CA
Sentenza 17 novembre 2025
Sentenza 17 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 17/11/2025, n. 3109 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 3109 |
| Data del deposito : | 17 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 53/2025 C.C.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione Quinta Civile nelle persone dei seguenti magistrati: dr. Fabio Laurenzi Presidente dr.ssa Anna Ferrari Consigliere dr. Federico Botta Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al numero di ruolo generale sopra riportato, promossa con atto di citazione ritualmente notificato
DA
/ (C.F. , elettivamente domiciliato in Parte_1 Parte_2 P.IVA_1 via C. Freguglia 1 20122 , presso l'AVVOCATURA dello STATO MILANO, che lo Pt_1 rappresenta e difende come da delega in atti, con l'avv. Cristina Bertagni
APPELLANTE
CONTRO
(C.F. ), nato a [...] il [...], CP_1 C.F._1 elettivamente domiciliato in Corso Lodi 74 20139 presso lo studio dell'avv. Natalia Maria Pt_1
Cicchelli, che lo rappresenta e difende come da delega in atti,
APPELLATO
Con l'intervento del Procuratore Generale nella persona della dott.ssa Controparte_2 avente ad oggetto: appello avverso la sentenza del 26.11.2024 del Tribunale di Milano nel procedimento sub RG N. 19856/2023 di accoglimento del ricorso depositato in data 19.05.2023 nell'interesse di avverso il provvedimento di rigetto dell'istanza di rilascio di CP_1 rinnovo della carte di soggiorno per familiari di cittadino comunitario pagina 1 di 9 sulle seguenti conclusioni:
Per / Parte_1 Parte_2 accogliere l'appello proposto e, per l'effetto, riformare la sentenza resa dal Tribunale di Milano, Giudice
– Dott.ssa La Valle (R.G. 19856/2023) in data 26 novembre 2024 e comunicata in data 27 novembre
2024, confermando il provvedimento emesso dalla Questura di ovvero accertando e dichiarando Pt_1
che non sussistono i presupposti affinché l'appellato continui a soggiornare sul territorio nazionale.
- Con vittoria delle spese e dei compensi di lite di entrambi i gradi di giudizio.
Per C.F._2
Piaccia all'Ill.mo Tribunale di Milano adìto così
GIUDICARE
IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO
Rigettare l'appello notificato in data 9 gennaio 2025, per la riforma della sentenza resa dal Tribunale di
Milano, Giudice – Dott.ssa La Valle (R.G. 19856/2023) in data 26 novembre 2024 e comunicata in data 27 novembre 2024 promosso dal Parte_3
(cod. fisc. ), in persona del in carica, rappresentato e difeso
[...] P.IVA_2 Controparte_3 dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di confermando il diritto dell'appellato ad ottenere il Pt_1 titolo di soggiorno richiesto ai sensi del D.Lgs 30/2007 e succ. mod.,
Con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa di entrambi i gradi di giudizio.
Per il PROCURATORE GENERALE
Chiede l'accoglimento dell'appello
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. In data 23.08.2016 ha ottenuto il rilascio della Carta di Soggiorno quinquennale CP_1 come familiare di Cittadino UE al seguito della signora , nata a [...] il Parte_4
25.03.1985, cittadina italiana.
In data 01.06.2021, ha presentato istanza per ottenere il rinnovo, e contestuale CP_1 rilascio della Carta di Soggiorno permanente per familiare di Cittadino U.E. ex art. 17 D Lgs n.
30/2007.
La Questura di , svolti i necessari accertamenti, con provvedimento del 19.12.2022, Pt_1 notificato in data 22.12.2022, ha rigettato l'istanza, avendo rilevato che il soggetto è persona socialmente pericolosa e che vi è incompatibilità tra la sua ulteriore permanenza nel territorio nazionale e la sicura e civile convivenza.
pagina 2 di 9 Avverso il provvedimento di rigetto in data 19.05.2023 ha proposto ricorso innanzi CP_1 al Tribunale di Milano.
Si è costituita in giudizio, nell'interesse del , l'Avvocatura dello Stato, Parte_3 contestando tutto quanto ex adverso asserito in quanto infondato in fatto e in diritto.
Il Tribunale di Milano con la pronuncia oggetto del presente gravame recante la data del 26.11.2024 ha accolto il ricorso e ha annullato il provvedimento riconoscendo il diritto al soggiorno dell'interessato.
2. Con atto di citazione in appello del 10.01.2025 il ha impugnato la sentenza Parte_3 del Tribunale deducendo la nullità della sentenza per difetto di motivazione, in quanto il Giudice di prime cure avrebbe omesso totalmente di dare conto delle ragioni di fatto e di diritto che lo avrebbero indotto a ritenere insussistente la pericolosità sociale dell'interessato; ad ogni modo la statuizione sarebbe errata per violazione e falsa applicazione del D. Lgs 30/207, non avendo la sentenza adeguatamente tenuto conto di quanto dedotto e documentato dall'Amministrazione a sostegno della legittimità e correttezza del provvedimento di diniego della Pubblica
Amministrazione.
L'esame dalla condotta complessivamente tenuta dall'appellato, tenuto conto dei precedenti penali dello stesso, dell'assenza di una effettiva integrazione sociale e lavorativa, secondo la prospettazione dell'appellante giustificherebbero una prognosi sfavorevole nei confronti del suo atteggiamento futuro e dunque il rigetto della domanda.
Rammenta a tal proposito la difesa erariale che è stato condannato: CP_1
· dalla Corte d'Appello di Torino il 02.10.2007 a mesi 10 (dieci) e giorni 20 (venti) di reclusione ed
Euro 160,00 di multa per detenzione di monete falsificate;
· dal Tribunale di Milano – sezione distaccata di Rho il 14.01.2008 a mesi 4 (quattro) di reclusione sostituiti con multa di Euro 4.560,00 per falsità materiale;
· dalla Corte d'Appello di Torino il 04.05.2015 a mesi 2 (due) di reclusione per insolvenza fraudolenta;
· dalla Corte d'Appello di Milano il 15.01.2018 a mesi 6 (sei) di reclusione ed Euro 180,00 di multa per tentata truffa in concorso.
