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Sentenza 3 dicembre 2024
Sentenza 3 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bolzano, sentenza 03/12/2024, n. 1132 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bolzano |
| Numero : | 1132 |
| Data del deposito : | 3 dicembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BOLZANO
SECONDA SEZIONE CIVILE
R.G.N. 2349/2024
Il Tribunale di Bolzano, in composizione collegiale in persona dei magistrati:
Andrea Pappalardo - Presidente
Morris Recla - Giudice
Günter Morandell - Giudice relatore ha pronunciato in nome del Popolo Italiana la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto al ruolo generale n. 2349/2024, introdotto da
, nata il [...] a [...], codice fiscale: Parte_1
, con l'avv. STABILE GIOVANNA, giusta delega dimessa in C.F._1
atti,
- parte ricorrente -;
contro pagina 1 di 7 nato il [...] a [...], codice fiscale: Controparte_1
, con l'avv. DE CRISTOFARO BARBARA e l'avv. GAMPER C.F._2
HERALD JÖRG, giusta delega dimessa in atti,
- parte resistente -;
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO PRESSO IL TRIBUNALE DI BOLZANO,
- parte intervenuta -,
avente per oggetto: procedimento ex artt. 337 bis. ss. c.c. per la regolamentazione di affidamento, collocamento e mantenimento del figlio minorenne.
Il Tribunale
rilevato
che la parte ricorrente ha instaurato il presente procedimento Parte_1
ai sensi dell'art. 337bis ss. c.c. contro al fine di chiedere la Controparte_1
regolamentazione di affidamento, collocamento e mantenimento del figlio minorenne
(ai sensi degli artt. 337 bis. ss. c.c.), nato il [...] a Persona_1
Vipiteno (BZ), riconosciuto da entrambi i genitori;
che nel corso del procedimento le parti hanno formulato conclusioni concordi come riportate in parte dispositiva della presente sentenza;
che l'art. 337ter c.c. prescrive, che il giudice “[…] Prende atto, se non contrari
all'interesse dei figli, degli accordi intervenuti tra i genitori […]”;
pagina 2 di 7 che gli accordi intervenuti tra i genitori nel caso qui in esame sono conformi alla legge ed in particolare non sono contrari all'interesse della prole;
che il Pubblico Ministero ha concluso per l'accoglimento delle conclusioni concordi rassegnate dalle parti;
che l'ascolto della minore non è necessario in considerazione delle richieste congiunte formulate dalle parti (art. 473bis.4 ultimo comma c.p.c.);
che il procedimento è stato svolto regolarmente e che sussiste la competenza di questo
Tribunale;
visti gli artt. 337bis. ss. c.c., 38 disp. att. c.c. e 473bis ss. c.p.c.;
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
Il Tribunale prende atto dei seguenti accordi intervenuti tra i sopra indicati
genitori:
“1. verrà affidato ad entrambi i genitori, in affidamento condiviso ma con Per_1
collocamento prevalente presso la madre, della quale continuerà a mantenere la residenza.
2. La casa familiare ed il garage pertinenziale, di comproprietà di entrambi i genitori, e tavolarmente contraddistinti come p.m. 2 (appartamento) e 61 (garage) della p.ed. 5259
in P.T. 6362/II, C.C. Gries, vengono assegnati alla madre che ivi continuerà a vivere pagina 3 di 7 insieme al figlio.
