TRIB
Sentenza 14 maggio 2025
Sentenza 14 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 14/05/2025, n. 825 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 825 |
| Data del deposito : | 14 maggio 2025 |
Testo completo
N.V.G. 21896/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Alberto Tetamo Presidente dott. Isabella Messina Giudice dott. Chantal Dameglio Giudice Rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n.v.g. 21896/2024 promossa da:
Parte_1
e
Parte_2 entrambi elettivamente domiciliati presso lo studio dell'avv. PALOMBELLA EMANUELA che li rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTI
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: visto, nulla oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio con rito Parte_1 Parte_2 civile in TORINO il 27/10/2012.
L'atto di matrimonio veniva iscritto nei registri dello Stato Civile del Comune di TORINO (atto n. 593 parte I serie - del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2012).
Dal matrimonio è nato un figlio: , il 09/01/2009. Persona_1
I suddetti coniugi sono legalmente separati in virtù di verbale di separazione omologato dal Tribunale di Torino in data 09/05/2018.
Con ricorso depositato il 18/09/2024 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare lo scioglimento del matrimonio, invocando la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2, lettera b) della legge
1/12/1970 n. 898, successivamente modificata. I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di scioglimento del matrimonio è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della legge 1.12.1970 n. 898, successivamente modificata.
È provata l'esistenza di un verbale di separazione consensuale omologato.
La domanda è stata proposta quando lo stato di separazione si era protratto ininterrottamente per i termini di legge a far tempo dall'udienza di comparizione dei coniugi nella procedura di separazione personale ovvero dalla scadenza del termine di cui all'art.127 ter, V comma, c.p.c. per il deposito di note scritte sostitutive dell'udienza.
È dimostrato che la comunione spirituale e materiale fra i coniugi non può essere ricostituita.
Vi è accordo economico e le condizioni relative alla prole minorenne rispondono al prevalente interesse della stessa, il cui ascolto è manifestamente superfluo ed in ogni caso non necessario ex art. 473-bis.4 c.p.c.
Nulla sulle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
PRONUNCIA lo scioglimento del matrimonio contratto dai signori e Parte_1
, i cui estremi di iscrizione nei registri dello Stato Civile sono precisati in Parte_2 motivazione.
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di TORINO di annotare la sentenza e di provvedere alle incombenze di legge.
Prende atto degli accordi intervenuti tra le parti e per l'effetto:
DISPONE che il minore , nato a [...] il [...], viene affidato in maniera Persona_1 condivisa ad ambedue i genitori con residenza principale presso la madre;
DISPONE che la casa coniugale, di proprietà di entrambi i coniugi, sita in Torino, via Banchette n. 21, viene assegnata con tutti gli arredi che la compongono alla Sig.ra in ragion e della Parte_2 residenza del minore;
DISPONE che il Sig. contribuirà al mantenimento del figlio con il versamento della Parte_1 somma mensile (per 12 mensilità) di euro 500,00 da corrispondersi entro il 5 di ogni mese al domicilio della moglie. Tale somma verrà rivalutata annualmente secondo gli indici ISTAT. Primo aumento settembre 2018;
DISPONE che le spese straordinarie non coperte dal SSN e quelle straordinarie scolastiche, ludiche, etc …, che dovranno essere preventivamente concordate e successivamente documentate, saranno a carico di ciascuno dei genitori per il 50% secondo quanto disposto dal Protocollo d'Intesa;
DISPONE che il padre potrà vedere e tenere seco il figlio quando lo vorrà ed in caso di disaccordo a settimane alterne dalle ore 09,00 del sabato mattina alle ore 21,00 della domenica;
due pomeriggi alla settimana compatibilmente con i turni di lavoro che lo stesso svolge dall'ora di uscita di scuola e fino alle ore 21,00; ad anni alterni dal 23.12 al 30.12 e dal 31.12 al 06.01.; così come tre giorni a pasqua e l'anno successivo comprendente la festività di Pasquetta;
ponti e compleanni ad anni alterni;
tre settimane durante il periodo delle ferie d i cui due consecutive ed una a scelta del padre;
DISPONE che il padre potrà sentire il figlio telefonicamente quando lo vorrà e comunque anche tutte le sere;
DISPONE che il padre dovrà comunicare il periodo in cui intende trascorrere le ferie con il figlio almeno entro il giorno trenta del mese di maggio. In caso di disaccordo circa il periodo feriale il padre porterà seco il figlio in ferie nella prima quindicina del mese di agosto negli anni pari;
DÀ ATTO che i coniugi si obbligano a rispettarsi e a evitare comportamenti disdicevoli anche per la serenità del minore;
DÀ ATTO che i coniugi si rilasciano il reciproco assenso per il rilascio del Passaporto o di documento di identità anche per l'espatrio del figlio sulle spese di lite tra le parti. Per_2
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data
09/05/2025
Il Giudice Rel. Il Presidente
Chantal Dameglio Dott. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Alberto Tetamo Presidente dott. Isabella Messina Giudice dott. Chantal Dameglio Giudice Rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n.v.g. 21896/2024 promossa da:
Parte_1
e
Parte_2 entrambi elettivamente domiciliati presso lo studio dell'avv. PALOMBELLA EMANUELA che li rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTI
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: visto, nulla oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio con rito Parte_1 Parte_2 civile in TORINO il 27/10/2012.
