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Sentenza 30 giugno 2025
Sentenza 30 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 30/06/2025, n. 5372 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 5372 |
| Data del deposito : | 30 giugno 2025 |
Testo completo
N. 7458/2025 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Presidente rel est Dott. Laura Maria Cosmai
Dott. Giuseppe Gennari Giudice
Dott. Chiara Delmonte Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa sopra indicata promossa con ricorso iscritto a ruolo in data 26/02/2025 da ata in MAROCCO il 20/02/1989 Parte_1
Cod. Fisc. C.F. 1
residente in [...]25 20030 SENAGO ITALIA con l'Avv. GORINI FRANCESCA
RICORRENTE
e nato in [...] il [...]CP_1
Cod. Fisc. C.F. 2
CONVENUTO CONTUMACE
,in persona del Sostituto - Procuratore Con comunicazione all' Controparte_2 della Repubblica presso il Tribunale di Milano degli atti del procedimento in data 7.3.2025
OGGETTO: REGOLAMENTAZIONE DELL'ESERCIZIO DELLA RESPONSABILITA'
GENITORIALE E PER IL MATENIMENTO DEI FIGLI NATI FUORI DAL MATRIMONIO
CONCLUSIONI PER LA RICORRENTE
-Affidare in via esclusiva i minori Persona_1 e Per 2 alla madre riservando alla stessa la facoltà di assumere in autonomia le decisioni di maggior interesse per i figli e disporre la loro collocazione presso la madre;
-disporre che le visite paterne si svolgano in Spazio Neutro;
-stabilire a carico del padre un contributo al mantenimento dei figli minori da corrispondersi alla signora Pt_1 ntro il cinque di ogni mese, di euro 500,00 mensili, somma rivalutabile secondo gli indici Istat come per legge, oltre al 50% delle spese straordinarie come definite nel Protocollo in vigore presso Questo tribunale;
-stabilire che l'assegno unico sia percepito al 100% dalla madre;
-Col favore delle spese tutte in caso di opposizione
***
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
CP_1 hanno intrattenuto una relazione more uxorio dal 2017 Parte_1
al 2024
Dall'unione sono nati: Persona_3 nato a [...] il [...] e CP_3
[...] nata a [...] il [...]
Parte_1Con ricorso iscritto a ruolo in data 26/02/2025 ha chiesto a al Tribunale di regolamentare l'esercizio delle responsabilità genitoriale Relativamente ai quindi minori chiedendo l'affidamento esclusivo alla stessa con facoltà di assumere anche in assenza di consenso paterno le decisioni di maggiore interesse nei confronti dei figli, di prevedere il collocamento dei minori presso la madre con le possibilità del padre di vedere i bambini solo in spazio neutro, e di determinare in euro 500 mensili che il convenuto doveva ritenersi obbligato a corrisponderle a titolo di contributo al mantenimento dei figli oltre al 50% delle spese straordinarie di cui ha le linee guida del Tribunale di
Milano, altresì prevedendo che l'assegno unico venisse percepito in via esclusiva dalla madre.
CP_1Il convenuto a cui il ricorso del decreto di fissazione dell'udienza venivano notificati ai sensi dell'articolo 143 c.p.c. non si costituiva in giudizio e veniva dichiarato contumace
All'udienza ex art. 473 bis. 21 c.p.c. del 18.6.2025 la ricorrente, sentita dal Giudice Delegato dichiarava "non ho notizie del mio compagnia da quando ero incinta di Per_2 Ha riconosciuto la bambina ma non l'ha mai frequentata. Non so dove sia andato a vivere. Non ha mai cercato di contattare il bambini che vivono con me, e con mia mamma che mi aiuta nella loro gestione. Non ha mia contribuito al loro mantenimento. Io ho aperto una partita IVA e faccio le pulizie. A mese guadagno circa 1300,00/1400 euro. I bambini stanno bene, Per_1 inizierà il prossimo settembre la prima elementare. Per_2 sta a casa con mia mamma. Insisto nella mia richiesta. Fino a quando siamo stati insieme lui si occupava di traslochi in una ditta sua. Fino a quando vivevamo insieme lui si occupava di pagare le spese che avevamo. Il suo reddito era variabile, a volte prendeva anche
2000 euro al mese anche perché lui fa anche il muratore. Prendo l'assegno unico al 100% ed è di
800 euro.