Aggiunge inoltre che risulta destinatario di provvedimento di sequestro dei beni CP_1 connesso a misura di prevenzione ex D. Lgs n. 159/2011, emesso il 29.06.2021 ed eseguito il successivo 06.07.2021 e che è stato segnalato all'A.G. locale Divisione Anticrimine con CNR del pagina 3 di 9 02.11.2021 per trasferimento fraudolento di valori, estorsione, usura, emissione di fatture per operazioni inesistenti.
Da ultimo, allega che in data 28.03.2023, la Corte d'Appello di Milano ha emesso il decreto n. 27/22
RG M.P. inerente la confisca di beni immobili riconducibili al e frutto o reimpiego di CP_1 attività illecite;
nel citato decreto l'A.G. formula un giudizio di pericolosità sociale in capo al ricorrente concreto ed attuale, scaturito da una serie di azioni poste in essere da quest'ultimo riguardanti acquisizioni societarie in totale assenza di dichiarazioni dei redditi, flussi di cassa in entrata e in uscita di ingenti somme di denaro relativi a società i cui legali rappresentanti sono inseriti in contesti di criminalità organizzata, intestazione fittizia di beni, estorsione e usura
Evidenzia infine che “gli affetti familiari oltre a non aver sortito alcun effetto deterrente e/o risocializzante, sono reclamati al solo fine di permanere in condizione d'inespellibilità sul T.N., considerato che il ricorrente ha continuato a delinquere, con perseverante protervia, prima e dopo
l'ottenimento dell'autorizzazione al soggiorno” (pag. 5 dell'atto di citazione in appello).
3. Con atto di costituzione e risposta in appello del 27.06.2025 ha chiesto il rigetto CP_1
l'appello. A supporto della richiesta l'appellato ha dedotto che:
- egli ha ottenuto il rilascio della Carta di soggiorno quinquennale come familiare di Cittadino UE e padre di tre figli cittadini italiani , , nato il [...] in [...], Natalia, nata il Per_1
24.12.2015 in Magenta (MI), nata il [...] in [...]; Per_2
- in data 01.06.2021, tramite kit postale n. 055954330237, richiedeva il rinnovo, e contestuale rilascio della Carta di Soggiorno permanente per familiare di Cittadino U.E. ex art. 17 D Lgs. N.
30/2007;
- in data 22/12/2022 gli veniva notificato il rigetto dell'istanza ai sensi dell'articolo 4 co. 3 e 5 co 5
T.U. e dell'art. 20 D.Lvo 30/2007:
Il rigetto si basava sulle seguenti motivazioni:
a. Il signor stato condannato: CP_1
- dalla Corte Di Appello di Torino il 2 ottobre 2007 a 10 mesi e 20 giorni di reclusione e 160 di multa per detenzione di monete falsificate;
- dal Tribunale di Milano- sezione distaccata di Rho il 14 gennaio 2008 a mesi quattro di reclusione sostituiti con multa di euro 4560 per falsità materiale;
- dalla Corte Di Appello di Torino il 4 maggio 2015 a due mesi di reclusione per insolvenza fraudolenta;
pagina 4 di 9 - dalla Corte Di Appello di Milano il 15 gennaio 2018 sei di reclusione ed euro 180 di multa per tentata truffa in concorso;
b. risulta altresì che
• il 29 giugno 2021 è stato disposto il sequestro dei beni connesso a misura di prevenzione ex
D.Lvo 159/2011 ;
• il 21 novembre 21 è stato segnalato all' A.G. per trasferimento fraudolento CP_1 di valori, estorsione, usura, emissione di fatture per operazioni inesistenti;
è stato ritenuto un soggetto di concreta e attuale pericolosità sociale e dunque CP_1 incompatibile con la titolarità di un'autorizzazione al soggiorno a qualsiasi titolo
Il Tribunale di Milano, con la pronuncia oggetto di gravame, ha annullato il provvedimento riconoscendo il diritto al soggiorno dell'interessato (R.G. 19856/2023).
Evidenzia la difesa di parte appellata, a sostegno della propria richiesta, che, avverso il decreto che ha disposto la confisca dei beni del 28.03.2023 della Corte di Appello di Milano, da ultimo menzionato dall'appellante a fondamento dell'appello, e la moglie hanno proposto ricorso CP_1 in Cassazione ed in data 07.02. 2024, è stata emessa sentenza, depositata il 04.04.2024, con cui veniva annullato il provvedimento impugnato con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di Appello di Milano. Nella in parola si legge che “ritenere sufficiente la mera elencazione di condotte potenzialmente fonte di profitti ma non cristallizzate in paralleli giudizi penali e a queste semplicemente ancorare la valutazione di pericolosità, significherebbe vanificare quell'esigenza di tipizzazione che sta alla base della richiamata decisione della Corte Costituzionale, rendendo evanescente il presupposto applicativo della misura che, per quanto praeter delictum , deve comunque essere fondata, su elementi oggettivi, idonea a delimitare, in concreto, il relativo perimetro applicativo”.
