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Sentenza 29 maggio 2025
Sentenza 29 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 29/05/2025, n. 1338 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 1338 |
| Data del deposito : | 29 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 5581/2017
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA
nella persona del Giudice designato, Avv. Maria Arcella, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n5581. del Ruolo Generale per gli affari contenziosi dell'anno 2017 e vertente
TRA
(nato il [...] a [...]), (nata Parte_1 Parte_2
il 22.09.1931 a Sorrento), (nata il dì 03.02.1964 a Parte_3
Sorrento), nato a [...] il [...]), Parte_4 [...]
(nato il [...] a [...], (nato il dì Parte_5 Parte_6
11.01.1967 a Piano di Sorrento), (nato il [...] a Parte_7
Sorrento), (nata il dì 09.06.1963 a Piano di Sorrento), Parte_8 [...]
(nata il [...] a [...], (nata Parte_9 Parte_10
il 10.06.1961 a Sorrento), tutti rappresentati e difesi, come da procura a margine dell'atto di citazione e della comparsa di intervento volontario, dall'avvocato
Giovanni A.M. Morana, presso il cui studio elettivamente domiciliano in Vico
Equense, al Corso Nicotera n.38.
ATTORI / INTERVENTORI
E
1 (nata il [...] a [...], Parte_3 CP_1
(nata il dì 01.11.1928 a Sorrento), entrambe rappresentate e difese, come
[...]
da procura in atti dall'avvocato Elio Trombetta, presso il cui studio elettivamente domiciliano in Vico Equense, al Corso Umberto I n.49.
CONVENUTE
NONCHÉ
(nata il dì 02.07.1955 a Sorrento), rappresentata e Parte_3
difesa, come da procura da intendersi in calce alla comparsa di costituzione e risposta, congiuntamente e disgiuntamente, dagli avvocati Francesca Barile e
Giuseppina Marone, presso il cui studio elettivamente domiciliano in Meta, alla Via
G.B. Liguori n. 4.
CONVENUTA
NONCHÉ
(nato il [...] a [...]), rappresentato e difeso, Controparte_2
come da procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta, dall'avvocato
Ferdinando Astarita, presso il cui studio elettivamente domicilia in Vico Equense, alla Via Nicotera n. 29/b.
CONVENUTO
NONCHÉ
(nata il dì 09.01.1970 a Frascati), Controparte_3 CP_4
(nata il [...] a [...]), (nata a [...]
[...] Controparte_5
l'11.01.1942), tutti rappresentati e difesi, come da procura a margine della comparsa di costituzione e risposta, dall'avvocato Enrico Marulli, presso il cui studio elettivamente domicilia in Vico Equense, alla Via Stella n. 6.
CONVENUTE
NONCHÉ
2 (nato il [...] a [...]), Controparte_2 Controparte_6
(nato il [...] a [...]), (nato il [...] a Controparte_7
Sorrento), tutti rappresentati e difesi, come da procura da intendersi in calce alla comparsa di costituzione e risposta, dall'avvocato RO Persico, presso il cui studio elett. dom. in Sorrento, alla Via Fuorimura n.20/b.
CONVENUTI
CONCLUSIONI:
Come da note di trattazione depositate dalle parti per l'udienza del 16.01.2025 ai sensi dell'art.127 ter c.p.c. e comparse nonché repliche conclusionali ritualmente depositate.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato, gli attori premettevano che in data
27.10.1966 decedeva nata il [...] a [...], lasciando Persona_1
in successione:
- fondo rustico (vigneto), con retrostante fabbricato rurale, riportato nel Catasto
Terreni del Comune di Praiano al foglio n.5, p.lla 334, classe 2, sup. 1,65, rendita euro 3,66, valore 344,00;
- fabbricato rurale di cui sopra, riportato al Catasto del Comune di Praiano al foglio 5, p.lla 115, sub. 2, rendita 0,00;
- fondo rustico (vigneto) riportato nel Catasto Terreni del Comune di Praiano al foglio n.5, p.lla 336, sup. 53, rendita euro 1,78, valore 111,00.
La de cuius lasciava quali eredi legittimi il coniuge, Controparte_2
(10.03.1895 – 11.06.1971), cui si devolveva l'usufrutto di 1/3, nonché i figli
(26.04.1925 – 02.04.1969), (26.04.1925 – Controparte_8 Controparte_9
06.01.2008), (08.02.1931), (03.04.1932 – Controparte_10 Controparte_11
25.07.2003), (02.10.1933 – 22.11.2005), Controparte_12 Controparte_13
3 (08.01.1935), (13.07.1940 – 27.01.1990), Controparte_14 Controparte_15
(10.02.1938 – 04.12.1938, premorto celibe).
Alla morte del coniuge, , l'usufrutto e la nuda proprietà sui beni Controparte_2
relitti si consolidavano in favore di tutti i figli ed in parti uguali.
Alla morte del , questi lasciava quali unici suoi eredi legittimi la Controparte_8
moglie (03.09.1928) e la figlia (02.07.1955). Per_2 Controparte_16
A seguito del decesso del , rimanevano eredi legittimi di questi le Controparte_14
figlie (09.01.1970) e (26.02.1966), nonché Persona_3 Controparte_4
la moglie (11.01.1942). CP_5
Decedeva, poi, anche , cui permanevano come eredi legittimi le Controparte_11
figlie (03.01.1964) e (25.10.1967), Parte_3 Parte_1
nonché la consorte (22.09.1931). Parte_2
Alla morte di , rimanevano, quali suoi eredi legittimi, i figli Controparte_9
(13.09.1957) e (30.04.1966), nonché la Controparte_2 Parte_3
moglie (01.11.1928). Controparte_1
Al decesso di , a questi discendevano, come eredi legittimi, i figli Controparte_13
Guglielmo (12.04.1965), (20.11.1967), Parte_3 Controparte_6 CP_7
(28.02.1979) e la moglie (03.11.1939).
[...] Controparte_17
Decedeva anche e le succedevano, quali eredi legittimi, i figli Controparte_12
(15.05.1960), (15.09.1962), Parte_4 Parte_5 Parte_6
(11.01.1967) e (22.07.1969). Parte_7
Gli attori precisavano, inoltre, che , e , avevano in Controparte_13 CP_18 CP_10
passato ricevuto turbativa del compossesso del cespite ereditato da parte della moglie e della figlia di , le quali al decesso del padre, avevano cambiato Controparte_9
il lucchetto del cancello di ingresso ai cespiti oggetto di causa. Tale circostanza rendeva necessaria azione di reintegrazione del possesso iscritta presso questo
Tribunale e definita con sentenza del 20.02.2014. 4 Manifestata la loro intenzione di sciogliere la comunione ereditaria e di vedersi riconosciuta la propria quota, ideale ed indivisa, di 1/7 ciascuno ed esperito senza esito il tentativo di mediazione in data 14.03.2016, gli attori citavano CP_2
(12.04.1965), , ,
[...] Controparte_6 Controparte_7 CP_17
, , ,
[...] Parte_3 Persona_3 Controparte_4 CP_5
(13.09.1957), ,
[...] Controparte_2 Parte_3 CP_1
al fine di: - accertare e dichiarare aperta la successione legittima di
[...] [...]
- nominare un C.T.U. per la corretta determinazione della massa Persona_1
ereditaria e la formazione delle singole quote di diritto spettanti ai coeredi, con detrazione del mancato godimento dell'immobile per gli anni di turbativa del possesso nonché dei frutti goduti in via esclusiva da parte dei coeredi che ne hanno usufruito e con computo delle spese, straordinarie e ordinarie, sostenute dagli attori per la gestione dei cespiti in successione;
- ordinare la divisione giudiziale degli immobili con assegnazione ai coeredi della quota spettante, calcolata per stirpi, ovvero 1/7 per stirpe;
- nel caso di accertata non comoda divisibilità, attribuire per intero e congiuntamente l'asse ereditario agli attori, con addebito dell'eccedenza agli altri coeredi, previa detrazione del godimento esclusivo e mancato guadagno, come da rendiconto da chiedere al C.T.U.; - in subordine, in caso di indivisibilità del bene, disporne la vendita e provvedere alla ripartizione della somma ricavata in proporzione alle quote di diritto;
- ordinare ai coeredi Parte_3
(30.04.1966) e (01.11.1928), nel compossesso del bene ereditario, Controparte_1
il rendiconto dalla data di decesso di , con condanna di Controparte_9
pagamento in favore degli attori oltre al risarcimento in caso di depauperamento dei beni ereditari per incuria o negligenza;
- disporre il sequestro giudiziario dei beni con nomina di custode giudiziario e relative spese a carico di , Controparte_2
e ; - ordinare di dar corso agli adempimenti Controparte_1 Parte_3
necessari e ogni necessaria trascrizione al Conservatore dei Registri Immobiliari con spese a carico dell'asse ereditario;
- vittoria di spese e competenze di lite e stragiudiziali in favore dell'avvocato Giovanni Morana, dichiaratosi antistatario.
5 In data 28.12.2017 si costituivano e le Parte_3 Controparte_1
quali eccepivano, in via preliminare, l'incompetenza per territorio dell'adito
Tribunale, in luogo di quello competente di Salerno, nonché l'inammissibilità della domanda per nullità e per mancanza di prova circa la legittimazione a stare in giudizio delle stirpi indicate.