La difesa della ricorrente insisteva nelle conclusioni di cui al ricorso
Il Giudice delegato, all'esito della discussione, ritenuto non necessario adottare provvedimenti temporanei ed ha rimesso la causa in decisione.
La causa è stata decisa nella camera di consiglio del 25.6.2025 Sulla giurisdizione e sulla legge applicabile
Preliminarmente osserva il Collegio che, essendo entrambe le parti di cittadinanza marocchina, sussiste la giurisdizione del Tribunale adito ai sensi dell'art. 3 lett a) n. V del regolamento UE
1111/2019, atteso che in Italia risiede, da più di un anno prima della domanda, la parte attrice;
Quanto alle domande relative si minore, sussiste la competenza giurisdizionale di questo Tribunale in forza dell'art. 7 del regolamento UE 1111/2019 quanto alla responsabilità genitoriale, essendo la residenza abituale dei minori in Italia a Milano al momento in cui è stata adita l'AG e in forza dell'art. 3 lett. d) del Regolamento UE 4/2009 quanto alle statuizioni economiche relative al mantenimento della stessa, essendo domanda accessoria a quella relativa all'esercizio della responsabilità genitoriale.
Sull'esercizio della responsabilità genitoriale
La domanda di affidamento super esclusivo svolta dalla ricorrente è fondata e merita accoglimento.
In particolare ritiene il Collegio che l'assoluta assenza del convenuto nella vita di figli (non ha mai frequentato la minore Per_2 dalla nascita pur avendola riconosciuta, non frequenta i bambini e non mantiene con gli stessi neppure contatti telefonici essendosi reso di fatto irreperibile) impongano l'adozione di un provvedimento che concentri la responsabilità genitoriale in capo alla madre che di fatto sia da sempre occupata di tutte le esigenze morali e materiali dei figli oltre che degli aspetti burocratici che li riguardano.
Nel contesto rappresentato, infatti, l'esercizio condiviso della responsabilità genitoriale sarebbe di fatto impraticabile e si correrebbe il rischio di una paralisi gestionale. I minori devono quindi essere affidati in via esclusiva alla madre con facoltà per la stessa di assumere, anche in assenza del consenso paterno, le decisioni relative a salute educazione residenza e istruzione degli stessi nonché di sottoscrivere tutte le pratiche amministrative e di prestare il consenso al rilascio rinnovo dei documenti anche validi per l'espatrio. I minori saranno collocati, anche ai fini della residenza anagrafica, presso la madre
Quanto alle frequentazioni tra padre e figli, attesa l'assoluta assenza di ogni e qualsiasi relazione e contatto tra padre e figli, ritiene il Collegio di poter prevedere che le stesse potranno avvenire, sempre e solo allorché il padre ne faccia richiesta, solo in Spazio Neutro alla presenza di un educatore in ogni caso previa verifica della seria volontà del padre di stabilire e mantenere rapporti con i minori, rimettendo all'ente territoriale di organizzare detti incontri e di calendarizzarli.
Sul mantenimento della prole
Premette il Tribunale che il dovere di mantenere, istruire ed educare la prole imposto dalle norme del nostro ordinamento (art. 30 Cost. e art. 315 bis c.c. e segg.) obbliga i genitori a far fronte ad una molteplicità di esigenze dei figli, non riconducibili al solo obbligo alimentare, ma estese all'aspetto abitativo, scolastico, sportivo, sanitario, sociale, all'assistenza morale e materiale, alla opportuna predisposizione - fino a quando la loro età lo richieda – di una stabile organizzazione
-
domestica, adeguata a rispondere a tutte le necessità di cura e di educazione (Cass. Civ., sez. I, sentenza 17089/2013).
Tale principio trova conferma nel nuovo testo dell'art. 337-ter c.c., il quale, nell'imporre a ciascuno dei genitori l'obbligo di provvedere al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito, individua, quali elementi da tenere in conto nella determinazione dell'assegno, oltre alle esigenze del figlio, il tenore di vita dallo stesso goduto in costanza di convivenza e le risorse economiche dei genitori, nonché i tempi di permanenza presso ciascuno di essi e la valenza economica dei compiti domestici e di cura da loro assunti.