Evidenzia quindi la difesa di parte appellata che la stessa Corte di Cassazione ha evidenziato la mancanza di pericolosità sociale del CP_1
Deduce quindi l'infondatezza dei motivi di appello in primo luogo in quanto per poter affermare la pericolosità sociale di un individuo non sarebbero sufficienti meri sospetti derivanti da atti di polizia o provvedimenti amministrativi, ma una valutazione oggettiva di elementi probatori derivanti da procedimenti penali che rivelino lo standard di vita dell'individuo ed una valutazione di fatti che evidenzino le tendenze criminali del proposto da cui emerga una condotta abitualmente dedita alla commissione di delitti. In secondo luogo la difesa di parte appellata evidenzia che il giudice di primo grado ha correttamente riconosciuto l'errore del Questore della Provincia di
Milano che ha decretato, d'ufficio, il rigetto dell'istanza di rilascio permesso di soggiorno UE per pagina 5 di 9 Soggiornanti di Lungo Periodo, presentata dal cittadino albanese appellato, senza tener conto che lo stesso era già in possesso di Carta di Soggiorno in qualità di familiare di cittadini italiani e residente in Italia da più di 15 anni, in quanto ritenuto soggetto pericoloso per la nostra società. Sul punto rimarca che il cittadino straniero è regolarmente presente in Italia dal 2010, è sposato in
Italia con cittadina italiana ed è padre di tre minori nati in Italia;
lavora e produce redditi sufficienti per il mantenimento proprio e della famiglia che dipende economicamente da lui.
4. Le parti hanno depositato norte scritte autorizzate riportandosi alle conclusioni già rassegnate nei rispettivi atti introduttivi.
5. All'udienza del 21.10.2025 i difensori hanno argomentato le loro posizioni difensive e hanno concluso come riportato in epigrafe. All'esito della discussione la Corte ha trattenuto la causa in decisione.
6. Reputa la Corte che l'appello proposto debba essere rigettato.
Nel caso in esame, trova applicazione il D. L.vo 30/2007, dato che rientra nel novero dei CP_1 familiari cui si applica detto D. L.vo (cfr art. 2 del citato testo normativo).
Il Questore, in base al combinato disposto degli artt. 4 co. 3 e 5 co. 5 T.U. Immigrazione e dell'art. 20 D.lvo 30/2007 ha decretato il rigetto dell'istanza di rinnovo e contestuale rilascio della Carta di soggiorno permanente per motivi familiari presentata da . CP_1
Avverso il decreto l'odierno appellato ha proposto ricorso ai sensi dell'art. 8 D.Lgs 30/2007, e succ. mod., e 16 D.Lgs 150/11, in seguito a rifiuto di titolo riguardante il diritto di soggiorno del familiare straniero di cittadino italiano, a cui era stata rilasciata la carta di soggiorno relativa.
In base all'art. 5, comma 5, d.lgs. n. 286/1998 "il permesso di soggiorno o il suo rinnovo sono rifiutati e, se il permesso di soggiorno è stato rilasciato, esso è revocato quando mancano o vengono a mancare i requisiti richiesti per l'ingresso e il soggiorno nel territorio dello Stato, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 22, comma 9, e sempre che non siano sopraggiunti nuovi elementi che ne consentano il rilascio e che non si tratti di irregolarità amministrative sanabili"; il comma 5 bis aggiunge che "nel valutare la pericolosità dello straniero per l'ordine pubblico e la sicurezza dello
Stato o di uno dei Paesi con i quali l'Italia abbia sottoscritto accordi per la soppressione dei controlli alle frontiere interne e la libera circolazione delle persone ai fini dell'adozione del provvedimento di revoca o di diniego di rinnovo del permesso di soggiorno per motivi familiari, si tiene conto anche di eventuali condanne per i reati previsti dagli articoli 380, commi 1 e 2, e 407, comma 2, lettera a), del codice di procedura penale, ovvero per i reati di cui all'articolo 12, commi 1
e 3". pagina 6 di 9 La Suprema Corte ha inoltre aggiunto che, in tema di rilascio del permesso di soggiorno per motivi familiari, occorre considerare elementi quali "la natura e la durata dei vincoli familiari, l'esistenza di legami familiari e sociali con il paese d'origine e, per lo straniero già presente nel territorio nazionale, la durata del soggiorno pregresso" (Cass. Civ. Sez. VI, 28 giugno 2018, n. 17070).
Secondo il prevalente orientamento della Corte di legittimità, la valutazione della pericolosità sociale del richiedente "deve essere svolta alla luce dei criteri indicati nell'art. 20 del d.lgs. n. 30 del
2007, potendo, di conseguenza, essere desunta anche dalla commissione di reati che possono colpire o mettere in pericolo l'integrità fisica. La valutazione deve, peraltro, essere svolta in concreto, attraverso un esame della condotta complessiva del richiedente, considerata la tipologia e l'entità delle condotte delittuose, della loro continuità o sviluppo diacronico, ferma la necessità che almeno una di esse sia riconducibile alle ipotesi normativamente descritte nella citata disposizione, peraltro del tutto omologhe a quelle di cui all'art. 5, comma 5 bis, del d.lgs. n. 286 del 1998, regolante le condizioni di legge per il rilascio ed il rinnovo, in generale, del titolo di soggiorno anche per motivi diversi da quelli volti a salvaguardare l'unità familiare" (Cass. Civ. Sez. VI 29 settembre 2016).
La Suprema Corte ha, inoltre, aggiunto che "in materia di divieto di espulsione per ragioni di coesione familiare, è onere dell'autorità amministrativa e, successivamente, dell'autorità giurisdizionale, al fine di non incorrere nel vizio di motivazione, esplicitare in concreto le ragioni dell'attuale pericolosità sociale del richiedente il permesso di soggiorno, che siano tali da giustificare il rigetto dell'istanza. Per effetto delle modifiche introdotte, con il d.lgs. 8 gennaio 2007, n. 5, agli artt. 4, comma 3 e 5, comma 5 (cui è stato anche aggiunto il comma 5 bis) del d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, infatti, in caso di richiesta di rilascio del permesso di soggiorno per motivi di coesione familiare non è più prevista l'applicabilità del meccanismo di automatismo espulsivo, in precedenza vigente, che scattava in virtù della sola condanna del richiedente per i reati identificati dalla norma (nella specie, in materia di stupefacenti), sulla base di una valutazione di pericolosità sociale effettuata "ex ante" in via legislativa, occorrendo, invece, per il diniego, la formulazione di un giudizio di pericolosità sociale effettuato in concreto, il quale induca a concludere che lo straniero rappresenti una minaccia concreta ed attuale per l'ordine pubblico e la sicurezza, tale da rendere recessiva la valutazione degli ulteriori elementi di valutazione contenuti nel novellato art. 5, comma 5 del d.lgs. n. 286 del 1998 (la natura e la durata dei vincoli familiari,
l'esistenza di legami familiari e sociali con il paese d'origine e, per lo straniero già presente nel territorio nazionale, la durata del soggiorno pregresso)" (Cass. Civ. n. 17070/20018 cit.; in senso conforme Cass.