Nel merito, contestavano le turbative del possesso loro attribuite e, anzi, rimarcavano l'intervenuta usucapione per possesso ultraventennale dei cespiti ereditari, come accertato nei giudizi dinanzi alla Sezione distaccata di Amalfi e al Tribunale di
Salerno, chiedendo di tenere conto di tale perdurante e continuato possesso in caso di formazione di lotti. Eccepivano che i chiamati all'eredità, non nel possesso dei beni, non avevano effettuato né trascritto l'accettazione (o rinunzia) all'eredità con conseguente decadenza del relativo termine decennale e prescrizione del diritto di accettare l'eredità.
Rassegnavano quali conclusioni: in via preliminare, dichiarare l'incompetenza per territorio essendo competente il Tribunale di Salerno;
in subordine, dichiarare inammissibile la domanda;
in via ancora più subordinata, rigettare la domanda proposta perché infondata e confermare l'intervenuta usucapione dei beni oggetto di causa in favore di fu ed Parte_3 P_ Controparte_1
dichiarando non possibile la divisione sui beni usucapiti;
ordinare al Conservatore dei
RR.II. presso l'Agenzia del Territorio competente la trascrizione della sentenza;
vittoria di spese e compensi di causa, oltre I.V.A., C.P.A. in favore della parte convenuta, con distrazione in favore del difensore RA Rina, indicatosi quale anticipatario.
In data 09.01.2018 si costituiva (1955), la quale rimarcava la Parte_3
sua qualità di erede di (sua nonna), precisando che la di lei Persona_1
successione era stata aperta e formalizzata solo nel 2013 a fronte del decesso del
1966. Rassegnava quali conclusioni: accertare e dichiarare la sua qualità di erede della de cuius; procedere alla divisione ex lege dell'asse ereditario, con conseguente
6 vendita e liquidazione in denaro della quota spettante a ciascun coerede, in caso di non comoda divisibilità; con vittoria di spese e competenze di causa.
Si costituiva, in data 17.01.2018, (1957), il quale aderiva alle Controparte_2
conclusioni dei convenuti, in particolare alla richiesta di pronuncia di usucapione sui beni di causa;
in subordine, non si opponeva alla divisione del compendio ereditario;
il tutto con salvezza di spese, diritti ed onorari da distrarsi a favore del procuratore
Ferdinando Astarita, dichiaratosi antistatario.
, e si costituivano il Persona_3 Controparte_4 CP_5
18.01.2018 e chiedevano accogliersi la domanda di divisione ereditaria, con spese da porre a carico della massa.
In data 18.08.2018, decedeva l'attrice e, in data 23.01.2020, si Controparte_10
costituivano i suoi eredi, quali interventori volontari, Parte_8 Pt_9
e che facevano proprie le richieste già espletate dalla
[...] Parte_10
madre e si associavano alle difese delle restanti parti attoree.
Verificata la corretta formazione del contraddittorio, il Tribunale concedeva alle parti i termini di cui all'art.183 VI comma c.p.c.; all'esito del deposito delle memorie delle parti in contesa, con ordinanza del dì 06.11.2019, il Tribunale ammetteva le relative istanze istruttorie.
Espletate le prove orali, si rendeva necessario l'ausilio di un consulente tecnico d'ufficio, individuato nell'arch. alla quale veniva conferito incarico Persona_4
all'udienza del 10.02.2022.
Seguita l'interruzione del processo a causa della morte di , lo stesso Controparte_17
veniva riassunto, su istanza della parte attrice, con successiva udienza del 28.03.2024.
Veniva, invano, tentato un bonario componimento tra le parti alle udienze del
03.05.2024 e 05.12.2024.
In data 15.01.2025 si costituivano , e Controparte_2 Controparte_6
, i quali chiedevano dividersi la massa ereditaria della de cuius, Controparte_7
7 con formazione della quota spettante ad ogni condividente;
in caso di indivisibilità dei cespiti, chiedevano ordinarne la vendita con divisione della quota per stirpi, ovvero 1/7 per stirpe;
ordinare ai condividenti e e Parte_3 CP_2
ad che sono nel contestato possesso del bene ereditario, il Controparte_1
rendiconto a partire dalla data del decesso di , condannandoli al Controparte_9
pagamento del dovuto in favore degli attori;
condannare essi possessori e detentori dei beni ereditari al risarcimento dei danni in caso di accertato depauperamento dei beni ereditari per incuria e negligenza;
ordinare di dar corso a tutti gli adempimenti divisionali necessari attribuendo le spese sull'asse ereditario, nonché ogni necessaria trascrizione al Conservatore dei RR.II.; vittoria di spese e competenze di lite anche per tutta l'attività di lite e stragiudiziale in favore del procuratore RO Persico, dichiaratosi antistatario.
Il Tribunale, appurata l'impossibilità di pervenire ad un accordo bonario, riservava la causa in decisione con ordinanza del 24.01.2025, concedendo alle parti termini di cui all'art. 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare, sulla base di consolidati principi normativi e giurisprudenziali, non può trovare accoglimento l'eccezione di incompetenza territoriale del Tribunale adito sollevata dalla parte convenuta. Difatti, l'art.22 del c.p.c. indica che nelle cause di divisione ereditaria è competente il Giudice del luogo in cui si è aperta la successione, facendo in tal senso riferimento all'ultimo domicilio del defunto. Non pongono dubbi su tale assunto, anzi lo confermano, anche molteplici pronunce della
Corte di Cassazione (tra le tante, Cass. n.10097/2014, n.22306/2011, n.2249/2000).
L'eccezione di incompetenza come formulata va, pertanto, respinta.
8 Preliminarmente va, ancora, dichiarata la legittimazione attiva e passiva delle parti e la loro effettiva titolarità giuridica, come provata dalla corposa documentazione prodotti in atti, oltre che dalla espletata c.t.u.
Va rigettata, inoltre, l'eccezione preliminare di invalidità della notifica dell'atto di riassunzione del giudizio nei confronti di , tra l'altro costituitosi in Controparte_6
giudizio, atteso il formale adempimento degli oneri di notifica e traduzione, come da esame della corposa documentazione depositata dalla parte attrice in data 20.09.2024.
Nel merito, l'azione di scioglimento della comunione ereditaria è fondata e va accolta.
Analizzando il merito della questione sottoposta all'attenzione del Tribunale, necessita adeguata indagine l'eccezione di avvenuta usucapione per possesso ultraventennale sollevata dalle convenute e Controparte_1 Parte_3
[...]
Ebbene, l'esame della sentenza richiamata e versata in atti (Tribunale di Salerno
n.4846/2014) rivela che nella stessa non si accerta e dichiara l'acquisto della proprietà dei cespiti per usucapione da parte di e Controparte_1 Parte_3
essa sentenza si limita a rigettare l'azione di reintegrazione del possesso
[...]
di , e . Presupposti, dunque, sostanzialmente Controparte_12 CP_13 CP_10
differenti.
Si agganciano a tale analisi, le risultanze istruttorie dalle quali non risultano adeguatamente provati i crismi del possesso ad usucapionem del comproprietario/coerede sul bene appartenente anche agli altri condividenti. Sul tema la consolidata giurisprudenza di legittimità ricorda che “Il coerede che, dopo la morte del "de cuius", sia rimasto nel possesso del bene ereditario può, prima della divisione, usucapire la quota degli altri eredi, senza necessità di interversione del titolo del possesso;
a tal fine, però, egli, che già possiede "animo proprio" ed a titolo di comproprietà, è tenuto ad estendere tale possesso in termini di esclusività, godendo del bene con modalità incompatibili con la possibilità di godimento altrui e 9 tali da evidenziare un'inequivoca volontà di possedere "uti dominus" e non più "uti condominus", risultando a tal fine insufficiente l'astensione degli altri partecipanti dall'uso della cosa comune” (tra le tante, Corte di Cassazione n.9359/2021). Si aggiunga che “A tale riguardo, non è univocamente significativo che egli abbia utilizzato ed amministrato il bene ereditario e che i coeredi si siano astenuti da analoghe attività, sussistendo la presunzione iuris tantum che abbia agito nella qualità e operato (anche) nell'interesse anche degli altri coeredi” (Corte di
Cassazione civile n.966/2019, n.10734/2018, n.7221/2009). Richiami fondati che, correttamente correlati al caso di specie, non consentono di confermare l'avvenuta usucapione a favore di ed quali eredi di Parte_3 Controparte_1
. Controparte_9
L'eccezione di acquisto dei beni per possesso ultraventennale ad usucapionem, pertanto, va rigettata.
Il percorso logico del Tribunale di valutazione delle eccezioni preliminare sollevate dalle parti risulta, inoltre, corroborato dagli esiti della relazione notarile ipocatastale ventennale versata in atti, dalla quale si evincono la legittimazione attiva e passiva delle parti, l'assenza di trascrizioni, vincoli, ivi comprese forme di usucapione, sui beni, nonché dalla corposa documentazione attestate l'adempimento della necessaria dichiarazione di successione e delle istanze di voltura.
Chiariti tali aspetti, la valutazione dello scrivente Giudicante deve porsi sulla massa ereditaria, onde approfondirne caratteristiche e composizione.
