Sentenza 21 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 21/05/2025, n. 3993 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 3993 |
| Data del deposito : | 21 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Napoli
Sezione Lavoro 2 Sezione
Il Tribunale, nella persona del giudice designato Dott. Maria Lucantonio
Alla udienza del 21/05/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa lavoro di I grado iscritta al N. 20737/2024 R.G. promossa da:
, rappresentata e difesa dall'avv. Andrea Commodo Parte_1
contro
Fondazione Controparte_1 Controparte_2 [...]
.t. il CP_3 P.IVA_1
Commissario Straordinario, dr. , rapp.to e difeso dall'avv. Paola Controparte_4
Cosmai e dall'avv. Carlo Di Ma
FATTO E DIRITTO Con ricorso depositato il 1.10.2024 la sig.ra , posto di essere dipendente Pt_1 dell'Istituto con qualifica di infermiere, turnista, chiedeva la condanna dello stesso al pagamento dell'indennità per straordinario festivo di cui all'art. 9 del C.c.n.l. Comparto Sanità del 20 settembre 2001 (All. 3), integrativo di quello del 7 aprile 1999, maturate negli anni dal 2019 al 2023, asserendone il cumulo con l'indennità di turno festivo già percepita ex art. 44, comma 12, del C.c.n.l. Comparto Sanità del 1° settembre 1995. Si costituiva l' convenuto , allegando che le annualità 2019/2022 erano CP_2 state corrisposte e le le indennità dovute a titolo di straordinario festivo infrasettimanale al ricorrente nell'anno 2023, non erano mai state messe in discussione , ed erano state corrisposte sulle buste paga mensili di riferimento nel 2023 All' udienza del 21 maggio 2025l'avv. Andrea Commodo, per la ricorrente rilevava che il pagamento della somma oggetto di giudizio era stato corrisposto solo in seguito alla notifica del ricorso introduttivo. In ragione dell'avvenuto pagamento deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere. Tale formula, largamente diffusa, pur non trovando previsione nel codice di rito, indica un vero e proprio istituto processuale di cui la giurisprudenza della Cassazione ha definito i confiniLa cessazione della materia del contendere può definirsi come quella situazione obiettiva che si viene a creare
- occorre, poi, che il fatto sopravvenuto abbia determinato l'integrale eliminazione della materia della lite;
- deve trattarsi di situazione riconosciuta ed ammessa da entrambe le parti, nel senso che il fatto di cessazione deve aver eliminato ogni posizione di contrasto e risultare pacifico in tutte le sue componenti, anche per quanto attiene alla rilevanza giuridica delle vicende sopraggiunte (tra le ultime, Cass., 7.3.97, n. 2038; Cass., 22.1.97, n. 622; Cass., 7.5.95, n. 12614; Cass., 16.9.95, n. 9781; Cass., 11.4.95, n. 4151). La pronuncia, che può essere adottata dal giudice anche d'ufficio (Cass., 7.12.95, n. 12614; Cass., 7.5.93, n. 5286; Cass., 21.5.87, n. 4630; Cass., 16.6.82, n. 3664), deve assumere la forma di sentenza, perchè solo la sentenza è in grado di tutelare, al contempo, il convenuto da eventuali giudizi successivi fondati sulla stessa domanda (essendo idonea a passare in giudicato), ed a permettere all'attore di contestare la declaratoria nei limiti imposti dalla disciplina delle impugnazioni (Cass., 8.8.90, n. 8000; Cass., 2.5.87, n. 4126) Le spese , atteso che il pagamento è avvenuto successivamente al deposito ed alla notifica del presente ricorso ,vanno compensate integralmente tra le parti
PQM
Dichiara cessata la materia del contendere. Spese compensate
Così deciso in data 21/05/2025. il Giudice
Dott. Maria Lucantonio