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Sentenza 25 settembre 2025
Sentenza 25 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Enna, sentenza 25/09/2025, n. 378 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Enna |
| Numero : | 378 |
| Data del deposito : | 25 settembre 2025 |
Testo completo
R.G. N. 247/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ENNA
Sezione Civile
Il Tribunale di Enna, riunito in camera di consiglio, composto dai Magistrati:
Dott.ssa Marika MOTTA Presidente
Dott. Rosario VACIRCA Giudice rel./est.
Dott.ssa Sara ANTONELLI Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 247/2024 R.G., avente ad oggetto: divorzio, promossa da nata a [...] il [...] (C.F.: , Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliata in AZ RM (EN) alla via Mons. La Vaccara n. 24 presso lo studio dell'Avv. Maria Anna Pedevillano (C.F.: , che la rappresenta e difende, giusta C.F._2
procura in atti
-RICORRENTE-
CONTRO
pagina 1 di 3 nato a [...] il [...] (C.F.: ), CP_1 C.F._3
elettivamente domiciliato in AZ RM (EN) presso lo studio dell'Avv. Francesco Leandro
Alberghina (C.F.: ), che lo rappresenta e difende, giusta procura in atti C.F._4
-RESISTENTE-
con l'intervento ex lege del pubblico ministero
Rimessa al Collegio per la decisione all'esito dell'udienza del 30.04.2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 18.03.2024, ha chiesto a questo Tribunale la pronuncia Parte_1
della cessazione degli effetti civili [rectius, lo scioglimento] del matrimonio contratto con CP_1
, a AZ RM (EN) in data 25.10.2004; atto trascritto nei registri dello stato civile del
[...]
predetto Comune al n. 22, Parte I, Ufficio 1, Anno 2004.
Dall'unione non sono nati figli.
La ricorrente ha dedotto e documentato che, con la sentenza n. 262/2020 del 07.09.2020, resa all'esito del giudizio iscritto al n. 516/2018 R.G., il Tribunale di Enna ha pronunciato la separazione dei coniugi.
Premesso che è trascorso il termine di legge senza che vi sia stata mai alcuna riconciliazione o ripresa della convivenza, la ricorrente ha chiesto “1) Pronunciare la cessazione degli effetti civili [rectius, lo scioglimento] del matrimonio contratto tra la sig.ra e il sig. ; 2) Parte_1 CP_1
Ordinare al competente Ufficiale dello Stato civile di annotare l'emananda sentenza, come per legge”.
In vista della prima udienza del 06.11.2024, la ricorrente ha depositato prova della notifica a mezzo
PEC del ricorso.
A scioglimento della riserva assunta alla predetta udienza, il G.D., rilevata la mancata costituzione in giudizio del resistente e rilevato che la notifica effettuata non potesse ritenersi validamente perfezionata, ha disposto la rinnovazione della notifica, fissando nuova udienza per il 30.04.2025.
Con memoria depositata il 18.01.2025 si è costituito in giudizio il sig. il quale ha aderito alla CP_1
domanda della ricorrente.
All'udienza del 30.04.2025, la causa è stata posta in decisione.
Ciò premesso, ricorrono tutti i presupposti per la proponibilità e l'accoglimento della domanda.
pagina 2 di 3 Lo stato di separazione sussistente fra i coniugi risulta dimostrato dalla prodotta copia della Sentenza di separazione n. 262/2020 del 07.09.2020, oltre che dal protrarsi di tale separazione per il tempo prescritto, non essendone stata eccepita da alcuno l'interruzione.
L'impossibilità della ricostruzione della comunione spirituale e materiale tra le parti, inoltre, si desume dal periodo di separazione trascorso, sintomo inequivoco della definitiva e irreversibile frattura del consorzio coniugale.
In conclusione, va pronunciato lo scioglimento del matrimonio.
In considerazione dell'adesione da parte del resistente alla domanda attrice, le spese processuali vanno integralmente compensate tra le parti.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo, dichiara lo scioglimento del matrimonio civile contratto tra nata a [...] il [...] (C.F.: , e Parte_1 C.F._1 CP_1
, nato a [...] il [...] (C.F.: ).
[...] C.F._3
Ordina al competente Ufficio dello stato civile di procedere all'annotazione della presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio dei predetti coniugi, trascritto nei registri dello stato civile del Comune di AZ RM al n. 22, Parte I, Ufficio 1, Anno 2004.
Compensa interamente tra le parti le spese processuali.