Inoltre, ai sensi degli artt. 337-ter ss. c.c., il Giudice, in assenza di accordi diversi tra le parti, quantifica l'ammontare degli assegni, tenuto conto dei parametri previsti dalle disposizioni indicate, in un quantum determinato idoneo a coprire tutte le complessive esigenze di mantenimento comprensive di quelle abitative in relazione anche al tenore di vita complessivamente inteso goduto dai figli, con esclusione quanto ai figli delle spese c.d. straordinarie perché non prevedibili e quantificabili in via preventiva (Cass. Sez. I 8.6.2012 n. 9372, Cass. Sez. VI- I 18.9.2013 n. 21273).
Pertanto, al fine di quantificare le modalità contributive a carico del padre, occorre avere riguardo 1. alle capacità economiche dei genitori, 2 al tempo di permanenza della minore presso ciascun genitore e 3. alle necessità economiche, di socializzazione e di mantenimento di bambini dell'età di Per_4, da parametrarsi al tenore di vita goduto in costanza di convivenza dei genitori come evincibile dalle capacità economiche complessive del nucleo.
Nel caso in disamina emerge che la madre, che ha aperto una partita IVA e si occupa di pulizie guadagna circa 1300,00/1400 euro come dalla medesima dichiarato (il PF 2024 reca un reddito per attività di € 7022,99), vive con i minori occupandosi di tutte le loro esigenze specifiche.
Non sono stati offerti al Tribunale elementi e indici certi dai quali poter desumere la capacità patrimoniale e reddituale del convenuto che, peraltro, è soggetto giovane, svolge certamente attività
lavorativa come riferito dalla ex compagna. Di conseguenza la misura dell'assegno viene determinata in un importo che tenga conto da un lato della necessità di assicurare ai minori il soddisfacimento delle esigenze primarie e basilari di vita e dall'altro considerando l'assenza di ogni e qualsiasi frequentazione tra padre e figli ( e quindi di mantenimento diretto da parte del padre).
Nel contesto economico descritto, peraltro, ritiene altresì il Tribunale di dover quindi determinare in
€ 500,00 mensili la misura del contribuito che il convenuto deve ritenersi obbligato a versare alla ricorrente per il mantenimento dei figli minori, oltre al 50% delle spese extra assegno come da linee
Guida del Tribunale di Milano approvate nel giugno 2025 da intendersi qui ritrascritte.
L'assegno unico universale spetterà in via integrale (100%) alla ricorrente madre del minore
Sulle spese di lite. Atteso l'esito del giudizio, considerata la contumacia del convenuto, le spese di lite debbono essere dichiarate irripetibili
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, sezione IX civile, definitivamente pronunciando nella controversia civile n.
7458 del 2025, ogni diversa domanda, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
Persona_11. Affida i minori e Per_2 in via super esclusiva alla madre la quale eserciterà in via autonoma la responsabilità genitoriale per quanto attiene a tutte le scelte relative alla salute educazione istruzione e residenza dei minori con facoltà di mantenere in via autonoma i rapporti anche con le pubbliche amministrazioni e ciò anche ai fini del rilascio/ rinnovo dei documenti della minore anche validi per l'espatrio anche in assenza di sottoscrizione e consenso del padre al quale spetta il potere di vigilanza;
2. dispone che i minori siano collocati, anche ai fini della residenza anagrafica, presso la madre;
3. dispone che il padre possa vedere i figli, sempre e solo allorché ne faccia richiesta, solo in
Spazio Neutro alla presenza di un educatore in ogni caso previa verifica della seria volontà del padre di stabilire e mantenere rapporti stabili con i minori, rimettendo all'ente territoriale di organizzare detti incontri e di calendarizzarli.
4. Dispone che il padre CP_1 versi alla ricorrente a titolo di contributo per il mantenimento dei minori, con decorrenza dalla data della domanda e quindi dalla mensilità di febbraio 2025, in via anticipata ed entro il 5 di ogni mese l'importo di euro 500,00 mensili annualmente secondo indici Istat dal gennaio 2026 (base di calcolo gennaio 2025 ) oltre per
50%delle spese straordinarie di cui alle linee guida del Tribunale di Milano ( giugno 2025) di seguito ritrascritte
- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche ovvero presso strutture private nei casi di urgenza;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale anche effettuati privatamente in caso di urgenza;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico;
f) farmaci, integratori e altri presidi prescritti dal medico curante/pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale.
