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Sentenza 2 marzo 2025
Sentenza 2 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 02/03/2025, n. 3187 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 3187 |
| Data del deposito : | 2 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 54760/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Marta Ienzi Presidente dott.ssa Cecilia Pratesi Giudice dott.ssa Paola Larosa Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 54760/2022 promossa da:
(C.F. ) con il patrocinio dell'avv.to Parte_1 C.F._1
RANNI MARCO, con elezione di domicilio in indirizzo telematico presso il difensore;
RICORRENTE contro
(C.F. ); Controparte_1 C.F._2
RESISTENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: scioglimento unione civile;
CONCLUSIONI: note di trattazione in sostituzione dell'udienza del 21.10.2024;
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato il 03.08.2022 ha chiesto la pronuncia Parte_1 dello scioglimento dell'unione civile contratta in Roma in data 22.05.2017 con
. Controparte_1
Il particolare il ricorrente rappresentava: che dopo un periodo di serena convivenza, il rapporto all'interno della coppia era degenerato progressivamente tanto che, nel mese di febbraio 2021, il ricorrente veniva costretto dalla controparte a lasciare la casa familiare e a tornare presso la casa dei genitori;
che con lettera racc. a.r. in data
27.05.2021 il ricorrente, che nel frattempo aveva perso il lavoro, manifestava alla controparte la volontà di sciogliere l'unione civile oltre che quella di recedere dal contratto d'affitto i cui costi nel frattempo continuava a sostenere;
che alla fine di luglio 2021 il Sig. lasciava l'appartamento senza dare più notizie di Controparte_1
1 sé; che in data 10.02.2022, avanti l'Ufficiale dello Stato Civile di Roma Capitale, il ricorrente dichiarava di volere sciogliere l'unione civile costituita con
[...]
; che l'invito rivolto alle parti a presentarsi in data 16.05.2022 Controparte_1 per l'accordo di scioglimento dell'Unione Civile rimaneva senza seguito;
di aver svolto il lavoro di impiegato alle dipendenze di fino al 31.05.2021, CP_2 data in cui veniva licenziato e di essere allo stato disoccupato.
Il ricorrente, pertanto, chiedeva: che le parti fossero autorizzate a vivere separate;
che fosse dichiarato lo scioglimento dell'unione civile costituita in data 22.05.2017 tra e presso il Comune di Roma;
che Parte_1 Controparte_1 fosse disposta l'assegnazione della casa familiare al ricorrente e che fosse statuito che ciascuna delle parti avrebbe provveduto autonomamente al proprio mantenimento.
non si costituiva in giudizio. Controparte_1
All'udienza presidenziale del 26.01.2023 è comparsa solo la parte ricorrente;
non potendo essere esperito il tentativo di conciliazione, il Presidente ha autorizzato i coniugi a vivere separati;
ha quindi disposto la prosecuzione del giudizio dinanzi al
Giudice Istruttore, fissando i termini per gli adempimenti di cui all'art. 709 c.p.c.
Dinanzi al Giudice Istruttore, la parte ricorrente ha insistito per la sola pronuncia dello scioglimento dell'unione civile dichiarandosi in grado di provvedere autonomamente a sé stesso, non ribadendo l'istanza di assegnazione della casa familiare, rinunciandovi di fatto;
mentre la parte resistente, nonostante la rituale notifica degli atti del processo, eseguita ai sensi dell'art. 143 c.p.c. stante l'irreperibilità della predetta, non si è costituita in giudizio.
In data 21.10.2024 lette le note di trattazione scritta depositate per l'udienza del
19.09.2024, il Giudice riservava la decisione al Collegio, con concessione dei termini ex art.190 c.1 c.p.c.
§§§
Rilevata la regolarità della notifica effettuata nei confronti di
[...]
deve preliminarmente esserne dichiarata la contumacia. Controparte_1
La domanda di scioglimento dell'unione civile deve essere accolta.
Deve infatti premettersi che ai sensi del comma 24 della l. 76/2016 per sciogliere l'unione civile una o entrambe le parti dovranno dapprima manifestare la loro volontà di procedere a detto scioglimento davanti all'Ufficiale di Stato civile e poi, decorsi tre mesi, presentare al Tribunale competente domanda di scioglimento dell'unione civile, sia essa in forma congiunta oppure in forma contenziosa.
Chi intende, dunque, sciogliere l'unione civile deve:
a) comunicare, a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, o «altra forma di comunicazione parimenti idonea», all'altra parte, alla residenza anagrafica o, in difetto, «all'ultimo indirizzo noto» la propria volontà;
b) recarsi davanti all'Ufficiale dello Stato civile del Comune dove l'unione è stata costituita, consegnare la prova dell'avvenuta preventiva comunicazione (che verrà
2 trattenuta dall'Ufficiale dello Stato civile) e manifestare nuovamente la propria volontà di scioglimento dell'unione;
c) attendere tre mesi e depositare la domanda di scioglimento dell'unione, in forma congiunta o contenziosa, secondo il rito previsto dall'art. 1, comma 25, l. n. 76/2016.
Nel caso in esame risulta dimostrato il compimento dei predetti incombenti, e in specie l'avvenuto decorso del termine di 3 mesi da quando è stata manifestata dal ricorrente la volontà di scioglimento dell'unione civile dinanzi all'Ufficiale dello stato civile, come da dichiarazione datata 10.02.2022 e annotata nei registri degli atti di
Unione Civile al n. 00010, parte II, serie C78; nei registri dello stato civile, inoltre, si dà atto della previa manifestazione di volontà a tal fine già espressa e comunicata in forma idonea all'altra parte.
Deve, pertanto, pronunciarsi lo scioglimento dell'unione civile contratta dalle parti, ordinandosi al competente Ufficiale dello stato civile di procedere all'annotazione della presente sentenza.
Quanto agli aspetti economici non essendovi richieste in tal senso da parte del ricorrente si dispone che ciascuna delle parti provvederà al proprio mantenimento.
Motivi di equità, suggeriti dalla natura delle questioni controverse e dalla sostanziale non opposizione di parte resistente, giustificano una pronuncia di irripetibilità delle spese di lite del presente giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
- dichiara lo scioglimento dell'unione civile contratta da e Parte_1
in Roma il 22.05.2017; Controparte_1
- dispone l'annotazione della presente sentenza nei registri delle Unioni civili del
Comune di Roma (anno 2017, atto 00023, parte 1, serie 03);
- dispone che ciascuna parte provvederà al proprio mantenimento;
- dichiara irripetibili le spese di lite.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del Tribunale di Roma, in data 18.02.2025.
IL GIUDICE REL. IL PRESIDENTE dott.ssa Paola Larosa dott.ssa Marta Ienzi
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