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Sentenza 3 giugno 2025
Sentenza 3 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 03/06/2025, n. 639 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 639 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2025 |
Testo completo
n. 1678/2019 R.G.
VERBALE DI UDIENZA
All'udienza del 3 Giugno 2025, mediante collegamento da remoto su applicativo TEAMS, alle ore
10.20 sono comparsi:
- Per parte attrice, l'Avv. Marchese, il quale si riporta in atti e insiste per la decisione;
- Per parte convenuta, l'Avv. Nespola, il quale si riporta in atti e insiste per la decisione.
Dopo breve discussione orale, il Giudice pronuncia sentenza ex art. 281 sexies C.P.C. dandone lettura.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di PATTI
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Michela Agata La Porta,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 1678/2019 R.G. promossa da:
C.F. e P.IVA: ), CP_1 P.IVA_1
col patrocinio dell'Avv. Francesco Marchese ,
- Parte attrice-
nei confronti di:
(C.F.: ) Email_1 C.F._1
col patrocinio dell'Avv. Alessandro Nespola, Pag. 1 di 7 - Parte convenuta-
CONCLUSIONI DELLE PARTI E CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI
FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE.
Le parti hanno precisato le rispettive conclusioni, come da atti e verbali di causa.
ha convenuto in giudizio, dinanzi al Tribunale di Patti, CP_1 CP_2
per chiedere il rimborso della complessiva somma di euro 14.864 per le spese
[...] sostenute, nell'interesse del convenuto, sull'immobile sito in Capo d'Orlando, c/da Scafa n.
80 P.T., in Catasto Urbano al foglio 2, part. 747 sub 46, 47 e 48, ai sensi degli artt. 1180 e
2028 CC, oppure, in ogni caso, ai sensi dell'art. 2041 CC, nonché la condanna al pagamento delle spese processuali.
Con comparsa depositata in data 10/06/2020 si è costituito in giudizio CP_2
, il quale ha chiesto il rigetto della domanda avversaria per infondatezza ed
[...] inapplicabilità al caso di specie della normativa indicata nell'atto introduttivo, nonché la condanna di parte attrice alle spese processuali.
Cont Concessi i chiesti termini ex art. 183, comma 6, , le parti hanno depositato le memorie di cui ai numeri 2 e 3.
Quindi, la causa è stata istruita con la prova testimoniale assunta in occasione delle udienze del 19/10/2022, 17/07/2024 e del 18/12/2024.
Dopo, all'udienza del 18/02/2025, la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni e discussione orale.
*****
1. Dalla documentazione in atti, risulta che e hanno Controparte_2 CP_1 stipulato un contratto preliminare di compravendita degli immobili siti in Capo d'Orlando,
c/da Muscale, in Catasto Urbano al foglio 2, part. 747 sub 46, 47 e 48.
Sebbene il contratto sia privo di data, non è controverso che il contratto sia stato stipulato nel
2005; in ogni caso, detta circostanza è stata confermata dal teste , Testimone_1 amministratore e socio della all'epoca della sottoscrizione. CP_1
Pag. 2 di 7 Con il contratto preliminare si dà atto che la promissaria acquirente, , si trovasse CP_1 già al momento della sottoscrizione “nel possesso e godimento dei beni compravenduti in quanto allo stato detenuti in comodato d'uso”.
Inoltre, nel preliminare di compravendita il promissario venditore, Controparte_2
ha dichiarato la pendenza dinanzi al Tribunale di Patti del giudizio iscritto al n. 881/94 R.G., Cont vertente tra lo stesso, la e;
ha, altresì, precisato che la Pt_1 Controparte_4
domanda giudiziale è stata trascritta in data 09/05/1994 sugli immobili oggetto del citato contratto preliminare.
Il giudizio iscritto al n. 881/1994 è stato definito con la sentenza n. 265/2017 con cui, per quanto di interesse, il Tribunale di Patti ha accolto l'azione revocatoria proposta ai sensi dell'art. 2901 CC da nei confronti di e, per Controparte_4 Controparte_2
l'effetto, ha dichiarato l'inefficacia nei confronti del dell'atto di Parte_2
compravendita del 28/03/1994 con cui la ha venduto a Parte_2 CP_2
i beni oggetto del preliminare di vendita.
[...]