L'atto di matrimonio veniva iscritto nei registri dello Stato Civile del Comune di TORINO (atto n. 593 parte I serie - del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2012).
Dal matrimonio è nato un figlio: , il 09/01/2009. Persona_1
I suddetti coniugi sono legalmente separati in virtù di verbale di separazione omologato dal Tribunale di Torino in data 09/05/2018.
Con ricorso depositato il 18/09/2024 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare lo scioglimento del matrimonio, invocando la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2, lettera b) della legge
1/12/1970 n. 898, successivamente modificata. I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di scioglimento del matrimonio è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della legge 1.12.1970 n. 898, successivamente modificata.
È provata l'esistenza di un verbale di separazione consensuale omologato.
La domanda è stata proposta quando lo stato di separazione si era protratto ininterrottamente per i termini di legge a far tempo dall'udienza di comparizione dei coniugi nella procedura di separazione personale ovvero dalla scadenza del termine di cui all'art.127 ter, V comma, c.p.c. per il deposito di note scritte sostitutive dell'udienza.
È dimostrato che la comunione spirituale e materiale fra i coniugi non può essere ricostituita.
Vi è accordo economico e le condizioni relative alla prole minorenne rispondono al prevalente interesse della stessa, il cui ascolto è manifestamente superfluo ed in ogni caso non necessario ex art. 473-bis.4 c.p.c.
Nulla sulle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
PRONUNCIA lo scioglimento del matrimonio contratto dai signori e Parte_1
, i cui estremi di iscrizione nei registri dello Stato Civile sono precisati in Parte_2 motivazione.
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di TORINO di annotare la sentenza e di provvedere alle incombenze di legge.
Prende atto degli accordi intervenuti tra le parti e per l'effetto:
DISPONE che il minore , nato a [...] il [...], viene affidato in maniera Persona_1 condivisa ad ambedue i genitori con residenza principale presso la madre;
DISPONE che la casa coniugale, di proprietà di entrambi i coniugi, sita in Torino, via Banchette n. 21, viene assegnata con tutti gli arredi che la compongono alla Sig.ra in ragion e della Parte_2 residenza del minore;
DISPONE che il Sig. contribuirà al mantenimento del figlio con il versamento della Parte_1 somma mensile (per 12 mensilità) di euro 500,00 da corrispondersi entro il 5 di ogni mese al domicilio della moglie. Tale somma verrà rivalutata annualmente secondo gli indici ISTAT. Primo aumento settembre 2018;
DISPONE che le spese straordinarie non coperte dal SSN e quelle straordinarie scolastiche, ludiche, etc …, che dovranno essere preventivamente concordate e successivamente documentate, saranno a carico di ciascuno dei genitori per il 50% secondo quanto disposto dal Protocollo d'Intesa;
DISPONE che il padre potrà vedere e tenere seco il figlio quando lo vorrà ed in caso di disaccordo a settimane alterne dalle ore 09,00 del sabato mattina alle ore 21,00 della domenica;
due pomeriggi alla settimana compatibilmente con i turni di lavoro che lo stesso svolge dall'ora di uscita di scuola e fino alle ore 21,00; ad anni alterni dal 23.12 al 30.12 e dal 31.12 al 06.01.; così come tre giorni a pasqua e l'anno successivo comprendente la festività di Pasquetta;
ponti e compleanni ad anni alterni;
tre settimane durante il periodo delle ferie d i cui due consecutive ed una a scelta del padre;
DISPONE che il padre potrà sentire il figlio telefonicamente quando lo vorrà e comunque anche tutte le sere;
DISPONE che il padre dovrà comunicare il periodo in cui intende trascorrere le ferie con il figlio almeno entro il giorno trenta del mese di maggio. In caso di disaccordo circa il periodo feriale il padre porterà seco il figlio in ferie nella prima quindicina del mese di agosto negli anni pari;
DÀ ATTO che i coniugi si obbligano a rispettarsi e a evitare comportamenti disdicevoli anche per la serenità del minore;
DÀ ATTO che i coniugi si rilasciano il reciproco assenso per il rilascio del Passaporto o di documento di identità anche per l'espatrio del figlio sulle spese di lite tra le parti. Per_2
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data
09/05/2025
Il Giudice Rel. Il Presidente
Chantal Dameglio Dott. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.