Per tale operazione può farsi integralmente riferimento all'elaborato peritale redatto dal C.T.U., arch. secondo la quale il compendio ereditario risulta Persona_4
formato dai seguenti cespiti:
- porzione di fabbricato rurale, censito al Catasto Terreni del Comune di Praiano, al Foglio 5, Particella 115, Sub 2;
10 - terreno, della superficie di 1,65 are (165 mq), classificato come vigneto di classe 2, censito al Catasto Terreni del Comune di Praiano, al Foglio 5,
Particella n.334;
- terreno, della superficie di 0,53 are (53 mq), classificato come vigneto di classe
2, censito al Catasto Terreni del Comune di Praiano, al Foglio 5, Particella
n.336.
Tramite l'approfondimento del consulente d'ufficio sono state, inoltre, ricostruite la cronistoria e le caratteristiche dei singoli cespiti;
aspetti per i quali si rimanda alla relazione di c.t.u. in atti.
Ancora, rifacendosi alle conclusioni dell'arch. si rileva che non sono Per_4
riscontrabili motivi ostativi alla legittimità urbanistica ed alla conseguente commerciabilità degli immobili di causa. Difatti, gli unici elementi difformi rispetto alle iniziali planimetrie sono una finestra, installata nel vano ad arco fronte strada, che non ha modificato il vano né ha creato volume e, quindi, non ha intaccato la legittimità dell'immobile, ed il pergolato creato con tubi innocenti per consentire l'apposizione di una stuoia in bambù. Tale elemento, eretto senza il necessario parere favorevole della Soprintendenza dei Beni Culturali e Genio Civile, va, invece, rimosso onde non compromettere la commerciabilità dei beni, con gli esigui costi di eliminazione (circa euro 800,00) da porsi a carico della massa ereditaria.
L'ausiliario d'ufficio ha poi effettuato la valutazione del compendio ereditario e la stima dei cespiti che lo compongono, tenendo conto delle condizioni concrete degli stessi e di tutte le circostanze idonee ad incidere sul prezzo di mercato, basandosi sia sui valori di mercato e sia sui valori medi riscontrati nella zona per operazioni di compravendita simili, valutate al momento della redazione della perizia.
Si evince, quindi, che l'intera consistenza immobiliare ereditaria è stata valutata dal
C.T.U. in €.264.920,00, somma da cui vanno sottratti gli oneri per eliminazione del pergolato di cui sopra;
conclusione condivisa da questo Tribunale, in quanto adeguata alle premesse di fatto e logiche adottate e spiegate. 11 Venendo alla possibilità di divisione della massa ereditaria, si osserva che il C.T.U. ha constatato l'impossibilità di procedere ad una comoda divisione dei cespiti, sia per le caratteristiche degli stessi e sia per il numero di coeredi coinvolti nella divisione ereditaria.
In particolare, ostano alla divisibilità della massa le dimensioni esigue del fabbricato rurale e dei beni costituenti la particella 336; il fondo individuato alla particella 334 potrebbe, invece, separarsi dai precedenti immobili, formando quota ereditaria a sé stante, ma il collocamento dei cespiti nel loro complesso e le rispettive posizioni suggeriscono, come ha ben spiegato l'arch. di non separare gli immobili da Per_4
considerare, invece, come “unitaria formazione ”.
Divisibilità materiale scarsamente praticabile anche in considerazione del numero di sette stirpi tra le quali ripartire parimenti l'asse ereditario e derivanti da: CP_10
, quota di 1/7 (quota di 1/21 cadauna per
[...] Parte_8 Pt_9
e ; , quota di 1/7 (quota di 1/21
[...] Parte_10 Controparte_14
cadauno per , e ); CP_5 Controparte_4 Parte_11 CP_13
quota di 1/7 (quota di 1/28 cadauno per ,
[...] Controparte_2 CP_6
, e ); , quota di 1/7
[...] Controparte_7 Controparte_17 Controparte_12
(quota di 1/28 cadauno per , , e Parte_5 Parte_6 Parte_7
; , quota di 1/7 (quota di 1/21 cadauna per Parte_4 Controparte_11
e ); Parte_2 Parte_1 Parte_3 P_
, quota di 1/7 (quota di 1/21 cadauno per ,
[...] Controparte_2 CP_16
e ; , quota di 1/7 (quota di 1/7
[...] Controparte_1 Controparte_8
per ). Parte_3
Dunque, palesata l'indivisibilità del compendio ereditario e tenendo altresì presente le sette quote ereditarie da formare, la vendita all'incanto si prospetta come unica soluzione percorribile ai fini dello scioglimento della comunione ereditaria. Ciò tenendo conto altresì che nessuno dei condividenti ha fatto pervenire, per alcuno dei
12 cespiti immobiliari, alcuna richiesta di attribuzione, limitandosi tutte le parti a chiedere nei propri scritti di procedersi alla divisione ereditaria.
Con riferimento ad ipotesi di tal genere, la Corte di Cassazione ha statuito che nella comunione ereditaria, avente ad oggetto una massa di beni individuati per universitatem, il diritto di ciascun coerede alla quota in natura ex art. 718 c.c. non significa diritto alla porzione di ciascun bene bensì, come annotato dall'art.727C.C.., diritto ad una porzione formata in modo da riprodurre, per quanto possibile, la composizione qualitativa della massa. La divisione non avviene dividendo i singoli beni della massa ma distribuendoli nelle varie porzioni, seguendo criteri di proporzioni non solo quantitative ma anche qualitative (Corte di Cassazione
n.17862/2020, n.8286/2019, n.15105/2020). Qualora gli immobili risultino comodamente divisibili, si procede al loro frazionamento, viceversa si fa riferimento all'art.720C.C.; in tal senso i beni non divisibili devono essere destinati alla porzione di coeredi aventi la quota maggiore, o anche di più coeredi, se questi ne chiedono l'attribuzione. Se nessuno dei condividenti manifesta tale volontà attributiva, è necessario procedere con la vendita all'incanto, intesa come ultima ratio, applicabile quando alcun coerede si renda richiedente di attribuzione degli immobili indivisibili.
Nell'ambito della normativa appena richiamata, l'espressa e specifica istanza del condividente interessato assurge ad imprescindibile presupposto dell'attribuzione, dovendosi escludere che i poteri discrezionali in capo al Giudice della divisione si estendano fino all'inclusione d'ufficio dell'immobile indivisibile nella porzione di un condividente che non ne abbia fatto esplicita richiesta, pur se titolare della maggior quota.
Analogamente, accertata la non comoda divisibilità di uno o più immobili ereditari,
l'inclusione di essi nelle porzioni di più coeredi non può avere luogo se costoro non ne abbiano richiesto congiuntamente l'attribuzione, essendo in linea di principio vietato il cd. raggruppamento parziale delle porzioni (Corte di Cassazione, n.36736 del 15.12.2022).
13 Nel caso in esame, non essendo pervenute richieste di attribuzione da nessuna delle parti in contesa ed alla stregua dei principi esposti, non vi è dubbio che l'unica modalità di divisione rispondente ai criteri evidenziati sia mediante la vendita di tutti i cespiti ereditari ai sensi dell'art.788 c.p.c., con successiva liquidazione ad ogni coerede della quota spettante.
Ulteriore questione che merita l'approfondita analisi del Tribunale è la domanda con cui gli attori hanno chiesto di condannare e Controparte_1 Parte_3
(1966) al pagamento del corrispettivo per il godimento dei cespiti a partire dal cambio del lucchetto di accesso e fino al momento dello scioglimento della comunione. Ebbene, il materiale istruttorio in atti ha ampiamente e dettagliatamente confermato, non che fosse circostanza contestata dalla parte interessata, come intorno alla Pasqua del 2008 fosse stato reso impossibile l'accesso all'immobile e l'uso dello stesso tramite cambio di serratura non concordato né comunicato alle parti. Ritiene, il
Tribunale, che sul tema non occorra dilungarsi oltremodo proprio alla luce delle lapalissiane risultanze delle deposizioni testimoniali, sul tema particolarmente dettagliate.
Venendo alle prescrizioni della disciplina in materia, si osserva che in presenza di una comunione, l'art.1102 C.C. stabilisce che ciascun partecipante può servirsi della cosa comune, purché non ne alteri la destinazione e non impedisca agli altri partecipanti di farne parimenti uso secondo il loro diritto.
Se la natura del bene di proprietà comune non ne permette un simultaneo godimento da parte di tutti i comproprietari, l'uso comune può realizzarsi o in maniera indiretta oppure mediante avvicendamento.
Tuttavia, fino a quando non vi sia una richiesta a questo scopo finalizzata da parte degli altri comproprietari, il semplice godimento esclusivo ad opera di taluni di essi non è idoneo a produrre un qualche pregiudizio in danno degli altri che abbiano mostrato acquiescenza all'altrui uso esclusivo, salvo che non risulti provato che i comproprietari che hanno avuto l'uso esclusivo del bene, ne abbiano tratto anche un
14 vantaggio patrimoniale (Corte di Cassazione, n.13036 del dì 04.12.1991, n.24647 del
03.12.2010, n.7466 del 14.04.2015). Orientamento ulteriormente confermato dalla
Corte di Cassazione, la quale ha precisato che “in tema di divisione, in caso di utilizzazione esclusiva del bene comune da parte di un comproprietario, l'occupante
è tenuto al pagamento della corrispondente quota di frutti civili ricavabili dal godimento indiretto, solo se gli altri partecipanti abbiano manifestato l'intenzione di utilizzare il bene in maniera diretta senza nulla ottenere e ne abbia tratto un vantaggio patrimoniale. In tal caso occorre la prova di una sottrazione o di un impedimento assoluto all'esercizio delle facoltà dominicali di godimento e disposizione del bene comune spettanti agli altri contitolari o una violazione dei criteri stabiliti dall'art.1102C.C., potendosi quantificare il danno in base ai frutti civili ricavati dall'uso esclusivo” (cfr. Corte di Cassazione, n.31105 del dì
08.11.2023).
