Decreto cautelare 4 maggio 2023
Sentenza breve 19 giugno 2023
Ordinanza collegiale 19 luglio 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Trieste, sez. I, sentenza breve 19/06/2023, n. 212 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Trieste |
| Numero : | 212 |
| Data del deposito : | 19 giugno 2023 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 19/06/2023
N. 00212/2023 REG.PROV.COLL.
N. 00152/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il FR VE GI
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 152 del 2023, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Caterina Bove, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Trieste, domiciliataria ex lege in Trieste, piazza Dalmazia, 3;
per l'annullamento,
previa sospensione,
del decreto di revoca delle misure di accoglienza emesso dalla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo di Gorizia, Area IV, Prot. Uscita N. 0019776 di data 20.4.2023 nei confronti del sig. -OMISSIS- ed in pari data notificato dalla R.T.I. Matrix Coop. Stella, enti gestori dell'accoglienza presso il CARA di Gradisca d'Isonzo
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 14 giugno 2023 il dott. Luca Emanuele Ricci e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Il ricorrente, cittadino pakistano, già beneficiario delle misure di accoglienza presso il C.A.R.A. di Gradisca d’Isonzo, domanda l’annullamento del decreto di revoca delle predette misure, nonché il risarcimento del danno patito per effetto dell’allontanamento forzoso dal centro di accoglienza.
1.1. La revoca è stata disposta dalla Prefettura di Gorizia ai sensi dell’art. 23, comma 1, lett. e) del d.lgs. 142 del 2005, per essere stato il ricorrente “sorpreso nel corso di un sopralluogo svolto dalla Direttrice del centro e dal Prefetto di Gorizia presso le strutture demaniali adiacenti al CARA e appartenenti all’ex caserma Polonio, in un’area recintata a cui è precluso l’accesso a tutela della pubblica incolumità trattandosi di edifici in parziale rovina” .
2. Avverso tale provvedimento sono proposti i seguenti motivi:
I. “Violazione di legge – art. 7 L. 241/1990: omessa comunicazione di avvio del procedimento”;
II. “Violazione di legge: art. 20 par. 4, 5 e 6 della direttiva 33/2013/UE: incongruenza, sproporzionalità della misura adottata e mancata adozione di misure per garantire un tenore di vita dignitoso: violazione dell’art. 20 della direttiva 33/2013/UE e diretta applicazione della normativa europea” ;
III. “Violazione di legge: art. 3 l. 241/1990 e art. 23 c. 2 d.lgs 142/2015 interpretato alla luce della direttiva 2013/33/UE; eccesso di potere per difetto di motivazione e di istruttoria, mancata e/o erronea valutazione dei presupposti, travisamento, illogicità” ;
IV. “Violazione artt. 2 e 3 Convenzione europea dei diritti dell’uomo e dell’art. 1 della carta dei diritti fondamentali dell’unione europea e risarcimento del danno patito: condizione di abbandono morale e materiale del richiedente la protezione internazionale” ;
3. L’efficacia del provvedimento è stata sospesa con decreto presidenziale n. 44 del 04.05.2023. In ottemperanza al decreto, la Prefettura ha disposto l’accoglienza del ricorrente presso il C.A.S. di Pordenone.
4. All’udienza in camera di consiglio del 14.06.2023, il Collegio ha rilevato che il nuovo provvedimento prefettizio è adottato “in ottemperanza” al decreto presidenziale. Quale atto di mera esecuzione della misura cautelare esso appare quindi inidoneo a determinare un assetto di interessi stabile e definitivo, che giustifichi la cessazione della materia del contendere. La difesa del ricorrente ha insistito per l’accoglimento del ricorso. Il giudizio è stato trattenuto in decisione, previo avviso alle parti di volerne definire il merito con sentenza in forma semplificata, ai sensi dell’art. 60 del c.p.a.
5. È fondato il secondo motivo di ricorso.
5.1. Come già rilevato da questo Tribunale in precedenti pronunce ( Tar FR-VE GI, 22 dicembre 2020, n. 451 , 6 luglio 2022, n. 314, 23 novembre 2022, nn. 515 e 516; 21 dicembre 2022, n. 568 ) – l’art. 23, comma 1, lett. e) del d.lgs. 142 del 2015 deve essere disapplicato dal giudice, giacché esso prevede un’ipotesi di revoca sanzionatoria delle misure di accoglienza, dichiarata contraria al Diritto dell’Unione europea dalla Corte di Giustizia.