A seguito di detta sentenza n. 265/2017, nelle more fallita ed intervenuta nel Parte_2
procedimento esecutivo n. 1/2011 R.G.E. promosso da nei Parte_3
confronti anche dell'attore personalmente, dopo la rinuncia alla procedura da parte del creditore procedente (a seguito della citata sentenza n. 265/2017), si è surrogata ad esso ed ha ottenuto l'assegnazione del ricavato della vendita degli immobili pignorati, oggetto del preliminare di vendita de quo, come da piano di riparto in atti.
1.1 Ciò premesso, è opportuno precisare che la giurisprudenza di legittimità ha affermato che nei contratti con i quali le parti pervengono ad una regolamentazione, se pur provvisoria tuttavia ben definita, dei rapporti accessori funzionalmente collegati al principale, vanno ravvisati, quanto alla concessione dell'utilizzazione della res da parte del promittente venditore al promissario acquirente, un comodato e, quanto alla corresponsione di somme da parte del promissario acquirente al promittente venditore, un mutuo gratuito;
ne consegue che la materiale disponibilità della res nella quale il promissario acquirente viene immesso, in esecuzione del contratto di comodato, ha natura di detenzione qualificata esercitata nel proprio interesse ma alieno nomine e non di possesso. (cfr. Cass. civ. Sez. Un., 27/03/2008,
n.7930; Cass. civ. sez. III, 13/10/2022, n. 29924).
Pag. 3 di 7 La Suprema Corte, inoltre, ha precisato che “la previsione di cui all'art. 1150 c.c., la quale attribuisce al possessore, all'atto della restituzione della cosa, il diritto al rimborso delle spese fatte per le riparazioni straordinarie ed all'indennità per i miglioramenti recati alla cosa stessa - è di natura eccezionale e non può essere pertanto applicata in via analogica al detentore qualificato (v. Cass., 28/11/2017, n. 28379; Cass., 30/6/2015, n. 13316), qual è il promissario acquirente di bene oggetto di contratto preliminare di compravendita (v. Cass.,
22/7/2010, n. 17245), cui pertanto non spetta né il diritto all'indennità per i miglioramenti previsto dall'art. 1150 c.c., né quello di ritenzione previsto dall'art. 1152 c.c., dalla legge attribuiti unicamente al possessore di buona fede, e non anche al detentore ancorché qualificato (v. Cass., 22/3/2011, n. 6489)” (Cassazione civ. sez. III, 13/10/2022, n.29924;
Cassazione civ. sez. II n. 36153 del 28/12/2023).
Sicché, tenuto conto che con il contratto preliminare de quo ha ottenuto la CP_1
disponibilità immediata dei beni immobili divenendone detentore qualificato, non ha diritto ad ottenere il rimborso delle spese sostenute per le riparazioni straordinarie effettuate, né per le migliorie in quanto, secondo quanto disposto dall'art. 1150 CPC, competono solo al possessore.
1.2. Ciò premesso, va evidenziato che parte attrice non ha comunque allegato né provato il tipo di migliorie che avrebbe apportato agli immobili de quibus, compreso l'ammontare delle spese sostenute.
Egli, infatti, produce solo le fatture emesse dall'ing. per la redazione del progetto per Pt_4
la regolarizzazione degli abusivismi edilizi, mentre non ha documentato le spese sostenute per i lavori asseritamente svolti.
Neanche con la prova testimoniale parte attrice ha provato il tipo di opere di manutenzione ordinaria e straordinaria effettuate sugli immobili detenuti, né l'ammontare delle spese eventualmente sostenute.
In relazione alle spese di cui alle fatture prodotte, non può, in ogni caso, applicarsi la disciplina di cui all'art. 1180 CC, poiché non ha provato di aver adempiuto ad CP_1
una obbligazione già assunta da nei confronti dell'ing. , né ha Controparte_2 Pt_4 provato l'accordo sottostante tra terzo e debitore (cfr. Corte appello Ancona sez. I,
19/07/2024, n. 1139).
Pag. 4 di 7 1.3. Inoltre, nulla è dovuto a , ai sensi dell'art. 2028 CC. CP_1
Invero, affinché si configuri l'ipotesi di gestione di affari altrui è essenziale che vi sia l'intenzione di gestire un affare altrui e che sussista l'impossibilità da parte del dominus di curare utilmente i suoi interessi.
È necessario, poi, che il gestore intervenga a tutela di interessi che competono ad altri;
pertanto, chi agisce nel proprio esclusivo interesse non compie atti di gestione.