Piuttosto, l'occupante del bene (il comproprietario che gode in modo esclusivo) è tenuto al pagamento della corrispondente quota di frutti civili generabili dal godimento dell'immobile solo se il comproprietario non occupante abbia manifestato l'intenzione di utilizzare il bene in maniera diretta e non gli sia stato consentito (Corte di Cassazione, n.2423/2015 e n.24647/2010).
Nella specie, sebbene sia pacifico che e Controparte_1 Parte_3
abbiano avuto il godimento dei beni immobili in questione dal 2008, la prima formale contestazione in tal senso indirizzata agli stessi è il ricorso per la reintegra del possesso presso il Tribunale di Salerno, pure versato in atti sicché l'indennità di occupazione da questi dovuta va calcolata a far data, appunto, da gennaio 2009, data di iscrizione del ricorso.
Detraendo, quindi, dal totale dovuto i canoni riferiti all'anno 2008, si ottiene, sempre stando a quanto stimato dal C.T.U., la somma di euro 73.600,74, (euro 10.514,00 per stirpe) da porre a carico di e in favore della Controparte_1 Parte_3
massa ereditaria.
15 Sempre con riferimento all'uso fatto dei vari cespiti immobiliari da parte dei comproprietari occupanti, uso non integrante usucapione, non può ritenersi realizzato alcun diritto per mantenimento e non sono ravvisabili migliorie apportate agli immobili, stante l'assoluta genericità della relativa domanda, non supportata, tra l'altro, da alcun aggancio documentale e/o contabile - fiscale.
Mancanze rilevate anche dal C.T.U. , che, nella sua opera di approfondita analisi, specifica “in merito alla valutazione dei costi affrontati per l'immobile si precisa che non vi sono dati in merito a pagamenti effettuati, non vi sono nel fascicolo tracce delle tasse pagate e da chi sono state pagate;
pertanto, non è possibile determinarne
i costi o l'ammontare senza riferimenti;
il fatto che l'autorizzazione (ad effettuare lavori quali rifacimento intonaci, sostituzione pavimenti, spostamento tramezzatura, posizionamento cancello e via dicendo, come da C.T.U.) sia a nome di P_
, in qualità di comproprietario, non indica che sia stato lui a pagare i lavori
[...]
o che gli altri fratelli avessero assentito o meno la suddetta autorizzazione, inoltre, in virtù del fatto che non fosse una proprietà esclusiva, l'assenso da parte di tutti comproprietari era necessario ai fini dell'autorizzazione stessa”.
Va, infine, disattesa la domanda volta alla condanna di e Controparte_1
ex art.96 c.p.c. avanzata dagli istanti, in quanto sprovvista di Parte_3
qualsivoglia allegazione e prova in ordine alla mala fede o colpa grave e del danno subìto, atteso che è sempre richiesta la prova, incombente sulla parte istante, della effettiva esistenza di un danno, in conseguenza del comportamento processuale della controparte (Corte di Cassazione, n.3355 del 19.07.2004 e Tribunale di Messina,
n.2360 del 24.10.2024).
Il fondamento dell'art.96 c.p.c. va, come detto, ravvisato nella malafede o nella colpa grave della parte che ha instaurato un giudizio, o che in questo resiste, nella piena consapevolezza dell'infondatezza della sua pretesa, per cui, affinché la parte sia condannabile per lite temeraria ex art.96 c.p.c., è necessario che emerga in tutta evidenza la mala fede ovvero la colpa grave consistente nella consapevolezza
16 dell'infondatezza della domanda e della tesi difensiva ovvero nell'assenza dell'ordinaria diligenza nell'acquisizione di tale consapevolezza.
In tale ottica, non è sufficiente che la parte abbia portato avanti tesi giuridiche che il
Giudice abbia ritenuto errate, ma è necessario che la controparte deduca e provi la consapevolezza dell'infondatezza dei propri assunti ovvero il mancato utilizzo del minimo di diligenza ordinaria (Corte d'Appello Napoli, n.679 del 13.02.2020).
A ciò si aggiunga l'ulteriore ed autorevole precisazione della Suprema Corte, secondo la quale la condanna per lite temeraria ai sensi dell'art.96, co. 3, c.p.c. configura una sanzione di carattere pubblicistico, la cui applicazione richiede il riscontro di una condotta processuale oggettivamente valutabile alla stregua di “abuso del processo”, quale l'avere agito o resistito pretestuosamente (Corte di Cassazione,
n.35617 del 20.12.2023).
Ancora, sul tema, si confermano presupposti indefettibili della condanna l'allegazione e la dimostrazione, anche in via indiziaria, quanto meno della colpa grave in capo alla parte soccombente nell'agire o resistere in giudizio, ponendo in essere una condotta consapevolmente contraria alle regole generali di correttezza e buona fede (Tribunale di Napoli Nord, n.709 del 20.02.2025) nonché tale da risolversi in un uso strumentale ed illecito del processo, in violazione sostanziale anche del canone costituzionale del dovere di solidarietà (Corte di Cassazione, n.15017 del 21.07.2016).
Nella specie, non vi è prova di tali presupposti.
La parte attorea, inoltre, non ha allegato alcun elemento in grado di supportare la relativa domanda, apparendo essa irrimediabilmente generica.
Pertanto, nessuna somma va liquidata ai sensi dell'art.96 c.p.c.
Ferme le considerazioni appena richiamate, deve avere giusto rilievo il comportamento processuale di e , le quali Controparte_19 Parte_3
hanno osteggiato, e conseguentemente impedito, la vendita, ad un prezzo maggiore di quello stimato dal C.T.U., dell'immobile oggetto di divisione.
17 Le spese, quindi, ricadranno nella misura di un terzo a carico di e Controparte_1
, per la parziale soccombenza sull'indennità di occupazione e Parte_3
per il rifiuto immotivato al bonario componimento;
compensate per la rimanente parte.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torre Annunziata, prima sezione civile, in composizione monocratica, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, non definitivamente pronunciando nella causa avente R.G.5581/2017 promossa come in narrativa, così provvede:
• accoglie la domanda di divisione del compendio ereditario e per l'effetto dichiara sciolta la comunione ereditaria, sorta per il decesso di PE
(nata il [...] a [...] e deceduta ab intestato il 27.10.1966
[...]
a Sorrento), tra le stirpi di , , Controparte_10 Controparte_14 CP_13
, , e
[...] Controparte_12 Controparte_11 Controparte_9
, sui seguenti beni individuati nel Comune di Praiano: Controparte_8
porzione di fabbricato rurale, censito al Catasto Terreni del Comune di
Praiano, al Foglio 5, Particella 115, Sub 2; terreno, della superficie di 1,65 are
(165 mq), classificato come vigneto di classe 2, censito al Catasto Terreni del
Comune di Praiano, al Foglio 5, Particella n.334; terreno della superficie di
0,53 are (53 mq), classificato come vigneto di classe 2, censito al Catasto
Terreni del Comune di Praiano, al Foglio 5, Particella n.336;
• accoglie la domanda di corresponsione dell'indennità di occupazione formulata dalla parte attrice per l'utilizzo e l'occupazione esclusiva dei beni ereditari da parte di e a far data dal gennaio Controparte_1 Parte_3
2009, disponendo, per l'effetto, a carico di e Controparte_1 Parte_3
pagamento a titolo di indennità di occupazione:
[...]
• della somma di euro 10.514,00 in favore della stirpe di;
Controparte_10
18 • della somma di euro 10.514,00 in favore della stirpe di;
Controparte_14
• della somma di euro 10.514,00 in favore della stirpe di;
Controparte_13
• della somma di euro 10.514,00 in favore della stirpe di;
Controparte_12
• della somma di euro 10.514,00 in favore della stirpe di;
Controparte_11
• della somma di euro 10.514,00 in favore della stirpe di;
Controparte_8
• dichiara l'indivisibilità del compendio ereditario e per l'effetto rimette la causa sul ruolo per il prosieguo come da separata ordinanza;
• rigetta ogni altra domanda;
• condanna e al pagamento delle spese Controparte_1 Parte_3
processuali a favore degli attori / interventori liquidate, già in quota parte, in euro 5000,00 per compensi ed euro 150,00 per spese vive oltre accessori come per legge con attribuzione all'avv. Giovanni A.M. Morana;
oltre ad euro
2500,00 già in quota parte, in favore di ciascuna altra parte convenuta, oltre accessori come per legge, in particolare avv.ti Giuseppina Marone e Francesca
Barile per (1955); avv. Ferdinando Astarita per Parte_3
(1957); avv. Enrico Marulli per , Controparte_2 Persona_3
, avv. RO Persico per Controparte_4 CP_5 CP_2
(1965), , ; con attribuzione
[...] Controparte_6 Controparte_7
ai procuratori costituiti eventualmente antistatari.
• Spese di c.t.u. divise fra tutti gli eredi.