Civ. n. 8795/2011). Ha, peraltro, aggiunto che "la verifica della pericolosità sociale del cittadino straniero costituisce una condizione ostativa del rinnovo del permesso di soggiorno per motivi familiari pagina 7 di 9 richiesto dal familiare straniero di cittadino italiano (…), e l'assenza di tale ostacolo può essere valutata dall'autorità competente al rilascio del titolo, ovvero al mantenimento di quello preesistente" (da ultimo Cass. Civ. Sez. I ord. n. 17289/2019; in senso conforme Cass. Civ. Sez. I sent. 17 maggio 2013,
n. 12071).
Osserva la Corte che il giudizio di pericolosità sociale non discende unicamente dai precedenti penali dello straniero, dovendosi valutare, ai sensi dell'art. 20 co. 4 e 5 D. Lgs. 30/2007, ogni elemento relativo alla situazione personale e sociale dello straniero (durata del soggiorno, la sua età, la situazione familiare ed economica, il suo stato di salute, la sua integrazione sociale e culturale nel territorio nazionale e l'importanza dei legami con il paese di origine) e ciò al fine di effettuare un corretto bilanciamento degli interessi in gioco ed una corretta prognosi di pericolosità circa la futura condotta dello straniero.
Cionondimeno nella specie, sulla base delle emergenze istruttorie, può affermarsi che CP_1 era già in possesso di Carta di soggiorno in qualità di familiare di cittadino europeo e residente in
Italia da più di 15 anni;
il cittadino straniero è regolarmente presente in Italia dal 2010, è sposato in
Italia con cittadina italiana ed è padre di tre minori nati in Italia. Lavora e produce redditi sufficienti per il mantenimento proprio e della famiglia che dipende economicamente da lui, come attestato da CUD e buste paga a far data dal 2015, prodotte da parte appellata.
Le condanne a carico di risultano risalenti nel tempo: l'ultimo fatto illecito commesso pare CP_1 risalire all'agosto 2011 (come si evince dal certificato del Casellario Giudiziale prodotto dall'Avvocatura erariale nel giudizio di prono grado), non risultando il cittadino straniero avere commesso più reati giudizialmente accertati da quel momento e avendo integralmente scontato le condanne subite.
Quanto alla confisca dei beni immobili disposta dalla Corte d'Appello di Milano con decreto del
28.03.2023, deve darsi atto che la Corte di Cassazione ha annullato il provvedimento con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di Appello di Milano, evidenziando che “ritenere sufficiente la mera elencazione di condotte potenzialmente fonte di profitti ma non cristallizzate in paralleli giudizi penali e
a queste semplicemente ancorare la valutazione di pericolosità, significherebbe vanificare quell'esigenza di tipizzazione che sta alla base della richiamata decisione della Corte Costituzionale, rendendo evanescente il presupposto applicativo della misura che, per quanto praeter delictum , deve comunque essere fondata, su elementi oggettivi, idonea a delimitare, in concreto, il relativo perimetro applicativo”.
pagina 8 di 9 Ciò premesso, ritiene la Corte che non vi sono elementi sufficienti tali da far ritenere che la presenza di sul territorio nazionale risulti pericolosa per motivi di sicurezza dello Stato, per CP_1
motivi imperativi di pubblica sicurezza o per altri motivi di ordine pubblico o di pubblica sicurezza.
Come correttamente evidenziato dal Giudice di prime cure deve concludersi che “pur riscontrandosi situazioni astrattamente rilevanti ai fini della cessazione del diritto al soggiorno, non siano venuti meno
i presupposti di legge, considerato il rapporto di lavoro del ricorrente e il soggiorno continuativo per 5 anni, deve trovare applicazione nella fattispecie il D.Lgs 30/2007, come evidenziato dalla natura dell'istanza con cui è stato avviato il procedimento amministrativo dal quale è scaturito il rigetto impugnato, salve le norme relative all'allontanamento, da adottarsi dal Prefetto competente ai sensi degli articoli 20 e 21 D.Lgs 30/2007. Ne consegue il diritto del ricorrente ad ottenere il titolo di soggiorno richiesto ai sensi del D.Lgs 30/2007 e succ. mod., tenuto conto della richiesta formulata all'Autorità con
l'istanza citata. Pertanto, il ricorso deve essere accolto”.
Conseguentemente, la sentenza del Tribunale ha correttamente ritenuto che nel caso di specie i precedenti penali del richiedente non siano ostativi al rilascio del titolo di soggiorno richiesto, non risultando sintomatici di un'attuale e concreta pericolosità sociale e risultando l'interessato stabilmente radicato sul territorio nazionale.
Reputa pertanto la Corte che sussistano le condizioni per il rigetto dell'appello e la conferma del provvedimento impugnato.
7. La cura degli interessi pubblicistici e la presenza di precedenti penali gravanti sull'appellato giustificano la compensazione integrale delle spese del presente giudizio.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dal Parte_3 avverso la sentenza emessa dal Tribunale di Milano emessa in data 26.11.2024 nel procedimento n.
19856/2023 nei confronti di , così provvede: CP_1
1. rigetta l'appello;
2. conferma la sopra indicata sentenza del Tribunale di Milano;
3. compensa interamente tra le parti le spese del presente grado.