3. Salvo diverso accordo tra le parti, il padre avrà il figlio con sé:
- a fine settimana alternati, ritirandolo il venerdì dalle ore 17,45 dal basket e quando il basket non ci sarà, da casa, e riportandolo il lunedì mattina a scuola o in caso di ferie alla casa materna alle ore 8.00;
- la sera del lunedì, ritirandolo dal basket alle ore 18,20 o, quando il basket non ci sarà,
da casa, con successivo pernottamento e riaccompagnamento al mattino seguente a scuola o dalla madre (nei giorni in cui non c'è scuola);
- nelle settimane in cui trascorrerà il fine settimana con la madre il padre avrà con Per_1
sé il figlio anche il pomeriggio del giovedì dall'uscita da scuola fino alle ore 20.30
allorquando lo accompagnerà a casa della madre dopo avere cenato con lui;
con l'inizio del nuovo anno scolastico 2025/2026 avranno inizio anche i pernottamenti del giovedì
presso il padre con successivo riaccompagnamento a scuola il venerdì o consegna alla madre;
4. per quanto riguarda le vacanze infrascolastiche e le altre festività, salvo diverso accordo tra le parti, vale il seguente regolamento:
- la Vigilia di Natale verrà trascorsa sempre con la madre mentre il giorno di Natale
lo trascorrerà sempre con il padre;
il restante periodo delle vacanze Natalizie Per_1
(dall'inizio delle vacanze alla ripresa delle lezioni), verrà organizzato nel senso che Per_1
avrà il diritto di trascorrere il periodo dal 26 al 31 con un genitore e dal 01 al 06 con l'altro; nell'anno 2024 trascorrerà dal 26 al 31 con la madre;
Per_1
pagina 4 di 7 - per quanto concerne la settimana di Carnevale la trascorrerà per metà con l'uno e Per_1
per metà con l'altro genitore;
- le vacanze pasquali verranno suddivise a metà tra i due genitori;
- per quanto concerne la settimana di la trascorrerà per metà con l'uno e Persona_2
per metà con l'altro genitore;
5. Vacanze estive, sempre salvo diversi accordi: Durante il periodo estivo, Per_1
trascorrerà con il padre un periodo di due settimane, anche non consecutive, mentre per il restante periodo varranno i tempi di permanenza e cura ordinari. Anche la mamma avrà il diritto di trascorrere con un periodo di vacanze, anche non continuative, di Per_1
due settimane. I genitori si metteranno d'accordo sui periodi delle vacanze entro fine aprile d'ogni anno. potrà anche passare una settimana di vacanze con i nonni e Per_1
cugini materni e un'altra settimana con i nonni e cugini paterni, da concordare tra i genitori sempre entro fine aprile di ogni anno nel rispetto del desiderio di e delle Per_1
vacanze di ciascun genitore.
6. Il padre paga alla madre un contributo di mantenimento per il figlio mensile di Euro
250,00, a partire dal mese di dicembre 2024; il primo dicembre 2024 uscirà anche dalla casa familiare portandosi con sé le sue cose personali e trasferendosi nella casa che affitterà, stabilendo lì la sua residenza anagrafica;
la madre farà la voltura delle bollette delle utenze domestiche a suo nome;
tale importo sarà soggetto ad automatica rivalutazione in base agli indici Astat per il Comune di Bolzano, con prima rivalutazione a dicembre 2025, su base novembre 2024 e verrà versato entro il giorno 5 di ogni mese,
pagina 5 di 7 sino al raggiungimento della indipendenza economica del ragazzo;
7. Per quanto riguarda, invece, le spese straordinarie che dovessero necessitare per Per_1
queste incomberanno a carico del padre nella misura del 60% ed a carico della madre nella restante misura del 40%; per quanto non espressamente previsto, farà fede il
Protocollo di Intesa sottoscritto tra l'Osservatorio sul diritto di Famiglia ed i magistrati del Tribunale di Bolzano, in vigore al momento in cui la spesa è sorta;
8. Per quanto concerne la disciplina dell'assegno unico ed eventuali altri sussidi pubblici spettanti per i figli, questi spetteranno alla sola madre così come, ai fini delle detrazioni fiscali, sarà da ritenersi a carico di ciascun genitore, in pari misura;
le spese Per_1
straordinarie saranno detratte nella stessa misura percentuale nella quale sono sopportate.
9. si impegna entro fine anno 2024 a trasferire a titolo gratuito la Parte_1
propria quota di metà autovettura cointestata con a quest'ultimo che se Controparte_1
ne accolla il relativo costo.
10. I genitori si danno reciproco consenso per il rilascio ed il rinnovo dei documenti personali, per sé e per il figlio minorenne, validi per l'espatrio.
11. Spese compensate tra le parti.
Così deciso in Bolzano (BZ) in Camera di Consiglio, il 29/11/2024.