Non è controverso che a seguito del preliminare di vendita i beni fossero nella esclusiva disponibilità di , che li utilizzava quindi nel proprio interesse, e non con l'animus CP_1
di provvedere a un'utilità del dominus.
Il testimone ha dichiarato che “l'immobile sito in C/da Muscale a Capo Tes_2
d'Orlando, al momento della sottoscrizione dell'atto di compravendita del 2005 tra il Sig.
, promittente venditore, e la promissaria acquirente, era già da tempo CP_2 CP_1
nella totale ed esclusiva disponibilità della promissaria acquirente che lo deteneva da tempo in forza di un comodato d'uso gratuito …. sono andato diverse volte a vedere come doveva fare le divisioni, gli arredamenti;
ricordo che aveva iniziato dei lavori di muratura, cassette elettriche, opere murarie del tipo divisioni;
c'erano attrezzi del muratore e lavori in corso …
Non ho mai visto il sig. disporre dell'appartamento … non ha mai CP_5 Pt_5
rappresentato di dover parlare con altre persone per i lavori. Per me si comportava come se
l'appartamento fosse il suo.”
Il testimone ha, inoltre, affermato “In relazione all'immobile da me locato non Tes_3
ho mai avuto alcun rapporto con , pagavo il canone direttamente alla Controparte_2
. CP_1
Sicché, il canone di locazione corrisposto da a sul bene da Tes_3 CP_1 quest'ultima concesso in locazione, veniva pure percepito dalla locatrice e non dal promittente venditore (proprietario) . Controparte_2
Pertanto, dalla prova testimoniale assunta risulta che la gestiva i beni nel CP_1
proprio esclusivo interesse.
1.4. Parte attrice, infine, non può neppure ottenere l'indennizzo ai sensi dell'art. 2041 CC.
Pag. 5 di 7 La norma - che ha carattere sussidiario ai sensi dell'art. 2042 CC - stabilisce che chiunque si sia arricchito senza una giusta causa a spese e danno di un altro è tenuto, nei limiti dell'arricchimento, ad indennizzare quest'ultimo della correlativa diminuzione patrimoniale.
Pertanto, occorre sempre valutare la sussistenza dell'utile versum e, al tal fine, non è sufficiente, per l'attore dimostrare il solo compimento dell'opera ma è necessario accertare il verificarsi dell'eventum utilitatis consistente nella effettiva, sebbene ingiustificata, locupletazione del convenuto con correlativo depauperamento del primo.
Invero, ai fini della fondatezza dell'azione generale di arricchimento devono “concorrere simultaneamente sia l'arricchimento del soggetto convenuto che la diminuzione patrimoniale dell'attore, collegati tra loro e connessi ad un unico fatto costitutivo consistente nella mancanza di giustificazione della perdita dell'uno come dell'arricchimento dell'altro”
(Cassazione civile sez. II, 24/11/2003, n.17860).
Sicché, l'arricchimento deve essere effettivo e deve, pertanto, essere accertato sulla base di un riferimento all'incremento dei valori economici che si è prodotto nel patrimonio dell'arricchito complessivamente considerato.
In relazione al caso in esame, come già detto, il convenuto non ha dato prova delle migliorie apportate agli immobili detenuti a seguito del contratto preliminare di compravendita;
in ogni caso, va osservato che il ricavato della vendita dei beni de quibus, a seguito dell'accoglimento dell'azione revocatoria, è andato esclusivamente al fallimento . Parte_2
Per quanto esposto, quindi, le domande formulate da parte attrice non possono trovare accoglimento.
2. SPESE DI LITE.
Le spese processuali seguono la soccombenza di e si liquidano come in CP_1
dispositivo, in base ai parametri medi ex D.M. n. 55/2014, come aggiornato con D.M. n.
147/2022, avuto riguardo al valore della controversia.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa indicata in epigrafe, ogni altra domanda ed eccezione da ritenersi assorbita:
Pag. 6 di 7 I. Rigetta la domanda formulata da parte attrice per i motivi esposti;
II. Condanna , in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento CP_1
in favore di delle spese processuali, che si liquidano in complessivi € Controparte_2
5.077,00 oltre spese generali (15%), IVA e CPA come per legge.
Sentenza resa ex art.281sexies CPC.
Così deciso, il 3 Giugno 2025.