Torre Annunziata, 27.05.2025
Il Giudice onorario
avv. Maria Arcella
19
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA
nella persona del Giudice designato, Avv. Maria Arcella, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n5581. del Ruolo Generale per gli affari contenziosi dell'anno 2017 e vertente
TRA
(nato il [...] a [...]), (nata Parte_1 Parte_2
il 22.09.1931 a Sorrento), (nata il dì 03.02.1964 a Parte_3
Sorrento), nato a [...] il [...]), Parte_4 [...]
(nato il [...] a [...], (nato il dì Parte_5 Parte_6
11.01.1967 a Piano di Sorrento), (nato il [...] a Parte_7
Sorrento), (nata il dì 09.06.1963 a Piano di Sorrento), Parte_8 [...]
(nata il [...] a [...], (nata Parte_9 Parte_10
il 10.06.1961 a Sorrento), tutti rappresentati e difesi, come da procura a margine dell'atto di citazione e della comparsa di intervento volontario, dall'avvocato
Giovanni A.M. Morana, presso il cui studio elettivamente domiciliano in Vico
Equense, al Corso Nicotera n.38.
ATTORI / INTERVENTORI
E
1 (nata il [...] a [...], Parte_3 CP_1
(nata il dì 01.11.1928 a Sorrento), entrambe rappresentate e difese, come
[...]
da procura in atti dall'avvocato Elio Trombetta, presso il cui studio elettivamente domiciliano in Vico Equense, al Corso Umberto I n.49.
CONVENUTE
NONCHÉ
(nata il dì 02.07.1955 a Sorrento), rappresentata e Parte_3
difesa, come da procura da intendersi in calce alla comparsa di costituzione e risposta, congiuntamente e disgiuntamente, dagli avvocati Francesca Barile e
Giuseppina Marone, presso il cui studio elettivamente domiciliano in Meta, alla Via
G.B. Liguori n. 4.
CONVENUTA
NONCHÉ
(nato il [...] a [...]), rappresentato e difeso, Controparte_2
come da procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta, dall'avvocato
Ferdinando Astarita, presso il cui studio elettivamente domicilia in Vico Equense, alla Via Nicotera n. 29/b.
CONVENUTO
NONCHÉ
(nata il dì 09.01.1970 a Frascati), Controparte_3 CP_4
(nata il [...] a [...]), (nata a [...]
[...] Controparte_5
l'11.01.1942), tutti rappresentati e difesi, come da procura a margine della comparsa di costituzione e risposta, dall'avvocato Enrico Marulli, presso il cui studio elettivamente domicilia in Vico Equense, alla Via Stella n. 6.
CONVENUTE
NONCHÉ
2 (nato il [...] a [...]), Controparte_2 Controparte_6
(nato il [...] a [...]), (nato il [...] a Controparte_7
Sorrento), tutti rappresentati e difesi, come da procura da intendersi in calce alla comparsa di costituzione e risposta, dall'avvocato RO Persico, presso il cui studio elett. dom. in Sorrento, alla Via Fuorimura n.20/b.
CONVENUTI
CONCLUSIONI:
Come da note di trattazione depositate dalle parti per l'udienza del 16.01.2025 ai sensi dell'art.127 ter c.p.c. e comparse nonché repliche conclusionali ritualmente depositate.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato, gli attori premettevano che in data
27.10.1966 decedeva nata il [...] a [...], lasciando Persona_1
in successione:
- fondo rustico (vigneto), con retrostante fabbricato rurale, riportato nel Catasto
Terreni del Comune di Praiano al foglio n.5, p.lla 334, classe 2, sup. 1,65, rendita euro 3,66, valore 344,00;
- fabbricato rurale di cui sopra, riportato al Catasto del Comune di Praiano al foglio 5, p.lla 115, sub. 2, rendita 0,00;
- fondo rustico (vigneto) riportato nel Catasto Terreni del Comune di Praiano al foglio n.5, p.lla 336, sup. 53, rendita euro 1,78, valore 111,00.
La de cuius lasciava quali eredi legittimi il coniuge, Controparte_2
(10.03.1895 – 11.06.1971), cui si devolveva l'usufrutto di 1/3, nonché i figli
(26.04.1925 – 02.04.1969), (26.04.1925 – Controparte_8 Controparte_9
06.01.2008), (08.02.1931), (03.04.1932 – Controparte_10 Controparte_11
25.07.2003), (02.10.1933 – 22.11.2005), Controparte_12 Controparte_13
3 (08.01.1935), (13.07.1940 – 27.01.1990), Controparte_14 Controparte_15
(10.02.1938 – 04.12.1938, premorto celibe).
Alla morte del coniuge, , l'usufrutto e la nuda proprietà sui beni Controparte_2
relitti si consolidavano in favore di tutti i figli ed in parti uguali.
Alla morte del , questi lasciava quali unici suoi eredi legittimi la Controparte_8
moglie (03.09.1928) e la figlia (02.07.1955). Per_2 Controparte_16
A seguito del decesso del , rimanevano eredi legittimi di questi le Controparte_14
figlie (09.01.1970) e (26.02.1966), nonché Persona_3 Controparte_4
la moglie (11.01.1942). CP_5
Decedeva, poi, anche , cui permanevano come eredi legittimi le Controparte_11
figlie (03.01.1964) e (25.10.1967), Parte_3 Parte_1
nonché la consorte (22.09.1931). Parte_2
Alla morte di , rimanevano, quali suoi eredi legittimi, i figli Controparte_9
(13.09.1957) e (30.04.1966), nonché la Controparte_2 Parte_3
moglie (01.11.1928). Controparte_1
Al decesso di , a questi discendevano, come eredi legittimi, i figli Controparte_13
Guglielmo (12.04.1965), (20.11.1967), Parte_3 Controparte_6 CP_7
(28.02.1979) e la moglie (03.11.1939).
[...] Controparte_17
Decedeva anche e le succedevano, quali eredi legittimi, i figli Controparte_12
(15.05.1960), (15.09.1962), Parte_4 Parte_5 Parte_6
(11.01.1967) e (22.07.1969). Parte_7
Gli attori precisavano, inoltre, che , e , avevano in Controparte_13 CP_18 CP_10
passato ricevuto turbativa del compossesso del cespite ereditato da parte della moglie e della figlia di , le quali al decesso del padre, avevano cambiato Controparte_9
il lucchetto del cancello di ingresso ai cespiti oggetto di causa. Tale circostanza rendeva necessaria azione di reintegrazione del possesso iscritta presso questo
Tribunale e definita con sentenza del 20.02.2014. 4 Manifestata la loro intenzione di sciogliere la comunione ereditaria e di vedersi riconosciuta la propria quota, ideale ed indivisa, di 1/7 ciascuno ed esperito senza esito il tentativo di mediazione in data 14.03.2016, gli attori citavano CP_2
(12.04.1965), , ,
[...] Controparte_6 Controparte_7 CP_17
, , ,
[...] Parte_3 Persona_3 Controparte_4 CP_5
(13.09.1957), ,
[...] Controparte_2 Parte_3 CP_1
al fine di: - accertare e dichiarare aperta la successione legittima di
[...] [...]
- nominare un C.T.U. per la corretta determinazione della massa Persona_1
ereditaria e la formazione delle singole quote di diritto spettanti ai coeredi, con detrazione del mancato godimento dell'immobile per gli anni di turbativa del possesso nonché dei frutti goduti in via esclusiva da parte dei coeredi che ne hanno usufruito e con computo delle spese, straordinarie e ordinarie, sostenute dagli attori per la gestione dei cespiti in successione;
- ordinare la divisione giudiziale degli immobili con assegnazione ai coeredi della quota spettante, calcolata per stirpi, ovvero 1/7 per stirpe;
- nel caso di accertata non comoda divisibilità, attribuire per intero e congiuntamente l'asse ereditario agli attori, con addebito dell'eccedenza agli altri coeredi, previa detrazione del godimento esclusivo e mancato guadagno, come da rendiconto da chiedere al C.T.U.; - in subordine, in caso di indivisibilità del bene, disporne la vendita e provvedere alla ripartizione della somma ricavata in proporzione alle quote di diritto;
- ordinare ai coeredi Parte_3
(30.04.1966) e (01.11.1928), nel compossesso del bene ereditario, Controparte_1
il rendiconto dalla data di decesso di , con condanna di Controparte_9
pagamento in favore degli attori oltre al risarcimento in caso di depauperamento dei beni ereditari per incuria o negligenza;
- disporre il sequestro giudiziario dei beni con nomina di custode giudiziario e relative spese a carico di , Controparte_2
e ; - ordinare di dar corso agli adempimenti Controparte_1 Parte_3
necessari e ogni necessaria trascrizione al Conservatore dei Registri Immobiliari con spese a carico dell'asse ereditario;
- vittoria di spese e competenze di lite e stragiudiziali in favore dell'avvocato Giovanni Morana, dichiaratosi antistatario.
5 In data 28.12.2017 si costituivano e le Parte_3 Controparte_1
quali eccepivano, in via preliminare, l'incompetenza per territorio dell'adito
Tribunale, in luogo di quello competente di Salerno, nonché l'inammissibilità della domanda per nullità e per mancanza di prova circa la legittimazione a stare in giudizio delle stirpi indicate.