Così deciso in Milano, nella camera di consiglio del 21.10.2025
Il Consigliere est. Presidente dott. Federico Botta dott. Fabio Laurenzi
pagina 9 di 9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione Quinta Civile nelle persone dei seguenti magistrati: dr. Fabio Laurenzi Presidente dr.ssa Anna Ferrari Consigliere dr. Federico Botta Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al numero di ruolo generale sopra riportato, promossa con atto di citazione ritualmente notificato
DA
/ (C.F. , elettivamente domiciliato in Parte_1 Parte_2 P.IVA_1 via C. Freguglia 1 20122 , presso l'AVVOCATURA dello STATO MILANO, che lo Pt_1 rappresenta e difende come da delega in atti, con l'avv. Cristina Bertagni
APPELLANTE
CONTRO
(C.F. ), nato a [...] il [...], CP_1 C.F._1 elettivamente domiciliato in Corso Lodi 74 20139 presso lo studio dell'avv. Natalia Maria Pt_1
Cicchelli, che lo rappresenta e difende come da delega in atti,
APPELLATO
Con l'intervento del Procuratore Generale nella persona della dott.ssa Controparte_2 avente ad oggetto: appello avverso la sentenza del 26.11.2024 del Tribunale di Milano nel procedimento sub RG N. 19856/2023 di accoglimento del ricorso depositato in data 19.05.2023 nell'interesse di avverso il provvedimento di rigetto dell'istanza di rilascio di CP_1 rinnovo della carte di soggiorno per familiari di cittadino comunitario pagina 1 di 9 sulle seguenti conclusioni:
Per / Parte_1 Parte_2 accogliere l'appello proposto e, per l'effetto, riformare la sentenza resa dal Tribunale di Milano, Giudice
– Dott.ssa La Valle (R.G. 19856/2023) in data 26 novembre 2024 e comunicata in data 27 novembre
2024, confermando il provvedimento emesso dalla Questura di ovvero accertando e dichiarando Pt_1
che non sussistono i presupposti affinché l'appellato continui a soggiornare sul territorio nazionale.
- Con vittoria delle spese e dei compensi di lite di entrambi i gradi di giudizio.
Per C.F._2
Piaccia all'Ill.mo Tribunale di Milano adìto così
GIUDICARE
IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO
Rigettare l'appello notificato in data 9 gennaio 2025, per la riforma della sentenza resa dal Tribunale di
Milano, Giudice – Dott.ssa La Valle (R.G. 19856/2023) in data 26 novembre 2024 e comunicata in data 27 novembre 2024 promosso dal Parte_3
(cod. fisc. ), in persona del in carica, rappresentato e difeso
[...] P.IVA_2 Controparte_3 dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di confermando il diritto dell'appellato ad ottenere il Pt_1 titolo di soggiorno richiesto ai sensi del D.Lgs 30/2007 e succ. mod.,
Con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa di entrambi i gradi di giudizio.
Per il PROCURATORE GENERALE
Chiede l'accoglimento dell'appello
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. In data 23.08.2016 ha ottenuto il rilascio della Carta di Soggiorno quinquennale CP_1 come familiare di Cittadino UE al seguito della signora , nata a [...] il Parte_4
25.03.1985, cittadina italiana.
In data 01.06.2021, ha presentato istanza per ottenere il rinnovo, e contestuale CP_1 rilascio della Carta di Soggiorno permanente per familiare di Cittadino U.E. ex art. 17 D Lgs n.
30/2007.
La Questura di , svolti i necessari accertamenti, con provvedimento del 19.12.2022, Pt_1 notificato in data 22.12.2022, ha rigettato l'istanza, avendo rilevato che il soggetto è persona socialmente pericolosa e che vi è incompatibilità tra la sua ulteriore permanenza nel territorio nazionale e la sicura e civile convivenza.
pagina 2 di 9 Avverso il provvedimento di rigetto in data 19.05.2023 ha proposto ricorso innanzi CP_1 al Tribunale di Milano.
Si è costituita in giudizio, nell'interesse del , l'Avvocatura dello Stato, Parte_3 contestando tutto quanto ex adverso asserito in quanto infondato in fatto e in diritto.
Il Tribunale di Milano con la pronuncia oggetto del presente gravame recante la data del 26.11.2024 ha accolto il ricorso e ha annullato il provvedimento riconoscendo il diritto al soggiorno dell'interessato.
2. Con atto di citazione in appello del 10.01.2025 il ha impugnato la sentenza Parte_3 del Tribunale deducendo la nullità della sentenza per difetto di motivazione, in quanto il Giudice di prime cure avrebbe omesso totalmente di dare conto delle ragioni di fatto e di diritto che lo avrebbero indotto a ritenere insussistente la pericolosità sociale dell'interessato; ad ogni modo la statuizione sarebbe errata per violazione e falsa applicazione del D. Lgs 30/207, non avendo la sentenza adeguatamente tenuto conto di quanto dedotto e documentato dall'Amministrazione a sostegno della legittimità e correttezza del provvedimento di diniego della Pubblica
Amministrazione.
L'esame dalla condotta complessivamente tenuta dall'appellato, tenuto conto dei precedenti penali dello stesso, dell'assenza di una effettiva integrazione sociale e lavorativa, secondo la prospettazione dell'appellante giustificherebbero una prognosi sfavorevole nei confronti del suo atteggiamento futuro e dunque il rigetto della domanda.
Rammenta a tal proposito la difesa erariale che è stato condannato: CP_1
· dalla Corte d'Appello di Torino il 02.10.2007 a mesi 10 (dieci) e giorni 20 (venti) di reclusione ed
Euro 160,00 di multa per detenzione di monete falsificate;
· dal Tribunale di Milano – sezione distaccata di Rho il 14.01.2008 a mesi 4 (quattro) di reclusione sostituiti con multa di Euro 4.560,00 per falsità materiale;
· dalla Corte d'Appello di Torino il 04.05.2015 a mesi 2 (due) di reclusione per insolvenza fraudolenta;
· dalla Corte d'Appello di Milano il 15.01.2018 a mesi 6 (sei) di reclusione ed Euro 180,00 di multa per tentata truffa in concorso.