Il Giudice
Michela Agata La Porta
Pag. 7 di 7
VERBALE DI UDIENZA
All'udienza del 3 Giugno 2025, mediante collegamento da remoto su applicativo TEAMS, alle ore
10.20 sono comparsi:
- Per parte attrice, l'Avv. Marchese, il quale si riporta in atti e insiste per la decisione;
- Per parte convenuta, l'Avv. Nespola, il quale si riporta in atti e insiste per la decisione.
Dopo breve discussione orale, il Giudice pronuncia sentenza ex art. 281 sexies C.P.C. dandone lettura.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di PATTI
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Michela Agata La Porta,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 1678/2019 R.G. promossa da:
C.F. e P.IVA: ), CP_1 P.IVA_1
col patrocinio dell'Avv. Francesco Marchese ,
- Parte attrice-
nei confronti di:
(C.F.: ) Email_1 C.F._1
col patrocinio dell'Avv. Alessandro Nespola, Pag. 1 di 7 - Parte convenuta-
CONCLUSIONI DELLE PARTI E CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI
FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE.
Le parti hanno precisato le rispettive conclusioni, come da atti e verbali di causa.
ha convenuto in giudizio, dinanzi al Tribunale di Patti, CP_1 CP_2
per chiedere il rimborso della complessiva somma di euro 14.864 per le spese
[...] sostenute, nell'interesse del convenuto, sull'immobile sito in Capo d'Orlando, c/da Scafa n.
80 P.T., in Catasto Urbano al foglio 2, part. 747 sub 46, 47 e 48, ai sensi degli artt. 1180 e
2028 CC, oppure, in ogni caso, ai sensi dell'art. 2041 CC, nonché la condanna al pagamento delle spese processuali.
Con comparsa depositata in data 10/06/2020 si è costituito in giudizio CP_2
, il quale ha chiesto il rigetto della domanda avversaria per infondatezza ed
[...] inapplicabilità al caso di specie della normativa indicata nell'atto introduttivo, nonché la condanna di parte attrice alle spese processuali.
Cont Concessi i chiesti termini ex art. 183, comma 6, , le parti hanno depositato le memorie di cui ai numeri 2 e 3.
Quindi, la causa è stata istruita con la prova testimoniale assunta in occasione delle udienze del 19/10/2022, 17/07/2024 e del 18/12/2024.
Dopo, all'udienza del 18/02/2025, la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni e discussione orale.
*****
1. Dalla documentazione in atti, risulta che e hanno Controparte_2 CP_1 stipulato un contratto preliminare di compravendita degli immobili siti in Capo d'Orlando,
c/da Muscale, in Catasto Urbano al foglio 2, part. 747 sub 46, 47 e 48.
Sebbene il contratto sia privo di data, non è controverso che il contratto sia stato stipulato nel
2005; in ogni caso, detta circostanza è stata confermata dal teste , Testimone_1 amministratore e socio della all'epoca della sottoscrizione. CP_1
Pag. 2 di 7 Con il contratto preliminare si dà atto che la promissaria acquirente, , si trovasse CP_1 già al momento della sottoscrizione “nel possesso e godimento dei beni compravenduti in quanto allo stato detenuti in comodato d'uso”.
Inoltre, nel preliminare di compravendita il promissario venditore, Controparte_2
ha dichiarato la pendenza dinanzi al Tribunale di Patti del giudizio iscritto al n. 881/94 R.G., Cont vertente tra lo stesso, la e;
ha, altresì, precisato che la Pt_1 Controparte_4
domanda giudiziale è stata trascritta in data 09/05/1994 sugli immobili oggetto del citato contratto preliminare.
Il giudizio iscritto al n. 881/1994 è stato definito con la sentenza n. 265/2017 con cui, per quanto di interesse, il Tribunale di Patti ha accolto l'azione revocatoria proposta ai sensi dell'art. 2901 CC da nei confronti di e, per Controparte_4 Controparte_2
l'effetto, ha dichiarato l'inefficacia nei confronti del dell'atto di Parte_2
compravendita del 28/03/1994 con cui la ha venduto a Parte_2 CP_2
i beni oggetto del preliminare di vendita.
[...]