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal
Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente, compreso il supporto psicologico;
d) farmaci omeopatici;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie compresi corsi di specializzazione e master, corsi post universitari per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica (pc, tablet, calcolatrice scientifica) prescritta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio individualizzato;
e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola o dal rappresentante di classe;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
i) mensa scolastica
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post universitari in Italia e all'estero per la frequentazione di istituti privati;
e) alloggio presso la sede universitaria.
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali); c) Il servizio di baby sitter fino alla conclusione del ciclo di scuola secondaria di primo grado del figlio per la copertura dell'orario di lavoro dei genitori.
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei, nonché le relative spese per le trasferte); d) spese per attività ludiche e ricreative (a titolo esemplificativo ma non esaustivo: pittura, teatro, scoutismo etc.); f) viaggi e soggiorni di studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patenti di guida (corso, lezioni ed esame); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli;
i) spese per l'acquisto e il funzionamento del cellulare e dispositivi elettronici (pc, tablet).
MODALITA' DI RICHIESTA, DI RIMBORSO E DI ANTICIPAZIONE
Avuto riguardo alle spese extra assegno da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta (massimo 10 gg.); in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta. Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare all'altro genitore, con modalità idonea a comprovarne l'avvenuta ricezione, la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro
30 giorni. Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta.
Nell'ipotesi in cui la singola spesa da sostenere ammonti ad una cifra superiore al 10% del reddito mensile netto di uno dei genitori, entrambi la sosterranno direttamente nella percentuale concordata o stabilita giudizialmente.
5. Dispone che l'assegno unico sia percepito al 100% dalla signora Parte_2
[...]
6. dichiara irripetibili le spese processuali
Così deciso in Milano, nella Camera di Consiglio del 25.6.2025
Il Presidente rel. est.
Dott. Laura Maria Cosmai
REPUBBLICA ITALIANA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Presidente rel est Dott. Laura Maria Cosmai
Dott. Giuseppe Gennari Giudice
Dott. Chiara Delmonte Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa sopra indicata promossa con ricorso iscritto a ruolo in data 26/02/2025 da ata in MAROCCO il 20/02/1989 Parte_1
Cod. Fisc. C.F. 1
residente in [...]25 20030 SENAGO ITALIA con l'Avv. GORINI FRANCESCA
RICORRENTE
e nato in [...] il [...]CP_1
Cod. Fisc. C.F. 2
CONVENUTO CONTUMACE
,in persona del Sostituto - Procuratore Con comunicazione all' Controparte_2 della Repubblica presso il Tribunale di Milano degli atti del procedimento in data 7.3.2025
OGGETTO: REGOLAMENTAZIONE DELL'ESERCIZIO DELLA RESPONSABILITA'
GENITORIALE E PER IL MATENIMENTO DEI FIGLI NATI FUORI DAL MATRIMONIO
CONCLUSIONI PER LA RICORRENTE
-Affidare in via esclusiva i minori Persona_1 e Per 2 alla madre riservando alla stessa la facoltà di assumere in autonomia le decisioni di maggior interesse per i figli e disporre la loro collocazione presso la madre;
-disporre che le visite paterne si svolgano in Spazio Neutro;
-stabilire a carico del padre un contributo al mantenimento dei figli minori da corrispondersi alla signora Pt_1 ntro il cinque di ogni mese, di euro 500,00 mensili, somma rivalutabile secondo gli indici Istat come per legge, oltre al 50% delle spese straordinarie come definite nel Protocollo in vigore presso Questo tribunale;
-stabilire che l'assegno unico sia percepito al 100% dalla madre;
-Col favore delle spese tutte in caso di opposizione
***
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
CP_1 hanno intrattenuto una relazione more uxorio dal 2017 Parte_1
al 2024
Dall'unione sono nati: Persona_3 nato a [...] il [...] e CP_3
[...] nata a [...] il [...]