Aggiunge inoltre che risulta destinatario di provvedimento di sequestro dei beni CP_1 connesso a misura di prevenzione ex D. Lgs n. 159/2011, emesso il 29.06.2021 ed eseguito il successivo 06.07.2021 e che è stato segnalato all'A.G. locale Divisione Anticrimine con CNR del pagina 3 di 9 02.11.2021 per trasferimento fraudolento di valori, estorsione, usura, emissione di fatture per operazioni inesistenti.
Da ultimo, allega che in data 28.03.2023, la Corte d'Appello di Milano ha emesso il decreto n. 27/22
RG M.P. inerente la confisca di beni immobili riconducibili al e frutto o reimpiego di CP_1 attività illecite;
nel citato decreto l'A.G. formula un giudizio di pericolosità sociale in capo al ricorrente concreto ed attuale, scaturito da una serie di azioni poste in essere da quest'ultimo riguardanti acquisizioni societarie in totale assenza di dichiarazioni dei redditi, flussi di cassa in entrata e in uscita di ingenti somme di denaro relativi a società i cui legali rappresentanti sono inseriti in contesti di criminalità organizzata, intestazione fittizia di beni, estorsione e usura
Evidenzia infine che “gli affetti familiari oltre a non aver sortito alcun effetto deterrente e/o risocializzante, sono reclamati al solo fine di permanere in condizione d'inespellibilità sul T.N., considerato che il ricorrente ha continuato a delinquere, con perseverante protervia, prima e dopo
l'ottenimento dell'autorizzazione al soggiorno” (pag. 5 dell'atto di citazione in appello).
3. Con atto di costituzione e risposta in appello del 27.06.2025 ha chiesto il rigetto CP_1
l'appello. A supporto della richiesta l'appellato ha dedotto che:
- egli ha ottenuto il rilascio della Carta di soggiorno quinquennale come familiare di Cittadino UE e padre di tre figli cittadini italiani , , nato il [...] in [...], Natalia, nata il Per_1
24.12.2015 in Magenta (MI), nata il [...] in [...]; Per_2
- in data 01.06.2021, tramite kit postale n. 055954330237, richiedeva il rinnovo, e contestuale rilascio della Carta di Soggiorno permanente per familiare di Cittadino U.E. ex art. 17 D Lgs. N.
30/2007;
- in data 22/12/2022 gli veniva notificato il rigetto dell'istanza ai sensi dell'articolo 4 co. 3 e 5 co 5
T.U. e dell'art. 20 D.Lvo 30/2007:
Il rigetto si basava sulle seguenti motivazioni:
a. Il signor stato condannato: CP_1
- dalla Corte Di Appello di Torino il 2 ottobre 2007 a 10 mesi e 20 giorni di reclusione e 160 di multa per detenzione di monete falsificate;
- dal Tribunale di Milano- sezione distaccata di Rho il 14 gennaio 2008 a mesi quattro di reclusione sostituiti con multa di euro 4560 per falsità materiale;
- dalla Corte Di Appello di Torino il 4 maggio 2015 a due mesi di reclusione per insolvenza fraudolenta;
pagina 4 di 9 - dalla Corte Di Appello di Milano il 15 gennaio 2018 sei di reclusione ed euro 180 di multa per tentata truffa in concorso;
b. risulta altresì che
• il 29 giugno 2021 è stato disposto il sequestro dei beni connesso a misura di prevenzione ex
D.Lvo 159/2011 ;
• il 21 novembre 21 è stato segnalato all' A.G. per trasferimento fraudolento CP_1 di valori, estorsione, usura, emissione di fatture per operazioni inesistenti;
è stato ritenuto un soggetto di concreta e attuale pericolosità sociale e dunque CP_1 incompatibile con la titolarità di un'autorizzazione al soggiorno a qualsiasi titolo
Il Tribunale di Milano, con la pronuncia oggetto di gravame, ha annullato il provvedimento riconoscendo il diritto al soggiorno dell'interessato (R.G. 19856/2023).
Evidenzia la difesa di parte appellata, a sostegno della propria richiesta, che, avverso il decreto che ha disposto la confisca dei beni del 28.03.2023 della Corte di Appello di Milano, da ultimo menzionato dall'appellante a fondamento dell'appello, e la moglie hanno proposto ricorso CP_1 in Cassazione ed in data 07.02. 2024, è stata emessa sentenza, depositata il 04.04.2024, con cui veniva annullato il provvedimento impugnato con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di Appello di Milano. Nella in parola si legge che “ritenere sufficiente la mera elencazione di condotte potenzialmente fonte di profitti ma non cristallizzate in paralleli giudizi penali e a queste semplicemente ancorare la valutazione di pericolosità, significherebbe vanificare quell'esigenza di tipizzazione che sta alla base della richiamata decisione della Corte Costituzionale, rendendo evanescente il presupposto applicativo della misura che, per quanto praeter delictum , deve comunque essere fondata, su elementi oggettivi, idonea a delimitare, in concreto, il relativo perimetro applicativo”.