Nel merito, contestavano le turbative del possesso loro attribuite e, anzi, rimarcavano l'intervenuta usucapione per possesso ultraventennale dei cespiti ereditari, come accertato nei giudizi dinanzi alla Sezione distaccata di Amalfi e al Tribunale di
Salerno, chiedendo di tenere conto di tale perdurante e continuato possesso in caso di formazione di lotti. Eccepivano che i chiamati all'eredità, non nel possesso dei beni, non avevano effettuato né trascritto l'accettazione (o rinunzia) all'eredità con conseguente decadenza del relativo termine decennale e prescrizione del diritto di accettare l'eredità.
Rassegnavano quali conclusioni: in via preliminare, dichiarare l'incompetenza per territorio essendo competente il Tribunale di Salerno;
in subordine, dichiarare inammissibile la domanda;
in via ancora più subordinata, rigettare la domanda proposta perché infondata e confermare l'intervenuta usucapione dei beni oggetto di causa in favore di fu ed Parte_3 P_ Controparte_1
dichiarando non possibile la divisione sui beni usucapiti;
ordinare al Conservatore dei
RR.II. presso l'Agenzia del Territorio competente la trascrizione della sentenza;
vittoria di spese e compensi di causa, oltre I.V.A., C.P.A. in favore della parte convenuta, con distrazione in favore del difensore RA Rina, indicatosi quale anticipatario.
In data 09.01.2018 si costituiva (1955), la quale rimarcava la Parte_3
sua qualità di erede di (sua nonna), precisando che la di lei Persona_1
successione era stata aperta e formalizzata solo nel 2013 a fronte del decesso del
1966. Rassegnava quali conclusioni: accertare e dichiarare la sua qualità di erede della de cuius; procedere alla divisione ex lege dell'asse ereditario, con conseguente
6 vendita e liquidazione in denaro della quota spettante a ciascun coerede, in caso di non comoda divisibilità; con vittoria di spese e competenze di causa.
Si costituiva, in data 17.01.2018, (1957), il quale aderiva alle Controparte_2
conclusioni dei convenuti, in particolare alla richiesta di pronuncia di usucapione sui beni di causa;
in subordine, non si opponeva alla divisione del compendio ereditario;
il tutto con salvezza di spese, diritti ed onorari da distrarsi a favore del procuratore
Ferdinando Astarita, dichiaratosi antistatario.
, e si costituivano il Persona_3 Controparte_4 CP_5
18.01.2018 e chiedevano accogliersi la domanda di divisione ereditaria, con spese da porre a carico della massa.
In data 18.08.2018, decedeva l'attrice e, in data 23.01.2020, si Controparte_10
costituivano i suoi eredi, quali interventori volontari, Parte_8 Pt_9
e che facevano proprie le richieste già espletate dalla
[...] Parte_10
madre e si associavano alle difese delle restanti parti attoree.
Verificata la corretta formazione del contraddittorio, il Tribunale concedeva alle parti i termini di cui all'art.183 VI comma c.p.c.; all'esito del deposito delle memorie delle parti in contesa, con ordinanza del dì 06.11.2019, il Tribunale ammetteva le relative istanze istruttorie.
Espletate le prove orali, si rendeva necessario l'ausilio di un consulente tecnico d'ufficio, individuato nell'arch. alla quale veniva conferito incarico Persona_4
all'udienza del 10.02.2022.
Seguita l'interruzione del processo a causa della morte di , lo stesso Controparte_17
veniva riassunto, su istanza della parte attrice, con successiva udienza del 28.03.2024.
Veniva, invano, tentato un bonario componimento tra le parti alle udienze del
03.05.2024 e 05.12.2024.
In data 15.01.2025 si costituivano , e Controparte_2 Controparte_6
, i quali chiedevano dividersi la massa ereditaria della de cuius, Controparte_7
7 con formazione della quota spettante ad ogni condividente;
in caso di indivisibilità dei cespiti, chiedevano ordinarne la vendita con divisione della quota per stirpi, ovvero 1/7 per stirpe;
ordinare ai condividenti e e Parte_3 CP_2
ad che sono nel contestato possesso del bene ereditario, il Controparte_1
rendiconto a partire dalla data del decesso di , condannandoli al Controparte_9
pagamento del dovuto in favore degli attori;
condannare essi possessori e detentori dei beni ereditari al risarcimento dei danni in caso di accertato depauperamento dei beni ereditari per incuria e negligenza;
ordinare di dar corso a tutti gli adempimenti divisionali necessari attribuendo le spese sull'asse ereditario, nonché ogni necessaria trascrizione al Conservatore dei RR.II.; vittoria di spese e competenze di lite anche per tutta l'attività di lite e stragiudiziale in favore del procuratore RO Persico, dichiaratosi antistatario.
Il Tribunale, appurata l'impossibilità di pervenire ad un accordo bonario, riservava la causa in decisione con ordinanza del 24.01.2025, concedendo alle parti termini di cui all'art. 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare, sulla base di consolidati principi normativi e giurisprudenziali, non può trovare accoglimento l'eccezione di incompetenza territoriale del Tribunale adito sollevata dalla parte convenuta. Difatti, l'art.22 del c.p.c. indica che nelle cause di divisione ereditaria è competente il Giudice del luogo in cui si è aperta la successione, facendo in tal senso riferimento all'ultimo domicilio del defunto. Non pongono dubbi su tale assunto, anzi lo confermano, anche molteplici pronunce della
Corte di Cassazione (tra le tante, Cass. n.10097/2014, n.22306/2011, n.2249/2000).
L'eccezione di incompetenza come formulata va, pertanto, respinta.
8 Preliminarmente va, ancora, dichiarata la legittimazione attiva e passiva delle parti e la loro effettiva titolarità giuridica, come provata dalla corposa documentazione prodotti in atti, oltre che dalla espletata c.t.u.
Va rigettata, inoltre, l'eccezione preliminare di invalidità della notifica dell'atto di riassunzione del giudizio nei confronti di , tra l'altro costituitosi in Controparte_6
giudizio, atteso il formale adempimento degli oneri di notifica e traduzione, come da esame della corposa documentazione depositata dalla parte attrice in data 20.09.2024.
Nel merito, l'azione di scioglimento della comunione ereditaria è fondata e va accolta.
Analizzando il merito della questione sottoposta all'attenzione del Tribunale, necessita adeguata indagine l'eccezione di avvenuta usucapione per possesso ultraventennale sollevata dalle convenute e Controparte_1 Parte_3
[...]
Ebbene, l'esame della sentenza richiamata e versata in atti (Tribunale di Salerno
n.4846/2014) rivela che nella stessa non si accerta e dichiara l'acquisto della proprietà dei cespiti per usucapione da parte di e Controparte_1 Parte_3
essa sentenza si limita a rigettare l'azione di reintegrazione del possesso
[...]
di , e . Presupposti, dunque, sostanzialmente Controparte_12 CP_13 CP_10
differenti.
Si agganciano a tale analisi, le risultanze istruttorie dalle quali non risultano adeguatamente provati i crismi del possesso ad usucapionem del comproprietario/coerede sul bene appartenente anche agli altri condividenti. Sul tema la consolidata giurisprudenza di legittimità ricorda che “Il coerede che, dopo la morte del "de cuius", sia rimasto nel possesso del bene ereditario può, prima della divisione, usucapire la quota degli altri eredi, senza necessità di interversione del titolo del possesso;
a tal fine, però, egli, che già possiede "animo proprio" ed a titolo di comproprietà, è tenuto ad estendere tale possesso in termini di esclusività, godendo del bene con modalità incompatibili con la possibilità di godimento altrui e 9 tali da evidenziare un'inequivoca volontà di possedere "uti dominus" e non più "uti condominus", risultando a tal fine insufficiente l'astensione degli altri partecipanti dall'uso della cosa comune” (tra le tante, Corte di Cassazione n.9359/2021). Si aggiunga che “A tale riguardo, non è univocamente significativo che egli abbia utilizzato ed amministrato il bene ereditario e che i coeredi si siano astenuti da analoghe attività, sussistendo la presunzione iuris tantum che abbia agito nella qualità e operato (anche) nell'interesse anche degli altri coeredi” (Corte di
Cassazione civile n.966/2019, n.10734/2018, n.7221/2009). Richiami fondati che, correttamente correlati al caso di specie, non consentono di confermare l'avvenuta usucapione a favore di ed quali eredi di Parte_3 Controparte_1
. Controparte_9
L'eccezione di acquisto dei beni per possesso ultraventennale ad usucapionem, pertanto, va rigettata.
Il percorso logico del Tribunale di valutazione delle eccezioni preliminare sollevate dalle parti risulta, inoltre, corroborato dagli esiti della relazione notarile ipocatastale ventennale versata in atti, dalla quale si evincono la legittimazione attiva e passiva delle parti, l'assenza di trascrizioni, vincoli, ivi comprese forme di usucapione, sui beni, nonché dalla corposa documentazione attestate l'adempimento della necessaria dichiarazione di successione e delle istanze di voltura.
Chiariti tali aspetti, la valutazione dello scrivente Giudicante deve porsi sulla massa ereditaria, onde approfondirne caratteristiche e composizione.