Parte_1Con ricorso iscritto a ruolo in data 26/02/2025 ha chiesto a al Tribunale di regolamentare l'esercizio delle responsabilità genitoriale Relativamente ai quindi minori chiedendo l'affidamento esclusivo alla stessa con facoltà di assumere anche in assenza di consenso paterno le decisioni di maggiore interesse nei confronti dei figli, di prevedere il collocamento dei minori presso la madre con le possibilità del padre di vedere i bambini solo in spazio neutro, e di determinare in euro 500 mensili che il convenuto doveva ritenersi obbligato a corrisponderle a titolo di contributo al mantenimento dei figli oltre al 50% delle spese straordinarie di cui ha le linee guida del Tribunale di
Milano, altresì prevedendo che l'assegno unico venisse percepito in via esclusiva dalla madre.
CP_1Il convenuto a cui il ricorso del decreto di fissazione dell'udienza venivano notificati ai sensi dell'articolo 143 c.p.c. non si costituiva in giudizio e veniva dichiarato contumace
All'udienza ex art. 473 bis. 21 c.p.c. del 18.6.2025 la ricorrente, sentita dal Giudice Delegato dichiarava "non ho notizie del mio compagnia da quando ero incinta di Per_2 Ha riconosciuto la bambina ma non l'ha mai frequentata. Non so dove sia andato a vivere. Non ha mai cercato di contattare il bambini che vivono con me, e con mia mamma che mi aiuta nella loro gestione. Non ha mia contribuito al loro mantenimento. Io ho aperto una partita IVA e faccio le pulizie. A mese guadagno circa 1300,00/1400 euro. I bambini stanno bene, Per_1 inizierà il prossimo settembre la prima elementare. Per_2 sta a casa con mia mamma. Insisto nella mia richiesta. Fino a quando siamo stati insieme lui si occupava di traslochi in una ditta sua. Fino a quando vivevamo insieme lui si occupava di pagare le spese che avevamo. Il suo reddito era variabile, a volte prendeva anche
2000 euro al mese anche perché lui fa anche il muratore. Prendo l'assegno unico al 100% ed è di
800 euro.
La difesa della ricorrente insisteva nelle conclusioni di cui al ricorso
Il Giudice delegato, all'esito della discussione, ritenuto non necessario adottare provvedimenti temporanei ed ha rimesso la causa in decisione.
La causa è stata decisa nella camera di consiglio del 25.6.2025 Sulla giurisdizione e sulla legge applicabile
Preliminarmente osserva il Collegio che, essendo entrambe le parti di cittadinanza marocchina, sussiste la giurisdizione del Tribunale adito ai sensi dell'art. 3 lett a) n. V del regolamento UE
1111/2019, atteso che in Italia risiede, da più di un anno prima della domanda, la parte attrice;
Quanto alle domande relative si minore, sussiste la competenza giurisdizionale di questo Tribunale in forza dell'art. 7 del regolamento UE 1111/2019 quanto alla responsabilità genitoriale, essendo la residenza abituale dei minori in Italia a Milano al momento in cui è stata adita l'AG e in forza dell'art. 3 lett. d) del Regolamento UE 4/2009 quanto alle statuizioni economiche relative al mantenimento della stessa, essendo domanda accessoria a quella relativa all'esercizio della responsabilità genitoriale.
Sull'esercizio della responsabilità genitoriale
La domanda di affidamento super esclusivo svolta dalla ricorrente è fondata e merita accoglimento.
In particolare ritiene il Collegio che l'assoluta assenza del convenuto nella vita di figli (non ha mai frequentato la minore Per_2 dalla nascita pur avendola riconosciuta, non frequenta i bambini e non mantiene con gli stessi neppure contatti telefonici essendosi reso di fatto irreperibile) impongano l'adozione di un provvedimento che concentri la responsabilità genitoriale in capo alla madre che di fatto sia da sempre occupata di tutte le esigenze morali e materiali dei figli oltre che degli aspetti burocratici che li riguardano.