Evidenzia quindi la difesa di parte appellata che la stessa Corte di Cassazione ha evidenziato la mancanza di pericolosità sociale del CP_1
Deduce quindi l'infondatezza dei motivi di appello in primo luogo in quanto per poter affermare la pericolosità sociale di un individuo non sarebbero sufficienti meri sospetti derivanti da atti di polizia o provvedimenti amministrativi, ma una valutazione oggettiva di elementi probatori derivanti da procedimenti penali che rivelino lo standard di vita dell'individuo ed una valutazione di fatti che evidenzino le tendenze criminali del proposto da cui emerga una condotta abitualmente dedita alla commissione di delitti. In secondo luogo la difesa di parte appellata evidenzia che il giudice di primo grado ha correttamente riconosciuto l'errore del Questore della Provincia di
Milano che ha decretato, d'ufficio, il rigetto dell'istanza di rilascio permesso di soggiorno UE per pagina 5 di 9 Soggiornanti di Lungo Periodo, presentata dal cittadino albanese appellato, senza tener conto che lo stesso era già in possesso di Carta di Soggiorno in qualità di familiare di cittadini italiani e residente in Italia da più di 15 anni, in quanto ritenuto soggetto pericoloso per la nostra società. Sul punto rimarca che il cittadino straniero è regolarmente presente in Italia dal 2010, è sposato in
Italia con cittadina italiana ed è padre di tre minori nati in Italia;
lavora e produce redditi sufficienti per il mantenimento proprio e della famiglia che dipende economicamente da lui.
4. Le parti hanno depositato norte scritte autorizzate riportandosi alle conclusioni già rassegnate nei rispettivi atti introduttivi.
5. All'udienza del 21.10.2025 i difensori hanno argomentato le loro posizioni difensive e hanno concluso come riportato in epigrafe. All'esito della discussione la Corte ha trattenuto la causa in decisione.
6. Reputa la Corte che l'appello proposto debba essere rigettato.
Nel caso in esame, trova applicazione il D. L.vo 30/2007, dato che rientra nel novero dei CP_1 familiari cui si applica detto D. L.vo (cfr art. 2 del citato testo normativo).
Il Questore, in base al combinato disposto degli artt. 4 co. 3 e 5 co. 5 T.U. Immigrazione e dell'art. 20 D.lvo 30/2007 ha decretato il rigetto dell'istanza di rinnovo e contestuale rilascio della Carta di soggiorno permanente per motivi familiari presentata da . CP_1
Avverso il decreto l'odierno appellato ha proposto ricorso ai sensi dell'art. 8 D.Lgs 30/2007, e succ. mod., e 16 D.Lgs 150/11, in seguito a rifiuto di titolo riguardante il diritto di soggiorno del familiare straniero di cittadino italiano, a cui era stata rilasciata la carta di soggiorno relativa.
In base all'art. 5, comma 5, d.lgs. n. 286/1998 "il permesso di soggiorno o il suo rinnovo sono rifiutati e, se il permesso di soggiorno è stato rilasciato, esso è revocato quando mancano o vengono a mancare i requisiti richiesti per l'ingresso e il soggiorno nel territorio dello Stato, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 22, comma 9, e sempre che non siano sopraggiunti nuovi elementi che ne consentano il rilascio e che non si tratti di irregolarità amministrative sanabili"; il comma 5 bis aggiunge che "nel valutare la pericolosità dello straniero per l'ordine pubblico e la sicurezza dello
Stato o di uno dei Paesi con i quali l'Italia abbia sottoscritto accordi per la soppressione dei controlli alle frontiere interne e la libera circolazione delle persone ai fini dell'adozione del provvedimento di revoca o di diniego di rinnovo del permesso di soggiorno per motivi familiari, si tiene conto anche di eventuali condanne per i reati previsti dagli articoli 380, commi 1 e 2, e 407, comma 2, lettera a), del codice di procedura penale, ovvero per i reati di cui all'articolo 12, commi 1
e 3". pagina 6 di 9 La Suprema Corte ha inoltre aggiunto che, in tema di rilascio del permesso di soggiorno per motivi familiari, occorre considerare elementi quali "la natura e la durata dei vincoli familiari, l'esistenza di legami familiari e sociali con il paese d'origine e, per lo straniero già presente nel territorio nazionale, la durata del soggiorno pregresso" (Cass. Civ. Sez. VI, 28 giugno 2018, n. 17070).
Secondo il prevalente orientamento della Corte di legittimità, la valutazione della pericolosità sociale del richiedente "deve essere svolta alla luce dei criteri indicati nell'art. 20 del d.lgs. n. 30 del
2007, potendo, di conseguenza, essere desunta anche dalla commissione di reati che possono colpire o mettere in pericolo l'integrità fisica. La valutazione deve, peraltro, essere svolta in concreto, attraverso un esame della condotta complessiva del richiedente, considerata la tipologia e l'entità delle condotte delittuose, della loro continuità o sviluppo diacronico, ferma la necessità che almeno una di esse sia riconducibile alle ipotesi normativamente descritte nella citata disposizione, peraltro del tutto omologhe a quelle di cui all'art. 5, comma 5 bis, del d.lgs. n. 286 del 1998, regolante le condizioni di legge per il rilascio ed il rinnovo, in generale, del titolo di soggiorno anche per motivi diversi da quelli volti a salvaguardare l'unità familiare" (Cass. Civ. Sez. VI 29 settembre 2016).
La Suprema Corte ha, inoltre, aggiunto che "in materia di divieto di espulsione per ragioni di coesione familiare, è onere dell'autorità amministrativa e, successivamente, dell'autorità giurisdizionale, al fine di non incorrere nel vizio di motivazione, esplicitare in concreto le ragioni dell'attuale pericolosità sociale del richiedente il permesso di soggiorno, che siano tali da giustificare il rigetto dell'istanza. Per effetto delle modifiche introdotte, con il d.lgs. 8 gennaio 2007, n. 5, agli artt. 4, comma 3 e 5, comma 5 (cui è stato anche aggiunto il comma 5 bis) del d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, infatti, in caso di richiesta di rilascio del permesso di soggiorno per motivi di coesione familiare non è più prevista l'applicabilità del meccanismo di automatismo espulsivo, in precedenza vigente, che scattava in virtù della sola condanna del richiedente per i reati identificati dalla norma (nella specie, in materia di stupefacenti), sulla base di una valutazione di pericolosità sociale effettuata "ex ante" in via legislativa, occorrendo, invece, per il diniego, la formulazione di un giudizio di pericolosità sociale effettuato in concreto, il quale induca a concludere che lo straniero rappresenti una minaccia concreta ed attuale per l'ordine pubblico e la sicurezza, tale da rendere recessiva la valutazione degli ulteriori elementi di valutazione contenuti nel novellato art. 5, comma 5 del d.lgs. n. 286 del 1998 (la natura e la durata dei vincoli familiari,
l'esistenza di legami familiari e sociali con il paese d'origine e, per lo straniero già presente nel territorio nazionale, la durata del soggiorno pregresso)" (Cass. Civ. n. 17070/20018 cit.; in senso conforme Cass.