Per tale operazione può farsi integralmente riferimento all'elaborato peritale redatto dal C.T.U., arch. secondo la quale il compendio ereditario risulta Persona_4
formato dai seguenti cespiti:
- porzione di fabbricato rurale, censito al Catasto Terreni del Comune di Praiano, al Foglio 5, Particella 115, Sub 2;
10 - terreno, della superficie di 1,65 are (165 mq), classificato come vigneto di classe 2, censito al Catasto Terreni del Comune di Praiano, al Foglio 5,
Particella n.334;
- terreno, della superficie di 0,53 are (53 mq), classificato come vigneto di classe
2, censito al Catasto Terreni del Comune di Praiano, al Foglio 5, Particella
n.336.
Tramite l'approfondimento del consulente d'ufficio sono state, inoltre, ricostruite la cronistoria e le caratteristiche dei singoli cespiti;
aspetti per i quali si rimanda alla relazione di c.t.u. in atti.
Ancora, rifacendosi alle conclusioni dell'arch. si rileva che non sono Per_4
riscontrabili motivi ostativi alla legittimità urbanistica ed alla conseguente commerciabilità degli immobili di causa. Difatti, gli unici elementi difformi rispetto alle iniziali planimetrie sono una finestra, installata nel vano ad arco fronte strada, che non ha modificato il vano né ha creato volume e, quindi, non ha intaccato la legittimità dell'immobile, ed il pergolato creato con tubi innocenti per consentire l'apposizione di una stuoia in bambù. Tale elemento, eretto senza il necessario parere favorevole della Soprintendenza dei Beni Culturali e Genio Civile, va, invece, rimosso onde non compromettere la commerciabilità dei beni, con gli esigui costi di eliminazione (circa euro 800,00) da porsi a carico della massa ereditaria.
L'ausiliario d'ufficio ha poi effettuato la valutazione del compendio ereditario e la stima dei cespiti che lo compongono, tenendo conto delle condizioni concrete degli stessi e di tutte le circostanze idonee ad incidere sul prezzo di mercato, basandosi sia sui valori di mercato e sia sui valori medi riscontrati nella zona per operazioni di compravendita simili, valutate al momento della redazione della perizia.
Si evince, quindi, che l'intera consistenza immobiliare ereditaria è stata valutata dal
C.T.U. in €.264.920,00, somma da cui vanno sottratti gli oneri per eliminazione del pergolato di cui sopra;
conclusione condivisa da questo Tribunale, in quanto adeguata alle premesse di fatto e logiche adottate e spiegate. 11 Venendo alla possibilità di divisione della massa ereditaria, si osserva che il C.T.U. ha constatato l'impossibilità di procedere ad una comoda divisione dei cespiti, sia per le caratteristiche degli stessi e sia per il numero di coeredi coinvolti nella divisione ereditaria.
In particolare, ostano alla divisibilità della massa le dimensioni esigue del fabbricato rurale e dei beni costituenti la particella 336; il fondo individuato alla particella 334 potrebbe, invece, separarsi dai precedenti immobili, formando quota ereditaria a sé stante, ma il collocamento dei cespiti nel loro complesso e le rispettive posizioni suggeriscono, come ha ben spiegato l'arch. di non separare gli immobili da Per_4
considerare, invece, come “unitaria formazione ”.
Divisibilità materiale scarsamente praticabile anche in considerazione del numero di sette stirpi tra le quali ripartire parimenti l'asse ereditario e derivanti da: CP_10
, quota di 1/7 (quota di 1/21 cadauna per
[...] Parte_8 Pt_9
e ; , quota di 1/7 (quota di 1/21
[...] Parte_10 Controparte_14
cadauno per , e ); CP_5 Controparte_4 Parte_11 CP_13
quota di 1/7 (quota di 1/28 cadauno per ,
[...] Controparte_2 CP_6
, e ); , quota di 1/7
[...] Controparte_7 Controparte_17 Controparte_12
(quota di 1/28 cadauno per , , e Parte_5 Parte_6 Parte_7
; , quota di 1/7 (quota di 1/21 cadauna per Parte_4 Controparte_11
e ); Parte_2 Parte_1 Parte_3 P_
, quota di 1/7 (quota di 1/21 cadauno per ,
[...] Controparte_2 CP_16
e ; , quota di 1/7 (quota di 1/7
[...] Controparte_1 Controparte_8
per ). Parte_3
Dunque, palesata l'indivisibilità del compendio ereditario e tenendo altresì presente le sette quote ereditarie da formare, la vendita all'incanto si prospetta come unica soluzione percorribile ai fini dello scioglimento della comunione ereditaria. Ciò tenendo conto altresì che nessuno dei condividenti ha fatto pervenire, per alcuno dei
12 cespiti immobiliari, alcuna richiesta di attribuzione, limitandosi tutte le parti a chiedere nei propri scritti di procedersi alla divisione ereditaria.
Con riferimento ad ipotesi di tal genere, la Corte di Cassazione ha statuito che nella comunione ereditaria, avente ad oggetto una massa di beni individuati per universitatem, il diritto di ciascun coerede alla quota in natura ex art. 718 c.c. non significa diritto alla porzione di ciascun bene bensì, come annotato dall'art.727C.C.., diritto ad una porzione formata in modo da riprodurre, per quanto possibile, la composizione qualitativa della massa. La divisione non avviene dividendo i singoli beni della massa ma distribuendoli nelle varie porzioni, seguendo criteri di proporzioni non solo quantitative ma anche qualitative (Corte di Cassazione
n.17862/2020, n.8286/2019, n.15105/2020). Qualora gli immobili risultino comodamente divisibili, si procede al loro frazionamento, viceversa si fa riferimento all'art.720C.C.; in tal senso i beni non divisibili devono essere destinati alla porzione di coeredi aventi la quota maggiore, o anche di più coeredi, se questi ne chiedono l'attribuzione. Se nessuno dei condividenti manifesta tale volontà attributiva, è necessario procedere con la vendita all'incanto, intesa come ultima ratio, applicabile quando alcun coerede si renda richiedente di attribuzione degli immobili indivisibili.
Nell'ambito della normativa appena richiamata, l'espressa e specifica istanza del condividente interessato assurge ad imprescindibile presupposto dell'attribuzione, dovendosi escludere che i poteri discrezionali in capo al Giudice della divisione si estendano fino all'inclusione d'ufficio dell'immobile indivisibile nella porzione di un condividente che non ne abbia fatto esplicita richiesta, pur se titolare della maggior quota.
Analogamente, accertata la non comoda divisibilità di uno o più immobili ereditari,
l'inclusione di essi nelle porzioni di più coeredi non può avere luogo se costoro non ne abbiano richiesto congiuntamente l'attribuzione, essendo in linea di principio vietato il cd. raggruppamento parziale delle porzioni (Corte di Cassazione, n.36736 del 15.12.2022).
13 Nel caso in esame, non essendo pervenute richieste di attribuzione da nessuna delle parti in contesa ed alla stregua dei principi esposti, non vi è dubbio che l'unica modalità di divisione rispondente ai criteri evidenziati sia mediante la vendita di tutti i cespiti ereditari ai sensi dell'art.788 c.p.c., con successiva liquidazione ad ogni coerede della quota spettante.
Ulteriore questione che merita l'approfondita analisi del Tribunale è la domanda con cui gli attori hanno chiesto di condannare e Controparte_1 Parte_3
(1966) al pagamento del corrispettivo per il godimento dei cespiti a partire dal cambio del lucchetto di accesso e fino al momento dello scioglimento della comunione. Ebbene, il materiale istruttorio in atti ha ampiamente e dettagliatamente confermato, non che fosse circostanza contestata dalla parte interessata, come intorno alla Pasqua del 2008 fosse stato reso impossibile l'accesso all'immobile e l'uso dello stesso tramite cambio di serratura non concordato né comunicato alle parti. Ritiene, il
Tribunale, che sul tema non occorra dilungarsi oltremodo proprio alla luce delle lapalissiane risultanze delle deposizioni testimoniali, sul tema particolarmente dettagliate.
Venendo alle prescrizioni della disciplina in materia, si osserva che in presenza di una comunione, l'art.1102 C.C. stabilisce che ciascun partecipante può servirsi della cosa comune, purché non ne alteri la destinazione e non impedisca agli altri partecipanti di farne parimenti uso secondo il loro diritto.
Se la natura del bene di proprietà comune non ne permette un simultaneo godimento da parte di tutti i comproprietari, l'uso comune può realizzarsi o in maniera indiretta oppure mediante avvicendamento.
Tuttavia, fino a quando non vi sia una richiesta a questo scopo finalizzata da parte degli altri comproprietari, il semplice godimento esclusivo ad opera di taluni di essi non è idoneo a produrre un qualche pregiudizio in danno degli altri che abbiano mostrato acquiescenza all'altrui uso esclusivo, salvo che non risulti provato che i comproprietari che hanno avuto l'uso esclusivo del bene, ne abbiano tratto anche un
14 vantaggio patrimoniale (Corte di Cassazione, n.13036 del dì 04.12.1991, n.24647 del
03.12.2010, n.7466 del 14.04.2015). Orientamento ulteriormente confermato dalla
Corte di Cassazione, la quale ha precisato che “in tema di divisione, in caso di utilizzazione esclusiva del bene comune da parte di un comproprietario, l'occupante
è tenuto al pagamento della corrispondente quota di frutti civili ricavabili dal godimento indiretto, solo se gli altri partecipanti abbiano manifestato l'intenzione di utilizzare il bene in maniera diretta senza nulla ottenere e ne abbia tratto un vantaggio patrimoniale. In tal caso occorre la prova di una sottrazione o di un impedimento assoluto all'esercizio delle facoltà dominicali di godimento e disposizione del bene comune spettanti agli altri contitolari o una violazione dei criteri stabiliti dall'art.1102C.C., potendosi quantificare il danno in base ai frutti civili ricavati dall'uso esclusivo” (cfr. Corte di Cassazione, n.31105 del dì
08.11.2023).