Nel contesto rappresentato, infatti, l'esercizio condiviso della responsabilità genitoriale sarebbe di fatto impraticabile e si correrebbe il rischio di una paralisi gestionale. I minori devono quindi essere affidati in via esclusiva alla madre con facoltà per la stessa di assumere, anche in assenza del consenso paterno, le decisioni relative a salute educazione residenza e istruzione degli stessi nonché di sottoscrivere tutte le pratiche amministrative e di prestare il consenso al rilascio rinnovo dei documenti anche validi per l'espatrio. I minori saranno collocati, anche ai fini della residenza anagrafica, presso la madre
Quanto alle frequentazioni tra padre e figli, attesa l'assoluta assenza di ogni e qualsiasi relazione e contatto tra padre e figli, ritiene il Collegio di poter prevedere che le stesse potranno avvenire, sempre e solo allorché il padre ne faccia richiesta, solo in Spazio Neutro alla presenza di un educatore in ogni caso previa verifica della seria volontà del padre di stabilire e mantenere rapporti con i minori, rimettendo all'ente territoriale di organizzare detti incontri e di calendarizzarli.
Sul mantenimento della prole
Premette il Tribunale che il dovere di mantenere, istruire ed educare la prole imposto dalle norme del nostro ordinamento (art. 30 Cost. e art. 315 bis c.c. e segg.) obbliga i genitori a far fronte ad una molteplicità di esigenze dei figli, non riconducibili al solo obbligo alimentare, ma estese all'aspetto abitativo, scolastico, sportivo, sanitario, sociale, all'assistenza morale e materiale, alla opportuna predisposizione - fino a quando la loro età lo richieda – di una stabile organizzazione
-
domestica, adeguata a rispondere a tutte le necessità di cura e di educazione (Cass. Civ., sez. I, sentenza 17089/2013).
Tale principio trova conferma nel nuovo testo dell'art. 337-ter c.c., il quale, nell'imporre a ciascuno dei genitori l'obbligo di provvedere al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito, individua, quali elementi da tenere in conto nella determinazione dell'assegno, oltre alle esigenze del figlio, il tenore di vita dallo stesso goduto in costanza di convivenza e le risorse economiche dei genitori, nonché i tempi di permanenza presso ciascuno di essi e la valenza economica dei compiti domestici e di cura da loro assunti.
Inoltre, ai sensi degli artt. 337-ter ss. c.c., il Giudice, in assenza di accordi diversi tra le parti, quantifica l'ammontare degli assegni, tenuto conto dei parametri previsti dalle disposizioni indicate, in un quantum determinato idoneo a coprire tutte le complessive esigenze di mantenimento comprensive di quelle abitative in relazione anche al tenore di vita complessivamente inteso goduto dai figli, con esclusione quanto ai figli delle spese c.d. straordinarie perché non prevedibili e quantificabili in via preventiva (Cass. Sez. I 8.6.2012 n. 9372, Cass. Sez. VI- I 18.9.2013 n. 21273).
Pertanto, al fine di quantificare le modalità contributive a carico del padre, occorre avere riguardo 1. alle capacità economiche dei genitori, 2 al tempo di permanenza della minore presso ciascun genitore e 3. alle necessità economiche, di socializzazione e di mantenimento di bambini dell'età di Per_4, da parametrarsi al tenore di vita goduto in costanza di convivenza dei genitori come evincibile dalle capacità economiche complessive del nucleo.
Nel caso in disamina emerge che la madre, che ha aperto una partita IVA e si occupa di pulizie guadagna circa 1300,00/1400 euro come dalla medesima dichiarato (il PF 2024 reca un reddito per attività di € 7022,99), vive con i minori occupandosi di tutte le loro esigenze specifiche.
Non sono stati offerti al Tribunale elementi e indici certi dai quali poter desumere la capacità patrimoniale e reddituale del convenuto che, peraltro, è soggetto giovane, svolge certamente attività
lavorativa come riferito dalla ex compagna. Di conseguenza la misura dell'assegno viene determinata in un importo che tenga conto da un lato della necessità di assicurare ai minori il soddisfacimento delle esigenze primarie e basilari di vita e dall'altro considerando l'assenza di ogni e qualsiasi frequentazione tra padre e figli ( e quindi di mantenimento diretto da parte del padre).