A seguito di detta sentenza n. 265/2017, nelle more fallita ed intervenuta nel Parte_2
procedimento esecutivo n. 1/2011 R.G.E. promosso da nei Parte_3
confronti anche dell'attore personalmente, dopo la rinuncia alla procedura da parte del creditore procedente (a seguito della citata sentenza n. 265/2017), si è surrogata ad esso ed ha ottenuto l'assegnazione del ricavato della vendita degli immobili pignorati, oggetto del preliminare di vendita de quo, come da piano di riparto in atti.
1.1 Ciò premesso, è opportuno precisare che la giurisprudenza di legittimità ha affermato che nei contratti con i quali le parti pervengono ad una regolamentazione, se pur provvisoria tuttavia ben definita, dei rapporti accessori funzionalmente collegati al principale, vanno ravvisati, quanto alla concessione dell'utilizzazione della res da parte del promittente venditore al promissario acquirente, un comodato e, quanto alla corresponsione di somme da parte del promissario acquirente al promittente venditore, un mutuo gratuito;
ne consegue che la materiale disponibilità della res nella quale il promissario acquirente viene immesso, in esecuzione del contratto di comodato, ha natura di detenzione qualificata esercitata nel proprio interesse ma alieno nomine e non di possesso. (cfr. Cass. civ. Sez. Un., 27/03/2008,
n.7930; Cass. civ. sez. III, 13/10/2022, n. 29924).
Pag. 3 di 7 La Suprema Corte, inoltre, ha precisato che “la previsione di cui all'art. 1150 c.c., la quale attribuisce al possessore, all'atto della restituzione della cosa, il diritto al rimborso delle spese fatte per le riparazioni straordinarie ed all'indennità per i miglioramenti recati alla cosa stessa - è di natura eccezionale e non può essere pertanto applicata in via analogica al detentore qualificato (v. Cass., 28/11/2017, n. 28379; Cass., 30/6/2015, n. 13316), qual è il promissario acquirente di bene oggetto di contratto preliminare di compravendita (v. Cass.,
22/7/2010, n. 17245), cui pertanto non spetta né il diritto all'indennità per i miglioramenti previsto dall'art. 1150 c.c., né quello di ritenzione previsto dall'art. 1152 c.c., dalla legge attribuiti unicamente al possessore di buona fede, e non anche al detentore ancorché qualificato (v. Cass., 22/3/2011, n. 6489)” (Cassazione civ. sez. III, 13/10/2022, n.29924;
Cassazione civ. sez. II n. 36153 del 28/12/2023).
Sicché, tenuto conto che con il contratto preliminare de quo ha ottenuto la CP_1
disponibilità immediata dei beni immobili divenendone detentore qualificato, non ha diritto ad ottenere il rimborso delle spese sostenute per le riparazioni straordinarie effettuate, né per le migliorie in quanto, secondo quanto disposto dall'art. 1150 CPC, competono solo al possessore.
1.2. Ciò premesso, va evidenziato che parte attrice non ha comunque allegato né provato il tipo di migliorie che avrebbe apportato agli immobili de quibus, compreso l'ammontare delle spese sostenute.
Egli, infatti, produce solo le fatture emesse dall'ing. per la redazione del progetto per Pt_4
la regolarizzazione degli abusivismi edilizi, mentre non ha documentato le spese sostenute per i lavori asseritamente svolti.
Neanche con la prova testimoniale parte attrice ha provato il tipo di opere di manutenzione ordinaria e straordinaria effettuate sugli immobili detenuti, né l'ammontare delle spese eventualmente sostenute.
In relazione alle spese di cui alle fatture prodotte, non può, in ogni caso, applicarsi la disciplina di cui all'art. 1180 CC, poiché non ha provato di aver adempiuto ad CP_1
una obbligazione già assunta da nei confronti dell'ing. , né ha Controparte_2 Pt_4 provato l'accordo sottostante tra terzo e debitore (cfr. Corte appello Ancona sez. I,
19/07/2024, n. 1139).
Pag. 4 di 7 1.3. Inoltre, nulla è dovuto a , ai sensi dell'art. 2028 CC. CP_1
Invero, affinché si configuri l'ipotesi di gestione di affari altrui è essenziale che vi sia l'intenzione di gestire un affare altrui e che sussista l'impossibilità da parte del dominus di curare utilmente i suoi interessi.
È necessario, poi, che il gestore intervenga a tutela di interessi che competono ad altri;
pertanto, chi agisce nel proprio esclusivo interesse non compie atti di gestione.