Civ. n. 8795/2011). Ha, peraltro, aggiunto che "la verifica della pericolosità sociale del cittadino straniero costituisce una condizione ostativa del rinnovo del permesso di soggiorno per motivi familiari pagina 7 di 9 richiesto dal familiare straniero di cittadino italiano (…), e l'assenza di tale ostacolo può essere valutata dall'autorità competente al rilascio del titolo, ovvero al mantenimento di quello preesistente" (da ultimo Cass. Civ. Sez. I ord. n. 17289/2019; in senso conforme Cass. Civ. Sez. I sent. 17 maggio 2013,
n. 12071).
Osserva la Corte che il giudizio di pericolosità sociale non discende unicamente dai precedenti penali dello straniero, dovendosi valutare, ai sensi dell'art. 20 co. 4 e 5 D. Lgs. 30/2007, ogni elemento relativo alla situazione personale e sociale dello straniero (durata del soggiorno, la sua età, la situazione familiare ed economica, il suo stato di salute, la sua integrazione sociale e culturale nel territorio nazionale e l'importanza dei legami con il paese di origine) e ciò al fine di effettuare un corretto bilanciamento degli interessi in gioco ed una corretta prognosi di pericolosità circa la futura condotta dello straniero.
Cionondimeno nella specie, sulla base delle emergenze istruttorie, può affermarsi che CP_1 era già in possesso di Carta di soggiorno in qualità di familiare di cittadino europeo e residente in
Italia da più di 15 anni;
il cittadino straniero è regolarmente presente in Italia dal 2010, è sposato in
Italia con cittadina italiana ed è padre di tre minori nati in Italia. Lavora e produce redditi sufficienti per il mantenimento proprio e della famiglia che dipende economicamente da lui, come attestato da CUD e buste paga a far data dal 2015, prodotte da parte appellata.
Le condanne a carico di risultano risalenti nel tempo: l'ultimo fatto illecito commesso pare CP_1 risalire all'agosto 2011 (come si evince dal certificato del Casellario Giudiziale prodotto dall'Avvocatura erariale nel giudizio di prono grado), non risultando il cittadino straniero avere commesso più reati giudizialmente accertati da quel momento e avendo integralmente scontato le condanne subite.
Quanto alla confisca dei beni immobili disposta dalla Corte d'Appello di Milano con decreto del
28.03.2023, deve darsi atto che la Corte di Cassazione ha annullato il provvedimento con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di Appello di Milano, evidenziando che “ritenere sufficiente la mera elencazione di condotte potenzialmente fonte di profitti ma non cristallizzate in paralleli giudizi penali e
a queste semplicemente ancorare la valutazione di pericolosità, significherebbe vanificare quell'esigenza di tipizzazione che sta alla base della richiamata decisione della Corte Costituzionale, rendendo evanescente il presupposto applicativo della misura che, per quanto praeter delictum , deve comunque essere fondata, su elementi oggettivi, idonea a delimitare, in concreto, il relativo perimetro applicativo”.
pagina 8 di 9 Ciò premesso, ritiene la Corte che non vi sono elementi sufficienti tali da far ritenere che la presenza di sul territorio nazionale risulti pericolosa per motivi di sicurezza dello Stato, per CP_1
motivi imperativi di pubblica sicurezza o per altri motivi di ordine pubblico o di pubblica sicurezza.
Come correttamente evidenziato dal Giudice di prime cure deve concludersi che “pur riscontrandosi situazioni astrattamente rilevanti ai fini della cessazione del diritto al soggiorno, non siano venuti meno
i presupposti di legge, considerato il rapporto di lavoro del ricorrente e il soggiorno continuativo per 5 anni, deve trovare applicazione nella fattispecie il D.Lgs 30/2007, come evidenziato dalla natura dell'istanza con cui è stato avviato il procedimento amministrativo dal quale è scaturito il rigetto impugnato, salve le norme relative all'allontanamento, da adottarsi dal Prefetto competente ai sensi degli articoli 20 e 21 D.Lgs 30/2007. Ne consegue il diritto del ricorrente ad ottenere il titolo di soggiorno richiesto ai sensi del D.Lgs 30/2007 e succ. mod., tenuto conto della richiesta formulata all'Autorità con
l'istanza citata. Pertanto, il ricorso deve essere accolto”.
Conseguentemente, la sentenza del Tribunale ha correttamente ritenuto che nel caso di specie i precedenti penali del richiedente non siano ostativi al rilascio del titolo di soggiorno richiesto, non risultando sintomatici di un'attuale e concreta pericolosità sociale e risultando l'interessato stabilmente radicato sul territorio nazionale.
Reputa pertanto la Corte che sussistano le condizioni per il rigetto dell'appello e la conferma del provvedimento impugnato.
7. La cura degli interessi pubblicistici e la presenza di precedenti penali gravanti sull'appellato giustificano la compensazione integrale delle spese del presente giudizio.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dal Parte_3 avverso la sentenza emessa dal Tribunale di Milano emessa in data 26.11.2024 nel procedimento n.
19856/2023 nei confronti di , così provvede: CP_1
1. rigetta l'appello;
2. conferma la sopra indicata sentenza del Tribunale di Milano;
3. compensa interamente tra le parti le spese del presente grado.
Così deciso in Milano, nella camera di consiglio del 21.10.2025
Il Consigliere est. Presidente dott. Federico Botta dott. Fabio Laurenzi
pagina 9 di 9