Nel contesto economico descritto, peraltro, ritiene altresì il Tribunale di dover quindi determinare in
€ 500,00 mensili la misura del contribuito che il convenuto deve ritenersi obbligato a versare alla ricorrente per il mantenimento dei figli minori, oltre al 50% delle spese extra assegno come da linee
Guida del Tribunale di Milano approvate nel giugno 2025 da intendersi qui ritrascritte.
L'assegno unico universale spetterà in via integrale (100%) alla ricorrente madre del minore
Sulle spese di lite. Atteso l'esito del giudizio, considerata la contumacia del convenuto, le spese di lite debbono essere dichiarate irripetibili
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, sezione IX civile, definitivamente pronunciando nella controversia civile n.
7458 del 2025, ogni diversa domanda, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
Persona_11. Affida i minori e Per_2 in via super esclusiva alla madre la quale eserciterà in via autonoma la responsabilità genitoriale per quanto attiene a tutte le scelte relative alla salute educazione istruzione e residenza dei minori con facoltà di mantenere in via autonoma i rapporti anche con le pubbliche amministrazioni e ciò anche ai fini del rilascio/ rinnovo dei documenti della minore anche validi per l'espatrio anche in assenza di sottoscrizione e consenso del padre al quale spetta il potere di vigilanza;
2. dispone che i minori siano collocati, anche ai fini della residenza anagrafica, presso la madre;
3. dispone che il padre possa vedere i figli, sempre e solo allorché ne faccia richiesta, solo in
Spazio Neutro alla presenza di un educatore in ogni caso previa verifica della seria volontà del padre di stabilire e mantenere rapporti stabili con i minori, rimettendo all'ente territoriale di organizzare detti incontri e di calendarizzarli.
4. Dispone che il padre CP_1 versi alla ricorrente a titolo di contributo per il mantenimento dei minori, con decorrenza dalla data della domanda e quindi dalla mensilità di febbraio 2025, in via anticipata ed entro il 5 di ogni mese l'importo di euro 500,00 mensili annualmente secondo indici Istat dal gennaio 2026 (base di calcolo gennaio 2025 ) oltre per
50%delle spese straordinarie di cui alle linee guida del Tribunale di Milano ( giugno 2025) di seguito ritrascritte
- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche ovvero presso strutture private nei casi di urgenza;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale anche effettuati privatamente in caso di urgenza;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico;
f) farmaci, integratori e altri presidi prescritti dal medico curante/pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale.
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal
Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente, compreso il supporto psicologico;
d) farmaci omeopatici;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie compresi corsi di specializzazione e master, corsi post universitari per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica (pc, tablet, calcolatrice scientifica) prescritta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio individualizzato;
e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola o dal rappresentante di classe;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
i) mensa scolastica
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post universitari in Italia e all'estero per la frequentazione di istituti privati;
e) alloggio presso la sede universitaria.
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali); c) Il servizio di baby sitter fino alla conclusione del ciclo di scuola secondaria di primo grado del figlio per la copertura dell'orario di lavoro dei genitori.
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei, nonché le relative spese per le trasferte); d) spese per attività ludiche e ricreative (a titolo esemplificativo ma non esaustivo: pittura, teatro, scoutismo etc.); f) viaggi e soggiorni di studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patenti di guida (corso, lezioni ed esame); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli;
i) spese per l'acquisto e il funzionamento del cellulare e dispositivi elettronici (pc, tablet).
MODALITA' DI RICHIESTA, DI RIMBORSO E DI ANTICIPAZIONE
Avuto riguardo alle spese extra assegno da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta (massimo 10 gg.); in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta. Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare all'altro genitore, con modalità idonea a comprovarne l'avvenuta ricezione, la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro
30 giorni. Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta.
Nell'ipotesi in cui la singola spesa da sostenere ammonti ad una cifra superiore al 10% del reddito mensile netto di uno dei genitori, entrambi la sosterranno direttamente nella percentuale concordata o stabilita giudizialmente.
5. Dispone che l'assegno unico sia percepito al 100% dalla signora Parte_2
[...]
6. dichiara irripetibili le spese processuali
Così deciso in Milano, nella Camera di Consiglio del 25.6.2025
Il Presidente rel. est.
Dott. Laura Maria Cosmai