Il Giudice estensore Il Presidente
Günter Morandell Andrea Pappalardo
pagina 6 di 7 (firma digitale)
(firma digitale)
pagina 7 di 7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BOLZANO
SECONDA SEZIONE CIVILE
R.G.N. 2349/2024
Il Tribunale di Bolzano, in composizione collegiale in persona dei magistrati:
Andrea Pappalardo - Presidente
Morris Recla - Giudice
Günter Morandell - Giudice relatore ha pronunciato in nome del Popolo Italiana la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto al ruolo generale n. 2349/2024, introdotto da
, nata il [...] a [...], codice fiscale: Parte_1
, con l'avv. STABILE GIOVANNA, giusta delega dimessa in C.F._1
atti,
- parte ricorrente -;
contro pagina 1 di 7 nato il [...] a [...], codice fiscale: Controparte_1
, con l'avv. DE CRISTOFARO BARBARA e l'avv. GAMPER C.F._2
HERALD JÖRG, giusta delega dimessa in atti,
- parte resistente -;
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO PRESSO IL TRIBUNALE DI BOLZANO,
- parte intervenuta -,
avente per oggetto: procedimento ex artt. 337 bis. ss. c.c. per la regolamentazione di affidamento, collocamento e mantenimento del figlio minorenne.
Il Tribunale
rilevato
che la parte ricorrente ha instaurato il presente procedimento Parte_1
ai sensi dell'art. 337bis ss. c.c. contro al fine di chiedere la Controparte_1
regolamentazione di affidamento, collocamento e mantenimento del figlio minorenne
(ai sensi degli artt. 337 bis. ss. c.c.), nato il [...] a Persona_1
Vipiteno (BZ), riconosciuto da entrambi i genitori;
che nel corso del procedimento le parti hanno formulato conclusioni concordi come riportate in parte dispositiva della presente sentenza;
che l'art. 337ter c.c. prescrive, che il giudice “[…] Prende atto, se non contrari
all'interesse dei figli, degli accordi intervenuti tra i genitori […]”;
pagina 2 di 7 che gli accordi intervenuti tra i genitori nel caso qui in esame sono conformi alla legge ed in particolare non sono contrari all'interesse della prole;
che il Pubblico Ministero ha concluso per l'accoglimento delle conclusioni concordi rassegnate dalle parti;
che l'ascolto della minore non è necessario in considerazione delle richieste congiunte formulate dalle parti (art. 473bis.4 ultimo comma c.p.c.);
che il procedimento è stato svolto regolarmente e che sussiste la competenza di questo
Tribunale;
visti gli artt. 337bis. ss. c.c., 38 disp. att. c.c. e 473bis ss. c.p.c.;
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
Il Tribunale prende atto dei seguenti accordi intervenuti tra i sopra indicati
genitori:
“1. verrà affidato ad entrambi i genitori, in affidamento condiviso ma con Per_1
collocamento prevalente presso la madre, della quale continuerà a mantenere la residenza.
2. La casa familiare ed il garage pertinenziale, di comproprietà di entrambi i genitori, e tavolarmente contraddistinti come p.m. 2 (appartamento) e 61 (garage) della p.ed. 5259
in P.T. 6362/II, C.C. Gries, vengono assegnati alla madre che ivi continuerà a vivere pagina 3 di 7 insieme al figlio.