Non è controverso che a seguito del preliminare di vendita i beni fossero nella esclusiva disponibilità di , che li utilizzava quindi nel proprio interesse, e non con l'animus CP_1
di provvedere a un'utilità del dominus.
Il testimone ha dichiarato che “l'immobile sito in C/da Muscale a Capo Tes_2
d'Orlando, al momento della sottoscrizione dell'atto di compravendita del 2005 tra il Sig.
, promittente venditore, e la promissaria acquirente, era già da tempo CP_2 CP_1
nella totale ed esclusiva disponibilità della promissaria acquirente che lo deteneva da tempo in forza di un comodato d'uso gratuito …. sono andato diverse volte a vedere come doveva fare le divisioni, gli arredamenti;
ricordo che aveva iniziato dei lavori di muratura, cassette elettriche, opere murarie del tipo divisioni;
c'erano attrezzi del muratore e lavori in corso …
Non ho mai visto il sig. disporre dell'appartamento … non ha mai CP_5 Pt_5
rappresentato di dover parlare con altre persone per i lavori. Per me si comportava come se
l'appartamento fosse il suo.”
Il testimone ha, inoltre, affermato “In relazione all'immobile da me locato non Tes_3
ho mai avuto alcun rapporto con , pagavo il canone direttamente alla Controparte_2
. CP_1
Sicché, il canone di locazione corrisposto da a sul bene da Tes_3 CP_1 quest'ultima concesso in locazione, veniva pure percepito dalla locatrice e non dal promittente venditore (proprietario) . Controparte_2
Pertanto, dalla prova testimoniale assunta risulta che la gestiva i beni nel CP_1
proprio esclusivo interesse.
1.4. Parte attrice, infine, non può neppure ottenere l'indennizzo ai sensi dell'art. 2041 CC.
Pag. 5 di 7 La norma - che ha carattere sussidiario ai sensi dell'art. 2042 CC - stabilisce che chiunque si sia arricchito senza una giusta causa a spese e danno di un altro è tenuto, nei limiti dell'arricchimento, ad indennizzare quest'ultimo della correlativa diminuzione patrimoniale.
Pertanto, occorre sempre valutare la sussistenza dell'utile versum e, al tal fine, non è sufficiente, per l'attore dimostrare il solo compimento dell'opera ma è necessario accertare il verificarsi dell'eventum utilitatis consistente nella effettiva, sebbene ingiustificata, locupletazione del convenuto con correlativo depauperamento del primo.
Invero, ai fini della fondatezza dell'azione generale di arricchimento devono “concorrere simultaneamente sia l'arricchimento del soggetto convenuto che la diminuzione patrimoniale dell'attore, collegati tra loro e connessi ad un unico fatto costitutivo consistente nella mancanza di giustificazione della perdita dell'uno come dell'arricchimento dell'altro”
(Cassazione civile sez. II, 24/11/2003, n.17860).
Sicché, l'arricchimento deve essere effettivo e deve, pertanto, essere accertato sulla base di un riferimento all'incremento dei valori economici che si è prodotto nel patrimonio dell'arricchito complessivamente considerato.
In relazione al caso in esame, come già detto, il convenuto non ha dato prova delle migliorie apportate agli immobili detenuti a seguito del contratto preliminare di compravendita;
in ogni caso, va osservato che il ricavato della vendita dei beni de quibus, a seguito dell'accoglimento dell'azione revocatoria, è andato esclusivamente al fallimento . Parte_2
Per quanto esposto, quindi, le domande formulate da parte attrice non possono trovare accoglimento.
2. SPESE DI LITE.
Le spese processuali seguono la soccombenza di e si liquidano come in CP_1
dispositivo, in base ai parametri medi ex D.M. n. 55/2014, come aggiornato con D.M. n.
147/2022, avuto riguardo al valore della controversia.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa indicata in epigrafe, ogni altra domanda ed eccezione da ritenersi assorbita:
Pag. 6 di 7 I. Rigetta la domanda formulata da parte attrice per i motivi esposti;
II. Condanna , in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento CP_1
in favore di delle spese processuali, che si liquidano in complessivi € Controparte_2
5.077,00 oltre spese generali (15%), IVA e CPA come per legge.
Sentenza resa ex art.281sexies CPC.
Così deciso, il 3 Giugno 2025.
Il Giudice
Michela Agata La Porta
Pag. 7 di 7