5.2. L’inammissibilità di una simile ipotesi di revoca è stata sancita, in un primo tempo, da Corte di Giustizia UE, Grande sezione, 12 novembre 2019, C-233/18 , secondo cui “ l’articolo 20, paragrafi 4 e 5, della direttiva 2013/33/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, recante norme relative all’accoglienza dei richiedenti protezione internazionale, letto alla luce dell’articolo 1 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, deve essere interpretato nel senso che uno Stato membro non può prevedere, tra le sanzioni che possono essere inflitte ad un richiedente in caso di gravi violazioni delle regole dei centri di accoglienza nonché di comportamenti gravemente violenti, una sanzione consistente nel revocare, seppur temporaneamente, le condizioni materiali di accoglienza, ai sensi dell’articolo 2, lettere f) e g), della menzionata direttiva, relative all’alloggio, al vitto o al vestiario, dato che avrebbe l’effetto di privare il richiedente della possibilità di soddisfare le sue esigenze più elementari ”. L’orientamento è stato da ultimo confermato da Corte di giustizia UE, X sez., 1° agosto 2022 , C-422/21, pronunciatasi su rinvio pregiudiziale dal giudice amministrativo nazionale ( Cons. St., sez. III, 30 dicembre 2020, n. 8540 ). La Corte ha ribadito che non è possibile irrogare una sanzione consistente nella revoca, definitiva o temporanea, delle misure di accoglienza, nemmeno quando il richiedente asilo abbia posto in essere “ comportamenti gravemente violenti nei confronti di funzionari pubblici ”. Una tale misura, infatti, violerebbe sempre il requisito di proporzionalità stabilito all’articolo 20, paragrafo 5, seconda frase, della direttiva 2013/33, non potendo in alcun caso ammettersi una sanzione contrastante con il principio del rispetto della dignità umana.
5.3. Se la prima pronuncia, per la particolare vicenda da cui aveva preso le mosse (il richiedente asilo era in quel caso un minore non accompagnato), aveva portato taluni interpreti a interrogarsi sulla generale applicabilità dei principi ivi sanciti, nessun dubbio residua dopo la sentenza da ultimo menzionata: la revoca delle misure di accoglienza per motivi sanzionatori non può trovare cittadinanza nel nostro ordinamento e ciò indipendentemente dalla tipologia di richiedente asilo (sia esso riconducibile o meno alle categorie “ portatrici di esigenze particolari ”, di cui all’art. 17 del d.lgs. 142 del 2015) o dalla gravità delle violazioni contestate.
5.4. L’insussistenza di strumenti sanzionatori alternativi, nel sistema disegnato dal d.lgs. 142 del 2015 è invece problema la cui soluzione spetta al legislatore (in questo senso, vedi Cons. St., sez. I, 8 luglio 2020, nn. 1271 e 1278 e Id., 7 ottobre 2020, n. 1832 ) e che non può giustificare la reiterata applicazione di una disposizione di cui è acclarato il contrasto con il Diritto dell’Unione.
6. Per le ragioni esposte, il provvedimento impugnato è illegittimo e deve essere annullato.
6.1. Rimangono assorbiti gli ulteriori motivi di impugnazione, dal cui eventuale accoglimento non potrebbero derivare, per il ricorrente, utilità ulteriori.
7. Quanto alla domanda risarcitoria, essa deve essere respinta, mancando la prova di un danno patrimoniale o non patrimoniale effettivamente subito e considerata l’immediata sospensione del provvedimento impugnato disposta da questo Tribunale.
8. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il FR-VE GI (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato.
Condanna l’amministrazione resistente a rifondere al ricorrente le spese del presente giudizio, che si liquidano nella somma di € 1.000,00, oltre spese generali e accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso in Trieste nella camera di consiglio del giorno 14 giugno 2023 con l'intervento dei magistrati:
Oria Settesoldi, Presidente
Luca Emanuele Ricci, Referendario, Estensore
Daniele Busico, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Luca Emanuele Ricci | Oria Settesoldi |
IL SEGRETARIO
Dispone la correzione della sentenza n. 212 del 19.06.2023, aggiungendo alla statuizione sulle spese di cui al dispositivo (“Condanna l’amministrazione resistente a rifondere al ricorrente le spese del presente giudizio, che si liquidano nella somma di € 1.000,00, oltre spese generali e accessori di legge.”) quanto segue: “Si dispone la distrazione delle spese di lite, sopra liquidate, a favore del difensore antistatario, come richiesto”. (Cfr. Ordinanza Collegiale n. 253 del 19.07.2023.)