3. Salvo diverso accordo tra le parti, il padre avrà il figlio con sé:
- a fine settimana alternati, ritirandolo il venerdì dalle ore 17,45 dal basket e quando il basket non ci sarà, da casa, e riportandolo il lunedì mattina a scuola o in caso di ferie alla casa materna alle ore 8.00;
- la sera del lunedì, ritirandolo dal basket alle ore 18,20 o, quando il basket non ci sarà,
da casa, con successivo pernottamento e riaccompagnamento al mattino seguente a scuola o dalla madre (nei giorni in cui non c'è scuola);
- nelle settimane in cui trascorrerà il fine settimana con la madre il padre avrà con Per_1
sé il figlio anche il pomeriggio del giovedì dall'uscita da scuola fino alle ore 20.30
allorquando lo accompagnerà a casa della madre dopo avere cenato con lui;
con l'inizio del nuovo anno scolastico 2025/2026 avranno inizio anche i pernottamenti del giovedì
presso il padre con successivo riaccompagnamento a scuola il venerdì o consegna alla madre;
4. per quanto riguarda le vacanze infrascolastiche e le altre festività, salvo diverso accordo tra le parti, vale il seguente regolamento:
- la Vigilia di Natale verrà trascorsa sempre con la madre mentre il giorno di Natale
lo trascorrerà sempre con il padre;
il restante periodo delle vacanze Natalizie Per_1
(dall'inizio delle vacanze alla ripresa delle lezioni), verrà organizzato nel senso che Per_1
avrà il diritto di trascorrere il periodo dal 26 al 31 con un genitore e dal 01 al 06 con l'altro; nell'anno 2024 trascorrerà dal 26 al 31 con la madre;
Per_1
pagina 4 di 7 - per quanto concerne la settimana di Carnevale la trascorrerà per metà con l'uno e Per_1
per metà con l'altro genitore;
- le vacanze pasquali verranno suddivise a metà tra i due genitori;
- per quanto concerne la settimana di la trascorrerà per metà con l'uno e Persona_2
per metà con l'altro genitore;
5. Vacanze estive, sempre salvo diversi accordi: Durante il periodo estivo, Per_1
trascorrerà con il padre un periodo di due settimane, anche non consecutive, mentre per il restante periodo varranno i tempi di permanenza e cura ordinari. Anche la mamma avrà il diritto di trascorrere con un periodo di vacanze, anche non continuative, di Per_1
due settimane. I genitori si metteranno d'accordo sui periodi delle vacanze entro fine aprile d'ogni anno. potrà anche passare una settimana di vacanze con i nonni e Per_1
cugini materni e un'altra settimana con i nonni e cugini paterni, da concordare tra i genitori sempre entro fine aprile di ogni anno nel rispetto del desiderio di e delle Per_1
vacanze di ciascun genitore.
6. Il padre paga alla madre un contributo di mantenimento per il figlio mensile di Euro
250,00, a partire dal mese di dicembre 2024; il primo dicembre 2024 uscirà anche dalla casa familiare portandosi con sé le sue cose personali e trasferendosi nella casa che affitterà, stabilendo lì la sua residenza anagrafica;
la madre farà la voltura delle bollette delle utenze domestiche a suo nome;
tale importo sarà soggetto ad automatica rivalutazione in base agli indici Astat per il Comune di Bolzano, con prima rivalutazione a dicembre 2025, su base novembre 2024 e verrà versato entro il giorno 5 di ogni mese,
pagina 5 di 7 sino al raggiungimento della indipendenza economica del ragazzo;
7. Per quanto riguarda, invece, le spese straordinarie che dovessero necessitare per Per_1
queste incomberanno a carico del padre nella misura del 60% ed a carico della madre nella restante misura del 40%; per quanto non espressamente previsto, farà fede il
Protocollo di Intesa sottoscritto tra l'Osservatorio sul diritto di Famiglia ed i magistrati del Tribunale di Bolzano, in vigore al momento in cui la spesa è sorta;
8. Per quanto concerne la disciplina dell'assegno unico ed eventuali altri sussidi pubblici spettanti per i figli, questi spetteranno alla sola madre così come, ai fini delle detrazioni fiscali, sarà da ritenersi a carico di ciascun genitore, in pari misura;
le spese Per_1
straordinarie saranno detratte nella stessa misura percentuale nella quale sono sopportate.
9. si impegna entro fine anno 2024 a trasferire a titolo gratuito la Parte_1
propria quota di metà autovettura cointestata con a quest'ultimo che se Controparte_1
ne accolla il relativo costo.
10. I genitori si danno reciproco consenso per il rilascio ed il rinnovo dei documenti personali, per sé e per il figlio minorenne, validi per l'espatrio.
11. Spese compensate tra le parti.
Così deciso in Bolzano (BZ) in Camera di Consiglio, il 29/11/2024.
Il Giudice estensore Il Presidente
Günter Morandell Andrea Pappalardo
pagina 6 di 7 (firma digitale)
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