Piuttosto, l'occupante del bene (il comproprietario che gode in modo esclusivo) è tenuto al pagamento della corrispondente quota di frutti civili generabili dal godimento dell'immobile solo se il comproprietario non occupante abbia manifestato l'intenzione di utilizzare il bene in maniera diretta e non gli sia stato consentito (Corte di Cassazione, n.2423/2015 e n.24647/2010).
Nella specie, sebbene sia pacifico che e Controparte_1 Parte_3
abbiano avuto il godimento dei beni immobili in questione dal 2008, la prima formale contestazione in tal senso indirizzata agli stessi è il ricorso per la reintegra del possesso presso il Tribunale di Salerno, pure versato in atti sicché l'indennità di occupazione da questi dovuta va calcolata a far data, appunto, da gennaio 2009, data di iscrizione del ricorso.
Detraendo, quindi, dal totale dovuto i canoni riferiti all'anno 2008, si ottiene, sempre stando a quanto stimato dal C.T.U., la somma di euro 73.600,74, (euro 10.514,00 per stirpe) da porre a carico di e in favore della Controparte_1 Parte_3
massa ereditaria.
15 Sempre con riferimento all'uso fatto dei vari cespiti immobiliari da parte dei comproprietari occupanti, uso non integrante usucapione, non può ritenersi realizzato alcun diritto per mantenimento e non sono ravvisabili migliorie apportate agli immobili, stante l'assoluta genericità della relativa domanda, non supportata, tra l'altro, da alcun aggancio documentale e/o contabile - fiscale.
Mancanze rilevate anche dal C.T.U. , che, nella sua opera di approfondita analisi, specifica “in merito alla valutazione dei costi affrontati per l'immobile si precisa che non vi sono dati in merito a pagamenti effettuati, non vi sono nel fascicolo tracce delle tasse pagate e da chi sono state pagate;
pertanto, non è possibile determinarne
i costi o l'ammontare senza riferimenti;
il fatto che l'autorizzazione (ad effettuare lavori quali rifacimento intonaci, sostituzione pavimenti, spostamento tramezzatura, posizionamento cancello e via dicendo, come da C.T.U.) sia a nome di P_
, in qualità di comproprietario, non indica che sia stato lui a pagare i lavori
[...]
o che gli altri fratelli avessero assentito o meno la suddetta autorizzazione, inoltre, in virtù del fatto che non fosse una proprietà esclusiva, l'assenso da parte di tutti comproprietari era necessario ai fini dell'autorizzazione stessa”.
Va, infine, disattesa la domanda volta alla condanna di e Controparte_1
ex art.96 c.p.c. avanzata dagli istanti, in quanto sprovvista di Parte_3
qualsivoglia allegazione e prova in ordine alla mala fede o colpa grave e del danno subìto, atteso che è sempre richiesta la prova, incombente sulla parte istante, della effettiva esistenza di un danno, in conseguenza del comportamento processuale della controparte (Corte di Cassazione, n.3355 del 19.07.2004 e Tribunale di Messina,
n.2360 del 24.10.2024).
Il fondamento dell'art.96 c.p.c. va, come detto, ravvisato nella malafede o nella colpa grave della parte che ha instaurato un giudizio, o che in questo resiste, nella piena consapevolezza dell'infondatezza della sua pretesa, per cui, affinché la parte sia condannabile per lite temeraria ex art.96 c.p.c., è necessario che emerga in tutta evidenza la mala fede ovvero la colpa grave consistente nella consapevolezza
16 dell'infondatezza della domanda e della tesi difensiva ovvero nell'assenza dell'ordinaria diligenza nell'acquisizione di tale consapevolezza.
In tale ottica, non è sufficiente che la parte abbia portato avanti tesi giuridiche che il
Giudice abbia ritenuto errate, ma è necessario che la controparte deduca e provi la consapevolezza dell'infondatezza dei propri assunti ovvero il mancato utilizzo del minimo di diligenza ordinaria (Corte d'Appello Napoli, n.679 del 13.02.2020).
A ciò si aggiunga l'ulteriore ed autorevole precisazione della Suprema Corte, secondo la quale la condanna per lite temeraria ai sensi dell'art.96, co. 3, c.p.c. configura una sanzione di carattere pubblicistico, la cui applicazione richiede il riscontro di una condotta processuale oggettivamente valutabile alla stregua di “abuso del processo”, quale l'avere agito o resistito pretestuosamente (Corte di Cassazione,
n.35617 del 20.12.2023).
Ancora, sul tema, si confermano presupposti indefettibili della condanna l'allegazione e la dimostrazione, anche in via indiziaria, quanto meno della colpa grave in capo alla parte soccombente nell'agire o resistere in giudizio, ponendo in essere una condotta consapevolmente contraria alle regole generali di correttezza e buona fede (Tribunale di Napoli Nord, n.709 del 20.02.2025) nonché tale da risolversi in un uso strumentale ed illecito del processo, in violazione sostanziale anche del canone costituzionale del dovere di solidarietà (Corte di Cassazione, n.15017 del 21.07.2016).
Nella specie, non vi è prova di tali presupposti.
La parte attorea, inoltre, non ha allegato alcun elemento in grado di supportare la relativa domanda, apparendo essa irrimediabilmente generica.
Pertanto, nessuna somma va liquidata ai sensi dell'art.96 c.p.c.
Ferme le considerazioni appena richiamate, deve avere giusto rilievo il comportamento processuale di e , le quali Controparte_19 Parte_3
hanno osteggiato, e conseguentemente impedito, la vendita, ad un prezzo maggiore di quello stimato dal C.T.U., dell'immobile oggetto di divisione.
17 Le spese, quindi, ricadranno nella misura di un terzo a carico di e Controparte_1
, per la parziale soccombenza sull'indennità di occupazione e Parte_3
per il rifiuto immotivato al bonario componimento;
compensate per la rimanente parte.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torre Annunziata, prima sezione civile, in composizione monocratica, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, non definitivamente pronunciando nella causa avente R.G.5581/2017 promossa come in narrativa, così provvede:
• accoglie la domanda di divisione del compendio ereditario e per l'effetto dichiara sciolta la comunione ereditaria, sorta per il decesso di PE
(nata il [...] a [...] e deceduta ab intestato il 27.10.1966
[...]
a Sorrento), tra le stirpi di , , Controparte_10 Controparte_14 CP_13
, , e
[...] Controparte_12 Controparte_11 Controparte_9
, sui seguenti beni individuati nel Comune di Praiano: Controparte_8
porzione di fabbricato rurale, censito al Catasto Terreni del Comune di
Praiano, al Foglio 5, Particella 115, Sub 2; terreno, della superficie di 1,65 are
(165 mq), classificato come vigneto di classe 2, censito al Catasto Terreni del
Comune di Praiano, al Foglio 5, Particella n.334; terreno della superficie di
0,53 are (53 mq), classificato come vigneto di classe 2, censito al Catasto
Terreni del Comune di Praiano, al Foglio 5, Particella n.336;
• accoglie la domanda di corresponsione dell'indennità di occupazione formulata dalla parte attrice per l'utilizzo e l'occupazione esclusiva dei beni ereditari da parte di e a far data dal gennaio Controparte_1 Parte_3
2009, disponendo, per l'effetto, a carico di e Controparte_1 Parte_3
pagamento a titolo di indennità di occupazione:
[...]
• della somma di euro 10.514,00 in favore della stirpe di;
Controparte_10
18 • della somma di euro 10.514,00 in favore della stirpe di;
Controparte_14
• della somma di euro 10.514,00 in favore della stirpe di;
Controparte_13
• della somma di euro 10.514,00 in favore della stirpe di;
Controparte_12
• della somma di euro 10.514,00 in favore della stirpe di;
Controparte_11
• della somma di euro 10.514,00 in favore della stirpe di;
Controparte_8
• dichiara l'indivisibilità del compendio ereditario e per l'effetto rimette la causa sul ruolo per il prosieguo come da separata ordinanza;
• rigetta ogni altra domanda;
• condanna e al pagamento delle spese Controparte_1 Parte_3
processuali a favore degli attori / interventori liquidate, già in quota parte, in euro 5000,00 per compensi ed euro 150,00 per spese vive oltre accessori come per legge con attribuzione all'avv. Giovanni A.M. Morana;
oltre ad euro
2500,00 già in quota parte, in favore di ciascuna altra parte convenuta, oltre accessori come per legge, in particolare avv.ti Giuseppina Marone e Francesca
Barile per (1955); avv. Ferdinando Astarita per Parte_3
(1957); avv. Enrico Marulli per , Controparte_2 Persona_3
, avv. RO Persico per Controparte_4 CP_5 CP_2
(1965), , ; con attribuzione
[...] Controparte_6 Controparte_7
ai procuratori costituiti eventualmente antistatari.
• Spese di c.t.u. divise fra tutti gli eredi.
Torre Annunziata, 27.05.2025
Il Giudice onorario
avv. Maria Arcella
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