Deciso in Enna, nella camera di consiglio del 24 settembre 2025.
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE dott. Rosario Vacirca dott.ssa Marika Motta
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ENNA
Sezione Civile
Il Tribunale di Enna, riunito in camera di consiglio, composto dai Magistrati:
Dott.ssa Marika MOTTA Presidente
Dott. Rosario VACIRCA Giudice rel./est.
Dott.ssa Sara ANTONELLI Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 247/2024 R.G., avente ad oggetto: divorzio, promossa da nata a [...] il [...] (C.F.: , Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliata in AZ RM (EN) alla via Mons. La Vaccara n. 24 presso lo studio dell'Avv. Maria Anna Pedevillano (C.F.: , che la rappresenta e difende, giusta C.F._2
procura in atti
-RICORRENTE-
CONTRO
pagina 1 di 3 nato a [...] il [...] (C.F.: ), CP_1 C.F._3
elettivamente domiciliato in AZ RM (EN) presso lo studio dell'Avv. Francesco Leandro
Alberghina (C.F.: ), che lo rappresenta e difende, giusta procura in atti C.F._4
-RESISTENTE-
con l'intervento ex lege del pubblico ministero
Rimessa al Collegio per la decisione all'esito dell'udienza del 30.04.2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 18.03.2024, ha chiesto a questo Tribunale la pronuncia Parte_1
della cessazione degli effetti civili [rectius, lo scioglimento] del matrimonio contratto con CP_1
, a AZ RM (EN) in data 25.10.2004; atto trascritto nei registri dello stato civile del
[...]
predetto Comune al n. 22, Parte I, Ufficio 1, Anno 2004.
Dall'unione non sono nati figli.
La ricorrente ha dedotto e documentato che, con la sentenza n. 262/2020 del 07.09.2020, resa all'esito del giudizio iscritto al n. 516/2018 R.G., il Tribunale di Enna ha pronunciato la separazione dei coniugi.
Premesso che è trascorso il termine di legge senza che vi sia stata mai alcuna riconciliazione o ripresa della convivenza, la ricorrente ha chiesto “1) Pronunciare la cessazione degli effetti civili [rectius, lo scioglimento] del matrimonio contratto tra la sig.ra e il sig. ; 2) Parte_1 CP_1
Ordinare al competente Ufficiale dello Stato civile di annotare l'emananda sentenza, come per legge”.
In vista della prima udienza del 06.11.2024, la ricorrente ha depositato prova della notifica a mezzo
PEC del ricorso.
A scioglimento della riserva assunta alla predetta udienza, il G.D., rilevata la mancata costituzione in giudizio del resistente e rilevato che la notifica effettuata non potesse ritenersi validamente perfezionata, ha disposto la rinnovazione della notifica, fissando nuova udienza per il 30.04.2025.
Con memoria depositata il 18.01.2025 si è costituito in giudizio il sig. il quale ha aderito alla CP_1
domanda della ricorrente.
All'udienza del 30.04.2025, la causa è stata posta in decisione.
Ciò premesso, ricorrono tutti i presupposti per la proponibilità e l'accoglimento della domanda.
pagina 2 di 3 Lo stato di separazione sussistente fra i coniugi risulta dimostrato dalla prodotta copia della Sentenza di separazione n. 262/2020 del 07.09.2020, oltre che dal protrarsi di tale separazione per il tempo prescritto, non essendone stata eccepita da alcuno l'interruzione.
L'impossibilità della ricostruzione della comunione spirituale e materiale tra le parti, inoltre, si desume dal periodo di separazione trascorso, sintomo inequivoco della definitiva e irreversibile frattura del consorzio coniugale.
In conclusione, va pronunciato lo scioglimento del matrimonio.
In considerazione dell'adesione da parte del resistente alla domanda attrice, le spese processuali vanno integralmente compensate tra le parti.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo, dichiara lo scioglimento del matrimonio civile contratto tra nata a [...] il [...] (C.F.: , e Parte_1 C.F._1 CP_1
, nato a [...] il [...] (C.F.: ).
[...] C.F._3
Ordina al competente Ufficio dello stato civile di procedere all'annotazione della presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio dei predetti coniugi, trascritto nei registri dello stato civile del Comune di AZ RM al n. 22, Parte I, Ufficio 1, Anno 2004.
Compensa interamente tra le parti le spese processuali.
Deciso in Enna, nella camera di consiglio del 24 settembre 2025.
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE dott. Rosario Vacirca dott.ssa Marika Motta
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011
pagina 3 di 3