personale (Cass. Sez. Unite 17 dicembre 1999, n. 912) e l'Amministrazione dell'Interno nulla sa, in proposito, circa la posizione dei ricorrenti. In altre parole, non è possibile prendere alcuna posizione in riguardo alla situazione sostanziale: conseguentemente il non può assumere – da un punto di Controparte_4 vista sostanziale – la posizione di convenuto nel presente giudizio, non avendo in alcun modo causato la necessità di rivolgersi al giudice, non risultando il perseguimento dell'alternativo procedimento in sede amministrativa”. Ne discende che, nel caso in cui la domanda attorea dovesse essere accolta, non potrà essere pronunciata alcuna condanna alle spese, applicandosi anche al regolamento delle spese il principio di causalità (cfr. per arg. Cass. 2473/2009 e Cass. 19456/2008)”.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così decide:
Dott. Giovanni Calasso 4
I) accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara che i ricorrenti sono cittadini italiani;
II) ordina al e, per esso, all'ufficiale dello stato civile competente, di Controparte_4 procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
III). compensa le spese di lite Lecce-Venezia,15.07.2025
IL GOP
Dott. Giovanni Calasso
Dott. Giovanni Calasso 5